Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/06/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 333/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 17/02/2025, da
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_2 C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Corletto Alessandro (C.F. ) presso il C.F._3
cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania (VB), al C.so Mameli, n. 47, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. L'immobile adibito a casa familiare, sito in Verbania (VB), alla via Battaglione Intra, n. 28, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà in uso allo stesso, dandosi atto che la sig.ra Parte_1
si è già trasferita nell'immobile in cui aveva mantenuto la residenza Parte_2
3. Ciascun ricorrente si dichiara economicamente autosufficiente e, pertanto, rinunzia a richiedere all'altro un contributo economico al suo mantenimento;
4. Le parti dichiarano di aver preventivamente definito ogni questione economica nascente o connessa all'intercorso matrimonio e rinunciano a qualsiasi ulteriore reciproca pretesa;
5. La sig.ra provvederà a sue spese ad eseguire le formalità necessarie affinchè Parte_2 risulti unica intestataria dell'autovettura marca Opel, modello Corsa, targata DH817YC, attualmente intestata ad entrambe le parti.
6. Spese e compensi integralmente compensati tra le parti”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 17/02/2025, e chiedevano Parte_1 Parte_2 con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Verbania il 16.11.2024.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Va dato atto che l'immobile adibito a casa familiare, sito in Verbania (VB), alla via Battaglione Intra,
n. 28, di proprietà esclusiva di , rimarrà in uso allo stesso, che , Parte_1 Parte_2 si è già trasferita nell'immobile in cui aveva mantenuto la residenza anagrafica, ove ha già spostato tutti i propri effetti personali.
Va dato atto, inoltre, che ciascun ricorrente si dichiara economicamente autosufficiente e, pertanto, rinunzia a richiedere all'altro un contributo economico al suo mantenimento e che le parti dichiarano di aver preventivamente definito ogni questione economica nascente o connessa all'intercorso matrimonio e rinunciano a qualsiasi ulteriore reciproca pretesa.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio il 16.11.2024 a Verbania
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 03/06/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco