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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 27/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE N. 167/2024 R.G.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione in appello notificato in data 24 luglio 2024 da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Parte_1 C.F._1 Simone Rossetti del Foro di Verona appellante
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Dalponte del Foro di Trento appellato e contro
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1 Rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Dalla Verità del Foro di Bologna appellata Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 sulle seguenti conclusioni appellante
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Trento adita, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, difesa ed istanza, per tutte le ragioni di cui al presente atto e, comunque, per quelle di giustizia: In via pregiudiziale e cautelare. Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Sussistono i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata Quanto alla sussistenza del fumus boni iuris si rinvia alle considerazioni svolte nei motivi d'appello dai quali si desume la fondatezza dell'impugnazione. Quanto al periculum in mora va sottolineato il grave pregiudizio che la parte impugnante potrebbe ricevere dall'esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 1 di 11 La condanna al pagamento DE spese di lite del primo grado esporrebbe l'odierno appellante al concreto pericolo, nelle more del giudizio d'Appello, di dover subire azione esecutive. Tutto ciò premesso, ed anche estremamente urgente che l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia immediatamente sospesa;
Nel merito, Fermo tutto quanto di favorevole già acclarato e disposto nei confronti della appellante e disposto dal Tribunale de prime cure,
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 203/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Consuelo Pasquali, nell'ambito del giudizio R.G. n. 752/2023, pubblicata in data 07.06.2024 Repert. 67/2024 del 07.06.2024 e notificata in data 24.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale, 1) per le ragioni in fatto e in diritto cui in narrativa, previo accertamento e dichiarazione della simulazione assoluta del contratto preliminare stipulato in data 18.12.2019 tra la società
[...]
Controparte_2
e il sig. in danno al sig. , condannare i
[...] Controparte_1 Parte_1 contraenti in solido tra loro al risarcimento del danno anche per perdita di chance, ex art. 2043 s.s. c.c. in favore dell'attore alla somma che risulterà in corso di causa;
In via subordinata 2) per le ragioni in fatto e in diritto cui in narrativa, accertare e dichiarare l'interferenza illecita - all'inadempimento e/o mediante contratto - di in Controparte_2 danno al sig. e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno anche Parte_1 per perdita di chance ex art. 2043 s.s. c.c. in favore dell'attore, al pagamento della somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_1 ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata,
- in via preliminare: rigettare la domanda di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della gravata sentenza di primo grado per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito: rigettare l'appello e tutte le domande, anche istruttorie, proposte dal signor Parte_1 in quanto in parte inammissibili e, comunque, infondate per le ragioni esposte in narrativa e,
[...] per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza di primo grado nelle parti gravate dall'appellante;
- con vittoria DE spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre ad accessori di legge (i.v.a 22%; c.n.p.a. 4% e spese generali 15%). in via istruttoria: senza con ciò invertire l'onere della prova incombente su parte appellante di provare i fatti posti a fondamento DE proprie domande, ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova: cap. 1) “vero che la destinazione urbanistica DE particelle site nel Comune di Nago Torbole contenute nel preliminare di compravendita stipulato tra il signor e Controparte_1 CP_2
, che si mostra al teste (doc. n. 7), è rimasta immutata a far data dal 17 dicembre 2019, data di
[...] sottoscrizione del preliminare stesso, ad oggi”.
pagina 2 di 11 Si indicano a testi: geom. Sindaco in carica del ing. Testimone_1 Parte_2
Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia del Comune CP_3 Parte_2
Controparte_2 l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, voglia:
1) preliminarmente, respingere la domanda di sospensione della esecutività della sentenza impugnata;
2) nel merito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi d'appello e per l'effetto respingere integralmente l'impugnazione promossa dal sig. avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Rovereto n.203/2024, pubblicata in data 7.6.2024, da confermarsi quindi integralmente, con condanna dell'Appellante al pagamento DE spese di lite anche di questo grado di giudizio, oltre al 15% per spese generali e ad IVA e CPA di legge;
3) in via istruttoria, voglia respingere l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del danno formulata dall'Appellante e voglia – solo qualora ritenuto necessario e senza alcuna accettazione dell'inversione dell'onere probatorio - ammettere la prova per testi dedotta da parte convenuta ed attuale appellata, , in comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta nel giudizio avanti il Tribunale di Rovereto, sui capitoli qui da intendersi richiamati e con i testi indicati RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1Con ricorso 281 decies c.p.c. ha adito il Tribunale di Rovereto contro Parte_1 [...]
e contro , chiedendo: CP_1 Controparte_2
- in principalità che venisse accertata e dichiarata la “simulazione assoluta del contratto preliminare stipulato in data 18.12.2019 tra la società e Controparte_2 in danno al sig. e che detti contraenti venissero condannati i in Controparte_1 Parte_1 solido tra loro al risarcimento del danno anche per perdita di chance, ex art. 2043 s.s. c.c. in favore dell'attore alla somma che risulterà in corso di causa”.
- In via subordinata che venisse accertata e dichiarata “l'interferenza illecita - all'inadempimento e/o mediante contratto - di in danno al sig. Controparte_2 [...]
e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno anche per perdita di chance ex Parte_1 art. 2043 s.s. c.c. in favore dell'attore, al pagamento della somma che risulterà in corso di causa” A sostegno DE proprie domande ha esposto di aver stipulato in data 18/09/2018 un contratto preliminare di compravendita di quote sociali con , titolare dell'azienda agricola Controparte_1 Rivaverde. Con detto contratto aveva manifestato l'intenzione di costituire una nuova società, CP_1 Rivaverde Società agricola S.r.l, in cui conferire i terreni e gli immobili di sua proprietà, promettendo di cedere a il 100% DE quote della costituenda società, al prezzo di euro 1.650.000,00 (da Pt_1 corrispondere in quattro rate di euro 412.500,00) Con lo stesso contratto preliminare di compravendita di quote sociali si era anche Controparte_1 impegnato a sottoscrivere l'opportuna documentazione e aveva autorizzato a Parte_1 procedere per suo conto, sin da subito, alla predisposizione ed inoltro ai competenti uffici provinciali e comunali, DE istanze volte ad ottenere sui terreni da conferire nella costituenda società (nello specifico quelli ricadenti nel comune di Nago Torbole - TN), l'autorizzazione alla realizzazione di un birrificio e agriturismo sulla scorta del progetto predisposto e redatto dal promissario acquirente che intendeva iniziare a realizzare non appena fosse incominciato il trasferimento DE quote sociali.
pagina 3 di 11 Egli si era pertanto attivato per la predisposizione del business plan dell'iniziativa imprenditoriale, del progetto di birrificio e agriturismo che intendeva realizzare, aveva “procurato” terreni ulteriori necessari (contratti conclusi dal ma il cui canone veniva versato agli affittuari dal ricorrente) , CP_1 aveva predisposto e depositato tutta la documentazione richiesta agli uffici della provincia di Trento e curato e seguito tutto l'iter amministrativo svoltosi avanti il Servizio Agricoltura della Provincia, sostenendo integralmente le spese;
ancora aveva predisposto, una volta ricevuta l'autorizzazione per la realizzazione del birrificio, sempre a proprie spese, il progetto esecutivo dell'opera per la presentazione della domanda di concessione edilizia al comune di e aveva provveduto Parte_2 alla redazione di ulteriore progetto per lo scarico nella rete fognaria, atteso che i terreni del non CP_1 erano risultati allacciati alla rete stessa e che tale autorizzazione allo scarico era obbligatoria ai fini del rilascio della concessione edilizia. Nelle more di tali attività, il non aveva costituito la nuova società ed erano spirati i termini per il CP_1 trasferimento DE quote sociali della costituenda società Ha affermato che il aveva poi proceduto in data 18/12/2019 alla stipula di un preliminare di CP_1 compravendita con la società NA DE TO s.s. s.a., (di seguito anche solo CP_2
”) avente ad oggetto tutti i terreni che avrebbero dovuto essere conferiti nella costituenda
[...] società, le cui quote erano state promesse in vendita al al prezzo di euro 2.150.000,00, Pt_1 circostanza di cui egli era venuto a conoscenza in un momento successivo. Detto contratto prevedeva una condizione sospensiva relativa all'ottenimento, da parte del comune di Nago Torbole, del titolo abilitativo per consentire la realizzazione di un complesso aziendale agricolo entro due anni;
il mancato avveramento della condizione avrebbe fatto decadere il contratto senza alcun obbligo risarcitorio reciproco Ha dato atto di aver instaurato, in conseguenza dei fatti sopra esposti, un giudizio civile davanti al Tribunale di Rovereto nei confronti del (R.G. 759/2020), definito con sentenza del 25/01/2023 CP_1 con cui era stato accertato il grave inadempimento contrattuale del in relazione al preliminare di CP_1 compravendita dd. 18/12/2019 con condanna al risarcimento del danno per € 202.500,00. Anteriormente aveva chiesto e ottenuto sequestro conservativo sui beni del e, nelle more del CP_1 giudizio R.G 759/2020 stante il concesso sequestro, aveva proceduto esecutivamente nell'ottobre 2021 nei confronti di sottoponendo a pignoramento il credito futuro del Nel Controparte_2 CP_1 corso di quel procedimento aveva appreso che era stata concessa proroga di un anno per l'avveramento della condizione sospensiva;
egli altresì nel processo RG 759/2020 aveva dichiarato di essere ancora interessato all'esecuzione del contratto preliminare ma la controparte si era resa indisponibile a sciogliere il preliminare in essere adducendo la volontà di NA DE TO s.s. di non sciogliersi dal contratto. Ha affermato che il contratto preliminare intercorso tra e era simulato in CP_1 Controparte_2 via assoluta come dimostrato inter alia dal fatto non era stata prevista alcuna responsabilità in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva apposta nel contratto e dal fatto che le parti erano rimaste “inattive” per tutta la vigenza del contratto. Ha chiesto in principalità l'accertamento di detta simulazione assoluta con condanna DE convenute in solido al risarcimento del danno ex art 2043 cc anche per perdita di chance. Ha poi invocato in via subordinata con riferimento a la tutela aquiliana ex art. Controparte_2 2043 c.c. assumendo “l'interferenza illecita - all'inadempimento e/o mediante contratto - di
[...]
in danno al sig. ” e ha chiesto la Controparte_2 Parte_1 condanna della società al risarcimento del danno pagina 4 di 11 1.2 costituendosi ha evidenziato in sintesi che il contratto stipulato con il in Controparte_1 CP_1 data 18/09/2018, all' art. 6 prevedeva, oltre alla corresponsione in 4 rate annuali del prezzo pattuito, il pagamento, entro il 30/11/2018 di una cauzione-caparra di euro 50.000,00; non essendo intervenuta l'autorizzazione richiesta, il gli aveva chiesto una proroga dei termini previsti nella scrittura Pt_1 privata e le parti si erano accordate per il differimento del termine previsto per la stipula del “contratto preliminare definitivo” e per il pagamento della caparra, rinviandolo, così, al 28/02/2019: in tale data risultando solo l'autorizzazione da parte della provincia di Trento, ma non quella degli altri comuni interessati, cui il sig. non aveva inoltrato alcuna richiesta ai fini dell'ottenimento dei titoli Pt_1 edilizi necessari per la realizzazione del progetto, era spirato il termine prorogato senza che le parti avessero dato seguito a quanto pattuito nella scrittura privata e, soprattutto, senza che il ricorrente avesse versato la caparra;
ha affermato che i rapporti tra le parti si erano interrotti ed egli ritenendo che la scrittura privata del 18/09/2018 fosse ormai inefficace, aveva stipulato il preliminare di compravendita con proponendo di trasferire gli immobili di sua proprietà; Controparte_2 detto preliminare aveva cessato la sua efficacia in data 15/12/2022, a seguito del mancato avveramento della condizione sospensiva in esso prevista. Ha dato conto del fatto che il giudizio avviato dal nei suoi confronti era stato deciso in primo Pt_1 grado dal Tribunale di Rovereto con sentenza n. 32 2023 che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del e condannato lo stesso al risarcimento dei danni CP_1 quantificati in euro 202.500,00; nonostante la corresponsione di quanto accertato in sentenza, il con atto di citazione in appello del 17/04/2023 aveva impugnato tale pronuncia nella parte in Pt_1 cui gli era stato riconosciuto un importo inferiore a quello richiesto (il giudizio in grado di appello era ancora pendente). Ciò esposto ha rilevato che il difettava di interesse a proporre domanda di accertamento della CP_1 simulazione affermando ad ogni buon conto anche la infondatezza della stessa;
altresì ha affermato che pure la domanda risarcitoria nei suoi confronti era inammissibile per esser già stata proposta nell'altro giudizio argomentando altresì in ordine alla sua infondatezza. 1.3 Si è costituita anche affermando Controparte_5
- di aver contattato nel 2019 il sig. e intavolato una trattativa per l'acquisto dei terreni di CP_1 proprietà di quest'ultimo;
- di aver stipulato in data 17/12/2019 con il sig. il citato contratto, la cui efficacia, ai sensi CP_1 dell'art.3, era stata sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte del comune di Nago Torbole di titolo abilitativo edilizio, idoneo alla realizzazione di un complesso aziendale;
le parti avevano concordato che, qualora nel termine di due anni dalla data della stipula del preliminare non si fosse verificato l'evento dedotto in condizione, gli effetti del contratto sarebbero cessati, senza alcun obbligo risarcitorio reciproco;
- di essersi attivata diligentemente per effettuare tutte le verifiche e le attività necessarie all'ottenimento del rilascio del titolo abilitativo edilizio (specificamente indicate in comparsa) e di aver perso interesse all'operazione a causa della riscontrata incapacità edificatoria DE particelle oggetto della promessa di vendita, salvo revisione DE pattuizioni in particolare con rinegoziazione il prezzo di compravendita, che non poteva restare quello pattuito nel dicembre del 2019.
- di aver saputo, solo nella seconda metà del 2020 - dopo la firma del preliminare e l'avvio DE verifiche e pratiche urbanistiche - del pregresso accordo intercorso tra il e del CP_1 Pt_1 contenzioso che ne era seguito e del provvedimento di sequestro conservativo a favore del Pt_1 annotato sui libri fondiari in data 07/10/2020, data successiva rispetto all'annotazione del preliminare di cessione di terreni tra e Controparte_2 CP_1
pagina 5 di 11 - che proseguite medio tempore le sue verifiche e pratiche urbanistiche, essendo essa comunque interessata a proseguire le verifiche e le trattative con per un prezzo inferiore se fosse stata CP_1 confermata una metratura edificabile inferiore, previa ovviamente rivisitazione del suo progetto, essendo in procinto di scadere il termine previsto per l'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art.3 del contratto del 17/12/2019 aveva comunicato a la volontà di prorogare il termine CP_1 fino al 15.12.2022;
- che sopraggiunto il termine prorogato al 15.12.2022, senza il raggiungimento di un'intesa tra le parti circa la rideterminazione del prezzo essa aveva comunicato a la cessazione dell'efficacia del CP_1 contratto preliminare;
nonostante la cessazione degli effetti del preliminare, i contatti tra le parti erano proseguiti anche successivamente alla suddetta comunicazione, interrompendosi la trattativa definitivamente nell'agosto del 2023, allorchè essa aveva appreso dall'annotazione tavolare relativa alla pendenza del giudizio d'appello promosso innanzi la Corte d'Appello di Trento da Pt_1 avverso la sentenza n. 32/2023 del Tribunale di Rovereto. Ha affermato di non aver svolto alcuna “ interferenza illecita” nel rapporto contrattuale Pt_3
: in primis ha osservato che dopo la stipula del contratto con essa si era concretamente
[...] CP_1 attivata per dar corso agli accordi avendo svolto varie attività di verifica di cui ha dato conto. Ha ribadito di esser venuta a conoscenza del precedente contratto preliminare di cessione quote in un momento successivo alla stipula del suo contratto con e di aver semplicemente esercitato le CP_1 prerogative attribuitele dal contratto. Circa l'asserita sua indisponibilità a rinunciare al preliminare durante il giudizio pendente tra Pt_1 e ha affermato che non sussisteva alcuna ragione che le imponeva di rinunciare ad CP_1 un'operazione commerciale a cui aveva interesse, a fronte di una controversia cui era rimasta totalmente estranea e che non avrebbe potuto interferire con la sua posizione, evidenziando altresì di non essere stata in alcun modo interpellata dal Ha negato anche di aver effettuato interferenza CP_1 illecita mediante induzione all'inadempimento Ha contestato la dedotta simulazione assoluta contrattuale e la sussistenza dell'asserito danno 2.1 Con sentenza n. 203 2024 il Tribunale ha così deciso:
“1) dichiara la carenza di interesse di rispetto alla domanda di declaratoria della Parte_1 simulazione assoluta;
2) dichiara la litispendenza della domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 nei confronti di con quella decisa con sentenza n. 32/2023 dd. 25/01/2023 da questo Controparte_1 Tribunale (N. 759/2020 R.G.) e conseguentemente, previa separazione della relativa posizione, con formazione di nuovo fascicolo, ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalle due convenute;
5) condanna alla rifusione in favore di e NA DE TO Parte_1 Controparte_1 ss. S.a. DE spese di causa, liquidate, per ciascuna parte convenuta, in € 11.425,50 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di spese generali e IVA e CPA come per legge;
6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva” La sentenza ha ritenuto che il “terzo” non fosse titolare dell'interesse qualificato di cui all' Pt_1 art 1415 secondo comma cpc a proporre domanda di accertamento di simulazione assoluta del contratto intercorso tra e posto che da un lato egli aveva già proposto in altra Pt_1 Controparte_2 sede domanda di risoluzione del preliminare intercorso tra sé e il (peraltro già accolta in primo CP_1 grado) e dall'altra in ogni caso i beni di proprietà di risultavano già essere liberi, essendo nel CP_1 frattempo scaduto il termine triennale derivante dall'annotazione del preliminare stipulato tra e CP_1
, con conseguente inutilità dell'accertamento richiesto. Controparte_2
pagina 6 di 11 Quanto alla domanda risarcitoria verso ha rilevato che aveva già esercitato nei Pt_1 Pt_1 confronti di l' azione risarcitoria nel giudizio allo stato pendente in grado di appello e benchè CP_1 in quella sede egli avesse azionato un titolo diverso, rappresentato dall'inadempimento del al CP_1 contratto preliminare, vi era comunque litispendenza. Con riferimento alle domande risarcitorie verso ha premesso che i fatti Controparte_2 addotti a sorreggere la domanda di simulazione potevano teoricamente fondare la pretesa risarcitoria svolta in via principale , qualora ritenuti sussistenti;
così pure i fatti allegati per la domanda proposta, in via subordinata, dal ricorrente e volta alla declaratoria dell'avvenuta interferenza illecita da parte di nel rapporto contrattuale esistente tra e Controparte_2 Pt_1 CP_1 Ha però escluso in concreto sia che fosse stato dimostrato che il contratto del 17.12.2919 fosse stato concluso all'unico scopo di consentire a di liberarsi dell'impegno con sia che fosse CP_1 Pt_1 stata provata la illecita “intromissione” di nel rapporto tra e Controparte_2 Pt_1 CP_1 Ha rilevato in primis che non vi era prova della conoscenza, in capo alla società, nel momento in cui aveva stipulato il preliminare con del fatto che quest'ultimo si fosse già vincolato a cedere gli CP_1 stessi beni a osservando come nel momento in cui il contratto preliminare tra e Pt_1 CP_1
era stato stipulato e poi annotato al tavolare, nel libro fondiario non risultasse Controparte_2 iscritto alcun vincolo a carico di quei beni derivante dal contratto stipulato dal Ha altresì Pt_1 motivato che i fatti allegati dal ricorrente quanto al contratto non consentivano di ritenere configurata la mala fede di ed in particolare ha evidenziato che: Controparte_2
“ - la differenza tra il prezzo concordato tra e (di € 2.150.000,00) e Controparte_2 CP_1 quello concordato tra e (di € 1.650.000,00), appare del tutto giustificata dal fatto che Pt_1 CP_1
avrebbe acquistato le aree di proprietà del signor solamente se munite Controparte_2 CP_1 di una potenzialità edificatoria, non presente al momento della sottoscrizione del rogito ed ottenibile solo tramite una deroga/modifica al vigente strumento urbanistico;
- l'avveramento della condizione sospensiva, formulata come vincolo senza obbligo (e quindi senza responsabilità in caso di inattività), era rimesso alla volontà di un soggetto terzo, ossia del Comune di
Le doglianze avanzate dal sig. nei confronti DE controparti, le quali non si Parte_2 Pt_1 sarebbero attivate per ottenere i necessari titoli risultano infondate, in quanto risulta agli atti (doc. 2 a-b-c; 3; 4 ; 5; 6 ; 7 ; 8) che si sia attivata prontamente e diligentemente per Controparte_2 effettuare le verifiche e le attività necessarie all'ottenimento del rilascio del titolo abilitativo edilizio, affidandosi a tecnici di sua fiducia, ai quali – a spese di – aveva CP_1 Controparte_2 effettivamente conferito delega e procura, conformemente a quanto previsto in contratto;
- l'argomentazione attorea relativa alla mancata previsione nel preliminare di chi avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione provinciale, prodromica all'ottenimento del titolo edilizio, risulta smentita per tabulas, dal momento che l'art. 3 del contratto poneva espressamente tale onere a carico della parte venditrice;
- con riferimento alla concessione della proroga del termine per l'avveramento della condizione, tale condotta non solo non costituisce un indizio in ordine alla simulazione, ma rappresenta un elemento che depone in senso contrario: non avrebbe avuto senso, infatti, allungare il termine di avveramento della condizione, se nelle volontà DE parti vi fosse stato l'obiettivo di sottrarre gli immobili al sig. tenuto conto che quest'ultimo aveva già optato per Pt_1 la risoluzione dell'accordo con il sig. e, dunque, aveva manifestato il suo disinteresse per CP_1 l'acquisto degli stessi” Di qui il rigetto DE domande risarcitorie nei confronti di . CP_2 CP_2 3.1 Avverso la sentenza de qua propone appello affermando che essa “va riformata Parte_1 laddove nega il raggiungimento della prova della interferenza illecita di NA DE TO S.s., e della sua non consapevolezza nello stipulare un atto inconciliabile con il precedente siglato dal
con ogni statuizione conseguente in ordine alla quantificazione e liquidazione del danno”. CP_1
pagina 7 di 11 L'appellante con primo motivo di appello censura la sentenza per erronea valutazione DE attività svolte da NA DE TO s.s. per ottenere i titoli abilitativi relativi alla condizione sospensiva del contratto preliminare di compravendita del 17.12.2019 Afferma che la sentenza ha erroneamente ritenuto che si fosse Controparte_2 tempestivamente e diligentemente attivata, evidenziando come risultasse dai documenti prodotti solo due domande e segnatamente una domanda di accesso agli atti presentata solo dopo 6 mesi dalla stipula del contratto preliminare nel giugno 2020, e una seconda domanda, per ottenere una sanatoria, inoltrata nel 2021. Ha anche osservato che non risultava che fossero stati presentati piani di intervento, progetti da autorizzare o altro e non risultava neppure che professionisti avessero avuto un tale incarico. Ha anche indicato come “sospetto” il fatto che della TO neppure avesse chiesto un CP_2 parere preventivo, fatto un interpello o altro al Comune di Nago Torbole circa la possibilità di realizzare la condizione di cui al contratto. Inoltre il preliminare faceva riferimento alla modifica del P.R.G. del Comune di Nago Torbole e non risultava neppure che fosse stato depositato presso il Comune alcuna istanza per ottenere la modifica del piano regolatore. Affermava conclusivamente che contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, nessuna DE parti del secondo preliminare si era attivata diligentemente onde consentire che la condizione potesse avverarsi. Con secondo motivo di appello censura l'appellata sentenza per non aver ritenuto provata la interferenza illecita e la conoscenza in capo a della esistenza del precedente Controparte_2 contratto essendo invece questa provata in sé dalla sua partecipazione ad un preliminare sottoposto a condizione che essa sapeva sin da subito non si sarebbe mai avverata. Afferma che il fatto che il contratto tra sig. e il sig. non fosse stato trascritto nel CP_1 Pt_1 tavolare e per tale ragione non fosse conosciuto da non trovava alcun Controparte_2 fondamento nelle difese avversarie.
aveva interferito “nei rapporti già in essere tra i sig.ri e Controparte_2 CP_1 Pt_1 inducendo il primo a non adempiere proponendo un prezzo di acquisto assai lusinghiero per l'acquisto dei medesimi beni che dovevano essere attribuiti al secondo, apparentemente giustificato dalla condizione prevista nel preliminare così stipulato con il sig. e cioè ottenere dal Comune di CP_1
Nago Torbole l'autorizzazione a costruire di costruire 5.6 mila mq di immobili ma, che ben sapeva non si sarebbe mai potuta realizzare come voluta perché essa considerava gli spazi DE serre che non potevano essere computati, e pertanto, non ha depositato istanze per l'ottenimento DE autorizzazioni, concessioni e/o per la modifica del P.R.G..” Con terzo motivo di appello censura la appellata sentenza in punto “proroga/concessione termine del contratto preliminare di compravendita del 17.12.2019” ed afferma che contrariamente a quanto ritenuto in sentenza detta proroga non era stata concessa per l'avveramento della condizione sospensiva ma per trattare nuove e diverse condizioni per l'acquisto del compendio Sottolinea una ulteriore circostanza e cioè che la proroga del termine, scadente il 17.12.2021, era stata concessa da NA DE TO s.s. nonostante dal settembre 2020, e quindi ampiamente prima della sua scadenza, essa fosse a conoscenza della controversia tra il sig. e il sig. Controparte_1
a seguito della notifica del sequestro preventivo e relativa trascrizione avvenuta Parte_1 sul Libro Tavolare di Riva del Garda in data 07.10.2020. La proroga nel contesto di un sicuro non avveramento della condizione sospensiva, era “il chiaro sintomo del rafforzamento della volontà di NA DE TO s.s., di mantenere vincolato il sig. il quale, senza ciò, avrebbe potuto cedere al sig. il compendio Controparte_1 Parte_1 liberandosi dal sequestro” e ciò evidenziava la consapevole interferenza illecita in danno di . per impedirgli in ogni modo di acquisire i beni di Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 11 Con quarto motivo di appello contesta che il Tribunale non abbia inteso approfondire la discrepanza tra le dichiarazioni di rilasciate nel giudizio di primo grado e cioè della impossibilità di Controparte_1 dare seguito all'accordo con a causa della volontà di NA DE TO s.s. Parte_1 di non sciogliersi dal contratto e la negazione di tale circostanza da parte di Controparte_2 3.2 costituitosi in questo grado di giudizio dà innanzitutto atto che nelle more Controparte_1 dell'instaurazione del presente giudizio è stato definito il procedimento di appello sub 88/23 rg con sentenza n. 129/24 del 2.7.2024 che da un lato ha confermato la risoluzione del contratto per inadempimento e dall'altro ha rideterminato il risarcimento del danno nella minor somma di € 142.800,00. Rileva poi che l'appellante pur riproponendo nelle sue conclusioni le domande di primo grado, dichiara espressamente che l'appello mira a “contestare la parte della sentenza nella quale si afferma che non è stata raggiunta la prova della interferenza da parte di NA DE TO s.s. e non formula motivi di appello con riferimento al capo di sentenza che ha rigettato la domanda di declaratoria della simulazione assoluta del contratto sottoscritto tra gli appellati e, altresì, per il capo di sentenza che ha dichiarato la litispendenza della domanda di risarcimento del danno proposta nei suoi confronti con quella decisa con sentenza n. 32/2023 del 25 gennaio 2023 dal Tribunale di Rovereto (e, successivamente, con sentenza n. 129/24 del 2 luglio 2024, dalla Corte d'appello di Trento) di tal che le relative statuizioni devono dirsi coperte da giudicato;
afferma che dunque l'appello non concerne la decisione resa nei suoi confronti;
ad ogni buon conto deduce anche in ordine all' infondatezza dell'appello.
3.3 costituendosi nel presente grado di Controparte_2 giudizio afferma l'infondatezza dell'appello e prima ancora ne eccepisce in parte la inammissibilità.
4.1 L'appellante non ha formulato nessuna censura e specifico motivo di appello relativamente alle statuizione riguardanti la carenza di interesse del a proporre la domanda di simulazione e Pt_1 neppure sulla declaratoria di litispendenza riguardante la domanda di risarcimento danni nei confronti di (capi 1 e 2 della appellata sentenza) sicche dette statuizioni sono coperte da Controparte_1 giudicato ed inammissibile risulta la mera riproposizione DE relative domande nelle conclusioni formulate in appello. 4.2 I motivi di appello 1 e 2 vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Giova premettere (v anche Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-10-2016, n. 20251) che è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la responsabilità di un successivo acquirente rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, “può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale “ ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o almeno nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione e quindi nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto, al cui titolare incombe di conseguenza la relativa prova a norma dell'art. 2697 cod. civ. (v. Sez. 2, Sentenza n. 8403 del 18/08/1990 Rv. 468915; Sez. 2, Sentenza n. 76 del 08/01/1982 Rv. 417767; Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 15/06/1988 Rv. 459190” Detti principi valgono anche nella ipotesi di conclusione di due preliminari con trascrizione, come nel caso di specie, solo del secondo vieppiù in un sistema quale quello tavolare. Per configurare la responsabilità del promissario acquirente del secondo preliminare e dunque di necessita, alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, in primis, la Controparte_2 prova della consapevolezza in capo alla stessa, all'epoca della stipula del preliminare, della esistenza del precedente preliminare. Parte appellante pretende di trarre la prova della consapevolezza della esistenza del primo preliminare in capo a dal fatto in sé che sia stato sottoscritto un preliminare sottoposto a Controparte_2 condizione che sin da subito, in tesi dell'appellante, parte promissaria acquirente sapeva di impossibile realizzazione (v motivo d'appello sub 2)
pagina 9 di 11 E' stata dunque prospettata una cosiddetta doppia presunzione ovvero una presunzione di conoscenza della esistenza del precedente preliminare fondata su altra presunzione ovvero quella di conoscenza della impossibilità di realizzazione dell'evento dedotto in condizione nel secondo preliminare. Non sussiste in linea generale nel nostro ordinamento un divieto di doppia presunzione, non essendo esso desumibile dagli artt. 2729 e 2697 c.c: un fatto può dunque esser ritenuto noto in quanto accertato in via presuntiva , in base ad elementi gravi precisi e concordanti, e costituire esso stesso poi il fondamento di un'ulteriore presunzione che deve esser a sua volta adeguata a fondare l'accertamento del fatto ignoto in quanto dotata di gravità precisone e concordanza. Nel caso in esame la pretesa conoscenza della impossibilità di realizzazione dell'evento dedotto in condizione non risulta affatto supportata presuntivamente dai chiesti criteri di gravità, precisione e concordanza, necessari ai fini che qui occupano, dovendosi sottolineare che la prova presuntiva della conoscenza non può ridursi ad una mera congettura od illazione o fondarsi su “sospetti” dovendosi invece trattare di una deduzione logica che si deve fondare su un rigoroso ragionamento inferenziale L'appellante afferma che non poteva non sapere che la condizione - ovvero la Controparte_2 costruzione di 5-6 mila mq in assenza dei volumi DE serre che sapeva non poter essere utilizzabili- non si poteva realizzare e proprio per questo non aveva presentato progetti per essere autorizzata ad eseguire interventi edilizi ecc..
Tale pretesa conoscenza di irrealizzabilità si fonda su mere congetture postulando a sua volta in modo apodittico che già sapesse della inutilizzabilità dei volumi DE serre, Controparte_2 mentre non vi sono elementi da cui desumere “con sicurezza” ciò. La circostanza che la promissaria acquirente non potesse non sapere della inutilizzabilità dei volumi DE serre per il fatto che un tecnico medio avrebbe potuto avere contezza di ciò è una petizione di principio mancando la prova che vi stata la preventiva acquisizione di un parere tecnico di tal fatta (e non avendo alcuna rilevanza i meri “sospetti” adombrati dall'appellante ) ; non solo vi è difetto di prova in tal senso e ciò è già sufficiente a ritenere non raggiunta la prova presuntiva ma vi sono anzi elementi di segno diverso, quale il fatto che il avesse dopo la firma del preliminare provveduto, a mezzo di professionisti CP_1 a ciò incaricati (arch. con supporto del geologo pagati da , a CP_6 Tes_2 Controparte_2 presentare domanda di sanatoria proprio in relazione alle serre, domanda corredata da documentazione tecnica quali planimetrie dello stato autorizzato, dello stato realizzato e dello stato di raffronto, piante ecc. e da apposita relazione geologica/ geotecnica, il che fa piuttosto ritenere che in allora - che ha ritenuto di affrontare le relative spese- supponesse che detti Controparte_2 volumi una volta sanati fossero in qualche modo “recuperabili ; risulta altresì che dopo la stipula del preliminare sia stata richiesta e pagata anche una consulenza al dott. attinente alla Persona_1
“ristrutturazione agro urbanistica” circostanze indicative del fatto che non era affatto scontato per al momento della stipula del preliminare che la condizione fosse de plano Controparte_2 irrealizzabile. Indifferente ai fini che qui occupano è il fatto che non siano poi stati effettivamente presentati progetti per la indicata cubatura ecc. oggetto della doglianza di cui al motivo sub 1.
Non essendo stata raggiunta la prova presuntiva (che era onere dell'appellante fornire) della sicura conoscenza in capo alla promissaria acquirente della irrealizzabilità della condizione, a fortiori non può dirsi raggiunta la prova presuntiva della conoscenza del precedente preliminare, che peraltro neppure potrebbe in ogni caso desumersi de plano dalla prima: non può dunque ritenersi provato il contratto sia stato concluso da parte del promissario acquirente nella conoscenza del primo preliminare e per interferire illecitamente con esso. Anche il terzo motivo di appello è infondato: posto che il contratto preliminare risulta lecitamente concluso da , essa non aveva alcun obbligo, una volta conosciuta l'esistenza del Controparte_2 primo preliminare, di perseguire gli interessi del a sacrificio dei propri: la possibilità della Pt_1 proroga era già prevista contrattualmente di tal che era in facoltà della promissaria acquirente avvalersene non essendo tacciabile di illiceità il fatto che la proroga possa esser stata richiesta con la finalità di condurre trattative per spuntare un prezzo minore. pagina 10 di 11 Quanto sopra è sufficiente al rigetto DE domande dell'appellante verso Controparte_2 restando assorbito il quarto motivo.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado alla cui liquidazione si provvede, nei medi, in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147 , considerato lo scaglione di valore indeterminabile ed una complessità media, Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull' appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 203/2024 del Tribunale di Rovereto
1)Dichiarate inammissibili le riproposte domande di accertamento di simulazione assoluta e di risarcimento del danno verso , rigetta le altre domande dell'appellante confermando Controparte_1 la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rifondere a e a Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite del grado di appello che liquida per ognuno in € 12.156,00 per
[...] compensi professionali, oltre spese generali ed oltre Iva e CPA sugli importi assoggettabili Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Deciso in Trento il 24.06.2025 La presidente rel ed est Dott Liliana Guzzo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO SECONDA SEZIONE CIVILE N. 167/2024 R.G.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello Consigliere dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con atto di citazione in appello notificato in data 24 luglio 2024 da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Parte_1 C.F._1 Simone Rossetti del Foro di Verona appellante
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Dalponte del Foro di Trento appellato e contro
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_1 Rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Dalla Verità del Foro di Bologna appellata Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 sulle seguenti conclusioni appellante
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Trento adita, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, difesa ed istanza, per tutte le ragioni di cui al presente atto e, comunque, per quelle di giustizia: In via pregiudiziale e cautelare. Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Sussistono i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata Quanto alla sussistenza del fumus boni iuris si rinvia alle considerazioni svolte nei motivi d'appello dai quali si desume la fondatezza dell'impugnazione. Quanto al periculum in mora va sottolineato il grave pregiudizio che la parte impugnante potrebbe ricevere dall'esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 1 di 11 La condanna al pagamento DE spese di lite del primo grado esporrebbe l'odierno appellante al concreto pericolo, nelle more del giudizio d'Appello, di dover subire azione esecutive. Tutto ciò premesso, ed anche estremamente urgente che l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia immediatamente sospesa;
Nel merito, Fermo tutto quanto di favorevole già acclarato e disposto nei confronti della appellante e disposto dal Tribunale de prime cure,
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 203/2024 emessa dal Tribunale di Rovereto, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Consuelo Pasquali, nell'ambito del giudizio R.G. n. 752/2023, pubblicata in data 07.06.2024 Repert. 67/2024 del 07.06.2024 e notificata in data 24.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale, 1) per le ragioni in fatto e in diritto cui in narrativa, previo accertamento e dichiarazione della simulazione assoluta del contratto preliminare stipulato in data 18.12.2019 tra la società
[...]
Controparte_2
e il sig. in danno al sig. , condannare i
[...] Controparte_1 Parte_1 contraenti in solido tra loro al risarcimento del danno anche per perdita di chance, ex art. 2043 s.s. c.c. in favore dell'attore alla somma che risulterà in corso di causa;
In via subordinata 2) per le ragioni in fatto e in diritto cui in narrativa, accertare e dichiarare l'interferenza illecita - all'inadempimento e/o mediante contratto - di in Controparte_2 danno al sig. e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno anche Parte_1 per perdita di chance ex art. 2043 s.s. c.c. in favore dell'attore, al pagamento della somma che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Controparte_1 ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata,
- in via preliminare: rigettare la domanda di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della gravata sentenza di primo grado per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito: rigettare l'appello e tutte le domande, anche istruttorie, proposte dal signor Parte_1 in quanto in parte inammissibili e, comunque, infondate per le ragioni esposte in narrativa e,
[...] per l'effetto, confermare le statuizioni della sentenza di primo grado nelle parti gravate dall'appellante;
- con vittoria DE spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre ad accessori di legge (i.v.a 22%; c.n.p.a. 4% e spese generali 15%). in via istruttoria: senza con ciò invertire l'onere della prova incombente su parte appellante di provare i fatti posti a fondamento DE proprie domande, ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova: cap. 1) “vero che la destinazione urbanistica DE particelle site nel Comune di Nago Torbole contenute nel preliminare di compravendita stipulato tra il signor e Controparte_1 CP_2
, che si mostra al teste (doc. n. 7), è rimasta immutata a far data dal 17 dicembre 2019, data di
[...] sottoscrizione del preliminare stesso, ad oggi”.
pagina 2 di 11 Si indicano a testi: geom. Sindaco in carica del ing. Testimone_1 Parte_2
Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia del Comune CP_3 Parte_2
Controparte_2 l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, voglia:
1) preliminarmente, respingere la domanda di sospensione della esecutività della sentenza impugnata;
2) nel merito, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dei motivi d'appello e per l'effetto respingere integralmente l'impugnazione promossa dal sig. avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Rovereto n.203/2024, pubblicata in data 7.6.2024, da confermarsi quindi integralmente, con condanna dell'Appellante al pagamento DE spese di lite anche di questo grado di giudizio, oltre al 15% per spese generali e ad IVA e CPA di legge;
3) in via istruttoria, voglia respingere l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione del danno formulata dall'Appellante e voglia – solo qualora ritenuto necessario e senza alcuna accettazione dell'inversione dell'onere probatorio - ammettere la prova per testi dedotta da parte convenuta ed attuale appellata, , in comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta nel giudizio avanti il Tribunale di Rovereto, sui capitoli qui da intendersi richiamati e con i testi indicati RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1.1Con ricorso 281 decies c.p.c. ha adito il Tribunale di Rovereto contro Parte_1 [...]
e contro , chiedendo: CP_1 Controparte_2
- in principalità che venisse accertata e dichiarata la “simulazione assoluta del contratto preliminare stipulato in data 18.12.2019 tra la società e Controparte_2 in danno al sig. e che detti contraenti venissero condannati i in Controparte_1 Parte_1 solido tra loro al risarcimento del danno anche per perdita di chance, ex art. 2043 s.s. c.c. in favore dell'attore alla somma che risulterà in corso di causa”.
- In via subordinata che venisse accertata e dichiarata “l'interferenza illecita - all'inadempimento e/o mediante contratto - di in danno al sig. Controparte_2 [...]
e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno anche per perdita di chance ex Parte_1 art. 2043 s.s. c.c. in favore dell'attore, al pagamento della somma che risulterà in corso di causa” A sostegno DE proprie domande ha esposto di aver stipulato in data 18/09/2018 un contratto preliminare di compravendita di quote sociali con , titolare dell'azienda agricola Controparte_1 Rivaverde. Con detto contratto aveva manifestato l'intenzione di costituire una nuova società, CP_1 Rivaverde Società agricola S.r.l, in cui conferire i terreni e gli immobili di sua proprietà, promettendo di cedere a il 100% DE quote della costituenda società, al prezzo di euro 1.650.000,00 (da Pt_1 corrispondere in quattro rate di euro 412.500,00) Con lo stesso contratto preliminare di compravendita di quote sociali si era anche Controparte_1 impegnato a sottoscrivere l'opportuna documentazione e aveva autorizzato a Parte_1 procedere per suo conto, sin da subito, alla predisposizione ed inoltro ai competenti uffici provinciali e comunali, DE istanze volte ad ottenere sui terreni da conferire nella costituenda società (nello specifico quelli ricadenti nel comune di Nago Torbole - TN), l'autorizzazione alla realizzazione di un birrificio e agriturismo sulla scorta del progetto predisposto e redatto dal promissario acquirente che intendeva iniziare a realizzare non appena fosse incominciato il trasferimento DE quote sociali.
pagina 3 di 11 Egli si era pertanto attivato per la predisposizione del business plan dell'iniziativa imprenditoriale, del progetto di birrificio e agriturismo che intendeva realizzare, aveva “procurato” terreni ulteriori necessari (contratti conclusi dal ma il cui canone veniva versato agli affittuari dal ricorrente) , CP_1 aveva predisposto e depositato tutta la documentazione richiesta agli uffici della provincia di Trento e curato e seguito tutto l'iter amministrativo svoltosi avanti il Servizio Agricoltura della Provincia, sostenendo integralmente le spese;
ancora aveva predisposto, una volta ricevuta l'autorizzazione per la realizzazione del birrificio, sempre a proprie spese, il progetto esecutivo dell'opera per la presentazione della domanda di concessione edilizia al comune di e aveva provveduto Parte_2 alla redazione di ulteriore progetto per lo scarico nella rete fognaria, atteso che i terreni del non CP_1 erano risultati allacciati alla rete stessa e che tale autorizzazione allo scarico era obbligatoria ai fini del rilascio della concessione edilizia. Nelle more di tali attività, il non aveva costituito la nuova società ed erano spirati i termini per il CP_1 trasferimento DE quote sociali della costituenda società Ha affermato che il aveva poi proceduto in data 18/12/2019 alla stipula di un preliminare di CP_1 compravendita con la società NA DE TO s.s. s.a., (di seguito anche solo CP_2
”) avente ad oggetto tutti i terreni che avrebbero dovuto essere conferiti nella costituenda
[...] società, le cui quote erano state promesse in vendita al al prezzo di euro 2.150.000,00, Pt_1 circostanza di cui egli era venuto a conoscenza in un momento successivo. Detto contratto prevedeva una condizione sospensiva relativa all'ottenimento, da parte del comune di Nago Torbole, del titolo abilitativo per consentire la realizzazione di un complesso aziendale agricolo entro due anni;
il mancato avveramento della condizione avrebbe fatto decadere il contratto senza alcun obbligo risarcitorio reciproco Ha dato atto di aver instaurato, in conseguenza dei fatti sopra esposti, un giudizio civile davanti al Tribunale di Rovereto nei confronti del (R.G. 759/2020), definito con sentenza del 25/01/2023 CP_1 con cui era stato accertato il grave inadempimento contrattuale del in relazione al preliminare di CP_1 compravendita dd. 18/12/2019 con condanna al risarcimento del danno per € 202.500,00. Anteriormente aveva chiesto e ottenuto sequestro conservativo sui beni del e, nelle more del CP_1 giudizio R.G 759/2020 stante il concesso sequestro, aveva proceduto esecutivamente nell'ottobre 2021 nei confronti di sottoponendo a pignoramento il credito futuro del Nel Controparte_2 CP_1 corso di quel procedimento aveva appreso che era stata concessa proroga di un anno per l'avveramento della condizione sospensiva;
egli altresì nel processo RG 759/2020 aveva dichiarato di essere ancora interessato all'esecuzione del contratto preliminare ma la controparte si era resa indisponibile a sciogliere il preliminare in essere adducendo la volontà di NA DE TO s.s. di non sciogliersi dal contratto. Ha affermato che il contratto preliminare intercorso tra e era simulato in CP_1 Controparte_2 via assoluta come dimostrato inter alia dal fatto non era stata prevista alcuna responsabilità in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva apposta nel contratto e dal fatto che le parti erano rimaste “inattive” per tutta la vigenza del contratto. Ha chiesto in principalità l'accertamento di detta simulazione assoluta con condanna DE convenute in solido al risarcimento del danno ex art 2043 cc anche per perdita di chance. Ha poi invocato in via subordinata con riferimento a la tutela aquiliana ex art. Controparte_2 2043 c.c. assumendo “l'interferenza illecita - all'inadempimento e/o mediante contratto - di
[...]
in danno al sig. ” e ha chiesto la Controparte_2 Parte_1 condanna della società al risarcimento del danno pagina 4 di 11 1.2 costituendosi ha evidenziato in sintesi che il contratto stipulato con il in Controparte_1 CP_1 data 18/09/2018, all' art. 6 prevedeva, oltre alla corresponsione in 4 rate annuali del prezzo pattuito, il pagamento, entro il 30/11/2018 di una cauzione-caparra di euro 50.000,00; non essendo intervenuta l'autorizzazione richiesta, il gli aveva chiesto una proroga dei termini previsti nella scrittura Pt_1 privata e le parti si erano accordate per il differimento del termine previsto per la stipula del “contratto preliminare definitivo” e per il pagamento della caparra, rinviandolo, così, al 28/02/2019: in tale data risultando solo l'autorizzazione da parte della provincia di Trento, ma non quella degli altri comuni interessati, cui il sig. non aveva inoltrato alcuna richiesta ai fini dell'ottenimento dei titoli Pt_1 edilizi necessari per la realizzazione del progetto, era spirato il termine prorogato senza che le parti avessero dato seguito a quanto pattuito nella scrittura privata e, soprattutto, senza che il ricorrente avesse versato la caparra;
ha affermato che i rapporti tra le parti si erano interrotti ed egli ritenendo che la scrittura privata del 18/09/2018 fosse ormai inefficace, aveva stipulato il preliminare di compravendita con proponendo di trasferire gli immobili di sua proprietà; Controparte_2 detto preliminare aveva cessato la sua efficacia in data 15/12/2022, a seguito del mancato avveramento della condizione sospensiva in esso prevista. Ha dato conto del fatto che il giudizio avviato dal nei suoi confronti era stato deciso in primo Pt_1 grado dal Tribunale di Rovereto con sentenza n. 32 2023 che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del e condannato lo stesso al risarcimento dei danni CP_1 quantificati in euro 202.500,00; nonostante la corresponsione di quanto accertato in sentenza, il con atto di citazione in appello del 17/04/2023 aveva impugnato tale pronuncia nella parte in Pt_1 cui gli era stato riconosciuto un importo inferiore a quello richiesto (il giudizio in grado di appello era ancora pendente). Ciò esposto ha rilevato che il difettava di interesse a proporre domanda di accertamento della CP_1 simulazione affermando ad ogni buon conto anche la infondatezza della stessa;
altresì ha affermato che pure la domanda risarcitoria nei suoi confronti era inammissibile per esser già stata proposta nell'altro giudizio argomentando altresì in ordine alla sua infondatezza. 1.3 Si è costituita anche affermando Controparte_5
- di aver contattato nel 2019 il sig. e intavolato una trattativa per l'acquisto dei terreni di CP_1 proprietà di quest'ultimo;
- di aver stipulato in data 17/12/2019 con il sig. il citato contratto, la cui efficacia, ai sensi CP_1 dell'art.3, era stata sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte del comune di Nago Torbole di titolo abilitativo edilizio, idoneo alla realizzazione di un complesso aziendale;
le parti avevano concordato che, qualora nel termine di due anni dalla data della stipula del preliminare non si fosse verificato l'evento dedotto in condizione, gli effetti del contratto sarebbero cessati, senza alcun obbligo risarcitorio reciproco;
- di essersi attivata diligentemente per effettuare tutte le verifiche e le attività necessarie all'ottenimento del rilascio del titolo abilitativo edilizio (specificamente indicate in comparsa) e di aver perso interesse all'operazione a causa della riscontrata incapacità edificatoria DE particelle oggetto della promessa di vendita, salvo revisione DE pattuizioni in particolare con rinegoziazione il prezzo di compravendita, che non poteva restare quello pattuito nel dicembre del 2019.
- di aver saputo, solo nella seconda metà del 2020 - dopo la firma del preliminare e l'avvio DE verifiche e pratiche urbanistiche - del pregresso accordo intercorso tra il e del CP_1 Pt_1 contenzioso che ne era seguito e del provvedimento di sequestro conservativo a favore del Pt_1 annotato sui libri fondiari in data 07/10/2020, data successiva rispetto all'annotazione del preliminare di cessione di terreni tra e Controparte_2 CP_1
pagina 5 di 11 - che proseguite medio tempore le sue verifiche e pratiche urbanistiche, essendo essa comunque interessata a proseguire le verifiche e le trattative con per un prezzo inferiore se fosse stata CP_1 confermata una metratura edificabile inferiore, previa ovviamente rivisitazione del suo progetto, essendo in procinto di scadere il termine previsto per l'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art.3 del contratto del 17/12/2019 aveva comunicato a la volontà di prorogare il termine CP_1 fino al 15.12.2022;
- che sopraggiunto il termine prorogato al 15.12.2022, senza il raggiungimento di un'intesa tra le parti circa la rideterminazione del prezzo essa aveva comunicato a la cessazione dell'efficacia del CP_1 contratto preliminare;
nonostante la cessazione degli effetti del preliminare, i contatti tra le parti erano proseguiti anche successivamente alla suddetta comunicazione, interrompendosi la trattativa definitivamente nell'agosto del 2023, allorchè essa aveva appreso dall'annotazione tavolare relativa alla pendenza del giudizio d'appello promosso innanzi la Corte d'Appello di Trento da Pt_1 avverso la sentenza n. 32/2023 del Tribunale di Rovereto. Ha affermato di non aver svolto alcuna “ interferenza illecita” nel rapporto contrattuale Pt_3
: in primis ha osservato che dopo la stipula del contratto con essa si era concretamente
[...] CP_1 attivata per dar corso agli accordi avendo svolto varie attività di verifica di cui ha dato conto. Ha ribadito di esser venuta a conoscenza del precedente contratto preliminare di cessione quote in un momento successivo alla stipula del suo contratto con e di aver semplicemente esercitato le CP_1 prerogative attribuitele dal contratto. Circa l'asserita sua indisponibilità a rinunciare al preliminare durante il giudizio pendente tra Pt_1 e ha affermato che non sussisteva alcuna ragione che le imponeva di rinunciare ad CP_1 un'operazione commerciale a cui aveva interesse, a fronte di una controversia cui era rimasta totalmente estranea e che non avrebbe potuto interferire con la sua posizione, evidenziando altresì di non essere stata in alcun modo interpellata dal Ha negato anche di aver effettuato interferenza CP_1 illecita mediante induzione all'inadempimento Ha contestato la dedotta simulazione assoluta contrattuale e la sussistenza dell'asserito danno 2.1 Con sentenza n. 203 2024 il Tribunale ha così deciso:
“1) dichiara la carenza di interesse di rispetto alla domanda di declaratoria della Parte_1 simulazione assoluta;
2) dichiara la litispendenza della domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1 nei confronti di con quella decisa con sentenza n. 32/2023 dd. 25/01/2023 da questo Controparte_1 Tribunale (N. 759/2020 R.G.) e conseguentemente, previa separazione della relativa posizione, con formazione di nuovo fascicolo, ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalle due convenute;
5) condanna alla rifusione in favore di e NA DE TO Parte_1 Controparte_1 ss. S.a. DE spese di causa, liquidate, per ciascuna parte convenuta, in € 11.425,50 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di spese generali e IVA e CPA come per legge;
6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva” La sentenza ha ritenuto che il “terzo” non fosse titolare dell'interesse qualificato di cui all' Pt_1 art 1415 secondo comma cpc a proporre domanda di accertamento di simulazione assoluta del contratto intercorso tra e posto che da un lato egli aveva già proposto in altra Pt_1 Controparte_2 sede domanda di risoluzione del preliminare intercorso tra sé e il (peraltro già accolta in primo CP_1 grado) e dall'altra in ogni caso i beni di proprietà di risultavano già essere liberi, essendo nel CP_1 frattempo scaduto il termine triennale derivante dall'annotazione del preliminare stipulato tra e CP_1
, con conseguente inutilità dell'accertamento richiesto. Controparte_2
pagina 6 di 11 Quanto alla domanda risarcitoria verso ha rilevato che aveva già esercitato nei Pt_1 Pt_1 confronti di l' azione risarcitoria nel giudizio allo stato pendente in grado di appello e benchè CP_1 in quella sede egli avesse azionato un titolo diverso, rappresentato dall'inadempimento del al CP_1 contratto preliminare, vi era comunque litispendenza. Con riferimento alle domande risarcitorie verso ha premesso che i fatti Controparte_2 addotti a sorreggere la domanda di simulazione potevano teoricamente fondare la pretesa risarcitoria svolta in via principale , qualora ritenuti sussistenti;
così pure i fatti allegati per la domanda proposta, in via subordinata, dal ricorrente e volta alla declaratoria dell'avvenuta interferenza illecita da parte di nel rapporto contrattuale esistente tra e Controparte_2 Pt_1 CP_1 Ha però escluso in concreto sia che fosse stato dimostrato che il contratto del 17.12.2919 fosse stato concluso all'unico scopo di consentire a di liberarsi dell'impegno con sia che fosse CP_1 Pt_1 stata provata la illecita “intromissione” di nel rapporto tra e Controparte_2 Pt_1 CP_1 Ha rilevato in primis che non vi era prova della conoscenza, in capo alla società, nel momento in cui aveva stipulato il preliminare con del fatto che quest'ultimo si fosse già vincolato a cedere gli CP_1 stessi beni a osservando come nel momento in cui il contratto preliminare tra e Pt_1 CP_1
era stato stipulato e poi annotato al tavolare, nel libro fondiario non risultasse Controparte_2 iscritto alcun vincolo a carico di quei beni derivante dal contratto stipulato dal Ha altresì Pt_1 motivato che i fatti allegati dal ricorrente quanto al contratto non consentivano di ritenere configurata la mala fede di ed in particolare ha evidenziato che: Controparte_2
“ - la differenza tra il prezzo concordato tra e (di € 2.150.000,00) e Controparte_2 CP_1 quello concordato tra e (di € 1.650.000,00), appare del tutto giustificata dal fatto che Pt_1 CP_1
avrebbe acquistato le aree di proprietà del signor solamente se munite Controparte_2 CP_1 di una potenzialità edificatoria, non presente al momento della sottoscrizione del rogito ed ottenibile solo tramite una deroga/modifica al vigente strumento urbanistico;
- l'avveramento della condizione sospensiva, formulata come vincolo senza obbligo (e quindi senza responsabilità in caso di inattività), era rimesso alla volontà di un soggetto terzo, ossia del Comune di
Le doglianze avanzate dal sig. nei confronti DE controparti, le quali non si Parte_2 Pt_1 sarebbero attivate per ottenere i necessari titoli risultano infondate, in quanto risulta agli atti (doc. 2 a-b-c; 3; 4 ; 5; 6 ; 7 ; 8) che si sia attivata prontamente e diligentemente per Controparte_2 effettuare le verifiche e le attività necessarie all'ottenimento del rilascio del titolo abilitativo edilizio, affidandosi a tecnici di sua fiducia, ai quali – a spese di – aveva CP_1 Controparte_2 effettivamente conferito delega e procura, conformemente a quanto previsto in contratto;
- l'argomentazione attorea relativa alla mancata previsione nel preliminare di chi avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione provinciale, prodromica all'ottenimento del titolo edilizio, risulta smentita per tabulas, dal momento che l'art. 3 del contratto poneva espressamente tale onere a carico della parte venditrice;
- con riferimento alla concessione della proroga del termine per l'avveramento della condizione, tale condotta non solo non costituisce un indizio in ordine alla simulazione, ma rappresenta un elemento che depone in senso contrario: non avrebbe avuto senso, infatti, allungare il termine di avveramento della condizione, se nelle volontà DE parti vi fosse stato l'obiettivo di sottrarre gli immobili al sig. tenuto conto che quest'ultimo aveva già optato per Pt_1 la risoluzione dell'accordo con il sig. e, dunque, aveva manifestato il suo disinteresse per CP_1 l'acquisto degli stessi” Di qui il rigetto DE domande risarcitorie nei confronti di . CP_2 CP_2 3.1 Avverso la sentenza de qua propone appello affermando che essa “va riformata Parte_1 laddove nega il raggiungimento della prova della interferenza illecita di NA DE TO S.s., e della sua non consapevolezza nello stipulare un atto inconciliabile con il precedente siglato dal
con ogni statuizione conseguente in ordine alla quantificazione e liquidazione del danno”. CP_1
pagina 7 di 11 L'appellante con primo motivo di appello censura la sentenza per erronea valutazione DE attività svolte da NA DE TO s.s. per ottenere i titoli abilitativi relativi alla condizione sospensiva del contratto preliminare di compravendita del 17.12.2019 Afferma che la sentenza ha erroneamente ritenuto che si fosse Controparte_2 tempestivamente e diligentemente attivata, evidenziando come risultasse dai documenti prodotti solo due domande e segnatamente una domanda di accesso agli atti presentata solo dopo 6 mesi dalla stipula del contratto preliminare nel giugno 2020, e una seconda domanda, per ottenere una sanatoria, inoltrata nel 2021. Ha anche osservato che non risultava che fossero stati presentati piani di intervento, progetti da autorizzare o altro e non risultava neppure che professionisti avessero avuto un tale incarico. Ha anche indicato come “sospetto” il fatto che della TO neppure avesse chiesto un CP_2 parere preventivo, fatto un interpello o altro al Comune di Nago Torbole circa la possibilità di realizzare la condizione di cui al contratto. Inoltre il preliminare faceva riferimento alla modifica del P.R.G. del Comune di Nago Torbole e non risultava neppure che fosse stato depositato presso il Comune alcuna istanza per ottenere la modifica del piano regolatore. Affermava conclusivamente che contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, nessuna DE parti del secondo preliminare si era attivata diligentemente onde consentire che la condizione potesse avverarsi. Con secondo motivo di appello censura l'appellata sentenza per non aver ritenuto provata la interferenza illecita e la conoscenza in capo a della esistenza del precedente Controparte_2 contratto essendo invece questa provata in sé dalla sua partecipazione ad un preliminare sottoposto a condizione che essa sapeva sin da subito non si sarebbe mai avverata. Afferma che il fatto che il contratto tra sig. e il sig. non fosse stato trascritto nel CP_1 Pt_1 tavolare e per tale ragione non fosse conosciuto da non trovava alcun Controparte_2 fondamento nelle difese avversarie.
aveva interferito “nei rapporti già in essere tra i sig.ri e Controparte_2 CP_1 Pt_1 inducendo il primo a non adempiere proponendo un prezzo di acquisto assai lusinghiero per l'acquisto dei medesimi beni che dovevano essere attribuiti al secondo, apparentemente giustificato dalla condizione prevista nel preliminare così stipulato con il sig. e cioè ottenere dal Comune di CP_1
Nago Torbole l'autorizzazione a costruire di costruire 5.6 mila mq di immobili ma, che ben sapeva non si sarebbe mai potuta realizzare come voluta perché essa considerava gli spazi DE serre che non potevano essere computati, e pertanto, non ha depositato istanze per l'ottenimento DE autorizzazioni, concessioni e/o per la modifica del P.R.G..” Con terzo motivo di appello censura la appellata sentenza in punto “proroga/concessione termine del contratto preliminare di compravendita del 17.12.2019” ed afferma che contrariamente a quanto ritenuto in sentenza detta proroga non era stata concessa per l'avveramento della condizione sospensiva ma per trattare nuove e diverse condizioni per l'acquisto del compendio Sottolinea una ulteriore circostanza e cioè che la proroga del termine, scadente il 17.12.2021, era stata concessa da NA DE TO s.s. nonostante dal settembre 2020, e quindi ampiamente prima della sua scadenza, essa fosse a conoscenza della controversia tra il sig. e il sig. Controparte_1
a seguito della notifica del sequestro preventivo e relativa trascrizione avvenuta Parte_1 sul Libro Tavolare di Riva del Garda in data 07.10.2020. La proroga nel contesto di un sicuro non avveramento della condizione sospensiva, era “il chiaro sintomo del rafforzamento della volontà di NA DE TO s.s., di mantenere vincolato il sig. il quale, senza ciò, avrebbe potuto cedere al sig. il compendio Controparte_1 Parte_1 liberandosi dal sequestro” e ciò evidenziava la consapevole interferenza illecita in danno di . per impedirgli in ogni modo di acquisire i beni di Parte_1 Controparte_1
pagina 8 di 11 Con quarto motivo di appello contesta che il Tribunale non abbia inteso approfondire la discrepanza tra le dichiarazioni di rilasciate nel giudizio di primo grado e cioè della impossibilità di Controparte_1 dare seguito all'accordo con a causa della volontà di NA DE TO s.s. Parte_1 di non sciogliersi dal contratto e la negazione di tale circostanza da parte di Controparte_2 3.2 costituitosi in questo grado di giudizio dà innanzitutto atto che nelle more Controparte_1 dell'instaurazione del presente giudizio è stato definito il procedimento di appello sub 88/23 rg con sentenza n. 129/24 del 2.7.2024 che da un lato ha confermato la risoluzione del contratto per inadempimento e dall'altro ha rideterminato il risarcimento del danno nella minor somma di € 142.800,00. Rileva poi che l'appellante pur riproponendo nelle sue conclusioni le domande di primo grado, dichiara espressamente che l'appello mira a “contestare la parte della sentenza nella quale si afferma che non è stata raggiunta la prova della interferenza da parte di NA DE TO s.s. e non formula motivi di appello con riferimento al capo di sentenza che ha rigettato la domanda di declaratoria della simulazione assoluta del contratto sottoscritto tra gli appellati e, altresì, per il capo di sentenza che ha dichiarato la litispendenza della domanda di risarcimento del danno proposta nei suoi confronti con quella decisa con sentenza n. 32/2023 del 25 gennaio 2023 dal Tribunale di Rovereto (e, successivamente, con sentenza n. 129/24 del 2 luglio 2024, dalla Corte d'appello di Trento) di tal che le relative statuizioni devono dirsi coperte da giudicato;
afferma che dunque l'appello non concerne la decisione resa nei suoi confronti;
ad ogni buon conto deduce anche in ordine all' infondatezza dell'appello.
3.3 costituendosi nel presente grado di Controparte_2 giudizio afferma l'infondatezza dell'appello e prima ancora ne eccepisce in parte la inammissibilità.
4.1 L'appellante non ha formulato nessuna censura e specifico motivo di appello relativamente alle statuizione riguardanti la carenza di interesse del a proporre la domanda di simulazione e Pt_1 neppure sulla declaratoria di litispendenza riguardante la domanda di risarcimento danni nei confronti di (capi 1 e 2 della appellata sentenza) sicche dette statuizioni sono coperte da Controparte_1 giudicato ed inammissibile risulta la mera riproposizione DE relative domande nelle conclusioni formulate in appello. 4.2 I motivi di appello 1 e 2 vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Giova premettere (v anche Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-10-2016, n. 20251) che è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la responsabilità di un successivo acquirente rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, “può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale “ ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o almeno nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione e quindi nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto, al cui titolare incombe di conseguenza la relativa prova a norma dell'art. 2697 cod. civ. (v. Sez. 2, Sentenza n. 8403 del 18/08/1990 Rv. 468915; Sez. 2, Sentenza n. 76 del 08/01/1982 Rv. 417767; Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 15/06/1988 Rv. 459190” Detti principi valgono anche nella ipotesi di conclusione di due preliminari con trascrizione, come nel caso di specie, solo del secondo vieppiù in un sistema quale quello tavolare. Per configurare la responsabilità del promissario acquirente del secondo preliminare e dunque di necessita, alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, in primis, la Controparte_2 prova della consapevolezza in capo alla stessa, all'epoca della stipula del preliminare, della esistenza del precedente preliminare. Parte appellante pretende di trarre la prova della consapevolezza della esistenza del primo preliminare in capo a dal fatto in sé che sia stato sottoscritto un preliminare sottoposto a Controparte_2 condizione che sin da subito, in tesi dell'appellante, parte promissaria acquirente sapeva di impossibile realizzazione (v motivo d'appello sub 2)
pagina 9 di 11 E' stata dunque prospettata una cosiddetta doppia presunzione ovvero una presunzione di conoscenza della esistenza del precedente preliminare fondata su altra presunzione ovvero quella di conoscenza della impossibilità di realizzazione dell'evento dedotto in condizione nel secondo preliminare. Non sussiste in linea generale nel nostro ordinamento un divieto di doppia presunzione, non essendo esso desumibile dagli artt. 2729 e 2697 c.c: un fatto può dunque esser ritenuto noto in quanto accertato in via presuntiva , in base ad elementi gravi precisi e concordanti, e costituire esso stesso poi il fondamento di un'ulteriore presunzione che deve esser a sua volta adeguata a fondare l'accertamento del fatto ignoto in quanto dotata di gravità precisone e concordanza. Nel caso in esame la pretesa conoscenza della impossibilità di realizzazione dell'evento dedotto in condizione non risulta affatto supportata presuntivamente dai chiesti criteri di gravità, precisione e concordanza, necessari ai fini che qui occupano, dovendosi sottolineare che la prova presuntiva della conoscenza non può ridursi ad una mera congettura od illazione o fondarsi su “sospetti” dovendosi invece trattare di una deduzione logica che si deve fondare su un rigoroso ragionamento inferenziale L'appellante afferma che non poteva non sapere che la condizione - ovvero la Controparte_2 costruzione di 5-6 mila mq in assenza dei volumi DE serre che sapeva non poter essere utilizzabili- non si poteva realizzare e proprio per questo non aveva presentato progetti per essere autorizzata ad eseguire interventi edilizi ecc..
Tale pretesa conoscenza di irrealizzabilità si fonda su mere congetture postulando a sua volta in modo apodittico che già sapesse della inutilizzabilità dei volumi DE serre, Controparte_2 mentre non vi sono elementi da cui desumere “con sicurezza” ciò. La circostanza che la promissaria acquirente non potesse non sapere della inutilizzabilità dei volumi DE serre per il fatto che un tecnico medio avrebbe potuto avere contezza di ciò è una petizione di principio mancando la prova che vi stata la preventiva acquisizione di un parere tecnico di tal fatta (e non avendo alcuna rilevanza i meri “sospetti” adombrati dall'appellante ) ; non solo vi è difetto di prova in tal senso e ciò è già sufficiente a ritenere non raggiunta la prova presuntiva ma vi sono anzi elementi di segno diverso, quale il fatto che il avesse dopo la firma del preliminare provveduto, a mezzo di professionisti CP_1 a ciò incaricati (arch. con supporto del geologo pagati da , a CP_6 Tes_2 Controparte_2 presentare domanda di sanatoria proprio in relazione alle serre, domanda corredata da documentazione tecnica quali planimetrie dello stato autorizzato, dello stato realizzato e dello stato di raffronto, piante ecc. e da apposita relazione geologica/ geotecnica, il che fa piuttosto ritenere che in allora - che ha ritenuto di affrontare le relative spese- supponesse che detti Controparte_2 volumi una volta sanati fossero in qualche modo “recuperabili ; risulta altresì che dopo la stipula del preliminare sia stata richiesta e pagata anche una consulenza al dott. attinente alla Persona_1
“ristrutturazione agro urbanistica” circostanze indicative del fatto che non era affatto scontato per al momento della stipula del preliminare che la condizione fosse de plano Controparte_2 irrealizzabile. Indifferente ai fini che qui occupano è il fatto che non siano poi stati effettivamente presentati progetti per la indicata cubatura ecc. oggetto della doglianza di cui al motivo sub 1.
Non essendo stata raggiunta la prova presuntiva (che era onere dell'appellante fornire) della sicura conoscenza in capo alla promissaria acquirente della irrealizzabilità della condizione, a fortiori non può dirsi raggiunta la prova presuntiva della conoscenza del precedente preliminare, che peraltro neppure potrebbe in ogni caso desumersi de plano dalla prima: non può dunque ritenersi provato il contratto sia stato concluso da parte del promissario acquirente nella conoscenza del primo preliminare e per interferire illecitamente con esso. Anche il terzo motivo di appello è infondato: posto che il contratto preliminare risulta lecitamente concluso da , essa non aveva alcun obbligo, una volta conosciuta l'esistenza del Controparte_2 primo preliminare, di perseguire gli interessi del a sacrificio dei propri: la possibilità della Pt_1 proroga era già prevista contrattualmente di tal che era in facoltà della promissaria acquirente avvalersene non essendo tacciabile di illiceità il fatto che la proroga possa esser stata richiesta con la finalità di condurre trattative per spuntare un prezzo minore. pagina 10 di 11 Quanto sopra è sufficiente al rigetto DE domande dell'appellante verso Controparte_2 restando assorbito il quarto motivo.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado alla cui liquidazione si provvede, nei medi, in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147 , considerato lo scaglione di valore indeterminabile ed una complessità media, Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull' appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 203/2024 del Tribunale di Rovereto
1)Dichiarate inammissibili le riproposte domande di accertamento di simulazione assoluta e di risarcimento del danno verso , rigetta le altre domande dell'appellante confermando Controparte_1 la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rifondere a e a Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite del grado di appello che liquida per ognuno in € 12.156,00 per
[...] compensi professionali, oltre spese generali ed oltre Iva e CPA sugli importi assoggettabili Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Deciso in Trento il 24.06.2025 La presidente rel ed est Dott Liliana Guzzo
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