Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 245/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(in OP
Pa persona del suo procuratore generale ), sedente in Milano (c.f. 037 CP_2
550 962), rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Marco Ferraro e
Stefano Giove (del Foro di Milano) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante - Appellata incidentale
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(nata ad [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
), (nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 Parte_3
), (nato a [...] il [...], CodiceFiscale_3 Parte_4
c.f. ), (nata a [...] il [...], CodiceFiscale_4 Parte_5
c.f. , (nato a [...] il CodiceFiscale_5 Parte_6
23.12.1985, c.f. ), (nata a [...]_7
a Giardini Naxos il 23.10.1961, c.f. , CodiceFiscale_8 Parte_9
(nata a [...] il [...], c.f. ), CodiceFiscale_9 Parte_10
(nato a [...] il [...] c.f. ),
[...] CodiceFiscale_10 CP_3
(nata a [...] il [...], c.f. ), tutti
[...] CodiceFiscale_11
rappresentati e difesi per procura in atti (unitamente e disgiuntamente) dagli Avv.ti
Giuseppe Antonio Torrisi ed Antonio Colombo (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellati - Appellanti incidentali e nei confronti di:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_11 CodiceFiscale_12
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Elio Antonio Signorelli (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: responsabilità professionale.
Venuti all'udienza del 4.11.2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi alle domande eccezioni e difese rispettivamente formulate in precedenti atti e verbali di causa.
Posta la causa in decisione – e scaduti i termini già assegnati, ex art. 352 c.p.c.
(vecchio testo), per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica – la
Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella loro citazione introduttiva del giudizio di primo grado datata il 7.6.2016 – con cui convenivano innanzi al Tribunale di Catania il Notaio - i coniugi Parte_11
e (agendo sia in proprio che nella qualità di Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, al tempo ancora di età minore,
), i coniugi e ed i di Parte_3 Pt_3 Parte_4 Parte_5
loro figli ed , i coniugi e Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
ed il di loro figlio nonché , esponevano: Pt_9 Pt_6 CP_3 - che per atto pubblico in notar Rep. 14440 e Racc. 6116 del Pt_11
04/01/2000 essi coniugi acquistavano (attribuendo a sé NT
medesimi l'usufrutto del bene ed alla figlia , dietro Parte_3
autorizzazione del Giudice Tutelare, la nuda proprietà), da potere di PT
, un appartamento del palazzetto sito in Mascalucia, via Monte
[...]
Cicirello 27, censito in Catasto Urbano alla partita 7414, foglio 13, mappale
960 sub. 1,
- che per atto pubblico in notar Rep. 14439 e Racc. 6115 del Pt_11
04/01/2000 essi coniugi acquistavano (attribuendo a sé Controparte_5
medesimi l'usufrutto del bene ed ai figli ed , Parte_6 Parte_7
dietro autorizzazione del Giudice Tutelare, la nuda proprietà), da potere di
, altro appartamento del palazzetto sito in Mascalucia, via Parte_12
Monte Cicirello 27, censito in Catasto Urbano alla partita 7414, foglio 13, mappale 960 sub. 6,
- che per atto pubblico in notar Rep. 14438 e Racc. 6114 del Pt_11
04/01/2000 essi coniugi acquistavano (attribuendo a sé Controparte_6
medesimi l'usufrutto del bene ed al figlio dietro autorizzazione del Pt_6
Giudice Tutelare, la nuda proprietà), da potere di , altro Parte_12
appartamento del palazzetto sito in Mascalucia, via Monte Cicirello 27, censito in Catasto Urbano alla partita 7414, foglio 13, mappale 960 sub. 5,
- che per atto pubblico in notar Rep. 14441 e Racc. 6117 del Pt_11
04/01/2000 essa acquistava, sempre da potere di , altro CP_3 Parte_12
appartamento del palazzetto sito in Mascalucia, via Monte Cicirello 27, censito in Catasto Urbano alla partita 7414, foglio 13, mappale 960 sub. 2,
- che, sebbene in ciascuno di detti rogiti fosse stato pure attestato che “La parte venditrice garantisce, altresì, che quanto oggetto della presente vendita è libero da pesi, vincoli, oneri, arretrati di imposte e tasse, iscrizioni pregiudizievoli”, giunti al 2009 apprendevano (dall'esperto stimatore nominato dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Catania) che le loro unità immobiliari fossero oggetto della procedura di espropriazione immobiliare, ancora pendente, iscritta al n. 192/95 R.G.Es.Imm., incoata con atto di pignoramento della Cassa San Giacomo S.p.A. del 24/01/1995 (trascritto il
07/02/1995 ai nn. 3397/4576) in danno di dante causa di detta Persona_1
, Parte_12
- che, dopo che nel dicembre del 2012ne era stato loro intimato lo sgombero ex art. 560 c.p.c., avevano ottenuto dal Giudice dell'Esecuzione di poter continuare ad abitare gli immobili già rispettivamente acquistati dietro stipula, con il nominato custode, di contratti di locazione precaria (infine conclusi, tuttavia, solo nel novembre del 2015) recanti la previsione di un canone di €
300,00 mensili,
- che detta Cassa San Giacomo, dopo una prima dichiarazione del 04/06/1997 di rinunzia parziale agli atti dell'esecuzione, in data 07/05/1998 aveva depositato atto di rinunzia totale cui era seguita, addì 29.5.98, ordinanza del Giudice dell'Esecuzione di restrizione, ex art. 496 c.p.c., dei beni pignorati,
- che precedentemente, tuttavia, addì 17/05/1995 era intervenuta ex art. 499
c.p.c. l per il soddisfacimento di un credito pari a £ 10.928,337, CP_7
- che, successivamente agli acquisti immobiliari di essi attori, la procedura esecutiva aveva registrato ulteriori atti di intervento ex art. 499 c.p.c., giacchè:
a) addì 13/07/2000 depositava atto di intervento la Acquisizione e
Rifinanziamento Crediti S.p.A. per il soddisfacimento di un credito di £
1.520.336.348, oltre interessi convenzionali;
b) addì 26/03/2001 depositava atto d'intervento il NC di IL per il soddisfacimento Controparte_8
di un credito di £ 230.980.508, oltre interessi convenzionali dall'01/07/1993; c) addì 12/07/2005 depositava atto d'intervento la NT SE S.p.A. per il soddisfacimento di un credito di complessivi € 6.088.194,75; d) addì
16/11/2005 la NT SE S.p.A. depositava altro atto di intervento per il soddisfacimento di ulteriore credito di complessivi € 3.332.860,08; e) addì
10/02/2015 SC IL S.p.A. (nuovo Agente di SC, sostituitosi alla NT SE S.p.A.) depositava ulteriore atto d'intervento per il soddisfacimento di un credito di € 85.756,82,
- che, onde salvare i loro immobili dalla vendita forzata, essi attori intavolavano trattative con ciascuno di detti creditori, che consentivano: a) di addivenire con detta Acquisizione e Rifinanziamento Crediti S.p.A. a transazione in forza della quale questa accettava il pagamento, a saldo e stralcio del suo maggior credito, di € 254.448.03 (di cui € 40.000.00 da versarsi immediatamente al momento della stipula, € 14.448.03 entro i trenta giorni successivi, € 60.000,00 da corrispondersi in tre rate di uguale importo con successiva cadenza semestrale ed € 140.000,00 da pagare in unica soluzione allo scadere di ulteriore semestre); b) di addivenire con l alla rateizzazione del CP_7
suo credito, da pagarsi dunque in cinque ratei mensili di € 600,00 cadauno;
c) di addivenire con SC IL S.p.A. (che aveva rinunciato agli altri crediti acquisiti quale avente causa da NT SE S.p.A.) alla rateizzazione del suo credito di € 85.756,82, da pagarsi dunque in 120 ratei mensili di € 801,35 cadauna.
Ciò premesso, allegavano detti attori che “non si sarebbero assolutamente determinati ad acquistare gli immobili se avessero saputo dell'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare a carico e, soprattutto, se la sommatoria dei debiti fosse stata così ingente, atteso che al prezzo pagato per l'acquisto degli immobili devono sommarsi, oltre che la somma versata per incaricare loro legale di fiducia di intervenire nella procedura, tutte quelle necessarie da sborsare al fine di poter svincolare i loro beni dietro soddisfazione di tutti i creditori”: indi deducendo che di tanto dovesse essere chiamato a rispondere il convenuto notaio che, prima di rogare le compravendite di cui essi medesimi attori erano stati parti, non si era curato di segnalare loro la persistente pendenza di detta procedura esecutiva.
Ciò per cui essi , detta Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 e evocavano in giudizio chiedendo all'adito Tribunale CP_3 Parte_11
che, previo riconoscimento dell'inadempimento contrattuale di quest'ultimo e del diritto di essi attori “ad essere reintegrati nella piena e legittima proprietà e possesso dei rispettivi immobili, consentendo loro il libero e pacifico godimento degli stessi”, fossero quantificate “le somme necessarie per giungere alla estinzione della procedura ed alla conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento” e che, all'esito, detto convenuto fosse condannato al pagamento in loro favore di egual somma o, alternativamente, “a corrispondere direttamente ai creditori tutte le somme da costoro pretese per rinunziare al credito vantato e prestare il consenso alla cancellazione della procedura”; ovvero, ed in subordine, che – avendo essi già versato la complessiva somma di € 71.763.28 “sino alla data del 30/05/2016 al fine di poter raggiungere un accordo con i creditori ed evitare la vendita dei loro immobili, oltre ad € 50.400.00 che gli odierni attori hanno versato al custode giudiziario a titolo di canoni locativi” – il convenuto fosse condannato “alla restituzione di tutte le somme esborsate dagli attori sino alla data di chiusura della procedura esecutiva, che sino ad oggi ammontano a complessivi € 122.163,28, oltre le successive a decorrere dal 30/05/2016, ed oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio il Notaio contestava la domanda Parte_11
risarcitoria degli attori eccependo, anzitutto, la prescrizione del relativo diritto. Nel merito, negava che la mancata segnalazione ai clienti della persistente pendenza della procedura esecutiva anzidetta gli potesse essere imputata a titolo di inadempimento dei suoi obblighi professionali. In subordine, contestava il quantum debeatur sbandierato dagli attori e comunque, per la denegata ipotesi di soccombenza, dichiarava di voler chiamare in causa la della OP
, compagnia assicurativa presso cui il Consiglio Nazionale del OP
Notariato aveva acceso, a tutela dei notai iscritti negli albi territoriali, polizza di responsabilità professionale n. IFL0008349: per esserne in eventum litis garantito e manlevato.
Provvedutosi ex art. 269 c.p.c. si costituiva, a sua volta, detta compagnia assicurativa che, preliminarmente, si associava all'eccezione di prescrizione già sollevata dal convenuto. Nel merito, in ispecie deduceva che, ove fosse stata infine chiamata a garantire il , dovesse tenersi pure in conto la franchigia – contrattualmente Pt_11
prevista - di € 5.000,00 per ogni sinistro a carico dell'assicurato; ed ancora, e soprattutto, che “Ai sensi dell'art. 2 di polizza, “In caso di sinistro causato da totale omissione delle ispezioni ipotecarie in relazione ad atti aventi per oggetto la costituzione, la modifica e l'estinzione di diritti reali di proprietà e di garanzia inerenti beni mobili la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato al netto della franchigia. Il predetto diritto di rivalsa potrà essere esercitato sino alla concorrenza di € 100.000,00 per ciascun sinistro ovvero sino alla concorrenza di € 100.000,00 per più sinistri causati da un'unica omissione”. Ciò posto evidente è che in mancanza della prova rigorosa dell'effettivo svolgimento dell'accertamento ipo-trascrizionale, la garanzia assicurativa non può ritenersi operante sino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00, né il notaio può lamentare l'inadempimento contrattuale della scrivente Compagnia assicuratrice.
Pertanto, e solo per mero scrupolo di difesa, qualora in ragione delle contestazioni mosse dalle controparti nei confronti del notaio Dott. dovesse emergere Pt_11
che questi non abbia effettuato le prescritte visure ipotecarie sull'immobile compravenduto [nonostante da ciò non fosse stato esplicitamente dispensato e, quindi, qualora l'Assicurato non provveda a dar puntuale riscontro della tempestiva effettuazione di dette visure ovvero di una sua dispensa dal compierle], l'odierna comparente intende esercitare il diritto di rivalsa sino alla concorrenza dell'importo di € 100.000,00 sopra richiamato (cfr. in questo senso Trib. di Roma sent. n.
7989/2012, doc. 5, e Trib. di Ragusa sent. n. 251/2013, doc.6)”.
§§§ Essendo la causa già istruita documentalmente, le parti venivano sollecitamente rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali - e posta la causa in decisione – il primo giudice considerava:
- che fosse “infondata l'eccezione di prescrizione, il cui decorso non può che iniziare dal momento in cui gli attori hanno avuto contezza dell'inadempimento del convenuto, loro manifestatosi all'atto dell'accesso del
CTU presso i loro immobili con il compito di stimarli su incarico del GE (anno
2009)”,
- che, nel merito – posto in premessa che “il c.d. dovere di consiglio previsto dall'art 42 del codice deontologico notarile, pacificamente operante sia nell'ipotesi in cui il notaio rediga direttamente l'atto pubblico ovvero autentichi le firme dei contraenti della scrittura privata, impone un vero e proprio obbligo giuridico di collaborazione per il notaio, che è tenuto a fornire al cliente tutte le informazioni squisitamente giuridiche e soprattutto fiscali che possano influenzare le sue valutazioni, al fine di consentire all'interlocutore di decidere autonomamente la convenienza economica dell'affare, di sua esclusiva competenza, all'esito di informazioni tecniche aggiornate e complete. Ne consegue che il notaio deve rispondere in sede contrattuale per inadempimento qualora la negligenza posta in essere sia relativa a norme di frequente applicazione e prive di specifiche problematiche interpretative …”, e che “non è oggetto di contestazione e risulta dagli atti di causa che, alla data della stipula dei contratti di compravendita, la procedura esecutiva non era estinta, risultando soltanto la restrizione dei beni del pignoramento del 29.5.98; non rileva in alcun modo, peraltro, la rinunzia del creditore originario, essendo pacifico che l'estinzione della procedura avviene soltanto con il provvedimento del Giudice dell'esecuzione”, ed ancora che
“Non è contestato che il Notaio dott. non abbia comunicato la Pt_11
circostanza della pendenza di una procedura esecutiva al momento della stipula dei contratti, ritenendo tale informazione non rientrante tra le proprie obbligazioni, ovvero non ricompresa nel dovere di consiglio che, secondo il convenuto, non comprende circostanze di fatto che gli attori avrebbero dovuto verificare usando la normale diligenza” – andasse sanzionato che “invece, il dovere di consiglio non può non contemplare anche la rappresentazione della esistenza di una procedura esecutiva pendente, non estinta, in quanto circostanza di fatto che emerga dagli accertamenti che il professionista incaricato è tenuto ad effettuare;
ciò perché la pendenza di una procedura esecutiva incide evidentemente sull'opponibilità dell'atto redatto dal Notaio e, dunque, sulla solidità dell'acquisto nel tempo, rientrando dunque tra quei fatti la cui esistenza il professionista è tenuto a verificare con i mezzi a sua disposizione, in quanto capace di vanificare del tutto la “certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo” ed il “risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti" (cfr Cass. Civ. sent. n. 17482/2017); a ragionare diversamente, dovrebbe ritenersi che o il professionista incaricato ignori i rischi in cui incorrono coloro che acquistano un bene sottoposto a procedura esecutiva oppure che li sottovaluti: in entrambi i casi egli risponde contrattualmente della evizione dell'immobile o – come in questo caso - dei danni patiti dagli acquirenti che, senza essere stati avvisati dell'inopponibilità del proprio acquisto alla procedura esecutiva, abbiano ugualmente acquistato beni sottoposti a pignoramento. Nel caso che occupa, inoltre, non si trattava di verificare se fossero o meno intervenuti creditori bensì, ancor prima, di fornire ai compratori la seguente informazione tecnico-giuridica: la procedura esecutiva non può considerarsi estinta fintantochè non sarà emesso un provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, sicchè fino ad allora l'acquisto della proprietà non potrà che ritenersi precario essendo sempre presente il rischio di subire l'evizione del bene acquistato;
la circostanza che dalle visure effettuate risultasse la restrizione del pignoramento sui beni oggetto del contratto, infatti, lasciava – ed ha lasciato – inalterata la possibilità che, pendente la procedura esecutiva, potessero intervenire altri creditori altrettanto legittimati a proseguire nell'azione esecutiva ex artt. 499 e 500 cpc, estendendo nuovamente il pignoramento ai beni esclusi, così come di fatto avvenuto;
soltanto con un provvedimento del GE che avesse dichiarato estinta la procedura esecutiva, pertanto, l'acquisto degli attori avrebbe potuto considerarsi realmente libero da pesi e oneri pregiudizievoli. Va ritenuto configurato, pertanto, l'inadempimento del professionista convenuto”,
- che “Quanto alla misura del risarcimento del danno, occorre nel caso di specie evidenziare che nel corso del processo, con provvedimento dell'11/03/2017, il G.E. ha dichiarato la estinzione della procedura esecutiva n.192/1995, sicchè gli attori non hanno subito l'evizione degli immobili;
essi, in seno alla memoria ex art. 183 cpc, hanno peraltro ridotto la richiesta risarcitoria alle somme effettivamente sborsate al fine di ottenere il soddisfacimento dei creditori e l'estinzione della procedura esecutiva. Non è oggetto di contestazione che gli attori abbiano versato l'importo di €
71.763,38 alla data del 30.5.2016 al fine di raggiungere un accordo con i creditori e che abbiano versato al custode giudiziario l'importo di € 50.400,00
a titolo di canoni di locazione (somme indicate in seno all'atto di citazione); gli attori hanno altresì allegato di aver sottoscritto contratti di finanziamento, depositati in atti, al fine di ottenere le somme necessarie per poter estinguere la procedura (producendo copia di alcuni contratti di finanziamento); essi, in seno alla comparsa conclusionale, hanno poi chiesto la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di € 720.240.82 ma senza specificare il criterio adoperato per giungere a tale importo, né tantomeno come esso dovrebbe dividersi tra i vari attori, non avendo essi offerto alcuna allegazione a supporto del credito individualmente spettante a ciascuno, né avendo riferito di agire quali creditori in solido”.
Ritenutasi a tal segno “la necessità di accertare gli esborsi degli attori in relazione alla documentazione in atti”, con ordinanza dell'8..2021 la causa era rimessa sul ruolo onde istituirsi c.t.u. diretta a:”1. Quantificare la somma spettante a ciascun attore a titolo di canoni di locazione maturati dalla procedura in relazione al contratto di locazione precario;
2. Quantificare gli importi corrisposti da ciascun attore ai creditori al fine di ottenere l'estinzione della procedura;
3. quantificare gli importi spesi da ciascun attore per la costituzione nella procedura esecutiva”.
§§§
Acquisito elaborato tecnico veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta nuovamente la causa in decisione – il primo giudice dava atto:
- che “la transazione con risulta stipulata da , soggetto CP_7 Persona_1
estraneo al processo, ed il pagamento della somma risulta effettuato da
, altro soggetto estraneo al processo, mentre non vi è prova Parte_13
del fatto che gli attori, o uno di essi, abbiano corrisposto poi eguale importo alla sig.ra o al sig. ”, Per_1 PT
- che “La proposta di transazione accettata da NC LA Soc.
Cooperativa, per l'importo complessivo di € 254.448,03, risulta sottoscritta da
, e , ovvero da soggetti Persona_1 Parte_14 Parte_13
estranei al processo sì che, pur potendosi presumere che l'importo sia stato pagato (posto che in caso contrario non si sarebbe estinta la procedura esecutiva), in assenza di documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati dagli attori non vi è prova che essi abbiano sostenuto il costo di tale transazione”,
- che “In ordine al creditore SC IL spa, risulta intervenuta transazione per l'importo di € 86.663,38 ma con la debitrice Persona_1
che, secondo quanto riferito dagli stessi attori nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, “ha chiesto al GE che venissero liquidate in favore di questa le somme pretese attraverso il prelievo da un libretto sul quale erano giacenti somme ricavate dalla vendita di parte del patrimonio. E' per questo motivo che con provvedimento del 11.3.2017 il signor GE ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva procedendo all'assegnazione di euro 86.463,23 in favore della SC”; nessuna somma pertanto può ritenersi sborsata dagli attori in relazione a tale transazione”,
- che “In ordine alla transazione stipulata con per l'importo di € CP_9
135.000,00, dagli atti emerge che trattasi di proposta transattiva presentata a nome della debitrice e non sussiste prova documentale di Persona_1
pagamenti effettuati dagli attori, sicchè nessun danno è stato dimostrato”,
- che “Non risulta documentazione, infine, a dimostrazione delle spese sostenute per la costituzione nella procedura esecutiva”.
Riteneva alfine il Tribunale che “può ritenersi provato soltanto l'esborso degli importi di € 71.763.38 e di € 50.400,00, non specificamente contestati dalle parti convenute, rispettivamente a titolo di somme versate per raggiungere un accordo con i creditori ed a titolo di canoni per i contratti di locazione precaria, secondo gli schemi elaborati dal CTU che qui devono intendersi richiamati” e, a seguire, che soltanto tali esborsi costituissero dunque “il danno patito dagli attori che risulta direttamente provocato dall'inadempimento contrattuale del convenuto dott.
”. Pt_11
Nesso causale – questo – che “esiste chiaramente, contrariamente a quanto affermato dalla Compagnia assicurativa, poiché ove gli attori fossero stati resi edotti della pendenza della procedura esecutiva non si sarebbero determinati all'acquisto dei beni immobili;
diversamente, ove pur consci perché debitamente informati della detta procedura, avessero ugualmente deciso di procedere all'acquisto, allora e solo allora essi avrebbero volontariamente assunto il relativo rischio della evizione dei beni, o dell'esborso di somme per procedere alla estinzione della procedura esecutiva, ed evidentemente solo in tal caso la concretizzazione del detto rischio non sarebbe potuta ricadere sul professionista convenuto”.
Indi, facendo proprie le risultanze peritali, il Tribunale giungeva a concludere:
- che “ e , in proprio e n.q. di genitori di Parte_1 Parte_2
, hanno diritto al complessivo importo di € 8.984,22 Parte_3 ciascuno: secondo i conteggi del CTU, infatti, e Parte_1
avrebbero diritto all'importo di € 13.476,34 ciascuno ma, Parte_2
poiché essi agiscono anche in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia senza allegare alcunchè circa le rispettive quote Pt_3
di proprietà dell'immobile acquistato e le spese sostenute, che nel silenzio vanno ritenute uguali, l'importo complessivo di € 26.952,68 (pari ad €
13.476,34 x 2) va suddiviso in parti uguali tra i tre attori”,
- che “ , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno diritto al complessivo importo di € Parte_7
10.326,34 ciascuno”,
- che , e hanno diritto Parte_8 Parte_9 Parte_10
al complessivo importo di € 11.376,34 ciascuno”,
- che “infine, ha diritto al complessivo importo di € 19.776,34”. CP_3
Quanto poi alla domanda di garanzia formulata dal nei confronti della Pt_11
Rappresentanza Generale per l'Italia della , riteneva quel OP
decidente di doverne scrutinare la fondatezza anche in considerazione della circostanza che fosse “emersa, all'esito dell'istruzione, l'inapplicabilità dell'art. 2 del contratto (inerente l'ipotesi di responsabilità per omesse visure): il convenuto, pur avendo esaminato la documentazione, è tuttavia rimasto inadempiente al proprio dovere di consiglio e, pertanto, la compagnia assicurativa dovrà tenere indenne il convenuto delle somme che costui è tenuto a corrispondere agli attori con il solo limite della franchigia prevista dalle condizioni di polizza che nel caso di specie, per come riferito dalla compagnia assicurativa, è pari ad € 5.000,00”.
Con sentenza n. 3311/2022 del 20.7.2022 (come integrata giusta ordinanza di correzione ex art. 288 c.p.c. del 9.1.2023) così pertanto statuiva finalmente, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Catania:”
P Q M
…. dichiara l'inadempimento del convenuto dott. alle obbligazioni contrattuali Parte_11
assunte nei confronti degli attori;
condanna il convenuto dott. a Parte_11
corrispondere in favore di e , in proprio e n.q. Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la responsabilità di , a titolo di risarcimento del Parte_3
danno, l'importo di € 8.984,22 ciascuno, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
condanna il convenuto dott. a corrispondere in favore di Parte_11
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € Parte_7
10.326,34 ciascuno oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
condanna il convenuto dott. a corrispondere in favore di Parte_11 Parte_8
e a titolo di risarcimento del danno, l'importo Parte_9 Parte_10
di € 11.376,34 ciascuno, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
condanna il convenuto dott. a corrispondere in favore di , a titolo Parte_11 CP_3
di risarcimento del danno, l'importo di € 19.776,34, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo;
dichiara OP
, obbligata a tenere indenne il professionista convenuto di quanto dovrà
[...]
versare agli attori in esecuzione della presente sentenza, in virtù della polizza n.
IFL0008349, ferma la franchigia di € 5.000,00 a carico del Notaio per ciascun sinistro/atto di compravendita, ed in particolare: € 5.000,00 per la compravendita del 4/1/2000 rep. 14440 racc. 6116, € 5.000,00 per la compravendita del 4/1/2000 rep. 14439 racc. 6115, € 5.000,00 per la compravendita del 4/1/2000 rep. 14441 racc. 6117, € 5.000,00 per la compravendita del 4/1/2000 rep. 14438 e racc. 6114; rigetta ogni altra domanda;
condanna il convenuto dott. al Parte_11
pagamento delle spese legali in favore degli attori, complessivamente liquidate in €
17.459,00 per compensi ed € 1.723,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
condanna
[...]
(in persona del legale OP
rappresentante pt), al pagamento delle spese di lite in favore del dott. Pt_11
liquidate in complessivi € 6.715,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese
[...]
generali come per legge”.
§§§ Avverso detta sentenza la Rappresentanza Generale per l'Italia della CP_1
interponeva, con citazione tempestivamente notificata il 15.2.2023 (integrata
[...]
da successiva notificazione – per la nuova udienza ex art. 350 c.p.c. del 15.1.2024 – nei confronti di , già erroneamente identificata agli atti del giudizio Parte_3
di primo grado con il nome di ), appello articolato su cinque motivi. Pt_3
Censurando – con il primo – il rigetto dell'eccezione di prescrizione già tempestivamente sollevata dal proprio assicurato e da essa compagnia riproposta all'atto della sua chiamata in causa. Infatti – si deduceva – “.. la prestazione professionale del dott. era stata svolta in data 4 gennaio 2000, epoca in cui Pt_11
il pignoramento era già conoscibile: mentre la prima richiesta è pervenuta al Notaio soltanto in data 8 maggio 2015, ossia ben 15 anni dopo. …… Il termine di prescrizione dell'azione volta a far valere la responsabilità contrattuale inizia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato e, nel caso di trascrizioni pregiudizievoli, il danno sussiste dal momento in cui è stata formata la compravendita, potendo fin da allora essere conoscibile per cui è da tale momento che la prescrizione inizia a decorrere”.
Nel merito, con il suo secondo motivo di impugnazione, deduceva la compagnia appellante che a torto il primo giudice avesse ritenuto la ricorrenza, nella specie, di un inadempimento contrattuale del Notaio per essere questi venuto meno al Pt_11
suo “dovere di consiglio”: conclusione – questa – che era stata erroneamente adottata senza che si tenesse in adeguato conto che “il creditore procedente aveva ristretto il pignoramento liberando i beni oggetto del rogito , e l'intervento di altri Pt_11
creditori era a tal punto un dato fattuale non evincibile delle visure il cui accertamento rientrava nelle normale prudenza delle parti. … Per vero è estraneo all'obbligo di diligenza relativo all'attività esercitata dal notaio quello di fornire informazioni o consigli non basati sullo stato degli atti a disposizione del professionista e sulle circostanze di fatto specificamente esistenti e conoscibili dal pubblico ufficiale tramite le visure, dovendosi valutare la diligenza del notaio ex ante e non ex post, e dunque giammai sulla base di circostanze ipotetiche. Il c.d. dovere di consiglio non può quindi essere dilatato fino al controllo di circostanze il cui accertamento rientra nella normale prudenza delle parti”.
Ancora, con il terzo motivo di impugnazione, deduceva la compagnia appellante che, anche quando fosse stato nella specie lecito predicare un inadempimento contrattuale del notaio rogante perché venuto meno al dovere di consiglio anzidetto, ciò nondimeno a torto fosse stato ritenuto che ne fosse derivato un danno ammissibile a risarcimento: infatti, nei casi di specie, “Ai fini dell'accertamento del danno è necessario valutare in quale situazione economica si sarebbe trovato il cliente qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione (cfr. Cass. civ. 20 luglio 2010, n. 16905; Cass. civ. 19 gennaio 2000, n. 566). Venendo al caso a mani, risulta invincibile il rilievo che, al momento della stipula dei rogiti per cui è causa, il prezzo pattuito era stato interamente corrisposto, per cui il danno per l'acquisto di un immobile gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli si era irreversibilmente prodotto, e per una serie causale affatto indipendente dall'attività del notaio. Nel caso in esame, ove il notaio fosse stato adempiente rispetto al dedotto obbligo di consiglio, si sarebbero potute verificare due ipotesi: a) il cliente avrebbe deciso di non stipulare l'atto, non divenendo proprietario del bene e, avendo già sborsato l'intero prezzo dello stesso, avrebbe dovuto agire per il recupero dal proprio dante causa;
b) il cliente avrebbe deciso di stipulare ugualmente l'atto, divenendo proprietario di un bene gravato da pregiudizievoli (opzione verosimile visto che non risulta che gli attori abbiano chiesto la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo pagato o abbiano azionato la garanzia per evizione e che altresì gli acquirenti consapevolmente sceglievano di adempiere il debito altrui - e non è dato sapere se si sono riservati di agire in surroga e/o se sono intercorsi accordi con la dante causa esecutata per il rimborso). In ambo i casi l'inadempimento del notaio è eziologicamente irrilevante atteso che, nel primo caso, il cliente, a fronte di un esborso già sostenuto, non sarebbe divenuto proprietario del bene e, nel secondo, avrebbe consapevolmente scelto di acquisire un bene con il rischio di perderne la proprietà”. In subordine, essa censurava con il suo quarto motivo di appello OP
le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u., delle quali – teneva ad evidenziare – aveva in realtà dubitato anche il primo giudice che, infatti, “ha ritenuto provato l'esborso degli importi di € 71.763.38 e di € 50.400,00 asserendo che non siano stati oggetto di specifica contestazione. Ma già il notaio , con il suo atto di Pt_11
costituzione in giudizio, aveva puntualmente contestato il danno lamentato così come quantificato dagli attori, e la scrivente difesa si è associata a quanto eccepito dall'assicurato e ha specificamente contestato gli importi anche in sede di osservazioni alla CTU, in udienza oltre che in sede di comparsa conclusionale. Per cui giammai gli importi suddetti risultano non contestati”. Per il resto, doveva prendersi atto che “la CTU trasmessa dalla dott.ssa è erronea e va Persona_2
disattesa. In ordine al quesito n. 1 (“Quantificare la somma spettante a ciascun attore a titolo di canoni di locazione maturati dalla procedura in relazione al contratto di locazione precario”), risultano agli atti esclusivamente: n. 4 assegni dell'importo di € 1.200,00 cadauno, tutti datati 26/11/2015; le dichiarazioni del
Professionista Delegato nella procedura esecutiva datate 26.11.2015 con le quali, premesso che “in forza dell'ordinanza del 17.11.2015 …il g.e. ha autorizzato … a continuare ad abitare l'immobile pignorato … in forza di contratto di precario immobiliare da stipulare con la procedura per il canone mensile di e 300,00, con pagamento a decorrere dal mese di dicembre 2012 (data di notifica dell'atto di avviso di rilascio)” dichiarava “di aver ricevuto da [………..…] l'assegno sopra in copia dell'importo di € 1200,00 che viene versato a titolo di pagamento dell'indennità di occupazione del suddetto immobile per i mesi di dicembre 2014, gennaio, febbraio e marzo 2015, in attesa del contratto di precario immobiliare che sarà stipulato al momento del saldo del restante arretrato”. Pertanto, premesso che alla data del 26.11.2015 erano stati corrisposti esclusivamente n. 4 assegni dell'importo di € 1.200,00 cadauno, che veniva dato atto della morosità degli attori in relazione ai canoni pregressi, e che non vi è agli atti alcuna ulteriore documentazione, si ritiene errato il conteggio effettuato dal CTU. Non sussiste prova alcuna che le somme (50.000) siano state pagate o siano dovute sussistendo, invece, prova esclusivamente dell'esborso di euro 4.800 (4 assegni di euro 1200 cadauno). Il consulente avrebbe, difatti, dovuto effettuare i calcoli sulla base dei quattro assegni presenti agli atti e sopra richiamati. In ordine al quesito n. 2 (“Quantificare gli importi corrisposti da ciascun attore ai creditori al fine di ottenere l'estinzione della procedura”), non è dato comprendere, stante la carenza documentale, a quale creditore e con che modalità e da chi sarebbero stati corrisposti gli importi per un totale di € 71.763,38, e di fatti il CTU nella causale ha genericamente dovuto indicare “somme corrisposte dagli attori” dividendo in quote uguali tale importo, senza comprendere a quale creditore gli importi sarebbero stati corrisposti. Si consideri pure che molti creditori, come correttamente accertato dal giudice di primo grado, sono stati soddisfatti da terzi, per cui non è esclusa una duplicazione delle richieste. Il CTU avrebbe, pertanto, dovuto affermare la assoluta carenza documentale e dichiarare l'impossibilità di rispondere al quesito sottopostogli”.
Infine, con il suo ultimo motivo di impugnazione la compagnia appellante censurava il rigetto della domanda di rivalsa nei confronti del proprio assicurato che, in subordine, aveva formulato per il caso che fosse rimasto accertato che il Pt_11
avesse, nell'occorso, negligentemente omesso di procedere alle necessarie previe verifiche ipotecarie e catastali. A propria discolpa il predetto aveva, infatti, prodotto
“ispezione ipotecaria del 13/04/2015 (all. 5 fascicolo notaio ) e visura Pt_11
storica per immobile del 10/10/2016 (all. 2 fascicolo notaio ). Pt_11 CP_10
successive alla prima lettera di costituzione in mora. Di conseguenza, doveva necessariamente farsi applicazione dell'art. 2 del contratto assicurativo sottoscritto, secondo cui “in caso di sinistro causato da totale omissione delle ispezioni ipotecarie in relazione ad atti aventi per oggetto la costituzione, la modifica e l'estinzione di diritti reali di proprietà e di garanzia inerenti beni immobili la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell ”. Perciò, i comparenti Parte_15 Parte_16
avevano pieno diritto di agire in rivalsa sino alla concorrenza di € 100.000,00 nei confronti del Dott. (cfr. in questo senso Trib. di Roma sent. n. 7989/2012, Pt_11
doc.5, e Trib. di Ragusa sent. n. 251/2013, doc.6)”.
E per tutto quanto così riassunto detta Rappresentanza Generale per l'Italia della
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– dopo aver pure documentato che “in esecuzione della sentenza di CP_1
primo grado ha versato al notaio le somme di cui al dispositivo e proceduto al Cont pagamento delle spese di lite. Infatti ha corrisposto al notaio le Parte_11
seguenti somme: € 124.691,33 a titolo di danni (€ 122.163,38) e interessi (€
2.527,95) riconosciuti in sentenza a favore degli attori;
€ 24.900,86 quali spese legali, compresi accessori, di parte attrice come da dispositivo;
€ 8.031,14 a titolo di spese legali, compresi accessori, del Notaio come da dispositivo” - concludeva chiedendo alla Corte adita di “accertare e dichiarare, in via preliminare,
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno preteso dagli attori nei confronti del notaio dott. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2935 Parte_11
e 2946 c.c.; in via subordinata, nel merito, accertare il corretto adempimento dell'incarico professionale e/o l'insussistenza del nesso causale e/o l'insussistenza dei danni;
in via ulteriormente subordinata, limitare i danni nella misura di quanto effettivamente provato. In ipotesi di accertamento della responsabilità professionale del pubblico ufficiale, accertare la mancata effettuazione delle visure ipotecarie e riconoscere in capo ad il diritto alla rivalsa ex art. 2 delle OP
condizioni generali di polizza sino all'importo di € 100.000 nei confronti dell'assicurato; per l'effetto, condannare il notaio a corrispondere Parte_11
alla , a titolo di rivalsa ex art. 2 delle condizioni generali, OP
l'importo di € 100.000 (operante per ogni sinistro/rogito); in ogni caso riformare la sentenza di primo grado in punto di spese di lite disponendo la compensazione totale o parziale con conseguente condanna alla restituzione di quanto pagato;
in caso di riforma della sentenza di primo grado condannare il notaio alla Parte_11
Cont restituzione ad di quanto da questa ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze”.
§§§ Si costituivano in contraddittorio (sempre con il ministero dei medesimi due difensori) i coniugi e , la di loro figlia Parte_1 Parte_2 Pt_3
detta , i coniugi e i di loro figli Pt_3 Parte_4 Parte_5
ed , i coniugi e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
il di loro figlio ed ancora : che – oltre che contestare (nei suoi Pt_6 CP_3
primi quattro motivi essendo, per converso, indifferenti a quanto veicolato nel quinto)
l'appello della e chiederne, pertanto, il finale rigetto – OP
interponevano altresì appello incidentale, per lamentare che il primo giudice fosse incorso in errore al momento di quantificare i danni al cui risarcimento avevano, nella specie, diritto.
Infatti – deducevano – “Il CTU ha quantificato il danno subito dagli odierni appellati sulla scorta … della documentazione agli atti arrivando a quantificare in complessivi
€ 601.074,81 il danno, così ripartito: € 135.000,00 (v. note 183/1 + CP_9
proposte rigettate), BANCO POPOLARE € 254.448,30 (proposta accettata),
€ 50.400,00 (somma non contestata contratto precario), € 3.000,00 Pt_17 CP_7
(v. accordo), € 71.763,28 (somma non contestata), SERIT € 86.463,23 (v. Pt_18
note 183/1). La prova dell'avvenuta estinzione dei debiti da parte degli odierni appellati è in re ipsa, atteso che la procedura esecutiva in danno della e Per_1
della dante causa degli attori è stata estinta solo perchè i debiti sono stati pagati per come si evince dalla documentazione agli atti, che fa presumere come effettivo l'avvenuto pagamento delle somme concordate. Lo stesso CTU nella propria relazione ha concluso affermando che i convenuti andranno condannati al pagamento della complessiva somma di € 601.274,78, da ripartire in favore di ciascun attore secondo l'allegato 2/A della relazione peritale, od in subordine secondo il prospetto 2/b di complessivi € 466.274,78, da ripartire in favore di ciascun attore, ove non ritenuta pagata la somma concordata con ma in CP_9
nessun punto della relazione dubita dell'avvenuto pagamento. Il CTU, nella relazione (pag. 12), per le transazioni con NC LA ed CP_9
correttamente afferma che, pur non essendovi le quietanze di pagamento ma essendo stati pagati i maggiori importi dopo la notifica della citazione, è evidente che la procedura esecutiva è stata estinta solo perchè le transazioni sono state onorate, altrimenti non si capirebbe perchè i creditori avrebbero dovuto rinunziare. E chi avrebbe potuto pagare tali somme se non gli unici soggetti che avevano interesse?
Gli esecutati, infatti, avevano già subito la vendita forzosa di alcuni beni e non avevano alcun interesse a saldare i creditori, né avevano le possibilità economiche, altrimenti non avrebbero subito l'esecuzione. Gli unici in grado di potere pagare erano gli odierni appellati, interessati a salvare gli immobili e nelle condizioni di potere racimolare le somme necessarie per tacitare i creditori. Ne consegue che gli odierni appellati, mossi dall'interesse di non perdere gli immobili, hanno pagato loro, sebbene le ricevute e le trattative risultino intestate alla debitrice originaria”.
Pertanto, concludevano chiedendo altresì alla Corte di “riformare, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la assenza di prova degli esborsi da parte degli appellati limitatamente alla transazione accettata da NC LA Soc. Cooperativa, per l'importo complessivo di €
254.448,03 ed alla transazione accettata da per l'importo complessivo di € CP_9
135.000,00; e per l'effetto condannare il Notaio e la in Pt_11 OP
manleva, ed solido tra loro, al pagamento delle predette somme o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia”.
§§§
Si costituiva anche l'originario convenuto che, mentre si associava a quanto allegato e dedotto dalla appellante principale con i primi quattro motivi della sua impugnazione, per converso ne contestava il quinto: in proposito deducendo che “la tesi secondo la quale il Notaio rogante non avrebbe effettuato le necessarie visure ipotecarie e catastali all'epoca dei rogiti (04.01.2000) è errata, in quanto le visure, propedeutiche alle compravendite rogate il 04.01.2000, per come già documentato in atti nel precedente grado di giudizio risultano essere state regolarmente fatte eseguire ed eseguite dal Notaio;
infatti, solo dopo le eseguite visure il Pt_11
Notaio poté attestare in seno ai rogiti della libertà degli immobili da pesi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e siffatta attestazione conseguiva alle verifiche e/o visure effettuate previamente alle stipule dei rogiti”; ed anche che “devesi rilevare che all'epoca degli atti pubblici incriminati (gennaio 2000) le obbligatorie visure, anche tramite “visurista” delegato, venivano eseguite manualmente e cartaceamente, con il rischio che il visurista poteva incorrere anche in involontari errori e/o omissioni, con la conseguenza che non può trovare applicazione – siccome sostenuto dalla società appellante – il disposto dell'art. 2 del contratto assicurativo, prevedente l'inoperatività della polizza solamente nel caso di “omesse visure”. Pertanto, la compagnia assicuratrice resta, comunque, obbligata a manlevare l'assicurato dagli importi corrisposti in favore degli attori, anche nell'ipotesi in cui le visure propedeutiche fatte eseguire dal Notaio rogante avessero presentato eventuali errori e/o omissioni”.
§§§
Venuti in udienza, all'esito della trattazione della causa le parti chiedevano, concordemente, che la causa fosse rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Dispostosi in conformità - e raccolte infine le conclusioni delle parti - la causa era posta in decisione.
§§§
I primi tre motivi dell'appello spiegato in via principale dalla Rappresentanza
Generale per l'Italia della si rivelano (dopo aver precisato che, OP
già prima che si giungesse a quanto evolutivamente affermato da Cass.SS.UU.
24707/2015, non avrebbe bensì potuto dubitarsi della loro ammissibilità vertendosi, infatti, in fattispecie di garanzia c.d. propria e non invece impropria, cfr. Cass.SS.UU.
13968/2004) tutti infondati.
Destituito di fondamento è, anzitutto, il primo motivo: basato sul singolare assunto di parte appellante secondo cui, ove si controverta di responsabilità contrattuale, anche la prescrizione del danno che sia venuto in essere e che si renda manifesto solo successivamente alla stipula del contratto inizi, ciò nondimeno, a decorrere dalla data della stipula medesima. Se non fosse tuttavia – osserva la Corte - che ex art. 2935 c.c. actio nondum nata non praescribitur (ed in coerenza con il dettato codicistico la
Suprema Corte ha pure affermato che “In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista (nella specie, relativa alla responsabilità di un notaio per aver erroneamente asseverato l'inesistenza di pesi e vincoli sul bene immobile oggetto di una compravendita, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata, avendo ancorato il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione alla mera stipula dell'atto, avesse pretermesso la doverosa indagine sul momento in cui si era prodotto e reso conoscibile il danno lamentato dagli acquirenti, i quali avevano subito la risoluzione di un successivo contratto di compravendita, dagli stessi concluso con terzi, in quanto l'immobile era risultato gravato da ipoteca)”, così Cass. III 3176/2016; ed anche che “La decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale (che è di natura contrattuale) si ha non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno. L'inadempimento della prestazione d'opera intellettuale (e, dunque, anche quella del notaio) si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della condotta inadempiente. Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile. Tale danno (che può anche non prodursi affatto) può sorgere contestualmente con l'inadempimento del debitore, ovvero in un momento successivo, rimanendo, comunque, sempre ben distinta (in senso logico- giuridico) la fonte del danno dal danno stesso. Di qui, la correlazione tra insorgenza del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e decorrenza della prescrizione, che, in base all'art. 2935 c.c., è ancorata al momento in cui il diritto anzidetto può farsi valere e, dunque, non prima che lo stesso venga ad esistenza con l'insorgenza del danno risarcibile. Con l'ulteriore precisazione che, in quanto danno risarcibile, esso deve essere attuale e non solo potenziale, ed oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro;
profilo, quest'ultimo, che trova rilievo, evidentemente, una volta che il danno risarcibile sia sorto”, così Cass. III 22250/2023). E' evidente che - prima di vedersi costretti a pagare (sia pure nei ridotti termini di cui dovrà dirsi) un canone di locazione per continuare ad abitare negli appartamenti di cui pur erano proprietari, e prima che potessero essere costretti a mettere ancora mano al portafoglio (ma, per quanto dovrà di seguito altresì dirsi, ne è infine mancata la prova) per tacitare i creditori insinuatisi nella procedura esecutiva – la precedente condotta professionale pur negligente ed imprudente del Notaio nessun danno aveva arrecato che Pt_11
potesse dar titolo agli odierni appellanti incidentali a reclamare un risarcimento: e, se così è, contra non valentem agere non currit praescriptio.
Non si presta ad essere poi censurata – così per come la ha, per OP
converso, ritenuto di poter fare con il suo secondo motivo di appello – l'affermazione del Tribunale che il Notaio abbia, nell'occorso, dimostrato una colpevole Pt_11
negligenza nell'esercizio della sua attività professionale.
Soprattutto perché – mette conto di evidenziare siccome, in realtà, non sufficientemente lumeggiato in prime cure di giudizio – dopo che con l'atto introduttivo della procedura esecutiva del 24.1.95 veniva assoggettato a pignoramento anche il fondo in territorio di Mascalucia censito in Catasto Terreni al foglio 13, partt. 85, 86, 87 e 960, con il suddetto provvedimento di riduzione ex art. 496 c.p.c. del 29.5.98 (trascritto nei RR.II. il 2.6.98) venivano liberate dal vincolo pignoratizio soltanto le partt. 85, 86 e 87, e non anche la particella 960: ed è solo per questo, e proprio per questo, che quanto su quest'ultima veniva edificato poteva essere oggetto degli atti esecutivi ulteriormente posti in essere sia dall CP_7
(che, come premesso in narrativa, era già intervenuta alla data del 17/05/1995) sia, anche e soprattutto, dai creditori intervenuti ex art. 499 c.p.c. nella procedura esecutiva solo successivamente alla stipula delle note compravendite del 4.1.2000.
Compravendite dallo stipulare le quali il notaio a fortiori – ritiene la Corte - Pt_11
avrebbe dovuto dissuadere gli odierni appellanti incidentali poiché destituita di fondamento risulta dunque l'asserzione che alla data ridetta del 4.1.2000 tutti i creditori alla stessa data già intervenuti nella procedura esecutiva fossero stati soddisfatti (come deve ripetersi, infatti, l' aveva spiegato il proprio CP_7
intervento ex art. 499 c.p.c. già il 17/05/1995, e che alla data del 4.1.2000 non fosse stata ancora soddisfatta è dimostrato per tabulas, vale a dire dalla succitata transazione infine conclusa con l'esecutata soltanto il 24.2.2016): di Persona_1
talchè non era dato, affatto, di poter confidare in un provvedimento a stretto giro di posta di estinzione della procedura medesima;
non senza soggiungere che prudenza professionale imponesse di attendere comunque, ed in ogni caso, che provvedimento di estinzione del genere venisse depositato in cancelleria e che decorresse il termine per reclamarlo ex art. 630 c.p.c.
Privo di giuridico pregio – si passa a considerare – deve dirsi il terzo motivo di appello della a sostegno del quale – va in primo luogo rilevato – OP
questa invoca due arresti della Suprema Corte in realtà non conferenti: Cass.
16905/2010 fa, infatti, riferimento a fattispecie in seno alla quale non era stato stipulato un contratto preliminare quanto, invece, una scrittura privata di compravendita infine trasposta in forma pubblica;
mentre Cass. 566/2000 era chiamata ad occuparsi della responsabilità addebitata a notaio che aveva dilatato oltremisura i tempi di trascrizione dell'atto precedentemente rogato.
Ciò detto, occorre soprattutto riconoscere che soltanto suggestiva può dirsi la pretesa che sia (come premesso) “invincibile il rilievo che, al momento della stipula dei rogiti per cui è causa, il prezzo pattuito era stato interamente corrisposto, per cui il danno per l'acquisto di un immobile gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli si era irreversibilmente prodotto, e per una serie causale affatto indipendente dall'attività del notaio”: perché, in realtà, al momento della stipula di contratto preliminare di compravendita in nessun caso viene corrisposto un prezzo vero e proprio. Hanno chiarito le Sezioni Unite che, allorchè al contratto preliminare vengano aggiunte pattuizioni accessorie dirette a dedurre in obbligazione le prestazioni proprie del definitivo, “l'esecuzione della traditio della res e/o del pagamento, anche totale, del prezzo non siano affatto, di per se stessi, incompatibili con l'intento di stipulare un contratto solo preliminare di compravendita, dacchè, in tal guisa operando, le parti manifestano e concretamente realizzano esclusivamente l'intento d'anticipare non gli effetti del contratto di compravendita - l'impegno alla cui futura stipulazione costituisce l'oggetto delle obbligazioni assunte con la convenzione stipulata nella prescelta forma del preliminare, mentre tali effetti rappresentano, per contro, proprio quel risultato cui le parti stesse non hanno inteso, al momento, pervenire - ma solo quelle prestazioni che delle obbligazioni nascenti dalla compravendita costituiscono l'oggetto, id est la consegna della res ed il pagamento del prezzo, quali, ex artt. 1476 e 1498 c.c., sono poste a carico, rispettivamente, del venditore e del compratore ….. Per altro verso, devesi considerare che il preliminare di compravendita con il quale siano contestualmente pattuite anche la consegna anticipata della res e la corresponsione del pari anticipata del prezzo in una o più soluzioni non è un contratto atipico, se con tale termine s'intende definire un contratto caratterizzato da una funzione economico- sociale non riconducibile agli schemi normativamente predeterminati e tuttavia suscettibile di riconoscimento e di tutela, sul presupposto dell'autonomia contrattuale che l'ordinamento riconosce ai privati, in ragione della sua liceità e della sua meritevolezza. Nella fattispecie in esame va ravvisata, infatti, la convergenza, in un'unica convenzione, degli elementi costitutivi di più contratti tipici, nel qual caso resta escluso che la convenzione stessa possa essere qualificata come atipica, dal momento che, sia pure considerata nelle sue plurime articolazioni, non è intesa a realizzare una funzione economico-sociale nuova e diversa rispetto a quelle dei singoli contratti tipici che in essa sono confluiti. Pertanto, considerato che le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in un unico contesto, dar vita a più negozi tra loro del tutto distinti ed indipendenti, come pure a più negozi variamente interconnessi, la qualificazione della fattispecie va, piuttosto, effettuata con riguardo alla sua riconducibilità nell'ambito d'una delle categorie, elaborate da dottrina e giurisprudenza nell'esame delle fattispecie congeneri, dei contratti misti o complessi, o dei contratti collegati.
……. …. Risulta evidente come la fattispecie in discussione debba essere ricondotta alla categoria dei contratti collegati. In essa, infatti, le parti, onde agevolare la realizzazione delle finalità perseguite con la stipulazione del preliminare di compravendita, stipulano altresì – e ciò può aver luogo contemporaneamente e contestualmente al preliminare ma anche in tempi e con atti diversi, a seconda che le circostanze lo richiedano - dei contratti accessori, al preliminare necessariamente perchè funzionalmente connessi e, tuttavia, autonomi rispetto ad esso, rispondendo ciascuno ad una precisa tipica funzione economico-sociale eppertanto disciplinati ciascuno dalla pertinente normativa sostanziale. Contratti con i quali le parti pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria tuttavia ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al principale e nei quali, secondo un'autorevole opinione dottrinaria meritevole d'esser condivisa, vanno ravvisati, quanto alla concessione dell'utilizzazione della res da parte del promittente venditore al promissario acquirente, un comodato e, quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore, un mutuo gratuito”
(Cass.SS.UU. 7930/2008).
Rimane dunque smentito – deve concludersi sul punto – l'assunto che nei casi quale quello di specie “il danno per l'acquisto di un immobile gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli” vada eziologicamente ricondotto ad “una serie causale affatto indipendente dall'attività del notaio”: dacchè anche nei casi di specie il prezzo della compravendita viene in realtà corrisposto al momento della relativa stipulazione ad effetti reali, mediante definitivo incameramento da parte del venditore delle somme già versategli dall'acquirente, al momento della stipula di contratto preliminare, solo a titolo di mutuo.
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Si rivela in larga misura giustificato, per converso, il quarto motivo di impugnazione della appellante . OP
Non già e non tanto – si rileva anzitutto - perché si riscontri in atti di causa, diversamente da quanto asserito da detta appellante principale, che “già il notaio
, con il suo atto di costituzione in giudizio, aveva puntualmente contestato il Pt_11
danno lamentato così come quantificato dagli attori, e la scrivente difesa si è associata a quanto eccepito dall'assicurato …” quanto invece, e piuttosto, perché nell'esegesi dell'art. 115 c.p.c. costituisce jus receptum l'affermazione secondo cui
“Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima (mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte se specificamente contestato)” (ex ceteris Cass. II 2223/2022).
Evidente appare, benvero, che al non possa pure addebitarsi la mancata Pt_11
conoscenza delle attività negoziali poste in essere dagli originari attori onde scongiurare la vendita forzata delle unità immobiliari precedentemente acquistate.
Ciò posto, non può non darsi atto che – così per come dunque non a torto denunciato dalla compagnia appellante - detti originari attori nessun riscontro documentale abbiano saputo fornire di avere sborsato per tacitare i sullodati creditori - prima che si giungesse infine all'estinzione della procedura esecutiva - detta complessiva somma di € 71.763,38. Le emergenze documentali dimostrano piuttosto, come appare a questo punto il caso di ribadire, che le posizioni creditorie sia del NC LA
Soc. Cooperativa (e per essa della sua avente causa Acquisizione e Rifinanziamento
Crediti S.p.A.) sia dell' sia di SC IL S.p.A. sia ancora di CP_7
venivano, tutte, definite con la stipula delle prodotte transazioni di OP1 cui era ogni volta parte l'esecutata e non già gli odierni appellanti Persona_1
incidentali. I quali – chiedendosi retoricamente “.. chi avrebbe potuto pagare tali somme se non gli unici soggetti che avevano interesse?”, ed aggiungendo che “Gli esecutati … non avevano alcun interesse a saldare i creditori, ..” essendo, invece, essi appellanti incidentali “Gli unici … interessati a salvare gli immobili [… ]. Ne consegue che gli odierni appellati, mossi dall'interesse di non perdere gli immobili, hanno pagato loro, sebbene le ricevute e le trattative risultino intestate alla debitrice originaria” – vorrebbero privare detta prova documentale della sua eminente valenza dimostrativa affidandosi a labile presunzione: labile soprattutto perché – è appena il caso di precisare – ex art. 1180 c.c. il terzo può sempre adempiere (fatta eccezione soltanto dell'ipotesi in cui al creditore faccia capo uno speciale interesse all'adempimento personale) all'obbligazione altrui;
cosicchè, i pagamenti contemplati da dette transazioni che fossero provenuti da terzi – ed in ispecie dagli originari attori – ben avrebbero potuto e quindi dovuto essere formalizzati e documentati.
Ciò posto, a provare in atti un esborso degli odierni appellanti incidentali è poi - solo ed esclusivamente, ciò che rende altresì ragione della infondatezza dello spiegato appello incidentale - la prodotta relazione del succitato professionista delegato ex art. 591bis c.p.c. datata il 26.11.2015: la quale, peraltro, fornisce contezza della sola corresponsione allo stesso professionista, in seguito alla stipula dei summenzionati contratti di locazione precaria, di detti quattro assegni bancari dell'importo di €
1.200,00 cadauno, rispettivamente rilasciati dai coniugi , dai NT
coniugi , dai coniugi e da in Controparte_5 Controparte_6 CP_3
pagamento delle quattro mensilità comprese tra il dicembre del 2014 ed il marzo del
2015. Come s'è visto, con la stessa relazione veniva pure riferito che - in relazione al periodo decorrente dal dicembre del 2012 sino a tutto il mese di novembre del 2014 - nulla fosse stato in precedenza corrisposto dai predetti a titolo di indennità di occupazione;
né emergono pagamenti successivi. Di talchè, in riforma della sentenza impugnata, deve essere Parte_11
condannato a rifondere - rispettivamente ai coniugi , ai coniugi NT
, ai coniugi ed a - detta sola Controparte_5 Controparte_6 CP_3
somma di € 1.200,00; oltre, trattandosi di debito di valuta, interessi legali ex art. 1224, comma primo, c.c. (e null'altro, un maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. non essendo stato neppure allegato) a decorrere dalla suddetta data del
26.11.2015 e sino al soddisfo.
§§§
Somma – quella testè fissata in € 1.200,00 per ciascuna parte danneggiata – ampiamente inferiore alla suddetta franchigia contrattuale di € 5.000,00 per singolo sinistro. Donde deve ulteriormente concludersi che nulla la OP
debba rimborsare al per effetto della copertura assicurativa da quest'ultimo Pt_11
escussa.
E dalla conclusione che nulla la odierna appellante debba dunque rimborsare al proprio assicurato il quinto motivo dell'appello principale rimane, di tutta evidenza, assorbito.
Piuttosto, occorre a questo punto provvedere sulla domanda di restituzione di quanto dalla pagato in ottemperanza alla sentenza di primo grado oggi OP
riformata. In atti è stato documentato (con la produzione delle contabili allegate alla comparsa conclusionale) il versamento al , a detto titolo, della complessiva Pt_11
somma di € 45.226,86: che deve essere dunque rimborsata, incrementata degli interessi legali a decorrere soltanto dal dì della presente sentenza (conf. ex pluribus
Cass. II 24821/2008) e sino al soddisfo.
§§§
In ragione del finale esito del doppio grado di giudizio congruo appare:
- quanto al giudizio principale – previamente rammentato che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare la compensazione, totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.” (Cass.SS.UU. 32061/2022) – compensare per metà le spese di prime e di seconde cure e, pertanto, condannare il (fermo restando quanto poi previsto dal secondo Pt_11
comma dell'art. 1917 c.c.) al pagamento della sola ulteriore metà delle spese medesime: e così al pagamento - sulla base per entrambi i gradi di giudizio esclusivamente (cfr. Cass. 31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del decisum ed anche ai sensi del secondo comma dell'art. 10 c.p.c., fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in contenzioso nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata (ciò che pare dover condurre all'applicazione dei valori medi di parametro per ciascuna fase processuale, fatta eccezione di quella di trattazione e/o istruzione in assenza di alcuna attività istruttoria che non fosse, in prime cure, l'attività peritale ultroneamente disposta) – degli importi complessivi (cui si perviene sommando: a) per il giudizio di primo grado, € 459,50 x fase di studio + €
388,50 x fase introduttiva + € 420,00 x fase di trattazione + € 850,50 x fase decisionale;
indi, ridotto del 30% il totale di € 2.118,50 ex art. 4, quarto comma, D.M. 55/2014, aggiungendo al nuovo totale di € 1.482,95 l'importo di
€ 2.002,00 ex art. 4, secondo comma, s.l.; b) per il giudizio di secondo grado, €
567,00 x fase di studio + € 460,50 x fase introduttiva + € 460,75 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale;
indi, ridotto del 30% il totale di €
2.443,75 ex art. 4, quarto comma, D.M. 55/2014, aggiungendo al nuovo totale di € 1.710,65 l'importo di € 2.309,40 ex art. 4, secondo comma, s.l.) di cui in dispositivo,
- compensare per intero tra le relative parti (giustificandosi comunque la chiamata in causa operata dal ancorchè, ma soltanto ex post, Pt_11
rivelatasi infine inutile) le spese di prime e di seconde cure del giudizio di garanzia.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico degli appellanti incidentali, la cui impugnazione è stata rigettata, dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma
1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3311/2022 del 20.7.2022 (come integrata giusta ordinanza di correzione ex art. 288 c.p.c. del 9.1.2023) proposto, con citazione del 15.2.2023, dalla nei confronti di Parte_19 CP_1
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_3
nei confronti di , nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_11
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e –
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_3
così provvede:
- rigetta l'appello incidentale,
- in parziale accoglimento dell'appello principale condanna , in Parte_11
riforma della sentenza impugnata che lo condannava al pagamento di maggiori somme: a) al pagamento in favore dei coniugi e Parte_1 [...]
della somma di € 1.200,00, oltre interessi nei termini di cui in Parte_2
motivazione; b) al pagamento in favore dei coniugi e Parte_4
della somma di € 1.200,00, oltre interessi nei termini di Parte_5 cui in motivazione;
c) al pagamento in favore dei coniugi Parte_8
e della somma di € 1.200,00, oltre interessi nei termini di cui Parte_9
in motivazione;
d) al pagamento in favore di della somma di € CP_3
1.200,00, oltre interessi nei termini di cui in motivazione,
- condanna per le causali di cui in motivazione alla restituzione Parte_11
in favore della Rappresentanza Generale per l'Italia della OP
della complessiva somma di € 45.226,86, oltre interessi legali a decorrere dal dì della odierna sentenza,
- compensa per metà tra le relative parti le spese del doppio grado del giudizio principale, e condanna al pagamento della ulteriore metà delle Parte_11
spese di rappresentanza e difesa in prime ed in seconde cure di Parte_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_5
, e , e così al pagamento: a) Parte_8 Parte_9 CP_3
quanto al giudizio di primo grado, di complessivi € 3.484,95, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
b) quanto al giudizio di appello, di complessivi €
4.020,05, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- compensa per intero tra le relative parti le spese del doppio grado del giudizio di garanzia,
- dà atto della sussistenza a carico di , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8
e dell'obbligo di Parte_9 Parte_10 CP_3
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, del T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27.I.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)