Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 marzo 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 maggio 2022 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41414 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2021, (ud. 07/10/2021, dep. 23/12/2021), n.41414 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CAVALLARO Daniela – Consigliere – Dott. BUFFA Luigi – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 21772/2016 proposto da: C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; – ricorrente – contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale …
Leggi di più… - 2. Accertamento Nelle Imprese Di Costruzioni: Controlli E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 29 dicembre 2025
L'accertamento fiscale nelle imprese di costruzioni è tra i più complessi e pericolosi, perché il settore edilizio è considerato ad alto rischio presuntivo e caratterizzato da cantieri, subappalti, manodopera variabile e flussi finanziari articolati. Quando la Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza avviano un controllo, tendono a ricostruire ricavi, costi e IVA utilizzando metodi induttivi, confronti tra lavori eseguiti e fatturati, analisi della manodopera e incroci con dati bancari e catastali. È fondamentale chiarirlo subito: nel settore delle costruzioni la complessità operativa non equivale a evasione. Molti accertamenti edilizi sono contestabili o annullabili quando si …
Leggi di più… - 3. Pensioni: nessuna restituzione delle somme percepite in buona fedeRoberta Scetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Un Tema di attuale e rilevante interesse è quello inerente casi di richieste indebite di restituzione di somme della pensione percepita ed avanzate dall'Ente Erogatore, richieste queste che talora possono, tra i vari casi, essere anche conseguenza di errori di calcolo compiuti dall'Ente Erogatore nelle riliquidazioni della pensione stessa, di talchè, per le rilevanti conseguenze che si verificano a carico del pensionato con grave pregiudizio e nocumento economico, possono ritenersi infondate ed illegittime. Orbene, la più recente giurisprudenza getta luce sul tema. In particolare, dapprima va rilevato come secondo L'art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1986, qualora siano state …
Leggi di più… - 4. Legge Cassa Integrazione - Pag. 2Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
((2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti)). ((4)) 3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 …
Leggi di più… - 5. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IVA estensione dello split payment ad avvocati, architetti, commercialisti ecc.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
TITOLO I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali, una migliore perequazione delle risorse e la programmazione di nuovi o maggiori investimenti; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi sismici nell'anno 2016 e 2017; Considerata l'urgenza di misure volte a …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2024, n. 5085Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza al n. 16059 /2023 TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti BELLORO Parte 1 DONATO domiciliato come da procura in atti Ricorrente E in persona del suo presidente pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti Resistente OGGETTO: indebito FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20/12/2023 , il ricorrente dichiarava di aver …Leggi di più...
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- 2. Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2500Provvedimento: . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.12034/2024 R.G. Lavoro, promossa DA , nato a [...] il [...], c.f. , residente a Parte_1 C.F._1 Misterbianco, Via Lombardia n. 16/d, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Illuminato Lupo. RICORRENTE - CONTRO in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. …Leggi di più...
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- 3. Trib. Bergamo, sentenza 01/10/2025, n. 810Provvedimento: N. 2417/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bergamo Sezione lavoro Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 1/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2417/2024 R.G. promossa da: (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. AUSTONI ANGELO ricorrente contro (Cod. Fisc. Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 …Leggi di più...
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- 4. Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 635Provvedimento: TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5461/ 2022 TRA nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PELOSI GIULIO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI Resistente 1 RAGIONI …Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 6095Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa M. FONTANA quale giudice del lavoro alla pubblica udienza del 4.9.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 2518/'25 del Ruolo Generale Affari Contenziosi TRA , rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. N. Filacchione, Parte_1 presso il cui studio in Napoli al Viale Colli Aminei, 36 – Parco Saia presso, elett.te domicilia E , in persona del suo Controparte_1 presidente pro-tempore, rappto e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar dall'avv. A. di …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I. : Organizzazione e controlli
- Art. 1. Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS). 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del tesoro. 2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto. 3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. (( 3-bis. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonche' attivita' di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie. 3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente. 3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento )) 4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l' articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 .
- Art. 2. (Organi dell'INPS). 1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e sostituito dal seguente:
"Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale".
Nota all'art. 2, comma 1:
Il testo dell' art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dalla presente legge, e il seguente:
"Art. 1. - Sono organi dell'Istituto:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse;
5) i comitati regionali;
6) i comitati provinciali;
7) il collegio dei sindaci;
8) il direttore generale.
Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal presente decreto sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati al precedente comma possono essere confermati.
Il presidente dell'Istituto ed i vice presidenti possono essere confermati nelle rispettive cariche una sola volta.
Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dal presente decreto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi".