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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 80/2025, promossa con ricorso depositato in data 15/01/2025 da Pt_1
e , entrambi con avv.ti ANTONINO GUAIANA e FRANCESCO
[...] Parte_2
CAMEROTTO;
- i quali hanno contratto matrimonio civile in Trieste in data 04.06.1994, scegliendo il regime di separazione dei beni;
- hanno avuto i seguenti figli: nato a [...] il [...], e , nato a Persona_1 Persona_2
Trieste il 13.09.1995, entrambi economicamente indipendenti.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito così disporre:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
si precisa che il marito sig. su accordo con la moglie sig.ra ha già trasferito il proprio domicilio in Parte_1 Parte_2 altro luogo;
2) La moglie sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Frazione di Col n. 81 Parte_2
Monrupino (TS) acquistata in comproprietà con il marito sig. senza nulla dovere a Parte_1 quest'ultimo per tale possesso esclusivo dell'immobile e ciò fintanto che non subentrino diverse valutazioni sul punto da parte di ciascuna delle parti;
3) Il sig. si obbliga a sostenere in maniere integrale ogni spesa ordinaria (compresi i consumi Parte_1 di luce e gas) e straordinaria, nonché ogni tassa ed imposta dovuta in relazione alla casa coniugale sita in
Frazione Col n. 81 Monrupino (TS) e ciò fintanto che non subentrino diverse valutazioni sul punto da parte di
pagina 1 di 2 ciascuna delle parti;
4) Nessun assegno di mantenimento viene previsto reciprocamente tra i coniugi stante la loro indipendenza economica”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle concordate condizioni, congrue e adeguate, in assenza di prole minorenne o non autonoma (non essendone dunque necessario l'ascolto), né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 170 parte I anno 1994).
Così deciso in Trieste, il 27/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 80/2025, promossa con ricorso depositato in data 15/01/2025 da Pt_1
e , entrambi con avv.ti ANTONINO GUAIANA e FRANCESCO
[...] Parte_2
CAMEROTTO;
- i quali hanno contratto matrimonio civile in Trieste in data 04.06.1994, scegliendo il regime di separazione dei beni;
- hanno avuto i seguenti figli: nato a [...] il [...], e , nato a Persona_1 Persona_2
Trieste il 13.09.1995, entrambi economicamente indipendenti.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito così disporre:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
si precisa che il marito sig. su accordo con la moglie sig.ra ha già trasferito il proprio domicilio in Parte_1 Parte_2 altro luogo;
2) La moglie sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Frazione di Col n. 81 Parte_2
Monrupino (TS) acquistata in comproprietà con il marito sig. senza nulla dovere a Parte_1 quest'ultimo per tale possesso esclusivo dell'immobile e ciò fintanto che non subentrino diverse valutazioni sul punto da parte di ciascuna delle parti;
3) Il sig. si obbliga a sostenere in maniere integrale ogni spesa ordinaria (compresi i consumi Parte_1 di luce e gas) e straordinaria, nonché ogni tassa ed imposta dovuta in relazione alla casa coniugale sita in
Frazione Col n. 81 Monrupino (TS) e ciò fintanto che non subentrino diverse valutazioni sul punto da parte di
pagina 1 di 2 ciascuna delle parti;
4) Nessun assegno di mantenimento viene previsto reciprocamente tra i coniugi stante la loro indipendenza economica”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle concordate condizioni, congrue e adeguate, in assenza di prole minorenne o non autonoma (non essendone dunque necessario l'ascolto), né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 170 parte I anno 1994).
Così deciso in Trieste, il 27/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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