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28 marzo 1989
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18 luglio 2012
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7 marzo 2015
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Art. 24. (Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti). 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la turbercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all' articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall' articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attivita' e la passivita' ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, e contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.
(10) ((14)) ------------ AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione". ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all' articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 , una indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione".
ai lavoratori dipendenti). 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la turbercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all' articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall' articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attivita' e la passivita' ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, e contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.
(10) ((14)) ------------ AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione". ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all' articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all' articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 , una indennita' mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione".
Commentari • 22
- 1. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individualehttps://www.brocardi.it/ · 12.277527
[…] La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2022, n. 2505Provvedimento: […] Cass. 4183/2006; Cass. 27917/2005) ed CP_ evidenziato che la stessa è erogata dalla Gestione di cui all'art. 24 legge 88/1989 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), deve darsi atto della intervenuta decadenza dell'attore dal diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 639/70, come modificato dall'art. 4, comma 1, DL […] c.c., (cfr. e plurimis Cass. 27674/2005; Cass. 12508/2000)- va osservato che la citata disposizione normativa fissa in un anno il termine per proporre l'azione giudiziaria nei confronti dell CP_1 per tutte le prestazioni di carattere non pensionistico erogate dalla gestione di cui all'art.24 legge 88/1989.Leggi di più...
- decadenza previdenziale·
- riconoscimento parziale prestazione·
- decadenza art. 47 d.p.r. 639/1970·
- silenzio rifiuto·
- art. 2 d.lgs. 80/1992·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- Fondo di Garanzia per crediti di lavoro·
- prescrizione crediti di lavoro·
- compensazione spese di lite