Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1476.
(Obbligazioni principali del venditore).
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
(Obbligazioni principali del venditore).
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non e' effetto immediato del contratto;
3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Commentari • 170
- 1. evizionehttps://www.brocardi.it/ · 258.0187
[…] In particolare la vostra prima risposta al quesito...» Consulenza legale Q202025037 (Articolo 1476 Codice Civile - Obbligazioni principali del venditore) «La garanzia per evizione costituisce l'oggetto di una delle obbligazioni del venditore, prevista dal n. 3 dell'art. 1476 del c.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 473Provvedimento: […] Nelle conclusioni del ricorso, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di ordinare alle convenute di reintegrarlo nel possesso di detti immobili ai sensi degli art. 1476 e ss. c.c., astenendosi da ogni altra condotta volta a turbare il godimento del possesso da parte di esso ricorrente. […] c.c. produce gli effetti della compravendita non conclusa) e, come enunciato nel ricorso, quale proprietario vanta il proprio diritto ad ottenere la consegna dei beni compravenduti, come previsto dall'art. 1476 c.c..Leggi di più...
- giudicato·
- possesso immobiliare·
- spese processuali·
- art. 1476 c.c.·
- rilascio immobiliare·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- art. 2932 c.c.·
- proprietà immobiliare