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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 396 /2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
TOMASSETTI ALESSANDRO che lo difende in forza di procura in calce
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. DE PASCALIS MARCO e Controparte_1 P.IVA_2 CASAVECCHIA RICCARDO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in via Cesare Battisti 45 , TERNI APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Pagamento corrispettivo opere - Impugnazione sentenza Tribunale Terni n. 311/2024 del 17/04/2024
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come da note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato il 16.7.2021 ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1
per l'importo di euro 17.466,22, oggetto della fattura n. 25 del 28 febbraio 2021, deducendo CP_1
di essere una società che si occupa del recupero di rifiuti pericolosi essenzialmente liquidi, di aver commissionato a varie ditte la realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti;
di aver, in particolare, commissionato alla società la realizzazione del piping del nuovo impianto di recupero CP_2 CP_3
rifiuti per il corrispettivo di euro 99.900 oltre oneri di sicurezza;
che, per fare fronte al pagamento,
aveva sottoscritto un contratto di locazione finanziaria con la che Parte_1 Controparte_4
aveva infatti corrisposto a 'importo oggetto del preventivo;
che non tutti i lavori, però, erano CP_1
stati eseguiti e che, per fronteggiare le modifiche che si erano rese necessarie in corso d'opera, Parte_1
Cont aveva commissionato alla società empre in riferimento al medesimo impianto, alcuni ulteriori CP_2
lavori; che però tali lavori non potevano essere qualificati come extra contratto, perché resisi necessari in corso di realizzazione, ed inoltre vi era difetto di legittimazione passiva, posto che proprietaria dei beni era la società di leasing.
Ha concluso chiedendo di pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso nei confronti di un soggetto non legittimato , o comunque revocarlo o ridurre la pretesa avversa delle somme non provate.
La società i è costituita deducendo che non aveva mai contestato l'esecuzione delle CP_1 Parte_1
opere oggetto della fattura e che il computo metrico cui aveva fatto riferimento era un preventivo superato dall'ordine 1/1520 in quanto le tubazioni dovevano realizzarsi con diverso materiale. Inoltre , Parte_1
firmato il collaudo, aveva attestato che il bene era conforme a quello indicato nella conferma d'ordine
1/1520 per € 99.900,00 oltre IVA e che lo stesso era stato realizzato a regola d'arte: non era quindi corrispondente al vero che alcune opere non fossero state eseguite e che i lavori extra contratto andassero a “compensare” tale carenza. Ha osservato inoltre che sussiste la legittimazione passiva in quanto le opere, esulanti da quelle oggetto di pagamento mediante leasing, erano state commissionate da
. Parte_1
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 311/2024, ha rigettato l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1
data 17.6.2024.
pagina 2 di 6 Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente valutato l'inesistenza di lavori residui da compiere in ragione dell'esistenza del verbale di consegna e collaudo. La Parte_1
aveva infatti sottoscritto un contratto di locazione finanziaria con , che aveva Controparte_4
corrisposto alla fornitore, l'importo pattuito come da preventivo;
la firma del collaudo si era CP_1
resa necessaria per permettere l'adempimento da parte del concedente, ma in realtà in fase di lavorazione erano state effettuate modifiche all'impianto che avevano comportato una riduzione delle opere preventivate. In tale ottica, gli altri interventi commissionati compensavano quelli non eseguiti della prima commessa.
Con il secondo motivo si deduce che l'appalto sarebbe stato erroneamente qualificato come a corpo e non a misura, come desumibile dal computo metrico, inoltre la complessità del progetto richiedeva modifiche e revisioni in corso d'opera.
Con il terzo motivo si deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto passivamente Parte_1
legittimato a stare in giudizio quando proprietario dei beni è la , mentre è Controparte_4 Parte_1
solo l'utilizzatore.
Si è costituita la contestando quanto ex adverso dedotto e sostenendo la correttezza della CP_1
decisione impugnata, chiedendo il rigetto della domanda nonché il rigetto delle avverse istanze istruttorie in quanto non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
Disposto interrogatorio libero delle parti, la causa è stata riservata in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 28.5.2025.
L'appello è infondato e va rigettato.
È pacifico che abbia commissionato all'appellata la realizzazione del piping per un Parte_1
impianto di recupero rifiuti, come da conferma d'ordine 1/1520, per il corrispettivo di euro 99.900, di cui 9.900 per oneri di sicurezza.
La fornitura dell'impianto (che coinvolgeva, oltre numerose altre imprese) è avvenuta CP_1
mediante un contratto di leasing in cui figura come utilizzatore e come concedente Parte_1 CP_4
(doc. 3 appellante). Il contratto di leasing ha avuto regolare attuazione ed in particolare il pagamento a dell'importo pattuito è regolarmente avvenuto;
oggetto dell'ingiunzione di pagamento sono CP_1
ulteriori lavori che assume essere autonomi rispetto alla conferma d'ordine 1/1520, mentre CP_1
pagina 3 di 6 ritiene compresi nel contratto originario, o comunque da ricomprendere nel corrispettivo Parte_1
contrattuale di quel contratto, a compensazione di altre opere preventivate ma non eseguite.
Anticipando la trattazione del terzo motivo di appello deve rilevarsi che l'eccezione di difetto di legittimazione è infondata perché non è stata ma a commissionare i lavori CP_4 Parte_1
aggiuntivi di cui si discute e quindi correttamente ha fatturato nei confronti di . CP_1 Parte_1
L'eccezione è sconfessata dalla stessa condotta pre-processuale dell'appellante, che non contesta di aver chiesto a di apportare modifiche all'impianto, ma non ha mai coinvolto in tale CP_1 CP_4
processo decisionale, cosa che sarebbe stato naturale attendersi se il pagamento doveva essere a carico di quest'ultima.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, poiché la fattura azionata si riferisce a modifiche dell'impianto ed è successiva alla data del collaudo del 30.12.2020, è palese che i lavori oggetto di ingiunzione fossero aggiuntivi rispetto a quelli da compiere sulla base del contratto originario. sostiene invece che Parte_1
la sottoscrizione del verbale di collaudo avesse il solo scopo di velocizzare il pagamento da parte della società di leasing, anche se tutti i soggetti coinvolti erano consapevoli della necessità di apportare variazioni al progetto.
In proposito deve osservarsi che le parti non hanno mai dato una qualificazione giuridica alla vicenda, in termini di varianti al progetto o di lavori extracontratto. Da quanto riferito dal legale rappresentante di in udienza (il legale rappresentante di non è comparso, mandando in sua vece un CP_1 Parte_1
soggetto non legittimato) sembrerebbe doversi desumere che si trattasse di lavori extra contratto, non incidenti sul funzionamento dell'opera e relativi, fisicamente, ad altra porzione (zona stoccaggio) rispetto a quella su cui in precedenza veva lavorato. Tale affermazione non è stata, comunque, oggetto CP_1
di contestazione da parte di neppure nelle note conclusionali. Parte_1
Orbene, posto che è pacifico, perché entrambe le parti lo riconoscono, che non si tratta di variazioni necessarie del progetto ma di opere aggiuntive, sia che le si voglia qualificare come variazioni ordinate dal committente ex art. 1661 c.c., sia che le si voglia qualificare come opere extracontratto, la conseguenza sarebbe pur sempre che l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti.
In ordine alla valenza del collaudo, al punto 7 del verbale sottoscritto si legge che l'utilizzatore non muove riserva alcuna con riguardo ai beni consegnati e li accetta definitivamente. Qualora parte delle pagina 4 di 6 opere preventivate non fosse stata eseguita da sarebbe stato quello il momento opportuno per CP_1
apporre una riserva per iscritto, pretendendo una riduzione del corrispettivo. Non è possibile dunque, ex post, sminuire l'importanza del verbale di collaudo positivo sostenendo che si trattasse solo di una formalità per accelerare l'ottenimento del corrispettivo nell'interesse delle varie imprese coinvolte nei lavori.
D'altra parte, poiché l'esistenza di un eventuale patto di compensazione tra opere preventivate ma non eseguite – che, per inciso, non sono state neppure specificate, nella loro entità, rispetto alla conferma d'ordine del 8.6.2020, n. 1/1520, risultando a tal fine inidoneo il doc. 5 dell'appellante, in quanto tale computo metrico reca data anteriore rispetto all'accettazione della conferma d'ordine e prevede voci diverse rispetto al contratto poi approvato – è contestata da parte di l'onere di provare tale CP_1
accordo e tale patto di compensazione è a carico di chi ne afferma l'esistenza, cioè . Parte_1
Sul punto sia sufficiente osservare che i capitoli di prova articolati erano inidonei a fornire tale prova perché valutativi e generici, o comunque formulati in maniera non decisiva, perché non si chiedeva di provare che fosse stato raggiunto tra le parti un accordo per la compensazione fra le opere di cui alla fattura 25 del 2021 ed i lavori non eseguiti, bensì si chiedeva al teste di dichiarare se i lavori aggiuntivi andavano a compensare quelli non eseguiti già pagati dal leasing, chiedendogli, in sostanza, di esprimere un'opinione in merito all'interpretazione del contratto.
La tesi dell'appellante secondo cui i costi dei lavori extra erano compensati dalle opere non eseguite (per le quali ra già stata remunerata dalla società concedente il leasing) è sconfessata anche dal fatto CP_1
che, per tali lavori successivi, la a elaborato dei fogli di lavoro con le presenze dei vari operai CP_1
coinvolti, sottoscritti poi dal cliente (doc.6 appellata); modus operandi non seguito per il contratto
1/1520, il che conferma che il corrispettivo per i lavori extra non era già stato stabilito, ma era appunto necessaria una base documentale per poterlo quantificare in seguito, indipendentemente dai costi dell'operazione finanziata dal leasing.
Anche il secondo motivo di appello è infondato: da un lato si è già visto che il doc. 5, computo metrico, non è determinante ai fini della ricostruzione della volontà contrattuale, consacrata nel successivo doc.
1, conferma d'ordine, che non richiama minimamente tale computo metrico. L'appellata ha poi prodotto il doc. 2, mail con cui recisava che il lavoro era a corpo e non a misura. In ogni caso, il doc. CP_1
pagina 5 di 6 5, di data anteriore rispetto all'esecuzione delle opere ed al contratto, nulla prova sulla misura dei lavori eseguiti, a fronte di un contratto che non lo richiama e di un collaudo positivo che non contiene riserve sull'entità dei lavori svolti.
L'appello va dunque integralmente rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di in conformità alla notula depositata, redatta secondo i parametri del DM 55/14 e ritenuta CP_1
adeguata rispetto alla natura e complessità della lite ed all'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore di delle spese processuali, che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 5.809,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 16/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 396 /2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
TOMASSETTI ALESSANDRO che lo difende in forza di procura in calce
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. DE PASCALIS MARCO e Controparte_1 P.IVA_2 CASAVECCHIA RICCARDO, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in via Cesare Battisti 45 , TERNI APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Pagamento corrispettivo opere - Impugnazione sentenza Tribunale Terni n. 311/2024 del 17/04/2024
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come da note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato il 16.7.2021 ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1
per l'importo di euro 17.466,22, oggetto della fattura n. 25 del 28 febbraio 2021, deducendo CP_1
di essere una società che si occupa del recupero di rifiuti pericolosi essenzialmente liquidi, di aver commissionato a varie ditte la realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti;
di aver, in particolare, commissionato alla società la realizzazione del piping del nuovo impianto di recupero CP_2 CP_3
rifiuti per il corrispettivo di euro 99.900 oltre oneri di sicurezza;
che, per fare fronte al pagamento,
aveva sottoscritto un contratto di locazione finanziaria con la che Parte_1 Controparte_4
aveva infatti corrisposto a 'importo oggetto del preventivo;
che non tutti i lavori, però, erano CP_1
stati eseguiti e che, per fronteggiare le modifiche che si erano rese necessarie in corso d'opera, Parte_1
Cont aveva commissionato alla società empre in riferimento al medesimo impianto, alcuni ulteriori CP_2
lavori; che però tali lavori non potevano essere qualificati come extra contratto, perché resisi necessari in corso di realizzazione, ed inoltre vi era difetto di legittimazione passiva, posto che proprietaria dei beni era la società di leasing.
Ha concluso chiedendo di pronunciare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso nei confronti di un soggetto non legittimato , o comunque revocarlo o ridurre la pretesa avversa delle somme non provate.
La società i è costituita deducendo che non aveva mai contestato l'esecuzione delle CP_1 Parte_1
opere oggetto della fattura e che il computo metrico cui aveva fatto riferimento era un preventivo superato dall'ordine 1/1520 in quanto le tubazioni dovevano realizzarsi con diverso materiale. Inoltre , Parte_1
firmato il collaudo, aveva attestato che il bene era conforme a quello indicato nella conferma d'ordine
1/1520 per € 99.900,00 oltre IVA e che lo stesso era stato realizzato a regola d'arte: non era quindi corrispondente al vero che alcune opere non fossero state eseguite e che i lavori extra contratto andassero a “compensare” tale carenza. Ha osservato inoltre che sussiste la legittimazione passiva in quanto le opere, esulanti da quelle oggetto di pagamento mediante leasing, erano state commissionate da
. Parte_1
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 311/2024, ha rigettato l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1
data 17.6.2024.
pagina 2 di 6 Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente valutato l'inesistenza di lavori residui da compiere in ragione dell'esistenza del verbale di consegna e collaudo. La Parte_1
aveva infatti sottoscritto un contratto di locazione finanziaria con , che aveva Controparte_4
corrisposto alla fornitore, l'importo pattuito come da preventivo;
la firma del collaudo si era CP_1
resa necessaria per permettere l'adempimento da parte del concedente, ma in realtà in fase di lavorazione erano state effettuate modifiche all'impianto che avevano comportato una riduzione delle opere preventivate. In tale ottica, gli altri interventi commissionati compensavano quelli non eseguiti della prima commessa.
Con il secondo motivo si deduce che l'appalto sarebbe stato erroneamente qualificato come a corpo e non a misura, come desumibile dal computo metrico, inoltre la complessità del progetto richiedeva modifiche e revisioni in corso d'opera.
Con il terzo motivo si deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto passivamente Parte_1
legittimato a stare in giudizio quando proprietario dei beni è la , mentre è Controparte_4 Parte_1
solo l'utilizzatore.
Si è costituita la contestando quanto ex adverso dedotto e sostenendo la correttezza della CP_1
decisione impugnata, chiedendo il rigetto della domanda nonché il rigetto delle avverse istanze istruttorie in quanto non specificamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
Disposto interrogatorio libero delle parti, la causa è stata riservata in decisione ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 28.5.2025.
L'appello è infondato e va rigettato.
È pacifico che abbia commissionato all'appellata la realizzazione del piping per un Parte_1
impianto di recupero rifiuti, come da conferma d'ordine 1/1520, per il corrispettivo di euro 99.900, di cui 9.900 per oneri di sicurezza.
La fornitura dell'impianto (che coinvolgeva, oltre numerose altre imprese) è avvenuta CP_1
mediante un contratto di leasing in cui figura come utilizzatore e come concedente Parte_1 CP_4
(doc. 3 appellante). Il contratto di leasing ha avuto regolare attuazione ed in particolare il pagamento a dell'importo pattuito è regolarmente avvenuto;
oggetto dell'ingiunzione di pagamento sono CP_1
ulteriori lavori che assume essere autonomi rispetto alla conferma d'ordine 1/1520, mentre CP_1
pagina 3 di 6 ritiene compresi nel contratto originario, o comunque da ricomprendere nel corrispettivo Parte_1
contrattuale di quel contratto, a compensazione di altre opere preventivate ma non eseguite.
Anticipando la trattazione del terzo motivo di appello deve rilevarsi che l'eccezione di difetto di legittimazione è infondata perché non è stata ma a commissionare i lavori CP_4 Parte_1
aggiuntivi di cui si discute e quindi correttamente ha fatturato nei confronti di . CP_1 Parte_1
L'eccezione è sconfessata dalla stessa condotta pre-processuale dell'appellante, che non contesta di aver chiesto a di apportare modifiche all'impianto, ma non ha mai coinvolto in tale CP_1 CP_4
processo decisionale, cosa che sarebbe stato naturale attendersi se il pagamento doveva essere a carico di quest'ultima.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, poiché la fattura azionata si riferisce a modifiche dell'impianto ed è successiva alla data del collaudo del 30.12.2020, è palese che i lavori oggetto di ingiunzione fossero aggiuntivi rispetto a quelli da compiere sulla base del contratto originario. sostiene invece che Parte_1
la sottoscrizione del verbale di collaudo avesse il solo scopo di velocizzare il pagamento da parte della società di leasing, anche se tutti i soggetti coinvolti erano consapevoli della necessità di apportare variazioni al progetto.
In proposito deve osservarsi che le parti non hanno mai dato una qualificazione giuridica alla vicenda, in termini di varianti al progetto o di lavori extracontratto. Da quanto riferito dal legale rappresentante di in udienza (il legale rappresentante di non è comparso, mandando in sua vece un CP_1 Parte_1
soggetto non legittimato) sembrerebbe doversi desumere che si trattasse di lavori extra contratto, non incidenti sul funzionamento dell'opera e relativi, fisicamente, ad altra porzione (zona stoccaggio) rispetto a quella su cui in precedenza veva lavorato. Tale affermazione non è stata, comunque, oggetto CP_1
di contestazione da parte di neppure nelle note conclusionali. Parte_1
Orbene, posto che è pacifico, perché entrambe le parti lo riconoscono, che non si tratta di variazioni necessarie del progetto ma di opere aggiuntive, sia che le si voglia qualificare come variazioni ordinate dal committente ex art. 1661 c.c., sia che le si voglia qualificare come opere extracontratto, la conseguenza sarebbe pur sempre che l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti.
In ordine alla valenza del collaudo, al punto 7 del verbale sottoscritto si legge che l'utilizzatore non muove riserva alcuna con riguardo ai beni consegnati e li accetta definitivamente. Qualora parte delle pagina 4 di 6 opere preventivate non fosse stata eseguita da sarebbe stato quello il momento opportuno per CP_1
apporre una riserva per iscritto, pretendendo una riduzione del corrispettivo. Non è possibile dunque, ex post, sminuire l'importanza del verbale di collaudo positivo sostenendo che si trattasse solo di una formalità per accelerare l'ottenimento del corrispettivo nell'interesse delle varie imprese coinvolte nei lavori.
D'altra parte, poiché l'esistenza di un eventuale patto di compensazione tra opere preventivate ma non eseguite – che, per inciso, non sono state neppure specificate, nella loro entità, rispetto alla conferma d'ordine del 8.6.2020, n. 1/1520, risultando a tal fine inidoneo il doc. 5 dell'appellante, in quanto tale computo metrico reca data anteriore rispetto all'accettazione della conferma d'ordine e prevede voci diverse rispetto al contratto poi approvato – è contestata da parte di l'onere di provare tale CP_1
accordo e tale patto di compensazione è a carico di chi ne afferma l'esistenza, cioè . Parte_1
Sul punto sia sufficiente osservare che i capitoli di prova articolati erano inidonei a fornire tale prova perché valutativi e generici, o comunque formulati in maniera non decisiva, perché non si chiedeva di provare che fosse stato raggiunto tra le parti un accordo per la compensazione fra le opere di cui alla fattura 25 del 2021 ed i lavori non eseguiti, bensì si chiedeva al teste di dichiarare se i lavori aggiuntivi andavano a compensare quelli non eseguiti già pagati dal leasing, chiedendogli, in sostanza, di esprimere un'opinione in merito all'interpretazione del contratto.
La tesi dell'appellante secondo cui i costi dei lavori extra erano compensati dalle opere non eseguite (per le quali ra già stata remunerata dalla società concedente il leasing) è sconfessata anche dal fatto CP_1
che, per tali lavori successivi, la a elaborato dei fogli di lavoro con le presenze dei vari operai CP_1
coinvolti, sottoscritti poi dal cliente (doc.6 appellata); modus operandi non seguito per il contratto
1/1520, il che conferma che il corrispettivo per i lavori extra non era già stato stabilito, ma era appunto necessaria una base documentale per poterlo quantificare in seguito, indipendentemente dai costi dell'operazione finanziata dal leasing.
Anche il secondo motivo di appello è infondato: da un lato si è già visto che il doc. 5, computo metrico, non è determinante ai fini della ricostruzione della volontà contrattuale, consacrata nel successivo doc.
1, conferma d'ordine, che non richiama minimamente tale computo metrico. L'appellata ha poi prodotto il doc. 2, mail con cui recisava che il lavoro era a corpo e non a misura. In ogni caso, il doc. CP_1
pagina 5 di 6 5, di data anteriore rispetto all'esecuzione delle opere ed al contratto, nulla prova sulla misura dei lavori eseguiti, a fronte di un contratto che non lo richiama e di un collaudo positivo che non contiene riserve sull'entità dei lavori svolti.
L'appello va dunque integralmente rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di in conformità alla notula depositata, redatta secondo i parametri del DM 55/14 e ritenuta CP_1
adeguata rispetto alla natura e complessità della lite ed all'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna al rimborso in favore di delle spese processuali, che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 5.809,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 16/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente Arianna De Martino Claudio Baglioni
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