Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5087/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473bis.51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 23/04/2025 da:
1) Parte_1
Nato il 18/06/1955 a BOLOGNA (BO) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 con l'Avv. MOSSINI SIMONE e 2) Parte_2
Nato il 26/12/1958 in MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 con l'Avv. RAULE SARA CRISTIANA CLAUDIA
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 23/04/2025, le parti sopraindicate hanno congiuntamente chiesto al Tribunale adito di recepire – a modifica della sentenza di divorzio n. 874/2012 emessa dal Tribunale di Milano in data 23/11/2011 e pubblicata in data 24/01/2012, passata in giudicato – le condizioni congiunte come di seguito riportate:
“Dato atto della raggiunta maggiore età e autosufficienza economica di tutti e tre i figli I. Omologare gli accordi intercorsi fra le parti, sulla base delle condizioni esposte infra, sub punti n. 1, 2 e 3:
Pagina 1
1. In modifica del punto n. 5 della sentenza di divorzio n. 874, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2012, nell'ambito del procedimento sub R.G. 60440/2009: corrisponderà a Parte_1 Parte_2 la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento//00) a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni
[...] mese a far data dal mese di sottoscrizione del presente ricorso e ciò sino al mese precedente a quello di pubblicazione della sentenza che recepirà le condizioni di cui al presente ricorso congiunto;
dal mese di pubblicazione della sentenza che recepirà le condizioni di cui al presente ricorso congiunto Parte_1 corrisponderà a la somma mensile di € 900,00 (novecento//00) a titolo di assegno divorzile Parte_2 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
2. In modifica del punto n. 6 della sentenza di divorzio n. 874, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2012, nell'ambito del procedimento sub R.G. 60440/2009: revocare, alla luce della raggiunta autosufficienza economica dei tre figli , e , l'obbligo in capo a di versare Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1
a l'assegno perequativo pari ad € 800,00 mensili a figlio (per complessivi € 2.400,00) e di Parte_2 tenere a proprio carico il 100% delle spese straordinarie degli stessi, e ciò anche considerato quanto previsto al punto II.4 che segue. In ogni caso entrambi i genitori, considerata la condizione di salute della LI (pur maggiorenne Per_3 ed economicamente autosufficiente), si impegnano a prendere accordi direttamente con la LI qualora la stessa dovesse avere in futuro esigenze di natura economica e/o legate alla sua condizione.
3. In modifica del punto n. 4 della sentenza di divorzio n. 874, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2012, nell'ambito del procedimento sub R.G. 60440/2009: revocare l'assegnazione della casa coniugale a , e ciò anche considerato quanto previsto ai punti II.4 e III che seguono. Parte_2
II. Dare atto delle seguenti, ulteriori pattuizioni, indicate infra:
4. Nell'ambito della sistemazione dei rapporti economici tra le parti e quale elemento essenziale per la risoluzione della crisi: a) espressamente rinuncia, e accetta la rinuncia, a qualsiasi credito dalla stessa Parte_2 Parte_1 vantato per qualsiasi natura nei confronti di e nello specifico rinuncia espressamente anche a: Parte_1
i. ogni eventuale arretrato relativo all'assegno divorzile stabilito con la sentenza di divorzio n. 874, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2012 e alla relativa rivalutazione Istat;
ii. ogni eventuale arretrato relativo agli assegni perequativi per i figli , e , stabiliti Per_1 Per_2 Per_3 con la sentenza di divorzio n. 874, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2012 e alle relative rivalutazioni Istat;
iii. ogni eventuale arretrato relativo al rimborso delle spese straordinarie dei figli come stabilito con la sentenza di divorzio n. 874, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2012; iv. ogni eventuale arretrato relativo alle spese condominiali ordinarie e/o straordinarie della ex casa coniugale. b) a fronte e subordinatamente della rinuncia di cui al punto 4.a) che precede, si obbliga a cedere Parte_1 senza corrispettivo a che si obbliga ad acquistare, la quota pari al 50% dell'immobile oltre Parte_2 box, già in comproprietà tra le parti, sito in SI (MI), via Salvo D'Acquisto Residenza Alberata, così censito al Catasto Fabbricati del Comune di SI (di seguito l'Immobile):
- immobile al foglio 2, Particella 46, Subalterno 18, via Salvo D'Acquisto Residenza Alberata, Piano 2-T, Categoria A/2, Classe 4, Consistenza 10,5 vani, R.C. € 1.626,84;
- box al foglio 2, Particella 50, Subalterno 30, via Salvo D'Acquisto Residenza Alberata, Piano T, Categoria C/6, Classe 6, Consistenza 27mq, R.C. € 68,33. Il tutto salvo errori ed omissioni, confermando le parti che, con l'obbligo di cui sopra esse intendono attribuire alla Signora il diritto di proprietà del 100% dell'Immobile, attualmente in comproprietà pro Parte_2 quota tra le parti (ivi inclusi tutti i diritti derivati dall'atto di acquisto dell'immobile, comprese le servitù attive e passive, le pertinenze e quelli eventualmente successivamente acquisiti). I sottoscritti dichiarano che il trasferimento immobiliare in oggetto rappresenta elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che non sussistono preclusioni o impedimenti alla conclusione del presente trasferimento. Le parti danno atto che ha già provveduto ad asportare dall'immobile tutti i propri beni personali;
Parte_1
Pagina 2 c) le parti si impegnano a stipulare l'atto notarile di cessione di quota dell'Immobile di cui al punto 4.b) entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza munita del passaggio in giudicato che recepirà le presenti condizioni. A tal fine, le parti concordano che l'atto di cessione avverrà a cura di un Notaio scelto da Parte_2
i cui costi saranno a totale carico della stessa, con la precisazione che la data del giorno dell'effettivo
[...] rogito dovrà essere comunicata a con almeno 10 giorni di preavviso;
Parte_1
d) si obbliga a versare a in un'unica soluzione alla data della pubblicazione della Parte_2 Parte_1 sentenza munita del passaggio in giudicato che recepirà le presenti condizioni la somma complessiva di € 1.000,00 (mille//00) a titolo di rimborso delle spese condominiali dell'Immobile pagate da nel Parte_1 mese di gennaio 2025 e comunque sia si obbliga a tenere a proprio carico le spese condominiali dell'Immobile, ordinarie e straordinarie tutte, passate e future (incluso il piano di rientro già concordato tra ed Parte_1 il Condominio).
5. Le parti dichiarano di avere definito, con l'adempimento di tutto quanto precede, ogni questione residua e riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa alla pregressa convivenza matrimoniale e alla sentenza di divorzio n. 874, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2012, nell'ambito del procedimento sub R.G. 60440/2009. III. Dare atto della circostanza secondo cui quanto disposto già mediante la sentenza di divorzio n. 874, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 24 gennaio 2012, nell'ambito del procedimento sub R.G. 60440/2009, con riferimento ai punti n. 2 e 3, concernenti l'affidamento e la frequentazione della LI
, risulta superato, alla luce del raggiungimento della maggiore età da parte della LI Per_3
IV. Dichiarare compensate le spese legali, con rinuncia dei legali al beneficio d'inventario”.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 874/2012 emessa dal Tribunale di Milano in data 23/11/2011 e pubblicata in data 24/01/2012, passata in giudicato
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 14 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3