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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2328/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2328/2018 tra
ATTORI Parte_1
e
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 7 maggio 2025 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. CANNIZZO GIUSEPPE per , presente personalmente, più altri, nella Controparte_2
qualità di eredi di e Persona_1 Parte_2
L'avv. RAFFAELLA GUTTILLA in sostituzione dell'avv. CONIGLIARO SERGIO per
Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2328/2018 promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), e Parte_3 C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. ) nella Parte_4 C.F._3
qualità di eredi di e , tutti elettivamente Persona_1 Parte_2 domiciliati in Palermo via Giosuè Carducci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cannizzo che li rappresenta e difende giusta procura in atti attori/opponenti contro già con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto Controparte_1 Controparte_1
n. 48 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Palermo via Ariosto n. 16/c, presso lo studio dell'Avv. Sergio Conigliaro che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti convenuta/opposta
OGGETTO: opposizione ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo n. 557/2016
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 07.05.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 2 di 8 Con atto di citazione del 27.06.2018, ritualmente notificato, la sig.ra Persona_1
proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 557/2016, emesso dal
Tribunale di Termini Imerese in data 31.05.2016, con cui le era stato ingiunto di pagare nei confronti di a complessiva somma di €. 32.324,51 oltre interessi, spese e compensi Controparte_1
della procedura al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“preliminarmente e pregiudizialmente disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutorietà e/o efficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante la ricorrenza del prescritto fumus
e del gravissimo pregiudizio che la sig.ra , unitamente al coniuge Persona_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], affetti entrambi da gravissime patologie croniche ed irreversibili,
[...]
subirebbero;
-annullare e/o dichiarare la nullità, inammissibilità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, mai notificato all'odierna opponente, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
-accogliere nella sostanza e nella forma la presente opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per quanto dedotto in parte motiva;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza del credito vantato dalla , Controparte_1 infondato sia nell'an che nel quantum. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Nei fatti l'attrice deduceva che, con atto notificato in data 08.06.2018, la Controparte_1
aveva eseguito un pignoramento immobiliare su immobili di proprietà di essa opponente, in virtù di precetto asseritamente notificato in data 15.05.2018, azionato in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in particolare, deduceva l'illegittimità della procedura sul presupposto della mancata notifica del titolo esecutivo, atteso che essa opponente non aveva mai avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, allegando le gravissime patologie, anche cognitive, da cui era affetta. Rilevava che, in ogni caso, le somme ingiunte non corrispondevano a quelle ancora dovute e che a fronte di un debito residuo di €.
10.000,00 l'opposta aveva proceduto a sottoporre a pignoramento gli unici due immobili posseduti da esso opponente insieme al marito, anch'esso affetto da gravi patologie invalidanti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2018 si costituiva l'opposta Controparte_1
la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del
[...] tentativo obbligatorio di mediazione. Ancora in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso proposta sul presupposto della tardività dell'azione e, in ogni caso, per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., atteso che il decreto opposto era stato notificato a mani del marito dell'opponente.
pagina 3 di 8 L'opposta insisteva, quindi, in via preliminare, per la dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancata esperimento del tentativo di mediazione e per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione tardiva e, nel merito, per l'integrale conferma del decreto opposto. Infine, chiedeva che l'opponente, avendo agito con colpa grave, fosse condannata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, da determinarsi anche in via equitativa.
Con provvedimento del 21.11.2018 il G.I., allora assegnatario del fascicolo, rinviava la causa al fine di consentire l'esperimento del tentativo di mediazione, il cui esito negativo è stato documentato dalle parti.
Con provvedimento del 14.01.2019 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 02.10.2019, vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.02.2023
Con provvedimento del 10.02.2023 il giudizio veniva interrotto per il decesso di parte attrice
[...]
e, successivamente, a seguito di istanza di riassunzione depositata dagli eredi della stessa, Persona_1 con provvedimento del 12.05.2023, veniva fissata l'udienza del 19.10.2023 per la prosecuzione del giudizio.
Con comparsa di costituzione in riassunzione del 21.09.2023 si costituiva l'opposta Controparte_1 eccependo la tardività del deposito del ricorso in riassunzione e chiedendo l'estinzione del
[...]
precesso.
Il procedimento veniva nuovamente interrotto, per il decesso della parte di erede Controparte_3 di , con provvedimento dell'1.02.2024, e, successivamente, riassunto ad istanza Persona_1
degli odierni attori.
Infine, dopo la riassegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I. in data 26.02.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
***
Preliminarmente, deve essere confermata l'infondatezza dell'eccezione di estinzione per tardività dell'atto di riassunzione da parte degli eredi della sig.ra per le ragioni Controparte_4
già illustrate dal G.I. precedente assegnatario del procedimento con ordinanza del 25.11.2023.
pagina 4 di 8 Ed infatti, premesso che il termine perentorio di tre mesi, per la riassunzione del processo civile interrotto, decorre dalla dichiarazione di interruzione fatta dal giudice (ordinanza depositata e comunicata il 10.2.2023), è già stato osservato che il ricorso in riassunzione, sebbene accettato dalla
Cancelleria in data 11.5.2023, è stato depositato in data 10.5.2023 e, quindi, nell'ultimo giorno utile.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di tardività dell'azione promossa dalla sig.ra
Ed infatti, premesso che ai sensi del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., non è più possibile Per_1 avvalersi dello strumento dell'opposizione tardiva una volta compiuto il primo atto di esecuzione e decorsi dieci giorni dallo stesso, poiché nel caso in esame l'atto di pignoramento è stato notificato in data 08.06.2018, l'opposizione risulta tempestivamente notificata. La notifica del precetto, infatti, non è atto idoneo a far decorrere il termine de quo, trattandosi di antecedente necessario per procedere ad esecuzione forzata ma non atto di esecuzione in senso stretto (Cass. civ. n. 12155/1984).
Passando all'esame del merito, in punto di diritto va premesso che, presupposto indefettibile per l'esperimento dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., risulta - ferme le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore - la nullità/irregolarità della notifica del provvedimento monitorio, la quale, riverberandosi sulla tempestiva conoscenza della sua esistenza in capo al debitore ingiunto, pregiudica la sua facoltà di azionare il rimedio ordinario di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. entro il termine all'uopo previsto.
La ratio legis sottesa all'istituto dell'opposizione tardiva è di tutelare il diritto di difesa dell'intimato avverso il provvedimento emesso inaudita altera parte, impedendone l'efficacia esecutiva definitiva, nelle ipotesi in cui questi non sia stato regolarmente informato della sua esistenza o si sia trovato nell'impossibilità di promuovere tempestiva opposizione, traducendosi dunque in un rimedio a carattere straordinario avverso un provvedimento suscettibile di acquisire il carattere di incontrovertibilità proprio del giudicato.
L'eccezionalità del rimedio impone all'intimato la prova in giudizio non solo del fattore esterno che abbia pregiudicato la sua tempestiva conoscenza del provvedimento, ma anche del nesso eziologico sussistente tra tale fattore esterno e la mancata conoscenza del provvedimento: è stato, infatti, a più riprese affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (tra le altre, Cass. Civ. sez. IV n. 26155/2021, Cass. civ. Sez. II n.
19938/2021).
pagina 5 di 8 Orbene, parte attrice, in primo luogo, ha eccepito la nullità del pignoramento immobiliare, eseguito in data 08.06.2018, per mancata notificazione del titolo esecutivo, sostenendo di non aver avuto un'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo emesso;
tale doglianza, tuttavia, non è meritevole di accoglimento. Ed infatti, dalla lettura degli atti processuali emerge che il decreto ingiuntivo n.
557/2016 è stato regolarmente notificato, in data 29.6.2016, a mani del marito della sig.ra
[...]
qualificatosi quale “familiare convivente”, ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Tale modalità di Persona_1
consegna perfeziona il procedimento notificatorio, senza che sia richiesto alcun ulteriore adempimento.
Quanto alle altre ipotesi che legittimano l'opposizione tardiva, per caso fortuito deve intendersi un fatto oggettivamente avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria, nel senso che il fatto non è voluto, né preveduto, oppure, se preveduto, non è evitabile. La forza maggiore, invece, si identifica in una forza esterna assolutamente ostativa (Cass. 98/4761, 98/8561, 96/10170).
Orbene, va disattesa, in quanto non provata, la sussistenza di una presunta incapacità naturale che avrebbe afflitto tanto la quanto il marito, alla data di notifica del decreto Persona_1
ingiuntivo. Premesso che l'incapacità naturale del destinatario, ovvero la mancanza di capacità di intendere e di volere, non costituisce, di per sé, un motivo per cui l'opposizione può essere proposta tardivamente, ma può piuttosto essere valutata in relazione alla nullità della notifica, in ogni caso grava sull'opponente l'onere di dimostrare la mancata tempestiva conoscenza del decreto per cause non imputabili all'incapace. La Corte Costituzionale ha, autorevolmente, affermato che il nostro ordinamento pone sullo stesso piano l'incapace naturale destinatario di altrui atti e le persone pienamente capaci e che tale scelta discrezionale del legislatore deriva dalla priorità data al principio dell'altrui affidamento nell'ambito delle relazioni giuridiche. Poiché tale scelta legislativa non è irrazionale, è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 c.p.c., nella parte in cui non prevede il caso dell'intimato che non abbia potuto opporsi al decreto ingiuntivo per incapacità naturale (Corte Cost. ord. 604/1988).
La documentazione medica prodotta dall'opponente, dalla quale emergono alcune patologie che avrebbero afflitto l'attrice e il marito al momento della notifica, non è di per sé sufficiente a configurare un evento integrante caso fortuito o forza maggiore, essendo, peraltro, in alcune parti illeggibile e, in parte, successiva (rilasciata nel 2018) alla data di notifica del decreto opposto;
gli ulteriori mezzi istruttori (prova testimoniale e ctu medica) sono stati disattesi dal G.I. assegnatario del procedimento, che, all'esito dell'esame delle memorie istruttorie depositate dalle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisone.
pagina 6 di 8 Peraltro, la tesi difensiva che postula l'incapacità naturale dell'attrice, oltre a risultare sfornita di adeguato supporto probatorio, appare in evidente contrasto con la sottoscrizione, da parte della sig.ra
, della procura rilasciata al proprio difensore, sia nell'ambito di questo Persona_1
procedimento che nel procedimento di esecuzione. Inoltre, la circostanza per cui una volta ricevuta la notifica dell'atto di precetto, l'opponente si sia rivolta al proprio procuratore, induce a ritenere che la stessa fosse in grado di comprendere la rilevanza dell'atto e di porvi rimedio.
Da quanto premesso, discende inevitabilmente l'avvenuta conoscenza legale del provvedimento monitorio opposto da parte dell'originaria ingiunta, in tempo utile per l'esperimento del rimedio ordinario di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Deve essere, infine, respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte convenuta, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma. Detta condanna, infatti, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri la violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Invero, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 cpc, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire, in quanto agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta in sé, automaticamente, rimproverabile (Cfr. Trib. Genova 7.6.2017- Trib. Campobasso 25.10.2017).
Nel caso in esame non sussistono elementi univoci dai quali sia dato ricavare che la parte soccombente abbia agito nel presente giudizio con dolo o con colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi prospettate (cf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010).
In relazione alle spese di lite, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cpc, rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, a fronte dell'integrale rigetto della domanda formulata dalla controparte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc. (cffr. Cass. civ. ord. n. 9532/2017).
***
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
26.001,00 a 52.000,00-importi minimi) e dell'attività difensionale effettuata (riduzione della fase istruttoria in assenza di prove costituende e della fase decisoria, in virtù della discussione orale).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1.dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c.;
2.conferma definitivamente il decreto ingiuntivo n. 557/2016, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 31.5.2016, depositato in data 1.6.2016 e già reso esecutivo in virtù di decreto di esecutorietà del
30.10.2017;
3. Rigetta la domanda di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 cpc;
4.condanna gli attori/opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre Spese Generali, CPA
e IVA come per legge.
Termini Imerese 07.05.2025
Il Giudice
D.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2328/2018 tra
ATTORI Parte_1
e
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 7 maggio 2025 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:
L'avv. CANNIZZO GIUSEPPE per , presente personalmente, più altri, nella Controparte_2
qualità di eredi di e Persona_1 Parte_2
L'avv. RAFFAELLA GUTTILLA in sostituzione dell'avv. CONIGLIARO SERGIO per
Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
Il Giudice Istruttore
Si riserva di decidere.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Alle ore 14.00
Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
(art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2328/2018 promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), e Parte_3 C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. ) nella Parte_4 C.F._3
qualità di eredi di e , tutti elettivamente Persona_1 Parte_2 domiciliati in Palermo via Giosuè Carducci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cannizzo che li rappresenta e difende giusta procura in atti attori/opponenti contro già con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto Controparte_1 Controparte_1
n. 48 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Palermo via Ariosto n. 16/c, presso lo studio dell'Avv. Sergio Conigliaro che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti convenuta/opposta
OGGETTO: opposizione ex art. 650 c.p.c. a decreto ingiuntivo n. 557/2016
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 07.05.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 2 di 8 Con atto di citazione del 27.06.2018, ritualmente notificato, la sig.ra Persona_1
proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 557/2016, emesso dal
Tribunale di Termini Imerese in data 31.05.2016, con cui le era stato ingiunto di pagare nei confronti di a complessiva somma di €. 32.324,51 oltre interessi, spese e compensi Controparte_1
della procedura al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“preliminarmente e pregiudizialmente disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutorietà e/o efficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante la ricorrenza del prescritto fumus
e del gravissimo pregiudizio che la sig.ra , unitamente al coniuge Persona_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], affetti entrambi da gravissime patologie croniche ed irreversibili,
[...]
subirebbero;
-annullare e/o dichiarare la nullità, inammissibilità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, mai notificato all'odierna opponente, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
-accogliere nella sostanza e nella forma la presente opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per quanto dedotto in parte motiva;
- ritenere e dichiarare l'inammissibilità e infondatezza del credito vantato dalla , Controparte_1 infondato sia nell'an che nel quantum. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Nei fatti l'attrice deduceva che, con atto notificato in data 08.06.2018, la Controparte_1
aveva eseguito un pignoramento immobiliare su immobili di proprietà di essa opponente, in virtù di precetto asseritamente notificato in data 15.05.2018, azionato in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in particolare, deduceva l'illegittimità della procedura sul presupposto della mancata notifica del titolo esecutivo, atteso che essa opponente non aveva mai avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, allegando le gravissime patologie, anche cognitive, da cui era affetta. Rilevava che, in ogni caso, le somme ingiunte non corrispondevano a quelle ancora dovute e che a fronte di un debito residuo di €.
10.000,00 l'opposta aveva proceduto a sottoporre a pignoramento gli unici due immobili posseduti da esso opponente insieme al marito, anch'esso affetto da gravi patologie invalidanti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2018 si costituiva l'opposta Controparte_1
la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del
[...] tentativo obbligatorio di mediazione. Ancora in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ex adverso proposta sul presupposto della tardività dell'azione e, in ogni caso, per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., atteso che il decreto opposto era stato notificato a mani del marito dell'opponente.
pagina 3 di 8 L'opposta insisteva, quindi, in via preliminare, per la dichiarazione di improcedibilità della domanda per mancata esperimento del tentativo di mediazione e per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione tardiva e, nel merito, per l'integrale conferma del decreto opposto. Infine, chiedeva che l'opponente, avendo agito con colpa grave, fosse condannata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, da determinarsi anche in via equitativa.
Con provvedimento del 21.11.2018 il G.I., allora assegnatario del fascicolo, rinviava la causa al fine di consentire l'esperimento del tentativo di mediazione, il cui esito negativo è stato documentato dalle parti.
Con provvedimento del 14.01.2019 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 02.10.2019, vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.02.2023
Con provvedimento del 10.02.2023 il giudizio veniva interrotto per il decesso di parte attrice
[...]
e, successivamente, a seguito di istanza di riassunzione depositata dagli eredi della stessa, Persona_1 con provvedimento del 12.05.2023, veniva fissata l'udienza del 19.10.2023 per la prosecuzione del giudizio.
Con comparsa di costituzione in riassunzione del 21.09.2023 si costituiva l'opposta Controparte_1 eccependo la tardività del deposito del ricorso in riassunzione e chiedendo l'estinzione del
[...]
precesso.
Il procedimento veniva nuovamente interrotto, per il decesso della parte di erede Controparte_3 di , con provvedimento dell'1.02.2024, e, successivamente, riassunto ad istanza Persona_1
degli odierni attori.
Infine, dopo la riassegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I. in data 26.02.2025, la causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
***
Preliminarmente, deve essere confermata l'infondatezza dell'eccezione di estinzione per tardività dell'atto di riassunzione da parte degli eredi della sig.ra per le ragioni Controparte_4
già illustrate dal G.I. precedente assegnatario del procedimento con ordinanza del 25.11.2023.
pagina 4 di 8 Ed infatti, premesso che il termine perentorio di tre mesi, per la riassunzione del processo civile interrotto, decorre dalla dichiarazione di interruzione fatta dal giudice (ordinanza depositata e comunicata il 10.2.2023), è già stato osservato che il ricorso in riassunzione, sebbene accettato dalla
Cancelleria in data 11.5.2023, è stato depositato in data 10.5.2023 e, quindi, nell'ultimo giorno utile.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di tardività dell'azione promossa dalla sig.ra
Ed infatti, premesso che ai sensi del terzo comma dell'art. 650 c.p.c., non è più possibile Per_1 avvalersi dello strumento dell'opposizione tardiva una volta compiuto il primo atto di esecuzione e decorsi dieci giorni dallo stesso, poiché nel caso in esame l'atto di pignoramento è stato notificato in data 08.06.2018, l'opposizione risulta tempestivamente notificata. La notifica del precetto, infatti, non è atto idoneo a far decorrere il termine de quo, trattandosi di antecedente necessario per procedere ad esecuzione forzata ma non atto di esecuzione in senso stretto (Cass. civ. n. 12155/1984).
Passando all'esame del merito, in punto di diritto va premesso che, presupposto indefettibile per l'esperimento dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., risulta - ferme le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore - la nullità/irregolarità della notifica del provvedimento monitorio, la quale, riverberandosi sulla tempestiva conoscenza della sua esistenza in capo al debitore ingiunto, pregiudica la sua facoltà di azionare il rimedio ordinario di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. entro il termine all'uopo previsto.
La ratio legis sottesa all'istituto dell'opposizione tardiva è di tutelare il diritto di difesa dell'intimato avverso il provvedimento emesso inaudita altera parte, impedendone l'efficacia esecutiva definitiva, nelle ipotesi in cui questi non sia stato regolarmente informato della sua esistenza o si sia trovato nell'impossibilità di promuovere tempestiva opposizione, traducendosi dunque in un rimedio a carattere straordinario avverso un provvedimento suscettibile di acquisire il carattere di incontrovertibilità proprio del giudicato.
L'eccezionalità del rimedio impone all'intimato la prova in giudizio non solo del fattore esterno che abbia pregiudicato la sua tempestiva conoscenza del provvedimento, ma anche del nesso eziologico sussistente tra tale fattore esterno e la mancata conoscenza del provvedimento: è stato, infatti, a più riprese affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (tra le altre, Cass. Civ. sez. IV n. 26155/2021, Cass. civ. Sez. II n.
19938/2021).
pagina 5 di 8 Orbene, parte attrice, in primo luogo, ha eccepito la nullità del pignoramento immobiliare, eseguito in data 08.06.2018, per mancata notificazione del titolo esecutivo, sostenendo di non aver avuto un'effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo emesso;
tale doglianza, tuttavia, non è meritevole di accoglimento. Ed infatti, dalla lettura degli atti processuali emerge che il decreto ingiuntivo n.
557/2016 è stato regolarmente notificato, in data 29.6.2016, a mani del marito della sig.ra
[...]
qualificatosi quale “familiare convivente”, ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Tale modalità di Persona_1
consegna perfeziona il procedimento notificatorio, senza che sia richiesto alcun ulteriore adempimento.
Quanto alle altre ipotesi che legittimano l'opposizione tardiva, per caso fortuito deve intendersi un fatto oggettivamente avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria, nel senso che il fatto non è voluto, né preveduto, oppure, se preveduto, non è evitabile. La forza maggiore, invece, si identifica in una forza esterna assolutamente ostativa (Cass. 98/4761, 98/8561, 96/10170).
Orbene, va disattesa, in quanto non provata, la sussistenza di una presunta incapacità naturale che avrebbe afflitto tanto la quanto il marito, alla data di notifica del decreto Persona_1
ingiuntivo. Premesso che l'incapacità naturale del destinatario, ovvero la mancanza di capacità di intendere e di volere, non costituisce, di per sé, un motivo per cui l'opposizione può essere proposta tardivamente, ma può piuttosto essere valutata in relazione alla nullità della notifica, in ogni caso grava sull'opponente l'onere di dimostrare la mancata tempestiva conoscenza del decreto per cause non imputabili all'incapace. La Corte Costituzionale ha, autorevolmente, affermato che il nostro ordinamento pone sullo stesso piano l'incapace naturale destinatario di altrui atti e le persone pienamente capaci e che tale scelta discrezionale del legislatore deriva dalla priorità data al principio dell'altrui affidamento nell'ambito delle relazioni giuridiche. Poiché tale scelta legislativa non è irrazionale, è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 c.p.c., nella parte in cui non prevede il caso dell'intimato che non abbia potuto opporsi al decreto ingiuntivo per incapacità naturale (Corte Cost. ord. 604/1988).
La documentazione medica prodotta dall'opponente, dalla quale emergono alcune patologie che avrebbero afflitto l'attrice e il marito al momento della notifica, non è di per sé sufficiente a configurare un evento integrante caso fortuito o forza maggiore, essendo, peraltro, in alcune parti illeggibile e, in parte, successiva (rilasciata nel 2018) alla data di notifica del decreto opposto;
gli ulteriori mezzi istruttori (prova testimoniale e ctu medica) sono stati disattesi dal G.I. assegnatario del procedimento, che, all'esito dell'esame delle memorie istruttorie depositate dalle parti, ha ritenuto la causa matura per la decisone.
pagina 6 di 8 Peraltro, la tesi difensiva che postula l'incapacità naturale dell'attrice, oltre a risultare sfornita di adeguato supporto probatorio, appare in evidente contrasto con la sottoscrizione, da parte della sig.ra
, della procura rilasciata al proprio difensore, sia nell'ambito di questo Persona_1
procedimento che nel procedimento di esecuzione. Inoltre, la circostanza per cui una volta ricevuta la notifica dell'atto di precetto, l'opponente si sia rivolta al proprio procuratore, induce a ritenere che la stessa fosse in grado di comprendere la rilevanza dell'atto e di porvi rimedio.
Da quanto premesso, discende inevitabilmente l'avvenuta conoscenza legale del provvedimento monitorio opposto da parte dell'originaria ingiunta, in tempo utile per l'esperimento del rimedio ordinario di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Deve essere, infine, respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte convenuta, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma. Detta condanna, infatti, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri la violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Invero, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96 cpc, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire, in quanto agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta in sé, automaticamente, rimproverabile (Cfr. Trib. Genova 7.6.2017- Trib. Campobasso 25.10.2017).
Nel caso in esame non sussistono elementi univoci dai quali sia dato ricavare che la parte soccombente abbia agito nel presente giudizio con dolo o con colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi prospettate (cf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15629 del 30/06/2010).
In relazione alle spese di lite, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cpc, rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, a fronte dell'integrale rigetto della domanda formulata dalla controparte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cpc. (cffr. Cass. civ. ord. n. 9532/2017).
***
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
26.001,00 a 52.000,00-importi minimi) e dell'attività difensionale effettuata (riduzione della fase istruttoria in assenza di prove costituende e della fase decisoria, in virtù della discussione orale).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1.dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 650 c.p.c.;
2.conferma definitivamente il decreto ingiuntivo n. 557/2016, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 31.5.2016, depositato in data 1.6.2016 e già reso esecutivo in virtù di decreto di esecutorietà del
30.10.2017;
3. Rigetta la domanda di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 cpc;
4.condanna gli attori/opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre Spese Generali, CPA
e IVA come per legge.
Termini Imerese 07.05.2025
Il Giudice
D.ssa Claudia Musola
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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