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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 694/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 25.06.2025, vertente tra
, in proprio e quale titolare dell'omonima Ditta di Trasporti, elettivamente Parte_1 domiciliato, con domicilio telematico, presso gli studi legali dell'Avv. Maurizio Cora ( sito in L'Aquila, Via Giovanni Di Vincenzo n. 25, e Email_1 dell'Avv. Valter Grante ( sito in L'Aquila, Frazione Email_2
Sassa Scalo, S.S. 17 n. 44, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
appellante e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bafile del Foro di L'Aquila, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, Via S. Agostino n. 25, giusta procura generale notarile allegata agli atti;
appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sulmona (AQ), Via CP_2
Martiri delle Foibe s.n.c.; appellata non costituita avverso la sentenza n. 142/2024 del Tribunale di Sulmona, pubblicata il 17.06.2024 all'esito del procedimento n. R.G. 759/2020, notificata il 18.06.2024, avente ad oggetto: risarcimento danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza N. 142 / 2024 del Tribunale di Sulmona:
1) in accoglimento dell'appello, riconoscere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato CO, targato CB229LL, di proprietà della che tamponava l'autoarticolato dell'attore Volvo, CP_2 targato EX922ZF;
2) per l'effetto, in accoglimento della domanda attrice, potendo / dovendo escludere improbabili concorsi di colpa nel tamponamento, condannare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento di tutti
[...]
i danni subìti dall'attore in conseguenza del sinistro medesimo, nessuno escluso, puntualmente indicati e specificati nel verbale di precisazione delle conclusioni del giudizio di prime cure quantificati in € 138.635,50 o nella misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia, cui detrarre l'importo di € 27.800,00 pagato in fase stragiudiziale e l'ulteriore importo di € 28.874,38 pagato in applicazione alla sentenza di primo grado, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro (07.05.19) o dalla messa in mora (14.06.19) o dall'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (10.12.19), ed oltre interessi al tasso ex art. 1284 cod. civ. dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
3) in subordine, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità prevalente del conducente dell'autotreno CO, targato CB229LL, di proprietà della e per l'effetto, ridurre il risarcimento dell'attore come sopra quantificato sub CP_2
1) nella misura ritenuta equa del 20% o in altra misura ritenuta di Giustizia;
4) condannare in ogni caso, tanto in via principale quanto in via subordinata, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro - tempore, o i convenuti in solido, Controparte_3 al pagamento delle spese e dei compensi sia della fase della negoziazione assistita e sia del doppio grado, oltre 15 % rimb. forf. art. 15 t.f. ed I.V.A. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari e ne chiedono la distrazione in proprio favore”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riconoscere e dichiarare inammissibile ed improponibile e, comunque, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sulmona, Parte_1 in persona del Dott. Pierfilippo Mazzagreco, il 18.6.2024 e contraddistinta dal N.ro 142/2024, e nei confronti della ed in persona del legale Controparte_4 rappresentante, con l'atto notificato il 18.7.2024 e condannare, quindi, l'appellante al rimborso delle spese, anche generali, ed al pagamento delle competenze tutte conseguenti al presente grado del giudizio;
con ogni salvezza”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Sulmona così ebbe a decidere:
“
P.Q.M.
Il Tribunale accerta la pari responsabilità di e di nella causazione del Parte_1 CP_2 sinistro stradale avvenuto in data 07.05.19, sulla Autostrada A14 Adriatica, al Kilometro 257 + 580, nel territorio di Civitanova Marche (MC), in carreggiata direzione Sud, per collisione tra l'autoarticolato IVECO Stralis 480 targato CB229LL, di proprietà della convenuta e condotto da e l'autoarticolato VOLVO FH500, targato EX922ZF, con Persona_1 semirimorchio TMT, targato XA608JR, di proprietà e condotto dall'attore.
Condanna l pagamento, in favore di , della Controparte_3 Parte_1 somma di € 24.105,49, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi secondo quanto specificato in parte motiva, nonché a rimborsare metà delle spese di lite, che compensa per metà e liquida, nell'intero, in ragione di € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per € 1.151,60.
Compensa interamente le spese di lite tra le altre parti”.
2. I fatti e lo svolgimento del processo di primo grado possono essere sintetizzati come segue.
2.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale di trasporti, conveniva dinanzi al Tribunale di Sulmona la e la CP_2 [...] ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 209/2005, al fine di ottenere il risarcimento dei danni CP_5 materiali subiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 07.05.2019 alle ore 17.30 circa, lungo la carreggiata direzione Sud dell'Autostrada A14 Adriatica, al Km 257+580, nel tenimento del Comune di Civitanova Marche.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva che, nella predetta circostanza, si trovava alla guida del proprio autoarticolato (composto dal trattore marca Volvo, modello FH 500, tg. EX922ZF e dal semirimorchio marca TMT, modello 38 AM, tg. XA608JR, assicurato con la citata Compagnia assicuratrice) allorché, dopo essersi fermato in una piazzola di sosta, riprendeva la marcia per rientrare in autostrada, immettendosi sulla corsia di accelerazione che confluisce nella corsia di emergenza;
mentre percorreva a modesta andatura detta ultima corsia, veniva tamponato dall'autoarticolato di proprietà della (composto dal trattore marca CO, modello CP_6
Stralis 480, tg. CB229LL e dal semirimorchio marca Viberti, tg. XA930HI, condotto nell'occasione da , il quale sopraggiungeva a velocità superiore a quella Persona_1 consentita di 80 km/h.
A seguito dell'urto, che interessava la parte anteriore destra dell'CO e la parte posteriore sinistra del Volvo, il veicolo attoreo riportava danni sia al semirimorchio che al trattore e parte del carico in esso trasportato si riversava sulla corsia di emergenza, mentre lo stesso attore riportava lesioni personali determinanti un periodo di inabilità temporanea complessiva di giorni 10, oltre esiti invalidanti di natura permanente non ulteriormente specificati. Deduceva, ancora, che nell'immediatezza dei fatti intervenivano, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia di Stato, i quali contestavano al conducente dell'CO la violazione dell'art. 142, comma 7, C.d.S. mentre al a violazione dell'art. 176, commi 2 e 21 per essersi immesso Pt_1 sulla corsia di marcia senza dare la precedenza, sanzione che, dopo apposita impugnazione dinanzi al Giudice di Pace di Macerata, veniva annullata. Ritenendo sussistere la responsabilità esclusiva del conducente dell'CO, il quale avrebbe tenuto una condotta di guida disattenta ed imprudente, l'attore agiva in giudizio al fine di vedersi riconosciuta la complessiva somma di € 178.098,84 (comprensiva di tutte le voci di danno e di spesa analiticamente indicate in citazione), al netto dell'importo di € 27.800,00 percepito dalla Compagnia ante causam, con la vittoria delle spese di lite.
2.2 Si costituiva in giudizio la sola la quale contestava la Controparte_4 domanda attorea in ordine alla dinamica e alla responsabilità che, sulla scorta dei rilievi effettuati dalla Polizia Stradale e delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal Pt_1 doveva di contro essere ascritta a quest'ultimo, poiché avrebbe compiuto una imprudente ed azzardata manovra di immissione sulla corsia di marcia;
in relazione al quantum debeatur, contestava partitamente le singole voci di danno ex adverso lamentate, insistendo sulla piena satisfattività della somma offerta in via stragiudiziale.
2.3 All'esito della fase istruttoria, consistita nell'espletamento delle prove orali e delle CTU (tecnico-modale ed estimativa dei danni), la causa è stata decisa come sopra.
2.4 La decisione del Tribunale – che, pur condividendo la ricostruzione cinematica operata dal CTU, ha disatteso le conclusioni cui questo era giunto – si fonda essenzialmente sul ravvisato concorso di colpa di entrambi i conducenti, in quanto se il che viaggiava ad una velocità Per_1 leggermente superiore a quella consentita ed aveva avvistato l'altro veicolo) aveva omesso di rallentare o di spostarsi lateralmente onde evitare l'impatto, il aveva omesso di dare la Pt_1 precedenza all'altro veicolo, impegnando la corsia di marcia consapevole di trovarsi alla guida di un mezzo con rimorchio carico e di velocità limitata. Indi, tenuto conto della documentazione in atti e delle specifiche eccezioni sollevate dall'assicurazione convenuta, ha riconosciuto soltanto parte delle voci di danno e di spesa lamentate, liquidando in favore dell'attore l'importo – al netto del concorso di colpa e dell'offerta riscossa ante causam – di € 24.105,49, oltre rivalutazione e interessi. Ha, infine, compensato per metà le spese di lite.
3. Avverso detta pronuncia ha interposto appello l'originario attore, per motivi che si vanno ad esaminare.
3.1 Ha resistito la , insistendo per il rigetto del gravame e per la conferma Controparte_4 della sentenza impugnata.
3.2 Non si è invece costituito, seppur ritualmente citato, la che va pertanto dichiarata CP_2 contumace.
3.3 All'esito dello scambio tra le parti degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 25.06.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con unico ed ampio motivo di appello il lamenta l'errata attribuzione della quota di Pt_1 responsabilità posta a suo carico, l'errata riduzione della metà dei compensi professionali nonché il mancato riconoscimento delle spese di CTP da egli sostenute.
4.1 Sotto il primo profilo, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto escludere una qualunque sua responsabilità o quantomeno ravvisarla in misura assai minore del 50%, ritiene che il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito della CTU in ordine alla ricostruzione della cinematica, fondando il proprio convincimento su presupposti errati ed immotivati.
A tal proposito, il primo giudice afferma che “se la ricostruzione cinematica del c.t.u. può considerarsi sostanzialmente appagante, indebite ed errate sono le conclusioni nel senso della responsabilità esclusiva o prevalente del conduttore dell'autoarticolato: se questo viaggiava a velocità leggermente superiore a quella consentita (86,5 Kmh al netto della tolleranza di 6 Kmh) ed aveva avvistato l'altro veicolo ad una distanza (ml 70 circa, come riconosciuto dal conducente) che avrebbe consentito di rallentare la marcia in modo da evitare l'impatto o di spostarsi lateralmente senza invadere la corsia adiacente a quella percorsa, il conducente del trattore con semirimorchio – che stava immettendosi in autostrada dopo una sosta in piazzola d'emergenza, a circa venti metri di distanza da essa, e aveva impegnato la corsia di marcia pur trovandosi nella stessa identica condizione di avvistare il veicolo che sopraggiungeva – ha omesso di dare precedenza all'altro veicolo, pur sapendo di essere alla guida di un veicolo con rimorchio carico e quindi di velocità limitata (appena 8 kmh)”. Conclude, quindi, sostenendo che “L'eventuale “distrazione” del conducente dell'autoarticolato non ha efficacia causale maggiore dell'omissione dell'altro conducente e neppure sul piano della divergenza dalla condotta prescritta ha diverso rilievo dall'omessa precedenza”.
A parere dell'appellante, il giudicante non avrebbe sostanzialmente tenuto conto di una serie di circostanze, già evidenziate nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e valutate dal Giudice di Pace di Macerata ai fini dell'annullamento della stessa, e cioè: al momento del tamponamento, l'autoarticolato Volvo (che si muoveva ad una velocità di 8 km/h a fronte degli 86,5 km/h dell'CO) non si era ancora immesso sulla corsia di marcia e viaggiava entro il limite della striscia bianca che delimita la corsia di marcia da quella di emergenza;
le fotografie scattate dalla Polizia Stradale ritraggono il Volvo all'interno della corsia di emergenza;
le tracce lasciate sull'asfalto dagli pneumatici anteriori risultano orientate verso destra, verso l'interno della corsia di emergenza;
la traccia più a destra lasciata dallo pneumatico destro dell'CO si trovava sulla linea bianca di demarcazione tra la corsia di marcia e quella di emergenza e in corrispondenza della stessa è stato individuato il nello schizzo di campagna redatto dagli agenti, il che stava a significare che il paraurti dell'CO si trovava all'interno della corsia di emergenza;
il carico fuoriuscito dal semirimorchio dell'appellante si era riversato esclusivamente nell'ambito della corsia di emergenza, e non sulla corsia di marcia;
l'andatura di appena 8 km/h tenuta dal Volvo era da ritenersi incompatibile con altra manovra atta ad interferire con la marcia dell'autoarticolato CO.
Nello specificare, poi, che la sentenza del Giudice di Pace integra giudicato sul punto della inesistenza della ipotizzata mancata precedenza, aggiunge che il Tribunale si sarebbe discostato immotivatamente dalle conclusioni cui era giunto il CTU, il quale aveva rilevato che il tamponamento si era verificato all'interno della “corsia di emergenza” e non all'interno della
“corsia di marcia”; prova di quanto sopra era data dalle tracce lasciate sull'asfalto da entrambi i pneumatici anteriori dell'CO, rinvenute proprio a ridosso della linea bianca di separazione tra la “corsia di marcia” e quella di “emergenza”, il che dimostrava che la parte anteriore destra dell'CO aveva completamente invaso la “corsia di emergenza” ove aveva attinto violentemente la parte posteriore sinistra del semirimorchio del Da ultimo, non Pt_1 avrebbe tenuto conto del fatto che il conducente dell'CO, pur avendo avuto modo di scorgere l'altro autoarticolato, non aveva adottato alcuna misura atta ad evitare l'impatto, omettendo di rallentare o di deviare leggermente sulla propria sinistra avendo a disposizione tutta la larghezza della corsia che stava percorrendo.
4.2 Ritiene la Corte che il motivo non sia meritevole di accoglimento.
4.3 Preliminarmente, va chiarito che l'intervenuto annullamento della sanzione amministrativa comminata all'odierno appellante con la sentenza del G.d.P. n. 327/2020 non assume la portata decisiva che invece la difesa del invoca a sostegno del proprio gravame, Pt_1 denunciando una avvenuta violazione del giudicato.
Ed invero, come si può agevolmente ricavare proprio dal contenuto della citata sentenza, l'annullamento è stato disposto poiché la PA, quale attrice sostanziale nel giudizio ex art. 22 e 23 L. 689/81, non aveva fornito la prova, certa ed univoca, che il vesse effettivamente Pt_1 violato la norma contestata, chiarendo che “solo nell'eventuale giudizio civile o penale di accertamento delle responsabilità sulla causazione del sinistro occorso ed attraverso una ricostruzione tecnica della dinamica sulla base degli elementi acquisiti si potrà chiarire l'effettivo evolversi dei fatti”.
4.4 Ciò posto, si ritiene che la sentenza gravata sia immune dai vizi lamentati dall'appellante, sebbene il primo giudice, con la sua frugale motivazione, non abbia adeguatamente valorizzato gli esiti dell'istruttoria espletata, che smentiscono la tesi prospettata dal Pt_1
4.5 In particolare, non vi è prova che l'CO abbia invaso la corsia di emergenza ove viaggiava il Volvo dell'appellante, risultando, di converso, che quest'ultimo avesse occupato, seppur in minima parte, la prima corsia di marcia del tratto autostradale teatro del sinistro.
Il CTU chiarisce difatti nel proprio elaborato che “Il giorno 07.05.2019, alle ore 15:33 circa,
, proprietario e conducente del trattore stradale VOLVO FH500 targato EX922ZF Parte_1 con annesso semirimorchio TMT targato XA608JR, solo a bordo, proveniente da una piazzola di sosta [Non è nota l'esatta posizione di partenza del succitato veicolo], ubicata nei pressi della progressiva chilometrica 257+500 della A14 – Carreggiata Sud a tre corsie – s'immetteva nel flusso della circolazione, impegnando solo in parte la corsia di marcia [la parte posteriore sinistra del semirimorchio, occupava la succitata corsia per circa 50 cm – ovvero quella più a destra – mentre la parte anteriore sinistra del trattore stradale, con attendibile alta, verosimilmente occupava la corsia di marcia per uno spazio superiore a quello posteriore, ovviamente sempre quella più a destra]. Percorreva, dalla estremità della piazzola di sosta, circa 20 metri [riferita alla parte posteriore del semirimorchio], ad una velocità accertata, in corrispondenza dell'impatto, di circa 8 Km/h e nella circostanza, veniva violentemente tamponato dall'autoarticolato, composto dal trattore stradale IVECO STRALIS 480 targato CB229LL, con annesso semirimorchio VIBERTI targato XA930HJ, condotto da Persona_1 che marciava ad una velocità di circa 86,5 Km/h”.
Detta affermazione non può ritenersi arbitraria, atteso che lo stesso Ausiliare, in risposta alle osservazioni avanzate dal CTP di parte attrice, chiariva che tale posizione era evincibile dai danni riportati dai due mezzi ( “la posizione del semirimorchio tamponato [Da una attenta visione delle foto n.1-3-4-16/Pol, ove si rilevano le deformazioni dei lamierati sulla parte posteriore sinistra del semirimorchio tamponato, non solo, ma dalla visione delle foto n. 8-9- 10/Pol, si osservano le notevoli deformazioni sulla parte anteriore destra del trattore stradale tamponante], si trovava, nell'istante dell'impatto, ad occupare, pur se in minima parte, la corsia di marcia, con attendibilità alta, per circa 50 cm, mentre la rimanente parte, maggioritaria, occupava la corsia di emergenza, conseguentemente il trattore stradale VOLVO FH 500 con agganciato il semirimorchio TMT, non marciava esclusivamente nella corsia di emergenza, circostanza evidenziata dai danni riportati, attraverso la visione delle foto sopra indicate, non solo, ma quanto sopra è confermato anche dal CTP [Pag. 8 ultimo rigo] :-“…non accenna ad alcuna deviazione a sinistra sulla scorta di una corsia di marcia chiaramente occupata dalla motrice Volvo FH 500, condotta dal sig. ”). Parte_2
La stessa, inoltre, collima con ulteriori elementi, ovvero: la deposizione del teste , che aveva precisato, in risposta al cap. 4 a lui Testimone_1 deferito dallo stesso “di aver riscontrato che vi erano scalfiture sul manto stradale in Pt_1 corsia di marcia a circa 40 cm dalla striscia di margine longitudinale continua di destra” (dunque, all'interno della prima corsia di marcia, e non all'interno della corsia di emergenza);
l'urto veniva individuato nella corsia di marcia a 2,20 metri dalla linea di margine destro (cfr. schizzo planimetrico allegato al verbale di accertamenti urgenti redatto dalla Polizia Stradale, verbale avente fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, ex multis Cass. 28068/2017); dalle fotografie scattate dalla stessa Polstrada (1, 2 e 3/Pol) si rinvengono, prima del Volvo, due abrasioni sul manto stradale, poste alla stessa altezza, individuate poi come PU1 e PU dagli agenti e riferibili, come indicato dal CTU anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dagli stessi Agenti, ai segni lasciati sull'asfalto, rispettivamente, dallo pneumatico sinistro e destro dell'CO; dette abrasioni si collocano all'interno della prima corsia di marcia;
lo stesso veva riferito agli Agenti, nell'immediatezza del fatto, che “Mi ero fermato sulla Pt_1 piazzola di sosta che si trova poco prima del km 257+600 do(po) circa 15 minuti ripartivo e mentre mi trovavo in corsia di marcia venivo tamponato dal veicolo della controparte. Preciso che quando mi sono immesso ho percorso alcune decine di metri in emergenza per prendere velocità ma non è servito”.
Alla luce di quanto sopra e rilevata l'indubbia antigiuridicità della condotta del conducente dell'CO (comprovata dalla violenza dell'impatto, nonché dal fatto che lo stesso “proseguiva la sua folle corsa, con moto aberrante, deragliando sulla sua sinistra, lasciando sull'asfalto, oltre a parte del carico, segni di abrasioni e/o scarrocciamento, per circa 36 metri, dopodiché, urtava violentemente contro il new jersey centrale, strisciandovi e lasciando segni ben visibili, per circa 12 metri, a seguire carambolava sulla sua destra, lasciando ancora parte del carico, oltre a segni di abrasione e/o scarrocciamento fino a posizionarsi in stato di quiete, a ridosso del guardrail, danneggiandolo, percorrendo dal lato sinistro della carreggiata, circa 37 metri, posizionandosi in stato di quiete, con il semirimorchio inclinato in senso orario, occupando sia la corsia di emergenza, che quella di marcia, oltre a parte della corsia centrale”, cfr CTU modale), appare dunque del tutto condivisibile la valutazione di una responsabilità concorrente di entrambi i conducenti.
Per vero, l'eziologia dello scontro deve essere causalmente ricondotta non solo al conducente dell'CO, che viaggiava alla velocità di 86,5 km/h a fronte di un limite di 80 km/h e che perdeva il controllo del mezzo, non ponendo in atto alcuna manovra idonea ad evitare l'impatto, ma anche allo stesso appellante, il quale, nel ripartire dalla piazzola di sosta, si immetteva nel flusso della circolazione a modesta velocità, creando intralcio agli altri utenti della strada.
Del resto, in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente; conseguentemente l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa la verifica sul comportamento anche dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista appunto un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
Per quanto sopra, la principale censura di cui al primo motivo di appello deve essere rigettata.
5. Sotto un secondo profilo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha provveduto a compensare la metà dei compensi professionali, che andavano di contro liquidati per intero, attesa la complessità della causa e dell'istruttoria espletata. Il Tribunale, al riguardo, ha opinato:
“L'accoglimento solo parziale (sia sotto il profilo dell'an che del quantum) della domanda attrice giustifica che le spese di lite a carico dei convenuti soccombenti – da liquidarsi per tutte le fasi in applicazione del quarto scaglione della tabella n. 2 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014 – siano compensate per metà, mentre devono essere integralmente compensate nei rapporti con l'altra parte convenuta.”
5.1 Il rilievo è fondato, atteso che il primo giudice è pervenuto a tale decisione in considerazione del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo parzialmente, sia in relazione all'an (per quanto sopra evidenziato), sia in relazione al quantum debeatur, avendo riconosciute come fondate solamente una parte delle voci di danno lamentate.
Ciò, però, non comportava soccombenza reciproca, ma vittoria dell'odierno appellante, sia pur per importi inferiori a quelli domandati e accertati in sentenza pari ad euro € 24.105,49 oltre rivalutazione ed interessi.
Attesa, dunque, l'erroneità della statuizione operata dal Tribunale, la stessa merita di essere riformata in questa sede con l'attribuzione all'appellante, per esso dell'antistatario, delle intere spese di primo grado in ragione di euro 7616,00, somma prevista per i compensi delle cause di valore corrispondente al decisum. 6. Merita accoglimento anche la doglianza con la quale l'appellante lamenta l'omesso riconoscimento delle spese di CTP, richieste ora nell'importo di € 2.440,00.
6.1 Sul punto, il primo giudice ha così statuito: “Ugualmente non pertinenti sono le voci di danno per spese legali contestate dall'assicuratore: l) €. 1.650,00 “per spese e competenze legali relative al giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace di Macerata”; m) €. 5.520,00 “per i costi relativi alle due C.T.P. resesi necessarie per superare l'errore di accertamento della Polizia Stradale”. Non compete, infatti, il risarcimento dei costi per il giudizio di opposizione alla sanzione irrogata per violazione delle norme sulla circolazione stradale: di là dal fatto che per quanto si è osservato la decisione favorevole non potrebbe condividersi, si tratterebbe, in ipotesi, di errore dell'organo accertatore, senza nesso causale con la responsabilità dell'altro conducente, in nessun modo riferibile alla nozione di danno al veicolo ammissibile al risarcimento diretto”.
6.2 Deve tuttavia ritenersi, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, che le spese di CTP, pur riferendosi ad una allegazione difensiva, vanno ricomprese fra le spese processuali, al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, salvo non se ne rilevi l'eccessività o la superfluità (cfr. sul punto Cass. 16990/2017; da ultimo Cass. 26729/2024). Nel caso di specie la valenza della CTP non è stata limitata al solo giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ma si è estesa anche all'odierno procedimento, volto ad accertare le effettive responsabilità del sinistro e per il quale sono state svolte due CTU, implicati peraltro la partecipazione del CTP nominato dal lle rispettive operazioni peritali. Pt_1
Per quanto sopra, in considerazione del ravvisato concorso paritario di colpa, nonché della qualità di imprenditore dell'appellante, l'importo di € 2.440,00 riportato nella fattura agli atti deve essere riconosciuta, al netto dell'IVA, in € 1.000,00.
7. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si intende confermata, vanno riconosciute a parte appellante interamente le spese processuali di primo grado e la sola metà della spesa sostenuta per la CTP, nell'importo sopra indicato.
8. Atteso l'accoglimento soltanto parziale dell'appello, le spese di lite possono in questa sede essere compensate per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1 gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna in Controparte_3 persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore del procuratore antistatario dell'appellante, delle spese del primo grado nella misura di cui in motivazione ed in favore dell'appellante della ulteriore somma di € 1.000,00, oltre interessi legali, a titolo di rimborso spese per la CTP;
compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in camera di consiglio l'8.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Alberto Iachini Bellisarii
Francesco Salvatore Filocamo