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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N.r.g. 585 dell'anno 2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara al Viale G. Bovio n. 113 presso lo studio degli Avv.ti Alessia Di Gregorio
(C.F. ) e Gianluca Carlone (C.F. ) che C.F._2 C.F._3
lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso per a.t.p. allibrato al R.G. n. 1823/2021 del Tribunale di Chieti;
- appellante in n.r.g. 585/2023 –
CONTRO
– appellata – C.F. , con sede in San Parte_2 P.IVA_1
Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. CP_1
, ai fini del presente atto e dei successivi occorrendi rappresentata e difesa,
[...]
in forza di procura speciale allegata, dall' Avvocato Maristella Bellistri (C.F.
[...]
- PEC: e presso C.F._4 Email_1 il proprio studio di Modena alla Via Sant'Orsola n.36 è elettivamente domiciliata;
e (c.f. ), rappresentata e difesa dall''Avv. CP_2 C.F._5
(C.F.: ) del foro di Fermo con studio in Parte_3 C.F._6
Fermo Largo Fogliani 8 presso cui domicilia;
- appellati in n.r.g. 585/2023-
Cui è stato riunita, a seguito di ordinanza del 30.10.2023,la causa iscritta al n.r.g.
600-2023 promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall''Avv. CP_2 C.F._5
del foro di Fermo (C.F.: ) con studio in Parte_3 C.F._6
Fermo Largo Fogliani 8 presso cui domicilia;
- appellante in n.r.g.600 /2023-
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara al Viale G. Bovio n. 113 presso lo studio degli Avv.ti Alessia Di Gregorio
(C.F. ) e Gianluca Carlone (C.F. ) che C.F._2 C.F._3
lo rappresentano e difendono, giusta procura resa in calce al ricorso per a.t.p. allibrato al R.G. n. 1823/2021 del Tribunale di Chieti;
- appellato in n.r.g.600/2023-
Nonché
contro
:
– appellata – C.F. , con sede in San Parte_2 P.IVA_1
Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. CP_1
, ai fini del presente atto e dei successivi occorrendi rappresentata e difesa,
[...] in forza di procura speciale allegata, dall' Avvocato Maristella Bellistri (C.F.
[...]
- PEC: e presso C.F._4 Email_1 il proprio studio di Modena alla Via Sant'Orsola n.36 è elettivamente domiciliata;
- appellato in n.r.g.600 /2023-
OGGETTO: appello avverso Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Chieti, rep. n. 303-2023, pubblicata il 25.04.2023, su R.G. n.1823-2021;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante (come da note di precisazione delle conclusioni Parte_1
depositate il 17.07.2024 ):
“Voglia l'On.le Corte adita,
- in via principale: in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Chieti resa in data
25.04.2023 e comunicata in data 26.04.2023 nel Giudizio rg 1823/21, condannare l' al pagamento in Parte_4
favore del Dott. delle spese legali per la partecipazione al giudizio ex art 702 Pt_1
bis cpc.
- sempre in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra avverso la richiamata ordinanza, siccome totalmente infondato, con CP_2
ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle istanze di parte appellante , accertare e dichiarare l'obbligo della CP_2
compagnia in persona Parte_4
del legale rappresentante p.t., di tenere indenne il Dott. da ogni e Parte_1
qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse scaturire a carico del medesimo dal presente giudizio, con compensazione delle spese di lite;
Per l'appellata-appellante (come da nota di precisazione delle CP_2
conclusioni depositata in data 15.07.2024)
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita , reietta ogni contraria istanza , eccezione , documentazione e difesa , emettere i seguenti provvedimenti di giustizia in riforma dell'appellata ordinanza:
1) Accertare e riconoscere euro 1.166,75 a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale sopportato . 2) Accertare che la somma dovuta alla SI.ra , in virtù dei pagamenti CP_2
ricevuti pari ad euro 6.606,53 da parte della e di euro 517,00 Parte_2
da parte del Dott. per un totale di euro 7.123,63 , ammonti ad euro 5.132,77 . Pt_1
Per l'appellata (come da comparsa di risposta Parte_2
richiamata nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in data
15.07.2024):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, in parziale riforma dell'appellata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. a definizione del giudizio n. 1823/2021 Tribunale di
Chieti, depositata il 25.04.2023, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello proposto dalla SInora per le ragioni espresse nella CP_2 presente comparsa e pertanto confermare integralmente l'ordinanza REP. 303/23 impugnata;
- rigettare l'appello proposto dal Dott. per le ragioni espresse nella presente Pt_1 comparsa e pertanto confermare integralmente l'ordinanza REP. 303/23 impugnata;
- in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello promosso dal Dott. Pt_1
liquidarsi le spese legali relative al solo giudizio ex art. 702 bis cpc nei limiti previsti dalla polizza ai sensi dell'art. 29 delle cga;
- con vittoria di spese”.
Fatto e diritto
1.Il procedimento in oggetto trae origine da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui chiedeva la condanna del dott. al pagamento della somma CP_2 Parte_1
di euro 14.261,55, oltre esborsi per ATP, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito del trattamento odontoiatrico posto in essere dal resistente.
La ricorrente individuava nel suo ricorso le lavorazioni odontoiatriche errate eseguite sui suoi denti dal resistente ed il percorso clinico da lei seguito con necessità di ricorrere anche a cure ospedaliere in reparto maxillo facciale.
Chiedeva l'acquisizione della CTU redatta in sede di ATP che evidenziava le percentuali di invalidità permanente ed i giorni di inabilità temporanea nonché gli ulteriori interventi da eseguirsi per l'ammontare stimato di euro 8.400,00. Si costituiva il dott. rilevando come a seguito dell'ATP la sua responsabilità Pt_1
era da circoscrivere al trattamento endodontico eseguito sull'elemento 3.7 con operato, per il resto, di altro sanitario cui addebitarsi parte della responsabilità.
Contestava anche il quantum e chiamava in giudizio la compagnia assicuratrice per essere garantito e manlevato.
Si costituiva la che dichiarava di aver corrisposto Parte_4
euro 6.901,99 pari al 50% di quanto richiesto, stante la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 7 Legge c.d. – che limitava la rivalsa verso il CP_3 CP_4
sanitario di cui la struttura si avvaleva nei limiti del 50% e solo in presenza di colpa grave, esclusa nel caso concreto dalla c.t.u..
Eccepiva inoltre che la natura della responsabilità era a titolo di ripetizione di indebito quale effetto ripristinatorio conseguente all'inadempimento e non risarcitoria e che la polizza prevedeva una franchigia del 10% e col massimo di euro
5.000,00 ex art. 16, lett. h) c.g.c. oltre al fatto che la garanzia non era dovuta ove si fosse ritenuto inidoneo o inesistente il consenso rilasciato dal paziente (art. 18, lett.
b), c.g.c..
Quanto al chiesto rimborso delle spese legali e peritali, la compagnia assicuratrice, deduceva che nell'atp la ctu aveva abbattuto del 90% il danno e quindi alcun importo poteva riconoscersi in virtù del principio della soccombenza reciproca.
In data 14.02.2022 (riferito in udienza del 27.06.2022) la ricorrente deduceva l'emissione dell'assegno da parte della compagnia assicuratrice riducendo la sua pretesa al residuo di euro 7.816,08.
1.1 Con l'ordinanza oggetto di impugnazione il Tribunale di Chieti accoglieva parzialmente la domanda della ricorrente e per l'effetto:
“1) condannava al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_2 di € 5.169,12 oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
2) condannava e , in solido tra loro alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi di avvocato (stante la semplicità delle fasi) oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge da distrarsi;
3) condannava e , in solido tra loro alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di lite del procedimento di ATP chr si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi di avvocato (stante la semplicità delle fasi) oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge da distrarsi, salvo acconti già versati;
4) poneva, a carico di e le spese di CTU, come Parte_1 Parte_2
liquidate con separato provvedimento nella fase di ATP, salvo che le stesse siano già versate;
5) condannava a tenere indenne di quanto lo Parte_2 Parte_1
stesso sarà tenuto a pagare in ragione del punto 1) del dispositivo, ferma la franchigia del 10%;
6) condannava a tenere indenne di quanto lo Parte_2 Parte_1
stesso sarà tenuto a pagare in ragione del punto 2) del punto 3) e del punto 4) del dispositivo”.
Per quanto di interesse ai fini del presente grado di appello, il Giudice di prime cure:
- ha riconosciuto la bontà delle valutazioni espresse dai consulenti tecnici nominati in
ATP e pertanto ha provveduto alla liquidazione dei danni subiti dalla ricorrente facendo applicazione delle tabelle di cui al Codice delle Assicurazioni private , per un complessivo importo di € 3.024,51, riconoscendo dovuti anche gli importi previsti per spese già effettuate e per ulteriori interventi da eseguire in futuro (pari ad
€ 8.427,30) nei limiti accertati dai medesimi CTU, dando atto che questi ultimi avevano comunque escluso una incidenza in maniera rilevante su specifici aspetti anatomo-funzionali, dinamico-relazionali personali nonché di sofferenza soggettiva;
-ha riconosciuto quale danno da lucro cessante gli interessi sulla somma liquidata per danno biologico, previa sua devalutazione alla data del sinistro e successiva rivalutazione secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dal giorno del sinistro sino a quello della sentenza, indicando tale voce di danno in € 3.643,81, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado fino al soddisfo.
- ha individuato pertanto il credito complessivo dovuto all'attrice nella somma complessiva di € 12.071,11 oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo, dai quali ha detratto la somma di € 6.901,99 corrisposta dall'Assicurazione in data
14.2.2022 e, ridotto pertanto la liquidazione del quantum a totali € 5.169,12 oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
-ha escluso la rilevanza dell'eccezione di corresponsabilità di altro sanitario sollevata dal Dott. ai sensi dell'art. 2055 c.c.; Pt_1
-quanto alle eccezioni sollevate dall'Assicurazione chiamata in causa ha riconosciuto fondata solo quella per la quale, ai sensi dell'art. 16, lettera h), c.g.c. la garanzia potrà essere prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, col massimo di Euro
5.000,00.
2. Nel proprio atto di appello, che ha dato luogo al giudizio iscritto al n.585/23 R.G.
contesta la decisione limitatamente alla parte in cui ha omesso di Parte_1
pronunciare sulla sua richiesta di rifusione delle spese di lite.
Al riguardo rappresenta:
-che la Compagnia assicuratrice non effettuava alcuna proposta risarcitoria prima del giudizio in a.t.p. con contegno che obbligava il dott. ad aprire un contenzioso Pt_1
in sede giudiziaria;
-che la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice era tesa a tenere indenne il dott. per tutte le spese ex art. 1917 c.c. (in a.t.p.) e nel giudizio ex art. 702 bis Pt_1
c.p.c.;
-che la domanda di manleva veniva ritualmente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale, sia per il procedimento di a.t.p. che nel procedimento 702 bis c.p.c., con richiesta di condanna alle spese di c.t.p..
-che l'art. 29 del contratto di assicurazione prevedeva, per vertenze danno, il riconoscimento delle spese legali e peritali sostenute dall'assicurato, salvo franchigia di euro 516,00 per sinistro.
-che in ogni caso vi è obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese di lite del procedimento (art. 91-98 c.p.c.) che è di natura inderogabile (art. 112 c.p.c.), come da Cassazione civile sez. VI, 11/01/2022, n.651, Cassazione civile sez. III,
11/04/2017, n.9263; Cass. Civ., sez. 03, del 24/05/2007, n. 12084. 3. nel proclamare in tale giudizio la propria estraneità al rapporto CP_2 contrattuale che lega il Dott. all' , nel proprio atto di Pt_1 Parte_2
appello, che ha dato luogo al giudizio iscritto al n.600/23 R.G. contesta la decisione per i motivi di seguito sintetizzati:
-omesso riconoscimento del danno esistenziale e morale, nell'importo richiesto di euro 1.166,75, malgrado le evidenze probatorie orali e documentali avessero dato conto dei patimenti e disagi da lei subiti a seguito della “malpractice” riferibile all'operato del Dott avuto riguardo anche all'autonomia del danno morale. Pt_1
Argomenta come i testi escussi avessero ampiamente confermato le difficoltà nell'alimentarsi e il disagio nelle conversazioni da parte dell'odierna appellante, che smetteva di frequentare amici e parenti. Lo stesso sul luogo di lavoro ove doveva chiedere aiuto ad altra collega ( . Parte_5
L'accesso al pronto soccorso di Pescara evidenziava tumefazione;
il verbale di ricovero in Pescara del 24.02.2019 evidenziava “ascesso sottomascellare”; si effettuava consulenza odontoiatrica in data 27.02.2019; in data 05.03.2019 tac maxillo – facciale con mezzo di contrasto;
in data 06.03.2019 trasferimento in reparto maxillo-facciale e in data 14.03.2019 dimissioni con prognosi di riposo e cure per 15 giorni.
2) Col secondo motivo di appello l'appellante si duole della erronea quantificazione del danno alla persona così come riportato nell'ordinanza impugnata e dell' errata defalcazione di quanto gia' corrisposto dall'assicurazione”.
A tal riguardo rappresenta che la somma indicata a titolo di danno biologico è pari ad euro 3.024,51; quella liquidata a titolo di danno lucro cessante è pari ad euro
3.643,81; quella riconosciuta per spese mediche è pari ad euro 8.427,30.
La sommatoria di tali voci corrisponde ad euro 15.095,62 e non alla somma di euro
12.071,11 come ritenuto erroneamente dal primo giudice.
Lamenta ulteriormente come a tale ultima somma il primo giudice sottrae l'assegno ricevuto dall'assicurazione di euro 6.901,99, sebbene tale importo a suo tempo liquidato, come evincibile dalla nota della stessa assicurazione, comprendesse al suo interno anche esborsi per ctp, ctu e spese legali , da decurtare dall'importo di euro15.095,62 che fa esclusivo riferimento a danno biologico, lucro cessante e spese mediche.
Evidenzia che le somme elargite a titolo di danno biologico sono: Ip € 1.771,04,
i.t.al 50% 712,00 e i.t.al 25% € 356,18 per un totale di € 2.839,22, con conseguente necessità di liquidazione in suo favore della differenza tra € 15.095,62 e tale ultimo importo e dunque di €12.256,40.
3. La Compagnia assicuratrice (costituitasi nel giudizio iscritto al n.600/23 R.G.) quanto all'appello proposto dalla sig.ra , evidenzia che già i CTU, sulla CP_2
domanda di personalizzazione del danno da parte della , facevano rientrare CP_2
negli standard gli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, per cui alcun automatismo, senza specifiche circostanze peculiari che consentissero di superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare, poteva ammettersi.
Ribadisce poi la corretta quantificazione del quantum in primo grado, avendo ella versato in manleva del dott. ed in favore della ricorrente, l'importo di euro Pt_1
6.901,99 pari al 50% del danno accertato oltre spese future e spese di a.t.p..
Deduce inoltre di aver versato ancora in data 17.5.2023, in esecuzione della sentenza di primo grado, € 6.606,63 cui il medico aggiungeva euro 517,00 a titolo di franchigia a suo carico per un totale di euro 14.025,32, oltre ulteriori € 6.997,54 per spese legali.
In riferimento all'appello del dott. la compagnia assicuratrice rappresenta che Pt_1
le spese di a.t.p. pari ad euro 1.137,58 erano già state rifuse con bonifico (doc. 5) come da polizza (art. 29 c.g.a.) in applicazione dei minimi della tabella ministeriale, detratta la franchigia di euro 516,00.
Quanto alle spese del procedimento di merito evidenzia di aver offerto la difesa al proprio assicurato che invece nominava un proprio difensore di fiducia i cui costi non potevano che far carico al medico, chiedendo comunque in caso di accoglimento del motivo di appello di applicare i minimi tabellari e la franchigia previsti dall'art.29 della polizza.
4. Disposta la riunione dei procedimenti ed assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. all'esito dell'udienza del 22.10.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini come sopra specificati nelle rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate.
5. L'appello proposto dal nel giudizio iscritto al n. 585/23 (limitatamente alle Pt_1
spese del procedimento ex art. 702 c.p.c., essendo nelle more stato corrisposto quanto maturato per il giudizio di ATP) è fondato e merita pertanto accoglimento.
Alla luce del chiaro contenuto dell'art 29 punto 3 della polizza stipulata dal professionista con la compagnia assicuratrice (a tenore del quale “Qualora
l'assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interessi, dovrà indicarlo alla Società.
La Società riconoscerà all'Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il
31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio, con applicazione di una franchigia di euro 516,00 per sinistroӏ evidente infatti che le spese del suo difensore fanno carico a quest'ultima, non avendo la stessa nulla opposto alla sua difesa in proprio, pur a fronte della intervenuta comunicazione dell'intenzione di costituirsi con proprio avvocato (cfr. mail Avv. Di Gregorio del 29.11.2021, in atti).
A tal titolo considerato il riferimento ai minimi tabellari andrà riconosciuto in favore del quale rimborso delle spese per la propria difesa nel procedimento ex art. Pt_1
702 bis c.p.c. (avendo limitato nelle conclusioni definitive solo alla fase di merito la propria pretesa) la somma di € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge. Dal totale complessivo andrà detratta la franchigia di €516 a termini di polizza. 5.1 Fondato, nei termini di cui in motivazione è anche l'appello formulato dalla nel giudizio iscritto al n.600/23 riunito a quello iscritto al n.285/23. CP_2
Relativamente al primo profilo ritiene la Corte che l'appellante abbia fornito adeguata prova delle conseguenze, quantomeno sul piano dinamico relazionale, che le lesioni cagionatele a seguito dell'intervento del Dott. hanno prodotto sulle Pt_6
sue abitudini di vita in senso peggiorativo.
Dalle risultanze della prova orale emerge infatti che ella a causa del dolore e dell'imbarazzo provocatole dalla fuoriuscita della salivazione abbia dovuto rinunciare in alcune occasioni a svolgere le proprie mansioni lavorative (che prevedevano anche attività da svolgere in front-office) chiedendo alla collega di sostituirla, così come a frequentare persone per occasioni ricreative, alle quali era solita dedicarsi.
Questo ulteriore e specifico pregiudizio (che non coincide con le sofferenze che la lesione cagiona a qualsiasi soggetto che abbia subito il medesimo danno, così come accertato dai ctu officiati in sede di ATP, con la conseguenza che è da escludere qualsiasi riconoscimento del pur richiesto danno morale ) sono passibili di essere oggetto di liquidazione attraverso la personalizzazione del danno in misura corrispondente al 20% ulteriore sull'importo riconosciuto a titolo di danno biologico.
Posto che tale importo corrisponde alla data della liquidazione ad € 3024,51 detta somma andrà aumentata ad €3.629,41.
Passando all'esame del secondo motivo di appello proposto dall'appellante CP_2
esso investe due profili attinenti la sfera liquidatoria.
Il primo è asseritamente riconducibile ad un errore di calcolo, da ritenere insussistente nel caso concreto.
Sebbene l'impugnata sentenza pecchi di sintesi nell'esposizione delle poste riconosciute in favore dell'allora ricorrente, è evidente dall'esame complessivo della statuizione sul punto che il primo giudice, laddove riconosce i frutti civili maturati e non percetti sulla somma liquidata a titolo di danno biologico non determina tale ulteriore voce nell'ulteriore importo di € 3.643,81 (posto, tra l'altro che evidentemente ove così fosse per un periodo di 5 anni ed 8 mesi riconoscerebbe addirittura un importo superiore al capitale che non trova giustificazione nel corpo della sentenza) ma individua con essa, come evincibile dal totale riconosciuto, il complessivoimporto dovuto per capitale ed interessi, calcolati previa devalutazione alla data del sinistro della somma per danno biologico già riconosciuta all'attualità, data che individua nell'agosto 2017, sugli importi annualmente rivalutati sino alla data della pronuncia della sentenza.
Ovviamente dunque all'allora ricorrente non andava riconosciuto, come preteso, la diversa somma di €15.095,62 ma il minor importo di € 12.071,11 (€3.643,81 quale danno biologico ed interessi +8.427,30 per spese).
Tale calcolo ad oggi, intervenuto il riconoscimento della personalizzazione del danno nella misura come sopra indicata non può che produrre poi un diverso risultato quanto al calcolo degli interessi liquidati a titolo di lucro cessante che avranno come base non la somma di €3.024,51 ma il diverso importo di € 3. 629,41.
Seguendo i medesimi criteri di calcolo adottati dal primo giudice (non fatti oggetto di impugnazione da nessuna delle parti) gli interessi legali, previa devalutazione di tale ultima somma ad agosto 2017 andranno calcolati sulle somme di anno in anno rivalutate, sino alla data della presente decisione.
Sul complessivo importo dovuto a titolo di danno biologico (o meglio sul residuo ancora eventualmente dovuto, essendo anche nel corso del presente procedimento intervenuto il pagamento degli importi riconosciuti dovuti in primo grado) sono poi da calcolare gli ulteriori interessi legali dalla data della presente statuizione al soddisfo.
A quanto liquidato a titolo di danno biologico e personalizzazione va poi aggiunta la voce delle spese mediche effettuate e future pari ad € 8.427,30 per un totale dovuto di € 12.056,71, oltre interessi sulla prima posta (danno biologico personalizzato) da calcolare come in precedenza evidenziato.
La seconda censura investe la netta decurtazione dell'importo ricevuto in primo grado alla posta risarcitoria dovuta, senza considerare che la stessa parte pagante, compagnia assicuratrice chiamata in causa, aveva diversamente imputato le somme corrisposte anche a spese di CTU e legali della fase di ATP e con tale imputazione la somma è stata ricevuta in acconto dalla . CP_2
Invero dalla corrispondenza che ha accompagnato l'invio dell'assegno emerge che a titolo di danno in favore dell'allora ricorrente sono state riconosciute le seguenti somme su cui poi è stata operata la decurtazione al 50% :
-€1.771,04 per I.P.
-€712.35 per I.T. al 50% gg.30
-€ 356,18 per I.T. al 25%
-€ 8.400 per spese mediche
Il tutto per un totale di €5.619,78 (11.239,57:2)
Solo tale importo poteva essere oggetto di decurtazione dalla somma complessiva riconosciuta in favore della ricorrente afferendo il residuo importo a spese del procedimento di ATP.
Conclusivamente anche tale motivo è fondato con la conseguenza che il residuo dovuto all'appellante andrà individuato nella diversa somma di € 6.436,93 CP_2 oltre agli interessi legali da calcolare, con i criteri sopra indicati sulla somma di € 3.
629,41.
5.2 Quanto alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ad esclusione della fase di trattazione ed istruttoria non svoltasi, considerata la parziale fondatezza di entrambi gli appelli il andrà condannato alla rifusione di quelle Pt_1
sostenute da (per le quali va manlevato dalla CP_2 Parte_2
e la va condannata alla rifusione di quelle sostenute
[...] Parte_2
da . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sugli appelli proposti tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da nel procedimento Parte_1
iscritto al n 585/23 R.G., dichiara tenuta e condanna la Parte_2
al rimborso in suo favore delle spese di lite sostenute per la
[...]
propria difesa nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. che liquida nella somma di € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, importo complessivo da cui dovrà decurtarsi la franchigia di
€516,00;
2) in accoglimento dell'appello proposto da nel giudizio iscritto al CP_2
n. 600/23 R.G. e per le causali di cui in motivazione, dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore dell'appellante del Parte_1 complessivo importo di € 6.436,93 oltre agli interessi legali da calcolare, con i criteri sopra indicati, sulla somma di € 3. 629,41 riconosciuta a titolo di danno biologico e personalizzazione;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_2 che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso spese generali,
[...]
I.V.A. e C.P.A. come per legge e la alla rifusione Parte_2 delle spese di lite sostenute da che liquida in complessivi € Parte_1
1.923,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dichiara tenuta e condanna la a tenere indenne il Parte_2
proprio assicurato dagli importi che questi viene condannato a pagare (per sorte capitale e spese di lite) in favore di;
CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Consigliere estensore
Mariangela Fuina Il Presidente
Barbara Del Bono