Ordinanza collegiale 28 aprile 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01056/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-;
contro
Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Distretto di Corte d’Appello di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso il suo studio in ER, piazza Sant’Agostino n. 29;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE - DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI SALERNO, di “diniego - rifiuto espresso”, datato -OMISSIS-, prot. n. ignoto, notificato a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS-, dell’istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-;
per ritenere e dichiarare, il diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-;
per ordinare al CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE - DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI SALERNO, in persona del Presidente in carica, legale rappresentante pro tempore, di provvedere su tale istanza, determinandone le modalità esecutive e, contestualmente, nominare un commissario ad acta che provveda in luogo dell’ente pubblico inerte;
per condannare il CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE - DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI SALERNO, in persona del Presidente in carica, legale rappresentante pro tempore, al pagamento integrale delle spese di giudizio, nonché dei diritti ed onorari di difesa, comprensivi di maggiorazione forfetaria e rivalsa Cassa di Previdenza Avvocati ed I.V.A. in favore del ricorrente quale difensore di sé medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense – Distretto di Corte d’Appello di ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nelle camere di consiglio del 16 aprile e del 4 giugno 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con ricorso notificato al Consiglio distrettuale di disciplina forense della Corte d’appello di ER il -OMISSIS-, ai controinteressati il -OMISSIS-, depositato il -OMISSIS-, il ricorrente impugna il provvedimento di diniego di accesso del -OMISSIS- e chiede la dichiarazione del diritto di accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta mediante la propria istanza, entro il termine di giorni 30, con la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’ente pubblico inerte;
Che, con istanza di accesso agli atti del -OMISSIS-, l’attuale ricorrente, nella qualità di parte esponente dei fatti ipotizzati nei confronti dei controinteressati nel procedimento disciplinare numero -OMISSIS- del Consiglio distrettuale di disciplina di ER, ha chiesto l’invio di copia integrale degli atti relativi al medesimo procedimento;
Considerato che, con l’atto impugnato del -OMISSIS-, il Consiglio distrettuale di disciplina forense di ER ha risposto negativamente alla richiesta di ostensione, in quanto la relazione istruttoria contenente la richiesta di archiviazione, senza formalità per manifesta infondatezza dell’esposto, sarebbe atto interno al Consiglio di disciplina, pertanto non ostensibile;
Considerato che, con memoria depositata l’-OMISSIS-, la parte resistente ha eccepito la irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo impugnato;
Ritenuta l’eccezione infondata, alla luce dell’articolo 41, comma 5, del codice del processo amministrativo, in base al quale il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa; essendo il ricorrente, pacificamente, residente all’estero, la notificazione del ricorso è tempestiva;
Considerato, peraltro, che il Collegio giudicante, con Ordinanza -OMISSIS-, ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, la questione della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito; ciò in quanto nel rito dell’accesso agli atti della pubblica amministrazione, disciplinato dall'art. 116 D.lgs. 104/2010, opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, prevista per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell'art. 87 del codice di rito, con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado. La dimidiazione in questione concerne anche il termine per il deposito del ricorso, il quale resta fissato, nell'ottica acceleratoria del processo, in soli 15 giorni dall'avvenuta notifica (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza 27/11/2014, n. 5866); nel caso di specie il ricorso risulta essere stato notificato al Consiglio distrettuale di disciplina forense della Corte d’appello di ER il -OMISSIS- ed ai controinteressati il -OMISSIS-, ma depositato solo il -OMISSIS-, dopo la scadenza del termine dimidiato di 15 giorni per il deposito del ricorso stesso;
Considerato che parte ricorrente, con la memoria autorizzata dell’-OMISSIS-, ha eccepito, al riguardo, che la notifica ad uno dei controinteressati, -OMISSIS-, presa in carico del servizio postale l’-OMISSIS- non è andata a buon fine, essendo risultata la destinataria sconosciuta all’indirizzo; il termine per il deposito del ricorso, dunque, non sarebbe scaduto, non avendo neppure iniziato a decorrere, in difetto del perfezionamento dell’ultima notifica; trattandosi di parte necessaria nella qualità di controinteressata al ricorso sull’accesso, la notifica dovrebbe essere rinnovata; pertanto parte ricorrente chiede l’autorizzazione alla integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata -OMISSIS-, con la fissazione del relativo termine;
Ritenuto il ricorso irricevibile, a giudizio del Collegio, per le seguenti ragioni:
Nel rito dell'accesso agli atti della P.A., disciplinato dall'art. 116 D.lgs. 104/2010 (CPA), opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, prevista per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell'art. 87 CPA (con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado); la dimidiazione in questione concerne anche il termine per il deposito del ricorso, il quale resta fissato, nell'ottica acceleratoria del processo, in soli 15 giorni dall'avvenuta notifica (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza 27/11/2014, n. 5866);
Il codice del processo amministrativo, all’articolo 45, comma 1, stabilisce la decorrenza del termine per il deposito del ricorso dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso sia perfezionata anche per il destinatario;
Nel caso di specie, non si può tenere conto, al fine dell’inizio della decorrenza del termine per il deposito del ricorso, del tentativo di notifica, non andato a buon fine, del ricorso alla controinteressata -OMISSIS-; il termine per il deposito del ricorso deve essere calcolato dal perfezionamento dell’ultima notifica validamente eseguita; essendosi perfezionata l’ultima notifica validamente eseguita, quella al Consiglio distrettuale di disciplina forense di ER, in data -OMISSIS-, quando l’atto è stato consegnato dal servizio postale al destinatario, si ritiene che il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso sia scaduto il -OMISSIS-, mentre il ricorso è stato depositato soltanto il -OMISSIS-, dopo la scadenza del termine perentorio per il deposito fissato dal codice di rito; il mancato deposito del ricorso entro il suddetto termine di 15 giorni determina la decadenza dall’azione e preclude al Collegio la possibilità di ordinare al ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ultima controinteressata non ancora chiamata in giudizio; per non incorrere nella decadenza, parte ricorrente avrebbe dovuto depositare tempestivamente il ricorso, prendendo a riferimento per la decorrenza del termine l’ultima delle notifiche validamente eseguite e chiedere, quindi, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata non ancora chiamata in giudizio;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile e le spese di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, essendo risultata decisiva una questione sollevata d’ufficio dal Collegio giudicante;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Vista la richiesta della parte ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nelle camere di consiglio del 16 aprile e del 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.