TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5881 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017
T R A
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbara Parte_1 Parte_2
vicedomini e Giuseppe Di Paolo, presso i quali domiciliano in Torre Annunziata al Corso
Vittorio Emanuele III n. 419;
ATTORI
E
in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Osvaldo Lombardi, Stefano Febbi ed Umberto Danise, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio innanzi Tribunale di Nola allo scopo di sentirla accertare e CP_1
dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 28.2.2007, e comunque delle clausole illegittime ivi contenute, nonché alla condanna alla restituzione degli importi illegittimamente riscossi ed al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa CP_1
pretesa, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare, appaiono necessaria alcune precisazioni in fatto.
In data 28.2.2007 gli odierni attori hanno stipulato contratto di muto fondiario con Micos Banca,
dell'importo di Euro 48.000,00, da restituire mediante 240 rate mensili. Nel contratto risulta pattuito un tasso di interessi pari al 5,9%, con ISC pari al 6,86661%.
A fronte dell'impegno assunto, gli attori hanno corrisposto 43 rate, in quanto nel 2008 l'attore perdeva il lavoro e sospendeva ogni pagamento, motivo per il quale veniva intrapresa dall'Istituto di
Credito azione esecutiva immobiliare.
Gli attori lamentano l'applicazione di un tasso di interesse usurario, previa sommatoria del tasso di
Par interesse corrispettivo e di quello moratorio, nonché l'errata indicazione dell' , che non conterrebbe tutte le voci di spesa contrattualmente pattuite.
Per quanto concerne l'eccezione concernente l'asserito superamento del tasso usurario, vale la pena precisare che il ctu nominato in corso di causa, nel rispondere ai quesiti conferiti con il mandato peritale, ha evidenziato che la parte attrice, pur essendone a tanto onerata, ha provveduto al solo deposito delle circolari della Banca d'Italia collegate ai decreti ministeriali necessari per operare il calcolo dell'usura, ma non anche dei decreti medesimi.
In difetto di tale deposito, correttamente, non ha provveduto all'indagine demandata.
Questo scrivente aderisce, difatti, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui i decreti ministeriali (che fissano il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia oltre il quale l'interesse è usurario) hanno natura di atti amministrativi, ed in quanto tali non sono soggetti al principio iura
novit curia: in quest'ottica è stato affermato che “la natura di atti meramente amministrativi dei
decreti ministeriali… rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113
c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 preleggi (che non
comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)” (Cass. n. 2543 del 30.1.2019).
Da ultimo, nell'ottobre 2024, la Suprema Corte ha nuovamente ribadito che “L'ammontare del c.d.
tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è
circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari
specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che
i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto
tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a
conoscere” (Cass. n. 26525 dell'11.10.2024).
Si consideri, del resto, quanto alla questione relativa alla possibilità di sommare interessi corrispettivi e moratori, che, in effetti, in passato la giurisprudenza non si è sempre espressa in modo chiaro: si cita spesso la sentenza 350/2013, nella quale la Suprema Corte sembrerebbe aver affermato che al superamento del tasso soglia concorrono sia i primi che i secondi.
Tale ricostruzione, tuttavia, non è condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui nel precedente del 2013 i giudici di legittimità non hanno ammesso l'ipotesi di sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, ma si sono (piuttosto) limitati a ribadire il principio per cui (ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p.) si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi (o comunque convenuti) a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori. Da ciò non discende affatto la conseguenza per cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano sommati tra loro, in quanto essi, pur assolvendo in sostanza alla medesima funzione (ovvero ricompensare il creditore della mancata disponibilità del denaro, con la sola differenza che i secondi presuppongono la mora),
vengono in rilievo in momenti successivi. In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda di accertamento della nullità del mutuo per superamento del tasso usurario è infondata e va rigettata.
È altresì infondata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto per discrasia tra il Taeg/ISC dichiarato e quello concretamente applicato.
Il ctu nominato ha, da una parte, affermato che le condizioni originariamente pattuite sono state effettivamente applicate in corso di rapporto, ma dall'altra, ritenendo incluse nel calcolo dell'Isc
anche le spese relative alle polizze assicurative, ha riscontrato un costo più alto rispetto a quello indicato in contratto (diversamente, escludendo tali polizze, il taeg sarebbe addirittura più basso di quello indicato).
Partendo da una tale premessa, l'ausiliario ha ritenuto doversi applicare al rapporto in esame i tassi
BOT (art. 117 TUB), con conseguente accertamento di un importo a credito degli attori (pari ad
Euro 4.283,74).
L'assunto del ctu non può essere condiviso.
Per orientamento maggioritario, sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, al quale in questa sede si intende dare continuità, “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo
effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra
nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993,
tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli
oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235 del 3.7.2018). Dunque, l'indicatore sintetico di costo non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.
Par Consegue da tanto, con ogni evidenza, che l'erronea quantificazione dell' non comporta una maggiore onerosità del finanziamento.
Del resto, l'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003 e, pur calcolandosi con le stesse modalità del
TAEG, non è regolato dalla medesima normativa, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117
comma 7 TUB, che opera soltanto in assenza del tasso debitore (mentre, lo si ribadisce, l'ISC è un mero indice di costo).
Né, ancora, può trovare applicazione al caso in esame la disciplina, pur invocata dagli attori, di cui all'art. 125 bis comma 6 TUB, essendo detta disposizione stata introdotta soltanto in un momento successivo (D.lgs. 141 del 23.8.2010) alla stipula del contratto in esame, né, ancora, può rilevare l'art. 124, che non prevede alcuna ipotesi di invalidità contrattuale.
Par Pertanto, l'omessa od erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito e da essa non può
discendere alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi).
La violazione dell'obbligo informativo, al più, può essere fonte di responsabilità della Banca
(Tribunale di Milano n. 10832/2017) e del risarcimento dei danni, qualora ne vengano dedotti gli
Par elementi costitutivi, ovvero venga data la prova che l'affidamento serbato sull' (poi rivelatosi errato) abbia cagionato un danno (ad esempio, l'attore potrebbe dedurre e provare che, se avesse conosciuto l'erroneità dell'indicatore di costo, non avrebbe stipulato il mutuo). Siccome, tuttavia, nel caso in esame l'attore non ha fornito una tale prova, ed ancor prima non ha mai allegato una simile circostanza, la domanda non può che essere disattesa mediante una pronuncia di inammissibilità.
Sul punto va data continuità all'orientamento della Suprema Corte per cui “la nullità dell'atto di
citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero
contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande
sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di
altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di
quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Sezioni Unite n. 8077 del
22.5.2012).
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione di quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, dell'esito della stessa e delle difese delle parti.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico degli attori, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande di nullità proposte in citazione, e dichiara l'inammissibilità delle domande di risarcimento del danno patrimoniale e morale;
- Condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro
4.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e contributo spese generali come per legge;
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
Nola, 20.3.2025 Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5881 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017
T R A
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbara Parte_1 Parte_2
vicedomini e Giuseppe Di Paolo, presso i quali domiciliano in Torre Annunziata al Corso
Vittorio Emanuele III n. 419;
ATTORI
E
in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
Osvaldo Lombardi, Stefano Febbi ed Umberto Danise, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio innanzi Tribunale di Nola allo scopo di sentirla accertare e CP_1
dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario del 28.2.2007, e comunque delle clausole illegittime ivi contenute, nonché alla condanna alla restituzione degli importi illegittimamente riscossi ed al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti;
con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa CP_1
pretesa, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare, appaiono necessaria alcune precisazioni in fatto.
In data 28.2.2007 gli odierni attori hanno stipulato contratto di muto fondiario con Micos Banca,
dell'importo di Euro 48.000,00, da restituire mediante 240 rate mensili. Nel contratto risulta pattuito un tasso di interessi pari al 5,9%, con ISC pari al 6,86661%.
A fronte dell'impegno assunto, gli attori hanno corrisposto 43 rate, in quanto nel 2008 l'attore perdeva il lavoro e sospendeva ogni pagamento, motivo per il quale veniva intrapresa dall'Istituto di
Credito azione esecutiva immobiliare.
Gli attori lamentano l'applicazione di un tasso di interesse usurario, previa sommatoria del tasso di
Par interesse corrispettivo e di quello moratorio, nonché l'errata indicazione dell' , che non conterrebbe tutte le voci di spesa contrattualmente pattuite.
Per quanto concerne l'eccezione concernente l'asserito superamento del tasso usurario, vale la pena precisare che il ctu nominato in corso di causa, nel rispondere ai quesiti conferiti con il mandato peritale, ha evidenziato che la parte attrice, pur essendone a tanto onerata, ha provveduto al solo deposito delle circolari della Banca d'Italia collegate ai decreti ministeriali necessari per operare il calcolo dell'usura, ma non anche dei decreti medesimi.
In difetto di tale deposito, correttamente, non ha provveduto all'indagine demandata.
Questo scrivente aderisce, difatti, all'orientamento giurisprudenziale secondo cui i decreti ministeriali (che fissano il tasso medio ai fini del calcolo del tasso soglia oltre il quale l'interesse è usurario) hanno natura di atti amministrativi, ed in quanto tali non sono soggetti al principio iura
novit curia: in quest'ottica è stato affermato che “la natura di atti meramente amministrativi dei
decreti ministeriali… rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113
c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 preleggi (che non
comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)” (Cass. n. 2543 del 30.1.2019).
Da ultimo, nell'ottobre 2024, la Suprema Corte ha nuovamente ribadito che “L'ammontare del c.d.
tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è
circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari
specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che
i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto
tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a
conoscere” (Cass. n. 26525 dell'11.10.2024).
Si consideri, del resto, quanto alla questione relativa alla possibilità di sommare interessi corrispettivi e moratori, che, in effetti, in passato la giurisprudenza non si è sempre espressa in modo chiaro: si cita spesso la sentenza 350/2013, nella quale la Suprema Corte sembrerebbe aver affermato che al superamento del tasso soglia concorrono sia i primi che i secondi.
Tale ricostruzione, tuttavia, non è condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui nel precedente del 2013 i giudici di legittimità non hanno ammesso l'ipotesi di sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, ma si sono (piuttosto) limitati a ribadire il principio per cui (ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p.) si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi (o comunque convenuti) a qualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessi moratori. Da ciò non discende affatto la conseguenza per cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano sommati tra loro, in quanto essi, pur assolvendo in sostanza alla medesima funzione (ovvero ricompensare il creditore della mancata disponibilità del denaro, con la sola differenza che i secondi presuppongono la mora),
vengono in rilievo in momenti successivi. In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda di accertamento della nullità del mutuo per superamento del tasso usurario è infondata e va rigettata.
È altresì infondata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto per discrasia tra il Taeg/ISC dichiarato e quello concretamente applicato.
Il ctu nominato ha, da una parte, affermato che le condizioni originariamente pattuite sono state effettivamente applicate in corso di rapporto, ma dall'altra, ritenendo incluse nel calcolo dell'Isc
anche le spese relative alle polizze assicurative, ha riscontrato un costo più alto rispetto a quello indicato in contratto (diversamente, escludendo tali polizze, il taeg sarebbe addirittura più basso di quello indicato).
Partendo da una tale premessa, l'ausiliario ha ritenuto doversi applicare al rapporto in esame i tassi
BOT (art. 117 TUB), con conseguente accertamento di un importo a credito degli attori (pari ad
Euro 4.283,74).
L'assunto del ctu non può essere condiviso.
Per orientamento maggioritario, sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità, al quale in questa sede si intende dare continuità, “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo
effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra
nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993,
tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli
oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235 del 3.7.2018). Dunque, l'indicatore sintetico di costo non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento.
Par Consegue da tanto, con ogni evidenza, che l'erronea quantificazione dell' non comporta una maggiore onerosità del finanziamento.
Del resto, l'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003 e, pur calcolandosi con le stesse modalità del
TAEG, non è regolato dalla medesima normativa, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117
comma 7 TUB, che opera soltanto in assenza del tasso debitore (mentre, lo si ribadisce, l'ISC è un mero indice di costo).
Né, ancora, può trovare applicazione al caso in esame la disciplina, pur invocata dagli attori, di cui all'art. 125 bis comma 6 TUB, essendo detta disposizione stata introdotta soltanto in un momento successivo (D.lgs. 141 del 23.8.2010) alla stipula del contratto in esame, né, ancora, può rilevare l'art. 124, che non prevede alcuna ipotesi di invalidità contrattuale.
Par Pertanto, l'omessa od erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito e da essa non può
discendere alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi).
La violazione dell'obbligo informativo, al più, può essere fonte di responsabilità della Banca
(Tribunale di Milano n. 10832/2017) e del risarcimento dei danni, qualora ne vengano dedotti gli
Par elementi costitutivi, ovvero venga data la prova che l'affidamento serbato sull' (poi rivelatosi errato) abbia cagionato un danno (ad esempio, l'attore potrebbe dedurre e provare che, se avesse conosciuto l'erroneità dell'indicatore di costo, non avrebbe stipulato il mutuo). Siccome, tuttavia, nel caso in esame l'attore non ha fornito una tale prova, ed ancor prima non ha mai allegato una simile circostanza, la domanda non può che essere disattesa mediante una pronuncia di inammissibilità.
Sul punto va data continuità all'orientamento della Suprema Corte per cui “la nullità dell'atto di
citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero
contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande
sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di
altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di
quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Sezioni Unite n. 8077 del
22.5.2012).
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione di quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, dell'esito della stessa e delle difese delle parti.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico degli attori, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande di nullità proposte in citazione, e dichiara l'inammissibilità delle domande di risarcimento del danno patrimoniale e morale;
- Condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro
4.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e contributo spese generali come per legge;
- Pone le spese di ctu definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
Nola, 20.3.2025 Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)