(Diritti indisponibili).
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza ne' possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa e' stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilita' delle parti.
(massima n. 1) Pur sussistendo la tendenziale corrispondenza tra i «diritti indisponibili», cui fa riferimento la rubrica dell'art. 2968 c.c., e la «materia sottratta alla disponibilità delle parti», menzionata nel testo della citata disposizione, non v'è tra le due espressioni una coincidenza assoluta, in quanto il diritto colpito da decadenza può essere disponibile, ma ciò non vale ad escludere che la decadenza possa essere prevista dalla legge a tutela di un interesse superiore rispetto a quello delle parti in contesa, ossia per regolare una materia sottratta alla loro disponibilità. […]
Leggi di più…[…] Per la Corte d'Appello il termine di 30 giorni per impugnare le delibere fissato dall'art 1137 c.c. è derogabile per volontà delle parti, perché non si verte in materia di diritti indisponibili come previsto dall'art. 2968 c.c., bensì su diritti di contenuto patrimoniale. […]
Leggi di più…[…] Innanzitutto occorre chiedersi se l'introduzione di clausole di decadenza da parte dei contratti collettivi possa confliggere con l'art. 2968 c.c. secondo il quale le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti. […]
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