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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. Vg. 2366/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2366 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 14.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Rosaria Pontoriere presso il cui studio in Caserta alla via Tenente Formicola 4 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Pasquale Miele presso il cui studio in Arzano (NA), alla via Pietro Giannone 2 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/6/2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Per_ Napoli in data 15/5/2003 e dal quale erano nate le figlie, (nata il [...]) e (nata Per_1 il 9/12/2008). Con le note depositate in data 22.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 23/10/2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
Il Giudice relatore con provvedimento del 14.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (avvenuta in data
13/5/2011) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli n.
7258 del 2011 (depositato in Cancelleria il 17/6/2011); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note, depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione, la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“ • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e in data 15.05.2003;
[...] Parte_1
• ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Porre a carico del signor il contributo al mantenimento per le figlie Controparte_1 Per_1
e di euro 400.00 mensili, pari ad € 200,00 per ciascuna figlia, oltre ad adeguamento ISTAT Per_2 annuale come per legge da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
• Porre a carico del signor il contributo alle spese straordinarie delle Controparte_1 figlie, secondo Protocollo del Tribunale di Napoli Nord, nella misura del 50%.
• Dichiara il diritto della signora alla percezione nella intera misura del 100% Parte_1 dell'assegno unico per le figlie
• la figlia sarà affidati ad entrambi i coniugi nella forma dell'affido condiviso di talché la Per_2 responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i coniugi i quali cureranno di concordare, nel superiore interesse della figlia, tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della minore;
• La minore è collocata presso la madre con residenza privilegiata presso Per_2 Parte_1
l'abitazione di quest'ultima in Casoria alla Via Caserta 6
• Tenuto conto dell'età di , le visite saranno concordate direttamente dal padre con la figlia ”. Per_2
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse sono Per_ conformi all'interesse della prole, in particolar modo della figlia ancora minorenne, il cui ascolto deve dunque ritenersi non necessario, e non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 15/5/2003
(ANNO 2003, P. II, S. C, sez. A, N.40) da (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]), alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14.11.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2366 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 14.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Rosaria Pontoriere presso il cui studio in Caserta alla via Tenente Formicola 4 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Pasquale Miele presso il cui studio in Arzano (NA), alla via Pietro Giannone 2 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/6/2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Per_ Napoli in data 15/5/2003 e dal quale erano nate le figlie, (nata il [...]) e (nata Per_1 il 9/12/2008). Con le note depositate in data 22.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 23/10/2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti.
Il Giudice relatore con provvedimento del 14.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (avvenuta in data
13/5/2011) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli n.
7258 del 2011 (depositato in Cancelleria il 17/6/2011); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti hanno ribadito nelle note, depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione, la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“ • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e in data 15.05.2003;
[...] Parte_1
• ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Porre a carico del signor il contributo al mantenimento per le figlie Controparte_1 Per_1
e di euro 400.00 mensili, pari ad € 200,00 per ciascuna figlia, oltre ad adeguamento ISTAT Per_2 annuale come per legge da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
• Porre a carico del signor il contributo alle spese straordinarie delle Controparte_1 figlie, secondo Protocollo del Tribunale di Napoli Nord, nella misura del 50%.
• Dichiara il diritto della signora alla percezione nella intera misura del 100% Parte_1 dell'assegno unico per le figlie
• la figlia sarà affidati ad entrambi i coniugi nella forma dell'affido condiviso di talché la Per_2 responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i coniugi i quali cureranno di concordare, nel superiore interesse della figlia, tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della minore;
• La minore è collocata presso la madre con residenza privilegiata presso Per_2 Parte_1
l'abitazione di quest'ultima in Casoria alla Via Caserta 6
• Tenuto conto dell'età di , le visite saranno concordate direttamente dal padre con la figlia ”. Per_2
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni riportate in ricorso, verificato che esse sono Per_ conformi all'interesse della prole, in particolar modo della figlia ancora minorenne, il cui ascolto deve dunque ritenersi non necessario, e non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 15/5/2003
(ANNO 2003, P. II, S. C, sez. A, N.40) da (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]), alle condizioni indicate in parte Controparte_1 motiva, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 14.11.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio