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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1192/2020 di R.G. avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile – azione rivendicazione
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNETTI LUIGIA e ALTAVILLA GIUSEPPE, Parte_1 in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIA E. FERMI N. 3 MANDURIA;
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. TURSO MICHELE, in virtù di RO mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Via Vittorio Emanuele,
Fragagnano.
CONVENUTO
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE SEMERARO, in virtù di RO mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Corso Italia, 304,
Taranto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto del 7.2.2020 citava dinanzi all'intestato Tribunale e Parte_1 Controparte_2
ed esponeva che: 1) egli attore era figlio ed erede legittimo del sig. , RO Persona_1 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 25.5.2019; 2) il sig. , al momento della sua Persona_1 morte, era proprietario dell'unità immobiliare sita nel Comune di Fragagnano alla via Vittorio Emanuele, n.59
(in catasto al civico n.57), al piano terra, contraddistinta nel Catasto Fabbricati al foglio 12, p.lla 198, subalterno 3, categoria A/4, dedotti, dai n.5,5 vani catastali, n.2 vani, che erano stati inglobati nel confinante immobile al civico n.55 di via Vittorio Emanuele, di proprietà esclusiva di egli attore, che li aveva acquistati per usucapione in forza di possesso esclusivo ultraventennale;
3) tale unità immobiliare, sita alla via Vittorio
Emanuele, n. 59, dedotti i n.2 vani usucapiti, era, dunque, stata acquistata da egli attore per successione ereditaria unitamente agli altri eredi, ciascuno per la propria quota;
4) la stessa unità immobiliare al civico n.59
(dedotti i due predetti vani) era occupata senza alcun titolo dal sig. e da suo fratello, sig. Controparte_2
, nipoti del de cuius;
5) i convenuti utilizzavano detto immobile come deposito delle merci RO relative all'attività commerciale di titolare della omonima impresa individuale, con sede Controparte_2 in Fragagnano alla via Vittorio Emanuele, n.24, dal momento della suo inizio, avvenuto nel mese di gennaio dell'anno 2012; 6) l'occupazione senza titolo del bene in questione ad opera dei convenuti costituiva lesione del diritto di proprietà di egli attore, così come già ledeva il diritto del suo dante causa;
Persona_1 chiedeva pertanto: l'accertamento della sua comproprietà del locale sito in Fragagnano alla via Vittorio
Emanuele al civico n.59, piano terra, dedotti i n.2 vani usucapiti, per averla acquistata per successione ereditaria;
dichiararsi che i convenuti occupavano senza titolo a far data dal gennaio 2012 la detta unità immobiliare in violazione del suo diritto di proprietà; dichiararsi tenuti e condannarsi gli stessi convenuti a restituire, in suo favore, detta unità immobiliare;
dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti, in suo favore dell'attore, a risarcire i danni per il mancato godimento della detta unità immobiliare e/o alla restituzione dei frutti ovvero un giusto compenso per la sua illegittima utilizzazione ad opera dei convenuti stessi, a far data dal gennaio 2012 fino all'effettivo rilascio, nella misura calcolata pro quota (2/9, ovvero 22,22%) di euro 110,00 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva il quale, in via pregiudiziale, chiedeva la sua estromissione dal giudizio e, Controparte_2 nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il suo rigetto, con vittoria di spese. Deduceva il suo difetto di legittimazione passiva per non essere detentore in alcun modo dell'immobile de quo e per non usarlo come deposito merci per la propria attività, né di occuparlo a qualsiasi altro titolo.
Si costituiva, altresì, , il quale contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto per la RO sua infondatezza, con vittoria di spese. Deduceva di occupare i locali alla via Vitt. Emanuele n. 59 in virtù di
2 comodato formalizzato dal de cuius in data 10 febbraio 2016 per la durata di dieci anni e Persona_1 che l'immobile in oggetto non era stato, né viene occupato da per deposito di RO attrezzature e merci relative all'attività commerciale da questi esercitata;
contestava, inoltre, che l'attore avesse la maggioranza prevista dall'art. 1105 c.c. per azionare la pretesa del rilascio.
Stante la dichiarazione dell'attore di non riconoscere la sottoscrizione di , suo defunto padre, Persona_1 apposta in calce alla scrittura privata del 10.2.2016 prodotta da , e l'istanza di verificazione RO da quest'ultimo proposta, veniva preliminarmente ammessa ed espletata CTU grafologica.
Il CTU, in una all'accertamento della autografia della firma del de cuius , rilevava Persona_1 un'anomalia nella predetta scrittura privata del 10.2.2016, relativamente alla dichiarazione: “A CP_1 concedo in comodato della durata di dieci anni i locali alla Via Vittorio Emanuele 59”, che era disallineata e aveva un diverso font di scrittura rispetto al testo che la precedeva e che la seguiva, nonché mancava del punto finale rispetto al resto del testo ortograficamente puntuale: il CTU concludeva che: “L'ipotesi è che il documento possa, con probabilità prossime alla certezza, essere stato sottoposto ad una seconda stampa”.
All'esito dell'accertamento peritale, proponeva in via incidentale querela di falso, chiedendo Parte_1 che venisse dichiarata la falsità materiale della scrittura datata 10.2.2016. Espletato il sub procedimento di falso, il Tribunale, con sentenza n.2015/2023 pubblicata il 4.9.2023, non impugnata e passata, pertanto, in giudicato, dichiarava la falsità materiale della scrittura datata 10.2.2016 in quanto alterata mediante l'aggiunta, falsamente apposta al testo definitivamente formato, della frase: “A concedo in comodato della CP_1 durata di dieci anni i locali alla Via Vittorio Emanuele 59”.
Riassunta la causa principale, ammessa ed espletata prova per testi, essa veniva rinviata per la discussione, con autorizzazione al deposito di note conclusive e delle Tabelle OMI riportanti il valore locativo del bene in questione entro dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da RO
, questa è fondata e, pertanto va accolta.
[...]
Il convenuto ha contestato la occupazione/detenzione/utilizzo dell'immobile di RO
Via Vittorio Emanuele n.59, da parte sua con la missiva inviata in data 08.10.2019 in nome e per conto del sig.
in risposta alla raccomandata del 18.09.2019. Tale circostanza veniva confermata RO dall'altro convenuto , che comunicava all'odierno attore l'esistenza del comodato della RO durata di anni 10 in suo favore sull'immobile di Via Vittorio Emanuele n.59 concessogli dal nonno ER
.
[...]
3 Alcuna rilevanza probatoria ha la visura camerale quanto all'utilizzo di detto immobile come deposito delle merci da parte , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale proprio alla via Controparte_2
Vittorio Emanuele, n.24, poiché non vi è alcuna indicazione relativa all'immobile per cui è causa.
Va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto . RO
Nel merito.
La domanda è risultata parzialmente fondata, e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che è comproprietario dal 25.5.2019 del locale al Parte_1 piano terra sito in Fragagnano alla via Vittorio Emanuele n.59, per averlo acquistato, pro quota, in forza di successione ereditaria al proprio padre , deceduto in Fragagnano il 25.5.2019 (v.doc. da 1 a Persona_1
4 allegati all'atto di citazione: atto accettazione eredità di con beneficio di inventario;
stato di Persona_1 famiglia originario di;
il titolo di provenienza ovvero l'atto di compravendita per Notar Persona_1 in data 12.11.1962 con il quale il de cuius acquistava il bene in questione;
visura catastale Per_2 dell'immobile in contestazione fatta dopo la morte dello stesso).
In qualità di comproprietario egli ha il potere di esperire l'azione di rivendica contro chiunque possieda o detenga il suo bene senza alcun titolo (art.948 c.c.) senza aver bisogno della maggioranza dei condomini per azionare la pretesa del rilascio. "ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino" (Cass. 28.1.2015 n.1650;19329/2009;
10219/2012; 4336/2018).
È emerso altresì, che il locale per cui è causa è detenuto dal sig. , a riguardo i testi RO
e hanno concordemente affermato che (in occasione Testimone_1 Testimone_2 Persona_1 della redazione della scrittura privata del 10 febbraio 2016 con cui il “de cuius” espresse la volontà di assegnare alcuni suoi beni immobili in Fragagnano alla OT il cui contenuto “in parte Controparte_3 qua” non è stato contestato e la sottoscrizione è risultata autentica), rivolto al OT , che RO conduceva il locale deposito per cui è causa e che aveva manifestato l'opportunità di “regolarizzare la situazione ed il suo utilizzo”, lo assicurò dicendo che “finché era lui in vita nessuno glielo avrebbe tolto” .
Orbene, da tali dichiarazioni testimoniali, emerge che la volontà del de cuius era quella di lasciare a disposizione del OT il locale per cui è causa fino alla sua morte. RO
4 Dunque, da tali dichiarazioni rese dai testi della stessa parte convenuta consegue che, la occupazione dell'immobile, successivamente al decesso del nonno è divenuta illegittima.
Né può attribuirsi alcun valore al contratto di comodato, che al di là della veridicità della disposizione di cui alla scrittura privata allegata in atti, comunque sarebbe nullo in quanto mai registrato.
Consegue l'accertamento della illegittima occupazione dell'immobile a far data dalla morte del de cuius e la condanna del convenuto al rilascio libero e sgombro entro il 7 maggio 2025. RO
In ordine alla domanda di risarcimento danni riguardo alla pretesa della corresponsione di un indennizzo per detenzione senza titolo è risultata non provata e pertanto, va rigettata.
Secondo l'interpretazione anche più recente della Suprema Corte di Cassazione, l'indennità di occupazione non è non sempre dovuta o quanto meno riconoscibile in automatico, ma solo dopo aver provato adeguatamente il danno da occupazione. La Suprema Corte di Cassazione concepisce la detta indennità come un'eventuale forma di risarcimento, nel contempo non riconoscendo che dall'illecita occupazione di un immobile possa derivare automaticamente un danno a svantaggio del proprietario. Il danno non è in re ipsa, cioè non è implicitamente presente in questi casi, ma deve essere provato dal proprietario, affinché lo stesso si veda corrisposto la dovuta indennità di occupazione.
La citata Cassazione, infatti, sottolinea che non sempre il proprietario decide di mettere a frutto un proprio immobile, così come avviene, ad esempio con l'usucapione, dove appare evidente la scelta del titolare di non trarre alcuna utilità o guadagno dal proprio bene. Per questa ragione, quindi, conclude la Suprema Corte, dinanzi ad un'occupazione senza titolo è necessario che il proprietario dimostri di aver ricevuto un danno dalla descritta situazione, per vedersi riconosciuta un'adeguata indennità di occupazione. Ad esempio, provando il suo intento frustrato di concedere l'immobile in locazione durante il periodo di occupazione abusiva, oppure dimostrando di aver affrontato spese per abitare in un altro immobile, oppure ancora provando la concreta decisione di vendere il bene, illecitamente occupato.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti dei sigg.ri, Parte_1
e così dispone: RO RO
5 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del sig. ; RO
2) Accoglie la domanda e accerta e dichiara che è comproprietario dell''unità Parte_1 immobiliare sita nel Comune di Fragagnano alla via Vittorio Emanuele, n.59 (in catasto al civico n.57), al piano terra, contraddistinta nel Catasto Fabbricati al foglio 12, p.lla 198, subalterno 3, categoria A/4, dedotti, dai n.5,5 vani catastali, n.2 vani, effettivamente inglobati nel confinante immobile al civico n.55, avendolo acquistato per successione ereditaria da;
Persona_3
3) per l'effetto, condanna il sig. al rilascio dell'immobile sito nel Comune di RO
Fragagnano alla via Vittorio Emanuele, n.59 (in catasto al civico n.57), al piano terra, contraddistinta nel
Catasto Fabbricati al foglio 12, p.lla 198, subalterno 3, libero e sgombro entro il 7.05.2025
4) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di Parte_1 [...] in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge CP_2 da liquidarsi all'avv. Turso Michele distrattario.
Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di , RO Parte_1 che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 08/04/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
6
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1192/2020 di R.G. avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile – azione rivendicazione
Tra le seguenti parti:
, rappresentato e difeso dall'Avv. BRUNETTI LUIGIA e ALTAVILLA GIUSEPPE, Parte_1 in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIA E. FERMI N. 3 MANDURIA;
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. TURSO MICHELE, in virtù di RO mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Via Vittorio Emanuele,
Fragagnano.
CONVENUTO
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE SEMERARO, in virtù di RO mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Corso Italia, 304,
Taranto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto del 7.2.2020 citava dinanzi all'intestato Tribunale e Parte_1 Controparte_2
ed esponeva che: 1) egli attore era figlio ed erede legittimo del sig. , RO Persona_1 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 25.5.2019; 2) il sig. , al momento della sua Persona_1 morte, era proprietario dell'unità immobiliare sita nel Comune di Fragagnano alla via Vittorio Emanuele, n.59
(in catasto al civico n.57), al piano terra, contraddistinta nel Catasto Fabbricati al foglio 12, p.lla 198, subalterno 3, categoria A/4, dedotti, dai n.5,5 vani catastali, n.2 vani, che erano stati inglobati nel confinante immobile al civico n.55 di via Vittorio Emanuele, di proprietà esclusiva di egli attore, che li aveva acquistati per usucapione in forza di possesso esclusivo ultraventennale;
3) tale unità immobiliare, sita alla via Vittorio
Emanuele, n. 59, dedotti i n.2 vani usucapiti, era, dunque, stata acquistata da egli attore per successione ereditaria unitamente agli altri eredi, ciascuno per la propria quota;
4) la stessa unità immobiliare al civico n.59
(dedotti i due predetti vani) era occupata senza alcun titolo dal sig. e da suo fratello, sig. Controparte_2
, nipoti del de cuius;
5) i convenuti utilizzavano detto immobile come deposito delle merci RO relative all'attività commerciale di titolare della omonima impresa individuale, con sede Controparte_2 in Fragagnano alla via Vittorio Emanuele, n.24, dal momento della suo inizio, avvenuto nel mese di gennaio dell'anno 2012; 6) l'occupazione senza titolo del bene in questione ad opera dei convenuti costituiva lesione del diritto di proprietà di egli attore, così come già ledeva il diritto del suo dante causa;
Persona_1 chiedeva pertanto: l'accertamento della sua comproprietà del locale sito in Fragagnano alla via Vittorio
Emanuele al civico n.59, piano terra, dedotti i n.2 vani usucapiti, per averla acquistata per successione ereditaria;
dichiararsi che i convenuti occupavano senza titolo a far data dal gennaio 2012 la detta unità immobiliare in violazione del suo diritto di proprietà; dichiararsi tenuti e condannarsi gli stessi convenuti a restituire, in suo favore, detta unità immobiliare;
dichiararsi tenuti e condannarsi i convenuti, in suo favore dell'attore, a risarcire i danni per il mancato godimento della detta unità immobiliare e/o alla restituzione dei frutti ovvero un giusto compenso per la sua illegittima utilizzazione ad opera dei convenuti stessi, a far data dal gennaio 2012 fino all'effettivo rilascio, nella misura calcolata pro quota (2/9, ovvero 22,22%) di euro 110,00 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva il quale, in via pregiudiziale, chiedeva la sua estromissione dal giudizio e, Controparte_2 nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il suo rigetto, con vittoria di spese. Deduceva il suo difetto di legittimazione passiva per non essere detentore in alcun modo dell'immobile de quo e per non usarlo come deposito merci per la propria attività, né di occuparlo a qualsiasi altro titolo.
Si costituiva, altresì, , il quale contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto per la RO sua infondatezza, con vittoria di spese. Deduceva di occupare i locali alla via Vitt. Emanuele n. 59 in virtù di
2 comodato formalizzato dal de cuius in data 10 febbraio 2016 per la durata di dieci anni e Persona_1 che l'immobile in oggetto non era stato, né viene occupato da per deposito di RO attrezzature e merci relative all'attività commerciale da questi esercitata;
contestava, inoltre, che l'attore avesse la maggioranza prevista dall'art. 1105 c.c. per azionare la pretesa del rilascio.
Stante la dichiarazione dell'attore di non riconoscere la sottoscrizione di , suo defunto padre, Persona_1 apposta in calce alla scrittura privata del 10.2.2016 prodotta da , e l'istanza di verificazione RO da quest'ultimo proposta, veniva preliminarmente ammessa ed espletata CTU grafologica.
Il CTU, in una all'accertamento della autografia della firma del de cuius , rilevava Persona_1 un'anomalia nella predetta scrittura privata del 10.2.2016, relativamente alla dichiarazione: “A CP_1 concedo in comodato della durata di dieci anni i locali alla Via Vittorio Emanuele 59”, che era disallineata e aveva un diverso font di scrittura rispetto al testo che la precedeva e che la seguiva, nonché mancava del punto finale rispetto al resto del testo ortograficamente puntuale: il CTU concludeva che: “L'ipotesi è che il documento possa, con probabilità prossime alla certezza, essere stato sottoposto ad una seconda stampa”.
All'esito dell'accertamento peritale, proponeva in via incidentale querela di falso, chiedendo Parte_1 che venisse dichiarata la falsità materiale della scrittura datata 10.2.2016. Espletato il sub procedimento di falso, il Tribunale, con sentenza n.2015/2023 pubblicata il 4.9.2023, non impugnata e passata, pertanto, in giudicato, dichiarava la falsità materiale della scrittura datata 10.2.2016 in quanto alterata mediante l'aggiunta, falsamente apposta al testo definitivamente formato, della frase: “A concedo in comodato della CP_1 durata di dieci anni i locali alla Via Vittorio Emanuele 59”.
Riassunta la causa principale, ammessa ed espletata prova per testi, essa veniva rinviata per la discussione, con autorizzazione al deposito di note conclusive e delle Tabelle OMI riportanti il valore locativo del bene in questione entro dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da RO
, questa è fondata e, pertanto va accolta.
[...]
Il convenuto ha contestato la occupazione/detenzione/utilizzo dell'immobile di RO
Via Vittorio Emanuele n.59, da parte sua con la missiva inviata in data 08.10.2019 in nome e per conto del sig.
in risposta alla raccomandata del 18.09.2019. Tale circostanza veniva confermata RO dall'altro convenuto , che comunicava all'odierno attore l'esistenza del comodato della RO durata di anni 10 in suo favore sull'immobile di Via Vittorio Emanuele n.59 concessogli dal nonno ER
.
[...]
3 Alcuna rilevanza probatoria ha la visura camerale quanto all'utilizzo di detto immobile come deposito delle merci da parte , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale proprio alla via Controparte_2
Vittorio Emanuele, n.24, poiché non vi è alcuna indicazione relativa all'immobile per cui è causa.
Va dunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto . RO
Nel merito.
La domanda è risultata parzialmente fondata, e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che è comproprietario dal 25.5.2019 del locale al Parte_1 piano terra sito in Fragagnano alla via Vittorio Emanuele n.59, per averlo acquistato, pro quota, in forza di successione ereditaria al proprio padre , deceduto in Fragagnano il 25.5.2019 (v.doc. da 1 a Persona_1
4 allegati all'atto di citazione: atto accettazione eredità di con beneficio di inventario;
stato di Persona_1 famiglia originario di;
il titolo di provenienza ovvero l'atto di compravendita per Notar Persona_1 in data 12.11.1962 con il quale il de cuius acquistava il bene in questione;
visura catastale Per_2 dell'immobile in contestazione fatta dopo la morte dello stesso).
In qualità di comproprietario egli ha il potere di esperire l'azione di rivendica contro chiunque possieda o detenga il suo bene senza alcun titolo (art.948 c.c.) senza aver bisogno della maggioranza dei condomini per azionare la pretesa del rilascio. "ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino" (Cass. 28.1.2015 n.1650;19329/2009;
10219/2012; 4336/2018).
È emerso altresì, che il locale per cui è causa è detenuto dal sig. , a riguardo i testi RO
e hanno concordemente affermato che (in occasione Testimone_1 Testimone_2 Persona_1 della redazione della scrittura privata del 10 febbraio 2016 con cui il “de cuius” espresse la volontà di assegnare alcuni suoi beni immobili in Fragagnano alla OT il cui contenuto “in parte Controparte_3 qua” non è stato contestato e la sottoscrizione è risultata autentica), rivolto al OT , che RO conduceva il locale deposito per cui è causa e che aveva manifestato l'opportunità di “regolarizzare la situazione ed il suo utilizzo”, lo assicurò dicendo che “finché era lui in vita nessuno glielo avrebbe tolto” .
Orbene, da tali dichiarazioni testimoniali, emerge che la volontà del de cuius era quella di lasciare a disposizione del OT il locale per cui è causa fino alla sua morte. RO
4 Dunque, da tali dichiarazioni rese dai testi della stessa parte convenuta consegue che, la occupazione dell'immobile, successivamente al decesso del nonno è divenuta illegittima.
Né può attribuirsi alcun valore al contratto di comodato, che al di là della veridicità della disposizione di cui alla scrittura privata allegata in atti, comunque sarebbe nullo in quanto mai registrato.
Consegue l'accertamento della illegittima occupazione dell'immobile a far data dalla morte del de cuius e la condanna del convenuto al rilascio libero e sgombro entro il 7 maggio 2025. RO
In ordine alla domanda di risarcimento danni riguardo alla pretesa della corresponsione di un indennizzo per detenzione senza titolo è risultata non provata e pertanto, va rigettata.
Secondo l'interpretazione anche più recente della Suprema Corte di Cassazione, l'indennità di occupazione non è non sempre dovuta o quanto meno riconoscibile in automatico, ma solo dopo aver provato adeguatamente il danno da occupazione. La Suprema Corte di Cassazione concepisce la detta indennità come un'eventuale forma di risarcimento, nel contempo non riconoscendo che dall'illecita occupazione di un immobile possa derivare automaticamente un danno a svantaggio del proprietario. Il danno non è in re ipsa, cioè non è implicitamente presente in questi casi, ma deve essere provato dal proprietario, affinché lo stesso si veda corrisposto la dovuta indennità di occupazione.
La citata Cassazione, infatti, sottolinea che non sempre il proprietario decide di mettere a frutto un proprio immobile, così come avviene, ad esempio con l'usucapione, dove appare evidente la scelta del titolare di non trarre alcuna utilità o guadagno dal proprio bene. Per questa ragione, quindi, conclude la Suprema Corte, dinanzi ad un'occupazione senza titolo è necessario che il proprietario dimostri di aver ricevuto un danno dalla descritta situazione, per vedersi riconosciuta un'adeguata indennità di occupazione. Ad esempio, provando il suo intento frustrato di concedere l'immobile in locazione durante il periodo di occupazione abusiva, oppure dimostrando di aver affrontato spese per abitare in un altro immobile, oppure ancora provando la concreta decisione di vendere il bene, illecitamente occupato.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Avv. Rosa I. Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti dei sigg.ri, Parte_1
e così dispone: RO RO
5 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del sig. ; RO
2) Accoglie la domanda e accerta e dichiara che è comproprietario dell''unità Parte_1 immobiliare sita nel Comune di Fragagnano alla via Vittorio Emanuele, n.59 (in catasto al civico n.57), al piano terra, contraddistinta nel Catasto Fabbricati al foglio 12, p.lla 198, subalterno 3, categoria A/4, dedotti, dai n.5,5 vani catastali, n.2 vani, effettivamente inglobati nel confinante immobile al civico n.55, avendolo acquistato per successione ereditaria da;
Persona_3
3) per l'effetto, condanna il sig. al rilascio dell'immobile sito nel Comune di RO
Fragagnano alla via Vittorio Emanuele, n.59 (in catasto al civico n.57), al piano terra, contraddistinta nel
Catasto Fabbricati al foglio 12, p.lla 198, subalterno 3, libero e sgombro entro il 7.05.2025
4) Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di Parte_1 [...] in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge CP_2 da liquidarsi all'avv. Turso Michele distrattario.
Condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di , RO Parte_1 che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP, come per legge.
Taranto, 08/04/2025
il G.O.P.
Avv. Rosa I. Caponio
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