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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2213/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. CO Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2213/2023 vertente tra: TRA con l'avv. MESCOLI MARIASTELLA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. SORAGNI PAOLA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di CO, nato a [...] in data [...]. Con decreto del 21/07/2020 il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto le conclusioni congiunte delle parti circa le modalità di affido e mantenimento del minore. In seguito, le parti si sono riconciliate e hanno ripreso la convivenza. a convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per chiedere una regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento del minore. A tal fine ha allegato:
▶che la convivenza è terminata nel mese di dicembre 2022, quando la resistente si è trasferita con il figlio presso una zia a Campegine;
▶che la madre è spesso assente e non si preoccupa delle esigenze di salute del minore, nonostante le segnalazioni della pediatra;
▶di essere l'unico a poter garantire al figlio le necessarie attenzioni e una stabilità abitativa. Ha, pertanto, chiesto, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé, che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio la prima settimana dal lunedì al mercoledì, la seconda settimana dal venerdì alla domenica sera e che le parti si occupino direttamente del mantenimento del minore durante i rispettivi tempi di permanenza, dividendosi paritariamente le spese straordinarie. In sede di precisazione delle conclusioni, ha poi offerto di contribuire con la somma mensile di € 200. si è costituita e ha contestato la Controparte_1 rico endo che il minore è ben accudito da lei e dalla sua famiglia e che la collocazione preferenziale di CO presso di lei risponderebbe meglio alle esigenze dello stesso. Ha, pertanto, chiesto l'affido condiviso del minore con collocamento presso di sé, che il padre lo possa vedere secondo le condizioni stabilite dal decreto del 21/07/2020, ossia a week-end alternati (dal venerdì ore 18:30 alla domenica ore 18:30) e infrasettimanalmente dal mercoledì al giovedì nella settimana in cui trascorrerà il week-end con il padre e dal martedì al giovedì nella settimana in cui trascorrerà il week-end con la madre. Ha, inoltre, chiesto che il ricorrente contribuisca al mantenimento del minore con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con provvedimenti provvisori del 10/10/2023, il giudice istruttore ha disposto l'affido condiviso del minore con residenza anagrafica presso il padre, che quest'ultimo contribuisca al mantenimento dello stesso con una somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie e che le visite paterne siano organizzate secondo il seguente il calendario: 1) la prima settimana dalle 18:30 del mercoledì alle 18:30 del giovedì, oltre al weekend dalle 18:30 del venerdì alle 18:30 della domenica;
2) la seconda settimana dalle 18:30 del martedì fino alle 18:30 del giovedì.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affido condiviso del minore, consigliato anche dai Servizi Sociali, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Più controversi sono, invece, i temi delle visite e del collocamento del minore. 1) Partendo dal primo, il dopo aver in un primo momento Pt_1 aderito alla proposta della di confermare il regime di visite CP_1 disposto dal Tribunale con il decreto del 2020 (che prevede circa dieci pernottamenti mensili del minore presso il padre), ha chiesto di ampliare i propri tempi e di adottare un regime di visite pressoché paritario. Il Collegio non ritiene tuttavia che tale soluzione risponda al superiore interesse del minore, che – in base a quanto emerso nel corso dell'istruttoria
– deve essere individuato nel bisogno di stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti, anche alla luce del disturbo di cui soffre (doc. 21). La relazione del Servizio e le dichiarazioni delle parti evidenziano infatti che CO, affetto da autismo, sta ancora elaborando la separazione dei genitori e che, pertanto, necessita di stabilità e comportamenti costanti (vd. pagg.
3-4 della relazione dello psicologo del Servizio NPIA: “Le maestre della scuola materna hanno evidenziato dei disturbi comportamentali in CO e hanno raccomandato un approfondimento in Neuropsichiatria che ha portato ad ulteriore approfondimenti per una diagnosi dello spettro autistico. Se questa diagnosi fosse anche solo in parte confermata […] richiederebbe la necessità di mettere in atto comportamenti costanti e definiti con il minore, e un grado di coordinamento fra chi si occupa di lui. L'interruzione scolastica ha sicuramente peggiorato la condizione del minore. […] riferisce Pt_1 anche come sia importante per lui farsi vedere con vere una CP_1 buona relazione con lei per dare maggiore tranquillità al bambino affermando che lo stesso tende a fare ad avvicinare il papà alla mamma per farli baciare in sua presenza”). In particolare, all'esito del percorso svolto, lo psicologo del Servizio NPIA di Guastalla ha espressamente suggerito di non cambiare il regime di affidamento e visite in atto (vd. pag. 5). Il Collegio ritiene, pertanto, di confermare l'attuale calendario, che peraltro ricalca quello concordato dalle parti nel 2020, che era stato nuovamente accettato dal in sede di prima udienza. Pt_1
Il padre, quindi, terrà con sé il figlio con i seguenti tempi: a) la prima settimana dalle 18:30 del mercoledì alle 18:30 del giovedì, oltre al week- end dalle 18:30 del venerdì alle 18:30 della domenica;
b) la seconda settimana dalle 18:30 del martedì fino alle 18:30 del giovedì; c) quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
d) cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno le giornate del 24 e del 25 dicembre, e del 31 dicembre e dell'1 gennaio;
e) tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno i giorni di Pasqua e Pasquetta; 2) Passando al tema del collocamento, bisogna evidenziare come il Giudice istruttore, in sede di provvedimenti temporanei, aveva chiarito come la scelta di mantenere la residenza di CO presso il padre avesse natura esclusivamente formale e provvisoria, e si giustificasse con l'esigenza di consentire al minore di proseguire i percorsi di sostegno già iniziati a Boretto. Per analoghi motivi, è stato disposto che, per l'anno in corso, CO continuasse a frequentare la scuola materna di Boretto. Ad avviso del Collegio, questa esigenza, in prospettiva, può considerarsi venuta meno, dal momento che il collocamento formale del minore presso la madre (presso cui già trascorre la maggior parte del tempo) non preclude la possibilità di continuare le attuali attività di CO (ad esempio il corso di nuoto), mentre l'inizio delle scuole elementari implicherà in ogni caso una modifica delle abitudini di vita e delle frequentazioni del bambino. Non vi sono, in sostanza, motivi per modificare l'assetto che le parti si erano date all'epoca del decreto del 2020, dal momento che – come visto – tale assetto risponde al maggior interesse del minore.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Nel caso per cui si procede, le parti non hanno dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri per determinare un assegno mensile sono costituiti dall'età della prole (5 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quelle del ricorrente, lo stesso ha dichiarato di lavorare come operaio a tempo indeterminato con un reddito di circa € 15.800 e ciò trova conferma nelle dichiarazioni dei redditi depositate in atti (cfr. doc. 3). Ha, inoltre, allegato di essere onerato da un canone di locazione di € 450 (doc. 5) e di versare mensilmente una rata di € 332,45 per l'acquisto di un'auto (doc. 14). La resistente ha dichiarato di lavorare come operaia part-time con una retribuzione mensile di circa € 700/800 e non ha allegato particolari spese di vitto e alloggio. Ciò posto, considerato che la situazione reddituale delle parti non ha subito modifiche rispetto al precedente accordo omologato tra le parti nel 2020, dal momento che continua a sussistere una certa disparità reddituale, e che il regime di visite prevede significativi tempi di permanenza del minore presso il padre, il Collegio ritiene di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via condivisa alle parti con collocamento presso la madre e visite paterne come in motivazione;
-incarica i Servizi Sociali di continuare il percorso di monitoraggio e sostegno del nucleo famigliare e di svolgere le dovute attività di intermediazione tra le parti;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 30/1/2025
Il Presidente Il Giudice est. CO Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. CO Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2213/2023 vertente tra: TRA con l'avv. MESCOLI MARIASTELLA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. SORAGNI PAOLA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di CO, nato a [...] in data [...]. Con decreto del 21/07/2020 il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto le conclusioni congiunte delle parti circa le modalità di affido e mantenimento del minore. In seguito, le parti si sono riconciliate e hanno ripreso la convivenza. a convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per chiedere una regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento del minore. A tal fine ha allegato:
▶che la convivenza è terminata nel mese di dicembre 2022, quando la resistente si è trasferita con il figlio presso una zia a Campegine;
▶che la madre è spesso assente e non si preoccupa delle esigenze di salute del minore, nonostante le segnalazioni della pediatra;
▶di essere l'unico a poter garantire al figlio le necessarie attenzioni e una stabilità abitativa. Ha, pertanto, chiesto, l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé, che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio la prima settimana dal lunedì al mercoledì, la seconda settimana dal venerdì alla domenica sera e che le parti si occupino direttamente del mantenimento del minore durante i rispettivi tempi di permanenza, dividendosi paritariamente le spese straordinarie. In sede di precisazione delle conclusioni, ha poi offerto di contribuire con la somma mensile di € 200. si è costituita e ha contestato la Controparte_1 rico endo che il minore è ben accudito da lei e dalla sua famiglia e che la collocazione preferenziale di CO presso di lei risponderebbe meglio alle esigenze dello stesso. Ha, pertanto, chiesto l'affido condiviso del minore con collocamento presso di sé, che il padre lo possa vedere secondo le condizioni stabilite dal decreto del 21/07/2020, ossia a week-end alternati (dal venerdì ore 18:30 alla domenica ore 18:30) e infrasettimanalmente dal mercoledì al giovedì nella settimana in cui trascorrerà il week-end con il padre e dal martedì al giovedì nella settimana in cui trascorrerà il week-end con la madre. Ha, inoltre, chiesto che il ricorrente contribuisca al mantenimento del minore con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con provvedimenti provvisori del 10/10/2023, il giudice istruttore ha disposto l'affido condiviso del minore con residenza anagrafica presso il padre, che quest'ultimo contribuisca al mantenimento dello stesso con una somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie e che le visite paterne siano organizzate secondo il seguente il calendario: 1) la prima settimana dalle 18:30 del mercoledì alle 18:30 del giovedì, oltre al weekend dalle 18:30 del venerdì alle 18:30 della domenica;
2) la seconda settimana dalle 18:30 del martedì fino alle 18:30 del giovedì.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, le parti concordano sull'affido condiviso del minore, consigliato anche dai Servizi Sociali, sicché non vi è motivo per provvedere diversamente. Più controversi sono, invece, i temi delle visite e del collocamento del minore. 1) Partendo dal primo, il dopo aver in un primo momento Pt_1 aderito alla proposta della di confermare il regime di visite CP_1 disposto dal Tribunale con il decreto del 2020 (che prevede circa dieci pernottamenti mensili del minore presso il padre), ha chiesto di ampliare i propri tempi e di adottare un regime di visite pressoché paritario. Il Collegio non ritiene tuttavia che tale soluzione risponda al superiore interesse del minore, che – in base a quanto emerso nel corso dell'istruttoria
– deve essere individuato nel bisogno di stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti, anche alla luce del disturbo di cui soffre (doc. 21). La relazione del Servizio e le dichiarazioni delle parti evidenziano infatti che CO, affetto da autismo, sta ancora elaborando la separazione dei genitori e che, pertanto, necessita di stabilità e comportamenti costanti (vd. pagg.
3-4 della relazione dello psicologo del Servizio NPIA: “Le maestre della scuola materna hanno evidenziato dei disturbi comportamentali in CO e hanno raccomandato un approfondimento in Neuropsichiatria che ha portato ad ulteriore approfondimenti per una diagnosi dello spettro autistico. Se questa diagnosi fosse anche solo in parte confermata […] richiederebbe la necessità di mettere in atto comportamenti costanti e definiti con il minore, e un grado di coordinamento fra chi si occupa di lui. L'interruzione scolastica ha sicuramente peggiorato la condizione del minore. […] riferisce Pt_1 anche come sia importante per lui farsi vedere con vere una CP_1 buona relazione con lei per dare maggiore tranquillità al bambino affermando che lo stesso tende a fare ad avvicinare il papà alla mamma per farli baciare in sua presenza”). In particolare, all'esito del percorso svolto, lo psicologo del Servizio NPIA di Guastalla ha espressamente suggerito di non cambiare il regime di affidamento e visite in atto (vd. pag. 5). Il Collegio ritiene, pertanto, di confermare l'attuale calendario, che peraltro ricalca quello concordato dalle parti nel 2020, che era stato nuovamente accettato dal in sede di prima udienza. Pt_1
Il padre, quindi, terrà con sé il figlio con i seguenti tempi: a) la prima settimana dalle 18:30 del mercoledì alle 18:30 del giovedì, oltre al week- end dalle 18:30 del venerdì alle 18:30 della domenica;
b) la seconda settimana dalle 18:30 del martedì fino alle 18:30 del giovedì; c) quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
d) cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno le giornate del 24 e del 25 dicembre, e del 31 dicembre e dell'1 gennaio;
e) tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno i giorni di Pasqua e Pasquetta; 2) Passando al tema del collocamento, bisogna evidenziare come il Giudice istruttore, in sede di provvedimenti temporanei, aveva chiarito come la scelta di mantenere la residenza di CO presso il padre avesse natura esclusivamente formale e provvisoria, e si giustificasse con l'esigenza di consentire al minore di proseguire i percorsi di sostegno già iniziati a Boretto. Per analoghi motivi, è stato disposto che, per l'anno in corso, CO continuasse a frequentare la scuola materna di Boretto. Ad avviso del Collegio, questa esigenza, in prospettiva, può considerarsi venuta meno, dal momento che il collocamento formale del minore presso la madre (presso cui già trascorre la maggior parte del tempo) non preclude la possibilità di continuare le attuali attività di CO (ad esempio il corso di nuoto), mentre l'inizio delle scuole elementari implicherà in ogni caso una modifica delle abitudini di vita e delle frequentazioni del bambino. Non vi sono, in sostanza, motivi per modificare l'assetto che le parti si erano date all'epoca del decreto del 2020, dal momento che – come visto – tale assetto risponde al maggior interesse del minore.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Nel caso per cui si procede, le parti non hanno dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri per determinare un assegno mensile sono costituiti dall'età della prole (5 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a quelle del ricorrente, lo stesso ha dichiarato di lavorare come operaio a tempo indeterminato con un reddito di circa € 15.800 e ciò trova conferma nelle dichiarazioni dei redditi depositate in atti (cfr. doc. 3). Ha, inoltre, allegato di essere onerato da un canone di locazione di € 450 (doc. 5) e di versare mensilmente una rata di € 332,45 per l'acquisto di un'auto (doc. 14). La resistente ha dichiarato di lavorare come operaia part-time con una retribuzione mensile di circa € 700/800 e non ha allegato particolari spese di vitto e alloggio. Ciò posto, considerato che la situazione reddituale delle parti non ha subito modifiche rispetto al precedente accordo omologato tra le parti nel 2020, dal momento che continua a sussistere una certa disparità reddituale, e che il regime di visite prevede significativi tempi di permanenza del minore presso il padre, il Collegio ritiene di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-affida la prole in via condivisa alle parti con collocamento presso la madre e visite paterne come in motivazione;
-incarica i Servizi Sociali di continuare il percorso di monitoraggio e sostegno del nucleo famigliare e di svolgere le dovute attività di intermediazione tra le parti;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 30/1/2025
Il Presidente Il Giudice est. CO Parisoli Lorenzo Meoli