Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1552/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, nel giudizio di rinvio conseguente a ordinanza di rinvio della S.C. di cassazione n. 4166/24 in data 30.1-15.2.2024, promossa in grado d'Appello con atto citazione in riassunzione notificato a partire da 15.5.2024 da
(C.F. ), quale procuratore speciale di Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(codice numerico personale e
[...] P.IVA_1 Parte_3
(codice numerico personale ), nonché, in proprio, P.IVA_2 Parte_4
(codice numerico personale , tutti con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_3
Massatani Maurizio, con elezione di domicilio in Via della Giuliana 70, Roma, presso e nello studio del difensore;
attori in riassunzione
CONTRO
(P. IVA con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_4 dell'avv. Martini Filippo, con elezione di domicilio in Largo Augusto 3, Milano, presso e nello studio del difensore;
convenuto in riassunzione
1
convenuto in riassunzione contumace
OGGETTO: Morte
CONCLUSIONI per , proc. spec. di e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché, in proprio, Parte_4
“La Corte territoriale adita voglia determinare la sorte capitale relativa al danno non patrimoniale da morte per perdita del familiare / congiunto da riconoscere in favore di in qualità Parte_1
di procuratore speciale in giudizio degli appellanti sostanziali nonché in favore di
[...]
, in relazione alle allegazioni e alle prove acquisite nel precedente grado del Parte_4
giudizio di merito, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, di cui la Corte di appello adita fa usuale applicazione, in vigore al momento cin cui la sentenza verrà emessa, nonché che sulla sorte capitale che verrà emessa, nonché che sulla sorte capitale che verrà riconosciuta venga altresì riconosciuto il danno da ritardato adempimento di obbligazione di valore, liquidato sotto forma di interessi, calcolato, per far sì che il conteggio sia corretto ed equo, in misura identica al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato (BPT) in base alle disposizioni di Cass. Civ. n.
19499/2008, estensibili analogicamente anche ai crediti di valore, nonché alla corresponsione degli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino alla data del pagamento effettivo.
Per quel che riguarda le spese legali, si chiede che le stesse vengano determinate per quel che riguarda il giudizio di primo grado nella somma che la Corte riterrà corretta in applicazione dei criteri stabiliti dal dm 140/2012 ovvero dal dm 55/2014, che il giudizio di appello cassato nella misura che la Corte liquiderà sempre in applicazione dei criteri stabiliti dal dm 140/2012 ovvero dal dm 55/2014, ed infine per quel che concerne il giudizio di cassazione e il presente giudizio di appello, che le stesse vengano corrisposte in applicazione dei parametri di cui al dm oggi in vigore in relazione al quantum che verrà effettivamente liquidato, con distrazione delle stesse, così come quelle relative al giudizio di primo grado e a quello dell'appello, cassato in favore dello scrivente difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso così giudicare:
2 in ossequio ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nel disporre il rinvio, confermare le statuizioni di cui alla sentenza cassata n. 199/2020, pronunciata dalla Corte
d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile – Presidente Dott. Irene Formaggia, in data 23 dicembre
2019, depositata in data 22 gennaio 2020; con vittoria di spese, diritti ed onorari di questo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in qualità di Procuratore Speciale delle istanti in epigrafe indicate, rispettivamente Parte_1 nonna paterna e sorelle della de cuius – (nonché del padre Persona_1 Per_2 Per_3
la cui posizione è stata ormai decisa in via definitiva) ha adito il Tribunale di Milano per
[...]
sentir condannare, in solido tra loro, nonché Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente proprietaria del mezzo e garante ex lege del veicolo straniero Volvo B12, tg.
[...]
SB06ALJ, al risarcimento di tutti i danni che i suoi rappresentati assumevano conseguenti al sinistro stradale verificatosi sull'autostrada A4 in data 22.9.2009, a seguito del quale la loro congiunta
– perdeva la vita. Persona_1 Per_2
Nell'occasione detta viaggiava in qualità di trasportata dell'autobus Persona_4
rumeno Volvo B12, tg. SB06ALJ (RO), unitamente ad altri 45 passeggeri;
a seguito del sinistro stradale riconducibile al conducente dell'autobus rumeno, gli istanti, rispettivamente sorelle e nonna
(nonché padre, come detto ormai definito) di – , agivano in giudizio per Persona_1 Per_2
ottenere il risarcimento di tutti i danni che assumono conseguenti al sinistro per cui è causa, individuati nel danno non patrimoniale, quale categoria di danno comprensiva del danno morale, biologico ed esistenziale, “così come individuato negli schemi risarcitori adottati dal Tribunale di
Milano”, da personalizzare poiché tra parte attrice e vittima primaria sussisteva un forte legame sulla base dell'assunto che “la vittima viveva in Romania ove era di ritorno a seguito di un viaggio in Italia, finalizzato ad una attività lavorativa e nel suo paese intratteneva intensi rapporti di natura affettiva con tutti i propri familiari con i quali condivideva progetti e pratiche religiose”.
Si costituiva l' formulando eccezioni preliminari inerenti la Controparte_3
carenza di legittimazione ad agire degli istanti nonché contestazioni in merito al quantum delle avverse pretese.
Il Tribunale, previa ammissione dl escussione della prova testimoniale dedotta da parte attrice, pronunciava sentenza n. 10886/2017 in data 23 Ottobre 2017, depositata in data 28 Ottobre 2017, con la quale:
1. condannava in qualità di garante ex lege di Controparte_3 CP_2
a corrispondere a , nella qualità di procuratore speciale di:
[...] Parte_1
3 • A) in proprio la somma di € 165.000,00, oltre interesse compensativi Persona_3
come in motivazione;
• B) quale rappresentante legale della figlia minore – Persona_3 Parte_4
la somma di € 15.000,00=, oltre interesse compensativi come in motivazione;
Parte_4
• C) la somma di € 15.000,00=, oltre interessi compensativi Parte_5
come in motivazione;
2. condannava in qualità di garante ex lege di Controparte_3 CP_2
a rifondere a le spese di lite, che liquidava in Euro 541,000 per anticipazione,
[...] Parte_1
Euro 13.430,00= per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Massatani, dichiaratosi procuratore antistatario;
3. rigettava ogni altra pretesa.
Con sentenza n. 199/2020, pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano, in data 23 dicembre 2019, depositata in data 22 gennaio 2020, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così decideva:
a) in riforma della appellata sentenza del Tribunale di Milano n. 10886/17:
• a1) aumentava gli importi risarcitori capitali (su cui dovranno essere calcolati interessi compensativi così come già riconosciuti in tale sentenza) al cui pagamento era condannato, nella sua veste di cui in atti, l' in Controparte_4
favore di quale procuratore speciale delle quattro persone di cui oltre, nei Parte_1
termini di cui pure qui oltre:
• a1.1) quanto a a € 200.000,00; Persona_3
• a1.2) quanto a e a € 23.740,00 per Parte_4 Parte_5 Pt_3
ciascuna di loro due;
• a2) condannava l' a pagare a Controparte_4 Pt_2
(ex ) l'importo di Euro 50.000,00, anche in tal caso oltre interessi
[...] Per_3
compensativi, al tasso legale, dalla data della morte di e Persona_4 con calcolo sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo fino al saldo;
b) condannava l'appellata alla rifusione in favore Controparte_4 dell'appellante delle spese processuali del grado che liquidava in Euro 4.180,00= per la fase di studio, Euro 2.430,00= per la fase introduttiva, Euro 6.950,00= per la fase decisionale oltre oneri e contributi come per legge. Distrazione di tali spese in favore dell'Avv. Maurizio
Massatani, dichiaratosi antistatario.
4 Avverso la sentenza in qualità di procuratore speciale di Parte_1 Persona_3 [...]
e proponeva ricorso per Parte_3 Parte_2 Parte_4
Cassazione.
Con ordinanza n. 4166/24 la S.C. di cassazione in parte cassava la sentenza della Corte d'Appello, con rinvio per nuovo esame a questa medesima Corte in diversa composizione.
Osservava, per quanto di interesse la S.C. che “come, fondatamente, lamentato dal ricorrente nel secondo motivo, la corte ha liquidato alle due sorelle superstiti il danno nella misura del minimo tabellare (riformando la sentenza di primo grado, che aveva liquidato addirittura al di sotto del minimo), affermando 'oltre il quale, prudenzialmente, non si ritiene di pervenire, trattandosi di una relazione di parentela, seppure leggermente, attenuata dal fatto di non essere sorelle germane' (v.
p. 7 della sentenza impugnata).
Così argomentando la corte ha applicato il minimo della forbice, appunto tra un minimo ed un massimo, prevista dalle tabelle milanesi per la perdita di una sorella o di un fratello, per il solo fatto che le sorelle superstiti alla vittima del sinistro sono sorelle unilaterali e non germane.
Trattasi di motivazione apparente perché carente del giudizio di fatto. Essa è invero basata su un'affermazione generale e astratta, secondo cui ogni volta che c'è una sorella unilaterale le spetta il minimo tabellare, con totale obliterazione delle circostanze del caso concreto e dunque inidoneità ai fini della comprensione della ratio decidendi. Non risponde infatti al requisito del giudizio di fatto l'affermazione generale e astratta secondo cui la posizione di sorelle unilaterali debba essere sempre trattata in maniera deteriore rispetto a quella di sorelle germane. Si tratta in conclusione di motivazione non in grado di attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass., 30/06/2020, n. 13248) e che concreta una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (così, tra le più recenti, Cass., 17/05/2021, n. 13170; Cass., 14/11/2019, n. 29495; Cass., 24/01/2023, n. 2122)”.
Passando a esaminare il terzo motivo nella parte relativa al censurato risarcimento, ritenuto incongruo, riconosciuto al padre della vittima del sinistro, la Corte lo riteneva Persona_3 inammissibile in quanto il ricorrente si era limitato, sotto tale profilo, “a riportare la motivazione della corte d'appello, a riproporre quelle che denomina 'le allegazioni del caso concreto' ed a trascrivere il contenuto della testimonianza assunta in primo grado, senza tuttavia indicare alcun argomento critico della motivazione della sentenza, per cui finisce sostanzialmente per sollecitare un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità. Una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal
5 giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito”.
Il motivo era invece ritenuto fondato “là dove censura l'accertamento e la liquidazione del risarcimento del danno alla nonna paterna della vittima.
La corte d'appello, pur in riforma della sentenza di prime cure che l'aveva invece esclusa, dopo aver richiamato la giurisprudenza secondo cui 'il rapporto tra nonno/a-nipote è suscettibile di essere preso in considerazione in sede di risarcimento del danno', riconosce tale voce di danno sulla base della seguente motivazione: 'tenuto conto dello specifico grado di parentela e, in particolare, che sotto un profilo “genealogico” ogni persona ha, quantomeno ab origine, quattro nonni', per cui 'appare adeguato determinare in un quarto di quanto come sopra riconosciuto al padre …' (v. p. 8 della sentenza impugnata).
Come già rilevato in sede di scrutinio del secondo motivo, una siffatta motivazione è apodittica ed astratta, non tiene e non dà conto delle circostanze del caso concreto, e, in maniera anche contraddittoria, dopo aver riportato le risultanze dell'espletata istruttoria testimoniale circa la convivenza della vittima con la nonna nel periodo in cui è avvenuto il sinistro, finisce per omettere il giudizio sul fatto e perviene a determinare il quantum risarcitorio sulla base di una sorta di criterio matematico proporzionale di ripartizione di quote, che, tra l'altro, non trova alcun fondamento nella invocata ed applicata tabella milanese.
Anche in questo caso la motivazione è in conclusione apparente”.
In conclusione, la Cassazione accoglieva il ricorso in relazione al secondo e, parzialmente, al terzo motivo, mentre gli altri motivi restavano assorbiti.
Residuano pertanto da valutare le posizioni della nonna paterna e delle sorelle Pt_2 [...]
e – essendo la posizione del padre ormai Parte_4 Parte_3 Pt_3 Persona_3
divenuta definitiva.
Onde deliberare il risarcimento, considerando, come doveroso e prescritto, le “circostanze del caso concreto”, si deve dare atto del mancato deposito in questa fase di rinvio del fascicolo di parte già attrice e della soltanto parziale presenza degli atti nel fascicolo telematico di primo grado (a partire dalla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. depositata in data 7.7.2015).
Si deve quindi dare atto della totale assenza di idonea documentazione anagrafica e, in particolare, in ordine all'eventuale rapporto di convivenza tra le parti e la vittima.
Unici elementi suscettibili di valutazione sono dunque, a questo punto del procedimento, i rapporti di parentela, e la testimonianza resa in primo grado (udienza 27.2.2017) da Controparte_5
6 Questa testimonianza dovrà dunque essere valutata con particolare attenzione, in quanto unico elemento suscettibile di ancorare a profili fattuali il rapporto tra le attuali parti processuali e la vittima.
Si deve allora osservare, in primo luogo, che di professione mediatore giudiziario, Controparte_5
risulta risiedere a Focsani, località a circa 87 chilometri da Galati, ove risiedevano le parti, di talchè
i rapporti non potevano che essere conseguentemente dilatati.
Ancora, si deve ricordare che, nel declinare le sue generalità e i rapporti con le parti, il teste non si qualifica parente od amico della famiglia, ma riferisce che frequentava il padre Persona_3
“nelle riunioni di partito”, circostanza che attribuisce al rapporto un connotato piuttosto labile, posto che, per persone della generazione che ha vissuto nel periodo precedente il 1989, si attaglia alla stragrande maggioranza della popolazione.
Si consideri poi che il rapporto del teste intercorreva in via diretta col compagno di partito, Per_3
e che il riferisce di essere venuto a conoscenza di circostanze riguardanti la famiglia CP_5 allargata del “piano piano”. Diciamo famiglia allargata perché non è in discussione che Per_3 tanto la nonna che le sorelle – e Parte_2 Parte_4 Parte_4 Persona_5
non vivano col rispettivo figlio e padre . Persona_3
Si dovrà quindi cercare di distinguere tra circostanze delle quali il teste ha assunto conoscenza diretta ( disertava le riunioni di partito”, beveva”), da quelle che ha appreso de Per_3 Per_3
relato.
Si dovrà infine considerare la sentenza resa da questa Corte n. 2162/17, ormai definitiva, nel processo analogamente introdotto dal medesimo procuratore speciale , per ottenere il Parte_1
risarcimento conseguente allo stesso sinistro di cui oggi si tratta, in favore del lato materno della famiglia della vittima composto da (madre), , Persona_6 Persona_7 CP_6
(fratelli), (nonna materna). La sentenza è stata
[...] CP_7 Persona_8 Persona_9
prodotta nel giudizio di primo grado, ed è ben nota alle parti, che vi si riferiscono nei rispettivi atti
(per quanto riguarda parte già attrice, nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado depositata 3.10.2017 a pag. 3).
Questa sentenza è rilevante perché attesta come, in quel processo, fosse stato prospettato dalle stesse parti attrici che la vittima non vivesse all'epoca del sinistro in Persona_10
Romania, e dunque non fosse convivente con le parti instanti, perché da ormai 5 anni (“dall'anno
2004”) risiedeva e lavorava in Italia, come badante, “guadagnando mediamente al mese la cifra di circa 800,00 €”, parte dei quali devolveva poi alla famiglia di origine “mediante Western Union”
(pagine 5, 6, 8, 9).
7 Ritiene quindi la Corte, considerate unitariamente le circostanze dette, che possa darsi atto della pregressa stretta relazione con la nonna che l'avrebbe cresciuta ed avviata alla Parte_2
religione cattolica-ortodossa, ma non possa ritenersi provata la convivenza con la stessa al momento del sinistro (circostanza, d'altro canto, neppure capitolata, ma riferita di sua iniziativa dal teste nella deposizione), né che possa considerarsi particolarmente stretto il rapporto con le sorelle Parte_4
e .
[...] Parte_3
Per queste ultime, infatti, si deve ricordare che vivevano con la madre, non con il padre Per_3
, e che il teste aveva rapporti solo con questi, di talchè avrà anche potuto assistere a
[...]
conversazioni in presenza delle minori, venute a visitare il padre, ma non sapere, se non de relato, che frequentava assiduamente la casa di costoro. A tacere del fatto che, se Persona_10
era in Italia a lavorare, ovviamente non poteva recarsi settimanalmente a Persona_4
Galati, alla strada Tineretuli II n. 23.
Il calcolo dei punti rilevanti terrà dunque conto del fatto che la vittima non era convivente con alcuna delle parti attualmente istanti, e, quanto alla relazione qualificata, potrà essere riconosciuta solo in favore della nonna, in misura minima, nella misura di 5 punti, considerato che comunque risale a prima del 2004; non in favore delle sorelle.
Il conto è dunque il seguente: considerato il valore punto base, in € 1.698,00; che il sinistro è avvenuto il 22.9.2009; che all'epoca aveva 20 anni, essendo nata il [...]; Persona_10
che era nata il [...], dunque al momento del sinistro aveva 65 anni;
Parte_2 Parte_4
– era nata il [...], quindi aveva 10 anni;
era nata il [...], Parte_4 Parte_3
quindi aveva 15 anni;
che i gruppi familiari di riferimento, rilevanti a fini del dato sulla composizione del nucleo familiare, sono numerosi (per la nonna si conteggiano i parenti entro il secondo grado, vale a dire figli e altri nipoti;
per la sorella si conteggiano i genitori e gli altri fratelli), si liquidano
-per € 59.430,00; Parte_2
-per e € 67.920,00 ciascuna. Controparte_8 Persona_5
Quanto alle spese del giudizio, ritiene la Corte di non dover provvedere ad alcuna modifica della liquidazione operata in primo grado che, anche tenuto conto dello scaglione di valore fino a
520.000,00, è ampiamente superiore ai minimi, sui quali si ritiene di doversi attestare, considerata la condotta processuale di parte già attrice che, avvalendosi del medesimo procuratore speciale, ha sostanzialmente duplicato un'unica richiesta di risarcimento per la morte dell'unica vittima, agendo
8 separatamente per ottenere il ristoro dei parenti per parte di madre e per parte di padre, adducendo elementi di fatto ritenuti, di volta in volta, più convenienti.
Nella nota spese depositata in primo grado il 3.10.2017 non venivano richiesti compensi per prestazioni stragiudiziali.
Le spese del giudizio di secondo grado vengono liquidate nella misura di € 12.399,00, corrispondenti ai valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione (in assenza di attività istruttoria), considerato che il decisum aveva valore rientrante nello scaglione fino a € 260.000,00, posto che l'impugnazione era stata proposta solo dalle parti già Contr attrici, e parte appellata si era limitata a chiedere reiezione dell'appello e conferma della sentenza di primo grado, senza svolgere appello incidentale.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate, considerata la parziale reciproca soccombenza (veniva respinto il ricorso per la posizione del padre, , ed accolto Persona_3
solo parzialmente quello per le posizioni oggi in esame della nonna e delle sorelle Parte_2
e ). Persona_11 Persona_5
Le spese del giudizio di rinvio, che vede ormai presenti solo Parte_2 Controparte_9
e , vanno liquidate nei valori medi per le fasi di studio,
[...] Persona_5 introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, secondo lo scaglione fino a € 260.000,00, in € 12.154,00.
Non si ritiene di applicare la maggiorazione per il numero delle parti, perché le questioni dedotte per nonna e sorelle non sono significativamente divergenti, sempre trattandosi dell'unica esigenza di personalizzare il risarcimento sulla base dei (pochi) dati fattuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza della Corte di cassazione n. 4166/24 in data 30.1-15.2.2024, disattesa ogni altra istanza:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10886/17, ricalcola gli importi risarcitori capitali (su cui dovranno essere calcolati interessi compensativi così come già riconosciuti in tale sentenza) - al cui pagamento è condannato, nella sua veste di cui in atti, l'
[...]
in favore di quale procuratore speciale di Controparte_4 Parte_1 [...]
e e in favore di in proprio, Persona_5 Parte_2 Controparte_10
come segue:
- quanto a e € 67.920,00 (anzichè € 23.740,00) Parte_4 Parte_5
per ciascuna;
9 - quanto a (ex ) € 59.430,00 (anziché € 50.000,009), anche in tal caso oltre Parte_2 Per_3
interessi compensativi, al tasso legale, dalla data della morte di e con Persona_4
calcolo sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo fino al saldo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore di parte Controparte_11
appellante delle spese processuali del giudizio di secondo grado, che liquida in € 12.399,00 oltre contributo unificato, spese di bollo, oneri e contributi come per legge, con distrazione di tali spese in favore dell'Avv. Maurizio Massatani, dichiaratosi antistatario.
- compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore di parte Controparte_4 attrice in riassunzione delle spese processuali del giudizio di rinvio, che liquida in € 12.154,00 oltre
IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore avv. Maurizio Massatani dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, 13/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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