Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 marzo 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 maggio 2022 |
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TITOLO I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismici nell'anno 2016 e 2017; Considerata l'urgenza di misure volte a …
Leggi di più… - 3. Assegno socialeDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 5 ottobre 2024
Cos'è l'assegno sociale Chi ha diritto all'assegno sociale Assegno sociale: limiti di reddito Assegno sociale come fare domanda Importo dell'assegno sociale Pignoramento dell'assegno sociale La giurisprudenza sull'assegno sociale Norme sull'assegno sociale Cos'è l'assegno sociale [Torna su] L'assegno sociale consiste essenzialmente in una prestazione economica che viene erogata a seguito di domanda, a favore di coloro i quali si trovino in condizioni di particolare indigenza. E' stato introdotto dalla riforma Dini (l. n. 335/1995) e ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 1996 la vecchia pensione sociale. Ovviamente la presentazione della domanda è seguita dall'accertamento della …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. Retribuzioni medie agricoltura: tabelle 2025Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 20 giugno 2025
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 31/12/2024, n. 1094Provvedimento: TRIBUNALE DI CATANZARO Prima Sezione Civile Controversie di Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 207 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2016 e vertente TRA , rappresentato e difeso dagli avv.ti AGOSTO VINCENZO e COSTA Parte_1 DANIELA, giusta procura in calce al ricorso in opposizione; ricorrente CONTRO - in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in …Leggi di più...
- partecipazione personale al lavoro aziendale·
- art. 2697 c.c.·
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- art. 1, comma 203, L. 662/1996·
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- onere della prova
- 2. Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 302Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella controversia iscritta al n. 2566 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.da Liguori 3 cod. fisc. Fisc. Parte_1 , ed elettivamente domiciliata in Taverna di Montalto Uffugo, Via Manzoni, C.F._1 TRAV. P. Borsellino 8 presso lo studio dell'Avv. …Leggi di più...
- integrazione al minimo·
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- art. 38 legge 448/2001·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
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- art. 13 legge 412/1991·
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- 3. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2024, n. 578Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: 1 Dott.Massimo Gullino Presidente 2 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere 3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 668/2021 R.G.L. e vertente TRA la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. CHRISTIAN LO SCALZO, giusta Pt_1 procura in atti; - appellante – CONTRO la cui rappresentanza e difesa …Leggi di più...
- art. 47 DPR 639/70·
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- art. 24 legge 88/89·
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- art. 1269 c.c.·
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- 4. Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1931Provvedimento: R.G. 1494/2018 REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da Parte_1 -parte ricorrente- Avv. Odette Carignola Email_1 contro Controparte_1 -parte resistente- Avv. Giuseppe Abruzzo t Email_2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24/04/2018 parte ricorrente, titolare dell'assegno di invalidità categoria IO n. 18000752 con decorrenza dal 1° …Leggi di più...
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- decadenza azione di recupero·
- art. 52 legge n. 88/1989
- 5. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/02/2025, n. 118Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2276/2023 R.G.L. promossa da (c.f. ), elettivamente domiciliato in Milazzo (Me), via Parte_1 C.F._1 G. Medici n. 8 presso lo studio dell'Avv. Elvira Scuteri che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Michela Foti per procura in atti ed …Leggi di più...
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- art. 52 Legge n. 88/1989·
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- art. 69 l. 153/1969·
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- ripetibilità indebito·
- onere della prova
Versioni del testo
- Capo I. : Organizzazione e controlli
- Art. 1. Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS). 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del tesoro. 2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto. 3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. (( 3-bis. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonche' attivita' di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie. 3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente. 3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento )) 4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l' articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 .
- Art. 2. (Organi dell'INPS). 1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e sostituito dal seguente:
"Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale".
Nota all'art. 2, comma 1:
Il testo dell' art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dalla presente legge, e il seguente:
"Art. 1. - Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale.
Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal presente decreto sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati al precedente comma possono essere confermati.
Il presidente dell'Istituto ed i vice presidenti possono essere confermati nelle rispettive cariche una sola volta.
Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dal presente decreto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi".