Sentenza 5 giugno 2024
Decreto cautelare 6 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/06/2025, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 05019/2025REG.PROV.COLL.
N. 08375/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8375 del 2024, proposto dalla Società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lucia Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Ispettorato Nazionale del Lavoro e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
Società -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1699/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Vista la memoria del 12 marzo 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni;
Premesso in fatto che:
– la società -OMISSIS- dopo aver conseguito l’aggiudicazione dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro dell’accordo quadro avente ad oggetto la “ manutenzione edile non prevedibile, anche d’urgenza, da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell’ASL Napoli 1 Centro – Lotto 1 ”, ha subito l’applicazione del provvedimento di sospensione dall’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro a norma dell’art. 14 d.lgs. 81/2008 per impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in misura superiore al 10%;
– nelle more del giudizio di primo grado, l’Ispettorato territoriale ha disposto, con provvedimento del 22 novembre 2023, la revoca della sospensione alla luce dell’intervenuta regolarizzazione del personale in posizione irregolare;
– senonché, con successivo provvedimento del 7 novembre 2024, l’Ispettorato del lavoro ha annullato d’ufficio la revoca sul presupposto che la regolarizzazione fosse stata effettuata dalla impresa subfornitrice e non già dalla società sanzionata, il che determinava la reviviscenza del provvedimento originariamente impugnato;
– il giudizio di primo grado, ritenuto procedibile per l’interesse alla continuità dei requisiti di partecipazione, si è concluso con una sentenza di rigetto ed è stato appellato dapprima senza domanda cautelare, stante l’intervenuta revoca del 22 novembre 2023;
– successivamente all’annullamento d’ufficio, la Società appellante ha promosso altresì istanza cautelare tesa alla sospensione dell’esecutività della pronuncia gravata per via della reviviscenza dell’efficacia del provvedimento originariamente impugnato;
Considerato che, con ordinanza n. 55 del 10 gennaio 2025, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare sul duplice rilievo che, da un lato, la sospensione illo tempore disposta si profila prima facie legittima, al pari della successiva revoca, operante ex nunc in forza della regolarizzazione del lavoratore in nero da parte del subfornitore in ossequio alla ratio prevenzionistica dell’istituto, dall’altro, nella serie provvedimentale sub iudice , l’atto concretamente lesivo risulta essere l’annullamento della revoca della sospensione e non già la sospensione in sé e tale atto è stato ritualmente impugnato in primo grado con correlata domanda cautelare, indi compete al TAR nuovamente adìto scrutinare la legittimità del sopravvenuto annullamento d’ufficio;
Osservato che la Società appellante, in vista dell’udienza pubblica di discussione del merito, ha dichiarato con apposita memoria, non notificata alle controparti, di non avere più interesse al giudizio di merito instaurato innanzi a questo Consiglio “ in considerazione dell’avvenuta adozione da parte dell’IAM di Napoli del provvedimento 8171 del 3 Febbraio 2025 con il quale è stata disposta la revoca del provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli del 21 Luglio 2023 di sospensione dell’attività imprenditoriale ”;
Ravvisata, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante alla decisione del presente giudizio;
Ritenuto di dover dichiarare conseguentemente l’improcedibilità del ricorso a spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO