Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 695/2024
Oggi 03/04/2025 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento Teams, compaiono per parte ricorrente l'avv. Michele Bersani e per parte resistente l'avv. Giovanni Veca. Assistono all'udienza ai fini della pratica professionale le dottoresse , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...]
La giudice chiede ai procuratori delle parti se via sia la possibilità di un accordo, alla luce del fatto che la giurisprudenza di questo tribunale e della corte d'appello di Milano si sta consolidando nell'accogliere le domande come quelle proposte dai ricorrenti di questo giudizio. L'avv. Veca dichiara che parte resistente offre la somma capitale di € 838,00 per ogni ricorrente, con un concorso alle spese complessivo di € 600,00 oltre accessori. L'avv. Bersani precisa che i ricorrenti intendono ottenere quanto richiesto con le domande proposte con il ricorso. La giudice, dato atto che non è possibile raggiungere un accordo, ritiene superflue le prove orali dedotte e pertanto invita le parti a discutere la causa. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti. La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza. Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro Marcella Frangipani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 695/2024
promossa da
, c. f. Parte_2 C.F._2
, c. f. Parte_3 C.F._3
, c. f. Parte_4 C.F._4
, c. f. Parte_5 C.F._5
, c. f. Parte_6 C.F._6 dell' I Ricorrenti contro
, c. f. , con il patrocinio degli Avv.ti CESARE Controparte_1 P.IVA_1
e G A Resistente
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
NEL MERITO 1. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire dalla resistente i seguenti rispettivi importi (o i differenti importi ritenuti di giustizia) a titolo di “una tantum riparatoria” ex art. 54 CCNL Sanità Privata Aris Aiop 8.10.2020:
▪ € 888,89 a favore di Parte_7
▪ € 888,89 a favore di Parte_2
▪ € 888,89 a favore di Parte_3
▪ € 888,89 a favore di Parte_4
▪ € 888,89 a favore di Parte_5
▪ € 888,89 a favore di Parte_6
2. conseguentemente, condannare , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dei ricorrenti, dei predetti importi (ovvero, in subordine, dei differenti rispettivi importi ritenuti di giustizia), per il relativo titolo;
3. con interessi e rivalutazione monetaria;
4. con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 147/2022, da distrarsi a favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario;
5. con sentenza esecutiva.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Si chiede che codesto illustrissimo Giudice Unico del Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia: A) dichiarare inammissibile, e comunque rigettare, il ricorso e tutte le domande proposte dai ricorrenti nei confronti degli Istituti;
Controparte_2
B) previa fissazione di nuova udienza di discussione ex art. 418 c.p.c., accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto voglia condannare i sig.ri , , Parte_7 Parte_2 Parte_3 [...]
, ed a corrispondere agli Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_2
, l'importo di euro 111,11 indebitamente corrisposto a titolo acconto ex art. 54 CCNL da
[...] CP_1 inata, dichiarare la compensazione (anche impropria) tra quanto denegatamente sp sig.ri , , , Parte_7 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
ed a titolo di importo una tantum ex art. 54 CCNL e quanto già riconosciuto loro Parte_5 Parte_6 in esecuzione dei rispettivi accordi individuali (v. supra, par. 3). Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio I ricorrenti, tutti dipendenti degli Istituti (di seguito, per brevità, Controparte_2 [...]
, lamentano che non sia stata data integrale applicazione, nei loro confronti, dell'art. 54 del CCNL CP_3 ivata, rinnovato l'8 ottobre 2020. In particolare, rivendicano il saldo dell'una tantum riparatoria prevista in € 1.000,00 dal citato art. 54 del predetto CCNL, applicato dalla resistente con decorrenza dal primo luglio 2018, precisando di aver ricevuto solo acconti pari a € 111,11. La resistente sostiene che l'art. 54 in esame non sia applicabile ai ricorrenti, ritenendo, in ogni caso, che il diritto all'una tantum di cui si discute sia stato rinunciato nell'accordo sindacale del 26 novembre 2018 e nelle successive conciliazioni individuali sottoscritte dai ricorrenti, i quali, in cambio di una somma una tantum, si sono impegnati a non avanzare pretese derivanti dall'applicazione del CCNL sanità privata introdotto in sostituzione di quello della sanità pubblica applicato sino al settembre 2018. In via riconvenzionale, la resistente chiede la condanna dei ricorrenti alla restituzione degli acconti percepiti con la busta paga del mese di ottobre 2020 per l'una tantum in questione, che afferma di aver erroneamente versato. Infine, in via subordinata, parte resistente chiede che quanto sia eventualmente riconosciuto a favore dei ricorrenti per il titolo dagli stessi invocato sia compensato con quanto già corrisposto in esecuzioni degli accordi di conciliazione individuali.
2. La disciplina dell'art. 54 CCNL Sanità Privata e la sua applicabilità ai ricorrenti
L'art. 54 CCNL Sanità Privata (come rinnovato in data 8.10.2020) prevede che: “Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad euro 1000,00 (mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente CCNL. L'importo di cui sopra verrà corrisposto in due tranches, - la prima, di valore pari al 55%, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2020; - la seconda, di valore pari al 45%, con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2020. L'importo una tantum di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto, ed è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 318/1996, convertito con modificazione in legge n. 402/1996 e s.m.i.” (v. doc. 5 di parte ricorrente). È stato provato in via documentale (v. buste-paga depositate quali doc. 6 da parte ricorrente), e non è, comunque, contestato da parte resistente, che tutti i ricorrenti siano stati assunti prima del primo gennaio 2020 e che fossero in servizio alla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL di cui si tratta. Sussistono, pertanto, i due presupposti richiesti dall'art. 54 CCNL Sanità Privata per la corresponsione, a favore dei lavoratori, dell'una tantum in discussione. Parte resistente, contestando le domande proposte, ha richiamato il verbale di interpretazione autentica fornito dalla commissione paritetica nazionale (doc. 5 di parte resistente) che, in data 19 novembre 2020, ha precisato quanto segue: “l'importo una tantum di cui al citato art. 54, di cui si conferma il contenuto, è disposto con l'unico scopo di riparare il disagio esistenziale subito dall'insieme dei lavoratori a seguito della perdurante situazione di incertezza in relazione alla ritardata sottoscrizione di un nuovo CCNL”. Tuttavia, dal tenore letterale dell'art. 54 e da tale precisazione non può ritenersi, come invece sostiene parte resistente, che l'indennità non sia dovuta ai ricorrenti. Invero, come osservato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 2049/2022 in un caso sovrapponibile a quello che ci occupa e dalla giurisprudenza di questo tribunale ormai consolidata (v., tra le altre, sent. n. 12/23): “Da tale interpretazione si desume che il disposto dell'art. 54 viene confermato in ogni sua parte, sia in ordine all'importo dell'indennità che ai requisiti per la fruizione del beneficio (assunzione prima del 1° gennaio 2020, ancora in servizio alla data di sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo); che la finalità dell'indennità di ristorare i lavoratori dal disagio esistenziale subito a seguito dell'applicazione di un C.C.N.L. che doveva essere rinnovato da anni è pacificamente riconoscibile in capo a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal C.C.N.L. ARIS – AIOP, tra i quali i lavoratori della opponente (attuale convenuta). In ogni caso, è evidente che l'applicazione ai dipendenti della opponente (attuale convenuta) di un contratto collettivo di vent'anni in sostituzione del contratto collettivo della sanità pubblica, maggiormente tutelante, ha certamente comportato conseguenze negative per i dipendenti della opponente, tra le quali vi era indubbiamente lo stato di incertezza in ordine alla disciplina del proprio rapporto di lavoro in futuro, essendo loro stato unilateralmente applicato dal datore di lavoro un contratto collettivo che non veniva rinnovato da quasi vent'anni”. È opportuno osservare che la precisazione, contenuta sia nell'art. 54 sia nel verbale citato, in ordine alla finalità dell'una tantum, non può determinare, alla luce degli stessi canoni ermeneutici invocati da parte resistente (artt. 1362 e segg. c.c.), l'esclusione della medesima una tantum per i casi, come quello oggetto di questa causa, in cui ai lavoratori era applicato, per una parte del periodo della vacanza contrattuale del CCNL della sanità privata, un diverso CCNL. Se, infatti, le parti sociali hanno ritenuto di specificare la finalità dell'una tantum, ciò si spiega con la necessità di indicare il titolo dell'attribuzione patrimoniale, anche ai fini del regime fiscale e contributivo della stessa, ma ciò non comporta che debba verificarsi caso per caso quale sia il disagio subìto dal singolo lavoratore;
deve, anzi, rilevarsi che l'indennità è stata stabilita in misura fissa e non proporzionale al tempo dell'attesa del rinnovo cui siano stati sottoposti i lavoratori: anche un lavoratore assunto appena prima del rinnovo del CCNL ha, infatti, diritto a ottenere l'intera indennità, secondo quanto previsto dall'art. 54, nulla essendo stato previsto in senso contrario. Infine, non può trascurarsi il comportamento delle parti (art. 1362, II comma, c.c.) e in particolare va evidenziato che la resistente ha provveduto a erogare, seppure parzialmente, l'indennità in questione. Sempre in conformità alle pronunce di questo tribunale, non si condividono le argomentazioni di parte convenuta in merito al fatto che i ricorrenti avrebbero rinunciato agli importi ora rivendicati, nei verbali di conciliazione stipulati nel gennaio e nel febbraio 2019 (docc. sub 3 di parte resistente), dopo l'accordo sindacale del 26 novembre 2018 (doc. 2 della medesima parte). Infatti gli accordi conciliativi contengono reciproche concessioni tra le parti, prevendo l'erogazione di somme in favore dei lavoratori a fronte delle loro rinunce “a non avanzare alcuna eventuale pretesa o rivendicazione derivante dall'applicazione del C.C.N.L. Sanità privata e dalle modalità di applicazione dei relativi istituti economici e normativi operata da e, a fronte del riconoscimento dell'applicabilità a partire dal CP_3 primo luglio 2018 del C.C.N.L. Sanità privata, contengono la rinuncia “a ogni richiesta attuale e/o potenziale in merito a pretese spettanze, relative a periodi pregressi, in ordine a arretrati contrattuali sia con riferimento a C.C.N.L. Sanità Pubblica sia al C.C.N.L. Sanità privata”. Tali accordi hanno, invero, efficacia unicamente per il pregresso, in quanto eventuali rinunce relative a diritti dei lavoratori possono essere riferite solo a ciò che è già acquisito. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai consolidata;
possono qui richiamarsi le seguenti pronunce: “il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito” (Cass. n. 25315/2018); “la rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti" (Cass. n. 12548/98). Nel caso che ci occupa il verbale di accordo in sede sindacale e le conciliazioni individuali sono antecedenti al rinnovo del contratto che ha attribuito l'indennità in questione e pertanto non possono costituire rinuncia alla stessa. Né può condurre a conclusioni diverse l'esame della giurisprudenza di legittimità invocata da parte resistente (Cass. n. 19276/2015) perché nella fattispecie che ci occupa non si discute di acconti sui futuri aumenti contrattuali;
l'accordo del 26 novembre 2018 e i conseguenti accordi individuali, infatti, erano volti a definire la controversia insorta tra i lavoratori e la datrice di lavoro a causa della scelta di quest'ultima di applicare il CCNL della sanità privata in luogo di quello, precedentemente applicato, della sanità pubblica. Ne deriva che le domande dei ricorrenti sono fondate e devono conseguentemente essere accolte;
specularmente, devono essere respinte le domande riconvenzionali e l'eccezione di compensazione proposte dalla resistente.
3. Le spese di lite. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio di soccombenza. Sono liquidate nel dispositivo tenendo conto della modesta attività difensiva necessaria, trattandosi di contenzioso divenuto “seriale” e considerando che non si è svolta istruzione orale. Viene peraltro applicato l'aumento per la pluralità di parti difese dal medesimo difensore.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando: 1) dichiara tenuta e condanna parte resistente a pagare a ognuno dei ricorrenti, Parte_7
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, la somma di € 888,89, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
Parte_6
2) condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 1.250,00 per compensi professionali e in € 118,50 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, IVA e CPA se e come dovuti per legge, con distrazione a favore dell'avv. Michele Bersani, dichiaratosi antistatario. Deciso all'udienza del 3/4/2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani