Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2968.
(Diritti indisponibili).
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza ne' possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa e' stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilita' delle parti.
(Diritti indisponibili).
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza ne' possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa e' stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilita' delle parti.
Commentari • 19
- 1. Cassazione civile n. 8014/1997https://www.brocardi.it/ · 256.49887
(massima n. 1) Pur sussistendo la tendenziale corrispondenza tra i «diritti indisponibili», cui fa riferimento la rubrica dell'art. 2968 c.c., e la «materia sottratta alla disponibilità delle parti», menzionata nel testo della citata disposizione, non v'è tra le due espressioni una coincidenza assoluta, in quanto il diritto colpito da decadenza può essere disponibile, ma ciò non vale ad escludere che la decadenza possa essere prevista dalla legge a tutela di un interesse superiore rispetto a quello delle parti in contesa, ossia per regolare una materia sottratta alla loro disponibilità. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 12/12/2023, n. 1377Provvedimento: […] Le cartelle non sono state impugnate, per cui eventuali vizi degli atti successivi, decadenza ed altro, non sono più eccepibili, né rilevabili di ufficio, trattandosi di diritti indisponibili ex art. 2968 c.c.Leggi di più...
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