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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 516/2022, promossa da:
(c.f. , con l'avv. IVAN Parte_1 C.F._1
CESARATTO
attore nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. SILVERIO VITALI CP_1 P.IVA_1
convenuta con la chiamata di:
(c.f. ), con l'avv. MARIA ELENA Parte_2 C.F._2
GIUNCHI
ARCH IN (c.f. Controparte_2
), con l'avv. ILARIA PERIN P.IVA_2
terzi chiamati e con l'intervento di:
(c.f. Controparte_3
pagina 1 di 20 ), con l'avv. ILARIA PERIN P.IVA_3
intervenuta
Conclusioni dell'attore: come da note scritte depositate telematicamente in data
4/7/2024
Conclusioni della convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 25/6/2024
Conclusioni del terzo chiamato come da note scritte Parte_2
depositate telematicamente in data 28/6/2024
Conclusioni della terza chiamata : come da note Controparte_4
scritte depositate telematicamente in data 3/7/2024
Conclusioni dell'intervenuta : come da note Controparte_3
scritte depositate telematicamente in data 3/7/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
ha convenuto in giudizio chiedendone la Parte_1 CP_1
condanna al pagamento di € 128.502,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento della convenuta.
In sintesi, l'attore ha allegato:
di essersi rivolto alla convenuta (già nel 2006 per il passaggio dal CP_5
precedente incaricato ( della gestione della contabilità e di tutti gli CP_6
affari burocratici legati alla presentazione delle domande e al conseguimento di contributi regionali, nazionali e comunitari spettanti alle attività
pagina 2 di 20 imprenditoriali agricole, come quella dallo stesso condotta, e di avere sottoscritto con la convenuta il contratto di mandato sub doc. 1 att.;
che nella Domanda Unica presentata dalla convenuta per suo conto negli anni
2007, 2008 e 2009, come pure nell'ulteriore domanda SPR del 2007, venivano riscontrati dall'ente pagatore GE errori e anomalie;
che nel 2010 la convenuta, seppur incaricata, non presentava la Domanda e che, pertanto, l'attore si determinava a revocare l'incarico alla convenuta;
che quanto anzidetto ha determinato una perdita dei contributi percepibili dall'attore (riverberatasi anche sulle successive annualità 2011, 2012 e 2013) pari alla somma complessiva di € 128.502,89.
La convenuta si è costituita eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione, contestando la fondatezza nel merito della domanda attorea e chiedendone il rigetto, domandando in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione e del sig.
[...]
(all'epoca dei fatti soggetto convenzionato con la stessa per l'esercizio Parte_2
di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola allo sportello di Udine), per essere dagli stessi manlevata in caso di soccombenza.
Il terzo chiamato si è costituito eccependo la prescrizione della Parte_2
domanda attorea e l'infondatezza nel merito della stessa, ugualmente instando per il suo rigetto e, in caso di accoglimento, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'esclusiva e/o prevalente responsabilità della convenuta, ovvero di essere manlevato dall'assicurazione.
La terza chiamata – ora Controparte_7 Controparte_4
– si è parimenti costituita eccependo preliminarmente la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva e contestando in ogni caso la sussistenza della copertura assicurativa invocata dalla convenuta.
pagina 3 di 20 Nel presente giudizio è altresì intervenuta , la quale, Controparte_3
dopo aver evidenziato che l'atto di chiamata di terzo era stato in realtà notificato alla stessa a mezzo pec dalla convenuta, ha dato atto sia della corretta polizza di riferimento c.d. claims made (prodotta sub doc. 4), sia dell'avvenuto trasferimento post Brexit in capo alla stessa dell'intero portafoglio delle polizze stipulate dalla
, già Controparte_8 Controparte_4 [...]
La predetta intervenuta ha eccepito l'inoperatività della Controparte_7
copertura assicurativa per tardiva denuncia del sinistro e, in ogni caso, la sussistenza di massimale e scoperti ai sensi di polizza.
Tutte le istanze di prova orale formulate dalle parti sono state ritenute inammissibili per le ragioni indicate nell'ordinanza istruttoria del 20/4/2023 (alla quale si rinvia) e la causa è stata istruita mediante l'espletamento di apposita c.t.u..
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 4/7/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. La domanda attorea è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Parte attrice ha versato in atti la prova documentale del mandato conferito alla convenuta in data 23/11/2006 (v. doc. 1 att.), avente espressamente ad oggetto l'incarico alla mandataria a operare nell'interesse del mandante “nella costituzione od acquisizione, custodia ed aggiornamento del fascicolo del produttore” ai sensi del D.P.R. n.
503/1999 e s.m.i., precipuamente “con implementazione ed aggiornamento di tutte le banche dati anagrafiche connesse, e trattamento delle eventuali anomalie”, oltre che i “servizi definiti all'art.
3-bis della L. n. 165/1999” e s.m.i., con richiesta di volta in volta, vale a dire:
pagina 4 di 20 prestare assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione, di produzione, delle domande di ammissione a benefici previsti dalla normativa in vigore, controllando la regolarità formale delle dichiarazioni ed immettendone i dati nel sistema informativo agricolo pubblico;
interrogare le banche dati del sistema informativo agricolo nazionale o regionale, ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa alla mia azienda;
ricevere per mio conto. dagli uffici preposti della Pubblica Amministrazione, comprese le
A.S.L., documenti e dati, anche storici, su supporto cartaceo o per via telematica, inerenti le pratiche presentate dalla propria azienda;
ogni altra attività che a qualunque titolo venga demandata dalla Pubblica
Amministrazione ai CAA.
Posto che il succitato D.P.R. n. 503/1999 disciplina il Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN), e ancorché non sia revocabile in dubbio che la domanda di accesso ai contributi ai sensi del Regolamento CE n. 1782/2003 sia fatta dagli agricoltori, è altrettanto vero che il sopra richiamato art. 3-bis del
D.Lgs. n. 165/1999 (ratione temporis vigente e applicabile, ora abrogato dal D.Lgs.
n. 74/2018) prevede espressamente, tra gli adempimenti curati dai (Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola), l'assistenza nelle domande di accesso ai benefici (v. comma 1, lett. b).
Premessi tali brevi cenni alla disciplina specifica di riferimento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – con principi espressi in materia di natura contrattuale della responsabilità e diligenza richiesta per l'attività prestata dai
Centri di Assistenza Fiscale (CAF), analogicamente applicabili al caso che occupa
– in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, II comma c.c., con particolare riferimento all'attività di verifica e “sistemazione” della posizione degli assistiti (v. Cass. n. 34475/2023).
pagina 5 di 20 Risulta dunque ammesso (anzi, vieppiù espressamente previsto, proprio come avvenuto anche nel caso di specie), lo svolgimento di attività lato sensu consulenziale, vale a dire nell'accezione del “prestare assistenza” testualmente previsto, posto che il mandato conferito abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché attribuisce un pieno potere di rappresentanza.
2. Ciò posto e calando i suesposti principi nel caso che occupa si osserva che, come indicato in premessa, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di apposita c.t.u. e all'ausiliario del Giudice nominato, dott. agronomo
[...]
è stato specificamente chiesto di indicare (i) se le anomalie riscontrate Per_1
da GE (di cui ai docc. 2, 5 e 6 prodotti dall'attore) fossero imputabili ad erronee indicazioni effettuate dalla convenuta nella compilazione CP_1
delle Domande Uniche, in relazione alle particelle lamentate dall'attore e (ii) in caso di risposta affermativa, di indicare se ciò abbia causalmente determinato la perdita dei titoli e, conseguentemente, dei contributi lamentata dall'attore, ovvero una diversa perdita da quantificarsi a cura del c.t.u..
Giova preliminarmente evidenziare che l'accertamento tecnico espletato non risulta affetto dai vizi lamentati dalla convenuta e dal terzo chiamato, non sussistendo dunque i gravi motivi per disporne l'invocata rinnovazione ai sensi dell'art. 196 c.p.c..
2.1 Ciò premesso, devono essere qui condivise le conclusioni del nominato c.t.u., in quanto adeguatamente motivate (anche in replica alle osservazioni dei c.t.p., come si dirà meglio infra) e immuni da vizi logici.
In particolare il c.t.u. ha effettuato una puntuale premessa circa l'ottenimento e i requisiti per il mantenimento dei c.d. Titoli in capo all'attore (v. pagg. 8 e 9 relazione c.t.u.), evidenziando come lo stesso nel 2005 avesse ottenuto – in forza pagina 6 di 20 della su richiamata Riforma della Politica Agricola Comune (PAC) – l'accesso a n.
212 Titoli della Riserva Nazionale (per un valore nominale pari a € 107.154,40, pari a una superficie complessiva di circa 210,12 ettari). Ai sensi dell'art. 42 del citato Regolamento CE n. 1782/2003 il mancato utilizzo di un Titolo – in quanto non collegato ad una superficie condotta c.d. ammissibile – per cinque anni consecutivi a partire dalla sua attribuzione (nell'anno 2005) avrebbe condotto alla perdita dello stesso, in quanto riconfluito nella Riserva nazionale. Tra gli adempimenti richiesti per il mantenimento dei Titoli e l'ottenimento dei contributi comunitari, il c.t.u. ha evidenziato essere necessari la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo dell'agricoltore, oltre alla produzione annuale della
Domanda Unica, da indirizzare all'ente pagatore di riferimento (nel caso di specie, l' GE). Controparte_10
Il c.t.u. ha fatto poi seguire un'analitica descrizione delle anomalie riscontrate da
GE sulle singole particelle con riferimento alle Domande Uniche presentate dalla convenuta per conto dell'attore negli anni 2007, 2008 e 2009 (v. docc. 2, 5 e
6 att.) e ulteriori rilievi – sulla base della documentazione versata in atti dalle parti
– circa gli interventi per emendare gli errori posti in essere dalla convenuta, anche sulla scorta della corrispondenza intercorsa con GE, specificando altresì la presenza di un'anomalia sulla particella del Comune di Barcis imputabile a un soggetto terzo e non alla convenuta, come indicato anche dall'attore (v. pagg. da
10 a 21 relazione c.t.u.).
All'esito della superiore disamina, il c.t.u. ha confermato l'imputabilità delle anomalie riscontrate da GE (nei limiti di seguito specificati) ad erronee indicazioni effettuate dalla convenuta, “derivanti dall'inserimento nel software dedicato di dati non corretti, dovuti, in particolare, ad una non puntuale interpretazione del dato di foto interpretazione presente in GIS” (Sistema informativo geografico), ciò che “ha
pagina 7 di 20 comportato la rideterminazione in riduzione della superficie ammessa al contributo” (v. pag.
21 relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha dunque evidenziato la presenza di due riduzioni legate al vincolo che gravava sui Titoli da (e che disponeva, come anzidetto, che gli stessi Pt_3
fossero utilizzati in modo continuativo per i primi cinque anni a partire dalla loro attribuzione nel 2005), ossia:
i) una prima riduzione dall'anno 2007 all'anno 2008, in cui l'impresa agricola dell'attore è passata da n. 212 a n. 180 Titoli;
ii) una seconda riduzione dall'anno 2010 all'anno 2011 da n. 180 a n. 151
Titoli.
Tale seconda riduzione, tuttavia, non è stata ritenuta dal c.t.u. riconducibile alla responsabilità della convenuta (v. pag. 24 relazione c.t.u.) per un duplice ordine di ragioni (essenzialmente, la presenza di un errore di terzi sulla particella del
Comune di Barcis e la parziale lacunosità della documentazione prodotta dall'attore, peraltro in assenza del consenso di tutte le parti all'acquisizione di ulteriore documentazione ai sensi dell'art. 198 c.p.c. e dell'insegnamento di Cass.
S.U. n. 3086/2022).
Tali conclusioni risultano pienamente condivisibili, come pure il conseguente computo effettuato dal c.t.u. della perdita dei Titoli subita dall'attore nel periodo
2007-2013, tenendo conto solo della prima riduzione innanzi indicata, ovvero quella di n. 32 Titoli e considerato anche il riverbero della succitata perdita sui contributi delle annualità successive alla revoca del mandato conferito alla convenuta (v. pagg. da 26 a 32 relazione c.t.u.), con esclusione invece di quanto verrà specificato al successivo § 4 con riferimento all'annualità 2010.
Le conclusioni del nominato c.t.u. risultano peraltro esaustivamente motivate anche in replica alle osservazioni dei c.t.p. della convenuta e del terzo chiamato
(v. pagg. da 32 a 39 relazione c.t.u.), laddove il c.t.u. ha specificato che “nel
pagina 8 di 20 concordare che la Domanda Unica è sottoscritta da parte dell'azienda, rileva tuttavia che normalmente i dati forniti dall'azienda sono oggetto di preventiva lavorazione da parte del
CAA, il quale, nel fornire la necessaria assistenza nell'elaborazione, valutazione ed inserimento nel sistema gestionale di GE dei dati forniti dall'azienda, compie delle precise scelte di natura tecnica” e, con particolare riferimento alla particella sita nel Comune di Montereale Valcellina (ovvero una di quelle di più rilevante superficie), che la convenuta “non ha tenuto conto in alcun modo dell'esistenza delle tare improduttive (es. rocce affioranti)” (v. pagg. 32 e 33 relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha pertanto confermato il proprio convincimento – qui condiviso – circa l'erronea valutazione tecnica della destinazione colturale di tale particella effettuata dalla convenuta (ovvero l'“errore materiale” di fotointerpretazione, peraltro espressamente confermato dalla convenuta medesima: v. doc. 1 conv.), ciò che ha condotto alla riduzione della porzione ammessa al contributo.
Ciò trova conferma sia, da un lato, nella circostanza che la verifica dell'effettiva consistenza della particella venne effettivamente chiesta dalla convenuta (v. doc.
14 conv.), ma non nella fase istruttoria come sarebbe stato necessario, bensì in ritardo, sia, dall'altro lato, nel fatto che la convenuta avesse già a disposizione ortofoto dell'anno 2006, che le avrebbero permesso di svolgere più approfondite verifiche circa le caratteristiche qualitative e quantitative della particella, anziché riportare i meri dati catastali (v. pagg. 34 e 35 relazione c.t.u.).
In altri termini, il fatto che la prima fotointerpretazione sia del 17/12/2008 (e dunque successiva alla presentazione della Domanda Unica per la Campagna
2007) non manda la convenuta esente da responsabilità, bensì ulteriormente conferma il giudizio negativo circa la diligenza della stessa, perché detta interpretazione fu fatta proprio conseguentemente all'istanza presentata dalla convenuta, peraltro antecedentemente alla prima comunicazione di GE delle riscontrate anomalie: ciò conferma che detta interpretazione poteva – e doveva –
pagina 9 di 20 essere richiesta “per tempo già in fase di istruttoria della Domanda Unica 2007” da parte della convenuta (v. pag. 35 relazione c.t.u.).
Le condotte della convenuta stigmatizzate dal c.t.u. sono così ulteriormente riassumibili: “L'azienda ha fornito al CAA i dati catastali dei terreni in conduzione;
se da un lato il produttore, come afferma il CT di parte convenuta, deve verosimilmente conoscere la realtà della propria superficie condotta, dall'altro lato il CAA deve rendere edotto il produttore, in fase istruttoria della Domanda Unica, delle diverse classificazioni delle “Destinazioni produttive” e delle “Varietà/uso” indicate a sistema” e ancora, da ultimo “la particella in questione non risultava essere stata ancora “lavorata” negli anni precedenti da CP_11
relativamente alla sua destinazione colturale e quindi già in fase istruttoria della Domanda
Unica dell'anno 2007 si rendeva necessaria la verifica con analisi della effettiva destinazione
d'uso con i conseguenti codici colturali e la quantificazione delle relative superfici” (v. pag. 38 relazione c.t.u.).
E con questo rinvio tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione, atteso che – come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità – “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., ex multis,
Cass. n. 10123/2009).
In conclusione dunque, se la convenuta avesse utilmente effettuato le anzidette opportune verifiche e informato tempestivamente l'attore, invitando quest'ultimo a individuare ulteriori terreni da inserire nella Domanda Unica, sarebbe stato possibile evitare la perdita dei Titoli originariamente assegnati all'attore e, conseguentemente, dei contributi: costituisce, infatti, circostanza pacifica – in quanto non fatta oggetto di contestazione tra le parti – che l'attore avesse la pagina 10 di 20 disponibilità di ulteriori terreni, per una superficie da coltivare utile a coprire l'intera disponibilità dei Titoli in suo possesso (cfr. atto di citazione, pag. 7 e memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. att., pag. 5).
2.2 Non colgono nel segno le doglianze della convenuta, in quanto nell'elaborato peritale vengono puntualmente descritti i rilevati profili di inadempimento della convenuta nell'espletamento del mandato conferito, consistiti essenzialmente nelle erronee scelte tecniche compiute, ovvero nella scorretta indicazione della destinazione d'uso delle particelle.
Sicché anche il conseguente mancato utilizzo dei Titoli nella disponibilità dell'attore per cinque anni consecutivi, con conseguente perdita degli stessi, risulta imputabile alla convenuta, nei limiti evidenziati dal c.t.u. innanzi descritti.
In considerazione di quanto indicato al § 1 e dell'arresto giurisprudenziale ivi richiamato, in virtù del mandato di assistenza e rappresentanza ricevuto priva di pregio risulta anche l'eccezione della convenuta circa il fatto di essere un soggetto incaricato dalla Pubblica Amministrazione con un ruolo relegato al mero controllo della completezza formale della documentazione presentata allo sportello dall'assistito, dal quale non riceverebbe un compenso, come pure la lamentata impossibilità di intervenire in caso di riscontrate anomalie
(espressamente smentita dal terzo chiamato che ha curato personalmente le pratiche dell'attore, il quale ha dato atto della possibilità di richiedere una rettifica attraverso il sistema SIAN).
Né può avere efficacia esimente della responsabilità della convenuta la declaratoria di veridicità delle dichiarazioni sottoscritta dall'attore al momento di presentazione delle Domande Uniche.
Del pari inconducenti si appalesano le doglianze della convenuta circa l'assenza di un dato corretto di fotointerpretazione antecedente alla prima Domanda Unica dell'attore curata dalla convenuta relativa alla Campagna 2007, perché – come pagina 11 di 20 anzidetto – ulteriori e più approfondite verifiche ben avrebbero dovuto essere effettuate dalla convenuta medesima nella fase dell'istruttoria di tale Domanda anziché successivamente alla presentazione della stessa (vedi § 2.1 che precede).
In ogni caso, il c.t.u. ha correttamente escluso dai suoi conteggi la perdita di Titoli non riconducibile all' operato della convenuta, come innanzi specificato (vedi §
2.1 che precede).
3. Risulta parimenti infondata e, pertanto, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Unitamente alla propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. (v. doc. 10 att.) l'attore ha infatti riprodotto la diffida trasmessa alla convenuta in data
11/4/2012 (rispetto alla quale quest'ultima aveva lamentato il difetto di sottoscrizione: v. doc. 9 att.) sottoscritta dal proprio difensore.
Tale missiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, ben chiarisce il perimento della contestazione attorea.
Inoltre, a mente della Suprema Corte (v., ex plurimis, Cass. nn. 2965/2017 e
31065/2019) per l'interruzione della prescrizione non è necessario il conferimento della procura.
L'eccezione di prescrizione della domanda azionata nel presente giudizio è dunque infondata.
4. Dal tenore letterale del mandato (v. doc. 1 att.) si evince inoltre come prestazioni quali la domanda di ammissione a benefici previsti dalla normativa in vigore fossero da richiedere a cura del mandante “di volta in volta”.
Orbene, non avendo l'attore provato la specifica richiesta formulata alla mandataria per la presentazione della Domanda Unica relativa alla Campagna
2010 (ed essendo stata la mancanza della documentazione relativa a tale domanda pagina 12 di 20 confermata anche dal c.t.u.: v. pag. 28 della relazione peritale), ne consegue che non può essere riconosciuta a favore dell'attore la perdita richiesta con riferimento a tale annualità.
5. Occorre ricordare che, con principio ormai granitico, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno indicato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (…), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
In definitiva, l'attore, che aveva conferito mandato alla convenuta, ha provato la fonte negoziale del proprio diritto all'adempimento, ha allegato l'inadempimento della convenuta e ha provato il danno subito, mentre la convenuta non si ritiene possa dirsi avere provato – come avrebbe dovuto per andare esente da responsabilità – il proprio esatto adempimento, ovvero l'adombrata impossibilità della prestazione per causa non imputabile (laddove la stessa deduce che la perdita dei Titoli sarebbe, in realtà, ascrivibile a colpa dell'attore, ovvero alla coltivazione di una superficie minore di quella dichiarata).
Di talché, alla luce di quanto innanzi esposto, la convenuta deve essere condannata al risarcimento a favore dell'attore della somma di € 89.813,55 (pari a
€ 14.668,13 + 14.716,75 + 15.430,84 + 15.235,74 + 15.079,96 + 14.682,13), ossia la perdita complessiva dei contributi stimata dal c.t.u. rispettivamente per le pagina 13 di 20 annualità 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013 da ritenersi eziologicamente riconducibile all'inadempimento della convenuta per tutte le ragioni indicate al §
2 che precede.
Trattandosi di posta risarcitoria, sulla somma anzidetta spettano altresì all'attore gli interessi – espressamente invocati – c.d. compensativi (del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), che seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n.
1712/1995) decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto, e non sulla somma già rivalutata: così, tenuto conto di questo criterio, vanno aggiunti alle somme – via via rivalutate annualmente dalle date degli inadempimenti, e dunque delle perdite, relative a ogni Domanda Unica – gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come sopra indicato.
6. Quanto alla domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata , devesi rilevare quanto segue. Controparte_4
Premesso che la costituzione della predetta compagnia di assicurazione è idonea a sanare il vizio di notifica dell'atto di citazione per la sua chiamata in causa (che risulta essere stata effettuata all'indirizzo pec della terza intervenuta
[...]
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata Controparte_3
dalla predetta terza chiamata (rectius, di carenza di titolarità del rapporto: v. Cass.
S.U. n. 2951/2016) è fondata.
Detta parte ha infatti documentalmente provato come la polizza assicurativa a cui fare corretto riferimento (di cui meglio si dirà infra) non sia la n. PI-18500018K3
(versata in atti dalla convenuta sub doc. 10), bensì la n. PI-18500021N6
pagina 14 di 20 (costituente il rinnovo della polizza n. PI-18500019L4), stipulata dalla convenuta con la terza intervenuta (v. docc. 3, 3 bis e 4 Controparte_3 [...]
Controparte_4
La denuncia del sinistro da parte dell'assicurata è infatti avvenuta nel periodo di copertura di tale polizza claims made n. PI-18500021N6 – decorrente dal
31/12/2021 al 31/12/2022 – ossia in data 9/2/2022 (v. doc. 5 Controparte_4
[...]
7. Come indicato in premessa, nel presente giudizio è altresì intervenuta
[...]
, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, dando Controparte_3
atto di essere l'“unica titolare del dedotto rapporto assicurativo” e, dunque, la corretta legittimata passiva della domanda di manleva svolta dalla convenuta.
Come indicato al § 6 che precede, detta intervenuta ha altresì indicato la corretta polizza claims made a cui fare riferimento, dalla medesima stipulata con la convenuta (v. docc. 3 , 3 bis e 4 Controparte_3
Attesa dunque l'ammissibilità dell'intervento spiegato, la domanda di manleva svolta dalla convenuta merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Posto che non è revocabile in dubbio la qualifica di “Assicurato” sia della convenuta (già sia del terzo chiamato (in virtù dell'ampiezza della CP_5
nozione di “consulente”, ricompreso tra le persone fisiche sussumibili nella definizione di “collaboratori”) ai sensi del contratto stipulato tra le parti,
l'intervenuta ha in primo luogo eccepito l'inoperatività della polizza per tardiva denuncia del sinistro da parte della convenuta, invocando il disposto dell'art. I del contratto stipulato tra le parti (v. doc. 3 , pag. 5), ma Controparte_3
tale doglianza non è fondata.
A mente della predetta clausola contrattuale, gli assicuratori convengono di tenere indenne l'assicurato contro le perdite che traggono origine da ogni pagina 15 di 20 richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato stesso “per la prima volta” e notificate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel certificato e l'intervenuta lamenta la pregressa conoscenza delle doglianze dell'attore per effetto della missiva del 10/2/2012 (v. doc. 10 att. cit.). Tuttavia, a mente dell'art. 1915 c.c. la perdita o la riduzione del diritto all'indennità conseguono soltanto all'inadempimento, rispettivamente, doloso o colposo dell'obbligo di avviso da parte dell'assicurato e, nel caso di specie, l'intervenuta nulla ha allegato – né tantomeno provato – in ordine allo stato soggettivo della convenuta.
L'intervenuta ha altresì invocato l'esclusione della garanzia per richieste di risarcimento connesse a circostanze di cui l'assicurato fosse a conoscenza prima della decorrenza del contratto di cui all'art. III, punto 2 del contratto stipulato tra le parti (v. doc. 3 , pag. 7), assumendo per le anzidette Controparte_3
ragioni l'inesattezza e la reticenza delle dichiarazioni rese dalla convenuta al momento della stipula della polizza. Deve essere, tuttavia, dichiarata la nullità di tale clausola contrattuale in quanto contenente una disciplina meno favorevole all'assicurata, derogatoria di quella contenuta negli artt. 1892 e 1893 c.c., con conseguente applicazione del maccanismo di sostituzione automatica della succitata clausola ai sensi dell'art. 1932, II comma c.c. (v. in tal senso Cass. n.
8701/2022).
Anche in questo caso, del resto, l'intervenuta non ha fornito la prova di un atteggiamento doloso o gravemente colposo della convenuta e, in ogni caso, nemmeno ha allegato di avere attivato i rimedi di cui alle richiamate disposizioni codicistiche, entro i termini di decadenza ivi previsti.
In conclusione, dunque, l'assicurazione intervenuta deve essere condannata a tenere indenne e manlevare la convenuta da ciò che la stessa sarà tenuta a pagare in ragione della presente sentenza, posto che la condanna rientra nel massimale di pagina 16 di 20 € 5.000.000,00 (v. doc. 4 dedotta la franchigia Controparte_3
contrattualmente prevista di € 2.500,00 (v. doc. 3 , Controparte_3
posto che – come anzidetto – la polizza di riferimento n. PI-18500021N6 costituisce il rinnovo della polizza n. PI-18500019L4: v. anche doc. 3 bis).
8. Da ultimo, la domanda di manleva (rectius, di regresso) svolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato – per il quale è Parte_2
tenuta a rispondere nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 1228 c.c. – merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
La predicabilità della responsabilità del predetto terzo chiamato (il quale ha espressamente riconosciuto di essersi “occupato, tra le altre, della compilazione e presentazione delle domande Uniche PAC dal 2007 al 2013 riferite al sig.
[...]
”: v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato) discende Parte_1
da tutte le considerazioni sulla condotta colposa accertata dal nominato c.t.u., già espresse al § 2 che precede e da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
Anche l'eccezione di prescrizione formulata da tale terzo chiamato è infondata, richiamato quanto indicato al § 3 che precede e stante il disposto dell'art. 1310
c.c..
Tuttavia, tale domanda è fondata nei limiti dell'eccedenza della copertura assicurativa di cui al § 7 che precede, ossia nei limiti dello scoperto di € 2.500,00, posto che l'art. 2 dell'accordo stipulato dal terzo chiamato con la convenuta ratione temporis applicabile al caso in esame (v. doc. 3 terzo chiamato) espressamente prevede all'art.
2.2 che quest'ultima per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione “assume a proprio carico i rischi patrimoniali dipendenti da responsabilità civile per danni provocati a terzi nell'espletamento delle attività affidate, nei limiti della copertura assicurativa sottoscritta a termine dell'art. 5 del decreto
pagina 17 di 20 27 marzo 2001, con espresso diritto di ripetizione nei confronti del convenzionato CP_12
delle somme erogate a terzi a titolo di risarcimento danni e non liquidate a termini di polizza perché non rientranti nella copertura assicurativa o perché relative a franchigie contrattuali, secondo le modalità di cui al successivo articolo 5” e all'art. 5.2, per quel che qui rileva, che “Qualora, in fase di liquidazione del danno venisse detratta una somma a titolo di franchigia contrattuale che, per la polizza attualmente in essere è fissata in € 2.500 questa dovrà essere corrisposta direttamente a dal soggetto convenzionato. Provvederà CP_5
a rimettere al terzo danneggiato l'importo ricevuto dal convenzionato”. CP_5
Pertanto, alla luce di quanto innanzi indicato, il predetto terzo chiamato deve essere condannato a rifondere alla convenuta ciò che la stessa sarà tenuta a pagare a favore dell'attore in eccedenza rispetto all'operatività della manleva della compagnia di assicurazione intervenuta, pari alla somma di € 2.500,00.
9. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022).
Pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese legali a favore dell'attore, liquidate secondo i parametri medi applicabili in relazione al valore della condanna.
L'assicurazione intervenuta (in virtù del principio di soccombenza come anzidetto, indipendentemente dalle previsioni del contratto sottoscritto con la convenuta) e il terzo chiamato devono essere condannati a rimborsare le spese di lite a favore della convenuta, liquidate secondo i medesimi parametri innanzi indicati, in proporzione all'interesse di ciascuno ex art. 97 c.p.c. e dunque, rispettivamente, per la quota di 9/10 la prima e per la quota di 1/10 il secondo.
Nel rapporto processuale tra la convenuta e l'assicurazione terza chiamata, la prima deve essere condannata a rifondere le spese a favore della seconda,
pagina 18 di 20 liquidate secondo i parametri minimi applicabili in relazione al valore di causa, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
Infine, le spese di c.t.u. (come già liquidate con decreto del 3/4/2024, al quale si rimanda) devono essere poste definitivamente a carico dell'assicurazione intervenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accertato l'inadempimento della convenuta per l'effetto CP_1
condanna quest'ultima al pagamento a favore dell'attore Parte_1
della somma di € 89.813,55, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna l'intervenuta a tenere la convenuta Controparte_3
manlevata da ciò che la stessa sarà tenuta a pagare in ragione della presente sentenza, come innanzi indicato, dedotta la franchigia di € 2.500,00;
rigetta la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei CP_1
confronti della terza chiamata;
Controparte_4
condanna il terzo chiamato al pagamento di € 2.500,00 a Parte_2
favore della convenuta CP_1
condanna la convenuta a rifondere all'attore CP_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi e in €
796,65 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna l'intervenuta e il terzo chiamato Controparte_3 [...]
a rifondere alla convenuta le spese del presente Parte_2 CP_1
pagina 19 di 20 giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi e in € 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, rispettivamente nella misura di 9/10 e di 1/10;
condanna la convenuta a rifondere alla terza chiamata CP_1 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per Controparte_4
compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'intervenuta Controparte_3
.
[...]
Bergamo, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 516/2022, promossa da:
(c.f. , con l'avv. IVAN Parte_1 C.F._1
CESARATTO
attore nei confronti di:
c.f. ), con l'avv. SILVERIO VITALI CP_1 P.IVA_1
convenuta con la chiamata di:
(c.f. ), con l'avv. MARIA ELENA Parte_2 C.F._2
GIUNCHI
ARCH IN (c.f. Controparte_2
), con l'avv. ILARIA PERIN P.IVA_2
terzi chiamati e con l'intervento di:
(c.f. Controparte_3
pagina 1 di 20 ), con l'avv. ILARIA PERIN P.IVA_3
intervenuta
Conclusioni dell'attore: come da note scritte depositate telematicamente in data
4/7/2024
Conclusioni della convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 25/6/2024
Conclusioni del terzo chiamato come da note scritte Parte_2
depositate telematicamente in data 28/6/2024
Conclusioni della terza chiamata : come da note Controparte_4
scritte depositate telematicamente in data 3/7/2024
Conclusioni dell'intervenuta : come da note Controparte_3
scritte depositate telematicamente in data 3/7/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
ha convenuto in giudizio chiedendone la Parte_1 CP_1
condanna al pagamento di € 128.502,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
a titolo di risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento della convenuta.
In sintesi, l'attore ha allegato:
di essersi rivolto alla convenuta (già nel 2006 per il passaggio dal CP_5
precedente incaricato ( della gestione della contabilità e di tutti gli CP_6
affari burocratici legati alla presentazione delle domande e al conseguimento di contributi regionali, nazionali e comunitari spettanti alle attività
pagina 2 di 20 imprenditoriali agricole, come quella dallo stesso condotta, e di avere sottoscritto con la convenuta il contratto di mandato sub doc. 1 att.;
che nella Domanda Unica presentata dalla convenuta per suo conto negli anni
2007, 2008 e 2009, come pure nell'ulteriore domanda SPR del 2007, venivano riscontrati dall'ente pagatore GE errori e anomalie;
che nel 2010 la convenuta, seppur incaricata, non presentava la Domanda e che, pertanto, l'attore si determinava a revocare l'incarico alla convenuta;
che quanto anzidetto ha determinato una perdita dei contributi percepibili dall'attore (riverberatasi anche sulle successive annualità 2011, 2012 e 2013) pari alla somma complessiva di € 128.502,89.
La convenuta si è costituita eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione, contestando la fondatezza nel merito della domanda attorea e chiedendone il rigetto, domandando in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione e del sig.
[...]
(all'epoca dei fatti soggetto convenzionato con la stessa per l'esercizio Parte_2
di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola allo sportello di Udine), per essere dagli stessi manlevata in caso di soccombenza.
Il terzo chiamato si è costituito eccependo la prescrizione della Parte_2
domanda attorea e l'infondatezza nel merito della stessa, ugualmente instando per il suo rigetto e, in caso di accoglimento, chiedendo accertarsi e dichiararsi l'esclusiva e/o prevalente responsabilità della convenuta, ovvero di essere manlevato dall'assicurazione.
La terza chiamata – ora Controparte_7 Controparte_4
– si è parimenti costituita eccependo preliminarmente la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva e contestando in ogni caso la sussistenza della copertura assicurativa invocata dalla convenuta.
pagina 3 di 20 Nel presente giudizio è altresì intervenuta , la quale, Controparte_3
dopo aver evidenziato che l'atto di chiamata di terzo era stato in realtà notificato alla stessa a mezzo pec dalla convenuta, ha dato atto sia della corretta polizza di riferimento c.d. claims made (prodotta sub doc. 4), sia dell'avvenuto trasferimento post Brexit in capo alla stessa dell'intero portafoglio delle polizze stipulate dalla
, già Controparte_8 Controparte_4 [...]
La predetta intervenuta ha eccepito l'inoperatività della Controparte_7
copertura assicurativa per tardiva denuncia del sinistro e, in ogni caso, la sussistenza di massimale e scoperti ai sensi di polizza.
Tutte le istanze di prova orale formulate dalle parti sono state ritenute inammissibili per le ragioni indicate nell'ordinanza istruttoria del 20/4/2023 (alla quale si rinvia) e la causa è stata istruita mediante l'espletamento di apposita c.t.u..
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 4/7/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. La domanda attorea è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Parte attrice ha versato in atti la prova documentale del mandato conferito alla convenuta in data 23/11/2006 (v. doc. 1 att.), avente espressamente ad oggetto l'incarico alla mandataria a operare nell'interesse del mandante “nella costituzione od acquisizione, custodia ed aggiornamento del fascicolo del produttore” ai sensi del D.P.R. n.
503/1999 e s.m.i., precipuamente “con implementazione ed aggiornamento di tutte le banche dati anagrafiche connesse, e trattamento delle eventuali anomalie”, oltre che i “servizi definiti all'art.
3-bis della L. n. 165/1999” e s.m.i., con richiesta di volta in volta, vale a dire:
pagina 4 di 20 prestare assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione, di produzione, delle domande di ammissione a benefici previsti dalla normativa in vigore, controllando la regolarità formale delle dichiarazioni ed immettendone i dati nel sistema informativo agricolo pubblico;
interrogare le banche dati del sistema informativo agricolo nazionale o regionale, ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa alla mia azienda;
ricevere per mio conto. dagli uffici preposti della Pubblica Amministrazione, comprese le
A.S.L., documenti e dati, anche storici, su supporto cartaceo o per via telematica, inerenti le pratiche presentate dalla propria azienda;
ogni altra attività che a qualunque titolo venga demandata dalla Pubblica
Amministrazione ai CAA.
Posto che il succitato D.P.R. n. 503/1999 disciplina il Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN), e ancorché non sia revocabile in dubbio che la domanda di accesso ai contributi ai sensi del Regolamento CE n. 1782/2003 sia fatta dagli agricoltori, è altrettanto vero che il sopra richiamato art. 3-bis del
D.Lgs. n. 165/1999 (ratione temporis vigente e applicabile, ora abrogato dal D.Lgs.
n. 74/2018) prevede espressamente, tra gli adempimenti curati dai (Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola), l'assistenza nelle domande di accesso ai benefici (v. comma 1, lett. b).
Premessi tali brevi cenni alla disciplina specifica di riferimento, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – con principi espressi in materia di natura contrattuale della responsabilità e diligenza richiesta per l'attività prestata dai
Centri di Assistenza Fiscale (CAF), analogicamente applicabili al caso che occupa
– in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, II comma c.c., con particolare riferimento all'attività di verifica e “sistemazione” della posizione degli assistiti (v. Cass. n. 34475/2023).
pagina 5 di 20 Risulta dunque ammesso (anzi, vieppiù espressamente previsto, proprio come avvenuto anche nel caso di specie), lo svolgimento di attività lato sensu consulenziale, vale a dire nell'accezione del “prestare assistenza” testualmente previsto, posto che il mandato conferito abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché attribuisce un pieno potere di rappresentanza.
2. Ciò posto e calando i suesposti principi nel caso che occupa si osserva che, come indicato in premessa, la causa è stata istruita mediante l'espletamento di apposita c.t.u. e all'ausiliario del Giudice nominato, dott. agronomo
[...]
è stato specificamente chiesto di indicare (i) se le anomalie riscontrate Per_1
da GE (di cui ai docc. 2, 5 e 6 prodotti dall'attore) fossero imputabili ad erronee indicazioni effettuate dalla convenuta nella compilazione CP_1
delle Domande Uniche, in relazione alle particelle lamentate dall'attore e (ii) in caso di risposta affermativa, di indicare se ciò abbia causalmente determinato la perdita dei titoli e, conseguentemente, dei contributi lamentata dall'attore, ovvero una diversa perdita da quantificarsi a cura del c.t.u..
Giova preliminarmente evidenziare che l'accertamento tecnico espletato non risulta affetto dai vizi lamentati dalla convenuta e dal terzo chiamato, non sussistendo dunque i gravi motivi per disporne l'invocata rinnovazione ai sensi dell'art. 196 c.p.c..
2.1 Ciò premesso, devono essere qui condivise le conclusioni del nominato c.t.u., in quanto adeguatamente motivate (anche in replica alle osservazioni dei c.t.p., come si dirà meglio infra) e immuni da vizi logici.
In particolare il c.t.u. ha effettuato una puntuale premessa circa l'ottenimento e i requisiti per il mantenimento dei c.d. Titoli in capo all'attore (v. pagg. 8 e 9 relazione c.t.u.), evidenziando come lo stesso nel 2005 avesse ottenuto – in forza pagina 6 di 20 della su richiamata Riforma della Politica Agricola Comune (PAC) – l'accesso a n.
212 Titoli della Riserva Nazionale (per un valore nominale pari a € 107.154,40, pari a una superficie complessiva di circa 210,12 ettari). Ai sensi dell'art. 42 del citato Regolamento CE n. 1782/2003 il mancato utilizzo di un Titolo – in quanto non collegato ad una superficie condotta c.d. ammissibile – per cinque anni consecutivi a partire dalla sua attribuzione (nell'anno 2005) avrebbe condotto alla perdita dello stesso, in quanto riconfluito nella Riserva nazionale. Tra gli adempimenti richiesti per il mantenimento dei Titoli e l'ottenimento dei contributi comunitari, il c.t.u. ha evidenziato essere necessari la costituzione e l'aggiornamento del Fascicolo dell'agricoltore, oltre alla produzione annuale della
Domanda Unica, da indirizzare all'ente pagatore di riferimento (nel caso di specie, l' GE). Controparte_10
Il c.t.u. ha fatto poi seguire un'analitica descrizione delle anomalie riscontrate da
GE sulle singole particelle con riferimento alle Domande Uniche presentate dalla convenuta per conto dell'attore negli anni 2007, 2008 e 2009 (v. docc. 2, 5 e
6 att.) e ulteriori rilievi – sulla base della documentazione versata in atti dalle parti
– circa gli interventi per emendare gli errori posti in essere dalla convenuta, anche sulla scorta della corrispondenza intercorsa con GE, specificando altresì la presenza di un'anomalia sulla particella del Comune di Barcis imputabile a un soggetto terzo e non alla convenuta, come indicato anche dall'attore (v. pagg. da
10 a 21 relazione c.t.u.).
All'esito della superiore disamina, il c.t.u. ha confermato l'imputabilità delle anomalie riscontrate da GE (nei limiti di seguito specificati) ad erronee indicazioni effettuate dalla convenuta, “derivanti dall'inserimento nel software dedicato di dati non corretti, dovuti, in particolare, ad una non puntuale interpretazione del dato di foto interpretazione presente in GIS” (Sistema informativo geografico), ciò che “ha
pagina 7 di 20 comportato la rideterminazione in riduzione della superficie ammessa al contributo” (v. pag.
21 relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha dunque evidenziato la presenza di due riduzioni legate al vincolo che gravava sui Titoli da (e che disponeva, come anzidetto, che gli stessi Pt_3
fossero utilizzati in modo continuativo per i primi cinque anni a partire dalla loro attribuzione nel 2005), ossia:
i) una prima riduzione dall'anno 2007 all'anno 2008, in cui l'impresa agricola dell'attore è passata da n. 212 a n. 180 Titoli;
ii) una seconda riduzione dall'anno 2010 all'anno 2011 da n. 180 a n. 151
Titoli.
Tale seconda riduzione, tuttavia, non è stata ritenuta dal c.t.u. riconducibile alla responsabilità della convenuta (v. pag. 24 relazione c.t.u.) per un duplice ordine di ragioni (essenzialmente, la presenza di un errore di terzi sulla particella del
Comune di Barcis e la parziale lacunosità della documentazione prodotta dall'attore, peraltro in assenza del consenso di tutte le parti all'acquisizione di ulteriore documentazione ai sensi dell'art. 198 c.p.c. e dell'insegnamento di Cass.
S.U. n. 3086/2022).
Tali conclusioni risultano pienamente condivisibili, come pure il conseguente computo effettuato dal c.t.u. della perdita dei Titoli subita dall'attore nel periodo
2007-2013, tenendo conto solo della prima riduzione innanzi indicata, ovvero quella di n. 32 Titoli e considerato anche il riverbero della succitata perdita sui contributi delle annualità successive alla revoca del mandato conferito alla convenuta (v. pagg. da 26 a 32 relazione c.t.u.), con esclusione invece di quanto verrà specificato al successivo § 4 con riferimento all'annualità 2010.
Le conclusioni del nominato c.t.u. risultano peraltro esaustivamente motivate anche in replica alle osservazioni dei c.t.p. della convenuta e del terzo chiamato
(v. pagg. da 32 a 39 relazione c.t.u.), laddove il c.t.u. ha specificato che “nel
pagina 8 di 20 concordare che la Domanda Unica è sottoscritta da parte dell'azienda, rileva tuttavia che normalmente i dati forniti dall'azienda sono oggetto di preventiva lavorazione da parte del
CAA, il quale, nel fornire la necessaria assistenza nell'elaborazione, valutazione ed inserimento nel sistema gestionale di GE dei dati forniti dall'azienda, compie delle precise scelte di natura tecnica” e, con particolare riferimento alla particella sita nel Comune di Montereale Valcellina (ovvero una di quelle di più rilevante superficie), che la convenuta “non ha tenuto conto in alcun modo dell'esistenza delle tare improduttive (es. rocce affioranti)” (v. pagg. 32 e 33 relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha pertanto confermato il proprio convincimento – qui condiviso – circa l'erronea valutazione tecnica della destinazione colturale di tale particella effettuata dalla convenuta (ovvero l'“errore materiale” di fotointerpretazione, peraltro espressamente confermato dalla convenuta medesima: v. doc. 1 conv.), ciò che ha condotto alla riduzione della porzione ammessa al contributo.
Ciò trova conferma sia, da un lato, nella circostanza che la verifica dell'effettiva consistenza della particella venne effettivamente chiesta dalla convenuta (v. doc.
14 conv.), ma non nella fase istruttoria come sarebbe stato necessario, bensì in ritardo, sia, dall'altro lato, nel fatto che la convenuta avesse già a disposizione ortofoto dell'anno 2006, che le avrebbero permesso di svolgere più approfondite verifiche circa le caratteristiche qualitative e quantitative della particella, anziché riportare i meri dati catastali (v. pagg. 34 e 35 relazione c.t.u.).
In altri termini, il fatto che la prima fotointerpretazione sia del 17/12/2008 (e dunque successiva alla presentazione della Domanda Unica per la Campagna
2007) non manda la convenuta esente da responsabilità, bensì ulteriormente conferma il giudizio negativo circa la diligenza della stessa, perché detta interpretazione fu fatta proprio conseguentemente all'istanza presentata dalla convenuta, peraltro antecedentemente alla prima comunicazione di GE delle riscontrate anomalie: ciò conferma che detta interpretazione poteva – e doveva –
pagina 9 di 20 essere richiesta “per tempo già in fase di istruttoria della Domanda Unica 2007” da parte della convenuta (v. pag. 35 relazione c.t.u.).
Le condotte della convenuta stigmatizzate dal c.t.u. sono così ulteriormente riassumibili: “L'azienda ha fornito al CAA i dati catastali dei terreni in conduzione;
se da un lato il produttore, come afferma il CT di parte convenuta, deve verosimilmente conoscere la realtà della propria superficie condotta, dall'altro lato il CAA deve rendere edotto il produttore, in fase istruttoria della Domanda Unica, delle diverse classificazioni delle “Destinazioni produttive” e delle “Varietà/uso” indicate a sistema” e ancora, da ultimo “la particella in questione non risultava essere stata ancora “lavorata” negli anni precedenti da CP_11
relativamente alla sua destinazione colturale e quindi già in fase istruttoria della Domanda
Unica dell'anno 2007 si rendeva necessaria la verifica con analisi della effettiva destinazione
d'uso con i conseguenti codici colturali e la quantificazione delle relative superfici” (v. pag. 38 relazione c.t.u.).
E con questo rinvio tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione, atteso che – come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità – “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., ex multis,
Cass. n. 10123/2009).
In conclusione dunque, se la convenuta avesse utilmente effettuato le anzidette opportune verifiche e informato tempestivamente l'attore, invitando quest'ultimo a individuare ulteriori terreni da inserire nella Domanda Unica, sarebbe stato possibile evitare la perdita dei Titoli originariamente assegnati all'attore e, conseguentemente, dei contributi: costituisce, infatti, circostanza pacifica – in quanto non fatta oggetto di contestazione tra le parti – che l'attore avesse la pagina 10 di 20 disponibilità di ulteriori terreni, per una superficie da coltivare utile a coprire l'intera disponibilità dei Titoli in suo possesso (cfr. atto di citazione, pag. 7 e memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. att., pag. 5).
2.2 Non colgono nel segno le doglianze della convenuta, in quanto nell'elaborato peritale vengono puntualmente descritti i rilevati profili di inadempimento della convenuta nell'espletamento del mandato conferito, consistiti essenzialmente nelle erronee scelte tecniche compiute, ovvero nella scorretta indicazione della destinazione d'uso delle particelle.
Sicché anche il conseguente mancato utilizzo dei Titoli nella disponibilità dell'attore per cinque anni consecutivi, con conseguente perdita degli stessi, risulta imputabile alla convenuta, nei limiti evidenziati dal c.t.u. innanzi descritti.
In considerazione di quanto indicato al § 1 e dell'arresto giurisprudenziale ivi richiamato, in virtù del mandato di assistenza e rappresentanza ricevuto priva di pregio risulta anche l'eccezione della convenuta circa il fatto di essere un soggetto incaricato dalla Pubblica Amministrazione con un ruolo relegato al mero controllo della completezza formale della documentazione presentata allo sportello dall'assistito, dal quale non riceverebbe un compenso, come pure la lamentata impossibilità di intervenire in caso di riscontrate anomalie
(espressamente smentita dal terzo chiamato che ha curato personalmente le pratiche dell'attore, il quale ha dato atto della possibilità di richiedere una rettifica attraverso il sistema SIAN).
Né può avere efficacia esimente della responsabilità della convenuta la declaratoria di veridicità delle dichiarazioni sottoscritta dall'attore al momento di presentazione delle Domande Uniche.
Del pari inconducenti si appalesano le doglianze della convenuta circa l'assenza di un dato corretto di fotointerpretazione antecedente alla prima Domanda Unica dell'attore curata dalla convenuta relativa alla Campagna 2007, perché – come pagina 11 di 20 anzidetto – ulteriori e più approfondite verifiche ben avrebbero dovuto essere effettuate dalla convenuta medesima nella fase dell'istruttoria di tale Domanda anziché successivamente alla presentazione della stessa (vedi § 2.1 che precede).
In ogni caso, il c.t.u. ha correttamente escluso dai suoi conteggi la perdita di Titoli non riconducibile all' operato della convenuta, come innanzi specificato (vedi §
2.1 che precede).
3. Risulta parimenti infondata e, pertanto, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Unitamente alla propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. (v. doc. 10 att.) l'attore ha infatti riprodotto la diffida trasmessa alla convenuta in data
11/4/2012 (rispetto alla quale quest'ultima aveva lamentato il difetto di sottoscrizione: v. doc. 9 att.) sottoscritta dal proprio difensore.
Tale missiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, ben chiarisce il perimento della contestazione attorea.
Inoltre, a mente della Suprema Corte (v., ex plurimis, Cass. nn. 2965/2017 e
31065/2019) per l'interruzione della prescrizione non è necessario il conferimento della procura.
L'eccezione di prescrizione della domanda azionata nel presente giudizio è dunque infondata.
4. Dal tenore letterale del mandato (v. doc. 1 att.) si evince inoltre come prestazioni quali la domanda di ammissione a benefici previsti dalla normativa in vigore fossero da richiedere a cura del mandante “di volta in volta”.
Orbene, non avendo l'attore provato la specifica richiesta formulata alla mandataria per la presentazione della Domanda Unica relativa alla Campagna
2010 (ed essendo stata la mancanza della documentazione relativa a tale domanda pagina 12 di 20 confermata anche dal c.t.u.: v. pag. 28 della relazione peritale), ne consegue che non può essere riconosciuta a favore dell'attore la perdita richiesta con riferimento a tale annualità.
5. Occorre ricordare che, con principio ormai granitico, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno indicato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (…), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
In definitiva, l'attore, che aveva conferito mandato alla convenuta, ha provato la fonte negoziale del proprio diritto all'adempimento, ha allegato l'inadempimento della convenuta e ha provato il danno subito, mentre la convenuta non si ritiene possa dirsi avere provato – come avrebbe dovuto per andare esente da responsabilità – il proprio esatto adempimento, ovvero l'adombrata impossibilità della prestazione per causa non imputabile (laddove la stessa deduce che la perdita dei Titoli sarebbe, in realtà, ascrivibile a colpa dell'attore, ovvero alla coltivazione di una superficie minore di quella dichiarata).
Di talché, alla luce di quanto innanzi esposto, la convenuta deve essere condannata al risarcimento a favore dell'attore della somma di € 89.813,55 (pari a
€ 14.668,13 + 14.716,75 + 15.430,84 + 15.235,74 + 15.079,96 + 14.682,13), ossia la perdita complessiva dei contributi stimata dal c.t.u. rispettivamente per le pagina 13 di 20 annualità 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013 da ritenersi eziologicamente riconducibile all'inadempimento della convenuta per tutte le ragioni indicate al §
2 che precede.
Trattandosi di posta risarcitoria, sulla somma anzidetta spettano altresì all'attore gli interessi – espressamente invocati – c.d. compensativi (del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto), che seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sent. n.
1712/1995) decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto, e non sulla somma già rivalutata: così, tenuto conto di questo criterio, vanno aggiunti alle somme – via via rivalutate annualmente dalle date degli inadempimenti, e dunque delle perdite, relative a ogni Domanda Unica – gli interessi compensativi nella misura legale fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente come sopra indicato.
6. Quanto alla domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata , devesi rilevare quanto segue. Controparte_4
Premesso che la costituzione della predetta compagnia di assicurazione è idonea a sanare il vizio di notifica dell'atto di citazione per la sua chiamata in causa (che risulta essere stata effettuata all'indirizzo pec della terza intervenuta
[...]
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata Controparte_3
dalla predetta terza chiamata (rectius, di carenza di titolarità del rapporto: v. Cass.
S.U. n. 2951/2016) è fondata.
Detta parte ha infatti documentalmente provato come la polizza assicurativa a cui fare corretto riferimento (di cui meglio si dirà infra) non sia la n. PI-18500018K3
(versata in atti dalla convenuta sub doc. 10), bensì la n. PI-18500021N6
pagina 14 di 20 (costituente il rinnovo della polizza n. PI-18500019L4), stipulata dalla convenuta con la terza intervenuta (v. docc. 3, 3 bis e 4 Controparte_3 [...]
Controparte_4
La denuncia del sinistro da parte dell'assicurata è infatti avvenuta nel periodo di copertura di tale polizza claims made n. PI-18500021N6 – decorrente dal
31/12/2021 al 31/12/2022 – ossia in data 9/2/2022 (v. doc. 5 Controparte_4
[...]
7. Come indicato in premessa, nel presente giudizio è altresì intervenuta
[...]
, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, dando Controparte_3
atto di essere l'“unica titolare del dedotto rapporto assicurativo” e, dunque, la corretta legittimata passiva della domanda di manleva svolta dalla convenuta.
Come indicato al § 6 che precede, detta intervenuta ha altresì indicato la corretta polizza claims made a cui fare riferimento, dalla medesima stipulata con la convenuta (v. docc. 3 , 3 bis e 4 Controparte_3
Attesa dunque l'ammissibilità dell'intervento spiegato, la domanda di manleva svolta dalla convenuta merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Posto che non è revocabile in dubbio la qualifica di “Assicurato” sia della convenuta (già sia del terzo chiamato (in virtù dell'ampiezza della CP_5
nozione di “consulente”, ricompreso tra le persone fisiche sussumibili nella definizione di “collaboratori”) ai sensi del contratto stipulato tra le parti,
l'intervenuta ha in primo luogo eccepito l'inoperatività della polizza per tardiva denuncia del sinistro da parte della convenuta, invocando il disposto dell'art. I del contratto stipulato tra le parti (v. doc. 3 , pag. 5), ma Controparte_3
tale doglianza non è fondata.
A mente della predetta clausola contrattuale, gli assicuratori convengono di tenere indenne l'assicurato contro le perdite che traggono origine da ogni pagina 15 di 20 richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato stesso “per la prima volta” e notificate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel certificato e l'intervenuta lamenta la pregressa conoscenza delle doglianze dell'attore per effetto della missiva del 10/2/2012 (v. doc. 10 att. cit.). Tuttavia, a mente dell'art. 1915 c.c. la perdita o la riduzione del diritto all'indennità conseguono soltanto all'inadempimento, rispettivamente, doloso o colposo dell'obbligo di avviso da parte dell'assicurato e, nel caso di specie, l'intervenuta nulla ha allegato – né tantomeno provato – in ordine allo stato soggettivo della convenuta.
L'intervenuta ha altresì invocato l'esclusione della garanzia per richieste di risarcimento connesse a circostanze di cui l'assicurato fosse a conoscenza prima della decorrenza del contratto di cui all'art. III, punto 2 del contratto stipulato tra le parti (v. doc. 3 , pag. 7), assumendo per le anzidette Controparte_3
ragioni l'inesattezza e la reticenza delle dichiarazioni rese dalla convenuta al momento della stipula della polizza. Deve essere, tuttavia, dichiarata la nullità di tale clausola contrattuale in quanto contenente una disciplina meno favorevole all'assicurata, derogatoria di quella contenuta negli artt. 1892 e 1893 c.c., con conseguente applicazione del maccanismo di sostituzione automatica della succitata clausola ai sensi dell'art. 1932, II comma c.c. (v. in tal senso Cass. n.
8701/2022).
Anche in questo caso, del resto, l'intervenuta non ha fornito la prova di un atteggiamento doloso o gravemente colposo della convenuta e, in ogni caso, nemmeno ha allegato di avere attivato i rimedi di cui alle richiamate disposizioni codicistiche, entro i termini di decadenza ivi previsti.
In conclusione, dunque, l'assicurazione intervenuta deve essere condannata a tenere indenne e manlevare la convenuta da ciò che la stessa sarà tenuta a pagare in ragione della presente sentenza, posto che la condanna rientra nel massimale di pagina 16 di 20 € 5.000.000,00 (v. doc. 4 dedotta la franchigia Controparte_3
contrattualmente prevista di € 2.500,00 (v. doc. 3 , Controparte_3
posto che – come anzidetto – la polizza di riferimento n. PI-18500021N6 costituisce il rinnovo della polizza n. PI-18500019L4: v. anche doc. 3 bis).
8. Da ultimo, la domanda di manleva (rectius, di regresso) svolta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato – per il quale è Parte_2
tenuta a rispondere nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 1228 c.c. – merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
La predicabilità della responsabilità del predetto terzo chiamato (il quale ha espressamente riconosciuto di essersi “occupato, tra le altre, della compilazione e presentazione delle domande Uniche PAC dal 2007 al 2013 riferite al sig.
[...]
”: v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato) discende Parte_1
da tutte le considerazioni sulla condotta colposa accertata dal nominato c.t.u., già espresse al § 2 che precede e da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte.
Anche l'eccezione di prescrizione formulata da tale terzo chiamato è infondata, richiamato quanto indicato al § 3 che precede e stante il disposto dell'art. 1310
c.c..
Tuttavia, tale domanda è fondata nei limiti dell'eccedenza della copertura assicurativa di cui al § 7 che precede, ossia nei limiti dello scoperto di € 2.500,00, posto che l'art. 2 dell'accordo stipulato dal terzo chiamato con la convenuta ratione temporis applicabile al caso in esame (v. doc. 3 terzo chiamato) espressamente prevede all'art.
2.2 che quest'ultima per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione “assume a proprio carico i rischi patrimoniali dipendenti da responsabilità civile per danni provocati a terzi nell'espletamento delle attività affidate, nei limiti della copertura assicurativa sottoscritta a termine dell'art. 5 del decreto
pagina 17 di 20 27 marzo 2001, con espresso diritto di ripetizione nei confronti del convenzionato CP_12
delle somme erogate a terzi a titolo di risarcimento danni e non liquidate a termini di polizza perché non rientranti nella copertura assicurativa o perché relative a franchigie contrattuali, secondo le modalità di cui al successivo articolo 5” e all'art. 5.2, per quel che qui rileva, che “Qualora, in fase di liquidazione del danno venisse detratta una somma a titolo di franchigia contrattuale che, per la polizza attualmente in essere è fissata in € 2.500 questa dovrà essere corrisposta direttamente a dal soggetto convenzionato. Provvederà CP_5
a rimettere al terzo danneggiato l'importo ricevuto dal convenzionato”. CP_5
Pertanto, alla luce di quanto innanzi indicato, il predetto terzo chiamato deve essere condannato a rifondere alla convenuta ciò che la stessa sarà tenuta a pagare a favore dell'attore in eccedenza rispetto all'operatività della manleva della compagnia di assicurazione intervenuta, pari alla somma di € 2.500,00.
9. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022).
Pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese legali a favore dell'attore, liquidate secondo i parametri medi applicabili in relazione al valore della condanna.
L'assicurazione intervenuta (in virtù del principio di soccombenza come anzidetto, indipendentemente dalle previsioni del contratto sottoscritto con la convenuta) e il terzo chiamato devono essere condannati a rimborsare le spese di lite a favore della convenuta, liquidate secondo i medesimi parametri innanzi indicati, in proporzione all'interesse di ciascuno ex art. 97 c.p.c. e dunque, rispettivamente, per la quota di 9/10 la prima e per la quota di 1/10 il secondo.
Nel rapporto processuale tra la convenuta e l'assicurazione terza chiamata, la prima deve essere condannata a rifondere le spese a favore della seconda,
pagina 18 di 20 liquidate secondo i parametri minimi applicabili in relazione al valore di causa, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
Infine, le spese di c.t.u. (come già liquidate con decreto del 3/4/2024, al quale si rimanda) devono essere poste definitivamente a carico dell'assicurazione intervenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accertato l'inadempimento della convenuta per l'effetto CP_1
condanna quest'ultima al pagamento a favore dell'attore Parte_1
della somma di € 89.813,55, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna l'intervenuta a tenere la convenuta Controparte_3
manlevata da ciò che la stessa sarà tenuta a pagare in ragione della presente sentenza, come innanzi indicato, dedotta la franchigia di € 2.500,00;
rigetta la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei CP_1
confronti della terza chiamata;
Controparte_4
condanna il terzo chiamato al pagamento di € 2.500,00 a Parte_2
favore della convenuta CP_1
condanna la convenuta a rifondere all'attore CP_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi e in €
796,65 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna l'intervenuta e il terzo chiamato Controparte_3 [...]
a rifondere alla convenuta le spese del presente Parte_2 CP_1
pagina 19 di 20 giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi e in € 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, rispettivamente nella misura di 9/10 e di 1/10;
condanna la convenuta a rifondere alla terza chiamata CP_1 [...]
le spese del presente giudizio, liquidate in € 7.052,00 per Controparte_4
compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'intervenuta Controparte_3
.
[...]
Bergamo, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Mazzoni
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