Art. 1.
La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940, all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extra-metropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo, durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati Maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato Maggiore generale o durante la lotta partigiana od anche, indipendentemente da tali cicli o da tale lotta, nei casi indicati nei successivi articoli, da' diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.
Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare.
La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940, all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extra-metropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo, durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati Maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato Maggiore generale o durante la lotta partigiana od anche, indipendentemente da tali cicli o da tale lotta, nei casi indicati nei successivi articoli, da' diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.
Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare.