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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2189 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 – avente ad oggetto: cessione del credito tra
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 ifesa Attrice Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 CP_
dello Stato di Convenuto Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione, notificato il 08.02.2022, (oggi ) Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ba dendo l Controparte_1 pagamento della somma a lei dovuta a seguito di intervenuta con la società
cessione redatta in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e Controparte_2
CP_1 Nello specifi va di essere creditrice della somma di:
- € 97.686,50 a titolo di sorte capitale per le fatture emesse e cedute dalla società
[...]
(all. n. 2 e 3 fasc. attrice); CP_2 ressi moratori maturati e maturandi, oggetto della cessione sì come la sorte capitale, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
- degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- della somma di € 160,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12. In subordine, chiedeva la condanna del per ingiustificato arricchimento ex Controparte_1 art. 2041 c.c., avendo l'ente usufruito delle forniture erogate dalla società fornitrice/cedente. Con comparsa del 12.10.2022, si costituiva in giudizio il chiedendo Controparte_1 l'integrale rigetto della domanda attorea. Preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, stante l'invalidità della cessione del credito atteso che, in caso di cessione di credito vantato nei confronti della PA, oltre alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, è altresì necessaria l'accettazione da parte dell'amministrazione. Nella specie, riferiva di non aver mai accettato l'atto di cessione intervenuto tra la società e la Controparte_2 Parte_2 (oggi ), notificato in data 07.0 Parte_1 Precisava, in ogni caso, di aver proceduto al pagamento delle somme richieste, relative alle fatture per il periodo marzo/agosto 2021, in favore della società cedente in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, come da ordinativo di pagamento n. 537 del 03.02.2022 (all n. 4 fasc. convenuta). Quanto alla richiesta di pagamento degli interessi di mora sulla sorte capitale e degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale che alla data di notifica dell'atto di citazione sarebbero scaduti da oltre 6 mesi, evidenziava che dalla data di scadenza delle fatture (30-31.12.2021) all'effettivo soddisfo (03.02.2022) erano trascorsi poco più di 30 giorni, pertanto non poteva ritenersi maturato alcun interesse anatocistico ai sensi dell'art. 1283 c.c. Concludeva chiedendo, altresì, la condanna della banca attrice ai sensi dell'art. 96 cpc. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice riferiva dell'intervenuto pagamento della somma richiesta a titolo di sorte capitale, restringendo la domanda al pagamento delle ulteriori somme richieste a titolo di interessi e accessori maturate sulla sorte capitale originariamente richiesta. In relazione alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della Parte_1 evidenziava che la disciplina applicabile era quella di cui alla legge n. 52/1991 cessione dei crediti d'impresa), secondo cui ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto - anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pubblica Amministrazione (“P.A.”) - è sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità, non potendosi peraltro applicare all'ente convenuto la disciplina di cui al R.D. n. 240/1923, relativa solo amministrazioni statali. La causa istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice per inopponibilità della cessione. Nella specie, la cessione intervenuta tra la società e può Controparte_2 Parte_1 ritenersi assoggettata alla disciplina della cessione , s utti i presupposti di cui alla l. n. 52/1991, ossia:
- la cessione è avvenuta dietro corrispettivo;
- il cedente è qualificato come imprenditore;
- i crediti ceduti derivano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
- il cessionario è una banca o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che effettua l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi. Tale specifica disciplina, originariamente applicabile anche nei confronti della PA per i crediti derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici, è stata successivamente estesa dal codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006 art. 117 co. 1) a tutti i contratti ivi regolati. Ai sensi dell'attuale art. 6 del d. lgs. 36/2023 … “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, e concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione...” La cessione oggi contestata è stata regolarmente notificata al convenuto in data 07.07.2020, circostanza questa confermata dallo stesso in comparsa di costituzione. Controparte_1 Il convenuto ha, di contro, contestato itata cessione soltanto in data 06.10.2020, con il riscontro al sollecito di pagamento ricevuto (all. n. 3 fasc. convenuto), quindi oltre il termine di 45 giorni di cui alla normativa di riferimento. La doglianza non può, pertanto, trovare accoglimento. Nel merito, è circostanza accertata e non contestata che la sorte capitale non costituisca più oggetto di giudizio, atteso l'intervenuto pagamento sì come documentato dalla stessa parte attrice (all. A note di trattazione scritta del 08.10.2024 attrice). Quanto alla domanda relativa agli interessi di mora ed anatocistici, la decisione deve essere assunta sulla base del principio del riparto dell'onere della prova. Orbene, è in atti (all. n. 4 fasc. convenuto) l'ordine di pagamento dal quale risulta che il pagamento delle fatture per cui è causa, a fronte della scadenza al 30 – 31.12.2021, è avvenuto a mezzo bonifico bancario in data 03.02.2022, molto prima rispetto al decorrere del termine di sei mesi che avrebbe consentito il maturarsi di interessi di mora. Di contro, parte attrice non ha fornito, com'era suo onere, prova contraria che dimostrasse invece il tardivo pagamento contestato. Né sul punto vale quanto articolato dall'attrice a pag. 13 ess. della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, trattandosi evidentemente di circostanze riguardanti altre controversie, attesa l'indicazione di società cedente del tutto diversa da quella che qui interessa e pertanto non afferente al presente giudizio. In difetto di mora, dunque, non potrà essere riconosciuta, a favore della , alcuna Parte_1 somma a titolo di interessi e accessori maturati sulla sorte capitale, emente l'indennizzo di cui all'art. 6 d. lgs. n. 231/2002. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda è infondata e va rigettata. Non può essere pronunciata la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, come richiesta da parte convenuta, non essendo stata fornita la prova del danno concretamente subito a causa dell'azione intentata, diverso da quello ristorabile con la condanna alle spese di lite. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con determinazione ai minimi, tenuto conto della complessità bassa della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (già ), in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., azion nei confronti del in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_1
- RIGETTA la
- ON , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 del ersona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che Controparte_1 liqu tre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%. Bari, 18/12/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2 ifesa Attrice Contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 CP_
dello Stato di Convenuto Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione, notificato il 08.02.2022, (oggi ) Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ba dendo l Controparte_1 pagamento della somma a lei dovuta a seguito di intervenuta con la società
cessione redatta in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e Controparte_2
CP_1 Nello specifi va di essere creditrice della somma di:
- € 97.686,50 a titolo di sorte capitale per le fatture emesse e cedute dalla società
[...]
(all. n. 2 e 3 fasc. attrice); CP_2 ressi moratori maturati e maturandi, oggetto della cessione sì come la sorte capitale, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
- degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
- della somma di € 160,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12. In subordine, chiedeva la condanna del per ingiustificato arricchimento ex Controparte_1 art. 2041 c.c., avendo l'ente usufruito delle forniture erogate dalla società fornitrice/cedente. Con comparsa del 12.10.2022, si costituiva in giudizio il chiedendo Controparte_1 l'integrale rigetto della domanda attorea. Preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, stante l'invalidità della cessione del credito atteso che, in caso di cessione di credito vantato nei confronti della PA, oltre alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, è altresì necessaria l'accettazione da parte dell'amministrazione. Nella specie, riferiva di non aver mai accettato l'atto di cessione intervenuto tra la società e la Controparte_2 Parte_2 (oggi ), notificato in data 07.0 Parte_1 Precisava, in ogni caso, di aver proceduto al pagamento delle somme richieste, relative alle fatture per il periodo marzo/agosto 2021, in favore della società cedente in data anteriore alla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, come da ordinativo di pagamento n. 537 del 03.02.2022 (all n. 4 fasc. convenuta). Quanto alla richiesta di pagamento degli interessi di mora sulla sorte capitale e degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale che alla data di notifica dell'atto di citazione sarebbero scaduti da oltre 6 mesi, evidenziava che dalla data di scadenza delle fatture (30-31.12.2021) all'effettivo soddisfo (03.02.2022) erano trascorsi poco più di 30 giorni, pertanto non poteva ritenersi maturato alcun interesse anatocistico ai sensi dell'art. 1283 c.c. Concludeva chiedendo, altresì, la condanna della banca attrice ai sensi dell'art. 96 cpc. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice riferiva dell'intervenuto pagamento della somma richiesta a titolo di sorte capitale, restringendo la domanda al pagamento delle ulteriori somme richieste a titolo di interessi e accessori maturate sulla sorte capitale originariamente richiesta. In relazione alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della Parte_1 evidenziava che la disciplina applicabile era quella di cui alla legge n. 52/1991 cessione dei crediti d'impresa), secondo cui ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto - anche nell'ipotesi in cui si tratti di Pubblica Amministrazione (“P.A.”) - è sufficiente la sola notifica al debitore ceduto, senza che siano, invece, necessarie ulteriori formalità, non potendosi peraltro applicare all'ente convenuto la disciplina di cui al R.D. n. 240/1923, relativa solo amministrazioni statali. La causa istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice per inopponibilità della cessione. Nella specie, la cessione intervenuta tra la società e può Controparte_2 Parte_1 ritenersi assoggettata alla disciplina della cessione , s utti i presupposti di cui alla l. n. 52/1991, ossia:
- la cessione è avvenuta dietro corrispettivo;
- il cedente è qualificato come imprenditore;
- i crediti ceduti derivano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;
- il cessionario è una banca o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che effettua l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi. Tale specifica disciplina, originariamente applicabile anche nei confronti della PA per i crediti derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici, è stata successivamente estesa dal codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163/2006 art. 117 co. 1) a tutti i contratti ivi regolati. Ai sensi dell'attuale art. 6 del d. lgs. 36/2023 … “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, e concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione...” La cessione oggi contestata è stata regolarmente notificata al convenuto in data 07.07.2020, circostanza questa confermata dallo stesso in comparsa di costituzione. Controparte_1 Il convenuto ha, di contro, contestato itata cessione soltanto in data 06.10.2020, con il riscontro al sollecito di pagamento ricevuto (all. n. 3 fasc. convenuto), quindi oltre il termine di 45 giorni di cui alla normativa di riferimento. La doglianza non può, pertanto, trovare accoglimento. Nel merito, è circostanza accertata e non contestata che la sorte capitale non costituisca più oggetto di giudizio, atteso l'intervenuto pagamento sì come documentato dalla stessa parte attrice (all. A note di trattazione scritta del 08.10.2024 attrice). Quanto alla domanda relativa agli interessi di mora ed anatocistici, la decisione deve essere assunta sulla base del principio del riparto dell'onere della prova. Orbene, è in atti (all. n. 4 fasc. convenuto) l'ordine di pagamento dal quale risulta che il pagamento delle fatture per cui è causa, a fronte della scadenza al 30 – 31.12.2021, è avvenuto a mezzo bonifico bancario in data 03.02.2022, molto prima rispetto al decorrere del termine di sei mesi che avrebbe consentito il maturarsi di interessi di mora. Di contro, parte attrice non ha fornito, com'era suo onere, prova contraria che dimostrasse invece il tardivo pagamento contestato. Né sul punto vale quanto articolato dall'attrice a pag. 13 ess. della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, trattandosi evidentemente di circostanze riguardanti altre controversie, attesa l'indicazione di società cedente del tutto diversa da quella che qui interessa e pertanto non afferente al presente giudizio. In difetto di mora, dunque, non potrà essere riconosciuta, a favore della , alcuna Parte_1 somma a titolo di interessi e accessori maturati sulla sorte capitale, emente l'indennizzo di cui all'art. 6 d. lgs. n. 231/2002. Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda è infondata e va rigettata. Non può essere pronunciata la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, come richiesta da parte convenuta, non essendo stata fornita la prova del danno concretamente subito a causa dell'azione intentata, diverso da quello ristorabile con la condanna alle spese di lite. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, con determinazione ai minimi, tenuto conto della complessità bassa della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (già ), in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., azion nei confronti del in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_1
- RIGETTA la
- ON , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 del ersona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali che Controparte_1 liqu tre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%. Bari, 18/12/2025
Il Giudice Assunta Napoliello