Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Carmela
[...]
______________ CP_1
, nella causa iscritta al n.7402/2024 R.G.L., promossa
Rilasciata
D A spedizione in forma esecutiva all'Avv.
nato a [...], il [...], cf. , residente in [...]delle Parte_1 C.F._1
_________________ Femmine, nella via dello Scoiattolo n. 27, rappresentato e difeso dall'avv Biagio Falzone, per mandato in atti _____
Ricorrente _________________ _____
C O N T R O per _________________
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, CF. Pt_2 __
P.IVA_1 _________________
_____
Convenuto contumace
_________________
_____ All'udienza de 12.2.2025, alle ore 14.50, ha pronunciato
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui dichiara: Pt_2
In accoglimento del ricorso, revoca il D.I. n. 343/2024 reso in data 29/03/2024 e condanna l' alla Pt_2
rifusione delle spese di lite che liquida in complessive €.1700.00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2024, proponeva opposizione avverso il D.I N. Parte_1
343/2024 reso in data 29/03/2024 dal Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al NRG. 4396/2024, e notificato il 15/04/2024, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. € 14.778,44.
dal 01/11/2003 al 31/01/2011, rate di prestazione di invalidità civile cat. INVCIV num. 00616394, in misura
superiore a quella spettante".
A sostegno dell'opposizione deduceva l'inesistenza del credito per mancanza di dolo ai sensi dell'art. 52 L.
88/1989, avendo sempre fornito ogni dato relativo alla propria posizione reddituale, senza essere mai incorso in alcuna contestazione;
eccepiva la tardività dell'azione di recupero per violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 13, comma II, L. 412/91; invocava la disciplina dell'indebito assistenziale e l'irrepetibilità
delle somme per la sussistenza di un legittimo affidamento.
L , benché evocato ritualmente in giudizio, non si costituiva pertanto ne va dichiarata la contumacia. Pt_2
L'opposizione è fondata.
Va preliminarmente osservato che nel caso in esame, l'asserito indebito afferisce a somme indebitamente percepite sulla prestazione di invalidità civile cat. INVCIV, pertanto, esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale, non trovando applicazione la disciplina tracciata dall'art. 52 L.
n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. n. 412 del 1991, invocata dal ricorrente che si riferisce all'indebito previdenziale.
Ciò posto, come affermato dalla Corte di cassazione sez. VI, 30/06/2020, n.13223, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione,
in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. “In
tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità,
trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la
ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita
non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita
alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo
che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di
comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass.
2020 n. 13223).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio
di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte
più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C.
Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto Pt_2
i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale Pt_2
già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.)
giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria. ( Corte d'Appello
di Palermo sent. N. 459/2023)
Pertanto l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Alla luce dei superiori principi, nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, va escluso il diritto dell' al pagamento delle somme richieste dato che, da un lato, le stesse venivano Controparte_2
corrisposte prima del provvedimento di indebito del 17.6./7.7.2015 e dall'altro, mancando qualsiasi prova di un comportamento doloso per carenza di dichiarazioni da parte del ricorrente, dipendente del Comune di dell'Isola delle Femmine i cui redditi erano noti all che in ogni caso avrebbe potuto conoscere, Pt_2
mediante l'accesso all'archivio dell'Agenzia delle Entrate. Ne consegue che non avendo l' , su cui incombeva l'onere, dato prova di una condotta dolosa, è dal Pt_2
ricevimento della comunicazione del 17.6./7.7.2015 che il ricorrente era tenuta a restituire i ratei percepiti e non certamente dal periodo precedente.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione merita di essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 12.2.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile