Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel
Dott. Andrea Pirola Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREVISAN DARIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FACONDA GAETANO ( ) VIA A. BOITO, 8 MILANO;
, con C.F._2 elezione di domicilio in VIALE MAJNO 45 MILANO, presso e nello studio dell'avv. TREVISAN
DARIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NOTARO MATTEO con CP_1 C.F._3
elezione di domicilio in VIA B.VERRO, 33/6 C/O AVV. MARIANI MARCO ANTONIO 20141
MILANO presso e nello studio dell'avv. NOTARO MATTEO
EL
(C.F. ) E (C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
) con il patrocinio dell'avv. BASSANO PAOLO e dell'avv. CONRATER C.F._5
MARGHERITA ( ) VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 20 23870 CERNUSCO C.F._6
LOMBARDONE; , con elezione di domicilio in VIA PAPA GIOVANNI XXIII 23870 CERNUSCO
pagina 1 di 42
EL
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANDREOLI CP_4 C.F._7
EDOARDO e dell'avv. DIACONU ANDREI ( ) VIA VITTOR PISANI 20 C.F._8
20124 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIA VITTOR PISANI, 20 20124 MILANO presso e nello studio dell'avv. ANDREOLI EDOARDO
EL
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSI ROBERTO con CP_5 C.F._9
elezione di domicilio in VIA CUSANI 20841 CARATE BRIANZA presso e nello studio dell'avv.
ROSSI ROBERTO
EL
(C.F. ) con il Controparte_6 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FERRARO MARCO e dell'avv. GUGLIOTTA MAURIZIO
( ) VIALE REGINA MARGHERITA, 278 00195 ROMA;
, con elezione di C.F._10
domicilio in VIALE REGINA MARGHERITA, 278 ROMA presso e nello studio dell'avv. FERRARO
MARCO
EL
avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“dati atti di quanto esposto in narrativa, in riforma della sentenza n. 1610/2024 emessa dal
Tribunale di Monza il 9 maggio 2024 a definizione del giudizio rubricato al n. 1938/2020 di
R.G., pubblicata il 31 maggio 2024 e notificata il 27 giugno 2024, voglia codesta Ecc.ma
Corte d'Appello
In via preliminare
− dichiarare la nullità della relazione peritale del Prof. del 4 giugno 2022 Persona_1 per le ragioni esposte all'udienza del 7 luglio 2022 del giudizio di primo grado come da relativo verbale il cui estratto si riporta pedissequamente in nota34, così come riproposte in sede di precisazione delle conclusioni;
− disporre la rinnovazione della consulenza tecnica grafologica confermante che la sottoscrizione in calce al testamento pubblico del 16 marzo 2017 non sia stata apposta dal pagina 2 di 42 SI. e dunque non allo stesso attribuibile, nominando all'uopo altro consulente Persona_2 tecnico d'ufficio;
− in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della richiesta declaratoria di nullità della relazione peritale del Prof. del 4 giugno 2022 e/o della sua Persona_1 rinnovazione, disporre l'integrazione della suddetta relazione peritale, anche al fine di comparare la sottoscrizione in verifica con quelle apposte dal SI. sulle Persona_2
autorizzazioni alla paracentesi del 20 marzo 2017 immotivatamente non utilizzate a tal fine dal Prof. , sebbene siano le Persona_1
sottoscrizioni temporalmente più prossime a quella in verifica;
In rito, per quanto possa occorrere, si reiterano le richieste svolte in primo grado e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, volte a
− respingere l'infondata istanza di sospensione di questo giudizio in attesa dell'esito della causa RG n. 24596/18 – peraltro sospesa all'esito del presente giudizio – non sussistendo i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. ed avendo la SI.ra ttrice, in ogni caso, Parte_2 interesse all'accertamento della verità delle proprie allegazioni, anche in punto di invalidità dell'impugnato testamento, ed al risarcimento di tutti i danni derivati e derivanti dai fatti e comportamenti qui contestati;
− respingere l'infondata eccezione di carenza di legittimazione passiva dei SI.ri CP_4
TE e , in quanto costoro sono stati espressamente designati, con il Controparte_3 testamento impugnato, sostituti ex art. 688 c.c., onde in caso di esclusione dall'eredità di
, anche ex art. 463 cc, essi succedono direttamente e iure proprio al de cuius;
CP_1
sussiste, dunque, litisconsorzio necessario, stante la necessità di ottenere la declaratoria di nullità e/o annullamento del testamento anche nei confronti dei sostituti ex art. 688 c.c., in ogni caso chiamati anche al risarcimento dei danni nei confronti della SI.ra Parte_1
Nel merito
− dato atto che l'esponente ha sollevato l'exceptio doli generalis, anche in via di azione, in relazione ai comportamenti processuali ed extraprocessuali non di buona fede posti in essere dalle controparti illustrati ed emersi in corso di causa;
− in via preliminare ordinare ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive all'indirizzo della parte contenute nella comparsa di costituzione del SI. CP_1
del 16 aprile 2019 ed in particolare a pag. 20 rigo 7 e rigo 23 (così come, pag. 27,
[...]
rigo 20 e pag. 34, rigo 5 comparsa di costituzione e risposta del 5 giugno 2020); a pag. 21 rigo 22 e 28 (così come pag. 35, rigo 11 e 17 comparsa di costituzione e risposta del 5 giugno pagina 3 di 42 2020); a pag. 25 rigo 18, rigo 20-21 e rigo 25 (così come pag. 39, rigo 22, 24 e 25, nonché pag. 40, rigo 4 comparsa di costituzione e risposta del 5 giugno 2020);
− previo accertamento e declaratoria di nullità del testamento pubblico del 16 marzo 2017 rep. n. 102 Atti di ultima volontà pubblicato il 14 luglio 2017 n. rep. 14749- n. racc. 6434
Notaio CP_5 ex art. 606, co. 1 c.c. e, comunque, annullamento dello stesso ai sensi dell'art. 606, co. 2 c.c.
e/o ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3 c.c. e/o ai sensi dell'art. 624 c.c. per tutti i motivi illustrati ed emersi in corso di giudizio:
− accertare e dichiarare che la SI.ra ha acquistato ipso iure ex art. 649 c.c. in Parte_1
virtù del legato disposto con il testamento pubblico 16 gennaio 2015 rep. n. 82 Atti di ultima volontà pubblicato il 14 luglio 2017 n. rep. 14749- n. racc.6434 Notaio la CP_5 proprietà dell'appartamento sito al primo piano dello stabile in Viale Lombardia 15, nel comune di Milano, composto da tre locali oltre i servizi, con annesso vano di cantina al piano seminterrato, il tutto contraddistinto al NCEU del predetto Comune, alla partita n. 432112, come segue: fg.274- mapp. 502- sub 6 - Viale Lombardia n.15-P.1°/S1°- Z.C.2°- Cat. A/3- cl..4°- vani 6,5- R.C. L. 1.722.500; nonché la proprietà del box pertinenziale ad uso autorimessa al piano terreno del corpo di fabbrica staccato ed interno in Comune di Milano,
Viale Lombardia n. 9, censita al NCEU del predetto Comune alla partita 71022, fg. 274, mapp. 509, sub 1, Viale Lombardia n. 9, p. T, zc 2, Cat. C/6, cl. 7, mq 14, RCL 266.000; il tutto come meglio descritto negli atti prodotti sub 1 e 2 per tutti i motivi illustrati ed emersi in corso di giudizio, con ogni conseguente statuizione del caso anche, occorrendo, in ordine al possesso;
− condannare gli odierni Appellati, in via tra loro solidale e/o per quanto di rispettiva ragione, a risarcire, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 89, co. 2 c.p.c. alla
SI.ra tutti i danni patrimoniali e non, compresi i danni morali, psicofisici, Parte_1
biologici ed esistenziali derivati e derivandi dagli illegittimi fatti e comportamenti di cui in narrativa, nella misura da accertarsi e liquidarsi in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal dovuto al saldo, per tutti i motivi illustrati ed emersi in corso di giudizio;
− condannare i SI.ri TE e , il Dott. e CP_4 Controparte_3 CP_5 [...]
, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Controparte_7
di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente pagina 4 di 42 giudizio in ragione della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 28/2010 ratione temporis applicabile;
In via istruttoria
− desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, co. 2 c.p.c. in ragione della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 28/2010 ratione temporis applicabile;
− qualora tutto quanto evidenziato e documentato in corso di causa, ivi compresi i documenti nn. 7, 8 e 67, non dovesse essere sufficiente a dimostrare l'incapacità di intendere e volere del
SI. durante, perlomeno, tutto il periodo di ricovero presso l'ospedale di Persona_2
Vimercate e, in particolare il 16 marzo 2017, disporre consulenza tecnica d'ufficio medico- legale al fine di accertare se, sulla base del quadro clinico e delle proprie condizioni psicofisiche come risultanti dalla cartella clinica (doc. 7), durante la propria degenza ospedaliera e, in particolare il 16 marzo 2017, il SI. avesse la coscienza del Persona_2
significato dei propri atti e se possedesse la capacità di autodeterminarsi comprendendo appieno la portata degli stessi e, dunque, se fosse in grado di poter manifestare validamente in totale consapevolezza le proprie volontà testamentarie.
− con le seguenti precisazioni relativamente ai singoli testimoni e/o ai singoli capitoli di prova, ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli preceduti da “Vero che”:
SI. nato a [...] il [...] Tes_1
(esclusivamente nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente il documento 70 a provare le seguenti circostanze)
1. nel mese di marzo 2017 svolgeva la propria attività lavorativa di vigilanza non armata presso i servizi fiduciari dell'ospedale di Vimercate, così come dichiarato nel documento n. 70 che si mostra al teste;
2. in data 21 marzo 2017 è stato contattato telefonicamente dal responsabile della sicurezza,
SI. il quale le ha chiesto di far allontanare “mamma e figlia” dalla Controparte_8
camera di degenza in cui era ricoverato il SI. , così come dichiarato nel Persona_2
documento n. 70 che si mostra al teste;
3. nell'occasione di cui al capitolo di prova precedente, erano presenti quattro persone, ovvero il SI. , che rimaneva in silenzio, il nipote di quest'ultimo e le due Persona_2
“donne, mamma e figlia” che dovevano essere allontanate, il tutto così come dichiarato nel documento n. 70 che si mostra al teste;
4. conferma integralmente quanto dichiarato nel documento n. 70 che si mostra al teste;
pagina 5 di 42 (esclusivamente nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente il documento n. 43 a provare le seguenti circostanze)
5. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 2, erano presenti nella stanza la SI.ra
[...]
la figlia di quest'ultima, SI.ra e il SI. , il Pt_1 Persona_3 CP_2
quale affermava che la SI.ra fosse estranea alla famiglia del SI. , Parte_1 Persona_2
così come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui alle pagg. 2 e 3 del documento n. 43 che si mostra al teste;
6. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 2, la SI.ra e la figlia di Parte_1 quest'ultima, SI.ra le riferivano che la prima era la compagna da 25 Persona_3
anni del SI. , così come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui Persona_2
alle pagg. 2 e 3 del documento n. 43 che si mostra al teste;
7. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 2, si era ingenerata confusione;
8. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 2, il SI. chiamava “ ”, Persona_2 CP_8 affermava “io prendo del tè”, “prendo il tè perché…” e chiedeva “che ora è?”, come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui alle pagg. 2 e 4 del documento n. 43 che si mostra al teste
9. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 2, lei riferiva alle SI.re e Parte_1 [...] che “io sono stato chiamato e mi ha detto di fare allontanare gentilmente la Persona_3 signora e la figlia, però neanche il figlio ha detto che non vuole che vengano lì”, come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui a pag. 9 del documento n. 43 che si mostra al teste;
10. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 2, lei riferiva alle SI.re e Parte_1 [...] che “purtroppo il figlio ha fatto qualcosa dai Carabinieri di Bernareggio, Persona_3 perché ha avvisato i Carabinieri di Bernareggio” proseguendo che “il mio responsabile è stato avvisato dai Carabinieri di Bernareggio, perciò vuol dire che ha fatto qualcosa il figlio, penso che abbia fatto qualcosa, perché non è che i Carabinieri chiamano il mio responsabile così”, come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui a pag. 10 del documento n.
43 che si mostra al teste;
11. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 2, lei riferiva alle SI.re e Parte_1 [...] che “però il mio capo mi fa: «Guarda , vai lì a … a allontanare la signora Persona_3 Tes_1 con la figlia, così, perché non fanno parte della famiglia, non c'hanno niente a che fare.
Gentil… se puoi allontanarle»”, proseguendo che “io sono andato lì e adesso anche il figlio ha visto che… m'ha fatto segno che: «No, non devono venir qua, non devono venire qua»”,
pagina 6 di 42 come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui a pag. 10 del documento n. 43 che si mostra al teste;
12. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 2, lei riferiva alle SI.re e Parte_1 [...] che “ma se il figlio non vuole che vada a trovare il padre… non lo so dopo io Persona_3 la… la loro situazione, non voglio neanche saperla. A me dispiace, ripeto… lo so, è una cosa assurda”, come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui a pag. 11 del documento n. 43 che si mostra al teste;
b) SI. nato a [...] il [...] Controparte_8
(esclusivamente nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente il documento n. 71 a provare le seguenti circostanze)
13. nel mese di marzo 2017 svolgeva la propria attività lavorativa di responsabile della vigilanza interna presso i servizi fiduciari dell'ospedale di Vimercate, così come dichiarato nel documento n. 71 che si mostra al teste;
14. in data 21 marzo 2017 è stato contattato telefonicamente dal comandante della Stazione dei Carabinieri di Bernareggio, Maresciallo il quale le ha rappresentato che il SI. Tes_2
voleva far allontanare “due donne” dalla camera dell'ospedale di Vimercate CP_1
ove era ricoverato il SI. in quanto estranee al nucleo famigliare, così come Persona_2
dichiarato nel documento n. 71 che si mostra al teste;
15. subito dopo aver ricevuto la telefonata di cui al capitolo di prova precedente ha contattato telefonicamente il SI. chiedendogli di far allontanare la SI.ra e la Tes_1 Parte_1
SI.ra dalla stanza dell'ospedale di Vimercate ove era ricoverato il SI. Persona_3
, cosi come dichiarato nel documento n. 71 che si mostra al teste;
Persona_4
16. conferma integralmente quanto dichiarato nel documento n. 71 che si mostra al teste;
c)
Maresciallo comandante della Stazione dei Carabinieri di Persona_5
Bernareggio
(esclusivamente nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente il documento n. 72 a provare le seguenti circostanze)
17. nel mese di marzo 2017 si è presentato dinanzi a lei presso la Stazione dei Carabinieri di
Bernareggio il SI. il quale le ha rappresentato che il proprio padre, SI. CP_1 Per_2
, era ricoverato presso l'ospedale di Vimercate in condizioni definite serie ove riceveva
[...] la visita sgradita della SI.ra definita “ex amante” del padre e della figlia di Parte_1 quest'ultima, così come dichiarato nel documento n. 72 che si mostra al teste;
pagina 7 di 42 18. nell'occasione di cui a capitolo di prova precedente, il SI. le ha riferito che CP_1
la SI.ra aveva intrattenuto una relazione – ormai terminata – con il proprio Parte_1 padre, SI. , e che a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute di Persona_2 quest'ultimo la SI.ra intendeva riallacciare i rapporti con lo stesso al fine di Parte_1 cercare di ottenerne l'eredità una volta deceduto visitandolo pressantemente presso l'ospedale di Vimercate ove era ricoverato, così come dichiarato nel documento n. 72 che si mostra al teste;
19. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 17, dopo aver rappresentato al SI. CP_1
la disponibilità dei Carabinieri a recarsi presso l'ospedale di Vimercate per
[...]
raccogliere la denuncia del SI. nei confronti della SI.ra il SI. Persona_2 Parte_1
le ha comunicato di non ritenere necessario formalizzare una denuncia, CP_1
chiedendole al contempo di intervenire per evitare le viste della stessa al proprio padre, così come dichiarato nel documento n. 72 che si mostra al teste;
20. in data 21 marzo 2017 è stato informato dal SI. che la SI.ra , CP_1 Parte_1 definita “la donna”, unitamente alla propria figlia, SI.ra si era Persona_3 recata presso la stanza dell'ospedale di Vimercate ove era ricoverato il SI. Persona_2
chiedendole di farla allontanare per le ragioni di cui ai capitoli di prova n. 17 e 18, così come dichiarato nel documento n. 72 che si mostra al teste;
21. in data 21 marzo 2017 ha contattato telefonicamente il SI. Controparte_8
chiedendogli di far allontanare la SI.ra e la figlia, SI.ra Parte_1 Persona_3
[...] dalla stanza dell'ospedale di Vimercate over era ricoverato il SI. , così come Persona_2
dichiarato nel documento n. 72 che si mostra al teste;
22. conferma integralmente quanto dichiarato nel documento n. 72 che si mostra al teste;
d) Dott. nato a [...] il [...] Testimone_3
24. in gergo medico per paziente lucido e vigile ci si riferisce ad un soggetto disponibile ad eseguire ordini semplici (ad es. mi faccia vedere la lingua) con atteggiamento collaborativo;
25. un soggetto definito in gergo medico vigile e collaborante può al contempo essere incapace di intendere e volere;
26. nel mese di marzo 2017, durante la degenza ospedaliera del SI. presso Persona_2
l'ospedale di Vimercate e in particolare il 16 marzo 2017, lo stesso era privo della capacità di autodeterminarsi e di comprendere la portata dei propri atti, così come di sottoscrivere consapevolmente qualsiasi scrittura, ivi compreso un testamento;
pagina 8 di 42 28.durante la degenza ospedaliera del SI. presso l'ospedale di Vimercate il Persona_2
SI. le ha chiesto di rilasciare informazioni sulle condizioni di salute del CP_1
proprio padre esclusivamente a sé;
29. durante la degenza ospedaliera del SI. presso l'ospedale di Vimercate il Persona_2
SI. le ha richiesto di astenersi dal rilasciare informazioni sulle condizioni di CP_1
salute del proprio padre alla SI.ra e alla SI.ra in quanto Parte_1 Persona_3
estranee al nucleo famigliare del proprio padre;
e) Dott. domiciliato presso l'ospedale di Vimercate Testimone_4
(esclusivamente nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente il documento n. 7 a provare le seguenti circostanze)
30. in data 25 marzo 2017 ha illustrato al SI. e alla propria moglie, SI.ra CP_1
la diagnosi negativa del SI. , così come risulta a pagina 34 Parte_3 Persona_2
della cartella clinica che si mostra al teste (doc. 7);
31. in data 24 marzo 2017 ha illustrato al SI. e alla propria moglie, SI.ra CP_1
il peggioramento delle performance del SI. Parte_3 Per_2
, così come risulta a pagina 34 della cartella clinica che si mostra al teste
[...]
(doc. 7);
g) SI.ra Nata a Milano il 27 dicembre 1974 Persona_3
34. la SI.ra è stata compagna di vita del SI. per 25 anni dall'anno Parte_1 Persona_2
1992 al decesso di quest'ultimo;
35. il SI. è stato suo testimone delle nozze con l'NG. Persona_2 Controparte_9
celebrate a Milano il 14 maggio 1999;
36. nel corso degli anni in cui la SI.ra è stata la compagna di vita del SI. Parte_1 Per_2
(dal 1992 al decesso di quest'ultimo) i rapporti tra quest'ultimo e il SI.
[...] CP_1
sono stati sporadici;
37. durante la degenza del SI. presso l'ospedale di Vimercate, dal 28 febbraio Persona_2
2017 al 25 marzo 2017, il SI. , unitamente alla SI.ra e ai di CP_1 Parte_3
loro figli ( TE e ), ha cercato di impedire a lei e alla SI.ra di CP_4 CP_3 Parte_1
far visita al SI. ; Persona_2
38. in occasione delle sue visite al SI. del 27 e del 28 febbraio 2017 in Rocco Persona_2
NT, Via IV Novembre in compagnia della SI.ra lo stesso manifestava di Parte_1
gradire la presenza sua e della SI.ra Parte_1
pagina 9 di 42 39. in occasione delle sue visite al SI. durante la degenza di quest'ultimo Persona_2 presso l'ospedale di Vimercate dal 28 febbraio 2017 al 25 marzo 2017 in compagnia della
SI.ra lo stesso manifestava di gradire la presenza sua e della SI.ra Parte_1 Parte_1
40. in data 21 marzo 2017, in occasione di una visita al SI. presso l'ospedale Persona_2
di Vimercate con la SI.ra il SI. si rivolgeva al nipote Parte_1 Persona_2 Pt_4
assente nella stanza del suddetto ospedale;
[...]
41. in data 27 marzo 2017 l'Avv. Andrea Bonaiti ha contattato telefonicamente la SI.ra
[...]
per comunicarle che, in data 25 marzo 2017, il SI. era deceduto Pt_1 Persona_2
improvvisamente di una setticemia contratta in ospedale;
(esclusivamente nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente il documento n. 44 a provare le seguenti circostanze)
42. il primo pomeriggio del 27 febbraio 2017, allorquando si era recata con la SI.ra
[...]
in Rocco NT, Via IV Novembre per far visita al SI. Pt_1 Per_2
, la SI.ra ha inveito nei confronti della SI.ra
[...] Parte_3 Parte_1
dopo che il proprio marito, SI. , aveva manifestato fastidio della visita, così CP_1
come dichiarato nel documento n. 44 che si mostra al teste;
43. in data 28 febbraio 2017, in occasione di una visita al SI. in Rocco Persona_2
NT, Via IV Novembre, con la SI.ra la SI.ra inveiva Parte_1 Parte_3
Part contro quest'ultima urlando “ cosa fai qui vattene il tuo tempo è scaduto mio marito ti ha proibito di mettere piede in questa casa chiamo i carabinieri e ti denuncio”, così come dichiarato nel documento n. 44 che si mostra al teste;
44. in data 28 febbraio 2017, quando era in compagnia della SI.ra udiva la Parte_1 telefonata ricevuta da quest'ultima dal SI. , il quale urlava “adesso gestisco io CP_1 la situazione e se tu vuoi vedere mio PÀ lo devi dire a me”, così come dichiarato nel documento n. 44 che si mostra al teste;
45. in occasione di una sua telefonata alla SI.ra , il 2 marzo 2017, lei e la Persona_6
SI.ra avete appreso che il SI. era stato ricoverato presso Parte_1 Persona_2
l'ospedale di Vimercate in data 28 febbraio 2017, così come dichiarato nel documento n. 44 che si mostra al teste;
46. il 3 marzo 2017, dopo essersi recata presso l'ospedale di Vimercate a far visita al SI.
con la SI.ra quest'ultima ha contattato telefonicamente il SI. Persona_2 Parte_1
rappresentando la preoccupazione per le condizioni di salute dello stesso e CP_1 ricevendo come risposta la manifestazione del fastidio per detta visita e l'invito a chiedergli il pagina 10 di 42 permesso prima di future visite, così come dichiarato nel documento n. 44 che si mostra al teste;
47. in data 4 marzo 2017, recatasi presso l'ospedale di Vimercate in compagnia di suo marito,
NG. , per far visita al SI. , le è stato vietato di accedere Controparte_9 Persona_2 alla stanza di degenza di quest'ultimo, dapprima, da parte del SI. e, CP_2
successivamente, dal SI. e dalla SI.ra così come dichiarato CP_1 Parte_3
nel documento n. 44 che si mostra al teste;
48. in data 8 marzo 2017, in occasione di una visita al SI. presso l'ospedale di Persona_2
Vimercate con la SI.ra il SI. si interponeva tra la SI.ra Parte_1 CP_2 [...]
e il SI. evitando il contatto tra i due, così come dichiarato nel Pt_1 Persona_2
documento n. 44 che si mostra al teste;
49. in data 8 marzo 2017, in occasione di una visita al SI. presso l'ospedale di Persona_2
Vimercate con la SI.ra lo stesso domandava a quest'ultima di togliergli le scarpe Parte_1
sebbene non le avesse e la SI.ra reiterata la domanda nonostante aver chiarito Parte_1
che non le avesse, fingeva di togliergliele, così come dichiarato nel documento n. 44 che si mostra al teste;
50. in data 9 marzo 2017, in occasione di una visita al SI. presso l'ospedale di Persona_2
Vimercate con la SI.ra il SI. ha intimato ad entrambe di lasciare Parte_1 CP_1
la stanza, così come dichiarato nel documento n. 44 che si mostra al teste;
51. in data 13 marzo 2017, in occasione di una visita al SI. presso l'ospedale Persona_2
di Vimercate con la SI.ra una badante ha intimato ad entrambe di lasciare la Parte_1
stanza su disposizione del SI. , così come dichiarato nel documento n. 44 che si CP_1
mostra al teste;
52. in data 20 marzo 2017, in occasione di una visita al SI. presso l'ospedale Persona_2
di Vimercate con la SI.ra ha constatato la presenza della badante Parte_1 [...]
così come dichiarato nel documento n. 44 che si mostra al teste;
Persona_7
53. nell'occasione di cui al capitolo precedente, la SI.ra cercava di parlare con il Parte_1
SI. , il quale proferiva frasi incomprensibili e prive di senso compiuto, Persona_2
riferendo che tutte le badanti erano le sue guardie del corpo, così come dichiarato nel documento n. 44 che si mostra al teste;
54. conferma integralmente quanto dichiarato nel documento n. 44 che si mostra al teste;
(esclusivamente nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente il documento n. 43 a provare le seguenti circostanze)
pagina 11 di 42 55. in data 21 marzo 2017, in occasione di una visita al SI. presso l'ospedale Persona_2 di Vimercate con la SI.ra nel mentre il SI. – incalzato dal SI. Parte_1 Tes_1
– invitava entrambe a lasciare la stanza, il SI. chiamava CP_2 Persona_2
“ ”, affermava “io prendo del tè”, “prendo il tè perché…” e chiedeva “che ora è?” CP_8
come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui alle pagg. 2 e 4 del documento n.
43 che si mostra al teste;
56. conferma integralmente il contenuto del documento n. 43 che si mostra al teste;
(esclusivamente nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente il documento n. 34 a provare le seguenti circostanze)
57. in data 19 maggio 2017, riscontrando la richiesta della SI.ra la SI.ra Parte_1 ha riferito a quest'ultima alla sua presenza che in un nel Parte_5 marzo 2017 durante la degenza del SI. presso l'ospedale di Vimercate, Persona_2 quest'ultimo dormiva allorquando sopraggiungeva nella stanza il Notaio con CP_5
“un'altra signorina, capelli biondi, con un signore, un … un giovane”, così come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui a pag. 4 del documento n. 34 che si mostra al teste;
58. nell'occasione di cui al capitolo di prova precedente la SI.ra Parte_5
riferiva che il SI. ha svegliato il SI. e, rispondendo
[...] CP_1 Persona_2 alla domanda “cosa vuoi?” ha affermato “no guarda, PÀ, e … e que … vogliamo una firma tua” “eh, per questo, per quell'altro”, così come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui a pag. 4 del documento n. 34 che si mostra al teste;
59. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 57 la SI.ra Parte_5
riferiva che il SI. lasciava intendere al SI. che la firma
[...] CP_1 Persona_2
richiestagli era necessaria per altre ragioni rispetto alla sottoscrizione di un testamento, così come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui a pag. 4 del documento n. 34 che si mostra al teste;
h) NG. , nato a [...] il [...] Controparte_9
60. la SI.ra è stata compagna di vita del SI. per 25 anni dall'anno Parte_1 Persona_2
1992 al decesso di quest'ultimo;
61. il SI. è stato suo testimone delle nozze con la SI.ra Persona_2 Persona_3
celebrate a Milano il 14 maggio 1999;
pagina 12 di 42 62. nel corso degli anni in cui la SI.ra è stata la compagna di vita del SI. Parte_1 Per_2
(dal 1992 al decesso di quest'ultimo) i rapporti tra quest'ultimo e il SI.
[...] CP_1
sono stati sporadici;
63. durante la degenza del SI. presso l'ospedale di Vimercate, dal 28 febbraio Persona_2
2017 al 25 marzo 2017, il SI. , unitamente alla SI.ra e ai di CP_1 Parte_3
loro figli ( TE e ), ha cercato di CP_4 CP_3
impedire a lei e alle SI.re e di far visita al SI. Persona_3 Parte_1
; Persona_2
(esclusivamente nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente il documento n. 76 a provare le seguenti circostanze)
64. in data 27 marzo 2017, avuto contezza del decesso del SI. , tramite Persona_2 messaggio “WhatsApp”, ha porto le sue condoglianze al SI. chiedendogli CP_1
aggiornamenti sulla data e sul luogo del funerale, così come da documento n. 76 che si mostra al teste;
65. riscontrando il messaggio “WhatsApp” di cui al capitolo precedente, il SI. CP_1 le ha scritto, sempre tramite messaggio “WhatsApp”, che “purtroppo è successo quando già era tutto pronto x tornare a casa”, così come da documento n. 76 che si mostra al teste;
(esclusivamente nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente il documento n. 45 a provare le seguenti circostanze)
66. in data 4 marzo 2017, recatosi presso l'ospedale di Vimercate in compagnia della SI.ra per far visita al SI. , le è stato vietato di accedere alla Per_3 Persona_3 Persona_2 stanza di degenza di quest'ultimo, dapprima, da parte del SI. e, CP_2
successivamente, dal SI. e dalla SI.ra così come dichiarato CP_1 Parte_3
nel documento n. 45 che si mostra al teste;
67. nell'occasione di cui al capitolo di prova precedente, il SI. le CP_1
rappresentava di avere fastidio della visita al SI. con la SI.ra Persona_2 Persona_3
desiderando che entrambi vi allontanaste, così come dichiarato nel documento n. 45
[...]
che si mostra al teste;
68. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 66, riscontrando alla sua richiesta di informazioni sulle condizioni di salute del SI. , il SI. le Persona_2 CP_1
rappresentava che a breve sarebbe tornato a casa e che avrebbe potuto rivederlo presto, così come dichiarato nel documento n. 45 che si mostra al teste;
pagina 13 di 42 69. è venuto a conoscenza del decesso del SI. in data 27 marzo 2017, così Persona_2
come dichiarato nel documento n. 45 che si mostra al teste;
70. avuto contezza del decesso del SI. , riscontrando le condoglianze e la Persona_2
richiesta della data del funerale, il SI. le ha inviato un messaggio CP_1
“WhatsApp” per ringraziarla, affermando anche che “purtroppo è successo quando già era tutto pronto x tornare a casa. Il funerale sarà domani mattina alle 10 a NC NT”, così come dichiarato nel documento n. 45 che si mostra al teste;
71. conferma integralmente quanto dichiarato nel documento n. 45 che si mostra al teste;
i) SI.ra nata a [...] il [...] Parte_5
(esclusivamente nell'ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse sufficiente il documento n. 34 a provare le seguenti circostanze)
72. in data 19 maggio 2017, riscontrando la richiesta della SI.ra ha riferito a Parte_1 quest'ultima e a alla SI.ra che nel marzo 2017 durante la propria Persona_3 degenza presso l'ospedale di Vimercate, il SI. dormiva allorquando Persona_2 sopraggiungeva nella stanza “un signore basso” con “un'altra signorina, capelli biondi, con un signore, un … un giovane”, così come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui a pag. 4 del documento n. 34 che si mostra al teste;
73. nell'occasione di cui al capitolo di prova precedente lei riferiva alla SI.ra e Parte_1 alla SI.ra che il SI. era ignaro dell'arrivo del Notaio Persona_3 Persona_2 presso la stanza dell'ospedale di Vimercate in cui era ricoverato, così come CP_5
risultante dalla trascrizione della registrazione di cui a pag. 4 del documento n. 34 che si mostra al teste;
74. nell'occasione di cui al capitolo di prova 72 lei riferiva alla SI.ra e alla Parte_1
SI.ra che il SI. ha svegliato il SI. e, Persona_3 CP_1 Persona_2 rispondendo alla domanda “cosa vuoi?” ha affermato “no guarda, PÀ, e … e que … vogliamo una firma tua” “eh, per questo, per quell'altro”, così come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui a pag. 4 del documento n. 34 che si mostra al teste;
75. nell'occasione di cui al capitolo di prova n. 72 lei riferiva alla SI.ra e alla Parte_1
SI.ra che il SI. lasciava intendere al SI. Persona_3 CP_1 Persona_2
che la firma richiestagli era necessaria per altre ragioni rispetto alla sottoscrizione di un testamento, così come risultante dalla trascrizione della registrazione di cui a pag. 4 documento n. 34 che si mostra al teste.
pagina 14 di 42 Si chiede che il teste risponda alle circostanze di cui ai capitoli di prova nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 e 12 sulla base della riproduzione della registrazione di cui file audio n. 68
(rispettivamente, minuti 00:00:52 e 00:01:10 capitolo 5; 00:00:50, 00:01:01 e 00:01:08 capitolo 6; 00:00:41, 00:00:57, 00:00:59 e 00:02:07 capitolo 8; 00:06:48 capitolo 9;
00:07:20 capitolo 10; 00:08:02 capitolo 11; 00:08:50 capitolo 12).
Si chiede che il teste risponda alle circostanze di cui ai capitoli di prova nn. 72, 73, 74 e 75 sulla base della registrazione di cui file audio n. 73 (rispettivamente minuti 00:03:09 capitolo
72; 00:02:50 capitolo 73; 00:03:15 capitolo 74; 00:03:40 capitolo 75);
− rigettare la prova testimoniale richiesta dal Notaio e, comunque, nella CP_5 denegata e non creduta ipotesi in cui alcuno dei capitoli di prova richiesti da quest'ultimo dovesse essere ammesso, ammettere la SI.ra a prova contraria sugli stessi Parte_1
capitoli e con i medesimi testimoni;
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse il Notaio CP_5
decaduto dalla – generica e tardiva – contestazione sul documento n. 68, autorizzare la SI.ra al deposito dell'originale del CD allegato alla trascrizione giurata (cfr. doc. 43) Parte_1
e, se del caso, della trascrizione stessa;
In ogni caso
− con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA nella misura di legge”.
Per CP_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversaria domanda ed eccezione, così giudicare
Nel merito:
- rigettare l'impugnazione avversaria e tutti i motivi d'appello formulati dalla sig.ra Pt_1
in quanto inammissibili e/o manifestamente infondati, per le ragioni esposte in atti;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1610/2024 del Tribunale di Monza, emessa in data 09.05.2024 a definizione del procedimento avente RG n. 1938/2020.
In via istruttoria: si produce copia della seguente documentazione
- PEC con atto di citazione in appello notificato;
- fascicolo di primo grado.
Si chiede, altresì, l'acquisizione d'ufficio dell'integrale fascicolo di primo grado.
In ogni caso:
pagina 15 di 42 - condannare controparte alla refusione delle spese di lite, oltre onorari e accessori di legge, in misura aumentata di un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. n. 55/2014;
- condannare controparte al pagamento, a favore dell'ing. , di una somma CP_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.”
Per e CP_2 Controparte_3
“previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sigg.ri e in relazione alle conclusioni di parte attrice CP_2 Controparte_3 riferite all'impugnativa del testamento in data 16 marzo 2017
Nel merito: rigettare tutte le domande di parte attrice nei confronti dei sigg.ri CP_2
e , in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa,, Controparte_3
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre 15% D.M. 55-2014 nonché accessori di legge e con condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.”
Per CP_4
“Voglia l'intestato giudice, ogni contraria eccezione, censura, istanza rigettata, per tutti i motivi esposti e riproposti a ogni effetto di legge nel presente grado di giudizio, così decidere:
- rigettare l'appello avversario per tutti i motivi esposti e confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito in via principale: previo accertamento di quanto esposto, rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1610/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza nella causa R.G. 1938/2020;
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla signora liquidare il danno nei limiti del Parte_1
rigorosamente provato e dovuto e in ogni caso condannare la terza chiamata
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- NT
tempore, a tenere indenne, garantire e manlevare il dott. CP_5
pagina 16 di 42 a) da ogni e qualsiasi ragione di danno dovesse derivare al convenuto, dott. CP_5
dalle domande svolte da parte attrice, condannando la terza chiamata
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- NT tempore a pagare anche direttamente a parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 comma 2 c.c., le somme eventualmente dovute dal dott. per capitale, interessi e CP_5
spese processuali;
b) da tutte le istanze formulate da parte attrice nei confronti del dott. CP_5
condannando la terza chiamata NT
., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare anche direttamente a
[...] parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917 comma II c.c., le somme eventualmente dovute dal dott. per capitale, interessi e spese processuali;
CP_5
c) da tutte le somme che il convenuto, dott. sarà tenuto a corrispondere, per CP_5
capitale, interessi e spese processuali a parte attrice, condannando la terza chiamata
[...]
in persona del legale NT
rappresentante pro tempore, a pagare anche direttamente a parte attrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 comma II c.c., le somme eventualmente dovute dal dott. CP_5
[...]
In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi professionali sia nei confronti della parte attrice sia nei confronti della terza chiamata NT
, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed
[...]
accessori di legge.
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da controparte per i seguenti motivi:
- Cap. 1, 2, 3 e 4 inammissibili perché generici e irrilevanti;
- Cap. 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 e 12 inammissibili perché generici, irrilevanti e contenenti valutazioni non demandabili a testi;
- Cap. 13, 14, 15 e 16 inammissibili perché generici e irrilevanti;
- Cap. 17, 18, 19, 20, 21 e 22 inammissibili perché generici, irrilevanti e contenenti valutazioni non demandabili a testi;
- Cap. 24, 25, 16, 27, 28 e 29 inammissibili perché irrilevanti, generici, contenenti valutazioni e privi di riferimenti temporali;
- Cap. 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 inammissibili perché irrilevanti, generici e non demandabili a testi in quanto contenenti valutazioni;
pagina 17 di 42 - Cap. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 inammissibili perché irrilevanti, generici, contenenti valutazioni non demandabili a testi;
- Cap. 55, 56, 57, 58 e 59 inammissibili perché irrilevanti, generici, contenenti valutazioni non demandabili a testi;
- Cap. 60, 61, 62, 63, 64, 65 inammissibili perché irrilevanti, generici, privi di riferimenti temporali e non demandabili a testi in quanto contenenti valutazioni;
- Cap. 66, 67, 68, 69, 70 e 71 inammissibili perché irrilevanti, generici, non demandabili a testi in quanto contenenti valutazioni;
- Cap. 72, 73, 74, 75 inammissibili perché irrilevanti e generici.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova ex adverso articolati, si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i testi: di Testimone_5
Arcore e di Lecco”. Testimone_6
Per CP_6
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
- in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla SI.ra Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del suddetto appello, rigettare qualsivoglia domanda di risarcimento proposta nei confronti del Dott. Ravasi poiché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla domanda di manleva;
- in via ulteriormente subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento anche solo di una qualche corresponsabilità professionale del Dott.
limitare comunque il risarcimento dei danni ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. CP_5
Con vittoria delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo aveva origine da altro giudizio fra le medesime parti, incardinato dinnanzi al
Tribunale di Milano con atto di citazione notificato il 6 dicembre 2018. Detto Tribunale dichiarava la propria incompetenza in favore di quella del Tribunale di Monza con sentenza n.
11841/19.
pagina 18 di 42 Con atto introduttivo in riassunzione del 24.2.2020, iscritto a ruolo in data 25.02.2020,
[...]
conveniva innanzi al Tribunale di Monza, dunque, , , Pt_1 CP_1 CP_4
e nonché il notaio chiedendo nel merito di: “- CP_2 Controparte_3 CP_5
in via preliminare ordinare ex art. 89 cpc la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive all'indirizzo della parte contenute nella comparsa di costituzione di ed in CP_1
particolare a pag. 20 rigo 6 e rigo 22; a pag. 21 rigo 22 e rigo 28 ; a pag. 25 rigo 18, rigo 20-
21 e rigo 25;
- previo accertamento e declaratoria di nullità del testamento pubblico 16.3.2017 rep. n. 102
Atti di ultima volontà pubblicato il 14.7.2017 n. rep. 14749- n. racc. 6434 Notaio CP_5 ex art. 606 1co cc e comunque annullamento dello stesso ai sensi dell'art. 606 2co cc
[...]
e/o ai sensi dell'art. 591, 2 co n. 3 cc e/o ai sensi dell' art. 624 cc per tutti i motivi illustrati ed emersi in corso di giudizio;
-accertare e dichiarare che la SI.ra ha acquistato ipso iure ex art. 649 cc in virtù Parte_1
del legato disposto con il testamento pubblico 16 gennaio 2015 rep. n. 82 Atti di ultima volontà pubblicato il 14.7.2017 n. rep. 14749- n. racc.6434 Notaio la proprietà CP_5 dell'appartamento sito al primo piano dello stabile in Viale Lombardia 15, nel comune di
Milano, composto da tre locali oltre i servizi, con annesso vano di cantina al piano seminterrato, il tutto contraddistinto al NCEU del predetto Comune, alla partita n.
432112, come segue: fg.274- mapp. 502- sub 6 - Viale Lombardia n.15-P.1°/S1°- Z.C.2°- Cat.
A/3- cl..4°- vani 6,5- R.C. L. 1.722.500; nonché la proprietà del box pertinenziale ad uso autorimessa al piano terreno del corpo di fabbrica staccato ed interno in Comune di Milano,
Viale Lombardia n.9, censita al NCEU del predetto Comune alla partita 71022, fg274, mapp.509, sub1, Viale Lombardia n.9, p.T, zc 2, Cat. C/6, cl. 7, mq14, RCL. 266.000; il tutto come meglio descritto negli atti prodotti sub 1 e 2 per tutti i motivi illustrati ed emersi in corso di giudizio, con ogni conseguente statuizione del caso anche, occorrendo, in ordine al possesso;
- Condannare i convenuti, in via tra loro solidale e/o per quanto di rispettiva ragione, a risarcire, anche ai sensi dell'art. 96 cpc ed ai sensi dell'art. 89 2° cpc, alla SI.ra Parte_1
tutti i danni patrimoniali e non, compresi i danni morali, psicofisici, biologici ed esistenziali derivati e derivandi dagli illegittimi fatti e comportamenti di cui in narrativa, nella misura da accertarsi e liquidarsi in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal dovuto al saldo, per tutti i motivi illustrati ed emersi in corso di giudizio;
pagina 19 di 42 -Condannare i convenuti, in via tra loro solidale e/o per quanto di rispettiva ragione, al pagamento in favore della SI.ra delle spese e compensi del presente giudizio, Parte_1
oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA nella misura di legge.
Si allega: procura alle liti;
informativa ex art. 4 Dlgs 28/10, copia atto di citazione notificato il 6 .12.2018; copia ordinanza GI del 10.5.2019; Copia conclusionale dep. il 2.10.19; copia sentenza del Tribunale di Milano n. 11841/ 2019 con la comunicazione via pec della cancelleria in data 20 dicembre 2019”.
Si riportano di seguito soltanto i fatti utili al fine di inquadrare la vicenda ed al fine di decidere.
La sig.ra (disoccupata) intratteneva una relazione sentimentale con il sig. Pt_1 Per_2
dall'anno 1992 (anno in cui il era rimasto vedovo) sino - a dire della - al
[...] Per_2 Pt_1
decesso dello stesso.
In data 30.04.1993 il sig. acquistava un appartamento in Milano, Viale Persona_2
Lombardia n. 15 - intestato al stesso - e, nel successivo 1996, un box nel contiguo Per_2
stabile di Viale Lombardia n.
9. In tale appartamento asseritamente si trasferiva la per Pt_1
vivervi ed il de cuius vi si recava giornalmente.
Dal 2016 il sig. avrebbe smesso di recarsi presso la suddetta abitazione in Persona_2
Milano per problemi di vista e sarebbe stata la sig.ra ad andarlo a trovare a NC Pt_1
NT (dove il de cuius viveva con il figlio ). CP_1
I rapporti tra la sig.ra ed il sig. sarebbero stati sempre pessimi. Pt_1 CP_1
Il sig. con testamento pubblico del 16.01.2015 istituiva erede universale il figlio Persona_2
e lasciava in legato l'appartamento di Milano sito in viale Lombardia n. 15 ed il CP_1
box auto alla sig.ra Pt_1
In data 28.02.2017, a seguito di una caduta, il sig. veniva ricoverato presso Persona_2
l'Ospedale di Vimercate ed in data 1.03.2017 veniva trasferito presso il reparto di medicina
“Tulipano Rosso”, ove moriva in data 25.03.2017.
L'attrice in primo grado, a sostegno delle proprie domande, deduceva che durante il ricovero il sig. versava in uno stato di decadimento fisico e cognitivo (circostanze che Persona_2
dovevano essere confermate dalla cartella clinica e dalle affermazioni rese dai medici) e che durante il ricovero il figlio avrebbe impedito alla ed alla figlia della stessa di far CP_5 Pt_1
visita al padre.
pagina 20 di 42 Veniva così redatto un secondo testamento in data 16.03.2017, pubblicato in data 14.07.2017
(unitamente al precedente), con il quale sostanzialmente il de cuius decideva di lasciare tutto al figlio . CP_1
L'attrice in conclusione deduceva “la nullità e/o l'annullabilità del testamento pubblico di del 16 marzo 2017 sia per carenza di autenticità della sottoscrizione, a fronte Persona_2
delle condizioni fisiche in cui versava il testatore, che gli avrebbero reso impossibile la sottoscrizione dell'atto, sia ex art. 591, 2 c. n.3 c.c. stante l'incapacità di intendere e volere del testatore ovvero ex art. 624 c.c. essendo frutto di errore- ignoranza, violenza, dolo- captazione della volontà testamentaria”.
Con comparsa di costituzione regolarmente depositata in data 5.06.2020 si costituiva CP_1
, il quale contestava nel merito le deduzioni dell'attrice e chiedeva il rigetto delle
[...]
domande dalla stessa formulate.
Nello specifico, confermava solo parzialmente i fatti dedotti dall'attrice: riferiva che effettivamente il padre aveva iniziato a frequentare la nell'autunno del 1992 e che nel Pt_1
1993 si sarebbe deciso a comprare a proprio nome la casa di Milano sita in viale Persona_2
Lombardia n. 15 recandovisi giornalmente per vedere l'attrice.
Nel 2014, stanco di viaggiare, il sig. avrebbe proposto alla di trasferirsi a Persona_2 Pt_1
NC NT e in tale logica le avrebbe legato la proprietà dell'appartamento di Milano nel
2015.
Nel febbraio del 2017, tuttavia, dato il rifiuto della il de cuius avrebbe confidato al Pt_1
figlio di avere compreso che la relazione con la non poteva continuare. Pt_1
A seguito del peggioramento delle condizioni di salute il de cuius, una volta ricoverato, avrebbe riferito ai familiari di non voler avere alcun rapporto e contatto con la Pt_1
Il sig. evidenziava che in data 14.03.2017 il de cuius avrebbe chiesto, alla CP_1
presenza del nipote, di contattare il Notaio per la modifica del testamento e che non corrisponde al vero che il sig. avrebbe mostrato durante il ricovero segni di Persona_2
decadimento.
Il convenuto riferiva, infine, che il PM titolare del procedimento penale R.G.N.R. 7125/2017, instaurato in seguito alla querela sporta dalla nei confronti del convenuto e del Notaio Pt_1 per i reati di cui agli artt. 643, 610 e 378 c.p., aveva chiesto l'archiviazione al Gip, che CP_5
l'aveva accolta nonostante l'opposizione dell'attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 28.05.2020 si costituiva il notaio CP_5
il quale, richiamandosi agli atti di causa e in particolare alla perizia medico-legale
[...]
pagina 21 di 42 redatta dal dott. su incarico del PM nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. Per_8
7125/2017, chiedeva, per quel che oggi rileva, il sostanziale rigetto delle domande attoree.
Per quanto di interesse, il notaio confermava e riferiva di avere parlato al telefono proprio con nei giorni precedenti il 16 marzo 2017, “il quale gli avrebbe confermato la Persona_2
propria volontà di revocare il proprio precedente testamento e redigerne uno nuovo contenente la sola istituzione di erede del figlio . Il 16 marzo 2017 si sarebbe quindi CP_1 recato presso l'ospedale ove era ricoverato il al fine di raccogliere le disposizioni di Per_2
sua ultima volontà; nella stanza avrebbe trovato il figlio , il nipote, una addetta alle CP_1 pulizie e un altro paziente ricoverato e avrebbe chiesto a tutti di uscire tranne all'altro paziente. Il Notaio avrebbe quindi letto l'atto a che lo avrebbe personalmente Persona_2 firmato alla presenza dei testimoni e . Testimone_5 Testimone_6
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.06.2020 si costituiva in giudizio che, dato atto di essere figlio di , contestava tutto quando ex CP_4 CP_1
adverso dedotto ed escludeva qualsiasi tipo di coinvolgimento rispetto alla redazione dell'atto di ultime volontà del nonno impugnato. Preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda nei propri confronti per via del mancato esperimento del tentativo di mediazione e, in via gradata, il difetto di legittimazione passiva rispetto all'impugnativa del testamento pubblico del 16.03.2017.
In data 5 giugno 2020 si costituivano in giudizio e i quali eccepivano CP_3 CP_2
in via preliminare, al pari del fratello il proprio difetto di legittimazione passiva CP_4
rispetto alle domande oggetto del giudizio di primo grado nonché l'improcedibilità della domanda nei loro confronti per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Nel merito chiedevano il rigetto di tutte le domande di parte attrice.
Con ordinanza del 9.10.2020 il giudice rigettava l'istanza di sospensione del giudizio formulata, peraltro, dai convenuti e autorizzava la chiamata in causa del terzo CP_10
avanzata da CP_5
All'udienza del 25.02.2021 compariva che dichiarava di essersi costituita il CP_10
giorno prima;
il giudice rilevava l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2020, rispetto ai convenuti CP_4
e e, ritenuta l'opportunità di procedervi anche nei confronti del CP_3 CP_2 convenuto e rinviava la causa all'udienza del giorno 1.07.2021. CP_5 CP_10
pagina 22 di 42 A tale udienza l'Avv. Faconda per l'attrice dichiarava di “avere depositato in data 24 giugno
2021 i verbali relativi al procedimento di mediazione e che la busta è in attesa di essere aperta dalla Cancelleria”.
Con ordinanza del 3.08.2021, ritenuta proponibile la querela di falso, il giudice fissava per tali incombenti l'udienza del 14.10.2021. Successivamente, fissava udienza per la discussione delle istanze istruttorie limitatamente alla querela di falso per il giorno 2.12.2021.
A tale udienza le parti insistevano per le istanze istruttorie dedotte e il giudice con ordinanza resa in data 27.12.2021 ammetteva nei limiti di cui alla motivazione di tale provvedimento le istanze istruttorie orali delle parti e disponeva Consulenza Tecnica Grafologica sulle schede testamentarie del de cuius.
All'udienza del 20.01.2022 venivano escussi i testimoni indicati dalle parti e ammessi dal giudice e prestava giuramento il TU nominato Prof. . Persona_1
All'udienza per la discussione dell'elaborato peritale del 7.07.2022 l'attrice chiedeva la rinnovazione della TU sollevando eccezione di nullità della stessa e il giudice, con ordinanza del 27.07.2022, rigettata l'eccezione di nullità dell'attrice, fissava per la precisazione delle conclusioni rispetto alla querela di falso l'udienza del giorno 26.10.2022.
Concessi i termini ex art. 190 cpc e depositati gli scritti difensivi, il Tribunale con sentenza definitiva n. 356/2023, pubblicata il 15.02.2023 rigettava la querela di falso proposta dall'attrice con condanna della stessa alla refusione delle spese legali a favore dei convenuti.
Veniva quindi fissata udienza per la prosecuzione del giudizio per il 6.04.2023, data in cui le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. e il giudice rinviava per l'esame delle istanze istruttorie all'udienza del 6.07.2023 disponendone la trattazione cartolare.
Alle successive udienze venivano escussi i testimoni ammessi e il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memoria di replica.
In data 31.05.2024 veniva pubblicata dal Tribunale di Monza la sentenza n. 1610/2024 con cui, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1938/2020, così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti, ogni ulteriore domanda e/o eccezione rigettata o disattesa, così dispone:
pagina 23 di 42 I) Respinge le domande dell'attrice di declaratoria di annullamento e/o nullità del testamento pubblico di del 16 marzo 2017 (rep. n. 102 Atti di ultima volontà pubblicato il Persona_2
14 luglio 2017 n. rep. 14749- n. racc. 6434 Notaio;
CP_5
II) Dispone la cancellazione delle seguenti espressioni offensive contenute nella comparsa di costituzione del convenuto : a pag. 27 rigo 20 (“le illazioni di controparte sono CP_1 pertanto solo disgustose e malevole”) e a pag. 35 rigo 17 (“la sig.ra a lei non Parte_1 importa a che titolo, come e perché… è avida ed egoista”);
III) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
5.333,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e al 15% per spese generali;
V) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_5
5.333,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e al 15% per spese generali;
VI) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_4
5.333,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e al 15% per spese generali;
VII) Condanna a rimborsare a TE e le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_3 liquidano in € 5.333,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e al 15% per spese generali;
VIII) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_10
5.333,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e al 15% per spese generali”.
Contro la pronuncia del Tribunale di Monza ha proposto appello con atto Parte_1
notificato il 29.7.2024, lamentando testualmente i seguenti motivi di censura:
“C. Sul primo motivo d'appello. Erronea mancata ammissione delle istanze istruttorie riproposte della SI.ra in sede di precisazione delle conclusioni. Violazione e falsa Pt_1
applicazione degli artt. 61, 209, 244 e 245 c.p.c., nonché 2697 c.c., 24 e 111 Cost. e 6, par. 1,
CEDU;
1. Sulle prove testimoniali
2. Sulla TU medico-legale
2.1. Contraddittorietà della motivazione
2.2. Erroneità della sussistenza di una indagine esplorativa demandata con la TU
2.3. Erroneità nel ritenere non determinante la TU ai fini del decidere
2.4. Erroneità nel non aver ritenuto rilevanti le prove fornite dalla SI.ra in ordine alla valutazione Pt_1
pagina 24 di 42 sull'ammissione della TU
D. Sul secondo motivo d'appello. Erronea e parziale valutazione delle prove relative alla sussistenza della permanente incapacità di intendere e volere di dal 28 febbraio 2017 Per_2
al decesso (25 marzo 2017), nonché omesso esame delle prove sul punto. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 591, co. 2, n. 3 c.c.
1. Sul grado di incapacità di intendere e volere di e sul suo periodo Per_2
2. Sull'erronea interpretazione delle espressioni mediche “vigile”, “lucido” e “collaborante”
3. Sull'esame, oltretutto parziale, di un unico documento e sull'omesso esame del complessivo compendio probatorio della SI.ra Pt_1
3.1. Sulla contraddittorietà della motivazione in punto di rilevanza della sottoscrizione di del consenso informato Per_2
3.2. Sulle reali risultanze probatorie della cartella clinica
3.3. Sull'omesso esame degli altri elementi di prova offerti dalla SI.ra Pt_1
3.4. Sull'irrilevanza della forma pubblica del Testamento ai fini della prova circa l'incapacità di intendere e volere di Pt_6
[... Sul terzo motivo d'appello. Omessa ed erronea valutazione delle prove relative alla sussistenza dell'incapacità di intendere e volere di al momento del Testamento e Per_2
contraddittorietà della motivazione in relazione al loro apprezzamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 591, co. 2, n. 3 c.c.
1. Sulla cartella clinica e sul deficit visivi di Per_2
2. Sull'escussione testimoniale dei Dott.ri e Testimone_7 Testimone_4
3. Sulla relazione e sull'escussione testimoniale del Dott. Tes_3
3.1. Sulla piena validità della relazione del Dott. Tes_3
3.2. Sulle dichiarazioni del Dott. Tes_8
[...
. Sul procedimento penale instaurato innanzi al Tribunale di Monza e sulla grave contraddittorietà nella sua valutazione
3.4. Sull'omesso esame della perizia dei Dott.ri e Persona_9 Persona_10
3.5. Sulle illogiche conseguenze cui condurrebbe il ragionamento del Tribunale di Monza
4. Sull'escussione testimoniale dei SI.ri e e sulla loro Testimone_6 Testimone_5
inattendibilità
4.1. Sull'inattendibilità dei testimoni
4.2. Sull'irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali pagina 25 di 42 4.3. Sulle altre – errate – considerazioni del Tribunale di Monza e sull'omesso esame di circostanze determinanti
5. Sui documenti nn. 34 e 73 e sulla contraddittorietà della motivazione sottesa alla loro ritenuta idoneità probatoria
F. Sul quarto motivo d'appello. Erronea valutazione delle prove in relazione al Testamento quale effetto del dolo e/o dell'errore e/o della violenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché 624 c.c.
1. Sul dolo
2. Sull'errore
3. Sulla violenza
G. Sul quinto motivo d'appello. Erronea mancata declaratoria di nullità della TU grafologica del Prof. depositata il 3 giugno 2022. Violazione e falsa Persona_1
applicazione degli artt. 61 ss., 191 ss., 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 606, co. 1
c.c.
H. Sul sesto motivo d'appello. Erronea e parziale valutazione delle prove relative alla nullità del Testamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 606, co. 1 c.c.
I. Sul settimo motivo d'appello. Erroneo rigetto della domanda risarcitoria e condanna alle spese di lite. Violazione e falsa applicazione degli art. 2043 c.c., nonché 91, 92 e 96 c.p.c.
1. Con particolare riferimento al Notaio CP_5
2. Con particolare riferimento a TE e CP_4 CP_3
3. Con particolare riferimento al SI. Per_2
4. Sulle spese di lite
L. Sull'ottavo motivo d'appello. Sulla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione da parte di TE, , del Notaio e di CP_4 CP_3 CP_5
Con
. Violazione e falsa applicazione dell'art. 116, co. 2 c.p.c. e dell'art. 8 D. Lgs. 28/2010 ratione temporis applicabile
1. Sulla condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio
2. Sulla mancata motivazione in ordine alla decisione di non desumere argomenti di prova ex art. 116, co. 2 c.p.c.”.
In data 18.12.2024 si è costituito nel presente grado di giudizio , chiedendo di CP_1 rigettare l'impugnazione e tutti i motivi di appello della sig.ra in quanto inammissibili Pt_1
pagina 26 di 42 e manifestamente infondati e confermare integralmente la sentenza n. 16105/2024 del
Tribunale di Monza, in ogni caso, con condanna alla refusione delle spese di lite, oltre onorari e accessori di legge, in misura aumentata di un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. n.
55/2014; e condanna della controparte al pagamento a favore di di una somma CP_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Sempre in data 18.12.2024 si è costituito nel presente giudizio anche il notaio CP_5 chiedendo nel merito: in via principale il rigetto dell'appello in quanto infondato sia in fatto sia in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata;
in via subordinata in caso anche di parziale accoglimento delle domande dell'appellante, liquidare il danno nei limiti del rigorosamente provato e dovuto e in ogni caso condannare la terza chiamata CP_6
[...
, a tenere indenne, garantire e manlevare il dott. con vittoria di spese e CP_5
compensi difensivi.
In data 19.12.2024 si è costituita anche , domandando alla Corte adita di: in CP_6 via principale rigettare integralmente l'appello della in quanto infondato in fatto e in Pt_1
diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del suddetto appello, rigettare qualsivoglia domanda di risarcimento proposta nei confronti del Dott. in via ulteriormente subordinata e nella CP_5
denegata ipotesi di accertamento di una qualche corresponsabilità professionale del Dott.
limitare comunque il risarcimento dei danni ex artt. 1223, 225 e 1227 c.c. Con vittoria CP_5
di spese di giudizio.
Sempre in data 19.12.2024 si è costituito nel presente grado di giudizio , CP_4 chiedendo il rigetto dell'appello avversario e l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
In data 20.12.2024 si sono costituiti, infine, i sigg.ri TE e chiedendo: Controparte_3
preliminarmente di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei medesimi in relazione alle conclusioni di parte attrice riferite all'impugnativa del testamento;
nel merito di rigettare tutte le domande di parte appellante nei confronti dei sigg.ri TE e CP_3
in quanto infondate, con vittoria di spese e compensi professionali.
[...]
Alla prima udienza del 14.01.2025 le parti dato atto della insussistenza di ipotesi conciliative hanno chiesto che la causa venisse rimessa in decisione. Il consigliere istruttore, dunque, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 1° aprile 2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60
pagina 27 di 42 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnando altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 1° aprile 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati regolarmente gli scritti difensivi e le nota d'udienza, a detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Sulla scorta di tali premesse, si procederà all'esame delle censure di cui all'atto introduttivo del presente giudizio e delle questioni sollevate dalle altre parti in causa.
Preliminarmente, si rileva che parte appellata solleva l'eccezione di CP_1 inammissibilità dell'appello principale.
Questa Corte sul punto osserva preliminarmente che l'atto di appello pur non presentandosi effettivamente per chiarezza, sinteticità e specificità, tuttavia, deve ritenersi ammissibile.
La valutazione nel merito dell'appello implica l'implicito rigetto della declaratoria di inammissibilità (Cass. n.29191 del 6.12.2017).
Ancora in via preliminare, ci si deve pronunciare sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli appellati TE e in relazione alle conclusioni di Controparte_3 parte appellante riferite all'impugnativa del testamento.
L'art. 103 c.p.c. prevede che più parti possano agire o essere convenute nello stesso processo quando tra le domande vi è connessione per oggetto o per il titolo (connessione oggettiva), oppure quando la loro decisione dipende dalla risoluzione di identiche questioni (connessione impropria).
Questa Corte osserva che l'eccezione è infondata e che sussiste la legittimazione passiva di
TE e in quanto è stata la odierna appellante a citarli in giudizio Controparte_3
ritenendoli responsabili o corresponsabili delle fattispecie invocate di redazione del testamento annullabile in particolare per violenza e dolo.
Nel caso di specie, l'attrice ha sufficientemente determinato le ragioni in virtù delle quali ha convenuto in giudizio TE e . CP_4 Controparte_3
Conseguentemente, l'eccezione deve essere disattesa.
Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dalla parte appellante questa Corte ritiene doveroso rammentare alcuni principi che saranno necessari al fine di decidere.
pagina 28 di 42 Si deve premettere che la sig.ra ha sempre sostenuto “la nullità e/o l'annullabilità del Pt_1
testamento pubblico di del 16 marzo 2017 sia per carenza di autenticità della Persona_2
sottoscrizione, a fronte delle condizioni fisiche in cui versava il testatore, che gli avrebbero reso impossibile la sottoscrizione dell'atto, sia ex art. 591, 2 c. n.3 c.c. stante l'incapacità di intendere e volere del testatore ovvero ex art. 624 c.c. essendo frutto di errore- ignoranza, violenza, dolo-captazione della volontà testamentaria”.
Tuttavia, va rammentato che in primo grado è stata proposta in via incidentale querela di falso esclusivamente sulla autenticità della sottoscrizione, e non sugli altri profili in relazione ai quali il testamento pubblico fa piena prova fino a querela di falso
Il Tribunale di Monza con sentenza definitiva n. 356/2023, pubblicata il 15.02.2023, ha rigettato la querela di falso proposta dalla ed accertato l'autenticità della firma apposta Pt_1
al testamento pubblico di del 16 marzo 2017. Persona_2
Tale sentenza è passata in giudicato, stante l'assenza di impugnazione ad opera della sig.ra
Quindi, va evidenziato che qualsiasi capitolo di prova che richiami o adombri una Pt_1
falsità della sottoscrizione del testatore a firmare va contro il giudicato.
L'art. 2909 c.c. stabilisce che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Il giudicato in tal modo determina la preclusione per le parti di chiedere al giudice di esprimere una valutazione ulteriore e giudicare una seconda volta sullo stesso oggetto
(principio della res iudicata est).
Inoltre, va rammentato in questa sede che in sede penale è stata sporta querela dalla sig.ra nei confronti del convenuto e del notaio (procedimento R.G.N.R. Pt_1 CP_1 CP_5
7125/2017) per i reati di cui agli artt. 643, 610 e 378 c.p. Procedimento che si è concluso con decreto di archiviazione e conferma dello stesso nonostante la formale opposizione della
Pt_1
Questi sono elementi che il giudice può liberamente valutare nel giudizio civile. La Cass. n.
2947/2023 ha riaffermato il consolidato principio per cui “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la pagina 29 di 42 conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”.
Infine, si rammenta che il notaio con testamento pubblico del 16.03.2017 ha attestato CP_5
che il testamento è stato sottoscritto e pubblicato proprio in data 16.03.2017. La querela di falso (conclusasi in ogni caso per l'autenticità della firma) è stata proposta limitatamente alla falsità della firma e non della data. Pertanto, il testamento pubblico per cui vi è causa fa piena prova (anche in ordine alla data) fino a querela di falso.
Di conseguenza qualsiasi capitolo di prova volto a provare che il testamento pubblico è stato redatto in data diversa da quella risultante dall'atto è inammissibile per la piena prova dell'atto pubblico che fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, sia pure nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
Si premette che i primi tre motivi di appello (rispettivamente punti C, E ed F) verranno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Secondo la ricostruzione della il Tribunale in primo grado avrebbe anzitutto errato nel CP_11
ritenere il materiale probatorio agli atti idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Parte appellante lamenta (motivo di appello C) la mancata ammissione delle istanze istruttorie volte ad accertare: l'incapacità di intendere e di volere del sig. al momento della Persona_2 sottoscrizione del testamento impugnato;
nonché l'errore, violenza e dolo esercitati dal sig.
e dalla moglie e, ancora, dai figli. CP_1
In primo luogo, viene lamentata la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado e non ammesse che avrebbero confermato le già presenti risultanze documentali.
In secondo luogo, si lamenta la mancata ammissione della richiesta TU medico legale, non diretta a sopperire alla carenza probatoria, bensì a confermare le prove in atti. Aggiunge
l'appellante che se il giudice di primo grado avesse ben valutato i documenti offerti e le testimonianze ammesse (nonché se avesse ammesso anche le altre prove testimoniali richieste) avrebbe compreso che la TU sarebbe stata dirimente al fine di decidere correttamente.
Prosegue l'appellante, in punto di errore nella valutazione delle prove (motivo di appello D) che il giudice di prime cure avrebbe: 1) mal valutato il contenuto della cartella clinica, interpretando in modo erroneo le espressioni “vigile, lucido e collaborante”; 2) non tenuto conto dei farmaci assunti dal de cuius durante la degenza ospedaliera;
3) omesso di valutare pagina 30 di 42 correttamente le relazioni tecniche offerte da parte appellante e le registrazioni di conversazioni prodotte in atti.
Infine, (motivo di appello E) il Tribunale in primo grado avrebbe: omesso di valutare il deficit visivo emerso dall'esame della cartella clinica;
valutato erroneamente e illegittimamente gli esiti del procedimento penale a carico delle parti convenute;
valutato in modo contraddittorio ed errato le prove testimoniali ammesse.
Oggetto dell'esame è, dunque, verificare se parte appellante ha provato lo stato di incapacità di intendere e di volere del sig. al momento della sottoscrizione del testamento Persona_2
pubblico del 16.03.2017 e se la medesima parte ha provato l'errore, la violenza e il dolo, causa di annullabilità del testamento medesimo.
Con riferimento alla lamentata mancata ammissione delle chieste prove testimoniali, si rileva che il giudice di primo grado ha correttamente deciso il loro rigetto nell'ordinanza 22.9.2023, ammettendo solo i capitoli nn.23, 27, 32, 33, 72 e 74.
Anche questa Corte, infatti, ritiene inammissibili ed irrilevanti le prove articolate per le ragioni di seguito analiticamente precisate.
Con riferimento ai capitoli da 1 a 4:
Tali capitoli di prova sono irrilevanti ai fini della dimostrazione dello stato di incapacità naturale del sig. al momento della sottoscrizione del testamento pubblico del Persona_2
16.03.2017, nonché irrilevanti al fine di dimostrare la sussistenza di errore, violenza o dolo nella determinazione del testamento medesimo.
Ciò in quanto sono tutti volti a dimostrare la qualità delle relazioni interpersonali tra la sig.ra la figlia e la famiglia del de cuius e a provare i difficili rapporti intercorrenti tra i Pt_1
menzionati soggetti. Dunque, non sono in alcun modo finalizzati a provare né lo stato di incapacità naturale in cui versava asseritamente il sig. al momento della Persona_2
sottoscrizione del testamento pubblico né la sussistenza di errore, violenza o dolo. Peraltro, a contrario si rammenta che non solo la TU (in sede di querela di falso) ha accertato che il testamento è stato sottoscritto proprio dal de cuius, ma anche il notaio (con atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso) ha dichiarato che è stato sottoscritto in data
16.03.2017.
Con riferimento ai capitoli da 5 a 12:
Tali capitoli di prova sono irrilevanti ai fini della dimostrazione dello stato di incapacità naturale del sig. al momento della sottoscrizione del testamento pubblico del Persona_2
pagina 31 di 42 16.03.2017, nonché irrilevanti al fine di dimostrare la sussistenza di errore, violenza o dolo nella determinazione del testamento medesimo.
Ancora una volta, i capitoli di prova sono volti a dimostrare la qualità dei rapporti interpersonali tra la e i familiari del de cuius (richieste di allontanamento dalla struttura Pt_1
ospedaliera, coinvolgimento dei Carabinieri) che non rileva in alcun modo nella prova dell'asserita incapacità naturale al momento della sottoscrizione del testamento pubblico né nella prova della sussistenza di errore, violenza o dolo.
Con riferimento ai capitoli da 13 a 16:
Tali capitoli di prova sono irrilevanti ai fini della dimostrazione dello stato di incapacità naturale del sig. al momento della sottoscrizione del testamento pubblico del Persona_2
16.03.2017, nonché irrilevanti al fine di dimostrare la sussistenza di errore, violenza o dolo.
Nello specifico, trattasi di capitoli volti a dimostrare la qualità dei rapporti interpersonali tra la e i familiari del de cuius. Pt_1
Con riferimento ai capitoli da 17 a 22:
Anche in tal caso, da una semplice lettura è possibile concludere per la irrilevanza dei capitoli di prova ai fini della dimostrazione dello stato di incapacità naturale del sig. al Persona_2
momento della sottoscrizione del testamento pubblico del 16.03.2017, nonché al fine di dimostrare la sussistenza di errore, violenza o dolo. Trattasi di capitoli inerenti la qualità dei rapporti interpersonali tra la la figlia e la famiglia del de cuius. CP_11
Con riferimento ai capitoli 24, 25, 26: inammissibili perché valutativi.
Con riferimento ai capitoli 28 e 29 : inammissibili perché irrilevanti.
Con riferimento ai capitoli 30 e 31: Tali capitoli inerenti ad una indefinita e aspecifica diagnosi negativa e ad un peggioramento di performance sono da ritenere generici.
Con riferimento ai capitoli da 34 a 41:
Per quanto concerne i superiori capitoli di prova, si ritiene, ancora una volta, che siano da ritenere irrilevanti ai fini della dimostrazione dello stato di incapacità naturale del sig. Per_2
al momento della sottoscrizione del testamento pubblico del 16.03.2017, nonché
[...]
irrilevanti al fine di dimostrare la sussistenza di errore, violenza o dolo nella determinazione del testamento medesimo.
Sono, invero, tutti volti a dimostrare la qualità delle relazioni interpersonali tra la sig.ra la figlia e la famiglia del de cuius e a provare i difficili rapporti intercorrenti tra i Pt_1
menzionati soggetti. Si fa riferimento, difatti, ripetutamente al divieto di accesso presso la stanza del de cuius ed al fastidio del sig. . CP_1
pagina 32 di 42 Tali capitoli, anche qualora ammessi, non provano in alcun modo i presupposti delle domande di nullità e annullabilità avanzate dall'appellante.
Con riferimento ai capitoli da 42 a 54:
Per quanto concerne i superiori capitoli di prova, si ritiene, ancora una volta, che siano da ritenere irrilevanti ai fini della dimostrazione dello stato di incapacità naturale del sig. Per_2
al momento della sottoscrizione del testamento pubblico del 16.03.2017, nonché
[...]
irrilevanti al fine di dimostrare la sussistenza di errore, violenza o dolo nella determinazione del testamento medesimo.
Con riferimento ai capitoli 55 e 56:
Per quanto concerne i superiori capitoli di prova, si ritiene, ancora una volta, che siano da ritenere irrilevanti ai fini della dimostrazione dello stato di incapacità naturale del sig. Per_2
al momento della sottoscrizione del testamento pubblico del 16.03.2017, nonché
[...]
irrilevanti al fine di dimostrare la sussistenza di errore, violenza o dolo nella determinazione del testamento medesimo.
Ci si richiama alle medesime ragioni di irrilevanza di cui ai precedenti punti.
Con riferimento ai capitoli da 57 a 59:
Tali capitoli di prova sono volti a dimostrare che la firma del testamento è avvenuta in data
19.05.2017 e non in data 16.03.2017.
Si rammenta quanto sopra già evidenziato, il testamento redatto da notaio è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il notaio attesta essere avvenuti in sua presenza.
Tali capitoli di prova si pongo in evidente conflitto con l'atto pubblico (il testamento pubblico di del 16.03.2017) facente piena prova fino a querela di falso ed al Persona_2
quale ci si deve attenere.
La sig.ra non ha mai proposto querela di falso relativamente alla data del testamento, Pt_1
ma solo relativamente alla sottoscrizione dello stesso.
Con riferimento ai capitoli da 60 a 71, 73 e 75:
Infine, con riferimento ai superiori capitoli si ritiene, ancora una volta, che gli stessi siano irrilevanti (da 60 a 71) ai fini della dimostrazione dello stato di incapacità naturale del sig.
al momento della sottoscrizione del testamento pubblico del 16.03.2017, nonché Persona_2
irrilevanti al fine di dimostrare la sussistenza di errore, violenza o dolo nella determinazione del testamento medesimo;
e contrari ad atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso ( 73 e 75) per tutte le ragioni già precedentemente spiegate.
pagina 33 di 42 Con riferimento alla lamentata mancata ammissione della richiesta di TU medico legale va precisato in questa sede che correttamente ha deciso il giudice di prime cure sul punto.
Difatti, l'appellante nell'affermare che la TU avrebbe confermato le prove in atti e nel sostenere che il giudicante avrebbe dovuto tenere conto anche delle chieste prove testimoniali, conferma l'irrilevanza e la natura meramente esplorativa della TU richiesta.
Si rammenta, che chi chiede l'annullamento per incapacità del testamento, soprattutto ove redatto in forma pubblica - che si ribadisce implica di per sé l'esclusione dell'esistenza di sintomi evidenti di incapacità -“ha l'onere di provare rigorosamente che al momento della redazione dell'atto il de cuius versasse in condizioni mentali equivalenti a quelle di un soggetto interdetto in quanto privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, essendo dall'ordinamento considerata sufficiente ad assicurare la possibilità di redigere il testamento anche la limitata capacità di intendere e di volere dell'inabilitato”.
La capacità a testare in un soggetto non interdetto, dunque, si presume sino a prova contraria.
Peraltro, si richiama anche in questa sede l'orientamento dominante della Suprema Corte per il quale non dà luogo ad incapacità naturale qualsiasi decadimento delle facoltà mentali, in particolare non dà luogo a incapacità a testare ex art. 591 c.c. il minimo decadimento delle facoltà mentali desumentesi da mere anomalie comportamentali non compromettenti le funzioni volitive e la capacità di autocritica (ex plurimis Cass. civ. 8728/2007) e che per aversi incapacità naturale del testatore non è sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato, come frequentemente accade nel caso di malattia grave, ma è necessario che lo stato psicofisico del soggetto sia in quel momento tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente
(Cass. civ. 2074/1985).
Conseguentemente, il Tribunale ha ricordato che “per l'annullamento del testamento per incapacità naturale occorre la prova che il soggetto, in ragione dell'infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, fosse, in quel momento, privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi al momento dell'atto di ultima volontà”.
Ebbene, nel caso in ispecie, l'appellante oggi si duole della mancata ammissione dei capitoli di prova e che la parte è stata posta nella condizione di non poter dimostrare tale incapacità naturale del de cuius a testare e che, ancora, una valutazione corretta delle prove avrebbe dovuto condurre all'ammissione della TU.
pagina 34 di 42 Tuttavia, come già sopra ampliamente analizzato e descritto, nessuno dei capitoli di prova articolati era finalizzato a dedurre una incapacità naturale del testatore. Poiché erano tutti relativi a descrivere prevalentemente o i rapporti fra l'appellante e il de cuius o tra l'appellante e i familiari del de cuius in ospedale.
Gli unici capitoli dove si adombra il disorientamento del de cuius sono quelli che erano volti a provare che il testamento era stato redatto il 19.05.2017 e non il 16.03.2017 e sono inammissibili per i motivi già sopra spiegati.
Alla luce di quanto sopra la TU, peraltro, avrebbe in tal modo dovuto sopperire alla carenza probatoria della parte.
Si rammenta per scrupolo che la Corte di Cassazione con sentenza 31886/2019, ha affermato che l'indagine del consulente tecnico può essere svolta solo sui fatti e sui documenti che le parti hanno allegato e depositato entro i termini previsti dal codice di procedura civile, mentre gli è preclusa ogni attività tesa ad acquisire di sua iniziativa le prove dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione non precedentemente allegate dalle parti. Queste regole, secondo la
Corte, non sono derogabili né per ordine del giudice, né per acquiescenza delle parti.
Dunque, il consulente tecnico d'ufficio non può sopperire all'inadempimento degli oneri di allegazione e di prova che incombono sulle parti processuali.
Correttamente rileva la difesa che la TU richiesta sarebbe meramente CP_1 esplorativa perché volta ad accertare un fatto (l'incapacità naturale del sig. rimasto Per_2
assolutamente indimostrato in giudizio.
Conseguentemente, l'eccezione sul punto deve essere disattesa.
Sulle ulteriori eccezioni va precisato che i motivi C, D ed E si presentano su molti contenuti come uno la ripetizione dell'altro.
Nello specifico, sull'asserita erronea valutazione del contenuto della cartella clinica è sufficiente dire che le specifiche del teste dott. in cui spiega che per “vigile, lucido e Tes_3 collaborante” si intende una assenza di atteggiamento oppositivo e possibilità di eseguire ordini semplici, non provano di certo che nel preciso momento in cui il de cuius ha sottoscritto il testamento (peraltro alla presenza del notaio) questi fosse incapace di intendere e di volere.
Tutte le ulteriori considerazioni del dott. sulla richiesta dei familiari di allontanare la Tes_3
attengono sempre ad un piano di relazioni interpersonali tra le parti che non rileva ai Pt_1
fini della decisione.
La testimonianza di d'altronde, non precisa in alcun modo a quale momento del Tes_3
ricovero vanno ricondotte le conseguenze dell'assunzione dei farmaci né, come già precisato,
pagina 35 di 42 dalla cartella clinica o dalle deposizioni dei testimoni è possibile dedurre che il Per_2
versasse in uno stato permanente di incapacità.
Peraltro, come correttamente rilevato dalla difesa agli atti è possibile evincere che sulla CP_5
capacità di intendere e di volere del de cuius vi è conferma dei consulenti interpellati dal convenuto, dott. Specialista in Psichiatria, Perfezionato in Psicopatologia e Persona_11
Psicopatologia Forense, e dott. specialista in Medicina Legale e delle Persona_12
Assicurazioni, che nella propria relazione concludono affermando che “seguendo un rigido criterio medico-legale non si può quindi definire assolutamente con certezza o elevata probabilità l'assenza nel signor della capacita di disporre per testamento” Persona_2
(doc. 3 del fascicolo depositato avanti il Tribunale di Milano).
Dunque, anche il fatto che il de cuius potesse assumere determinati farmaci, come anticipato, nulla prova rispetto al preciso momento in cui lo stesso ha sottoscritto il testamento pubblico per cui oggi vi è causa.
A confermare ulteriormente il giudizio sulla deposizione del dott. soccorrono le Tes_3
risultanze del procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale Monza ex art. 643 c.p. a carico di e del notaio (7125/17 rgnr e 4759/17 rggip), pienamente CP_1 CP_5
valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c..
Nell'ordinanza di archiviazione del 23.12. 2019 il Gip ha accolto “la richiesta del Pubblico
Ministero, nonostante l'opposizione della alla luce della perizia medico legale Pt_1
demandata al dott. (datata 8 settembre 2018) e delle dichiarazioni testimoniali Persona_13
assunte, tra cui spicca quella del dott. tutte convergenti nell'indicare il de cuius in Tes_3
buone condizioni psichiche almeno fino al 17 marzo 2017; lo stesso dottt. Vighi, infatti, a differenza di quanto riportato nel presente giudizio, sentito a sommarie informazioni testimoniali in data 19 ottobre 2017 ha descritto come lucido e vigile sino a Persona_2 pochi giorni di prima di morire”.
Peraltro, lo si ribadisce ancora una volta a scanso di equivoci, una tale interpretazione andrebbe contro non solo il principio di onere della prova, bensì anche contro un atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso.
Invero, va rammentato all'appellante che anche le cartelle cliniche sono atti pubblici e non essendo stata mai proposta querela di falso sulla cartella clinica deve ritenersi che anche questa faccia piena prova delle dichiarazioni rese all'interno.
Ad abundantiam si rileva che il modulo di consenso informato del 20.03.2017 alla paracentesi
(4 giorni dopo la sottoscrizione del testamento pubblico) è stato firmato direttamente da Per_2
pagina 36 di 42 (pag. 235 degli allegati alla cartella clinica di cui al doc. 7 allegato alla citazione in Per_2
primo grado).
Se fosse vero quanto affermato dall'appellante (e cioè che il de cuius sarebbe stato incapace di intendere e di volere per tutta la permanenza in ospedale e sino alla morte), non si spiegherebbe per quale ragione i medici che avevano in carico il gli abbiano fatto Per_2
direttamente sottoscrivere il modulo di consenso informato alla paracentesi in data 20.03.2017 laddove il successivo consenso informato al posizionamento di catetere vascolare in vena centrale è stato firmato dal medico per “stato di necessità” il successivo 23.03.2017.
Le stesse argomentazioni sopra svolte devono essere applicate rispetto alle censure di cui al motivo E (mancata valutazione del deficit visivo ed erronea valutazione del procedimento penale a carico delle parti convenute).
Peraltro, l'eccezione di “deficit visivo” (fuorviante) sembrerebbe più voler dimostrare che la firma apposta sul testamento non fosse quella del sig. più che provare una Persona_2
incapacità di intendere e di volere e questo andrebbe in contrasto con la sentenza passata in giudicato sulla querela di falso (proposta unicamente sulla falsità della firma).
Il Tribunale in primo grado correttamente ha aggiunto, peraltro, che “Nessun rilievo acquista il doc. 9 prodotto da controparte unitamente all'atto di citazione in riassunzione e riguardante le ridotte capacità visive del attestate dal dott. in data 22 Per_2 Controparte_12
marzo 2017 con riferimento alla visita dallo stesso medico eseguita sul un anno Per_2 prima, ossia in data 18 aprile 2016. Tale documento d'altronde è già stato esaminato in sede di Consulenza Tecnica di Ufficio e non riguarda certo il contenuto del testamento che il non ha personalmente redatto, avendone ricevuto lettura da parte del Notaio rogante Per_2
ed avendovi quindi apposto la sua firma, la cui autenticità è già stata accertata nella separata sentenza che ha rigettato la querela di falso proposta dall'attrice. Il certificato in esame, in ogni caso, è stato redatto con riferimento alla condizione del alla data del 18 aprile Per_2
2016, un anno prima della redazione del testamento pubblico in contestazione, e nel diario clinico del dell'Ospedale di Vimercate non vi è alcuna evidenza di tale condizione di Per_2 salute”.
Tutte le ulteriori questioni relative ad una errata valutazione delle prove testimoniali ammesse non sono in grado in alcun modo di scalfire le motivazioni del giudice di prime cure e devono ritenersi al limite dell'inammissibilità e, in ogni caso per le ragioni di cui sopra, devono ritenersi assorbite.
pagina 37 di 42 Per quanto concerne il 4 motivo di appello, la sig.ra censura la sentenza di primo grado Pt_1
nella parte in cui - con riferimento alla richiesta di annullamento del testamento per dolo, violenza ed errore – rigetta la domanda, ritenuto che “l'attrice […] non abbia in alcun modo dedotto con quale mezzo specifico il de cuius sia stato vittima di dolo, violenza ovvero sia stato indotto in errore”.
Parte appellante precisa di non aver domandato “l'annullamento del Testamento ai sensi dell'art. 605 c.c. – peraltro attinente al testamento segreto – ma ai sensi dell'art. 624 c.c. in quanto effetto di errore e/o violenza e/o dolo, né l'ha fatto in subordine, ma in via alternativa alle domande di nullità ex art. 606, co. 1 c.c. e di annullamento ai sensi dell'art. 591, co. 2, n.
3 c.c.”.
Con specifico riguardo al dolo l'appellante precisa che il giudice di prime cure avrebbe errato nel non tenere conto del fatto che il figlio abbia impedito alla sig.ra di CP_1 Pt_1
far visita al de cuius, tenuto conto degli ottimi ed affettuosi rapporti che intercorrevano tra la ed il de cuius fino agli ultimi giorni di vita del testatore (sul punto l'appellante Pt_1
richiama giurisprudenza Cass n. 4939/1981).
Tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata, secondo la tesi dell'appellante, decisiva.
Le medesime argomentazioni vengono utilizzare per sostenere l'errore in cui sarebbe caduto il de cuius al quale sarebbe stato fatto ritenere che la non serbasse alcun interesse nei Pt_1 suoi confronti. In assenza di tale convinzione “non sarebbe stato mai confezionato il testamento”.
Infine, “le più volte citate circostanze come anche evidenziate nel capitolo A paragrafo 3 (cfr. pagg. 7 ss.) dimostrano l'esercizio della violenza psicologica esercitata dal SI. Per_2
(unitamente alla moglie), da da TE e da in danno di ”. CP_4 CP_3 Per_2
Correttamente rileva la difesa che “Controparte riporta stralci di trascrizioni di CP_5
intercettazioni telefoniche che non sono state oggetto di istruttoria testimoniale e che comunque sono estranee alle questioni oggetto di causa. Si ricorda che il presente giudizio attiene esclusivamente all'autenticità della scheda testamentaria contenuta nel testamento pubblico del 16 marzo 2017 a ministero dott. . CP_5
Questa Corte ritiene che sul punto il Tribunale in primo grado abbia correttamente statuito.
Come opportunamente rilevato dalla difesa i vizi della volontà previsti dall'art. CP_1
624 c.c. si sostanziano in specifici fatti e circostanze che devono essere puntualmente allegati in giudizio da chi intenda impugnare il testamento.
pagina 38 di 42 “La sig.ra nel giudizio di primo grado, non ha indicato alcun raggiro che possa Pt_1
integrare il presupposto del dolo, nessuna falsa rappresentazione della realtà che possa integrare il criterio dell'errore, nessuna coartazione che possa integrare il requisito della violenza”.
Infatti, si ritiene doveroso in questa sede rammentare che le registrazioni, che parte appellante ritiene decisive insieme alle prove testimoniali non ammesse, confermano solo che vi erano delle tensioni nei rapporti interpersonali tra la e la famiglia del de cuius o dentro o Pt_1 fuori dall'ospedale. Non forniscono alcuna prova circa la sussistenza dei presupposti per la domanda di annullamento richiesta.
Anche ad ammettere tutti i capitoli di prova che intendevano provare tali circostanze, come peraltro già detto con riferimento al primo motivo di appello (D), sono irrilevanti perché nello specifico non sono volti a provare che il testamento sia stato frutto di dolo, violenza o errore.
Anche in questa sede va ribadito che l'appellante, su cui grava il relativo onere della prova, non ha in alcun modo dedotto con quale mezzo specifico il de cuius sarebbe stato vittima di dolo, violenza ovvero sia stato indotto in errore.
Non vi è (e non è stata allegata) nessuna prova che mentre il era ricoverato il figlio Per_2
abbia esercitato specifiche pressioni per indurlo a revocare il proprio testamento, non avendo alcuno dei testimoni ammessi e intimati dall'attrice riferito alcuna circostanza utile al riguardo né essendo rilevanti le registrazioni audio prodotte che nulla dimostrano circa apparenti e non dimostrate influenze psicologiche del figlio sul padre.
Corretta, logica e coerente è anche l'ulteriore motivazione del Tribunale che ritiene parimenti insussistente la fattispecie dell'errore.
Difatti, se fosse vero, come ritiene parte appellante, che il de cuius non aveva piena contezza di quanto accadeva intorno a lui, non avrebbe dato peso nemmeno all'assenza dell'attrice al fine di esprimere le sue disposizioni di ultima volontà.
Indimostrata rimane, infine, anche la dedotta violenza psicologica esercitata dai convenuti sul de cuius, mancando qualsiasi evidenza di tali comportamenti, come già osservato con riferimento al primo motivo di appello ed al quarto motivo di appello in merito al dolo.
L'appellante si è limitata a dedurre l'atteggiamento ostile di e della sua famiglia. CP_1
È effettivamente inverosimile che il medesimo fatto possa soddisfare tutti e tre i vizi della volontà, i quali hanno presupposti ben distinti.
Conseguentemente, anche tale motivo di appello deve intendersi rigettato.
pagina 39 di 42 Con il quinto motivo di appello (motivo G) parte appellante lamenta l'erronea mancata declaratoria di nullità della TU grafologica del Prof. depositata il 3 Persona_1
giugno 2022.
Sul punto è sufficiente ricordare che la TU grafologica del Prof. rientra Per_1 nell'ambito del procedimento di querela di falso per falsità della firma, che si è concluso con sentenza definitiva, non essendo stata proposta alcuna impugnazione e che, pertanto, deve ritenersi senza alcun dubbio passata in giudicato.
Irrilevante è la riproposta rinnovazione della TU richiesta, questione già affrontata con riferimento al primo motivo di appello e che deve, pertanto, ritenersi assorbita.
Con il sesto motivo di appello (motivo H) parte appellante lamenta, ancora una volta, una erronea e parziale valutazione delle prove relative alla nullità del Testamento.
Il testamento, come già detto con riferimento ai primi tre motivi di appello, non può ritenersi né nullo né falso. Non è nullo: 1) né per falsità della sottoscrizione, la cui autenticità è stata accertata con sentenza passata in giudicato nell'ambito del procedimento di querela di falso;
2) né la parte attrice, sulla quale gravava l'onere della prova, ha fornito la prova di altri presupposti per profili di nullità e annullabilità quali l'incapacità di intendere e di volere e i l'errore, violenza e dolo.
Nessuno dei capitoli di prova (cfr. parte motiva sub motivo D) era volto a provare la sussistenza dei superiori presupposti e profili. Anzi gran parte dei capitoli di prova, oltre ad essere irrilevante ai fini del decidere, si poneva in contrasto o a sentenza passata in giudicato o ad atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso (atti che non sono stati mai impugnati dall'attrice).
Con il settimo motivo di appello la sig.ra lamenta oggi l'erroneo rigetto della domanda Pt_1
risarcitoria e la condanna alle spese di lite.
Il motivo deve ritenersi logicamente assorbito, mancando, per le ragioni già ampiamente espresse, la prova dell'an. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Ad abundantiam, si rileva che a pagina 103 dell'atto di appello punti 1, 2 e 3 le censure proposte non sono in grado di scalfire le motivazioni della sentenza impugnata e si presentano formulate ai limiti dell'inammissibilità (sono, in ogni caso, assorbite).
L'ottavo motivo di appello (motivo L) “Sulla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione da parte di TE, , del Notaio CP_4 CP_3
Con e di ” deve ritenersi anch'esso, per le ragioni già ampiamente espresse, assorbito. CP_5
pagina 40 di 42 Con riferimento, infine, alla richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria avanzata dalla parte appellata viene rilevato che con l'atto di impugnazione inutilmente CP_1
ampio e ripetitivo parte appellante avrebbe agito sostanzialmente in mala fede.
In aggiunta, sempre parte ritiene l'odierna appellante meriti anche la c.d. CP_1
“soccombenza qualificata” ex art. 4 comma 8 D.M. n. 55/2014.
L'art. 96, comma 1, c.p.c. stabilisce che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Questa Corte osserva sul punto che non sussistono i presupposti né per la condanna ex art. 96
c.p.c. né per la cd. “soccombenza qualificata”.
L'articolazione delle domande, nello specifico, non consente di ritenere che parte appellante abbia agito in giudizio con colpa grave o dolo.
Atteso l'esito del gravame, le spese del presente giudizio di appello sono poste a carico della parte appellante, e si liquidano in dispositivo, in favore di ciascuna parte processuale sulla base del vigente D.M. n. 127/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, come senza la fase istruttoria, assente nel grado.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater
DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n
228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
contro , , , Pt_1 CP_1 CP_2 CP_13 CP_4
, D
[...] CP_5 Controparte_6
avverso la sentenza n. 1610/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data
[...]
31.05.2024, a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 1938/2020 – così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del grado così liquidate: Parte_1
pagina 41 di 42 -in favore di , per complessivi € 9.991,00 di cui € 2.977,00 per la fase di CP_1 studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale Il tutto oltre spese generali, iva e cpa, come per legge
-in favore di e per complessivi € 9.991,00 di cui € CP_2 CP_13
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale Il tutto oltre spese generali, iva e cpa, come per legge
-in favore di , per complessivi € 9.991,00 di cui € 2.977,00 per la fase di CP_4 studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale Il tutto oltre spese generali, iva e cpa, come per legge
-in favore di per complessivi € 9.991,00 di cui € 2.977,00 per la fase di CP_5 studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale Il tutto oltre spese generali, iva e cpa, come per legge
-in favore di per Controparte_6 complessivi € 9.991,00 di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisionale Il tutto oltre spese generali, iva e cpa, come per legge
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Ferrero
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