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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 939/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di EV n. 2241/2019, pubblicata in data
20.12.2019,
TRA
, cf. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Virginio Tassella, cf. , giusta procura stesa in C.F._2
calce all'atto di appello, elett.nte dom.ta presso il suo studio in EV, via M.
Planco n.28
Appellante
E
Controparte_1
p.iva e cf. in liquidazione in persona del suo legale rapp.te
[...] P.IVA_1
p.t. Commissario , domiciliato per la carica nella sede Controparte_2
dell' in EV alla via T. Mommsen, 6, rappresentato e difeso, dall' CP_1
avv. Viviana Cornacchia, cf. , Responsabile dell'Ufficio C.F._3
1 Legale dell'Ente, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in
EV alla via T. Mommsen n.6 , in virtù di procura generale alle liti del
23.06.2016 per Notar dei distretti riuniti di EV ed Ariano Persona_1
Irpino rep. n. 66951 racc.25312, a tanto abilitata giusta determina del DG n.11, del
11.05.2020
Appellato, appellante incidentale
NONCHE'
cf. in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Bruno
Camilleri, cf. , e con lo stesso elettivamente domiciliato CodiceFiscale_4
in Napoli alla via Melisurgo n. 4 presso lo Studio dell'avv. Andrea Abbamonte, il tutto in virtù di procura a margine della comparsa di risposta rilasciata da
[...]
procuratore della Società in forza di procura speciale per dott. CP_4 Per_2
Notaio in Bologna, del 25.9.2018 Rep. Fasc. Nn. 90642/9417
[...]
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 20.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di EV, lo Parte_1
di EV, per sentirlo condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito CP_1
del sinistro occorsole in data 13.1.2014, quando, mentre scendeva le scale all'interno dello stabile di proprietà dell' , sito alla via Margiotta n. 1 di CP_1
EV, cadeva a causa di uno scalino rotto, riportando una frattura del capitello
2 radiale destro, come da referto del pronto soccorso.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza dell'istituto convenuto, che chiamava a sua volta in causa per essere da questa manlevata Controparte_3
in forza della polizza stipulata con l'ente assicurativo, la quale contestava l'operatività della polizza e le modalità del sinistro, così statuiva:
“1) Accoglie la domanda attorea dichiarando la responsabilità di parte convenuta ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c..
2 ) Condanna lo di EV e la in solido tra loro … al CP_1 Controparte_3
pagamento, in favore di , della somma di euro 7.816,09, oltre interessi Parte_1 dalla domanda;
”,
ponendo le spese di lite, sempre in solido, a carico del convenuto e della terza chiamata, come da dispositivo.
Il giudice di primo grado, 1) dopo avere affermato, pur evidenziando che la prova gravava sull'attrice in quanto elemento costitutivo occorrente per l'accoglimento della domanda, l'esistenza della “legittimazione passiva” dello non essendo contestata la proprietà dello stabile in capo all'istituto CP_1
convenuto, e l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 e 2053 c.c.,
ripercorrendo con varie argomentazioni i principi che governano la responsabilità
del custode ex art. 2051 c.c., anche nella materia in esame, sia dal punto di vista oggettivo, che in tema di nesso causale e di distribuzione dell'onere della prova,
riguardo allo specifico evento oggetto della controversia, 2) riteneva provato l'an
debeatur del sinistro avvenuto alle ore 19:00 del 13.1.2014, a causa della presenza di uno scalino rotto, ciò risultando dalle deposizioni dei testi “i quali hanno concordemente riferito che l'attrice cadde per la presenza del suddetto gradino”; 3)
in punto di sussistenza del nesso causale, pur ribadendo che anche la condotta del danneggiato poteva rappresentare fattore esterno tale da interrompere il nesso
3 eziologico tra cosa e danno, escludendo la responsabilità del custode, così,
relativamente allo specifico accadimento, testualmente si esprimeva:
“Nel caso di specie occorre precisare come l'attrice si fosse trasferita nello stabile de quo da solo pochi giorni prima dell'evento e, per questa ragione, non poteva conoscere le insidie presenti nello stabile non conoscendo, di fatto, lo stato dei luoghi.
[ ] Nel caso di specie parte attrice ha assolto all'onere probatorio rendendo efficace il nesso eziologico: causalità confermata oltre che dalle concordi prove testimoniali fornite alla , anche dal referto medico rilasciato dall'ospedale, Pt_1
nonché dalla ATP, poi avallata dalla CTU medica. Irrilevante, dunque, per le considerazioni sopra esposte, appare la circostanza sullo stesso referto della dicitura
“Trauma incidente-domestico” in quanto il programma di inserimento dati che avviene in pronto soccorso prevede delle voci standard generiche non modificabili da cui si desume quella più affine alla circostanza specifica: tuttavia il fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità offensiva pur essendo ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente proprietario. A rafforzare quanto anzidetto contribuisce l'esito della CTU, la quale ha confermato che la lesione subita dalla fosse Pt_1
compatibile con la dinamica dell'infortunio così come descritta negli atti e come riportata nella raccolta anamnestica, sussistendo il nesso causale tra evento e danno riportato.”.
Riguardo poi al quantum, rifacendosi alla c.t.u., che aveva determinato nel 6% il danno da postumi permanenti, in gg. 15 la ITT e in gg. 35 la ITP al 75%, in gg. 10
la ITP al 50% e in gg. 30 al 25%, liquidava il danno, dichiarando di fare applicazione delle tabelle di Milano, in euro 12.816,09, come indicato nel dettaglio a pag. 9 della sentenza, comprensivi di euro 3.203,78 per danno morale al 33,33%,
da cui andava decurtata la franchigia di euro 5.000,00, essendo, pertanto, dovuta la somma di euro 7.816,09.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente
4 decisione, con cui contestava la quantificazione dei danni, lamentando che il tribunale, pur dichiarando di avere utilizzato le tabelle di Milano, in realtà non le aveva applicate, sembrando essere stato determinato in base ai criteri dell'art. 139
TUA per le microlesioni da sinistro stradale, dovendo rideterminarsi il danno in euro 15.144,50 oltre interessi dalla domanda;
dolendosi, altresì, della decurtazione dovuta alla franchigia di euro 5.000,00, che andava a carico dell'assicurato, non dovendo essere detratta da quanto dovuto al danneggiato, essendo la compagnia tenuta a risarcire il danneggiato per l'intero.
Chiedeva, pertanto, in riforma parziale della sentenza gravata, di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la somma di euro 15.144,50, con conseguente condanna della al pagamento, in favore di essa “della Controparte_5 Pt_1
somma ulteriore di euro 7.200,02 … quale differenza tra quanto dovuto e la
somma già percepita, manlevando lo al pagamento diretto nei Controparte_1
confronti della danneggiata”, vinte le spese del grado.
B.b.) Si costituiva lo il quale resisteva all'impugnazione e proponeva a CP_1
sua volta appello incidentale con cui contestava, in estrema sintesi, 1)
l'affermazione della propria “legittimazione passiva”, sulla scorta dell'asserita non contestazione, avendo negato di essere proprietario, spettando questa al condominio, dovendo lo essere chiamato quale amministratore, alla luce del CP_1
fatto che è onere di chi agisce in giudizio dare la prova della titolarità passiva del rapporto controverso, rappresentando elemento costitutivo della pretesa;
2) la prova dell'an debeatur, senza neppure riportare e valutare il contenuto delle deposizioni testimoniali, emergendo dal tipo di lesione del gradino la esclusiva responsabilità della , anche in considerazione del mancato apprezzamento Pt_1
della sua situazione personale di persona obesa, soggetta, come dimostrato, più
5 volte a cadute o del contenuto del referto del PS svalutando quanto ivi riportato circa un incidente domestico in virtù di un acritico recepimento delle difese della controparte;
3) quanto al rapporto assicurativo, per ciò che è dato comprendere visto che la franchigia è stata sottratta dall'importo oggetto della condanna a vantaggio anche dello sostenendo che “Ne consegue che la franchigia è di € CP_1
1000,00 e che il rapporto come dedotto è esistente, pertanto in sede di manleva l'importo della franchigia non può essere quello di cui alla sentenza gravata. Per
cui nel caso denegato che si dovesse confermare la sentenza in relazione all'an
debeatur e quindi riconoscere, in relazione al quantum una franchigia, la stessa non può che essere di € 1000,00 come innanzi dimostrato.”; 4) negando che nel
quantum possa essere ricompreso il danno morale, in assenza di allegazione e prova, ritenendo preponderante, comunque, un concorso di colpa dell'attrice.
Lo AC così concludeva:
“1)- dichiarare la inammissibilità, improponibilità, ed improcedibilità dell'avverso appello;
2)-Rigettare, comunque, l'avverso appello perché destituito di fondamento sia pragmatico che giuridico, con conseguente conferma delle statuizioni rese nella sentenza de qua con tutte le conseguenze di legge;
In relazione all'appello incidentale:
L'Ecc.ma Corte adita, sempre in accoglimento del gravame incidentalmente proposto de quo e dei motivi così come esplicitati, riformare per quanto di ragione la sentenza n. 2241/2019 resa dal Tribunale di EV pubblicata il 20.12.2019 non notificata nel giudizio avente ng 3094/2015, come impugnata ed appellata e, rigettata ogni avversa richiesta, deduzione, ed eccezione, voglia accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado come malamente decise e per l'effetto:
--Accogliere il gravame, perché fondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti così riformando la sentenza impugnata ed appellata e rigettando le domanda di controparte in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili ed in via gradata ed all'esito, comunque, nel merito infondata in fatto e diritto e quindi rigettando le
6 avverse domande tutte, e quindi:
1°) - Respingere l'avversa domanda giudiziale perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto per tutte le causali e motivazioni dedotte;
2°) - Rigettare in ogni caso le domande accogliendo tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali svolte;
3°) - Accogliere tutte le eccezioni e difese svolte per il convenuto;
4°) - In via del tutto gradata e subordinata ove riconosciuta la legittimazione passiva dell'Ente convenuto, e nella denegata e deprecata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa domanda e disposta come già disposta la chiamata in causa del terzo indicato e cioè della e/o Controparte_6 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica nella Controparte_3
sede della società sita in Bologna alla Via Stalingrado 45 dichiarare che la stessa è tenuta a manlevare e garantire l'Ente convenuto da qualsivoglia onere diretto od indiretto nei limiti della polizza derivante dal giudizio anche solo per le spese di lite mandando esente esso Provincia di EV ed in via alternativa CP_1 condannare la chiamata in causa a tenere indenne anche in regresso l'esponente Ente da oneri derivanti dalla domanda giudiziale posta in essere,
5°) - Emettere ogni altro provvedimento al fine di iuste ed recte decidere;
6°) - condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze Parte_1
di lite di entrambi i gradi con competenze di avvocato oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”.
B.c.) Si costituiva la quale resisteva all'impugnazione così Controparte_3
concludendo:
“IN VIA PRELIMINARE
1) dichiari inammissibile l'atto di appello della Sig.ra per violazione Parte_1 dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.;
2) in subordine dichiari inammissibile l'atto di appello proposto dalla medesima poiché, ex art. 348 c.p.c., non ha la ragionevole probabilità di essere accolto;
NEL MERITO
- Rigetti l'appello perché inammissibile ed infondato;
- condanni l'appellante al pagamento di spese e competenze di lite.”.
B.d.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste
7 dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello principale e D – incidentale
C.a.) Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'impresa assicuratrice per non rispondere l'atto ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis (peraltro, sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle recenti riforme), essendo sufficientemente precisate le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado e le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata (il rinvio per conclusioni assorbe l'eccezione proposta ex art. 348 bis c.p.c. sempre nel testo vigente al momento di introduzione del gravame).
C.b.) Tanto premesso, logicamente pregiudiziale è l'esame dell'impugnazione incidentale proposta dallo CP_1
C.b.i.) Il primo motivo con cui l' contesta l'affermata propria CP_1
“legittimazione passiva”, in realtà titolarità passiva nel rapporto controverso, per non essere stato provato, rappresentando elemento costitutivo della domanda la cui dimostrazione grava su chi agisce, che esso convenuto fosse proprietario dello stabile e, quindi, custode delle scale teatro del sinistro, dovendo essere citato,
invece, il condominio, non può essere accolto.
E' vero che lo stesso giudice di primo grado ha richiamato il condivisibile principio, oramai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la prova della titolarità, sia attiva che passiva, incarnando un elemento costitutivo della domanda occorrente per affermare la fondatezza della pretesa azionata, spetta all'attore; come è vero che, effettivamente, a dispetto di quanto affermato dal
8 tribunale, AC aveva indubitabilmente contestato di essere proprietario dello stabile, ma, al più, amministratore dello stesso, specificando in questa sede che la vendita degli immobili a terzi comporterebbe ex se il sorgere della condominialità
sulle parti comuni, tra cui, ai sensi dell'art. 1117 c.c., le scale del fabbricato.
Ma è altrettanto vero che, in termini di dialettica processuale, se all'attrice non era in radice impedita la possibilità di dimostrare che, in difetto di più proprietari esclusivi degli appartamenti del fabbricato, le scale non costituivano bene comune,
nel caso in esame detta prova negativa era di sicuro maggiormente gravosa in testa all'attrice, piuttosto che, in positivo, a carico dello stesso il quale, originario CP_1
proprietario degli immobili, avrebbe potuto agevolmente corroborare la fondatezza della propria eccezione.
In ogni caso, se si esamina la documentazione prodotta dalla , si ricava Pt_1
che, con missiva datata 10.2.2014, proveniente dallo a firma del CP_1
responsabile ufficio contabilità condomini, indirizzata al direttore del settore tecnico e, per conoscenza, allo studio legale cui si era rivolta l'attrice, veniva precisato “che trattasi di un condominio di nostra esclusiva proprietà”, missiva nella quale veniva anche sollecitato l'intervento del destinatario non solo per verificare la ricorrenza e le modalità del sinistro, ma anche per “provvedere
all'eventuale manutenzione con estrema urgenza dello scalino lesionato”, cosa che pare essere stata anche successivamente fatta.
Sicché, non solo è lo stesso a riconoscere in detta missiva di essere CP_1
proprietario esclusivo (evidentemente gli immobili sono solo assegnati in locazione e non in proprietà) del fabbricato, ma anche che sicuramente la gestione della manutenzione del bene gravava indiscutibilmente sullo cosa che è più che CP_1
sufficiente per radicare la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo per il
9 danneggiato, secondo le regole della responsabilità extracontrattuale, del tutto indifferente la ragione che ha condotto alla posizione di custode del soggetto nei cui confronti è rivolta la pretesa.
C.b.ii.) Ritiene, però, la corte che debbano essere condivise le obiezioni che l'Istituto appellante muove alla decisione di primo grado riguardo all'an
dell'accertata responsabilità, sussistendo dubbi circa la ricostruzione dell'accaduto.
Innanzi tutto, non può disconoscersi l'assoluta povertà di dati di riferimento di cui si componevano le allegazioni relative al fatto, proposte dall'attrice nell'atto di citazione.
Ivi era soltanto rappresentato che l'attrice cadeva rovinosamente a causa della rottura di uno scalino, senza nessuna precisazione della sua ubicazione e delle modalità dell'evento.
Assolutamente in 'fotocopia' sono le dichiarazioni dei due testi, fratello e futura cognata dell'attrice, quasi da apparire rese dalla stessa persona, cosa che di per sé
fa dubitare della genuinità di quanto raccontato, non senza rilevare, anche in questo caso, la mancanza di riferimenti a come essi abbiano assistito all'evento e alle modalità della caduta.
Analoghe perplessità desta il referto di pronto soccorso.
In primo luogo, si evidenzia che, diversamente da quanto raccontato dai testi e prospettato dall'attrice secondo i quali la non fu operata per mancanza di Pt_1
posti letto, emerge che fu lei a rifiutare il ricovero, cosa che assume una certa rilevanza anche riguardo all'entità delle lesioni e dei postumi.
Effettivamente, l'argomentazione spesa dal tribunale per negare rilevanza alla dichiarazione rilasciata dalla “Trauma-Incidente domestico” e per la quale Pt_1
la compagnia assicurativa ha originariamente opposto l'inoperatività della polizza,
10 risulta assolutamente ingiustificata.
Il primo giudice ha sostenuto che “il programma d'inserimento-dati che avviene in Pronto Soccorso prevede delle voci standard generiche non modificabili da cui si desume quella più affine alla circostanza specifica”.
Se si esamina il referto di pronto soccorso, emerge che esso non è redatto sulla base di moduli ciclostilati con caselle precostituite da barrare come in alcuni casi è
dato rinvenire in cause analoghe (peraltro, anche tali moduli prevedono righe libere su cui aggiungere a penna le circostanze specifiche dell'evento e su cui annotare le dichiarazioni dell'infortunato).
E' evidente, invece, che il referto è stilato al computer, su file, mediante inserimento dei dati: ciò valendo già dalla data, dal nominativo, a seguire per l'annotazione, appunto, della causa delle lesioni, per l'anamnesi, dove nuovamente viene del tutto genericamente scritto solo che si trattava di “trauma accidentale”,
per gli accertamenti eseguiti, che ovviamente variano a seconda della patologia e debbono specificamente essere inseriti, analogamente per le prestazioni e terapie,
per la diagnosi e così via.
Sicché non si vede perché non sia stata rappresentata quale causa dell'evento la caduta per le scale, non apparendo superfluo rimarcare che il medico, per stilare una corretta diagnosi anche ai fini di escludere eventuali possibili cause alternative o patologie, magari anche più gravi, deve necessariamente acquisire notizie precise per essere utili allo scopo.
Ma l'incidente domestico, soprattutto se si considera che, come correttamente obietta l'appellante incidentale, la stava effettuando il trasloco, è Pt_1
compatibile anche con tutt'altre dinamiche.
Analogamente è significativo che dall'istruttoria è emerso, non solo che la
11 è caduta di nuovo a distanza di qualche giorno dal 13.1.2014, peraltro sullo Pt_1
stesso braccio, ma anche, esaminando la c.t.u., pure in data 19.6.2017,
infortunandosi all'arto superiore sinistro, senza considerare che, singolarmente, al consulente del tribunale non è stata nascosta la caduta sullo stesso braccio avvenuta poco tempo dopo l'evento oggetto d'esame, cosa che avrebbe portato l'ausiliare del giudice ad indagare maggiormente sulle cause della caduta stessa e sulle sue conseguenze, dovendo, in ogni caso, evidenziarsi che la compatibilità di una lesione con una caduta, su cui pure si fonda la motivazione del primo giudice, non offre, invece, nessuna conferma sulle cause della caduta stessa.
Quanto appena evidenziato, alla luce dei rilievi fotografici prodotti, che mostrano come lo scalino su cui si vuole sia avvenuta la caduta, presentasse una modestissima scalfittura allo spigolo della pedata, porterebbe fondatamente a dubitare, anche considerando quanto genericamente riferito dai testi, che la causa della caduta sia ascrivibile a detta anomalia e non piuttosto ad una perdita di equilibrio dovuta alle condizioni personali dell'attrice.
Da quanto precede, proprio tenendo conto del fatto che, in base all'art. 2051
c.c., chi agisce ha esclusivamente l'onere di dare la prova dell'evento e del nesso causale, richiedendosi, pertanto, che essa sia rassicurante ed esaustiva, sopportando egli, altrimenti, le conseguenze di eventuali incertezze o contraddizioni nell'accertamento del fatto, l'appello incidentale dello deve essere accolto, CP_1
con conseguente automatica reiezione dell'appello principale;
accoglimento che, in considerazione della posizione dell'assicurazione, chiamata in giudizio per manlevare il convenuto, e del rapporto che si instaura con l'assicurato e,
conseguentemente, con il danneggiato, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità circa la giuridica irrilevanza della distinzione tra garanzia propria ed
12 impropria, giova anche all'ente assicurativo.
E – Le spese
Le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice e il convenuto vanno CP_1
regolate secondo soccombenza, nei minimi, considerata la infondatezza di alcune difese spiegate dall'appellante e la semplicità delle questioni trattate, relative a contenzioso ampiamente dibattuto.
Discorso diverso deve farsi riguardo alla posizione dell'impresa assicurativa,
considerato, innanzi tutto, che l'attrice non aveva rivolto la pretesa nei suoi confronti, essendo stata chiamata in giudizio dal proprio assicurato;
che CP_3
non ha proposto a sua volta gravame incidentale, prospettando soltanto l'infondatezza del motivo di appello relativo al quantum, quando risulta evidente,
dall'esame delle tabelle esistenti per l'anno di riferimento in cui è avvenuta la liquidazione (quelle adottate per il 2018), che esse corrispondono esattamente al prospetto allegato dall'appellante principale, mentre è pacifico, diversamente da quanto eccepito, che non si applica la disciplina di cui al TUA, non vertendosi in ipotesi di RCA;
che ha finito per giovarsi del gravame dell'assicurato, quando aveva addirittura 'condiviso' il motivo di appello con il quale la sosteneva Pt_1
che la compagnia era tenuta a risarcire per intero il danno al terzo, per poi rivalersi sull'assicurato riguardo alla franchigia applicabile, e, sebbene evidenziando che il tribunale avrebbe dovuto condannare esclusivamente lo a risarcire il danno, CP_1
per poi in forza del vincolo contrattuale dichiarare l'obbligo di manleva a carico di essa compagnia, senza, però, proporre appello, neppure in via condizionata,
deducendo, infine, l'erroneità del motivo di appello principale riguardante la misura della franchigia – euro 5.000,00 e non 1.000,00 – motivo che però,
l'appellante non aveva proposto, limitandosi a prospettare che ciò atteneva Pt_1
13 ai rapporti interni tra assicurazione e assicurato (vds. pag. 12, ultimo periodo della parte narrativa dell'appello).
Per tutti gli esposti motivi si ritengono, in base alle difese proposte, più che sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite dell'intero giudizio tra la e Pt_1 CP_3
Sussistono, infine, per l'appellante principale, che in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale, ha visto reietto l'appello principale comunque proposto, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo rigettato come da
motivazione, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dallo di EV e per l'effetto, in CP_1
riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) conseguentemente rigetta l'appello principale, da quest'ultima proposto;
c) condanna a rifondere le spese di lite in favore dello che Parte_1 CP_1
liquida, c1) per il primo grado in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) per il grado d'appello in euro
2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a., c3) andando a carico della medesima quelle di c.t.u.;
d) compensa integralmente le spese di lite tra la ed Pt_1 [...]
Controparte_3
e) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui
14 all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit...
Napoli, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 939/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di EV n. 2241/2019, pubblicata in data
20.12.2019,
TRA
, cf. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Virginio Tassella, cf. , giusta procura stesa in C.F._2
calce all'atto di appello, elett.nte dom.ta presso il suo studio in EV, via M.
Planco n.28
Appellante
E
Controparte_1
p.iva e cf. in liquidazione in persona del suo legale rapp.te
[...] P.IVA_1
p.t. Commissario , domiciliato per la carica nella sede Controparte_2
dell' in EV alla via T. Mommsen, 6, rappresentato e difeso, dall' CP_1
avv. Viviana Cornacchia, cf. , Responsabile dell'Ufficio C.F._3
1 Legale dell'Ente, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Ente in
EV alla via T. Mommsen n.6 , in virtù di procura generale alle liti del
23.06.2016 per Notar dei distretti riuniti di EV ed Ariano Persona_1
Irpino rep. n. 66951 racc.25312, a tanto abilitata giusta determina del DG n.11, del
11.05.2020
Appellato, appellante incidentale
NONCHE'
cf. in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Bruno
Camilleri, cf. , e con lo stesso elettivamente domiciliato CodiceFiscale_4
in Napoli alla via Melisurgo n. 4 presso lo Studio dell'avv. Andrea Abbamonte, il tutto in virtù di procura a margine della comparsa di risposta rilasciata da
[...]
procuratore della Società in forza di procura speciale per dott. CP_4 Per_2
Notaio in Bologna, del 25.9.2018 Rep. Fasc. Nn. 90642/9417
[...]
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 20.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di EV, lo Parte_1
di EV, per sentirlo condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito CP_1
del sinistro occorsole in data 13.1.2014, quando, mentre scendeva le scale all'interno dello stabile di proprietà dell' , sito alla via Margiotta n. 1 di CP_1
EV, cadeva a causa di uno scalino rotto, riportando una frattura del capitello
2 radiale destro, come da referto del pronto soccorso.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza dell'istituto convenuto, che chiamava a sua volta in causa per essere da questa manlevata Controparte_3
in forza della polizza stipulata con l'ente assicurativo, la quale contestava l'operatività della polizza e le modalità del sinistro, così statuiva:
“1) Accoglie la domanda attorea dichiarando la responsabilità di parte convenuta ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c..
2 ) Condanna lo di EV e la in solido tra loro … al CP_1 Controparte_3
pagamento, in favore di , della somma di euro 7.816,09, oltre interessi Parte_1 dalla domanda;
”,
ponendo le spese di lite, sempre in solido, a carico del convenuto e della terza chiamata, come da dispositivo.
Il giudice di primo grado, 1) dopo avere affermato, pur evidenziando che la prova gravava sull'attrice in quanto elemento costitutivo occorrente per l'accoglimento della domanda, l'esistenza della “legittimazione passiva” dello non essendo contestata la proprietà dello stabile in capo all'istituto CP_1
convenuto, e l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 e 2053 c.c.,
ripercorrendo con varie argomentazioni i principi che governano la responsabilità
del custode ex art. 2051 c.c., anche nella materia in esame, sia dal punto di vista oggettivo, che in tema di nesso causale e di distribuzione dell'onere della prova,
riguardo allo specifico evento oggetto della controversia, 2) riteneva provato l'an
debeatur del sinistro avvenuto alle ore 19:00 del 13.1.2014, a causa della presenza di uno scalino rotto, ciò risultando dalle deposizioni dei testi “i quali hanno concordemente riferito che l'attrice cadde per la presenza del suddetto gradino”; 3)
in punto di sussistenza del nesso causale, pur ribadendo che anche la condotta del danneggiato poteva rappresentare fattore esterno tale da interrompere il nesso
3 eziologico tra cosa e danno, escludendo la responsabilità del custode, così,
relativamente allo specifico accadimento, testualmente si esprimeva:
“Nel caso di specie occorre precisare come l'attrice si fosse trasferita nello stabile de quo da solo pochi giorni prima dell'evento e, per questa ragione, non poteva conoscere le insidie presenti nello stabile non conoscendo, di fatto, lo stato dei luoghi.
[ ] Nel caso di specie parte attrice ha assolto all'onere probatorio rendendo efficace il nesso eziologico: causalità confermata oltre che dalle concordi prove testimoniali fornite alla , anche dal referto medico rilasciato dall'ospedale, Pt_1
nonché dalla ATP, poi avallata dalla CTU medica. Irrilevante, dunque, per le considerazioni sopra esposte, appare la circostanza sullo stesso referto della dicitura
“Trauma incidente-domestico” in quanto il programma di inserimento dati che avviene in pronto soccorso prevede delle voci standard generiche non modificabili da cui si desume quella più affine alla circostanza specifica: tuttavia il fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità offensiva pur essendo ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente proprietario. A rafforzare quanto anzidetto contribuisce l'esito della CTU, la quale ha confermato che la lesione subita dalla fosse Pt_1
compatibile con la dinamica dell'infortunio così come descritta negli atti e come riportata nella raccolta anamnestica, sussistendo il nesso causale tra evento e danno riportato.”.
Riguardo poi al quantum, rifacendosi alla c.t.u., che aveva determinato nel 6% il danno da postumi permanenti, in gg. 15 la ITT e in gg. 35 la ITP al 75%, in gg. 10
la ITP al 50% e in gg. 30 al 25%, liquidava il danno, dichiarando di fare applicazione delle tabelle di Milano, in euro 12.816,09, come indicato nel dettaglio a pag. 9 della sentenza, comprensivi di euro 3.203,78 per danno morale al 33,33%,
da cui andava decurtata la franchigia di euro 5.000,00, essendo, pertanto, dovuta la somma di euro 7.816,09.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente
4 decisione, con cui contestava la quantificazione dei danni, lamentando che il tribunale, pur dichiarando di avere utilizzato le tabelle di Milano, in realtà non le aveva applicate, sembrando essere stato determinato in base ai criteri dell'art. 139
TUA per le microlesioni da sinistro stradale, dovendo rideterminarsi il danno in euro 15.144,50 oltre interessi dalla domanda;
dolendosi, altresì, della decurtazione dovuta alla franchigia di euro 5.000,00, che andava a carico dell'assicurato, non dovendo essere detratta da quanto dovuto al danneggiato, essendo la compagnia tenuta a risarcire il danneggiato per l'intero.
Chiedeva, pertanto, in riforma parziale della sentenza gravata, di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la somma di euro 15.144,50, con conseguente condanna della al pagamento, in favore di essa “della Controparte_5 Pt_1
somma ulteriore di euro 7.200,02 … quale differenza tra quanto dovuto e la
somma già percepita, manlevando lo al pagamento diretto nei Controparte_1
confronti della danneggiata”, vinte le spese del grado.
B.b.) Si costituiva lo il quale resisteva all'impugnazione e proponeva a CP_1
sua volta appello incidentale con cui contestava, in estrema sintesi, 1)
l'affermazione della propria “legittimazione passiva”, sulla scorta dell'asserita non contestazione, avendo negato di essere proprietario, spettando questa al condominio, dovendo lo essere chiamato quale amministratore, alla luce del CP_1
fatto che è onere di chi agisce in giudizio dare la prova della titolarità passiva del rapporto controverso, rappresentando elemento costitutivo della pretesa;
2) la prova dell'an debeatur, senza neppure riportare e valutare il contenuto delle deposizioni testimoniali, emergendo dal tipo di lesione del gradino la esclusiva responsabilità della , anche in considerazione del mancato apprezzamento Pt_1
della sua situazione personale di persona obesa, soggetta, come dimostrato, più
5 volte a cadute o del contenuto del referto del PS svalutando quanto ivi riportato circa un incidente domestico in virtù di un acritico recepimento delle difese della controparte;
3) quanto al rapporto assicurativo, per ciò che è dato comprendere visto che la franchigia è stata sottratta dall'importo oggetto della condanna a vantaggio anche dello sostenendo che “Ne consegue che la franchigia è di € CP_1
1000,00 e che il rapporto come dedotto è esistente, pertanto in sede di manleva l'importo della franchigia non può essere quello di cui alla sentenza gravata. Per
cui nel caso denegato che si dovesse confermare la sentenza in relazione all'an
debeatur e quindi riconoscere, in relazione al quantum una franchigia, la stessa non può che essere di € 1000,00 come innanzi dimostrato.”; 4) negando che nel
quantum possa essere ricompreso il danno morale, in assenza di allegazione e prova, ritenendo preponderante, comunque, un concorso di colpa dell'attrice.
Lo AC così concludeva:
“1)- dichiarare la inammissibilità, improponibilità, ed improcedibilità dell'avverso appello;
2)-Rigettare, comunque, l'avverso appello perché destituito di fondamento sia pragmatico che giuridico, con conseguente conferma delle statuizioni rese nella sentenza de qua con tutte le conseguenze di legge;
In relazione all'appello incidentale:
L'Ecc.ma Corte adita, sempre in accoglimento del gravame incidentalmente proposto de quo e dei motivi così come esplicitati, riformare per quanto di ragione la sentenza n. 2241/2019 resa dal Tribunale di EV pubblicata il 20.12.2019 non notificata nel giudizio avente ng 3094/2015, come impugnata ed appellata e, rigettata ogni avversa richiesta, deduzione, ed eccezione, voglia accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado come malamente decise e per l'effetto:
--Accogliere il gravame, perché fondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti così riformando la sentenza impugnata ed appellata e rigettando le domanda di controparte in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili ed in via gradata ed all'esito, comunque, nel merito infondata in fatto e diritto e quindi rigettando le
6 avverse domande tutte, e quindi:
1°) - Respingere l'avversa domanda giudiziale perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto per tutte le causali e motivazioni dedotte;
2°) - Rigettare in ogni caso le domande accogliendo tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali svolte;
3°) - Accogliere tutte le eccezioni e difese svolte per il convenuto;
4°) - In via del tutto gradata e subordinata ove riconosciuta la legittimazione passiva dell'Ente convenuto, e nella denegata e deprecata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa domanda e disposta come già disposta la chiamata in causa del terzo indicato e cioè della e/o Controparte_6 [...]
in persona del suo legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica nella Controparte_3
sede della società sita in Bologna alla Via Stalingrado 45 dichiarare che la stessa è tenuta a manlevare e garantire l'Ente convenuto da qualsivoglia onere diretto od indiretto nei limiti della polizza derivante dal giudizio anche solo per le spese di lite mandando esente esso Provincia di EV ed in via alternativa CP_1 condannare la chiamata in causa a tenere indenne anche in regresso l'esponente Ente da oneri derivanti dalla domanda giudiziale posta in essere,
5°) - Emettere ogni altro provvedimento al fine di iuste ed recte decidere;
6°) - condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze Parte_1
di lite di entrambi i gradi con competenze di avvocato oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.”.
B.c.) Si costituiva la quale resisteva all'impugnazione così Controparte_3
concludendo:
“IN VIA PRELIMINARE
1) dichiari inammissibile l'atto di appello della Sig.ra per violazione Parte_1 dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.;
2) in subordine dichiari inammissibile l'atto di appello proposto dalla medesima poiché, ex art. 348 c.p.c., non ha la ragionevole probabilità di essere accolto;
NEL MERITO
- Rigetti l'appello perché inammissibile ed infondato;
- condanni l'appellante al pagamento di spese e competenze di lite.”.
B.d.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste
7 dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello principale e D – incidentale
C.a.) Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'impresa assicuratrice per non rispondere l'atto ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis (peraltro, sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle recenti riforme), essendo sufficientemente precisate le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado e le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata (il rinvio per conclusioni assorbe l'eccezione proposta ex art. 348 bis c.p.c. sempre nel testo vigente al momento di introduzione del gravame).
C.b.) Tanto premesso, logicamente pregiudiziale è l'esame dell'impugnazione incidentale proposta dallo CP_1
C.b.i.) Il primo motivo con cui l' contesta l'affermata propria CP_1
“legittimazione passiva”, in realtà titolarità passiva nel rapporto controverso, per non essere stato provato, rappresentando elemento costitutivo della domanda la cui dimostrazione grava su chi agisce, che esso convenuto fosse proprietario dello stabile e, quindi, custode delle scale teatro del sinistro, dovendo essere citato,
invece, il condominio, non può essere accolto.
E' vero che lo stesso giudice di primo grado ha richiamato il condivisibile principio, oramai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la prova della titolarità, sia attiva che passiva, incarnando un elemento costitutivo della domanda occorrente per affermare la fondatezza della pretesa azionata, spetta all'attore; come è vero che, effettivamente, a dispetto di quanto affermato dal
8 tribunale, AC aveva indubitabilmente contestato di essere proprietario dello stabile, ma, al più, amministratore dello stesso, specificando in questa sede che la vendita degli immobili a terzi comporterebbe ex se il sorgere della condominialità
sulle parti comuni, tra cui, ai sensi dell'art. 1117 c.c., le scale del fabbricato.
Ma è altrettanto vero che, in termini di dialettica processuale, se all'attrice non era in radice impedita la possibilità di dimostrare che, in difetto di più proprietari esclusivi degli appartamenti del fabbricato, le scale non costituivano bene comune,
nel caso in esame detta prova negativa era di sicuro maggiormente gravosa in testa all'attrice, piuttosto che, in positivo, a carico dello stesso il quale, originario CP_1
proprietario degli immobili, avrebbe potuto agevolmente corroborare la fondatezza della propria eccezione.
In ogni caso, se si esamina la documentazione prodotta dalla , si ricava Pt_1
che, con missiva datata 10.2.2014, proveniente dallo a firma del CP_1
responsabile ufficio contabilità condomini, indirizzata al direttore del settore tecnico e, per conoscenza, allo studio legale cui si era rivolta l'attrice, veniva precisato “che trattasi di un condominio di nostra esclusiva proprietà”, missiva nella quale veniva anche sollecitato l'intervento del destinatario non solo per verificare la ricorrenza e le modalità del sinistro, ma anche per “provvedere
all'eventuale manutenzione con estrema urgenza dello scalino lesionato”, cosa che pare essere stata anche successivamente fatta.
Sicché, non solo è lo stesso a riconoscere in detta missiva di essere CP_1
proprietario esclusivo (evidentemente gli immobili sono solo assegnati in locazione e non in proprietà) del fabbricato, ma anche che sicuramente la gestione della manutenzione del bene gravava indiscutibilmente sullo cosa che è più che CP_1
sufficiente per radicare la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo per il
9 danneggiato, secondo le regole della responsabilità extracontrattuale, del tutto indifferente la ragione che ha condotto alla posizione di custode del soggetto nei cui confronti è rivolta la pretesa.
C.b.ii.) Ritiene, però, la corte che debbano essere condivise le obiezioni che l'Istituto appellante muove alla decisione di primo grado riguardo all'an
dell'accertata responsabilità, sussistendo dubbi circa la ricostruzione dell'accaduto.
Innanzi tutto, non può disconoscersi l'assoluta povertà di dati di riferimento di cui si componevano le allegazioni relative al fatto, proposte dall'attrice nell'atto di citazione.
Ivi era soltanto rappresentato che l'attrice cadeva rovinosamente a causa della rottura di uno scalino, senza nessuna precisazione della sua ubicazione e delle modalità dell'evento.
Assolutamente in 'fotocopia' sono le dichiarazioni dei due testi, fratello e futura cognata dell'attrice, quasi da apparire rese dalla stessa persona, cosa che di per sé
fa dubitare della genuinità di quanto raccontato, non senza rilevare, anche in questo caso, la mancanza di riferimenti a come essi abbiano assistito all'evento e alle modalità della caduta.
Analoghe perplessità desta il referto di pronto soccorso.
In primo luogo, si evidenzia che, diversamente da quanto raccontato dai testi e prospettato dall'attrice secondo i quali la non fu operata per mancanza di Pt_1
posti letto, emerge che fu lei a rifiutare il ricovero, cosa che assume una certa rilevanza anche riguardo all'entità delle lesioni e dei postumi.
Effettivamente, l'argomentazione spesa dal tribunale per negare rilevanza alla dichiarazione rilasciata dalla “Trauma-Incidente domestico” e per la quale Pt_1
la compagnia assicurativa ha originariamente opposto l'inoperatività della polizza,
10 risulta assolutamente ingiustificata.
Il primo giudice ha sostenuto che “il programma d'inserimento-dati che avviene in Pronto Soccorso prevede delle voci standard generiche non modificabili da cui si desume quella più affine alla circostanza specifica”.
Se si esamina il referto di pronto soccorso, emerge che esso non è redatto sulla base di moduli ciclostilati con caselle precostituite da barrare come in alcuni casi è
dato rinvenire in cause analoghe (peraltro, anche tali moduli prevedono righe libere su cui aggiungere a penna le circostanze specifiche dell'evento e su cui annotare le dichiarazioni dell'infortunato).
E' evidente, invece, che il referto è stilato al computer, su file, mediante inserimento dei dati: ciò valendo già dalla data, dal nominativo, a seguire per l'annotazione, appunto, della causa delle lesioni, per l'anamnesi, dove nuovamente viene del tutto genericamente scritto solo che si trattava di “trauma accidentale”,
per gli accertamenti eseguiti, che ovviamente variano a seconda della patologia e debbono specificamente essere inseriti, analogamente per le prestazioni e terapie,
per la diagnosi e così via.
Sicché non si vede perché non sia stata rappresentata quale causa dell'evento la caduta per le scale, non apparendo superfluo rimarcare che il medico, per stilare una corretta diagnosi anche ai fini di escludere eventuali possibili cause alternative o patologie, magari anche più gravi, deve necessariamente acquisire notizie precise per essere utili allo scopo.
Ma l'incidente domestico, soprattutto se si considera che, come correttamente obietta l'appellante incidentale, la stava effettuando il trasloco, è Pt_1
compatibile anche con tutt'altre dinamiche.
Analogamente è significativo che dall'istruttoria è emerso, non solo che la
11 è caduta di nuovo a distanza di qualche giorno dal 13.1.2014, peraltro sullo Pt_1
stesso braccio, ma anche, esaminando la c.t.u., pure in data 19.6.2017,
infortunandosi all'arto superiore sinistro, senza considerare che, singolarmente, al consulente del tribunale non è stata nascosta la caduta sullo stesso braccio avvenuta poco tempo dopo l'evento oggetto d'esame, cosa che avrebbe portato l'ausiliare del giudice ad indagare maggiormente sulle cause della caduta stessa e sulle sue conseguenze, dovendo, in ogni caso, evidenziarsi che la compatibilità di una lesione con una caduta, su cui pure si fonda la motivazione del primo giudice, non offre, invece, nessuna conferma sulle cause della caduta stessa.
Quanto appena evidenziato, alla luce dei rilievi fotografici prodotti, che mostrano come lo scalino su cui si vuole sia avvenuta la caduta, presentasse una modestissima scalfittura allo spigolo della pedata, porterebbe fondatamente a dubitare, anche considerando quanto genericamente riferito dai testi, che la causa della caduta sia ascrivibile a detta anomalia e non piuttosto ad una perdita di equilibrio dovuta alle condizioni personali dell'attrice.
Da quanto precede, proprio tenendo conto del fatto che, in base all'art. 2051
c.c., chi agisce ha esclusivamente l'onere di dare la prova dell'evento e del nesso causale, richiedendosi, pertanto, che essa sia rassicurante ed esaustiva, sopportando egli, altrimenti, le conseguenze di eventuali incertezze o contraddizioni nell'accertamento del fatto, l'appello incidentale dello deve essere accolto, CP_1
con conseguente automatica reiezione dell'appello principale;
accoglimento che, in considerazione della posizione dell'assicurazione, chiamata in giudizio per manlevare il convenuto, e del rapporto che si instaura con l'assicurato e,
conseguentemente, con il danneggiato, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità circa la giuridica irrilevanza della distinzione tra garanzia propria ed
12 impropria, giova anche all'ente assicurativo.
E – Le spese
Le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice e il convenuto vanno CP_1
regolate secondo soccombenza, nei minimi, considerata la infondatezza di alcune difese spiegate dall'appellante e la semplicità delle questioni trattate, relative a contenzioso ampiamente dibattuto.
Discorso diverso deve farsi riguardo alla posizione dell'impresa assicurativa,
considerato, innanzi tutto, che l'attrice non aveva rivolto la pretesa nei suoi confronti, essendo stata chiamata in giudizio dal proprio assicurato;
che CP_3
non ha proposto a sua volta gravame incidentale, prospettando soltanto l'infondatezza del motivo di appello relativo al quantum, quando risulta evidente,
dall'esame delle tabelle esistenti per l'anno di riferimento in cui è avvenuta la liquidazione (quelle adottate per il 2018), che esse corrispondono esattamente al prospetto allegato dall'appellante principale, mentre è pacifico, diversamente da quanto eccepito, che non si applica la disciplina di cui al TUA, non vertendosi in ipotesi di RCA;
che ha finito per giovarsi del gravame dell'assicurato, quando aveva addirittura 'condiviso' il motivo di appello con il quale la sosteneva Pt_1
che la compagnia era tenuta a risarcire per intero il danno al terzo, per poi rivalersi sull'assicurato riguardo alla franchigia applicabile, e, sebbene evidenziando che il tribunale avrebbe dovuto condannare esclusivamente lo a risarcire il danno, CP_1
per poi in forza del vincolo contrattuale dichiarare l'obbligo di manleva a carico di essa compagnia, senza, però, proporre appello, neppure in via condizionata,
deducendo, infine, l'erroneità del motivo di appello principale riguardante la misura della franchigia – euro 5.000,00 e non 1.000,00 – motivo che però,
l'appellante non aveva proposto, limitandosi a prospettare che ciò atteneva Pt_1
13 ai rapporti interni tra assicurazione e assicurato (vds. pag. 12, ultimo periodo della parte narrativa dell'appello).
Per tutti gli esposti motivi si ritengono, in base alle difese proposte, più che sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite dell'intero giudizio tra la e Pt_1 CP_3
Sussistono, infine, per l'appellante principale, che in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale, ha visto reietto l'appello principale comunque proposto, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo rigettato come da
motivazione, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dallo di EV e per l'effetto, in CP_1
riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
b) conseguentemente rigetta l'appello principale, da quest'ultima proposto;
c) condanna a rifondere le spese di lite in favore dello che Parte_1 CP_1
liquida, c1) per il primo grado in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) per il grado d'appello in euro
2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a., c3) andando a carico della medesima quelle di c.t.u.;
d) compensa integralmente le spese di lite tra la ed Pt_1 [...]
Controparte_3
e) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui
14 all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit...
Napoli, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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