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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 888/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARINANGELI IVETA, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA SAVELLI DELLA PORTA N. 42, GUBBIO (PG);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SIMONAZZI SARA e dell'avv. CARRI Controparte_1
ETELINA, elettivamente domiciliato presso lo studio delle predette avvocate in VIALE ISONZO N.
72/1, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni come da note autorizzate depositate in Parte_1
data 26/03/2025, conclusioni che di seguito si trascrivono:
pagina 1 di 12 “disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, che pertanto potrà prendere ogni decisione per la tutela della minore ed in relazione alla minore senza il consenso del padre, regolamentando come segue il diritto di visita padre/figlia e prevedendo modalità di consegna della minore tutelanti per la stessa e per la madre :
- due pomeriggi a settimana con il padre ( martedì e giovedì o lunedì o venerdì) dopo la permeanza della minore all'asilo fino alle ore 20 ogni sera senza il pernottamento, vivendo ancora il padre con i genitori che sono negativi per lo sviluppo psicofisico della minore;
- due domeniche al mese dalle ore 8 alle ore 20, senza il pernottamento, vivendo il padre con i genitori che sono negativi per lo sviluppo psicofisico della minore;
- durante le vacanze natalizie, una settimana in alternanza con la madre comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno (indicativamente dal 20/12 alle ore 20:00 del 29/12 e dalle ore
20:00 del 29/12 al 6/1) con la espressa autorizzazione fin da ora concessa alla madre di poter trascorrere tale periodo in Slovacchia con la minore presso i genitori materni e con obbligo per quanto concerne il padre di trascorrere tale periodo senza la presenza dei nonni paterni
- le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse alternativamente un anno con l' uno ed un anno con l'altro genitore ( 9 giorni antecedenti al periodo di pasqua fino alla domenica di pasqua con un genitore e dal giorno di pasquetta per complessivi e successivi giorni 9 con l'altro genitore ) con la espressa autorizzazione fin da ora concessa alla madre di poter trascorrere tale periodo in Slovacchia con la minore presso i genitori materni e con obbligo per quanto concerne il padre di trascorrere tale periodo senza la presenza dei nonni paterni;
- in occasione delle vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre tre settimane nel mese di luglio anche non consecutive, con data da concordarsi e comunicare all'altro genitore entro il 30/04 di ogni anno, sempre con obbligo per quanto concerne il padre di trascorrere tale periodo senza la presenza dei nonni paterni;
- la minore trascorrerà con la madre tre settimane anche consecutive con data da concordarsi e comunicare all'altro genitore entro il 30/04 di ogni anno ) con la espressa autorizzazione fin da ora concessa alla madre di poter trascorrere tale periodo in Slovacchia con la minore presso i genitori materni;
- ciascuno dei genitori si impegna, quando ha con sé la figlia minore a comunicare all' altro genitore il proprio recapito;
-per le restanti festività civili e religiose, i genitori adotteranno il criterio dell'alternanza annuale;
- disporre che la casa dove hanno vissuti i genitori e la minore rimanga assegnata alla signora Pt_1 con tutti gli arredi che la compongono e con ogni sua pertinenza che continuerà a viverci con la figlia minorenne in quanto attualmente la stessa madre non è ancora reperito il lavoro adatto alle sue qualifiche professionali attinente all'istruzione universitaria che le permetterebbe il reperimento di un altro alloggio ed il rilascio dell'abitazione finora assegnata;
disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando madre la somma di € 200,00 per 12 mensilità all'anno. L' indicata somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione da conteggiare da un anno dalla emissione della sentenza definitiva;
disporre a carico del padre l obbligo di provvedere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per la figlia.
….
-Limitare o regolamentare i rapporti tra la minore ed i nonni paterni che hanno un'influenza negativa, al fine di proteggere il benessere del minore.
-Adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 333 c.c. per allontanare il minore da un ambiente pregiudizievole.
pagina 2 di 12 - Rigettare ogni e qualsiasi ulteriore domanda avversaria, soprattutto quella di assegnazione dell'abitazione familiare e la collazione della minore presso il padre in quanto priva di fondamento alcuno sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non trovasse accoglimento la domanda formulata in via principale con riferimento al regime di affidamento della minore in via esclusiva alla madre, disporre
l' affidamento condiviso fra i genitori della figlia minore con collocamento della stessa presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione familiare assegnata provvisoriamente alla sig.ra Žākovā regolamentando come sopra riportato il diritto di visita padre/figlia e prevedendo modalità di consegna della minore tutelanti per la stessa e per la madre;
in via ulteriormente subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non trovassero accoglimento le domande formulate in via principale e subordinata
-si chiede che le decisioni di disaccordo tra i genitori e nel solo caso di affidamento congiunto della minore che per le questioni di salute e/o per determinare le frequenze o permanenza della minore presso uno dei due genitori nei periodi di malattia o per i periodi non prestabiliti venga prestabilito tramite le opportune prescrizioni dalle addette dei Servizi Sociali del Comune di Reggio Emilia;
si chiede inoltre di ordinare al padre la consegna dei documenti della minore (carta identità e codice fiscale) per i periodi in cui la stessa sarà presso la madre;
si chiede altresì di ordinare all'ufficiale dello stato civile / anagrafe di provvedere alla iscrizione della residenza presso la casa famigliare anche senza il consenso della madre del Sig. che finora non CP_1
è stato mai concesso;
autorizzare la madre a viaggiare con il documento di identità italiano della minore”.
Il resistente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni depositato in data 26/03/2025, conclusioni che di seguito si trascrivono:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza della minore presso il padre, a cui verrà assegnata l'abitazione familiare, o, in subordine con collocazione prevalente e residenza della minore presso la madre, a cui verrà assegnata l'abitazione familiare, e con diritto del padre di vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina quando accompagnerà la bambina a scuola;
inoltre, nella settimana che finisce con il week end di spettanza paterna, anche il martedì (dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente) ed il venerdì dall'uscita da scuola con pernotto;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza materna, il padre terrà la figlia due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì. Il padre potrà infine tenere la figlia metà delle festività natalizie alternando di anno in anno con la madre Natale e Capodanno, metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari).
-Demandare al Servizio Sociale competente per territorio:
-il compito di vigilare sul nucleo familiare e sulle condizioni di vita della minore, anche attraverso il monitoraggio presso il domicilio di prevalente collocazione;
-il compito di fornire ai genitori gli strumenti di supporto necessari per rendere proficua e fattiva, nell'interesse della figlia, la condivisione e l'assunzione delle scelte più importanti che riguardano la
pagina 3 di 12 minore, prevedendo che i genitori seguano un percorso di accompagnamento e sostegno alla genitorialità con le figure professionali di riferimento;
-il compito di approfondire, in caso di disaccordo tra i genitori nelle scelte più importanti che riguardano la minore, le ragioni delle parti, impartendo le opportune prescrizioni, ed eventualmente intervenendo nelle scelte, laddove ritenuto opportuno, in caso di disaccordo;
-il compito di mantenere attivo il rapporto di colloquio ed ascolto con i genitori, prevedendo la calendarizzazione di incontri, ogni due settimane, al fine di rafforzare la cooperazione tra i genitori nell'esercizio della co-genitorialità e facilitare e migliorare le modalità comunicative;
-il compito di integrare la calendarizzazione delle permanenze e degli incontri statuita, prevedendo una organizzazione più dettagliata, che, salvo eventuale intervenuto accordo tra i genitori, regoli i periodi di malattia e di non frequenza al nido/scuola della minore;
-il compito di trasmettere a Questo Tribunale, una relazione sulla evoluzione delle condizioni della minore, sul suo stato di benessere psico-fisico, sulla sua condizione di sviluppo psico-educativo, relazionale e di linguaggio, sulla qualità delle dinamiche relazionali delle parti e della capacità dei genitori di collaborare e cooperare nell'interesse della minore rispetto ai bisogni della stessa. Per_1
Porre a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia pari ad Euro 200,00, da versarsi alla madre entro il 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La controversia (RG 888/2024) introdotta dalla ricorrente con ricorso depositato in Parte_1
data 18/03/2024, a cui è stato riunito, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il successivo procedimento (RG 1131/2024) instaurato da ha ad oggetto le condizioni di Controparte_1
affidamento, di collocamento, di visite e di mantenimento della figlia minore della coppia, RS
, nata in [...] in data [...].
[...]
La bambina, il prossimo mese di settembre, compirà l'età di tre anni. ha precisato le conclusioni (v. note autorizzate 26/3/2025) chiedendo di disporre l'affidamento Pt_1
super-esclusivo della minore alla madre con assegnazione alla medesima della casa familiare;
di porre a carico del un contributo di mantenimento della figlia di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle CP_1
spese straordinarie, nonché di regolamentare i rapporti della bambina con i nonni, di prevedere la possibilità per il padre di vedere la bambina, senza pernottamenti, due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, due domeniche al mese dalle ore 8:00 alle ore 20:00, e nei periodi di vacanze come meglio specificato nelle note autorizzate del 26/03/2025, con autorizzazione alla madre di trascorrere i periodi di vacanza con la minore nel proprio Paese di origine (Slovacchia).
di contro, ha concluso chiedendo di disporre l'affidamento condiviso della Controparte_1
minore ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente presso il padre ed assegnazione in pagina 4 di 12 proprio favore della casa familiare, o, in subordine, con collocazione prevalente e residenza della minore presso la madre ed assegnazione a quest'ultima dell'abitazione familiare, con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina e due giorni infrasettimanali con pernottamento, nonché metà delle festività natalizie, metà delle vacanze pasquali, e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
Il ha inoltre richiesto di demandare al Servizio Sociale competente per territorio il compito di: CP_1
“vigilare sul nucleo familiare e sulle condizioni di vita della minore, anche attraverso il monitoraggio presso il domicilio di prevalente collocazione;
fornire ai genitori gli strumenti di supporto necessari per rendere proficua e fattiva, nell'interesse della figlia, la condivisione e l'assunzione delle scelte più importanti che riguardano la minore, prevedendo che i genitori seguano un percorso di accompagnamento e sostegno alla genitorialità con le figure professionali di riferimento;
approfondire, in caso di disaccordo tra i genitori nelle scelte più importanti che riguardano la minore, le ragioni delle parti, impartendo le opportune prescrizioni, ed eventualmente intervenendo nelle scelte, laddove ritenuto opportuno, in caso di disaccordo;
mantenere attivo il rapporto di colloquio ed ascolto con i genitori, prevedendo la calendarizzazione di incontri, ogni due settimane, al fine di rafforzare la cooperazione tra i genitori nell'esercizio della co- genitorialità e facilitare e migliorare le modalità comunicative;
integrare la calendarizzazione delle permanenze e degli incontri statuita, prevedendo una organizzazione più dettagliata, che, salvo eventuale intervenuto accordo tra i genitori, regoli i periodi di malattia e di non frequenza al nido/scuola della minore;
trasmettere a Questo Tribunale, una relazione sulla evoluzione delle condizioni della minore, sul suo stato di benessere psico-fisico, sulla sua condizione di sviluppo psico-educativo, relazionale e di linguaggio, sulla qualità delle dinamiche relazionali delle parti e della capacità dei genitori di collaborare e cooperare nell'interesse della minore rispetto ai bisogni della stessa”. Per_1
Infine, sulla questione economica del mantenimento della minore, il ha concluso chiedendo di CP_1 porre a suo carico un contributo di mantenimento della figlia di € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da conclusioni in epigrafe trascritte.
La causa, istruita tramite l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, l'ultima delle quali depositata in data 31/01/2025, è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.28
c.p.c., all'udienza del 15/05/2025, dopo la concessione dei termini previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c.
pagina 5 di 12
2.
Ciò premesso, occorre innanzitutto decidere sul regime di affidamento della minore Persona_3
nata in data [...] dalla relazione more uxorio intercorsa tra le parti.
[...]
Come noto, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”.
Va respinta la domanda della madre di affidamento super-esclusivo della minore a sé (c.d. esclusivo rafforzato), posto che dalle relazioni dei servizi sociali acquisite agli atti (da ultimo si veda quella del
30/01/2025) non emergono carenze genitoriali in capo al padre che possano far ritenere pregiudizievole per l'interesse della bambina il mantenimento dell'affidamento condiviso già disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti;
tanto è vero che gli stessi Servizi Sociali, nella loro ultima relazione di aggiornamento del 30/01/2025, hanno concluso affermando che “non sono stati rilevati elementi ostativi in grado di pregiudicare l'attuale regime di affidamento condiviso della minore”.
In particolare, i Servizi Sociali hanno mantenuto attivo il percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione, ed hanno osservato che “nel corso dei colloqui con la coppia genitoriale la modalità comunicativa adottata dalla madre e dal padre è stata caratterizzata da un dialogo sufficientemente rispettoso l'uno dell'altra, seppure costituito di elementi tipici della conflittualità parentale e prettamente riconducibile alla vicenda separativa”.
Queste le valutazioni conclusive dei Servizi Sociali, contenute nell'ultima relazione di aggiornamento del 30/01/2025:
pagina 6 di 12 Nel caso di specie, da un'attenta lettura della citata relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, ed in particolare dalle conclusioni sopra riportate, emerge che non risulti necessario, per realizzare la miglior tutela della minore, limitare i poteri e doveri relativi alla responsabilità genitoriale (id est disporre una limitazione della responsabilità genitoriale), risultando piuttosto necessario e sufficiente, fermo restando l'affidamento condiviso, un mandato di vigilanza e di supporto al Servizio Sociale, che dovrà continuare il percorso di accompagnamento dei genitori rispetto all'esercizio condiviso della funzione genitoriale.
Va pertanto accolta la domanda del resistente, nella parte in cui chiede disporsi l'affidamento condiviso, con compiti di vigilanza, supporto e assistenza al Servizio Sociale (c.d. mandato di vigilanza e supporto).
Il Servizio Sociale, in particolare, dovrà:
- continuare ad attuare il percorso comune di sostegno alla genitorialità già intrapreso, al fine di supportare i genitori nell'esercizio della funzione genitoriale;
pagina 7 di 12 - vigilare sul nucleo familiare e sulle condizioni di vita della minore, attuando tale monitoraggio anche presso il domicilio delle parti;
- fornire ai genitori gli strumenti di supporto necessari per rendere proficua e fattiva, nell'interesse della figlia, la condivisione e l'assunzione delle scelte più importanti che riguardano la minore;
- svolgere una funzione di mediazione per agevolare la collaborazione tra i genitori nella gestione della figlia e consentire agli stessi di assumere concordemente le decisioni, anche di maggior importanza, relative alla figlia, effettuando nei loro confronti prescrizioni in caso di disaccordo, al fine di superare le loro difficoltà nell'adozione concordata delle scelte primarie riguardanti la vita della bambina;
- vigilare sul rispetto del calendario di visite padre-figlia ed intervenire per integrarlo e/o modificarlo se ve ne sia la necessità, anche attraverso una organizzazione più dettagliata che regoli gli orari di ritiro e di riconsegna, nonché i periodi di malattia e di non frequenza al nido/scuola della minore;
- riferire alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
In merito al collocamento della minore, al fine di garantirle una certa continuità nelle proprie abitudini di vita, nonché coerentemente con quanto rilevato nei provvedimenti provvisori, è opportuno che la minore rimanga collocata presso la madre nella casa familiare sita in Reggio Emilia, Via Belgio n. 4, che di conseguenza rimane assegnata alla madre ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. .
Invero, in considerazione della tenera età della bambina (la quale, il prossimo 21 settembre, compirà
l'età di tre anni), e della necessità di preservare alla stessa il naturale attaccamento materno ed una certa continuità nelle sue attuali abitudini di vita, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse della minore disporne il collocamento prevalente presso la madre, essendo notorio che, nei primi anni di vita del bambino, l'universo conoscitivo si identifica prevalentemente con un referente, in genere costituito dalla figura materna, con il quale il figlio è in grado di meglio relazionarsi.
Di contro, una corretta attuazione del principio di bigenitorialità deve consentire anche al genitore non collocatario, ossia al padre, una frequentazione equilibrata e continuativa della figlia;
frequentazione che, contrariamente a quanto preteso dalla (che vorrebbe escludere i pernotti) deve essere Pt_1
comprensiva anche dei pernottamenti e che, per rispondere ai predetti requisiti, deve essere più ampia di quella proposta dalla ricorrente (la quale la limita, nella sua prospettazione, a due pomeriggi dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 e a due domeniche al mese pernotti esclusi).
pagina 8 di 12 E' stata peraltro la stessa ricorrente, all' udienza del 17/09/2024, ad aver dichiarato di aderire ad un calendario che prevedesse tempi di permanenza della bambina presso il padre due giorni infrasettimanali (il martedì ed il giovedì o il martedì ed il venerdì) entrambi con pernotto, oltre ai fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina (cfr. verbale d'udienza del 17/09/2024).
Tale calendario è stato recepito dai provvedimenti provvisori in quanto rispettoso del principio di bigenitorialità inteso quale presenza comune ed equilibrata dei genitori nella vita della figlia, consentendo alla minore di pernottare, su base bisettimanale, otto giorni presso la madre e sei giorni presso il padre.
Non sono state rappresentate e provate specifiche ragioni sopravvenute per escludere i pernottamenti di presso il padre, e segnatamente specifiche ragioni di incapacità del padre di prendersi cura e di Per_1
accudire la figlia;
né è stata fornita prova di uno specifico pregiudizio correlabile all'eventualità dei pernottamenti della bambina presso il padre.
Di certo il pernottamento non può ritenersi escluso dall' età di tre anni della minore (in tal senso, si veda Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 2020, n. 16125).
Né potrebbe rappresentare una ragione giustificatrice dell'esclusione dei pernottamenti presso il padre l'allattamento al seno materno, dovendosi al riguardo osservare che la minore (nata il [...]), il prossimo 21 settembre compirà l'età di tre anni, ed è noto che i bambini, a quella età, non necessitino più dell'allattamento al seno materno.
Il padre potrà pertanto continuare a vedere e tenere con sé la figlia (così come già previsto nei provvedimenti temporanei ed urgenti) a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina quando accompagnerà la bambina a scuola;
inoltre, nella settimana che finisce con il week end di sua spettanza, anche il martedì (dall'uscita da scuola, con pernottamento, e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente) ed il venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza materna, il padre terrà la figlia due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì. Il padre potrà infine tenere la figlia sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, metà delle vacanze scolastiche pasquali alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, ed infine, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari).
Va disattesa la domanda della ricorrente di essere autorizzata, a priori, a trascorrere i periodi di vacanza in Slovacchia con la minore;
e ciò in ragione del fatto che permangono, in merito all'espatrio pagina 9 di 12 della figlia minore, le preoccupazioni legate alla non ancora comprovata stabilizzazione del legame della sig.ra con il territorio italiano, ed al mancato completamento delle pratiche volte alla Pt_1
regolarizzazione della residenza della ricorrente in Italia, nonché alla destinazione del viaggio da ultimo programmato risultante dai biglietti aerei prodotti in atti su invito del giudice relatore, che non era la Slovacchia, bensì Cracovia in Polonia.
Non rientrano poi nella competenza del giudice della famiglia le domande formulate dalla ricorrente con riferimento alle questioni anagrafiche della residenza, potendo il giudice della famiglia, come avvenuto in questa sede, disporre esclusivamente sul collocamento prevalente della minore, che è presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
Né è possibile provvedere sulle domande della ricorrente riguardanti i documenti della minore, in ragione della estrema genericità di tali domande, non essendo noto, in quanto non provato, né se la minore sia in possesso di tali documenti, né quale sia il genitore che li detiene.
Inoltre, quanto alla figura dei nonni, non essendo questi ultimi parti del presente procedimento, avente ad oggetto esclusivamente i rapporti genitoriali, è ovvio che non sia possibile regolamentare, come richiesto dalla i rapporti tra la minore ed i nonni, né limitare la relazione tra i nonni paterni e la Pt_1
minore.
Venendo infine alla questione economica del mantenimento della figlia, le parti hanno precisato le conclusioni in modo convergente, avendo entrambe richiesto, nelle loro rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate in data 26/03/2025, di porre a carico del padre l'obbligo di versamento di un contributo di mantenimento di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (tardiva è quindi la modifica attorea ad € 250,00 operata nella memoria di replica depositata il 02/05/2025).
Le conclusioni così precisate, da ritenersi dunque sul punto convergenti, vanno accolte.
Dalle ultime buste paga prodotte dal (cfr. deposito telematico del 12/03/2025), si evince che il CP_1 reddito di lavoro netto da quest'ultimo percepito sia pari, in media, a poco più di 1.200 euro.
La madre, di contro, ha un contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di aiuto cameriera di ristorante, e non è chiaro quale reddito ritragga da tale attività lavorativa;
in ogni caso, è di giovane età, è dotata di piena capacità lavorativa, ed il suo impegno di accudimento di è Per_1 attenuato dal fatto che la figlia frequenta l'asilo nido;
la non ha inoltre spese locative a suo Pt_1
carico, essendole assegnata, ex art. 337 sexies c.c., la casa familiare, di proprietà della madre del CP_1
Tenuto conto quindi di quanto sopra, della tenera età della minore e delle esigenze ancora limitate di una bambina di tre anni, si stima equo disporre in conformità alle conclusioni precisate dalle parti in data 26/03/2025, ponendo a carico del padre un contributo di mantenimento della figlia pari ad €
pagina 10 di 12 200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in questa quantificazione a far data dalla precisazione delle conclusioni (26/03/2025), rimanendo il periodo pregresso regolato come da provvedimenti temporanei ed urgenti.
La reciproca soccombenza, rappresentata in particolare dalla soccombenza della sulla domanda Pt_1
di affidamento super-esclusivo e dalla soccombenza del sulla domanda di collocazione CP_1
prevalente della minore presso di sé, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_3
eserciteranno la responsabilità genitoriale sotto il monitoraggio e la vigilanza dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
2) Demanda ai Servizi Sociali competenti per territorio il compito di:
- continuare ad attuare il percorso comune di sostegno alla genitorialità già intrapreso, al fine di supportare i genitori nell'esercizio della funzione genitoriale;
- vigilare sul nucleo familiare e sulle condizioni di vita della minore, attuando tale monitoraggio anche presso il domicilio delle parti;
- fornire ai genitori gli strumenti di supporto necessari per rendere proficua e fattiva, nell'interesse della figlia, la condivisione e l'assunzione delle scelte più importanti che riguardano la minore;
- svolgere una funzione di mediazione per agevolare la collaborazione tra i genitori nella gestione della figlia e consentire agli stessi di assumere concordemente le decisioni, anche di maggior importanza, relative alla figlia, effettuando nei loro confronti prescrizioni in caso di disaccordo, al fine di superare le loro difficoltà nell'adozione concordata delle scelte primarie riguardanti la vita della bambina;
- vigilare sul rispetto del calendario di visite padre-figlia ed intervenire per integrarlo e/o modificarlo se ve ne sia la necessità, anche attraverso una organizzazione più dettagliata che regoli gli orari di ritiro e di riconsegna, nonché i periodi di malattia e di non frequenza al nido/scuola della minore;
- riferire alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
pagina 11 di 12 3) Dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina quando accompagnerà la bambina a scuola;
inoltre, nella settimana che finisce con il week end di spettanza del padre, la potrà tenere anche il martedì (dall'uscita da scuola, con pernottamento, e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente) ed il venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza materna, il padre terrà la figlia due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì. Il padre potrà infine tenere la figlia sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, metà delle vacanze scolastiche pasquali alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, ed infine, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari).
4) Assegna la casa familiare, sita in Reggio Emilia, via Belgio n. 4, alla sig.ra Parte_1
5) Pone a carico del padre un assegno mensile di mantenimento della figlia pari ad € 200,00, da versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo aggiornato in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
in questa quantificazione a far data dalla precisazione delle conclusioni
(26/03/2025), rimanendo il periodo pregresso regolato come da provvedimenti temporanei ed urgenti.
6) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Servizi Sociali Territoriali I Polo Ovest di
Reggio Emilia), per gli incombenti di cui al capo 2) del dispositivo.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 15 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 888/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARINANGELI IVETA, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA SAVELLI DELLA PORTA N. 42, GUBBIO (PG);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SIMONAZZI SARA e dell'avv. CARRI Controparte_1
ETELINA, elettivamente domiciliato presso lo studio delle predette avvocate in VIALE ISONZO N.
72/1, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni come da note autorizzate depositate in Parte_1
data 26/03/2025, conclusioni che di seguito si trascrivono:
pagina 1 di 12 “disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, che pertanto potrà prendere ogni decisione per la tutela della minore ed in relazione alla minore senza il consenso del padre, regolamentando come segue il diritto di visita padre/figlia e prevedendo modalità di consegna della minore tutelanti per la stessa e per la madre :
- due pomeriggi a settimana con il padre ( martedì e giovedì o lunedì o venerdì) dopo la permeanza della minore all'asilo fino alle ore 20 ogni sera senza il pernottamento, vivendo ancora il padre con i genitori che sono negativi per lo sviluppo psicofisico della minore;
- due domeniche al mese dalle ore 8 alle ore 20, senza il pernottamento, vivendo il padre con i genitori che sono negativi per lo sviluppo psicofisico della minore;
- durante le vacanze natalizie, una settimana in alternanza con la madre comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno (indicativamente dal 20/12 alle ore 20:00 del 29/12 e dalle ore
20:00 del 29/12 al 6/1) con la espressa autorizzazione fin da ora concessa alla madre di poter trascorrere tale periodo in Slovacchia con la minore presso i genitori materni e con obbligo per quanto concerne il padre di trascorrere tale periodo senza la presenza dei nonni paterni
- le vacanze scolastiche pasquali saranno trascorse alternativamente un anno con l' uno ed un anno con l'altro genitore ( 9 giorni antecedenti al periodo di pasqua fino alla domenica di pasqua con un genitore e dal giorno di pasquetta per complessivi e successivi giorni 9 con l'altro genitore ) con la espressa autorizzazione fin da ora concessa alla madre di poter trascorrere tale periodo in Slovacchia con la minore presso i genitori materni e con obbligo per quanto concerne il padre di trascorrere tale periodo senza la presenza dei nonni paterni;
- in occasione delle vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre tre settimane nel mese di luglio anche non consecutive, con data da concordarsi e comunicare all'altro genitore entro il 30/04 di ogni anno, sempre con obbligo per quanto concerne il padre di trascorrere tale periodo senza la presenza dei nonni paterni;
- la minore trascorrerà con la madre tre settimane anche consecutive con data da concordarsi e comunicare all'altro genitore entro il 30/04 di ogni anno ) con la espressa autorizzazione fin da ora concessa alla madre di poter trascorrere tale periodo in Slovacchia con la minore presso i genitori materni;
- ciascuno dei genitori si impegna, quando ha con sé la figlia minore a comunicare all' altro genitore il proprio recapito;
-per le restanti festività civili e religiose, i genitori adotteranno il criterio dell'alternanza annuale;
- disporre che la casa dove hanno vissuti i genitori e la minore rimanga assegnata alla signora Pt_1 con tutti gli arredi che la compongono e con ogni sua pertinenza che continuerà a viverci con la figlia minorenne in quanto attualmente la stessa madre non è ancora reperito il lavoro adatto alle sue qualifiche professionali attinente all'istruzione universitaria che le permetterebbe il reperimento di un altro alloggio ed il rilascio dell'abitazione finora assegnata;
disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando madre la somma di € 200,00 per 12 mensilità all'anno. L' indicata somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione da conteggiare da un anno dalla emissione della sentenza definitiva;
disporre a carico del padre l obbligo di provvedere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per la figlia.
….
-Limitare o regolamentare i rapporti tra la minore ed i nonni paterni che hanno un'influenza negativa, al fine di proteggere il benessere del minore.
-Adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 333 c.c. per allontanare il minore da un ambiente pregiudizievole.
pagina 2 di 12 - Rigettare ogni e qualsiasi ulteriore domanda avversaria, soprattutto quella di assegnazione dell'abitazione familiare e la collazione della minore presso il padre in quanto priva di fondamento alcuno sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non trovasse accoglimento la domanda formulata in via principale con riferimento al regime di affidamento della minore in via esclusiva alla madre, disporre
l' affidamento condiviso fra i genitori della figlia minore con collocamento della stessa presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione familiare assegnata provvisoriamente alla sig.ra Žākovā regolamentando come sopra riportato il diritto di visita padre/figlia e prevedendo modalità di consegna della minore tutelanti per la stessa e per la madre;
in via ulteriormente subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non trovassero accoglimento le domande formulate in via principale e subordinata
-si chiede che le decisioni di disaccordo tra i genitori e nel solo caso di affidamento congiunto della minore che per le questioni di salute e/o per determinare le frequenze o permanenza della minore presso uno dei due genitori nei periodi di malattia o per i periodi non prestabiliti venga prestabilito tramite le opportune prescrizioni dalle addette dei Servizi Sociali del Comune di Reggio Emilia;
si chiede inoltre di ordinare al padre la consegna dei documenti della minore (carta identità e codice fiscale) per i periodi in cui la stessa sarà presso la madre;
si chiede altresì di ordinare all'ufficiale dello stato civile / anagrafe di provvedere alla iscrizione della residenza presso la casa famigliare anche senza il consenso della madre del Sig. che finora non CP_1
è stato mai concesso;
autorizzare la madre a viaggiare con il documento di identità italiano della minore”.
Il resistente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle Controparte_1
conclusioni depositato in data 26/03/2025, conclusioni che di seguito si trascrivono:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza della minore presso il padre, a cui verrà assegnata l'abitazione familiare, o, in subordine con collocazione prevalente e residenza della minore presso la madre, a cui verrà assegnata l'abitazione familiare, e con diritto del padre di vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina quando accompagnerà la bambina a scuola;
inoltre, nella settimana che finisce con il week end di spettanza paterna, anche il martedì (dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente) ed il venerdì dall'uscita da scuola con pernotto;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza materna, il padre terrà la figlia due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì. Il padre potrà infine tenere la figlia metà delle festività natalizie alternando di anno in anno con la madre Natale e Capodanno, metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, e, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari).
-Demandare al Servizio Sociale competente per territorio:
-il compito di vigilare sul nucleo familiare e sulle condizioni di vita della minore, anche attraverso il monitoraggio presso il domicilio di prevalente collocazione;
-il compito di fornire ai genitori gli strumenti di supporto necessari per rendere proficua e fattiva, nell'interesse della figlia, la condivisione e l'assunzione delle scelte più importanti che riguardano la
pagina 3 di 12 minore, prevedendo che i genitori seguano un percorso di accompagnamento e sostegno alla genitorialità con le figure professionali di riferimento;
-il compito di approfondire, in caso di disaccordo tra i genitori nelle scelte più importanti che riguardano la minore, le ragioni delle parti, impartendo le opportune prescrizioni, ed eventualmente intervenendo nelle scelte, laddove ritenuto opportuno, in caso di disaccordo;
-il compito di mantenere attivo il rapporto di colloquio ed ascolto con i genitori, prevedendo la calendarizzazione di incontri, ogni due settimane, al fine di rafforzare la cooperazione tra i genitori nell'esercizio della co-genitorialità e facilitare e migliorare le modalità comunicative;
-il compito di integrare la calendarizzazione delle permanenze e degli incontri statuita, prevedendo una organizzazione più dettagliata, che, salvo eventuale intervenuto accordo tra i genitori, regoli i periodi di malattia e di non frequenza al nido/scuola della minore;
-il compito di trasmettere a Questo Tribunale, una relazione sulla evoluzione delle condizioni della minore, sul suo stato di benessere psico-fisico, sulla sua condizione di sviluppo psico-educativo, relazionale e di linguaggio, sulla qualità delle dinamiche relazionali delle parti e della capacità dei genitori di collaborare e cooperare nell'interesse della minore rispetto ai bisogni della stessa. Per_1
Porre a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia pari ad Euro 200,00, da versarsi alla madre entro il 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La controversia (RG 888/2024) introdotta dalla ricorrente con ricorso depositato in Parte_1
data 18/03/2024, a cui è stato riunito, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, il successivo procedimento (RG 1131/2024) instaurato da ha ad oggetto le condizioni di Controparte_1
affidamento, di collocamento, di visite e di mantenimento della figlia minore della coppia, RS
, nata in [...] in data [...].
[...]
La bambina, il prossimo mese di settembre, compirà l'età di tre anni. ha precisato le conclusioni (v. note autorizzate 26/3/2025) chiedendo di disporre l'affidamento Pt_1
super-esclusivo della minore alla madre con assegnazione alla medesima della casa familiare;
di porre a carico del un contributo di mantenimento della figlia di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle CP_1
spese straordinarie, nonché di regolamentare i rapporti della bambina con i nonni, di prevedere la possibilità per il padre di vedere la bambina, senza pernottamenti, due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, due domeniche al mese dalle ore 8:00 alle ore 20:00, e nei periodi di vacanze come meglio specificato nelle note autorizzate del 26/03/2025, con autorizzazione alla madre di trascorrere i periodi di vacanza con la minore nel proprio Paese di origine (Slovacchia).
di contro, ha concluso chiedendo di disporre l'affidamento condiviso della Controparte_1
minore ad entrambi i genitori con sua collocazione prevalente presso il padre ed assegnazione in pagina 4 di 12 proprio favore della casa familiare, o, in subordine, con collocazione prevalente e residenza della minore presso la madre ed assegnazione a quest'ultima dell'abitazione familiare, con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina e due giorni infrasettimanali con pernottamento, nonché metà delle festività natalizie, metà delle vacanze pasquali, e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
Il ha inoltre richiesto di demandare al Servizio Sociale competente per territorio il compito di: CP_1
“vigilare sul nucleo familiare e sulle condizioni di vita della minore, anche attraverso il monitoraggio presso il domicilio di prevalente collocazione;
fornire ai genitori gli strumenti di supporto necessari per rendere proficua e fattiva, nell'interesse della figlia, la condivisione e l'assunzione delle scelte più importanti che riguardano la minore, prevedendo che i genitori seguano un percorso di accompagnamento e sostegno alla genitorialità con le figure professionali di riferimento;
approfondire, in caso di disaccordo tra i genitori nelle scelte più importanti che riguardano la minore, le ragioni delle parti, impartendo le opportune prescrizioni, ed eventualmente intervenendo nelle scelte, laddove ritenuto opportuno, in caso di disaccordo;
mantenere attivo il rapporto di colloquio ed ascolto con i genitori, prevedendo la calendarizzazione di incontri, ogni due settimane, al fine di rafforzare la cooperazione tra i genitori nell'esercizio della co- genitorialità e facilitare e migliorare le modalità comunicative;
integrare la calendarizzazione delle permanenze e degli incontri statuita, prevedendo una organizzazione più dettagliata, che, salvo eventuale intervenuto accordo tra i genitori, regoli i periodi di malattia e di non frequenza al nido/scuola della minore;
trasmettere a Questo Tribunale, una relazione sulla evoluzione delle condizioni della minore, sul suo stato di benessere psico-fisico, sulla sua condizione di sviluppo psico-educativo, relazionale e di linguaggio, sulla qualità delle dinamiche relazionali delle parti e della capacità dei genitori di collaborare e cooperare nell'interesse della minore rispetto ai bisogni della stessa”. Per_1
Infine, sulla questione economica del mantenimento della minore, il ha concluso chiedendo di CP_1 porre a suo carico un contributo di mantenimento della figlia di € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno precisato le conclusioni come da conclusioni in epigrafe trascritte.
La causa, istruita tramite l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, l'ultima delle quali depositata in data 31/01/2025, è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.28
c.p.c., all'udienza del 15/05/2025, dopo la concessione dei termini previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c.
pagina 5 di 12
2.
Ciò premesso, occorre innanzitutto decidere sul regime di affidamento della minore Persona_3
nata in data [...] dalla relazione more uxorio intercorsa tra le parti.
[...]
Come noto, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”.
Va respinta la domanda della madre di affidamento super-esclusivo della minore a sé (c.d. esclusivo rafforzato), posto che dalle relazioni dei servizi sociali acquisite agli atti (da ultimo si veda quella del
30/01/2025) non emergono carenze genitoriali in capo al padre che possano far ritenere pregiudizievole per l'interesse della bambina il mantenimento dell'affidamento condiviso già disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti;
tanto è vero che gli stessi Servizi Sociali, nella loro ultima relazione di aggiornamento del 30/01/2025, hanno concluso affermando che “non sono stati rilevati elementi ostativi in grado di pregiudicare l'attuale regime di affidamento condiviso della minore”.
In particolare, i Servizi Sociali hanno mantenuto attivo il percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione, ed hanno osservato che “nel corso dei colloqui con la coppia genitoriale la modalità comunicativa adottata dalla madre e dal padre è stata caratterizzata da un dialogo sufficientemente rispettoso l'uno dell'altra, seppure costituito di elementi tipici della conflittualità parentale e prettamente riconducibile alla vicenda separativa”.
Queste le valutazioni conclusive dei Servizi Sociali, contenute nell'ultima relazione di aggiornamento del 30/01/2025:
pagina 6 di 12 Nel caso di specie, da un'attenta lettura della citata relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali, ed in particolare dalle conclusioni sopra riportate, emerge che non risulti necessario, per realizzare la miglior tutela della minore, limitare i poteri e doveri relativi alla responsabilità genitoriale (id est disporre una limitazione della responsabilità genitoriale), risultando piuttosto necessario e sufficiente, fermo restando l'affidamento condiviso, un mandato di vigilanza e di supporto al Servizio Sociale, che dovrà continuare il percorso di accompagnamento dei genitori rispetto all'esercizio condiviso della funzione genitoriale.
Va pertanto accolta la domanda del resistente, nella parte in cui chiede disporsi l'affidamento condiviso, con compiti di vigilanza, supporto e assistenza al Servizio Sociale (c.d. mandato di vigilanza e supporto).
Il Servizio Sociale, in particolare, dovrà:
- continuare ad attuare il percorso comune di sostegno alla genitorialità già intrapreso, al fine di supportare i genitori nell'esercizio della funzione genitoriale;
pagina 7 di 12 - vigilare sul nucleo familiare e sulle condizioni di vita della minore, attuando tale monitoraggio anche presso il domicilio delle parti;
- fornire ai genitori gli strumenti di supporto necessari per rendere proficua e fattiva, nell'interesse della figlia, la condivisione e l'assunzione delle scelte più importanti che riguardano la minore;
- svolgere una funzione di mediazione per agevolare la collaborazione tra i genitori nella gestione della figlia e consentire agli stessi di assumere concordemente le decisioni, anche di maggior importanza, relative alla figlia, effettuando nei loro confronti prescrizioni in caso di disaccordo, al fine di superare le loro difficoltà nell'adozione concordata delle scelte primarie riguardanti la vita della bambina;
- vigilare sul rispetto del calendario di visite padre-figlia ed intervenire per integrarlo e/o modificarlo se ve ne sia la necessità, anche attraverso una organizzazione più dettagliata che regoli gli orari di ritiro e di riconsegna, nonché i periodi di malattia e di non frequenza al nido/scuola della minore;
- riferire alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
In merito al collocamento della minore, al fine di garantirle una certa continuità nelle proprie abitudini di vita, nonché coerentemente con quanto rilevato nei provvedimenti provvisori, è opportuno che la minore rimanga collocata presso la madre nella casa familiare sita in Reggio Emilia, Via Belgio n. 4, che di conseguenza rimane assegnata alla madre ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. .
Invero, in considerazione della tenera età della bambina (la quale, il prossimo 21 settembre, compirà
l'età di tre anni), e della necessità di preservare alla stessa il naturale attaccamento materno ed una certa continuità nelle sue attuali abitudini di vita, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse della minore disporne il collocamento prevalente presso la madre, essendo notorio che, nei primi anni di vita del bambino, l'universo conoscitivo si identifica prevalentemente con un referente, in genere costituito dalla figura materna, con il quale il figlio è in grado di meglio relazionarsi.
Di contro, una corretta attuazione del principio di bigenitorialità deve consentire anche al genitore non collocatario, ossia al padre, una frequentazione equilibrata e continuativa della figlia;
frequentazione che, contrariamente a quanto preteso dalla (che vorrebbe escludere i pernotti) deve essere Pt_1
comprensiva anche dei pernottamenti e che, per rispondere ai predetti requisiti, deve essere più ampia di quella proposta dalla ricorrente (la quale la limita, nella sua prospettazione, a due pomeriggi dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 e a due domeniche al mese pernotti esclusi).
pagina 8 di 12 E' stata peraltro la stessa ricorrente, all' udienza del 17/09/2024, ad aver dichiarato di aderire ad un calendario che prevedesse tempi di permanenza della bambina presso il padre due giorni infrasettimanali (il martedì ed il giovedì o il martedì ed il venerdì) entrambi con pernotto, oltre ai fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina (cfr. verbale d'udienza del 17/09/2024).
Tale calendario è stato recepito dai provvedimenti provvisori in quanto rispettoso del principio di bigenitorialità inteso quale presenza comune ed equilibrata dei genitori nella vita della figlia, consentendo alla minore di pernottare, su base bisettimanale, otto giorni presso la madre e sei giorni presso il padre.
Non sono state rappresentate e provate specifiche ragioni sopravvenute per escludere i pernottamenti di presso il padre, e segnatamente specifiche ragioni di incapacità del padre di prendersi cura e di Per_1
accudire la figlia;
né è stata fornita prova di uno specifico pregiudizio correlabile all'eventualità dei pernottamenti della bambina presso il padre.
Di certo il pernottamento non può ritenersi escluso dall' età di tre anni della minore (in tal senso, si veda Cass. Civ., Sez. I, 28 luglio 2020, n. 16125).
Né potrebbe rappresentare una ragione giustificatrice dell'esclusione dei pernottamenti presso il padre l'allattamento al seno materno, dovendosi al riguardo osservare che la minore (nata il [...]), il prossimo 21 settembre compirà l'età di tre anni, ed è noto che i bambini, a quella età, non necessitino più dell'allattamento al seno materno.
Il padre potrà pertanto continuare a vedere e tenere con sé la figlia (così come già previsto nei provvedimenti temporanei ed urgenti) a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina quando accompagnerà la bambina a scuola;
inoltre, nella settimana che finisce con il week end di sua spettanza, anche il martedì (dall'uscita da scuola, con pernottamento, e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente) ed il venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza materna, il padre terrà la figlia due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì. Il padre potrà infine tenere la figlia sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, metà delle vacanze scolastiche pasquali alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, ed infine, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari).
Va disattesa la domanda della ricorrente di essere autorizzata, a priori, a trascorrere i periodi di vacanza in Slovacchia con la minore;
e ciò in ragione del fatto che permangono, in merito all'espatrio pagina 9 di 12 della figlia minore, le preoccupazioni legate alla non ancora comprovata stabilizzazione del legame della sig.ra con il territorio italiano, ed al mancato completamento delle pratiche volte alla Pt_1
regolarizzazione della residenza della ricorrente in Italia, nonché alla destinazione del viaggio da ultimo programmato risultante dai biglietti aerei prodotti in atti su invito del giudice relatore, che non era la Slovacchia, bensì Cracovia in Polonia.
Non rientrano poi nella competenza del giudice della famiglia le domande formulate dalla ricorrente con riferimento alle questioni anagrafiche della residenza, potendo il giudice della famiglia, come avvenuto in questa sede, disporre esclusivamente sul collocamento prevalente della minore, che è presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare.
Né è possibile provvedere sulle domande della ricorrente riguardanti i documenti della minore, in ragione della estrema genericità di tali domande, non essendo noto, in quanto non provato, né se la minore sia in possesso di tali documenti, né quale sia il genitore che li detiene.
Inoltre, quanto alla figura dei nonni, non essendo questi ultimi parti del presente procedimento, avente ad oggetto esclusivamente i rapporti genitoriali, è ovvio che non sia possibile regolamentare, come richiesto dalla i rapporti tra la minore ed i nonni, né limitare la relazione tra i nonni paterni e la Pt_1
minore.
Venendo infine alla questione economica del mantenimento della figlia, le parti hanno precisato le conclusioni in modo convergente, avendo entrambe richiesto, nelle loro rispettive note di precisazione delle conclusioni depositate in data 26/03/2025, di porre a carico del padre l'obbligo di versamento di un contributo di mantenimento di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (tardiva è quindi la modifica attorea ad € 250,00 operata nella memoria di replica depositata il 02/05/2025).
Le conclusioni così precisate, da ritenersi dunque sul punto convergenti, vanno accolte.
Dalle ultime buste paga prodotte dal (cfr. deposito telematico del 12/03/2025), si evince che il CP_1 reddito di lavoro netto da quest'ultimo percepito sia pari, in media, a poco più di 1.200 euro.
La madre, di contro, ha un contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di aiuto cameriera di ristorante, e non è chiaro quale reddito ritragga da tale attività lavorativa;
in ogni caso, è di giovane età, è dotata di piena capacità lavorativa, ed il suo impegno di accudimento di è Per_1 attenuato dal fatto che la figlia frequenta l'asilo nido;
la non ha inoltre spese locative a suo Pt_1
carico, essendole assegnata, ex art. 337 sexies c.c., la casa familiare, di proprietà della madre del CP_1
Tenuto conto quindi di quanto sopra, della tenera età della minore e delle esigenze ancora limitate di una bambina di tre anni, si stima equo disporre in conformità alle conclusioni precisate dalle parti in data 26/03/2025, ponendo a carico del padre un contributo di mantenimento della figlia pari ad €
pagina 10 di 12 200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in questa quantificazione a far data dalla precisazione delle conclusioni (26/03/2025), rimanendo il periodo pregresso regolato come da provvedimenti temporanei ed urgenti.
La reciproca soccombenza, rappresentata in particolare dalla soccombenza della sulla domanda Pt_1
di affidamento super-esclusivo e dalla soccombenza del sulla domanda di collocazione CP_1
prevalente della minore presso di sé, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa ed assorbita:
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_3
eserciteranno la responsabilità genitoriale sotto il monitoraggio e la vigilanza dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
2) Demanda ai Servizi Sociali competenti per territorio il compito di:
- continuare ad attuare il percorso comune di sostegno alla genitorialità già intrapreso, al fine di supportare i genitori nell'esercizio della funzione genitoriale;
- vigilare sul nucleo familiare e sulle condizioni di vita della minore, attuando tale monitoraggio anche presso il domicilio delle parti;
- fornire ai genitori gli strumenti di supporto necessari per rendere proficua e fattiva, nell'interesse della figlia, la condivisione e l'assunzione delle scelte più importanti che riguardano la minore;
- svolgere una funzione di mediazione per agevolare la collaborazione tra i genitori nella gestione della figlia e consentire agli stessi di assumere concordemente le decisioni, anche di maggior importanza, relative alla figlia, effettuando nei loro confronti prescrizioni in caso di disaccordo, al fine di superare le loro difficoltà nell'adozione concordata delle scelte primarie riguardanti la vita della bambina;
- vigilare sul rispetto del calendario di visite padre-figlia ed intervenire per integrarlo e/o modificarlo se ve ne sia la necessità, anche attraverso una organizzazione più dettagliata che regoli gli orari di ritiro e di riconsegna, nonché i periodi di malattia e di non frequenza al nido/scuola della minore;
- riferire alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
pagina 11 di 12 3) Dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre, e con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina quando accompagnerà la bambina a scuola;
inoltre, nella settimana che finisce con il week end di spettanza del padre, la potrà tenere anche il martedì (dall'uscita da scuola, con pernottamento, e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente) ed il venerdì dall'uscita da scuola con pernottamento;
nella settimana che, invece, finisce con il week end di spettanza materna, il padre terrà la figlia due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con riaccompagnamento a scuola, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì. Il padre potrà infine tenere la figlia sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, metà delle vacanze scolastiche pasquali alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, ed infine, durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari ed il padre negli anni dispari).
4) Assegna la casa familiare, sita in Reggio Emilia, via Belgio n. 4, alla sig.ra Parte_1
5) Pone a carico del padre un assegno mensile di mantenimento della figlia pari ad € 200,00, da versare alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel Protocollo aggiornato in uso presso il
Tribunale di Reggio Emilia;
in questa quantificazione a far data dalla precisazione delle conclusioni
(26/03/2025), rimanendo il periodo pregresso regolato come da provvedimenti temporanei ed urgenti.
6) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Servizi Sociali Territoriali I Polo Ovest di
Reggio Emilia), per gli incombenti di cui al capo 2) del dispositivo.
Così deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, in data 15 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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