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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 10:08, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1306/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, - premesso di avere svolto dal 1982 Parte_1 attività lavorativa quale carrellista e addetto al rifacimento pallets alle dipendenze delle società meglio specificate in ricorso - ha allegato di essere affetto da “tendinopatia della cuffia dei rotatori e borsite SAD bilaterale con lesione focale sovraspinato dx”, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di CP_1 aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 9% da unificare con i precedenti riconoscimenti del 9%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. pagina 2 di 6 In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 3 di 6 Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. S. ha esaurientemente motivato, Per_1 affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e le patologie lamentate, chiarendo “(..) VALUTAZIONE CLINICA E DELLA DOCUMENTAZIONE Il ricorrente è stato identificato in occasione dell'accertamento peritale a mezzo carta d'identità Numero_1 rilasciata il 27/09/2021 dal Comune di Collesalvetti ed in corso di validità. Trattasi di soggetto alto cm.190 per
Kg 86 di peso, destrimane, Riferisce che l' gli ha riconosciuto in passato un danno biologico pari al 9% per CP_1 sindrome del canale carpale destra (2%) e sofferenza algo-disfunzionale del rachide lombare (8%). Afferma di aver goduto per il resto di buona salute, ove si escluda la sintomatologia oggetto della presente valutazione. Lamenta attualmente limitazione articolare dei due cingoli scapolari con limitazione articolare, sintomatologia che si accentua dopo impegno funzionale. Obiettivamente, la spalla destra è ben conformata, dolorabile alla pressione condotta in corrispondenza del trochite. Le escursioni articolari cingolari sono limitate per circa 30° in abduzione-elevazione ed elevazione anteriore, con rotazione interna estrema limitata (le dita della mano raggiungono il passaggio lombosacrale). Sono positivi i test di AW, EE e BE. La spalla sinistra è a sua volta ben conformata e dolorabile alla pressione condotta in corrispondenza del trochite. Le escursioni articolari sono limitate ai massimi gradi dell'abduzione-elevazione e della rotazione interna. Sono positivi i test di AW, EE e BE.
(..)DISCUSSIONE Il periziando presenta segni clinici di tenopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, più marcata
a destra. Il rischio lavorativo è da ritenere sussistente in considerazione delle mansioni svolte dal lavoratore, come confermato – oltre che dal dato anamnestico – anche da quanto riportato nel questionario redatto dal datore di lavoro. Nella valutazione del danno trovano applicazione le seguenti voci della tabella di cui al D. Lg.vo 38/2000:
224 e 228. Ne risulta un danno biologico pari al otto per cento. Tenendo conto delle preesistenze già riconosciute dall' , ne risulta un danno biologico complessivo pari al sedici per cento. RISPOSTA AL QUESITO CP_1
Accerti il C.T.U., letti gli atti processuali ed esaminate le produzioni documentali delle parti, eseguiti tutti gli accertamenti necessari e previa visita medica sulla persona del ricorrente, nonché esperita ogni altra più opportuna indagine: - le patologie delle quali in atto soffre il periziando con riguardo a quelle allegate in ricorso ed in atti. Il periziando presenta segni clinici strumentalmente confermati di sofferenza delle strutture periarticolari dei due cingoli scapolari - descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate Risultano preesistenze a carico del rachide lombare e per sindrome del canale carpale di destra per cui l' riconobbe a suo tempo un danno biologico complessivamente pari al 9%- verifichi la CP_1 sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni del ricorrente e le lavorazioni cui era adibito e la patologia lamentata Ritengo sussistente un nesso di compatibilità eziologica fra le mansioni svolte dal periziando e pagina 4 di 6 l'insorgenza della patologia denunciata - in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività (indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusiva incidenza) L'incidenza dell'attività lavorativa nell'insorgenza dell'affezione è da ritenere sensibile - in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, precisi inoltre se la patologia riscontrata abbia o meno esiti di carattere permanente e, in caso di risposta positiva, indichi il grado di incidenza degli stessi sulla preesistente integrità psico- fisica del ricorrente, valutando altresì la incidenza complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti operati da
La patologia degenerativa a carico dei due cingoli scapolari è tale da determinare un danno biologico pari al CP_1 otto per cento. Tenendo conto delle preesistenze già oggetto di riconoscimento da parte dell' ne risulta un CP_1 danno biologico complessivamente pari al sedici per cento. Relativamente alla decorrenza, indico la data della domanda amministrativa” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 16%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 16%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
pagina 5 di 6 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 23 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 10:08, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1306/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, - premesso di avere svolto dal 1982 Parte_1 attività lavorativa quale carrellista e addetto al rifacimento pallets alle dipendenze delle società meglio specificate in ricorso - ha allegato di essere affetto da “tendinopatia della cuffia dei rotatori e borsite SAD bilaterale con lesione focale sovraspinato dx”, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di CP_1 aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari al 9% da unificare con i precedenti riconoscimenti del 9%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. pagina 2 di 6 In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 3 di 6 Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. S. ha esaurientemente motivato, Per_1 affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e le patologie lamentate, chiarendo “(..) VALUTAZIONE CLINICA E DELLA DOCUMENTAZIONE Il ricorrente è stato identificato in occasione dell'accertamento peritale a mezzo carta d'identità Numero_1 rilasciata il 27/09/2021 dal Comune di Collesalvetti ed in corso di validità. Trattasi di soggetto alto cm.190 per
Kg 86 di peso, destrimane, Riferisce che l' gli ha riconosciuto in passato un danno biologico pari al 9% per CP_1 sindrome del canale carpale destra (2%) e sofferenza algo-disfunzionale del rachide lombare (8%). Afferma di aver goduto per il resto di buona salute, ove si escluda la sintomatologia oggetto della presente valutazione. Lamenta attualmente limitazione articolare dei due cingoli scapolari con limitazione articolare, sintomatologia che si accentua dopo impegno funzionale. Obiettivamente, la spalla destra è ben conformata, dolorabile alla pressione condotta in corrispondenza del trochite. Le escursioni articolari cingolari sono limitate per circa 30° in abduzione-elevazione ed elevazione anteriore, con rotazione interna estrema limitata (le dita della mano raggiungono il passaggio lombosacrale). Sono positivi i test di AW, EE e BE. La spalla sinistra è a sua volta ben conformata e dolorabile alla pressione condotta in corrispondenza del trochite. Le escursioni articolari sono limitate ai massimi gradi dell'abduzione-elevazione e della rotazione interna. Sono positivi i test di AW, EE e BE.
(..)DISCUSSIONE Il periziando presenta segni clinici di tenopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, più marcata
a destra. Il rischio lavorativo è da ritenere sussistente in considerazione delle mansioni svolte dal lavoratore, come confermato – oltre che dal dato anamnestico – anche da quanto riportato nel questionario redatto dal datore di lavoro. Nella valutazione del danno trovano applicazione le seguenti voci della tabella di cui al D. Lg.vo 38/2000:
224 e 228. Ne risulta un danno biologico pari al otto per cento. Tenendo conto delle preesistenze già riconosciute dall' , ne risulta un danno biologico complessivo pari al sedici per cento. RISPOSTA AL QUESITO CP_1
Accerti il C.T.U., letti gli atti processuali ed esaminate le produzioni documentali delle parti, eseguiti tutti gli accertamenti necessari e previa visita medica sulla persona del ricorrente, nonché esperita ogni altra più opportuna indagine: - le patologie delle quali in atto soffre il periziando con riguardo a quelle allegate in ricorso ed in atti. Il periziando presenta segni clinici strumentalmente confermati di sofferenza delle strutture periarticolari dei due cingoli scapolari - descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate Risultano preesistenze a carico del rachide lombare e per sindrome del canale carpale di destra per cui l' riconobbe a suo tempo un danno biologico complessivamente pari al 9%- verifichi la CP_1 sussistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni del ricorrente e le lavorazioni cui era adibito e la patologia lamentata Ritengo sussistente un nesso di compatibilità eziologica fra le mansioni svolte dal periziando e pagina 4 di 6 l'insorgenza della patologia denunciata - in caso di risposta positiva, precisi se lo svolgimento di tale attività lavorativa sia stato l'unico fattore causale che ha determinato l'insorgere della predetta patologia ovvero se abbiano nella specie operato altri fattori concausali esterni a tale attività (indicando, in tale ultima ipotesi, il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull'insorgere della malattia, in termini di lieve, sensibile, marcata o quasi esclusiva incidenza) L'incidenza dell'attività lavorativa nell'insorgenza dell'affezione è da ritenere sensibile - in caso di risposta positiva ai quesiti che precedono, precisi inoltre se la patologia riscontrata abbia o meno esiti di carattere permanente e, in caso di risposta positiva, indichi il grado di incidenza degli stessi sulla preesistente integrità psico- fisica del ricorrente, valutando altresì la incidenza complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti operati da
La patologia degenerativa a carico dei due cingoli scapolari è tale da determinare un danno biologico pari al CP_1 otto per cento. Tenendo conto delle preesistenze già oggetto di riconoscimento da parte dell' ne risulta un CP_1 danno biologico complessivamente pari al sedici per cento. Relativamente alla decorrenza, indico la data della domanda amministrativa” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 16%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 16%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
pagina 5 di 6 - condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 23 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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