Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 606/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 CAPALDI RAFFAELE;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Mastrorilli;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere dall' quale gestore CP_1 del Fondo di garanzia, il T.F.R. e le ultime tre mensilità asseritamente maturate alle dipendenze di – Persona_1 deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Nel merito va osservato che l'art. 2 legge 297/1982 ha istituito un apposito fondo di garanzia presso l' CP_1 allo scopo di assicurare al lavoratore, o ai suoi aventi diritto, il pagamento del T.F.R. in caso di insolvenza del datore di lavoro (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria di imprese in crisi).
Lo stesso articolo 2, comma 5, ammette il pagamento del T.F.R. da parte del fondo in argomento anche qualora il datore di lavoro “non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” non abbia adempiuto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale e
“sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
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Per altro verso, il d.lgs. 80/1992 prevede l'intervento del Fondo di Garanzia, in sostituzione dei datori di lavoro inadempienti indicati all'art. 1, con riferimento “ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa” (art. 2, comma 1).
La stessa disposizione prevede che “il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali” (comma 2).
Con riferimento ai datori di lavoro soggetti a fallimento la EM CO (si veda Cass. civ., Sez. Lav. 1885/05) ha osservato che - nell'ottica di garantire l'effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati come desumibile dalla direttiva CEE n. 987/80 - per il decorso
2 del termine dei dodici mesi sopra citato bisogna guardare non alla data d'apertura della procedura concorsuale ma alla data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa o anche alla data di “qualsiasi iniziativa” che il lavoratore abbia posto in essere per far valere in giudizio i diritti (si veda nello stesso senso, Cass. civ., Sez. Lav., 12634/08, che parla di “qualsiasi iniziativa giudiziaria”) fermo restando, tuttavia, che l'apertura della stessa procedura concorsuale risulta indispensabile al fine dell'accesso alla tutela del Fondo di garanzia in esame.
Ulteriori precisazioni devono essere compiute in riferimento all'interpretazione dell'espressione “crediti di lavoro … inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto”.
In proposito la EM CO (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 10531/2010), a fronte dell'interpretazione offerta dalla CO di Giustizia U.E. alla direttiva CEE n. 987/80, ha puntualizzato che “gli ultimi tre mesi di rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione, e che ove tale diritto non sussista, i medesimi non possono essere presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata;
con la conseguenza che, dovendo questi essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di "ultimi tre mesi del rapporto di lavoro", rientrano nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti in cui, invece, vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata”. In aggiunta a quanto da ultimo esposto va comunque specificato che gli ultimi tre mesi in argomento, ai fini della meritevolezza delle prestazioni del Fondo di garanzia in argomento, devono essere pur sempre collocate all'interno del periodo dei dodici mesi innanzi esaminato (si veda sul punto Cass. civ., Sez. Lav., 23286/2009).
Ciò premesso, nella fattispecie oggetto di causa va evidenziato che l' nel costituirsi non ha contestato la CP_1 sussistenza di tutti i fatti costitutivi l'an di entrambe le prestazioni oggetto di causa (che quindi sono pacifici) ed ha documentato il pagamento delle prestazioni al netto delle ritenute fiscali.
A fronte di tanto parte ricorrente ha contestato la legittimità dell'importo netto di Euro 5658,65 liquidato solo a titolo di TFR prospettando che l'istituto abbia operato le trattenute fiscali su somma già precedentemente determinata al netto delle ritenute e così procedendo sostanzialmente ad una doppia imposizione.
La contestazione rivolta dal ricorrente è fondata risultando documentato che l'importo preso a riferimento dall' la liquidazione (e su cui l'istituto ha CP_2
3 effettuato le trattenute fiscali) sia stato quello già indicato al netto all'interno di diffida accertativa.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente osservato che “la prestazione previdenziale da erogare da parte dell' deve dunque CP_3 riferirsi sempre alle somme lorde dovute al lavoratore, anche qualora – come nel caso di specie- la richiesta di intervento faccia espresso riferimento ad un titolo contenente le somme al netto;
in tal caso, l' deve CP_3 provvedere alla conversione al lordo, per poi operare, in un momento successivo alla determinazione delle somme dovute, la trattenuta” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8406/2023).
In ragione di tanto l' deve essere condannato alla CP_1 corresponsione della maggior somma di Euro 1.842,81 (come conteggiata e non contestata dalla ricorrente) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91.
Le spese di lite – liquidate ai minimi in ragione della semplicità delle questioni di causa – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dell'importo CP_1 di Euro 1.842,81 oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria e salvo il limite di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412/91;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi Euro 1.865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge con distrazione.
Bari, 03/04/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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