Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Lia DI BENEDETTO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 230 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
in persona del suo presidente p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Emilia Pt_1
Conrotto, elettivamente domiciliata in Salerno, C.so Garibaldi n. 38, presso l'Ufficio Legale
Distrettuale della sede provinciale dell' ; Pt_2
PARTE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Pasquale Villani, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Nocera Superiore alla via Roma n.122;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 960/2020 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato il 23.5.2019 e notificato il 2.7.2019 all' conveniva in Pt_1 Controparte_1 giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento degli importi di euro 1.113,53 a titolo di Pt_2
FR, quale somma ancora dovuta sul totale di euro 3.499,79 allo stesso complessivamente spettante, e di euro 13.200,46 a titolo di mensilità dovute da parte del datore di lavoro, di cui euro
A sostegno della propria domanda deduceva: di avere presentato, in data 8.9.2017 domanda al
Fondo di Garanzia presso l' al fine di ottenere la liquidazione del FR e delle ultime tre Pt_1 mensilità; di avere in epoca precedente richiesto ed ottenuto nei confronti del datore di lavoro il decreto ingiuntivo n. 310/2016 dell'1.7.2016, con riferimento agli importi di euro 3.499,79 a titolo di FR maturato, di euro 2.606,00 a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità relative ai mesi di marzo e aprile 2009, di euro 2.103,00 a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità relative ai mesi di aprile e maggio 2010, di euro 2.838,00 a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità relative ai mesi di maggio e giugno 2011, di euro 5.653,46 a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2012, epoca in cui era cessato il rapporto di lavoro;
che il decreto ingiuntivo era stato munito di formula esecutiva in data 11.5.2017; di aver poi proceduto in seguito a pignoramento mobiliare nei confronti del datore di lavoro;
che la predetta esecuzione aveva sortito esito negativo;
che l' aveva provveduto a liquidare le somme Pt_1 richieste a titolo di FR per il minore importo di euro 2.386,26 e che con provvedimento notificato in data 2.10.2017 veniva respinta la domanda di intervento del Fondo di Garanzia per crediti di lavoro con la seguente motivazione: “il periodo compreso tra la data del licenziamento e il primo atto giudiziario – superiore ad un anno”; che tale provvedimento era illegittimo ed errato;
che in ogni caso il pagamento della somma di euro 2.386,26 a titolo di FR da parte dell' era parziale e non Pt_1 comprendeva l'intero importo dovuto a tale titolo. Tanto dedotto, concludeva nei termini sopra indicati.
Instaurato il contraddittorio l' si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 30.9.2019 per Pt_1
l'udienza del 10.10.2019, eccependo l'intervenuta decadenza annuale ex artt. 47 D.P.R. 639/1970 e
24 L. n. 88/1989 come anche la prescrizione dei crediti vantati dall'istante, e rilevando altresì nel merito: di aver provveduto, quanto al T.F.R., al relativo pagamento in relazione all'importo indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal nei confronti del datore di lavoro (euro CP_1
2.794,23 lordi) e di aver, quindi, liquidato l'importo di euro 2.386,26, al netto delle ritenute di legge, in misura del tutto corrispondente all'oggetto della procedura individuale azionata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro;
di non aver accolto la domanda relativa alle ultime tre mensilità in quanto il periodo richiesto dal non rientrava nel periodo cronologico coperto dal Fondo CP_1 di Garanzia, avendo peraltro il ricorrente indicato somme diverse allo stesso titolo, sicchè il quantum richiesto a tale titolo dal lavoratore non risultava certo e determinato e comunque non teneva conto del massimale previsto dall'art. 2, co. 2, D. lgs. n. 80/1992. Con sentenza n. 960/2020 depositata il 15.10.2020 il Tribunale disponeva quanto segue: “accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'esistenza di un credito lordo di € 5.460,99 (di cui € 1.153,53 a titolo di differenza sul FR ed € 4.347,46 per ultime tre mensilità non corrisposte) e condanna il Fondo di Garanzia dell a corrispondere all'attore dette somme nei limiti della concorrenza dell'importo Pt_1 di tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida, con attribuzione al Procuratore anticipatario, in € 1.100,00, oltre IVA, CAP, rimborso forfetario e contributo ove versato”.
Il Giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' ex art. 47 Pt_1
DPR 639/1970, come modificato dall'art 38 D L n 98/2011 conv in L n 111/2011 in quanto
“rispetto alla domanda amministrativa del 29.8.2017 il termine di decadenza annuale ha iniziato a decorrere dal 29.6.2018 (cioè decorsi i 300 giorni previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, costituiti dal decorso del termine di 120 giorni per la formazione del silenzio rigetto di cui all'art. 7 legge n 553/1973, cui devono essere sommati ulteriori 180 giorni per la decisione del ricorso amministrativo ex art 46 co. 5 e 6 L n 88/1989). Ebbene il ricorso giudiziale è stato depositato il 23.5.2019 entro il termine di decadenza di un anno (Cass 24100/2016)”
Disattesa tale eccezione, il Giudice di prime cure, ritenuto che il diritto al trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di cui all'art. 2 l. 297/1982 “ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro” e che lo stesso “si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva”, rilevava che “prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei Pt_1 confronti del Fondo di garanzia”, aggiungendo poi che “il diritto invocato dalla parte attrice discende dalla legge e, nella specie, ne ricorrono tutti i presupposti legali (di insolvenza e di esito negativo delle procedure esecutive intentate)”, sicchè la domanda del doveva essere accolta nei termini CP_1 indicati in dispositivo.
Con atto di appello depositato il 15.4.2021 L' censurava la sentenza di primo grado con Pt_1 riferimento ai seguenti profili: 1) erroneità delle valutazioni del Tribunale in ordine all'eccezione di decadenza sollevata dall' nella precedente fase processuale, atteso che non era stata Pt_1 adeguatamente considerata l'intervenuta, tempestiva, proposizione in data 11.12.2017 da parte del del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione della domanda di CP_1 intervento per le ultime tre mensilità, emesso l'11.9.2017 e notificato in data 21.9.2017, sicchè, in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, “…se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l non ha provveduto il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del Pt_1 tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione…”, e, dunque, il termine annuale previsto dalla legge iniziava a decorrere dal 90° giorno successivo alla presentazione del ricorso dell'11.12.2017, con conseguente tardività ed inammissibilità del ricorso giudiziale, depositato solo in data 23.5.2019; 2) correttezza del pagamento da parte dell' del Pt_1
t.f.r. spettante al ricorrente, atteso che risultava liquidato in favore del ricorrente, l'importo corrispondente a quanto richiesto dal lavoratore nel ricorso per decreto ingiuntivo azionato nei confronti del datore di lavoro, tenuto conto degli accessori del credito ed al netto delle ritenute fiscali, tanto come da allegato n. 4 della produzione documentale dell nel giudizio di primo Pt_2 grado;
3) esclusione delle ultime tre mensilità di maggio, giugno e luglio 2012 relative al rapporto di lavoro con l'impresa L.P. Transport s.r.l. dal periodo cronologico rientrante nella copertura del
Fondo di garanzia, atteso che l'istante aveva proposto in data 28.1.2016 ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti del datore di lavoro e che le predette mensilità non risultavano indennizzabili dal predetto Fondo in quanto si collocavano oltre i 12 mesi precedenti al suddetto ricorso come anche al pignoramento infruttuoso ed al successivo ricorso giudiziario in oggetto;
4) in ogni caso adesione acritica ed immotivata da parte del
Tribunale agli erronei conteggi sviluppati dall'istante con riferimento alle ultime tre mensilità richieste al Fondo di Garanzia;
5) mancata adeguata considerazione da parte del primo Giudice dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' nella precedente fase processuale in relazione Pt_2 al diritto di credito alla prestazione previdenziale richiesta con domanda del 7.9.2017, atteso che, con specifico riferimento al pagamento delle ultime tre mensilità, il diritto alla prestazione si prescriveva in un anno a partire dall'epoca in cui il diritto poteva essere fatto valere, sicchè dalla data del ricorso amministrativo dell'11.12.2017, ultimo atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal sig. alla data di proposizione della domanda giudiziaria del 23.5.2019 era CP_1 intercorso un periodo superiore all'anno; 6) erroneità del regolamento delle spese di lite.
Concludeva chiedendo alla Corte di “- riformare nei termini indicati ex art. 434 c.p.c. la sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore n. 960/2020 depositata il 15.10.2020 e per l'effetto - Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della domanda proposta dal sig. con ricorso CP_1 iscritto a ruolo in data 23.5.2019 per intervenuta decadenza;
- Dato atto che il Fondo di garanzia dell ha provveduto al pagamento del FR , in ogni caso nel merito respingere il ricorso avverso e Pt_1 tutte le domande ivi contenute nei confronti dell in quanto infondate e non provate ed assolvere Pt_1
l da ogni domanda avversaria - In via del tutto subordinata, in denegata ipotesi, accertare gli Pt_1 importi eventualmente dovuti e limitare gli importi dovuti per le ultime mensilità ai massimali previsti dall'art. 2 c. 4 DLGS 80/92 - dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato - rigettare la domanda di condanna alla rivalutazione monetaria - con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva deducendo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendo comunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti per intervenuto accoglimento in sede amministrativa delle richieste del ricorrente, come da comunicazione del 10.8.2021, dunque successiva all'atto di appello;
il tutto con vittoria di spese di lite.
In corso di giudizio si procedeva all'audizione del Funzionario che aveva sottoscritto la Pt_1 comunicazione del 10.8.2021.
Alla data odierna, all'esito della discussione con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ed art. 35 D.Lgs. n. 149/2022, la Corte, esaminati gli atti difensivi, ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
L'appello proposto dall' risulta ammissibile in quanto contiene, alla luce di quanto riferito in Pt_1 precedenza, gli elementi essenziali prescritti dall'art. 434 c.p.c. e, in particolare, una ricostruzione fattuale e giuridica alternativa a quella del Giudice di prime cure in merito a snodi e profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Il predetto appello appare altresì fondato nel merito, tanto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Appare opportuno richiamare preliminarmente, per ragioni di chiarezza espositiva, l'iter cronologico delle principali vicende correlate all'oggetto del presente giudizio ed emergenti sulla base della documentazione versata in atti come anche delle circostanze di fatto non controverse tra le parti, tenuto in ogni caso conto della prospettazione difensiva di cui al ricorso introduttivo e della documentazione allegata allo stesso. A tal proposito vanno evidenziati i seguenti elementi: il ha proposto in data 28.1.2016 ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di CP_1
Nocera Inferiore nei confronti del datore di lavoro L.P. Transport s.r.l., al fine di ottenere il pagamento degli stipendi relativi ai mesi di marzo e aprile 2009, aprile e maggio 2010, maggio e giugno 2011, aprile, maggio, giugno e luglio 2012, oltre al pagamento del FR, il tutto per un totale di euro 15.994,69, di cui euro 5.653,46 in relazione ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2012 ed euro 2.794,23 a titolo di T.F.R. (cfr. copia del ricorso per decreto ingiuntivo in atti, allegato n. 4 del fascicolo telematico di primo grado dell' ; con decreto n. 310/2016 emesso il 1.7.2016 il Pt_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto il ricorso in relazione al predetto importo di euro 15.994,69 (cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo del presente giudizio, decimo allegato della produzione in appello del in fascicolo telematico); le ultime tre retribuzioni per le CP_1 quali il ricorrente ha chiesto l'intervento del fondo di Garanzia sono quelle relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2012, epoca, quest'ultima, di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. pag. 1 del predetto ricorso); l'importo relativo alle predette tre ultime mensilità, oggetto peraltro della successiva richiesta al Fondo di Garanzia è pari ad euro 4.347,46 (cfr. pag. 6 del ricorso di cui Pt_1 sopra); il verbale di pignoramento mobiliare del 31.7.2017, relativo a credito di altro lavoratore
( ) sempre nei confronti di L.P. Transport si è concluso con esito negativo (cfr. pag. Persona_1
2 del più volte richiamato ricorso introduttivo ed ultimo allegato della produzione telematica di primo grado del ricorrente;
in data 8.9.2017 il ha proposto domanda CP_1 CP_1 amministrativa all' volta ad ottenere le prestazioni normativamente poste a carico del Fondo di Pt_1 garanzia (cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio e terzo allegato della produzione telematica di primo grado del ricorrente con nota dell'11.9.2017 l' ha liquidato in CP_1 Pt_1 favore del ricorrente, a titolo di trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di Garanzia,
l'importo di euro 2.386,26 “al netto delle ritenute fiscali” (cfr. sesto allegato della produzione telematica di primo grado del ricorrente;
con provvedimento dell'11.9.2017 è stata CP_1 respinta la domanda di intervento del Fondo di Garanzia per crediti di lavoro con la seguente motivazione: “il periodo compreso tra la data del licenziamento e il primo atto giudiziario – superiore ad un anno” (cfr. settimo allegato della produzione telematica di primo grado del ricorrente
; avverso tale decisione, notificata il 25.9.2017, è stato proposto ricorso amministrativo in CP_1 data 11.12.2017 (cfr. quarto e nono allegato della produzione telematica di primo grado del ricorrente;
il ricorso introduttivo del giudizio de quo è stato depositato il 23.5.2019; le CP_1 mensilità richieste dal lavoratore, comprese le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, si collocano cronologicamente oltre i 12 mesi antecedenti il ricorso per decreto ingiuntivo ed il pignoramento di cui sopra come anche della domanda all' e dei ricorsi amministrativo e Pt_1 giudiziario di cui sopra.
Tanto precisato e venendo all'esame della fattispecie concreta, va rilevato, quanto al T.F.R., che, come precisato dalla Suprema Corte, allorché il lavoratore presenti all' quale gestore del Pt_1
"Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto", la domanda volta a ottenere il trattamento insoluto, devono sussistere tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente, ove non insorgano contestazioni, e tali requisiti includono, già in termini logici, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito, in quanto su tale misura la stessa prestazione previdenziale del Fondo è modulata.
A tal riguardo la Cassazione ha in più occasioni affermato che "l'accertamento giurisdizionale della misura del FR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul FR maturato in costanza di rapporto di lavoro" (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione).
Prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' (Cass., sez. lav., 19 luglio Pt_1
2018, n. 19277, punto 15 delle Ragioni della decisione;
nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 3 giugno
2021, n. 15384, e 9 giugno 2014, n. 12971).
La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro integra "un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario" e non si configura come "un onere inutile e inutilmente dispendioso" (sentenza n. 1886 del 2020, cit., in motivazione;
nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n.
34031).
Quando il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è lo stesso sistema delineato dall'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 a indicare come condizione imprescindibile per l'accesso al Fondo di garanzia l'infruttuoso "esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito" concernente il FR. L'esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo).
Se la legge è inequivocabile nel sancire "la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso (nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente" (Cass., sez. lav., 4 aprile 2023, n. 9284), la necessità d'un previo accertamento s'impone anche per il fatto che l' in quanto gestore Pt_1 del Fondo, è un soggetto terzo e non ha alcun titolo per contestare la fondatezza della pretesa del lavoratore verso il suo datore di lavoro. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme corrisposte, compete al Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.
Allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l'obbligo del Fondo di provvedere, devono dunque sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, si annovera, in prima battuta, l'accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), e tale scansione non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e che hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, di rendere più spedita l'attività dell' , chiamato alla doverosa verifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione del Pt_2 trattamento insoluto, "ove non sussista contestazione in materia" (art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982).
Per questa via, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate per la "finalità istituzionale" (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate ad un approdo contenzioso, non determinando il bilanciamento attuato dalla legge un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori.
Tanto assodato, è incontestato, oltre che documentato in atti nei termini sopra riferiti che l' Pt_2 abbia provveduto al pagamento, al netto delle ritenute fiscali, di euro 2.386,26, ovvero della somma corrispondente ad euro 2.794,23 computati al lordo e richiesti a titolo di T.F.R. nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Come correttamente rilevato dell'appellante, dunque, l'Istituto con provvedimento dell'11.9.2017 ha accolto la domanda di liquidazione del FR per l'importo di cui al decreto ingiuntivo richiesto nei confronti dell'imprenditore insolvente e, d'altronde, non risulta specificamente e puntualmente contestata dal nei propri atti difensivi la ricostruzione contabile dell'Istituto secondo cui CP_1
l'importo di euro 2.386,26 netti (cfr. prospetto di liquidazione FR, doc. 3 produzione di Pt_1 primo grado) corrisponda alla somma dovuta al lordo con le ulteriori maggiorazioni per rivalutazione monetaria (euro 60,07) e per interessi (euro 156,76), con applicazione del totale lordo delle ritenute fiscali ex lege ammontanti ad un totale di euro 624,80. Va dunque accolto sul punto l'appello dell' e va conseguentemente disattesa la domanda proposta dal nel Pt_2 CP_1 giudizio di primo grado, fatte comunque salve le ulteriori precisazioni che di seguito andranno ad esporsi.
Tanto chiarito in relazione al T.F.R. e venendo al più specifico profilo relativo alle ultime tre mensilità richieste del pari dall'istante nei confronti del Fondo di Garanzia presso l' deve Pt_1 condividersi la prospettazione dell'Istituto appellante circa la errata valutazione da parte del
Tribunale in ordine all'eccezione di decadenza già sollevata dall nella precedente fase Pt_1 processuale con riferimento alla domanda giudiziaria azionata in questa sede, tanto in considerazione degli elementi di fatto precedentemente descritti.
Va in particolare rilevato che, a fronte di una domanda amministrativa del 7.9.2017 e della comunicazione all'istante in data 21.9.2017 della reiezione della stessa, il ha proposto in CP_1 data 11.12.2017, dunque entro i 90 giorni dalla suddetta comunicazione, tempestivo ricorso amministrativo, tanto per le considerazioni che seguono. Come noto, l'art. 47 DPR 639/1970, in seguito modificato dall'art 38 D L n 98/2011 conv. in L. n
111/2011, disponeva ab origine quanto segue: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del Pt_2 termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
A sua volta L'art. 38 co. 2 lett. D del d.l. 98/11, nel modificare l'art. 47 del DPR 639/70 così ha disposto: “d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
L'art 24 della Legge n 88/1989 dispone inoltre nei seguenti termini: “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n.
943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.
Il D.L. 29 marzo 1991, n. 103 (testo del D.L. coordinato con la legge di conversione 1 giugno 1991 n.
166 recante "Disposizioni urgenti in materia previdenziale") all'art. 6 ("Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali") dispone a sua volta: "I termini previsti del D.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei" (comma 1). "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto" (comma 2).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 19992 del 2009, hanno chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla L. n. 1989 del
1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3.
Cass. S.U. n. 12718/2009, richiamata anche da Cass n. 24100/2016, ha affermato, all'esito della ricostruzione della normativa in materia e del coordinamento tra le varie fonti, i principi che di seguito si riportano.
«6.1. Dalla lettura della suddetta normativa - all'interno della quale il disposto del cit. D.L. n. 103 del
1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come norma di interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l'impianto contenutistico (cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell a seguito di un precedente ricorso Pt_1 amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l non ha provveduto il termine Pt_1 decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione;
- ove neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perchè non c'è stato alcun provvedimento dell in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perchè, pur in presenza dell'atto reiettivo Pt_1 dell l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) il dies a quo è rappresentato Pt_1 dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento(120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6).
Termine questo di trecento giorni non suscettibile, per quanto verrà detto, di essere in alcun modo prolungato.
6.2. Tali conclusioni sono confortate da un criterio ermeneutico che, basandosi non solo sulla lettera delle diverse disposizioni richiamate ma anche su principi logico-sistematici, forniscono le coordinate per risolvere le diverse problematiche oggetto del denunziato contrasto giurisprudenziale.
7. Ma per il superamento delle numerose incertezze che sinora hanno caratterizzato punti non certo marginali in ordine alle prestazioni previdenziali risultano utili anche ulteriori considerazioni di carattere generale.
7.1. I giudici di legittimità hanno più volte ribadito che la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (art. 2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (così Cass. 27 marzo 1996 n. 2743, cui adde in epoca più recente ex plurimis: Cass. 1 dicembre 1998 n. 12141, che evidenzia come la decadenza sia una conseguenza del fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto durante il tempo stabilito, per cui l'ente previdenziale non ha alcun onere probatorio al riguardo); ed hanno altresì rimarcato come, per il suo carattere parafiscale, la finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni generali obbligatorie si contraddistingua per l'esistenza di un bilancio alimentato da prelievi obbligatori come i contributi, sicchè l'ente previdenziale non può rinunziare alle decadenze, come pure non può derogare negozialmente alla disciplina legale di questa nè riconoscere il diritto soggetto a termine decadenziale con effetti impeditivi del decorso del suddetto termine (Cass.,
Sez. Un., 4 luglio 1989 n. 3197, nonchè più di recente, Cass. 27 marzo 1996 n. 2743).
7.2. Ed è costante e ripetuta in materia previdenziale la statuizione giurisprudenziale della indisponibilità anche da parte dell'istituto assicurativo dei diritti scaturenti dal rapporto assicurativo, che si traduce nella rilevabilità d'ufficio della decadenza (cfr. al riguardo: Cass. 18 luglio 2002 n.
10472 e Cass. 28 agosto 1997 n. 8122, con riferimento alla fattispecie di una domanda di prepensionamento L. 23 aprile 1981, n. 155, ex art. 16, comma 1; Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184 che, proprio in ragione della ratio della decadenza in materia di assicurazioni sociali e della indisponibilità dei diritti scaturenti dal rapporto con l'Istituto assicurativo, ha poi negato che in una controversia insorta fra soggetti privati, nella quale, pertanto, difetta qualsiasi profilo di indisponibilità delle situazioni coinvolte - come nel caso di azione di responsabilità civile instaurata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro in relazione alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. - la decadenza prevista dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 possa essere fatta valere d'ufficio, dovendo essere invece eccepita e tempestivamente formulata dalla parte interessata).
7.3. Nè sotto altro versante può trascurarsi la considerazione che la giurisprudenza, sempre in ragione della specificità degli interessi da tutelare, ha - con riferimento ad un istituto da sempre configurato come eccezione in senso stretto in quanto rimesso alla esclusiva disponibilità delle parti -riconosciuto la rilevabilità d'ufficio anche della prescrizione (cfr. al riguardo: Cass. 6 dicembre 1995 n. 12538 e
Cass. 18 novembre 1997 n. 11479, che hanno rilevato come del resto il principio della irrinunciabilità della prescrizione sia espressamente previsto anche dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 ostativo del pagamento dei contributi previdenziali prescritti, aggiungendo anche che esso è consono ad un sistema previdenziale avente uno spiccato carattere pubblicistico, nell'ambito del quale è necessario, per la certezza dei rapporti tra l'ente gestore e i cittadini, che i contributi da versare o da rimborsare non siano prescritti e che, comunque, non sia lasciata alla discrezione dell'interessato la possibilità di far valere o meno l'avvenuta prescrizione).
7.4. E' dunque di comune condivisione l'opinione della piena permeabilità della materia in esame ad interessi di natura pubblicistica. In questa direzione si è mossa, infatti, anche la dottrina che ha rilevato che: la previsione legale di una autonoma fase contenziosa amministrativa, pur essendo dettata dalla finalità di offrire al privato cittadino - oltre all'azione giudiziaria - anche un ulteriore, più economico ed immediato strumento di tutela, è soprattutto funzionalizzata a garantire, con il doveroso controllo del provvedimento, una limitazione nel tempo - attraverso la prederminazione di termini procedurali, - della impugnabilità di tale provvedimento e, quindi, della precarietà dell'atto amministrativo da emettere;
che una finalità indubbiamente acceleratoria va assegnata alla L. n. 533 del 1973, art. 7 secondo cui la richiesta all'Istituto assicuratore si intende a tutti gli effetti di legge (e quindi anche per l'eventuale decorrenza degli interessi moratori) rigettata quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, senza che l'istituto si sia pronunziato;
che il procedimento di cui al contenzioso amministrativo viene preso in considerazione quale punto di riferimento per il computo del termine di decadenza sostanziale (D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come novellato dalla L. n. 438 del 1990, art. 4), entro il quale l'azione giudiziaria diretta al riconoscimento deve essere proposta (tre anni per le controversie in materia di trattamenti pensionistici ed un anno per le controversie in materia di prestazioni minori).
8. L'evidenziato stretto collegamento tra i termini del contenzioso amministrativo e quelli ( tre anni ed un anno in ragione, come si è detto, della diversa natura delle prestazioni) legislativamente fissati a pena di decadenza sostanziale, impongono all'interprete - sulla base dell'innegabile loro finalità acceleratoria - di ritenere nel loro complesso che tali termini risultino "indifferenti" - nei sensi in precedenza precisati - alle condotte dell'assicurato ma anche dello stesso istituto previdenziale, volte a snaturarne le indicate finalità ed ad alterare l'intero impianto normativo, che predetermina in maniera articolata ed esaustiva i termini del passaggio dalle procedure amministrative all'ordinario processo previdenziale.
9. Quanto ora detto consente di rassegnare - su problematiche propedeutiche alla soluzione della presente controversia - alcune statuizioni, riassumigli nei seguenti termini:
- allorquando manchi il ricorso amministrativo per l'individuazione del "dies a quo" di decorrenza del termine di decadenza dall'azione giudiziale previsto per le prestazioni previdenziali dal vigente del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, occorre sommare - come si è più volte affermato
- il termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione - di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 di generale applicazione in tema di formazione del silenzio rifiuto sulle richieste rivolte agli istituti previdenziali ed assistenziali - e quello di 180 giorni (90 giorni + 90 giorni), così come previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6, per un totale di trecento giorni (120 giorni + 90 giorni + 90 giorni), legislativamente previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo (così tra le tante: Cass. 11 novembre 2004 n. 21450; Cass. 23 marzo
2005 n. 6231 cit. e più di recente Cass. 7 dicembre 2007 n. 25670);
- in considerazione della indicata natura pubblicistica del termini in materia la decadenza deve trovare applicazione, quale che sia il comportamento delle parti, sicchè sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata - nei sensi sopra precisati - la procedura contenziosa amministrativa non può incidere nè il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, nè l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anche essa tardiva (cfr. in tali sensi per la riaffermazione di un principio consolidato: Cass. 6 giugno 2007 n.
13276, che individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza, e che ha esteso detto principio all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale;
Cass. 7 dicembre 2007 n. 25760 cit. e, da ultimo, Cass. 17 marzo 2008
n. 7149, che in tema di indennità di disoccupazione ha ribadito che resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale sui termini decadenziali per cui la decisione del ricorso tardivamente presentato - ancorchè imposta dalla L: n.
533 del 1973, art.
8 - non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale);
- e sempre nell'area di generale irrilevanza dei comportamenti delle parti ai fini del decorso dei termini scrutinati devono farsi rientrare - e sempre in ragione della già sottolineata natura di ordine pubblico della decadenza in esame - anche gli atti interlocutori dell'Istituto assicurativo o i provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo (lettere dell con le quali si richiedono Pt_2 ulteriori documenti ovvero si deduce che si sta provvedendo al pagamento o, più in generale, all'esame della pratica amministrativa o - come è avvenuto nella presente controversia - si soprassiede al pagamento della prestazione per ulteriori accertamenti, ecc.), che come tali possono legittimare azioni risarcitorie sempre che detti atti concretizzino condotte lesive dei canoni di correttezza e buona fede;
- l'impossibilità dell di incidere (anche con atti irrituali ovvero posti in essere al di fuori dei Pt_2 limiti legislativamente previsti) sulla rigida e predeterminata scansione e sequela dei termini decadenziali - in ragione della più volte loro già evidenziata indisponibilità dovuta ad esigenze di definitività e di certezza in ragione delle quali è stato effettuato dal legislatore un equilibrato bilanciamento tra finalità pubbliche e tutela dell'assicurato - assume ancora una volta nelle problematiche scrutinate valore decisivo al fine dell'accoglimento dell'indirizzo giurisprudenziale dell'unitarietà del termine di decadenza e, conseguentemente, sulla non configurabilità di una doppia decadenza nel caso in cui a fronte del riconoscimento di una prestazione se ne chieda successivamente un adeguamento (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 18 luglio 1996 n. 6491 in tema di adeguamento della indennità di disoccupazione a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 13 convertito nella L. 6 aprile 1974, n. 174, cui adde, negli stessi sensi: Cass. 7 luglio 2004 n. 12516, che rileva l'illogicità ed irrazionalità in materia previdenziale ed assistenziale della previsione di una doppia decadenza sostanziale che, giustificata dalla stessa finalità, si presenterebbe come un doppio sbarramento previsto al solo fine di rendere più difficoltoso l'esercizio del diritto) o in tutti quei casi in si sia in presenza di una componente di una prestazione già riconosciuta (cfr.: Cass. 11 gennaio 2000 n. 209, che dalla natura di componenti essenziali della pensione degli scatti perequativi periodici ne ha fatto conseguire l'inapplicabilità del termine di decadenza del D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 allorchè la domanda giudiziale sia volta ad ottenere detti scatti, sicchè la relativa domanda soggiace unicamente al termine dell'ordinaria prescrizione decennale).
10. L'ampio excursus sul disposto del più volte citato art. 47 e le considerazioni svolte sulla natura, disciplina e finalità dei termini decadenziali, in detta norma indicati, evidenziano le ragioni che portano ad affermare, in adesione alla giurisprudenza maggioritaria, che sia la mancanza di un provvedimento esplicito dell sulla domanda sia l'omissione nel provvedimento delle indicazioni Pt_1 prescritte dal comma 5 della suddetta disposizione non costituiscono ostacolo al decorso del termine decadenziale.
10.1. Una siffatta conclusione trova puntuale riscontro anche in autorevole dottrina che - nel delineare il rapporto tra le diverse ipotesi di determinazione del dies a quo per il computo dei termini decadenziali, fissati dal D.P.R. n. 639 del 1970, testo novellato art. 47, comma 2 - assegna una valenza necessariamente prevalente all'ultima ipotesi rispetto alle altre due, perchè nella logica evidente della norma l'ipotesi suddetta vale a supplire il vuoto normativo lasciato dalla altre due ipotesi, appunto per il caso di tardività del ricorso e di tardività della decisione di esso, presentandosi, dunque, come disposizione di chiusura, diretta ad evitare in ogni caso (anche oltre quello di mancanza di risposta dell'istituto all'istanza dell'assicurato) una incontrollata dilatabilità del termine di decadenza, da ultimo fissato.
10.2. V'è dunque piena rispondenza tra l'indicato orientamento dottrinario e l'indirizzo giurisprudenziale, che osserva puntualmente che ove si escludesse il decorso della decadenza, in caso di mancato espresso provvedimento di rigetto, si indurrebbe l'assicurato ad astenersi dalla proposizione del ricorso amministrativo al fine di sottrarsi ad ogni termine di decadenza (così in motivazione: Cass. 7 dicembre 2007 n. 25670 cit.).
Tutto ciò - è agevole osservare - consentirebbe e legittimerebbe una ingiustificata dilatabilità nel tempo dei termini di decadenza ad opera sia dell che dell'assicurato, con la vanificazione o il Pt_2 drastico ridimensionamento delle finalità pubbliche sottese alla disciplina legale. Ne consegue che anche l'omissione delle indicazioni di cui all'art. 47, comma 5 non può configurare un ostacolo al decorso del tempo decadenziale, risultando questa una soluzione obbligata sempre per la generale esclusione del potere delle parti e dei loro comportamenti (quali che essi siano) di incidere in qualsiasi modo sul decorso dei tempi del procedimento amministrativo, così come ha più volte affermato la giurisprudenza (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25670 cit., che osserva come dalla mancanza nel provvedimento dell'Istituto delle informative il legislatore non ne faccia discendere nessuna sanzione, nonchè Cass. 24 ottobre 2003 n. 15987, che rimarca a sua volta come nei casi in cui non sia stato emesso alcun provvedimento da parte dell - e quindi nella necessaria mancanza di un Pt_2 avvertimento sui termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria - non si sia affatto dubitato, in assenza di una specifica disposizione di segno diverso, che operino normalmente i termini di decadenza previsti dalla legge, al pari di quanto accade nel caso in cui vi siano espliciti provvedimenti da parte dell;
segno quindi che l'onere posto a carico dell dal D.P.R. n. 639 del 1970, Pt_2 Pt_1 citato art. 47 non è stato considerato dal legislatore come imprescindibile, tale cioè che la sua mancanza valga a mutare i termini per il procedimento amministrativo e per il procedimento giudiziario).
10.3. Correttamente, quindi, la dottrina ha parlato nel caso di specie di mera irregolarità, che non solo la prassi ma anche la giurisprudenza amministrativa ha più volte riconosciuto in relazione a provvedimenti che manchino di indicazioni che l'atto dovrebbe recare ed invece non contiene (oppure ad indicazioni che non dovrebbero essere presenti nell'atto, ad esempio, perchè erronee ed invece sussistono in esso o che dovrebbero presentarsi diversamente da come sono). Nè va sottaciuto che, come è stato osservato da più parti, la stessa violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 non determina l'illegittimità del provvedimento amministrativo tardivamente emanato se non nei casi in cui la legge lo preveda espressamente, e che come tale norma anche la successiva - nella parte in cui dispone che in ogni atto da notificare devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere - va inquadrata tra le misure di tipo organizzativo volte ad imporre all'amministrazione di dotarsi di una struttura efficiente e trasparente - nonchè a misurare, seppure con modalità diverse, l'impegno del personale, responsabilizzandolo all'esatto adempimento dei compiti affidati - e non certo ad incidere sulla validità dell'atto amministrativo, la cui legittimità va misurata sulla base del suo concreto contenuto e delle sue specifiche finalità e non di certo - nel silenzio della legge - sull'assenza di elementi formali incapaci di alterarne la natura e la funzione.
10.4. Sotto altro versante, ad ulteriore, ultima e decisiva conferma dei risultati cui si è pervenuti, va considerato che configura un principio generale quello secondo cui le controversie giurisdizionali in materia di assistenza e previdenza hanno direttamente ad oggetto i rapporti sostanziali, con conseguente sottrazione al sindacato giudiziario delle questioni attinenti alla mera legittimità formale e procedurale dei singoli provvedimenti (così : Cass. 7 novembre 2007 n. 25670 cit.)».
Nel caso di specie, come visto in precedenza, il ha presentato in data 11.12.2017 ricorso CP_1 amministrativo avverso il provvedimento di reiezione della domanda di intervento per le ultime tre mensilità dell'11.9.2017 e notificato in data 21.9.2017; il ricorso amministrativo è stato presentato nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione ed è, pertanto, tempestivo;
come precisato dalla Suprema Corte, “(…) se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non Pt_1
ha provveduto il termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art. 46, comma 6), previsto per la decisione (…)”, e dunque il termine annuale di decadenza cominciava a decorrere dall'11.3.2018, sicchè l'azione giudiziaria andava proposta entro l'11.3.2019 e, pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 23.5.2019, risulta tardivo e dunque inammissibile.
Tenuto conto di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non appare dunque accoglibile la prospettazione dell'appellato circa la cessazione della materia del contendere tra le parti nei termini evidenziati nella comparsa di costituzione relativa al presente grado di giudizio, atteso che, come precisato in precedenza, «la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (art. 2968 e 2969 c.c.), in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto»; il tutto, benvero, tenuto conto anche di un ulteriore significativo elemento emergente dagli atti di causa e deponente in senso contrario alla sussistenza di un eventuale -peraltro irrituale ed inammissibile- atto di riconoscimento da parte dell' della fondatezza delle ragioni dell'istante: il funzionario Pt_1
sentito all'udienza del 17.5.2024, ha affermato di aver “provveduto a redigere la comunicazione Pt_1 in data 10.08.2021 in esecuzione della sentenza di primo grado N. 960/2020”, aggiungendo poi di non essere “a conoscenza del fatto che fosse stato interposto appello”.
Tanto assodato, vanno in ogni caso rammentati, per completezza espositiva, i principi recentemente rimarcati dalla Suprema Corte, in particolare da Cassazione civile sez. lav., 21/04/2016, n. 8072.
Appare opportuno qui richiamare di seguito alcuni passaggi salienti della motivazione della predetta pronuncia.
«6.1. - Questa Corte ha recentemente ritenuto (v. Cass., 29 maggio 2012, n. 8529, che richiama Cass., 1 aprile 2011, n. 7585; Cass., 1 luglio 2010, n. 15662; Cass. 19 gennaio 2009, n. 1178, non massimata,
e Cass., 27 marzo 2007, n. 7466) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.
6.2. - Nella sentenza da ultimo resa, la fattispecie riguardava l'ipotesi in cui la procedura fallimentare era stata chiusa per assoluta insufficienza dell'attivo ed in cui il credito non era stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, L. Fall., ex art. 98, avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo.
6.3. - L'interpretazione data alla norma da questa Corte trova giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali. La medesima interpretazione consente di assicurare copertura assicurativa al lavoratore nel caso in cui non è stato possibile accertare il credito in sede fallimentare per la chiusura anticipata del fallimento.
6.4. - L'esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del legislatore del 1982, che, mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. - in cui il sistema degli accantonamenti fa si che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro - con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992).
6.5. - Il lavoratore potrà giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, dimostrando di avere esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e, nel caso in cui si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, di avere esperito tutte quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose - non essendo egli tenuto ad esperire azioni esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in un raffronto tra i loro costi certi e i benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (cfr. Cass. 8 maggio 2008, n. 11379; Cass. 29 luglio 2004, n. 14447).
6.6. - Si è quindi affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, Pt_1 comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione - salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva - sempre che l'esperimento dell'esecuzione forzata non ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto
(Cass., 8529/2012, cit.).
6.6. Tali principi sono stati espressi anche con riguardo al datore di lavoro non soggetto all'applicazione della legge fallimentare, affermandosi chiaramente che l'esperimento, da parte del singolo lavoratore, dell'esecuzione forzata per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma 5, e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, secondo, nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - pur costituendo, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l -, viene meno in tutti quei casi in cui l'esperimento Pt_1 dell'esecuzione forzata ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero quando la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore debbano considerarsi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 17 aprile 2007, n. 9108).
7. - Riassumendo, mentre nell'ipotesi di datore soggetto a procedura concorsuale, il credito del lavoratore e l'insufficienza del patrimonio debitorio sono accertate con lo stato passivo;
e questo, divenuto esecutivo, consente al lavoratore di esercitare il diritto nei confronti del Fondo di garanzia (L. n. 297 del 1982, art. 2 comma 2), nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non sia soggetto a procedura concorsuale, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia, a condizione che
"le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto od in parte insufficienti" (art. 2, comma 5). La giurisprudenza ritiene che in tale ipotesi il lavoratore ha l'onere di dimostrare questa insufficienza attraverso l'esperimento di "un'azione esecutiva, che deve conformarsi all'ordinaria diligenza e che sia esercitata in modo serio ed adeguato" (ex plurimis, Cass., 7 luglio 2005, n. 14282; Cass. 11 luglio 2003
n. 10953).»
All'esito di tale inquadramento generale della fattispecie normativa, in un successivo passaggio della motivazione della richiamata pronuncia n. 8072/2016 è dato leggere quanto segue.
«In "Attuazione della direttiva 80/987/(CEE), in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro", il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, il quale, nella parte che qui interessa, ha esplicitamente stabilito (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma 1, cit.), che "il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia (...) è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
La norma, in conformità della stessa direttiva che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (art. 9 della direttiva) ha derogato in melius, per i lavoratori, le disposizioni comunitarie, prevedendo che il termine di riferimento sia di un anno in luogo del minor termine di sei mesi previsti.
9.1. - La questione posta dal quarto motivo di ricorso concerne la decorrenza (dies a quo) per il calcolo
- a ritroso - del termine annuale di riferimento, nel rispetto della direttiva comunitaria citata. Con la sentenza 10 luglio 1997, causa C 373/95, la Corte di giustizia ha interpretato la direttiva Per_2 comunitaria del 20 ottobre 1980, n. 80/987 nel senso che quel termine deve essere calcolato a ritroso, con decorrenza dalla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo (v. Cass., 9 febbraio 1999, n. 1106).
9.2. - L'interpretazione della direttiva fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza citata - prospettata per il caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali - risponde alla finalità di garantire l'effettività della tutela che risulterebbe, invece, frustrata se il dies a quo del termine, riferito all'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro (ed elevato da sei ad un anno nel nostro ordinamento) e che è fissato per la "determinazione dei diritti () garantiti dalla direttiva", restasse ancorato - nonostante la tempestività della domanda di apertura della procedura concorsuale - alla data di apertura effettiva della procedura, sebbene questa possa intervenire molto tempo dopo la domanda "per motivi che possono essere indipendenti dal comportamento dei lavoratori" ed in palese
"contrasto con la finalità della direttiva che, come risulta dal suo primo "considerando", è quella di garantire ai lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro".
9.3. - Questa Corte, dopo alcune iniziali incertezze, ha consolidato il suo orientamento nel senso prospettato dalla Corte di Giustizia (Cass., 5 maggio 2003, n. 6808), e, spingendosi oltre in funzione di rendere effettiva la garanzia che la direttiva persegue, ha esteso l'applicazione del medesimo principio
- oltre che alla domanda di apertura di procedura concorsuale - anche a qualsiasi altra iniziativa
"parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i diritti (...) garantiti dalla direttiva - dovendosi prescindere, anche in tale ipotesi, dalla data di apertura effettiva della procedura concorsuale, che può intervenire - per quanto si è detto - molto tempo dopo la domanda, per motivi (...) indipendenti dal comportamento dei lavoratori" (Così Cass., 1 febbraio 2005, n. 1885).
9.4. - Questa più estesa interpretazione ha altresì il pregio di assicurare la parità di trattamento, quanto a tutela dei diritti in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai lavoratori subordinati a prescindere dalla soggezione, o meno, dello stesso datore di lavoro a procedure concorsuali ed inoltre evita di condizionare la possibilità stessa della garanzia a fattori che non rientrano nella sfera di dominio del lavoratore (v. Cass., 1 aprile 2008, n. 12634).
La domanda di apertura della procedura concorsuale deve dunque essere necessariamente surrogata da qualsiasi altra iniziativa, parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i "diritti
(...) garantiti dalla direttiva".
9.5. - Si è così affermato che "Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l di pagare, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, i crediti inerenti gli ultimi tre mesi di Pt_1 lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della
Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - ed altri, Gazzetta ed altri Per_2
c. e Repubblica Italiana) e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del Pt_1 principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti" (Cass., 1 settembre 2008, n. 22011).
9.4. - La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi al caso di specie, individuando il giorno dal quale iniziare a calcolare, a ritroso, il termine annuale del periodo di fruizione della garanzia, nella data di richiesta dei decreti ingiuntivi, quali atti di iniziativa giudiziaria promossa per la realizzazione del diritto di credito.»
Nel caso di specie, come già riferito in precedenza in termini di fatto, le mensilità richieste dal lavoratore, comprese le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, si collocano cronologicamente oltre i 12 mesi antecedenti il ricorso per decreto ingiuntivo ed il pignoramento di cui sopra come anche della domanda all' e dei ricorsi amministrativo e giudiziario di cui sopra. Pt_1
Tenuto conto di quanto fin qui esposto, va accolto l'appello dell' e, in riforma dell'impugnata Pt_1 sentenza, vanno rigettate le richieste formulate dal con il ricorso introduttivo del giudizio CP_1 di primo grado.
Ritiene la Corte di dover compensare le spese del doppio grado di giudizio, attesa la complessità della ricostruzione fattuale e giuridica della presente fattispecie ed il complessivo andamento dell'iter procedimentale relativo alla vicenda in questione quale emerge dagli elementi fin qui descritti.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 15.4.2021 dall' in Pt_1 persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Nocera Inferiore n. 960/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: in accoglimento dell'appello dell' rigetta la domanda proposta da con il Pt_1 Controparte_1 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 13.1.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Lia Di Benedetto)