Articolo 8 della Legge 11 agosto 1973, n. 533
Articolo 7Articolo 9
Versione
12 dicembre 1973
Art. 8. (Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale)
Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all' articolo 442 del codice di procedura civile , non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente