Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ezio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3851/2024 R.G. promossa da:
, n. a PATERNÒ (CT) il 22/05/1984 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. BARBAGALLO FRANCESCO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a PATERNÒ (CT) il 03/06/1987, (C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. OLIVERI BARBARA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 23.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 03/09/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e Parte_1 Parte_2
il 15/02/2010 e il 17/09/2015. Per_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano sentenza di omologa della separazione emessa da questo Tribunale il 13-18/10/2023 provvista di passaggio in giudicato, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 23/12/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia Parte_2
della sentenza di omologa della separazione del 13-18/10/2023, n. 4223/23, provvista di passaggio in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni: “1) I coniugi quindi vivranno separati, con obbligo per entrambi di comunicare la propria residenza fino al dì in cui le figlie saranno minorenni;
2) Nessun assegno divorzile o di mantenimento tra essi coniugi dovrà essere corrisposto, essendo entrambi economicamente autosufficienti svolgendo ciascuno una propria attività lavorativa;
3) Le figlie, e , entrambe minori, e che il prossimo anno frequenteranno Per_1 Per_2
rispettivamente il 1° Liceo Scientifico e la IV elementare, vengono affidate ad entrambi i coniugi in regime di affidamento congiunto, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le stesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Contribuiranno inoltre a tutte le spese straordinarie per le minori (visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche ecc.) che si dovessero rendere necessarie, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà le figlie con sé;
4) Tempi di permanenza delle minori col padre: in relazione ai turni lavorativi del sig. , che Pt_1
è Brigadiere dei Carabinieri presso la Compagnia CC di Enna-Sezione Radiomobile, lo stesso si organizzerà settimanalmente per incontrare le figlie in accordo con la sig.ra . In ogni Parte_2
caso e salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, il padre, durante il periodo scolastico, trascorrerà con le figlie, con esclusione in ogni caso del giovedì, due pomeriggi feriali settimanali senza pernottamento, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.30 (dopo cena). Poi, ogni due settimane dalle ore 14.00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernottamento. Nel periodo post scolastico il padre trascorrerà settimanalmente con le figlie due giorni (escludendo sempre ed in ogni caso il giovedì) con pernottamento;
detto pernottamento, avverrà solo nella settimana in cui non è previsto quello sopra determinato, e che resta fermo, dalle ore 14.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Inoltre, trascorrerà sette giorni delle vacanze natalizie, alternando la festività di Natale con quella di Capodanno;
tre giorni nel periodo pasquale, alternando il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
ad anni alterni, il giorno del compleanno delle minori (qualora non possa essere festeggiato con entrambi i genitori) ed ogni anno esse trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore, nonché la festa della mamma e del papà col genitore stesso, indipendentemente dal giorno in cui cade;
ciascuno dei genitori avrà, inoltre, il diritto a trascorrere con le figlie 15 giorni consecutivi o non consecutivi nelle vacanze estive, da concordare fra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
ciascun genitore potrà avere con sé le figlie alternativamente per tutte le altre festività religiose e civili.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
6) Il sig. , entro giorno 5 (cinque) di ogni mese corrisponderà alla sig.ra la Pt_1 Parte_2
somma di € 550,00 mensili (cinquecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento delle figlie
ed , da rivalutarsi annualmente come per legge, oltre spese straordinarie Per_1 Per_2
individuate e regolate come da linee guida adottate dal Tribunale di Catania di concerto con
l'Ordine degli Avvocati di Catania, nella misura del 50% (a carico del sig. ). Pt_1
7) Per espresso accordo tra le parti, l'Assegno Unico e Universale (A.U.U.) per le figlie sarà percepito esclusivamente e per l'intero dalla sig.ra , la quale, per come evidenziato, Parte_2
svolge una propria attività lavorativa;
in atto è commessa presso la Eco Commerciale s.r.l.;
8) Ciascuno dei coniugi presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio o rinnovo di qualsiasi documento in favore dell'altro coniuge (Passaporto, Carta d'identità valida per l'espatrio, ecc.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paternò il 02/09/2008 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Paternò dell'anno 2008, al n. 136, della parte
2 serie A, alle condizioni di cui al ricorso.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento delle due figlie minori Per_1
e come in parte motiva. Per_2
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
10/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher