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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente rel.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1881 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Lungotevere dei Mellini n. 44, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Jacopo Arcangeli che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato in virtù di procura generale CP_1
alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. Persona_1
n.37875 e Racc. n.7313, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avvocatura
Intrametropolitana di Roma, via Cesare Beccaria, 29 CP_1
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2914 pubblicata in data 11.3.2024
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso di primo grado esponeva di avere ottenuto, mediante Parte_1
decreto di omologa emesso dal Tribunale Civile di Roma Sez. Lavoro nella procedura di ATP ex art.445 bis c.p.c., l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art.1 legge 18/80) e che, nonostante avesse CP_ notificato detto decreto all' e comunicato via pec al medesimo tutti i CP_2 riferimenti per procedere alla relativa corresponsione, l' non aveva CP_3
corrisposto la prestazione economica dovuta, seppure fosse trascorso il termine di
120 giorni a tal fine previsto dalla medesima norma. CP_ L'attuale parte appellante pertanto chiedeva la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale riconosciuta.
CP_ L' si costituiva in giudizio rappresentando di avere corrisposto la prestazione con valuta del 22.1.2024.
Con la sentenza impugnata, il Giudice adito dichiarava cessata la materia del
CP_ contendere e condannava l' al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali oltre iva e cpa da distrarsi.
Con l'atto di gravame avverso la sentenza in oggetto l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione del DM n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal
DM 8 MARZO 2018, degli arti. 24 della L. 13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM
5.11.3994 n. 585 e della L.
7.11.1957 n. 1051 e dal DM 147.2022, nonché vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM n.55/2014.
Si è costituito l' avversando il ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La sentenza impugnata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere,
CP_ condannando l' a rifondere alla difesa antistataria del ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.200,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Si lamenta la quantificazione effettuata inferiore ai minimi di legge.
Lo scaglione da prendere a riferimento per calcolare i compensi legali dovuti con riferimento al presente giudizio è quello ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00,
L'importo corrisposto ammonta ad € 13.675,72. Concludeva chiedendo “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal
Tribunale di ROMA, sezione Lavoro n. 2914.2024 pubblicata in data 11.3.2024 nel CP_ giudizio R.G. 37551.2023, non notificata, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.200,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM CP_ 55/2014 COMMA 1BIS. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
55/2014.
Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del
2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, ed € 1.011,00 per decisionale.
Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale, per quanto essa si sia in sostanza limitata alla mera richiesta di accertare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite. Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c)
D.M. 55/2014.
Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del
20/01/2010).
Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M.
55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi
- in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in CP_1 base al criterio della c.d. soccombenza virtuale ed evidenziando che l' aveva CP_3
liquidato la prestazione in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”
(Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non
è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di , la somma di € 1.865,00 (465,00 + 389,00 + 1.011,00) Parte_1
per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di
€ 1.200,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la violazione dei c.d. minimi tariffari.
Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
Non è accoglibile la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), trattandosi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014.
Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno
l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione,
è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 1.865,00, in luogo di € 1.200,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle CP_1 spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 5/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente rel.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1881 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Lungotevere dei Mellini n. 44, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Jacopo Arcangeli che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato in virtù di procura generale CP_1
alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. Persona_1
n.37875 e Racc. n.7313, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avvocatura
Intrametropolitana di Roma, via Cesare Beccaria, 29 CP_1
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2914 pubblicata in data 11.3.2024
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso di primo grado esponeva di avere ottenuto, mediante Parte_1
decreto di omologa emesso dal Tribunale Civile di Roma Sez. Lavoro nella procedura di ATP ex art.445 bis c.p.c., l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art.1 legge 18/80) e che, nonostante avesse CP_ notificato detto decreto all' e comunicato via pec al medesimo tutti i CP_2 riferimenti per procedere alla relativa corresponsione, l' non aveva CP_3
corrisposto la prestazione economica dovuta, seppure fosse trascorso il termine di
120 giorni a tal fine previsto dalla medesima norma. CP_ L'attuale parte appellante pertanto chiedeva la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale riconosciuta.
CP_ L' si costituiva in giudizio rappresentando di avere corrisposto la prestazione con valuta del 22.1.2024.
Con la sentenza impugnata, il Giudice adito dichiarava cessata la materia del
CP_ contendere e condannava l' al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali oltre iva e cpa da distrarsi.
Con l'atto di gravame avverso la sentenza in oggetto l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione del DM n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal
DM 8 MARZO 2018, degli arti. 24 della L. 13.6.1942 n. 794, 4, comma 1, del DM
5.11.3994 n. 585 e della L.
7.11.1957 n. 1051 e dal DM 147.2022, nonché vizio di motivazione per mancata indicazione del sistema di liquidazione adottato in violazione dei parametri fissati dal DM n.55/2014.
Si è costituito l' avversando il ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
La sentenza impugnata ha dichiarato la cessazione della materia del contendere,
CP_ condannando l' a rifondere alla difesa antistataria del ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.200,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Si lamenta la quantificazione effettuata inferiore ai minimi di legge.
Lo scaglione da prendere a riferimento per calcolare i compensi legali dovuti con riferimento al presente giudizio è quello ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00,
L'importo corrisposto ammonta ad € 13.675,72. Concludeva chiedendo “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal
Tribunale di ROMA, sezione Lavoro n. 2914.2024 pubblicata in data 11.3.2024 nel CP_ giudizio R.G. 37551.2023, non notificata, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.200,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o, comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, con applicazione in ogni caso della maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM CP_ 55/2014 COMMA 1BIS. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato anche di questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra € 5.200,01-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al D.M. n.
55/2014.
Il Collegio, sulla scorta dell'art. 4 del DM 55/2014, riconosce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento…” (comma 1).
Pertanto, in applicazione di detta previsione e facendo seguito alla menzionata pronuncia, questo Collegio ritiene che il valore medio debba essere ridotto del 50%, tenuto conto dell'assoluta semplicità della controversia e della tendenziale serialità della stessa avendo ad oggetto esclusivamente il “pagamento” di una prestazione nella pacifica e incontestata sussistenza dei requisiti di legge, e venendo esclusivamente in rilievo l'inerzia e/o il ritardo dell'ente nel pagamento, nonché dell'assenza di qualsiasi particolare attività processuale.
Non vi è dubbio, poi, che il compenso per l'attività defensionale debba determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al D.M. n. 55 del
2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018 e, successivamente, dal D.M.
n. 147 del 13/08/2022 in vigore dal 23/10/2022, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 465,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, ed € 1.011,00 per decisionale.
Le attività difensive svolte innanzi al Tribunale sono sussumibili nella fase di studio della controversia, in quella introduttiva del giudizio e nella fase decisionale, per quanto essa si sia in sostanza limitata alla mera richiesta di accertare la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite. Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c)
D.M. 55/2014.
Come è noto, l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933, prevede la possibilità per il giudice di “attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”; inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
l. n. 724 del 1942, “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che l'art. 60, comma 5, r.d. n. 1578 del 1933 “consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni, fermo che la riduzione dei minimi previsti per gli onorari non può superare il limite della metà, a norma dell'art. 4 della l. n. 724 del 1942” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3961 del 29/02/2016; conformi
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17920 del 04/08/2009; Cass. Sez. L, Sentenza n. 949 del
20/01/2010).
Posto che, invero, l'art. 60, comma 5, cit. appare implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, che rinvia, per le liquidazioni giudiziali, ai soli parametri di cui all'emanando Decreto Ministeriale (oggi D.M. 55/2014), senza riprodurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 794 del 1942, e che, dall'altro, non appare neppure concretamente applicabile, atteso che il D.M.
55/2014 non prevede più onorari minimi e massimi, ma un unico compenso medio, eventualmente aumentabile o diminuibile in applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, nel caso di specie il giudice di prime cure non ha svolto alcuna motivazione riguardo alla riduzione dei compensi sotto i minimi, limitandosi
- in modo del tutto condivisibile - a porre le spese processuali a carico dell' in CP_1 base al criterio della c.d. soccombenza virtuale ed evidenziando che l' aveva CP_3
liquidato la prestazione in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si consideri, inoltre, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito delle modifiche del D.M. 55/2014 apportate dal D.M. 37/2018, “non è dato al giudice scendere al di sotto dei minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”
(Cass. 9185/2023). I giudici di legittimità hanno precisato che “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”, sicché attualmente “non
è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
Alla luce dei suesposti principi, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, in favore di , la somma di € 1.865,00 (465,00 + 389,00 + 1.011,00) Parte_1
per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15 %. Il primo giudice, diversamente, ha liquidato il minor importo complessivo di
€ 1.200,00, sicché l'appello deve essere accolto, essendo evidente la violazione dei c.d. minimi tariffari.
Alla luce di tutto quando fin qui ritenuto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite
a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (come emendato dal D.M. 147/2022), della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggior somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione.
Non è accoglibile la richiesta dell'odierna parte appellante di liquidazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), trattandosi di un aumento comunque rimesso all'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico: si osserva in proposito che la parte non ha indicato in modo sufficientemente specifico le tecniche informatiche eventualmente utilizzate per agevolare la consultazione e/o fruizione del ricorso di primo grado, idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno dello stesso, limitandosi ad allegare genericamente di aver redatto l'atto introduttivo con le modalità di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014.
Si consideri, ancora sul punto, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare in materia che, da un lato, “non è configurabile la violazione in questione ove alla base della deroga vi è un potere discrezionale del giudice di concedere o meno
l'aumento tariffario” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35753 del 06/12/2022); inoltre, che “In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione,
è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023), circostanze non ravvisabili nel caso di specie, caratterizzato, come si è detto, dall'assoluta semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite di primo grado CP_1 nella maggior misura di € 1.865,00, in luogo di € 1.200,00 liquidate in prime cure, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Condanna l' al pagamento delle CP_1 spese del grado, che si liquidano in € 250,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 5/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa