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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2393/2025 R.G. promossa da
C.F. , Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. TOTARO RAFFAELE C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
NT NA C.F. ; C.F._4
e
, , contumace. CP_2 C.F._5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 6/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 proponeva opposizione di terzo avverso Parte_1
l'esecuzione avviata da , usufruttuaria dell'immobile sito in Controparte_1
Lecce via Zanardelli 115, per ottenere il rilascio dell'immobile occupato da
, la quale aveva detenuto il bene in forza di contratto di CP_2
locazione stipulato in data 10/11/2022 dichiarato risolto con sentenza del
Tribunale di Lecce in data 20/3/2024.
In particolare, l'opponente deduceva di condurre in locazione il medesimo immobile con titolo distinto e autonomo rispetto a quella della propria madre
, titolo costituito dal contratto di locazione stipulato in data CP_2
27/8/2024 regolarmente registrato, successivo rispetto al contratto già risolto di cui sopra.
Per tale motivo, l'opponente chiedeva la declaratoria di inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione. Controparte_1
Si costituiva proponendo il disconoscimento di Controparte_1
sottoscrizione in relazione alla firma, affermata come a lei riconducibile, posta sul contratto di locazione del 27/8/2024, mai stipulato;
in conclusione, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'opponente faceva istanza di verificazione della sottoscrizione.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Va infatti preso atto della fondatezza del disconoscimento di sottoscrizione proposta dall'opposta, la quale ha recisamente negato di aver sottoscritto il contratto di locazione del 27/8/2024 con l'odierna opponente.
Tale disconoscimento risulta fondato alla luce del raffronto tra la sottoscrizione apposta da sul contratto di locazione del 10/11/2022 (ad essa Parte_2
certamente riconducibile e da essa riconosciuta) e quella apocrifa sul contratto di locazione del 27/8/2024.
pagina 2 di 5 Nel primo contratto è apposta una firma per esteso, vergata in corsivo, ben leggibile e che distingue con un'interruzione grafica tra nome e cognome;
nel secondo contratto, vi è invece un unico segno grafico, uno scarabocchio, non leggibile e che non distingue tra nome e cognome, entrambi invero non percepibili.
Le differenze sono tali e tante da non lasciare adito a dubbio:
- da un punto di vista della “qualità” del segno grafico vi è infatti un'enorme differenza tra le due sottoscrizioni, l'una bene vergata e chiara nell'individuazione delle parole, l'altra invece frettolosa e del tutto illeggibile;
- dal punto di vista intrinseco al contenuto della sottoscrizione, non vi è
ragione che spieghi un così significativo discostamento, in termini di espressione della propria firma, nell'arco di meno di un biennio, peraltro per operazione del tutto similare quale la sottoscrizione di un contratto di locazione e non già ad esempio per un'operazione dal contenuto minore per cui potesse ritenersi bastevole una sigla (invero essa nemmeno percepibile).
La differenza emerge evidente ictu oculi e consente di arrivare al giudizio di apocrifia direttamente, senza disporre consulenza tecnica grafologica (Cass.
1282/2003 “Qualora venga proposta istanza di verificazione di scrittura privata
dalla parte che ha interesse ad utilizzare la scrittura privata disconosciuta in
giudizio, quest'ultima dovrà produrre scritture di comparazione di cui sia certa
la provenienza dal soggetto a cui detto documento si intende attribuire, e la
verifica potrà essere effettuata direttamente dal giudice di merito, senza
necessità di ricorrere alla consulenza grafologica d'ufficio, rimessa alla sua
discrezionalità.”; negli stessi termini anche Cass. 12695/2008).
Va poi evidenziato che l'apocrifia della sottoscrizione trova conferma anche in circostanze esterne al documento stesso, tra cui la dichiarazione di Tes_1
indicato dall'opponente come mediatore di un'agenzia per la casa che
[...]
pagina 3 di 5 avrebbe prestato opera di intermediazione per la conclusione del contratto di locazione del 27/8/2024.
Ebbene, questi ha recisamente negato di aver prestato qualsiasi opera di mediazione per l'appartamento di cui si discute diversa da quella relativa al contratto del 10/11/2022, affermando anche che le mail prodotte dall'opponente che lo vedrebbero intermediario nella locazione sono da egli ritenute come false
(doc. 3 opposta).
Se a ciò si aggiunge che la registrazione del contratto del 27/8/2024 è avvenuta solo dopo il terzo accesso dell'ufficiale giudiziario, il quadro probatorio depone nel senso della totale apocrifia di tale documento contrattuale e dunque dell'inattendibilità e dell'infondatezza delle tesi dell'opponente.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione
è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per le cause dal valore indeterminabile –
complessità bassa, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
Insussistenti infine i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
2393/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 5.800,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
pagina 4 di 5 Lecce, 7 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2393/2025 R.G. promossa da
C.F. , Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. TOTARO RAFFAELE C.F. ; C.F._2
contro
, C.F. difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
NT NA C.F. ; C.F._4
e
, , contumace. CP_2 C.F._5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza del 6/11/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 proponeva opposizione di terzo avverso Parte_1
l'esecuzione avviata da , usufruttuaria dell'immobile sito in Controparte_1
Lecce via Zanardelli 115, per ottenere il rilascio dell'immobile occupato da
, la quale aveva detenuto il bene in forza di contratto di CP_2
locazione stipulato in data 10/11/2022 dichiarato risolto con sentenza del
Tribunale di Lecce in data 20/3/2024.
In particolare, l'opponente deduceva di condurre in locazione il medesimo immobile con titolo distinto e autonomo rispetto a quella della propria madre
, titolo costituito dal contratto di locazione stipulato in data CP_2
27/8/2024 regolarmente registrato, successivo rispetto al contratto già risolto di cui sopra.
Per tale motivo, l'opponente chiedeva la declaratoria di inesistenza del diritto di a procedere ad esecuzione. Controparte_1
Si costituiva proponendo il disconoscimento di Controparte_1
sottoscrizione in relazione alla firma, affermata come a lei riconducibile, posta sul contratto di locazione del 27/8/2024, mai stipulato;
in conclusione, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'opponente faceva istanza di verificazione della sottoscrizione.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva dell'esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Va infatti preso atto della fondatezza del disconoscimento di sottoscrizione proposta dall'opposta, la quale ha recisamente negato di aver sottoscritto il contratto di locazione del 27/8/2024 con l'odierna opponente.
Tale disconoscimento risulta fondato alla luce del raffronto tra la sottoscrizione apposta da sul contratto di locazione del 10/11/2022 (ad essa Parte_2
certamente riconducibile e da essa riconosciuta) e quella apocrifa sul contratto di locazione del 27/8/2024.
pagina 2 di 5 Nel primo contratto è apposta una firma per esteso, vergata in corsivo, ben leggibile e che distingue con un'interruzione grafica tra nome e cognome;
nel secondo contratto, vi è invece un unico segno grafico, uno scarabocchio, non leggibile e che non distingue tra nome e cognome, entrambi invero non percepibili.
Le differenze sono tali e tante da non lasciare adito a dubbio:
- da un punto di vista della “qualità” del segno grafico vi è infatti un'enorme differenza tra le due sottoscrizioni, l'una bene vergata e chiara nell'individuazione delle parole, l'altra invece frettolosa e del tutto illeggibile;
- dal punto di vista intrinseco al contenuto della sottoscrizione, non vi è
ragione che spieghi un così significativo discostamento, in termini di espressione della propria firma, nell'arco di meno di un biennio, peraltro per operazione del tutto similare quale la sottoscrizione di un contratto di locazione e non già ad esempio per un'operazione dal contenuto minore per cui potesse ritenersi bastevole una sigla (invero essa nemmeno percepibile).
La differenza emerge evidente ictu oculi e consente di arrivare al giudizio di apocrifia direttamente, senza disporre consulenza tecnica grafologica (Cass.
1282/2003 “Qualora venga proposta istanza di verificazione di scrittura privata
dalla parte che ha interesse ad utilizzare la scrittura privata disconosciuta in
giudizio, quest'ultima dovrà produrre scritture di comparazione di cui sia certa
la provenienza dal soggetto a cui detto documento si intende attribuire, e la
verifica potrà essere effettuata direttamente dal giudice di merito, senza
necessità di ricorrere alla consulenza grafologica d'ufficio, rimessa alla sua
discrezionalità.”; negli stessi termini anche Cass. 12695/2008).
Va poi evidenziato che l'apocrifia della sottoscrizione trova conferma anche in circostanze esterne al documento stesso, tra cui la dichiarazione di Tes_1
indicato dall'opponente come mediatore di un'agenzia per la casa che
[...]
pagina 3 di 5 avrebbe prestato opera di intermediazione per la conclusione del contratto di locazione del 27/8/2024.
Ebbene, questi ha recisamente negato di aver prestato qualsiasi opera di mediazione per l'appartamento di cui si discute diversa da quella relativa al contratto del 10/11/2022, affermando anche che le mail prodotte dall'opponente che lo vedrebbero intermediario nella locazione sono da egli ritenute come false
(doc. 3 opposta).
Se a ciò si aggiunge che la registrazione del contratto del 27/8/2024 è avvenuta solo dopo il terzo accesso dell'ufficiale giudiziario, il quadro probatorio depone nel senso della totale apocrifia di tale documento contrattuale e dunque dell'inattendibilità e dell'infondatezza delle tesi dell'opponente.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione
è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per le cause dal valore indeterminabile –
complessità bassa, con esclusione della fase di istruttoria/trattazione non svoltasi.
Insussistenti infine i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
2393/2025,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 5.800,00 per compensi;
oltre il 15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
pagina 4 di 5 Lecce, 7 novembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 5 di 5