Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
NE RS NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 663 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 cui è riunito il procedimento 664/2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
( C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Nervi che li rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTI
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Marco Filesi che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_4
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Claudio PO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) in fallimento Controparte_4 P.IVA_2
Controparte_5
Controparte_6
1
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma 13341/2019 resa nel procedimento 20544/2013 – contratti bancari –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il diciannove marzo 2013 e iscritto a ruolo (r.g. 20544/2013)
, e nella qualità di fideiussori di Parte_1 Parte_2 Controparte_4 [...]
( in forza di garanzia rilasciata il quattordici maggio 2007 Controparte_7 fino a € 850.000,00, importo aumentato dal solo il tre ottobre 2010 a Parte_2
€1.300.000,00 ) convenivano dinanzi al Tribunale di Roma proponendo Controparte_8 domanda di accertamento negativo rispetto al credito asseritamente maturato da controparte nei confronti dell'obbligata principale riguardo ai conti correnti
36029/10178587, 36029/30083323, 36029/30089046 e 3629/50035199 nonché al finanziamento chirografario n. 36029/921001640251.
La garantita era stata medio tempore dichiarata fallita.
Si costituiva incorporante contestando Controparte_8 Controparte_9 la domanda e chiedendo di essere autorizzata a chiamare altri coobbligati ossia
[...]
e ( fideiussori ) nonché l'obbligata principale.; proponeva inoltre CP_6 CP_3 domanda riconvenzionale di condanna al pagamento in favore degli attori e dei terzi chiamati del saldo a debito risultante dai rapporti sopra indicati.
Si costituiva dei chiamati solo che chiedeva di essere manlevato da CP_3 [...]
, , e CP_6 Controparte_5 Parte_3 Parte_2 Parte_1
( che venivano chiamati in causa ), in forza di accordo transattivo del ventisette ottobre
2009 con cui era stata prevista la sua liberazione, entro il trentuno dicembre 2009, dalle
2 garanzie prestate per nei confronti di tutte le banche con cui aveva stipulato CP_7 contratti. I suddetti erano chiamati in causa.
Si costituiva solo che chiedeva il rigetto della domanda di manleva. Parte_3
e erano dichiarati contumaci. Controparte_6 Controparte_5
Il ventisette giugno 2014 il giudizio era interrotto per fallimento di Controparte_4
A seguito della riassunzione si costituivano e, per essa, Controparte_8 [...]
, , e Controparte_10 CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 che insistevano nelle domande già proposte.
Espletata CTU il Tribunale con sentenza 13341/2019 così statuiva :
“Rigetta la domanda attorea, accoglie la riconvenzionale di parte convenuta e per l'effetto condanna in solido Controparte_6 CP_3 Parte_1 Parte_2
a corrispondere alla banca incorporante fra le altre CP_8 Controparte_9
, e per essa la mandatari (ogg
[...] Controparte_10 CP_11
) l'importo complessivo di euro 924.802,75 oltre interessi come in parte motiva;
[...] condanna , Controparte_6 Parte_1 Parte_2 Controparte_5
e a tenere indenne dalla precedente statuizione di
[...] Parte_3 CP_3 condanna;
spese di lite compensate.”
e da un lato e dall'altro proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 distinti appelli che erano riuniti.
Era proposta istanza di sospensiva.
Si costituiva solo in qualità di cessionaria di Controparte_1 Controparte_8
La Corte con ordinanza del sei luglio 2020 accoglieva parzialmente l'istanza di inibitoria sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata solo per e Parte_1 solo per l'importo eccedente € 850.000,00.
All'esito dell'udienza del dieci marzo 2025, trattata in forma scritta come decreto del sedici gennaio 2025, era riservata la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni di e : Parte_1 Parte_2
“in via preliminare accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dai signori e alla per violazione dell'art. 2 legge Parte_1 Parte_2 Controparte_8
287/1990 in quanto contenenti norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI e conseguentemente riformare la sentenza del Tribunale di Roma…..non notificata dichiarando i signori e non tenuti a corrispondere … Parte_1 Parte_2
l'importo complessivo di € 924.802,75 e nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di accertamento e declaratoria di nullità delle fideiussioni poste dalla a sostegno della CP_12 pretesa creditoria limitare la condanna degli appellanti al solo importo effettivamente garantito di € 850.000,00; accertare e dichiarare la violazione da parte di Controparte_8 del disposto di cui all'art. 1956 c.c. e per l'effetto dichiarare i signor e Parte_1
liberati dall'obbligo fideiussorio assunto nei confronti di quest'ultima alla data Parte_2 del venti aprile 2009 ove il saldo negativo era pari a € 33.682,12 determinando il saldo effettivamente dovuto a tale data nonché la violazione da parte d del dovere Controparte_8 di correttezza e buona fede contrattuale con conseguente liberazione dei fideiussori dall'obbligo di garanzia;
accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo di garanzia dei signori e nei confronti del signor e Parte_1 Parte_2 CP_3 conseguentemente rigettare comunque in quanto infondata in fatto e in diritto la domanda di manleva originata dal contratto del ventisette ottobre 2009 e azionata dal signor CP_3
con l'atto di chiamata in causa di terzo notificato il quattordici febbraio 2014”
[...]
Conclusioni di : Parte_3
“accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo di garanzia del sig nei Parte_3 confronti del sig. e conseguentemente rigettare in quanto infondata in fatto e CP_3 in diritto la domanda di manleva originata dal contratto del ventisette ottobre 2009 e azionata dal signor con l'atto di chiamata in causa di terzo notificato il primo CP_3 luglio 2016. Con vittoria di spese e di onorari per entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni di : CP_3
“rigettare integralmente le richieste avanzate da parte appellante e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in riferimento capo n. 4 (pagg. 5-7) afferente la condanna di
, , e Controparte_6 Parte_1 Parte_2 Controparte_5
a tenere indenne in ordine agli obblighi fideiussori prestati in Parte_3 CP_3 favore a banca relativamente alle obbligazioni di Controparte_8 Controparte_7
in ogni caso: condannare parte avversa al pagamento delle competenze
[...] i giudizio, nonché delle spese specifiche ai sensi del D.M. n. 55/2014, con l'aggiunta delle spese generali di legge nella misura del 15%, per come espressamente previste all'art. 3 della Legge n. 247/2012 e successive modifiche e integrazioni, da liquidarsi ai massimi tariffari direttamente in favore dell'Avv. VI PO che a tal fine si dichiara sin d'ora antistatario”.
Conclusioni di ”Confermare l'impugnato provvedimento, con la Controparte_1 condanna di parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio. In caso di accoglimento della richiesta di riduzione dell'importo al cui
4 pagamento sono stati condannati i fideiussori, voglia, l'Ecc.ma Corte provvedere limitatamente al Sig e per l'importo di Euro 850.000,00, come da Parte_1 limite massimo garantito con lettera del 14.05.2007, a nulla epperò rilevando la predetta riduzione, in termini di condanna alle spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, in ossequio e comunque al principio di soccombenza;
ciò avendo la precisato, infatti CP_12 ed in ogni atto difensivo del giudizio in parte qua, gli importi relativi alle singole garanzie prestate dalle singole controparti”.
**********
Appello di e . Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo si sostiene la nullità delle fideiussioni rilasciate da Parte_1
e per contrasto con l'art. 2 della legge n°287/1990. Parte_2
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie ha rilasciato la fideiussione omnibus il Parte_1 quattordici maggio 2007 mentre ha rilasciato fideiussione omnibus in Parte_2 pari data e poi ha aumentato l'importo il tre maggio 2010.
Quella proposta dagli appellanti non è una domanda “follow-on”, vale a dire fondata su di una violazione delle regole antitrust già accertata dall'Autorità di concorrenza (sia essa nazionale o comunitaria) con un provvedimento definitivo. Le azioni follow on prendono le mosse, dunque, dal provvedimento di detta Autorità e ne richiamano in tutto o in parte il contenuto e soprattutto consentono di ritenere provata sulla scorta di tale provvedimento, in virtù della presunzione probatoria (cfr. Cass. civ., Sez. I,
22.5.2019, n. 13846), uno dei presupposti dell'azione, vale a dire la sussistenza della condotta violativa della normativa antitrust.
Quella in esame costituisce, piuttosto, una domanda stand-alone, in assenza di un precedente accertamento della violazione delle regole antitrust da parte dell'Autorità amministrativa. In questo caso, spetta al giudice nazionale adito accertare, sulla base delle allegazioni delle parti, l'asserita violazione delle regole della concorrenza nel periodo dedotto.
Le parti infatti hanno sottoscritto le fideiussioni a distanza di ben due anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il due maggio 2005 che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del
5 suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. Il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto a cui nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza, qual è quello in cui hanno sottoscritto le fideiussioni per cui è causa i due originari attori.
Siffatta impostazione è stata recentemente confermata dalla S.C. nella pronuncia n. 30383/2024. Testualmente, in motivazione : “Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii)l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v)la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
Nel caso in questione riguardante la fideiussione rilasciata dopo maggio 2005 parte appellante non ha in alcun modo provato tanto l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche, quanto il carattere cogente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento.
6 Parte appellante in buona sostanza avrebbe dovuto allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n.
287/1990 mentre non vi è alcuna allegazione della sussistenza di tali presupposti né sono stati articolati mezzi di prova volti a dimostrare che nel maggio 2007 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avevano coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Non è a tale proposito sufficiente che la singola fideiussione sottoposta all'attenzione del giudice risulti speculare rispetto allo schema contrattuale censurato dalla Banca
d'Italia. In effetti, il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. predisposto nel 2003 non in generale ma solo nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche. Di conseguenza chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, deve dimostrare che lo stesso schema, utilizzato per il contratto in questione, sia espressione di una perdurante o di una nuova intesa anticoncorrenziale perché le clausole in questione venivano applicate in modo uniforme o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla
Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
Con il secondo motivo si sostiene che la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione laddove
è stata emessa condanna di al pagamento di un importo superiore al Parte_1 limite della garanzia dallo stesso rilasciata alla Banca.
Il motivo è fondato.
La stessa ha precisato le conclusioni in primo grado chiedendo che l'importo della CP_8 condanna non superasse i limiti della garanzia ( € 850.000,00 ) e in tal senso è stata già emessa ordinanza di sospensiva parziale.
7 Con il terzo motivo si afferma che la sentenza non avrebbe valutato tutto il quadro probatorio sottostante l'eccezione di violazione dell'art. 1956 c.c. essendosi il Tribunale limitato a richiamare la clausola 4 delle fideiussioni ove è stato posto a carico del garante l'obbligo di informarsi sull'andamento della garantita.
Il motivo è infondato anche se con le seguenti precisazioni.
E' corretta in tesi la deduzione degli appellanti dell'insufficienza di quanto stabilito nella clausola 4 sopra indicata laddove comunque la richiesta di informazioni ben potrebbe non bastare per contrastare l'erogazione di credito anche in presenza di situazioni di inadempienza reiterata.
Nel caso di specie però non sussiste alcuna violazione
Le operazioni a debito che avrebbero costituito un chiaro sintomo del peggioramento delle condizioni economiche della garantita e la violazione dell'art. 1956 c.c. sarebbero relative ai seguenti accrediti per anticipo fatture poi tornate insolute: a) € 70.800,00 del 25 gennaio
2008 ( in parte ); b) € 57.600,00 ad aprile 2008; c) € 89.760,00 il 9 luglio 2008, importo poi addebitato in misura ridotta il quindici dicembre 2008 ( per € 11.207,72) , a seguito di compensazione con l'anticipo di un'altra fattura;
d) € 28.800,00 il primo agosto 2008 ;
e) €147.285,29 il tre novembre 2008; f) € 76.272,00 il diciannove gennaio 2009; g)
€47.520,00 il nove aprile 2009.
Si afferma poi che la banca avrebbe consentito di scontare più volte le medesime fatture insolute.
Occorre in primo luogo rilevare come la possibilità che alcune fatture scontate rimangano insolute e quindi il relativo importo venga addebitato alla correntista ex se non esula dal normale rischio di impresa e non costituisca, in assenza di altri riscontri, un sintomo di incapacità della correntista di far fronte ai propri debiti.
Nel caso di specie a parte dette operazioni non vi sono altri riscontri attestanti il fatto che il rapporto contrattuale sarebbe continuato pur potendo la banca rendersi conto dello stato di crisi della correntista.
L'appellante poi era socio della garantita per cui ben avrebbe potuto Parte_2 facilmente conoscere la situazione;
egli era inoltre componente del cda con delega ai contratti dell'altra garante, società che aveva il controllo della garantita;
lo Controparte_4 stesso poi ha acconsentito nel 2010, dopo quindi l'effettuazione delle operazioni in questione, a innalzare il tetto della garanzia e si deve ritenere, secondo un comune canone
8 di prudenza che detto socio nel 2010 all'atto della sottoscrizione dell'aumento del tetto garantito, prima di prendere una decisione del genere, abbia avuto contezza dell'andamento dei rapporti bancari.
Analogo discorso vale per che parimenti era componente del Consiglio Parte_1 di Amministrazione di . con delega al personale e alla gestione operativa della CP_4 divisione commerciale .
Con il quarto motivo e e con unico motivo Parte_1 Parte_2 Parte_3 sostengono che il Tribunale, in riferimento all'atto di transazione del ventisette ottobre 2009 avrebbe violato il disposto dell'art. 116 c.p.c. e le norme in materia di interpretazione mal valutando le risultanze probatorie.
ha sul punto chiesto la conferma della sentenza. CP_3
Il motivo è infondato.
, già componente del CDA della garantita, ha presentato le proprie dimissioni a CP_3 marzo 2008.
A luglio 2009 è stata convocata l'assemblea di per dare atto dell'abbattimento Controparte_4 del capitale sociale al di sotto del minimo e procedere alla ricostituzione del capitale stesso.
Il ventisette ottobre 2009 è stato stipulato il seguente atto di transazione:
“… . Il quale interviene al presente atto in proprio e anche in qualità Persona_1 di membro del consiglio di amministrazione della promissaria acquirente Controparte_4 nonché quale legale rappresentante della e … … Controparte_13 Parte_2 il quale interviene al presente atto in proprio, anche in qualità di membro del consiglio di amministrazione della nonché quale legale rappresentante della Controparte_4 [...]
. Il quale interviene al presente atto in proprio e anche CP_14 Persona_2 in qualità di membro del consiglio di amministrazione della Minimega s.r.l. …CC IT
…. I quale interviene al presente atto in proprio e anche in qualità di membro del consiglio di amministrazione di nonché quale legale rappresentante della Blu Sheep Controparte_4
9 Trading s.r.l…… il quale interviene in proprio e anche in qualità di Controparte_15 membro del consiglio di amministrazione d Controparte_4
PREMESSO
Che …
A) ha detenuto sino all'otto ottobre 2009 il 22,5% del capitale di CP_3 CP_13
;
[...]
B) è attualmente titolare di una quota nominale di € 700,00 … pari al 7% di
[...]
. Controparte_13
C) ha ricoperto dal ventidue novembre 2002 al diciannove gennaio 2008 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione d Controparte_4
D) ha ricoperto sino al ventotto novembre 2008 la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Minimega Pubblicità s.r.l.;
E) tra … , i soci della e gli attuali amministratori della Minimega -… Pacini, CP_3 CP_4
…. Montefusco, …. e…IT sono sorti contrasti che hanno Parte_4 originato controver uenti iniziative giudiziarie….E1) … ricorso ex art. 2476 secondo comma c.c….. E2) ricorso ex art. 669 ter e 700 c.p.c., 2476 terzo comma c.c. e art. 23 d.lgs 5/2003… conclusosi con il rigetto e la condanna di… al CP_3 pagamento delle spese legali E3 ) reclamo al ricorso di cui al punto E2)…. Conclus n il rigetto e la condanna del alla refusione delle spese legali E4 ) denuncia querela CP_3 presentata da Minimega… nei confronti de per diffamazione. CP_3
F) le parti intendono ora comporre transattivamente ogni controversia tra loro insorta relativa a qualsivoglia pregresso rapporto societario, tra e la ovvero e le Pt_5 CP_4 sue controllate o collegate quali e Controparte_7 Controparte_16
, ovver zio Controparte_13 Pt_5 di natura civile e penale che vedano o possano vedere a diverso titolo coinvolte le indicate società, compresa ogni ulteriore insorgenda controversia relativa a fatti comunque riferibili a deliberazioni consiliari, assemblee sociali, siano esse ordinarie o straordinarie o comunque a tutti i fatti ed atti da esse conseguenti, alle condizioni tutte di seguito specificate;
tutto ciò premesso e considerato tra le parti si conviene e si stipula quanto segue : la premessa costituisce parte integrante del presente accordo:
1) Entro la data del trentuno dicembre 2009 i soci dell si impegnano ad Controparte_4 individuare un nuovo fideiussore per la sostituzione di …. Perla per tutte le fideiussioni da questi prestata in favore di di e ciò Controparte_4 Controparte_7 nei confronti dei seguenti dit .a….. impegnandosi altresì a manlevarlo e tenerlo indenne sin d'ora da ogni e qualsivoglia azione promossa in suo danno dai suddetti istituti;
2) La denuncia …. Presentata da Minimega….nei confronti di per diffamazione Pt_6 verrà immediatamente rimessa… il sig. … si impegna ad accettare detta CP_3 rimessione…
10 3) … si impegna a restituire tutta la documentazione societaria….contabile… Da CP_3 lui detenuta a qualsiasi titolo impegnandosi inoltre a non diffondere alcuna notizia in merito alle società che fanno capo all quest'ultima compresa Controparte_4
4) Le parti si danno atto che ogni e qu nza e/o pretesa creditoria e/o risarcitoria azionata e azionabile anche nel futuro …. Ivi comprese le spese giudiziali dei proc…salvo altre devono intendersi integralmente rinunciate e/o compensate, non avendo le parti più null'altro reciprocamente a pretendere
5) Per effetto del presente accordo transattivo ogni qualsivoglia vertenza ….pendente tra le parti ovvero ogni potenziale e futuro giudizio avente causa nel rapporto societario ….intercorso tra … e . CP_3 Parte_7 Controparte_17 [...]
.. Minimega Pubblicità….deve intendersi definitivamente rinunciata o CP_16 abbandonata ovvero le parti si impegnano a che gli eventuali diritti disponibili…non siano azionabili giudizialmente in futuro….a pena un risarcimento che viene fin da ora quantificato in € 120.000,00
6) Per effetto del presente accordo transattivo cui le parti riconoscono espressamente efficacia novativa… , salvo gli obblighi in esso previsti, non avrà nulla a CP_3 pretendere nei conf degli amministratori, sindaci, cessionari, dei soci CP_4 e degli ulteriori soci di Pubblicità per i titoli di cui ai rapporti dedotti e/o CP_4 deducibili nei giudizi in premessa e per quelli derivanti dal presente accordo o per qualsiasi altro titolo ( contrattuale e/o extracontrattuale ) ragione o causa in qualsiasi modo connessi con i fatti di cui alle premesse che precedono, rinunciando per quanto d'occorrenza a qualsiasi domanda, diritto e/o azione anche potenziale e/o futura;
7) Per effetto del presente accordo transattivo cui le parti riconoscono espressamente efficacia novativa…. gli amministratori, sindaci, cessionari, soci e gli CP_4 ulteriori soci di salvo gli obblighi in esso previsti, non avranno Controparte_13 più nulla a pretendere nei confronti d per i titoli di cui ai rapporti dedotti CP_3
e/o deducibili nei giudizi in premessa erivanti dal presente accordo o per qualsiasi altro titolo ( contrattuale e/o extracontrattuale ) ragione o causa in qualsiasi modo connessi con i fatti di cui alle premesse che precedono, rinunciando per quanto d'occorrenza a qualsiasi domanda, diritto e/o azione anche potenziale e/o futura;
8) Le spese del presente accordo e quelle relative a tutti i giudizi pendenti tra le parti verranno compensate, con espressa rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale passiva…”
L'accordo è stato sottoscritto da , da ( in proprio e nella qualità di CP_3 CP_6 legale rappresentante di e ), , CP_4 Controparte_13 Parte_1 Parte_3
e .
[...] Controparte_5
Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe male interpretato l'atto di transazione in quanto la corretta interpretazione porterebbe a ritenere che l'obbligo di manleva fosse solo a carico dei soci ( e Blu Sheep s.r.l. ) mentre gli altri avrebbero CP_4 CP_6 Controparte_14 sottoscritto il documento solo in qualità di componenti dei CDA.
Il Tribunale ha testualmente affermato: “La lettura di questo assunzione di responsabilità e di malleva, di cui è evidente il carattere “tombale”, deve partire dalle considerazioni 11 contenute nelle premesse nelle quali interviene in proprio e nella Controparte_6 qualità di membro del consiglio dell interviene in proprio e nella CP_4 Parte_2 qualità di membro del consiglio di amministrazione della nonché quale CP_18 rappresentante della e quale membro Controparte_14 Parte_3 del consiglio di amministrazione della BLUE SHEEP TRADE & CO, MAURO CP_5
in proprio e quale membro del Cda . Tutte le parti si impegnano
[...] CP_4 he in proprio e non solo nelle ris ità. Quindi le parti si danno reciprocamente atto che sono sorti contrasti che hanno originato controversie, a loro volta degenerative di derive giudiziarie ed esprimono l'intenzione di definire transattivamente la controversia e interrompere qualsiasi pregresso rapporto societario tra il Sig. e la CP_3 Con società oltre che con la società controllata e collegata . Laddove quindi CP_4 all'articolo 1) si fa riferimento ai soci della ritiene questo giudice della Controparte_4 parola “soci” non debba essere interpretata tecnicamente ma faccia riferimento all'insieme dei soci in affari e quindi dei soggetti “persone” che sino ad allora aveva gestito a diverso titolo la . Il termine fa riferimento alle partecipazioni sociali, come sostenuto da CP_18
, bensì ai partecipanti la transazione. Milita a favore della predetta interpretazione la Pt_3 tanza per cui non vengono espressamente indicate le quote sociali ed i soci “formali” della (una responsabilità dei soci avrebbe avuto senso pro quota risultando CP_4 illogico che il socio di minoranza risponda come quello di maggioranza) e soprattutto la circostanza che l'atto transattivo appare nel suo complesso come un atto intercorrente tra persone. Ci sono in atti impegni a rinunciare alle querele, alla restituzione della documentazione societaria e all'abbandono dei reciproci giudizi, tutti comportamenti sicuramente riferibili ai sottoscrittori quali singoli. La finalità complessiva dell'atto appare quella di estromettere da qualsiasi futura attività e controversia dovesse CP_3 riguardare le società. Si ritiene quindi, si ribadisce, non condivisibile l'argomentazione espressa da alcuni chiamati i quali hanno sottolineato come la transazione e del conseguente obbligo di garanzia avevano ad oggetto esclusivamente le società compartecipi della e non le persone fisiche materialmente sottoscriventi l'atto”. CP_4
Secondo gli appellanti: sarebbe rilevante la lettera del paragrafo 1) ove l'obbligo di reperire altro fideiussore e di manlevare nei confronti delle banche è riferito solo ai soci della CP_3 Controparte_4
( Blue Sheep s.r.l. ). Si tratterebbe di un dato letterale c CP_6 CP_14 per cui il Tribunale avrebbe errato utilizzando ulteriori criteri interpretativi. Rileverebbe comunque un altro dato ossia il fatto che nelle premesse ( punto A, E, F ) il riferimento è sempre e unicamente a nonché, per , il fatto che lo stesso mai Controparte_4 Parte_3 sia stato fideiussore della né socio della stessa. Controparte_4
Le doglianze non sono condivisibili.
Come indicato dalla giurisprudenza di legittimità anche di recente con orientamento da cui non vi sono ragioni per discostarsi ( Cass. 29288/2024 in motivazione ) :
“….Resta, dunque, confermato – anche nella più recente giurisprudenza di legittimità – quanto da questa Corte affermato, in passato, con riferimento al principio “in claris non fit interpretatio” (in relazione al quale, peraltro, si era già precisato che anche quando “la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto”, essa è pur sempre da apprezzare “attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei 12 vari canoni ermeneutici”, in quanto essi risultano “legati da un rapporto di implicazione necessario”; cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01), vale a dire, che esso “non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti” (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n. 25840, Rv. 633421-01; cfr. pure, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32786 del 2022, cit.). Infine, questa Corte ha pure chiarito come nell'utilizzazione di tali ulteriori criteri – oltre quello letterale – diretti alla “ricerca della reale volontà delle parti”, posizione centrale è destinato ad assumere “quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23701, Rv. 642983-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 649662-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 8 marzo 2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez. Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01)…”.
Ebbene, è corretta e in linea con la giurisprudenza suddetta la sostanziale premessa esplicitata dal Tribunale laddove ha ritenuto di non doversi fermare al dato letterale per utilizzare il canone ermeneutico di analisi della funzionalità del contratto.
Detto canone risulta poi correttamente utilizzato e il dato letterale è coerente anche con la funzione complessiva del negozio.
Il chiaro scopo dell'atto transattivo è stato a tale proposito quello di regolamentare l'uscita di dalla compagine sociale e comunque di consentire il venir meno di tutte le CP_3 obbligazioni dal medesimo assunte in quanto socio, ivi compresa quella derivante dal rilascio di garanzie personali per la controllante e la controllata CP_4 CP_7 Controparte_7
[...]
Si rileva a tale proposito in primo luogo come nelle premesse del contratto le parti siano state particolarmente analitiche e dettagliate nello specificare per ognuno le cariche ricoperte tanto da effettuare anche aggiunta a penna ( per in tal modo è stata Parte_2 aggiunta la qualità di legale rappresentante di ). CP_14
E' poi stata espressamente menzionata la sussistenza di contenziosi giudiziali in atto che, sulla base dei riferimenti normativi richiamati nel contratto, consistevano in giudizi ex art. 2476 c.c. ossia di responsabilità personale degli amministratori oltre a una denuncia per diffamazione a carico di . CP_3
Ebbene, il fatto che gli appellanti abbiano sottoscritto anche in proprio è significativo ed è coerente con il fatto che i giudizi di responsabilità degli amministratori ( tutti gli appellanti
13 facevano parte del cda sia nel 2008 ) prevedono, laddove fondati, anche un CP_4 risarcimento del danno a carico personalmente dei titolari delle cariche;
gli appellanti quindi erano passibili di essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio.
Per quanto riguarda poi le fideiussioni risulta altrettanto coerente con il significato complessivo del contratto il fatto che tutti i sottoscrittori fossero tenuti a manlevare CP_3
dagli obblighi derivanti dalle fideiussioni prestate in quanto tutti coinvolti nei
[...] contenziosi e in particolare i soggetti fisici, chiamati in detti contenziosi, come sopra indicato,
a rispondere con i propri beni;
in tal modo l'assetto contrattuale ha avuto una sua intrinseca coerenza consentendo a , che aveva chiesto nei giudizi ex 2476 c.c. la condanna CP_3 al risarcimento a carico degli amministratori partecipanti alla transazione, di poter contare sulla garanzia patrimoniale di tutti i soggetti coinvolti.
*******
Le spese riguardo al grado di appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di seguono la soccombenza ( essendo comunque Controparte_1
tenuto al pagamento seppur entro il tetto di € 850.000,00, come del Parte_1 resto fin dal primo grado documentato dalla stessa banca ) e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Le spese del presente grado per la posizione di seguono la soccombenza e sono CP_3 liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a carico di a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono Parte_3 peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo
14 conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
dichiara la contumacia di , , Controparte_19 Controparte_5 [...]
e ; Controparte_6 Controparte_20
in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, limita la garanzia di nei confronti di e di Parte_1 Controparte_8 Controparte_1 all'importo di € 850.000,00.
DA , e in solido a pagare le spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 del presente grado in favore del difensore antistatario di liquidate in complessivi CP_3
€ 9.300,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
DA e in solido a pagare a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese del presente grado liquidate in complessivi € 9.300,00 oltre rimborso forfettario
[...] del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di di Parte_3 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventotto aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE RS NG de Courtelary
15