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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 381 dell'anno 2022
T R A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
elettivamente domiciliati in Bari (BA), alla via Dante 33, presso e nello Parte_5 studio dell'Avv. Giuseppe Andrea Basciani (C.F. ) che li rappresenta e CodiceFiscale_1 difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
- appellanti –
elettivamente domiciliato in Bari (BA), alla via Dante 33, presso e nello Parte_5 studio dell'Avv. Giuseppe Andrea Basciani (C.F. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_1 difende unitamente all'avv. Vincenza Genchi (C.F. ) in virtù di procura alle liti, C.F._2 conferita su separato foglio;
- appellante -
E
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore (C.F./P.Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Griseta (C.F. P.IVA_1
) del Foro di Bari, presso il cui studio è elettivamente, giusta procura alle liti C.F._3 conferita su separato foglio,
- appellata e appellante in via incidentale -
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F./P.Iva ), CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Sassanelli (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio sito in Bari (BA) alla via San F.sco D'Assisi 43,
- appellata -
pagina 1 di 12 E la sig.ra (C.F. ), nata a Gravina in Puglia (BA) in [...] Controparte_4 C.F._5
11.11.1974 ed ivi residente a[...]
- appellata contumace -
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 29.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
********
, , , e (i primi due Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 in qualità di genitori e gli altri quali fratelli del defunto ) hanno convenuto in giudizio Persona_1
l e la (oggi incorporata nella CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
innanzi al Tribunale di Bari, deducendo che: CP_1
- In data 24.10.2009, , alla guida di una Fiat Punto, stava percorrendo la strada S.S. 96 in Persona_1 direzione Altamura – Gravina in Puglia allorquando, giunto nei pressi della progressiva chilometrica
74+600, a causa dell'accumulo di acqua piovana formatosi nella corsia di marcia di sua pertinenza, ha colliso contro il guard-rail posto sul margine sinistro della carreggiata. Tale impatto ha comportato la disposizione della predetta vettura nella corsia di marcia opposta;
- Tale circostanza ha comportato un violento impatto tra la vettura del e quella di Persona_1 proprietà di che, contestualmente alla predetta circostanza, viaggiava a velocità Controparte_4 elevata alla guida di una Lanca Y, sul senso di marcia opposto sul quale era disposto il veicolo del che ha comportato il decesso immediato del sig. . Per_1 Persona_1
- Come confermato dall'ATP promosso dagli istanti dinanzi al Tribunale di Bari, la perdita del controllo del mezzo da parte del defunto è dovuto dalla irregolare sconnessione del manto stradale, nonché dalla presenza di banchine in cemento le quali, completamente occluse dalla vegetazione, hanno ostruito il regolare deflusso delle acque dalla sede stradale.
Alla stregua di quanto innanzi, gli attori hanno chiesto all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la totale responsabilità del sinistro letale dell' e/o in concorso, con la sig.ra e, per CP_3 Controparte_4
l'effetto, condannare la Sig.ra la compagnia assicuratrice di quest'ultima Controparte_4 [...]
e l , in solido tra loro, al pagamento in loro favore della somma di € 10.500,00 a CP_2 CP_3 titolo di danno patrimoniale, nonché di € 250.000,00 ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_1
(rispettivamente padre e madre del compianto ) a titolo di danni Parte_2 Persona_1 morali e di € 90.000,00 ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_3 Parte_5 Pt_4
(tutti fratelli del compianto ) a titolo di danni morali e, infine, di € 80.000
[...] Persona_1 cadauno in favore dei sig.ri ed a titolo di danno biologico. Parte_1 Parte_2
In data 20.07.2014 si è costituita l deducendo l'assenza di qualsivoglia tipo di responsabilità CP_3 in capo ad essa atteso che, come rilevato nell'immediatezza dell'evento letale dalla PA pagina 2 di 12 Carabinieri di Altamura nel rapporto n. prot. 87/5 – 3 – 2009 del 23.03.2010, nonché dall'ing. Per_2 incaricato dalla Procura della Repubblica di Bari nel corso del Procedimento Penale n. R.G.N.R.
[...]
n. 16304/2009, la strada percorsa dal compianto risultava asfaltata, senza anomalie, con Persona_1 manto stradale bagnato e con segnaletica orizzontale e verticale efficiente.
L' ha poi evidenziato la responsabilità esclusiva del defunto sia in virtù dell'elevata velocità con CP_3 cui quest'ultimo percorreva il tratto di strada su cui si è consumato l'evento letale, sia a causa delle condizioni precarie del battistrada delle ruote posteriori della sua autovettura, che ne hanno compromesso la stabilità.
Ha, pertanto, richiesto al Tribunale adito il rigetto della domanda attorea ovvero, in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e, Controparte_4 per l'effetto, condannare quest'ultima, in solido con la compagnia assicurativa al Controparte_2 risarcimento dei danni richiesti dagli attori, ovvero nei limiti della quota di responsabilità accertata dal Tribunale di Bari.
ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace Controparte_4 all'udienza del 16.05.2016.
La causa, istruita con prova documentale, con interrogatorio formale della e prova Controparte_4 testimoniale, è stata decisa con sentenza n. 1256/2022, emessa e depositata il 05.04.2022, con cui il
Tribunale di Bari ha rigettato la domanda degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di giudizio e dell'ATP svolta e ponendo in via definitiva a loro carico anche le spese di CTU già liquidate in quella sede.
Avverso tale sentenza, i , con atto di citazione notificato in data 11.10.2022 ed in data 21.10.2022 Per_1 alla sig.ra hanno proposto appello innanzi a codesta Corte sulla base dei seguenti Controparte_4 motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2043 e 2054 c.c., art. 141 C.d.s, nn. 1, 2, 3, 4
e art. 142 C.d.s., nn. 2 e 3 – erronea ricostruzione dei fatti ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle prove documentali, in quanto il Giudice di prime cure ha omesso di valutare e dichiarare la colpa concorrente della conducente in virtù dell'alta velocità con cui Controparte_4 essa percorreva il tratto di strada in direzione Altamura;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 228 c.p.c., 2043, 2054, 2729, 2732 e 2733 c.c. – erronea rappresentazione dei fatti, delle risultanze istruttorie e delle prove documentali, in quanto non può ritenersi superata la presunzione di responsabilità concorrente di cui all'art. 2054 c.c. della in quanto la CTU eseguita dal consulente incaricato dalla Procura della Repubblica Controparte_4 ha valore di prova atipica e, dunque, efficacia probatoria di presunzione semplice ex art. 2729 c.c. o di pagina 3 di 12 semplice argomento di prova, risultando peraltro contraddittoria rispetto a quanto emerso dall'istruttoria espletata, alla luce anche delle considerazioni espresse dal proprio ctp ing. Per_3
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in virtù della mancata pronuncia sulla richiesta di ammissione di CTU, negata dal Giudice di prime cure.
Tanto premesso, gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa in virtù della sussistenza del periculum in mora, chiedendo all'adita Corte d'Appello di dichiarare le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2
e fondate parzialmente in fatto e diritto e per Parte_4 Parte_3 Parte_5
l'effetto accoglierle visto il disposto di cui all'art. 2054 II co. cc e, ritenuta, nella causazione del sinistro per cui è causa, la responsabilità concorsuale della sig.ra nella qualità di proprietaria Controparte_4 conducente dell'autovettura Lancia Y tg CY557BW, condannarla in solido con , Controparte_1 nella qualità, al pagamento del 50% del danno patrimoniale, per spese funerarie, e non patrimoniale, così come rinveniente dall'applicazione dei valori medi stabiliti dalla tabella del Tribunale di Milano, in atti, sia per i genitori che per i tre germani, per un totale complessivo di € 390.000, da ripartirsi pro quota spettante a ciascuno dei coeredi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita l la quale, richiamando le conclusioni rassegnate dai Carabinieri nel rapporto CP_3
n. prot. 87/5 - 3 - 2009 del 23/03/2010 e dall'ing. incaricato dalla Procura della Persona_2
Repubblica presso il Tribunale di Bari nella sua relazione tecnica del 08/05/2010, ha ribadito che le buone condizioni del manto stradale rilevate nelle predette perizie confermando la totale assenza di qualsivoglia tipo di responsabilità in relazione al decesso del sig. . Persona_1
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello proposto.
Si è costituita, altresì, la (in qualità di istituto in cui si è fusa, per incorporazione, Controparte_1 la ), osservando che : Controparte_6
- l'appello proposto dagli appellanti è inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. in quanto infondato e privo di una ragionevole possibilità di essere accolto;
- alla stregua dei ridetti rilievi dei Carabinieri e dell'ing. non può attribuirsi efficacia causale alla Per_2 condotta di guida della nella determinazione dell'evento, ritenendosi così superata la CP_4 presunzione di responsabilità concorrente di cui all' art. 2054 co. 2 c.c., per aver la convenuta fornito prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformata alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
- la responsabilità dell'evento verificatosi non può che essere ascritta, quantomeno in via preponderante, al conducente dell'autovettura Fiat Punto, eventualmente in concorso con l' CP_3
pagina 4 di 12 Pertanto, la ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dai sig.ri e Controparte_1 Per_1
, ovvero dichiarare la concorrente e/o preponderante responsabilità del e/o Parte_2 Persona_1 dell' ella produzione del sinistro di cui innanzi. CP_3
La , ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. CP_4
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rilevata la necessità di approfondire l'istruttoria relativa alla presente controversia, la
Corte d'Appello con ordinanza del 14.02.2024 ha disposto CTU e, all'esito della stessa, ha riservato la causa in decisione all'udienza del 29.01.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
*****
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. come sollevata dalla PA appellata, essendo la causa ormai riservata per la decisione con sentenza.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità ex art. 342, comma 1 nel testo anteriore alle modifiche di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) del d.lvo 164/2024 in merito alla richiesta, formulata in via subordinata dalla PA appellata (ed avente natura di appello incidentale, trattandosi di espressa riproposizione delle questioni già ritualmente proposte in primo grado), di dichiarare la concorrente e/o preponderante responsabilità dell' nella produzione dell'evento de quo. CP_3
Infatti, “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata” (cfr. Cass. 7675/2019) .
Pertanto, se è vero che in linea generale la proposizione dell'appello incidentale non richiede formule sacramentali, avendo peraltro la parte appellata (costituitasi tempestivamente) richiesto la modifica dell'impugnata sentenza che non ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.civ. dell nella CP_3 causazione dell'evento dannoso, è anche vero che la PA, nell'invocare detta responsabilità non ha formulato nessuno specifico motivo di critica all'impugnata sentenza che ha disatteso sul punto la domanda attrice e l'analoga richiesta formulata dalla all'atto della costituzione in CP_5 giudizio.
pagina 5 di 12 Va poi aggiunto che il terzo motivo di appello relativo alla mancata pronuncia del Tribunale in merito alla mancata ammissione di CTU cinematica risulta ormai superato, alla luce dell'avvenuta ammissione del richiesto accertamento in forza di ordinanza collegiale del 14.02.2024.
Nel merito l'appello principale è fondato e merita accoglimento solo per quanto di ragione.
Primo e secondo motivo di appello :
Erronea ricostruzione dei fatti, valutazione delle risultanze istruttorie e delle prove documentali da parte del Giudice di Prime il quale ha violato la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2 Pt_6
c.civ., posto che :
1) risulta invece provato anche alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi e del dossier fotografico allegato ai rilievi dei CC che la vettura guidata dal defunto, dopo aver impattato contro il guard rail, si era fermata sulla corsia percorsa dalla a velocità elevata, così CP_4 deformando l'abitacolo del primo automezzo, il tutto in assenza di tracce di frenata;
2) la relazione del ct della Procura ing. – posta alla base dell'impugnata sentenza – è Per_2 affetta da errori di calcolo e non collima con la ricostruzione dei CC, avendo questi erroneamente sostenuto che la vettura condotta dal fosse in movimento al momento Per_1 dell'impatto e procedesse a velocità pari a quella del mezzo condotto dalla (al CP_4 contrario di quanto da costei dichiarato in sede di interrogatorio formale) e della ctp dell'ing. Per_3
I motivi di appello – da esaminarsi congiuntamente perché afferenti la ricostruzione della dinamica del sinistro e il riparto delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti come operate dal
Giudice di Prime Cure – vanno accolti per quanto di ragione.
Va premesso in puto di diritto che in materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. n. 21056/2004; Cass. n. 20814/2004; Cass. n.
15847/2000).
L'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporta che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art. 2054 c.civ. di tenere una condotta che gli consentisse di pagina 6 di 12 porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza
(Cass. n. 13271/2016; Cass. n. 9241/2016).
Inoltre, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro (Cass. n. 8051/2016), sicchè solo ove risulti in concreto accertato la colpa esclusiva di uno di essi, l'altro conducente risulta esonerato dalla presunzione, né è onerato di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass.
18631/15; Cass. ord. 4130/2017); la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 12610/2018).
Pertanto, anche l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, di obblighi previsti dal Codice della Strada, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. n. 6559/2013).
In tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre, pertanto, una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo poi la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente (Cass. n. 34163/2022, fattispecie relativa ad un sinistro mortale che aveva visto da un lato, il superamento del limite di velocità di pochi chilometri da parte di uno dei conducenti coinvolti, dall'altro, una invasione di corsia da parte del conducente deceduto in seguito al sinistro).
Infine, la rilevanza della condotta colposa della vittima assume rilevanza ai fini risarcitori, giacché i n caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta (Cass. n. 34625/2023).
Chiarito quanto precede in punto di diritto, si osserva in punto di fatto che, risultando pacifico che il sinistro si è verificato a seguito della scontro tra i due veicoli condotti dal defunto e Persona_1 dalla appellata , va verificato se le risultanze processuali consentano di superare o meno la CP_4 presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2 c.civ. e se, alla luce dei motivi di appello proposti e dell'integrazione istruttoria espletata dal Collegio, possa condividersi il pagina 7 di 12 ragionamento del Giudice di Prime Cure che ha escluso completamente la responsabilità della
, ritenendo che costei procedesse a velocità contenuta nei limiti fissati per quel tratto di strada CP_4
(70km/h), così adottando tutte le cautele necessarie allo scopo e non potendo evitare l'impatto per il sopraggiungere improvviso del veicolo antagonista (consulenza ing. . Per_2
Orbene, in virtù dell'istruttoria espletata in primo grado (con interrogatorio formale della , CP_4 prova per testi e documentazione prodotta in quella sede tra cui i rilievi dei CC intervenuti nell'immediatezza del fatto e la ctp redatta dal consulente della Procura ing. integrata dalla Per_2
CTU tecnico-ricostruttiva a firma dell'ing. il sinistro deve ritenersi frutto della concorrente Per_4 responsabilità dei due conducenti, non potendosi ritenere che la abbia fatto tutto il possibile CP_4 per evitare il danno ovvero che il sinistro si sia verificato per colpa esclusiva del defunto Per_1
.
[...]
In primo luogo, è pacifico che il procedesse nel tratto di strada in questione, caratterizzato (per Per_1 quanto emerge dalla relazione dei CC e dai relativi rilievi, nonché dalla ctp dell'ing. redatta in Per_2 sede penale e dalla CTU espletata in grado di appello) a velocità di molto superiore a quella imposta dalla segnaletica verticale (determinata dall'ing. in ben 135 km/h a fronte di un limite di 70 Per_4 km/h) e, pur in ora mattutina (7,15 del 24.10.2009), su strada bagnata per la pioggia (vedi rilievi dei CC esibiti dalla PA appellata) ove era necessario in quello specifico frangente procedere a velocità anche inferiore al limite imposto, vista anche la presenza di curva volgente a destra nel tratto da lui percorso, al fine di rispettare il generale precetto di cui all'art. 141 CdS1.
Tale condotta ha implicato, nelle condizioni di tempo e luogo in cui il percorreva la SS 96, la Per_1 perdita di controllo del mezzo in prossimità dell'uscita dalla curva con invasione dell'opposta corsia percorsa dalla , tant'è che di tali violazioni gli stessi appellanti hanno implicitamente preso CP_4 atto in sede di impugnazione, sì da modificare la loro domanda originaria, da un lato rinunciando a far valere la concorrente responsabilità dell e dall'altro invocando la presunzione di pari CP_3 responsabilità del defunto e della prevista dall'art. 2054, comma 2 c.civ. CP_4
pagina 8 di 12 L'istruttoria espletata poi non ha consentito di verificare – viste anche le contestazioni riproposte dalla
PA in via incidentale in ordine alla ricostruzione del sinistro, non dipanate neppure all'esito della CTU disposta in grado di appello, non avendo il CTU chiarito nulla sul punto - con certezza che la vettura condotta dal dopo l'impatto con il guard rail si sia effettivamente fermata sulla Per_1 corsia di marcia opposta (come sostenuto dagli appellanti), invece di proseguire la sua marcia dopo il detto urto (tesi sostenuta dal ctp , non apparendo dirimente la dichiarazione del teste Per_2 Tes_1
(il teste non ha assistito alla dinamica del sinistro e ha fatto riferimento ad una vettura Tes_2 modello “Y10”) che ha riferito – pur seguendo il defunto a 100-150 mt di distanza e viaggiando a 90-
100 km/h - che dopo l'urto contro il guard rail la vettura del “sembrava ferma”, affermazione Per_1 che non appare pienamente convincente, tenuto conto che il verbale dei CC non riporta la presenza di testimoni oculari e vista anche la velocità con cui il ha ammesso di procedere sulla SS 96 al Tes_1 momento dell'incidente.
La relazione del CTU ing. ha poi verificato che la Lancia Y condotta dalla procedeva Per_4 CP_4
a velocità superiore al limite imposto su quel tratto di strada (stimata in 85 km/h), velocità che doveva ulteriormente ridursi in applicazione dell'art. 141 CdS e delle condizioni meteorologiche in corso.
In ragione della evidente maggior gravità della condotta di guida del defunto - il quale ha tenuto una velocità pari a quasi il doppio del limite vigente, in condizioni meteorologiche avverse per pioggia e per di più nell'impegnare curva a destra – rispetto a quella della , puo' ritenersi certamente CP_4 sussistere il concorso di colpa nella causazione dell'evento ma anche superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2 c.civ., con un riparto di responsabilità tra i conducenti nella misura del 90% in capo al defunto e del 10% in capo alla . CP_4
Passando adesso alla quantificazione dei danni patiti, questi sono pari innanzitutto ai danni materiali per spese per il funerale e per la lapide (avendo rinunciato gli appellanti al ristoro dei danni al mezzo originariamente richiesti in primo grado) e documentati per € 6.600,00 e € 900,00, giuste fatture prodotte in primo grado ed intestate a per un totale di € 7.500,00 x 10% = € 750,00. Parte_1
I genitori del defunto hanno poi in sede di appello rinunciato al ristoro del danno biologico domandato in primo grado.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, trattandosi di genitori e fratelli non conviventi con il defunto (nulla le parti appellanti hanno addotto in proposito e peraltro dai dati riportati sul prontuario dei CC si evince che il defunto aveva residenza diversa da quella degli appellanti come riportata nell'atto di citazione in primo grado) deve farsi riferimento alle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per la quantificazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale nell'edizione vigente alla data di pubblicazione della presente sentenza, tenendo conto dell'età della vittima (23 anni) e dei danneggiati (70 e 72 anni rispettivamente per la madre ed il padre, 46 per il pagina 9 di 12 fratello 45 per e 48 per ) al momento del sinistro, dell'assenza di altri Pt_4 Pt_3 Parte_5 familiari e i un'intensità del rapporto di natura media (in difetto di allegazione da parte degli appellanti di ulteriori elementi atti a poter ritenere operativo un parametro di maggior valore), le tabelle del Tribunale di Milano in vigore alla data della presente decisione riconoscono :
- per un valore del punto percentuale di € 3.911,00 che, moltiplicato per il punteggio Parte_2 di 56 punti risultante dall'inserimento dei parametri indicati in premessa, restituisce un importo complessivo di € 277.681,00 x 10% = € 27.768,10;
- per un valore del punto percentuale di € 3.911,00 che, moltiplicato per il punteggio Parte_1 di 52 punti risultante dall'inserimento dei parametri indicati in premessa, restituisce un importo complessivo di € 262.037,00 x 10% = € 26.203,70;
- per e un valore del punto percentuale di € Parte_4 Parte_3 Parte_5
1.698,00 che, moltiplicato per il punteggio di 48 punti risultante dall'inserimento dei parametri indicati in premessa, restituisce un importo complessivo di € 106.974,00 x 10% = € 10.697,40 per ciascuno.
Tali importi vanno posti a carico della e della , in solido tra loro. CP_4 Controparte_1
Trattandosi di risarcimento del danno, l'importo di cui in premessa va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del “costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata per danno da perdita del rapporto parentale è stata determinata alla data della presente sentenza, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat da tale data a quella dell'illecito e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale ultima data devono calcolarsi gli interessi al tasso legale (ritenuto il più equo valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego del denaro nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore ai sensi dell'art. 1224 c.c.) da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della presente sentenza sulla base dell'apposito indice fornito dall'
I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria
(così determinato in via equitativa il danno da ritardo in aderenza ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712; si vedano altresì, tra le tante, Cass. civ., 18 aprile 1996, n. 3666; Cass. civ., 17 gennaio 1996, n. 339).
pagina 10 di 12 Gli importi per spese funerarie – in mancanza di prova della data esatta del pagamento – non vanno previamente devalutati.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.civ.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
All'accoglimento dell'appello principale per quanto di ragione segue la condanna della Controparte_1
e della , in solido tra loro, al pagamento delle spese di primo e secondo grado, liquidate CP_4
d'ufficio per assenza di notula sulla base dell'importo complessivamente riconosciuto agli appellanti
(e ricompreso nello scaglione € 52.001,00-€ 260.000,00), ai medi di tariffa, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe A. Basciani, dichiaratosene antistatario.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale nei confronti dell segue la CP_3 condanna della al pagamento delle spese processuali della presente fase di appello Controparte_1 nei confronti dell' liquidate come in dispositivo sulla base del valore indeterminato a bassa CP_3 complessità della causa ai sensi dell'art. 5, comma 6 DM 55/14 (scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ad
€ 26.000,00, tenuto conto della domanda originariamente proposta) ai minimi di tariffa, stante la semplicità delle questioni prospettate.
Nulla per le spese nei rapporti tra gli appellanti e l' evocata espressamente in giudizio solo ai CP_3 fini della denuntiatio della lite.
Le spese processuali della fase di della CTU espletata in grado di appello (liquidate come in atti), stante l'accoglimento solo in parte dell'appello proposto, vanno poste, in via definitiva, a carico degli appellanti da un lato e della e della per metà ciascuno, restando ferma la Controparte_1 CP_4 statuizione del Giudice di Prime Cure in ordine alla messa a carico degli appellanti delle spese della fase di ATP (ivi comprese quelle liquidate nella CTU in quella sede espletata), in quanto volta alla verifica delle condizioni del luogo ove si è verificato il sinistro e finalizzata all'accertamento dell'eventuale responsabilità dell parte nei confronti della quale gli appellanti non hanno CP_3 proposto appello.
Va, infine, segnalata alla Cancelleria la necessità di regolarizzare il contributo unificato, visto l'appello incidentale proposto dalla . Controparte_1
L'appellante incidentale dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al Controparte_1 contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 pagina 11 di 12 e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Parte_5 Controparte_1
Tribunale di Bari n. 1256/2022 emessa e depositata il 05.04.2022, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto in via principale e, per l'effetto, condanna CP_4
e al pagamento, in favore :
[...] Controparte_1
• di dell'importo di € 750,00 per danni materiali oltre interessi nella misura e con Parte_1 la decorrenza di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta) ed € 26.203,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva
(qui da intendersi richiamata e trascritta);
• di dell'importo di € 27.768,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria nella Parte_2 misura e con la decorrenza di cui in parte motiva (qui da intendersi richiamata e trascritta);
• di , e dell'importo di € 10.697,40 per ciascuno, Parte_4 Parte_3 Parte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva
(qui da intendersi richiamata e trascritta);
➢ dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
➢ condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore degli Controparte_1 Controparte_4 appellanti delle spese di primo e secondo grado, liquidando le prime in € 1.530,28 per esborsi ed €
14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge e per il grado di appello in € 1.281,00 per esborsi ed € 14.317,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe A. Basciani, procuratore antistatario;
➢ conferma per il resto l'impugnata sentenza secondo quanto chiarito in parte motiva;
➢ condanna la al pagamento, in favore di delle spese processuali del Controparte_1 CP_3 presente grado di Appello, liquidate in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ pone, in via definitiva, le spese della CTU espletata in grado di appello, a carico degli appellanti da un lato e della e della per metà ciascuno;
Controparte_1 CP_4
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello incidentale), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 Controparte_1 comma 1 bis d.P.R. 115/2002;
➢ manda alla Cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato.
Così deciso in Bari, addì 30.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Art. 141 :
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni
e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
Art. 142, comma 5
In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.