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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/10/2025 innanzi al Giudice Dott. GI NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 18648/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. GAMBINO GAETANO SALVATORE in sostituzione dell'avv. RUGOLO PAOLO per parte ricorrente nonché l'avv.
NO IU per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:21 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
GI NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18648 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RUGOLO PAOLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in Controparte_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. NO
IU
-resistente - oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 2.500,00, oltre spese generali CP_1
e oltre CPA e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso CP_1
d'addebito n. 59620240005491917000, deducendone l'illegittimità per intercorsa prescrizione e illegittimità delle sanzioni, chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, la eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, l' contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1
chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della non più cessionaria dei crediti dal 2005. Controparte_2 CP_1
Avuto riguardo il primo motivo di ricorso, ossia la denunciata prescrizione, deve osservarsi che l'avviso d'addebito opposto, è riferito alla contribuzione dovuta e non pagata per la 1^ e 2^ rata dell'anno 2017 e la 1^ e 2^ rata dell'anno 2018.
La decorrenza (dies a quo) della contribuzione dovuta dagli esercenti attività commerciale (dato non contestato dal ricorrente) va posta entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di competenza dei contributi stessi e, quindi, per il 2017 nel giugno del 2018 e per il 2018 nel giugno 2019.
L' resistente ha versato in atti atto di diffida al pagamento della CP_2
contribuzione relativa agli anni in questione del 2.12.2023, interruttivo della prescrizione per la contribuzione relativa all'anno 2018, ma non utile per l'interruzione della prescrizione della contribuzione relativa all'anno 2017, il cui credito si è andato a prescrivere in data 16.6.2023.
Per tale contribuzione, tuttavia va computato lo slittamento dovuto alla legislazione emergenziale dettata in occasione della pandemia da SARS-Cov2
(l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n.
3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto
Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) che, come la Suprema Corte ha reiteratamente chiarito opera in tutte quelle circostanze in cui la maturazione di una prescrizione deve considerarsi sospesa per il periodo interessato da dette norme (per tutte: Cass. Ord. n.
965/2025).
In ragione della scadenza del dies ad quem posteriore al 30.12.2020, il termine va fatto slittare di 311 giorni, con conseguente interruzione della prescrizione anche per l'anno 2018.
Il secondo motivo di ricorso, ossia la illegittimità delle sanzioni applicate, va disatteso.
Occorre infatti osservare che l'applicazione della sanzione massima a titolo di evasione è nel caso di specie legittimata dalla stessa mancata opposizione nel merito alla pretesa contributiva.
Non contestando affatto il proprio obbligo verso la gestione commercianti, la parte ricorrente tacitamente ammette tale proprio obbligo;
in ragione di ciò, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione reddituale e il conseguente mancato pagamento della contribuzione, costituisce evasione contributiva, e non mera elusione che, viceversa si sarebbe verificata in caso di compilazione del quadro e successivo mancato pagamento.
Va infatti rilevato che Il sistema sanzionatorio in materia previdenziale e assistenziale (disciplinato dalla Legge n. 388 del 2000) prevede due diverse tipologie di sanzioni: quelle civili, che variano a seconda del debito, e le sanzioni penali.
Il discrimine tra l'omissione contributiva e l'evasione e, conseguentemente, la differente entità delle sanzioni civili applicabili, va accertato tra le diverse ipotesi del ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie (omissione) o il mancato pagamento unitamente alla mancata dichiarazione del dovuto.
Nel caso dei lavoratori autonomi, la denuncia contributiva avviene mediante la compilazione del quadro RR, rimanendo irrilevante ai fini contributivi la semplice dichiarazione di redditi percepiti a titolo d'impresa o professionale.
In tale situazione (mancata dichiarazione) la volontà d'occultamento è presunta, incombendo sul debitore dei contributi l'onere della prova della mancanza dell'intento fraudolento (cfr. Cass. 2 maggio 2018, n. 10427).
Non potendo per questo motivo accogliersi l'eccepita incombenza in capo all'ente previdenziale dell'onere della prova.
Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/10/2025
Il Giudice Onorario
GI NT
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/10/2025 innanzi al Giudice Dott. GI NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 18648/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. GAMBINO GAETANO SALVATORE in sostituzione dell'avv. RUGOLO PAOLO per parte ricorrente nonché l'avv.
NO IU per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:21 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
GI NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18648 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RUGOLO PAOLO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in Controparte_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. NO
IU
-resistente - oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 2.500,00, oltre spese generali CP_1
e oltre CPA e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso CP_1
d'addebito n. 59620240005491917000, deducendone l'illegittimità per intercorsa prescrizione e illegittimità delle sanzioni, chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, la eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, l' contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, CP_1
chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della non più cessionaria dei crediti dal 2005. Controparte_2 CP_1
Avuto riguardo il primo motivo di ricorso, ossia la denunciata prescrizione, deve osservarsi che l'avviso d'addebito opposto, è riferito alla contribuzione dovuta e non pagata per la 1^ e 2^ rata dell'anno 2017 e la 1^ e 2^ rata dell'anno 2018.
La decorrenza (dies a quo) della contribuzione dovuta dagli esercenti attività commerciale (dato non contestato dal ricorrente) va posta entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di competenza dei contributi stessi e, quindi, per il 2017 nel giugno del 2018 e per il 2018 nel giugno 2019.
L' resistente ha versato in atti atto di diffida al pagamento della CP_2
contribuzione relativa agli anni in questione del 2.12.2023, interruttivo della prescrizione per la contribuzione relativa all'anno 2018, ma non utile per l'interruzione della prescrizione della contribuzione relativa all'anno 2017, il cui credito si è andato a prescrivere in data 16.6.2023.
Per tale contribuzione, tuttavia va computato lo slittamento dovuto alla legislazione emergenziale dettata in occasione della pandemia da SARS-Cov2
(l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n. 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n.
3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto
Sostegni);'art. 9 del D.L. n. 73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) che, come la Suprema Corte ha reiteratamente chiarito opera in tutte quelle circostanze in cui la maturazione di una prescrizione deve considerarsi sospesa per il periodo interessato da dette norme (per tutte: Cass. Ord. n.
965/2025).
In ragione della scadenza del dies ad quem posteriore al 30.12.2020, il termine va fatto slittare di 311 giorni, con conseguente interruzione della prescrizione anche per l'anno 2018.
Il secondo motivo di ricorso, ossia la illegittimità delle sanzioni applicate, va disatteso.
Occorre infatti osservare che l'applicazione della sanzione massima a titolo di evasione è nel caso di specie legittimata dalla stessa mancata opposizione nel merito alla pretesa contributiva.
Non contestando affatto il proprio obbligo verso la gestione commercianti, la parte ricorrente tacitamente ammette tale proprio obbligo;
in ragione di ciò, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione reddituale e il conseguente mancato pagamento della contribuzione, costituisce evasione contributiva, e non mera elusione che, viceversa si sarebbe verificata in caso di compilazione del quadro e successivo mancato pagamento.
Va infatti rilevato che Il sistema sanzionatorio in materia previdenziale e assistenziale (disciplinato dalla Legge n. 388 del 2000) prevede due diverse tipologie di sanzioni: quelle civili, che variano a seconda del debito, e le sanzioni penali.
Il discrimine tra l'omissione contributiva e l'evasione e, conseguentemente, la differente entità delle sanzioni civili applicabili, va accertato tra le diverse ipotesi del ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie (omissione) o il mancato pagamento unitamente alla mancata dichiarazione del dovuto.
Nel caso dei lavoratori autonomi, la denuncia contributiva avviene mediante la compilazione del quadro RR, rimanendo irrilevante ai fini contributivi la semplice dichiarazione di redditi percepiti a titolo d'impresa o professionale.
In tale situazione (mancata dichiarazione) la volontà d'occultamento è presunta, incombendo sul debitore dei contributi l'onere della prova della mancanza dell'intento fraudolento (cfr. Cass. 2 maggio 2018, n. 10427).
Non potendo per questo motivo accogliersi l'eccepita incombenza in capo all'ente previdenziale dell'onere della prova.
Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/10/2025
Il Giudice Onorario
GI NT