Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1260/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patro- Parte_1 P.IVA_1
cinio dell'Avv. S. Schifano
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Cucchiarelli Emanuela
appellata
p.i. ) con il patrocinio dell'avv. R. Vitale CP_2 P.IVA_2
appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30/1/2025 le parti concludevano come nelle note scritte
Corte di Appello di Palermo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.4.2019 il Tribunale di Agrigento condannava CP_2
al pagamento in favore della a titolo di risarci-
[...] Controparte_1
mento del danno della somma complessiva di € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione monitoria, delle spese processuali ponendo a suo carico an-
che quelle della c.t.u.; dichiarava obbligata la compagnia assicuratrice a tenere indenne la da ogni esborso scaturi- Controparte_3 CP_2
to dalla controversia e condannava la chiamata in causa alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Controparte_4
La e la si costituivano, la prima propo- CP_2 Controparte_1
nendo appello incidentale.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no-
te telematiche, all'udienza del 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la conveniva in giudizio la Controparte_1 CP_2
chiedendone la condanna, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. al ri-
[...]
sarcimento dei danni patiti in occasione dell'allagamento che si era verifi-
cato in data 31.10.2012/01.11.2012 presso i locali del Centro Commerciale
“Le Vigne” di CA, quantificati in €.
30.953,00 o a quella maggiore o minore somma che sarebbe stata determi-
nata
La si costituiva, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in cau- CP_2
- 2 - Corte di Appello di Palermo sa la oggi al fine di essere CP_5 Parte_1
manlevata nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree in virtù di polizza assicurativa contratta con la Compagnia;
nel merito chiedeva il ri-
getto delle domande attore.
Chiamata in causa, la si costituiva, eccependo Parte_2
l'inoperatività della polizza ed il suo difetto di legittimazione passiva;
nel merito contestava la responsabilità della propria assicurata.
Il Tribunale accoglieva la domanda e riteneva l'obbligo della terza chiama-
ta a tenere indenne la convenuta per quanto liquidato.
Lamenta l'appellante che in primo grado aveva eccepito la non indenniz- zabilità dei danni per l'esclusione prevista dall'art. 17 comma A1 delle condizioni generali di polizza e l'inoperatività delle garanzie di cui all'art. 14 comma d;
che, in particolare, l'art. 17 della polizza n. M0407078100
“Rischi esclusi dall'assicurazioni” prevedeva che la copertura assicurativa non comprendeva i danni “Prodotti da spargimento di acque o da trabocco o da rigurgito di fognature salvo quanto previsto all'art. 14 lett. a) - Danni
da spargimento di acqua, nonchè quelli derivanti unicamente da umidità,
stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
che l'art. 14 prevedeva la garanzia per i danni derivanti da spargimento di acqua conseguenti a rottu-
ra accidentale di tubazioni e/o condutture ferma l'esclusione dei danni da trabocco o rigurgito di fognature e quelli derivanti da interruzioni e sospen-
sioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza,
con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.597,37 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di €
- 3 - Corte di Appello di Palermo 154.937,07; che il trabocco di fognature reclamato dalla ditta era CP_1
quindi espressamente escluso dalla garanzia assicurativa;
che l'indennizzo non era dovuto nemmeno in forza della polizza n. M9900372805 perché la garanzia era limitata ai casi di incendio;
che, inoltre, l'assicurazione si rife- riva agli impianti fissi di pertinenza dell'immobile ed in genere a quanto di proprietà e/o in uso all'assicurata per la normale gestione e conduzione dell'immobile assicurato, con esclusione di quanto di proprietà, uso e/o pertinenza dei singoli condomini, mentre l'allagamento aveva interessato l'unità 68 del Centro Commerciale Le Vigne, data in locazione alla
[...]
; che la polizza era stata stipulata per quote suddivise tra la Fon- CP_1
Con diaria nella misura del 60% e la nella misura del 40% per Parte_3
cui, in applicazione dell'art. 1910 c.c., il diritto dell'assicurato nei confron-
ti di ciascun assicuratore era limitato alla percentuale prevista dal contratto;
che la causa dell'allagamento era stata individuata dal c.t.u. nel fatto che le condotte “le condotte presenti nel pozzetto posto nelle immediate vicinanze dell'uscita del Centro avevano un diametro inferiore a quello indicato negli elaborati di progetti forniti dalla e, nello specifico che, in prossimi- CP_2
tà dell'accesso al Centro, ove si era verificato l'allagamento, i diametri delle condotte erano nell'ordine di 200 mm nonostante in progetto fossero indi-
cati in misura di 250 mm e anche 315 mm. Tale stato di cose ha fatto sì che in presenza dell'abbondante precipitazione piovosa accaduta la notte tra il
31.10.2012 e l'1.11.2012, la fognatura non è stata in grado di far defluire l'intera portata fluviale. Alla luce di ciò pertanto si può affermare ragione-
volmente che i danni lamentati da parte attrice siano dovuti al mal funzio-
namento della rete di deflusso delle acque meteoriche, il quale ha provoca-
- 4 - Corte di Appello di Palermo to il parziale allagamento dei locali occupati dalla ditta ”. CP_1
L'evento dannoso, dunque, non era addebitabile ad una rottura o ad un gua-
sto delle condotte della rete di deflusso delle acque meteoriche - (rientrante nei rischi assicurati),
ma al malfunzionamento del sistema fognario, dettato da diametri insuffi-
cienti e sottodimensionati rispetto al progetto di costruzione, in seguito alle precipitazioni del 31ottobre 2012, all'esito delle quali si è ingenerato un ri-
gurgito del sistema fognario, con conseguente spargimento d'acqua.
La , opponendosi all'appello, assume che dalla relazione dell'arch. CP_2
confermata all'udienza del 12.11.2015, emerge che la causa Per_1
dell'evento fu costituita dalla situazione meteorologica di eccezionale in-
tensità, che aveva determinato un sovraccarico – con conseguente rottura –
delle condotte di smaltimento delle acque meteoriche;
che il teste Tes_1
[...
e il teste all'udienza del 18.3.2016 avevano confermato che Tes_2
l'allagamento era stato determinato dalla rottura delle tubature;
il primo te- ste e l'arch. avevano confermato che la condotta danneggiata Per_1
era stata immediatamente sostituita;
che il teste aveva riferito che il Tes_2
pozzetto attiguo allo stand dell'attrice aveva subito una rottura con conse-
guente allegamento.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Va innanzitutto rilevato che con l'atto di citazione in primo grado la stessa ha allegato che il danno era “riferibile al mal funzionamento CP_1
del sistema di scarico fognario in uso al centro commerciale, e nello speci-
fico alla condotta esistente proprio di fronte lo stand espositivo concesso in locazione alla ditta attrice, che occlusosi ha determinato la fuoriuscita di
- 5 - Corte di Appello di Palermo una grande quantità di acqua” e che “gli impianti avevano già in preceden- za manifestato mal funzionamenti (infatti in un'altra occasione il centro commerciale è stato oggetto di allagamento dovuto alla esondazione degli impianti fognari).
Il c.t.u. , nominato nel primo grado del giudizio, poi, ha evidenzia- Per_2
to che i diametri delle tubazioni fognarie esistenti erano inferiori a quelli indicati nella planimetria del progetto e, in particolare, in prossimità
dell'accesso al centro commerciale ed al locale in cui si era verificato l'allagamento i diametri erano dell'ordine di 200 mm mentre in progetto erano indicati in 250 mm, ed altri anche in 315 mm;
che i calcoli effettuati avevano evidenziato che la portata di progetto delle tubazioni di 200 mm era pari a meno della metà di quella che era giunta in fognatura a seguito dell'evento meteorico del 31 ottobre;
che ciò evidenziava un sottodimen-
sionamento dei diametri utilizzati, i quali come da progetto evidentemente dovevano essere superiori come indicato negli elaborati grafici forniti allo scrivente;
che alla luce di ciò si poteva ragionevolmente affermare che “i danni lamentati da parte attrice siano dovuti al mal funzionamento della re-
te di deflusso delle acque meteoriche, il quale ha provocato il parziale alla-
gamento dei locali occupati dalla ditta ”. CP_1
Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base delle prove testimoniali,
emergendo dalle stesse che le forti piogge avevano determinato un sovrac-
carico delle condotte e che la rottura ne fu solo la conseguenza (articolato di prova formulato in comparsa di risposta e confermato in sede di prova recitava: “Vero è che in data 31.10.201- 01.11.2012 si abbattevano sul
Centro Commerciale “Le Vigne” in CA forti piogge e vento in-
- 6 - Corte di Appello di Palermo tenso che determinavano il sovraccarico e la rottura delle condotte preposte allo smaltimento delle acque meteoriche”).
Anche la relazione dell'arch. del pari invocata dalla a Per_1 CP_2
sostegno del proprio assunto, non consente di pervenire a diversa conclu-
sione.
Il predetto architetto, infatti, ha dichiarato che le condotte (sottoservizi im-
piantistici) preposte appunto allo smaltimento delle acque meteoriche, du-
rante l'evento meteorologico certamente eccezionale per quantità d'acqua riversatasi in pochi minuti, hanno saturato la loro portata (capacità di smal-
timento delle acque) e potrebbero presumibilmente anche avere subito le-
sioni e/o rotture lungo i tratti di tubazione o nelle giunzioni tra gli elementi delle stesse, così formulando una mera ipotesi senza carattere di certezza.
Orbene, pur ammettendo che possa essersi determinata la rottura della tu-
batura, la stessa è conseguenza del carico di acqua in misura tale da non poter essere smaltito a causa del sottodimensionamento della stessa, cosic-
chè è a tale causa che va ricondotto l'allagamento.
Orbene, dalla lettura della polizza per la responsabilità civile verso terzi (n.
M0407078100) alla voce “Estensioni di garanzia Acqua condotta” veniva previsto che rientravano nella garanzia “i danni materiali direttamente cau-
sati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura acciden-
tale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime” mentre ne erano espressamente esclusi, però, (lett. d) “i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito fognature e/o altri condotti”.
L'assunto che si tratterebbe di rottura non può evincersi, poi, come assume
- 7 - Corte di Appello di Palermo l'appellata, dalla sostituzione delle tubature successiva al sinistro, che ben trova giustificazione nell'esigenza di adeguarne la portata, rivelatasi inade-
guata già prima del fatto del 31.10.20
In questo grado la propone appello incidentale, lamentando che il CP_2
Tribunale abbia ravvisato la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. ed esclu-
dendo che fosse stata fornita la prova liberatoria del caso fortuito.
Assume che aveva sottolineato più volte il carattere eccezionale degli eventi atmosferici del 31.10.2012; che l'eccezionalità delle precipitazioni era stata confermata anche dall'arch. nella sua relazione e dallo Per_1
stesso c.t.u., cosicchè doveva ravvisarsi il presupposto del caso fortuito;
che tali eventi costituivano un fatto notorio ex art. 115 co. 2 c.c. e non era-
no quindi necessario provarli.
La censura va rigettata.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., infatti, perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilie-
vo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedi-
bilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un "forte temporale", di un "nubifragio" o di una
"calamità naturale", presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza,
ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo stati-
stico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localiz-
zazione della "res" oggetto di custodia. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 30521
del 22/11/2019)
Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricor-
- 8 - Corte di Appello di Palermo renza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé
solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità
in base alla comune esperienza;
ciò anche perché «il discorso sulla preve-
dibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamen-
te impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che carat-
terizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi im-
prevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più
frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili»; — in tale ottica,
dunque, l'accertamento del «fortuito», rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici)
riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.
E detta prova non è stata fornita dalla parte onerata, non potendo attribuirsi tale valore alla valutazione contenuta nella “relazione illustrativa” dell'arch. priva di riferimenti concreti alla quantità d' pioggia Per_1
caduta (evento meteorologico certamente eccezionale per quantità d'acqua riversatasi in pochi minuti”).
Tra l'altro, nel caso in esame, risulta accertata l'inadeguatezza della rete fognaria del centro commerciale, e la riconducibilità dell'evento lesivo a tale caratteristica della res oggetto di custodia.
Con ulteriore motivo, la si duole della quantificazione dei danni CP_2
operata dal Tribunale.
Assume che la società attrice non aveva fornito alcuna prova della loro en-
tità, essendo a tal fine insufficienti i preventivi e le fatture prodotte;
che,
- 9 - Corte di Appello di Palermo altresì, non era stato provato il danno da lucro cessante;
che il c.t.u. aveva effettuato la stima dei danni senza prendere visione dei beni.
La doglianza è fondata.
Ed invero in primo grado la società attrice in primo grado ha prodotto solo delle fatture relative all'acquisto di merce della cui presenza nei locali inte- ressati dall'allagamento, né tantomeno del loro danneggiamento, però, non ha dato alcuna prova.
Ne consegue che la domanda risarcitoria non può essere accolta.
L'esito complessivo del giudizio comporta che la vista CP_2
l'infondatezza della chiamata in garanzia, deve rifondere le spese dei due gradi del giudizio in favore della che si liquidano come in disposi- CP_3
tivo, e che la deve rifonderle in favore della CP_1 CP_2
(scaglione da € 5.200 a € 26.000 valore minimo).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sen-
tenza del Tribunale di Agrigento del 29.4.2019 appellata in via principale da nei confronti di ed in via incidentale Parte_1 CP_2
da quest'ultima nei confronti della rigetta la do- Controparte_6
manda proposta dalla nei confronti della Controparte_1 CP_2
e quella di garanzia proposta dalla nei confronti della CP_2 [...]
CP_7
Condanna la predetta al pagamento in favore della CP_2 CP_3
delle spese del primo grado del giudizio liquidate in € 2.540,00, oltre
[...]
spese generali, cpa e iva come per legge, e di questo grado liquidate in €
1.984,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, e la CP_8
- 10 - Corte di Appello di Palermo nuzzo s.n.c. al pagamento in favore della delle spese del pri- CP_2
mo grado del giudizio, liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge, di questo grado liquidate in € 1.984,00, oltre spese ge-
nerali, cpa e iva come per legge, e della c.t.u.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 24.4.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 11 - Corte di Appello di Palermo