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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°15907/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to RUSSO Parte_1
FACCIAZZA CALOGERO ALESSIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA VECCHIUZZO, N. 44 a CASTELL'UMBERTO.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore.
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/12/2023, la sig.ra , Parte_1
affetta da gravi patologie psico fisiche (“"Sclerosi multipla di tipo secondario progressivo in soggetto con paraparesi spastica e vescica neurologica"”), lamentando che l'Asp di Palermo non aveva positivamente esitato la richiesta avanzata, in via amministrativa, per ottenere il rilascio di “un c.d. "Moltiplicatore di spinta COD 12 24
09 009" (come da prescrizioni del 22/07/2022 e del 30/01/2023), che gli permetterebbe di utilizzare la carrozzina a spinta che possiede con molto meno sforzo fisico e quindi con più facilità”, ha convenuto la suddetta , per sentir accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “
1. In via cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., accertare e dichiarare in favore di , nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
1 , residente a [...] CP_1
dell'autorizzazione avente ad oggetto il "Moltiplicatore di spinta COD 12 24 09 009", come da prescrizione rilasciata in data 12/05/2022, dal dott. , Persona_1
dell'U.O. di Neurologia e Neurofisiopatologia, del
[...]
dell' Controparte_2 [...]
dell' , e Controparte_3 Controparte_4
ordinare all' con sede legale a in Controparte_1 CP_1
Via Cusmano, n. 24, e all' del Distretto Sanitario n. 42 PTA Centro Controparte_5
dell'ASP di Palermo, con sede in Via Giuseppina Turrisi Colonna, 43, di provvedere al rilascio del relativo ausilio;
2. Nel merito accertare e dichiarare in favore di , nata a [...]
Sommatino, il 08/04/1968, c.f. , residente a [...] CP_1
Monte Pietà, il diritto al rilascio dell'autorizzazione avente ad oggetto il
"Moltiplicatore di spinta COD 12 24 09 009", come da prescrizione rilasciata in data
12/05/2022, dal dott. , dell'U.O. di Neurologia e Neurofisiopatologia, Persona_1
[... del Controparte_2
, dell' CP_2 Controparte_3
dell' , e ordinare all' Controparte_4 Controparte_1
con sede legale a in Via Cusmano, n. 24, e all' del
[...] CP_1 Controparte_5
Distretto Sanitario n. 42 PTA Centro dell'ASP di Palermo, con sede in Via Giuseppina
Turrisi Colonna, 43, di provvedere al rilascio del relativo ausilio, qualora ciò non sia stato fatto al termine del procedimento cautelare;
3.Condannare l' , con sede legale in Via Controparte_1
G. Cusmano, n. 24, 90141, , c.f. e P. IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente, sopra generalizzata, per mancata autorizzazione dell'ausilio di cui ha diritto”.
L'Asp, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 27.1.2024, questo Giudice ha respinto le domande azionate in via cautelare, per difetto di c.d. periculum in mora; il Tribunale, in sede collegiale, ha accolto il reclamo proposto avverso la suddetta ordinanza, accogliendo la medesime domande.
2 La causa, su richiesta del procuratore di parte ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' convenuta che, seppur CP_1
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, sulla scorta di quanto riferito da parte ricorrente nelle note conclusive, il “moltiplicatore di spinta” oggetto di causa, le è stato consegnato in corso di causa e pertanto essendo venuto meno ogni motivo di contrasto fra le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate in via principale.
Va, invece, respinta l'ulteriore domanda avanzata per il risarcimento “dei danni non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente… per mancata autorizzazione dell'ausilio di cui ha diritto”, in assenza di qualsiasi deduzione o prova, che era onere della stessa fornire, in ordine alla sussistenza e consistenza degli stessi.
Le spese di lite, essendo stato consegnato il presidio richiesto solo nel corso del giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto:
a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendo a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell' . Controparte_1
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate in ricorso per la consegna in favore della ricorrente del "Moltiplicatore di spinta COD 12
24 09 009" e rigetta per il resto il ricorso.
Condanna l' convenuta a corrispondere in favore dello Stato, a Controparte_1
titolo di spese di lite, la somma di euro 4.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese di lite, sostenute dalla ricorrente ammessa al gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 08/04/2025.
3 IL GIUDICE
Dante Martino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°15907/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to RUSSO Parte_1
FACCIAZZA CALOGERO ALESSIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA VECCHIUZZO, N. 44 a CASTELL'UMBERTO.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore.
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 07/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/12/2023, la sig.ra , Parte_1
affetta da gravi patologie psico fisiche (“"Sclerosi multipla di tipo secondario progressivo in soggetto con paraparesi spastica e vescica neurologica"”), lamentando che l'Asp di Palermo non aveva positivamente esitato la richiesta avanzata, in via amministrativa, per ottenere il rilascio di “un c.d. "Moltiplicatore di spinta COD 12 24
09 009" (come da prescrizioni del 22/07/2022 e del 30/01/2023), che gli permetterebbe di utilizzare la carrozzina a spinta che possiede con molto meno sforzo fisico e quindi con più facilità”, ha convenuto la suddetta , per sentir accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “
1. In via cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., accertare e dichiarare in favore di , nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
1 , residente a [...] CP_1
dell'autorizzazione avente ad oggetto il "Moltiplicatore di spinta COD 12 24 09 009", come da prescrizione rilasciata in data 12/05/2022, dal dott. , Persona_1
dell'U.O. di Neurologia e Neurofisiopatologia, del
[...]
dell' Controparte_2 [...]
dell' , e Controparte_3 Controparte_4
ordinare all' con sede legale a in Controparte_1 CP_1
Via Cusmano, n. 24, e all' del Distretto Sanitario n. 42 PTA Centro Controparte_5
dell'ASP di Palermo, con sede in Via Giuseppina Turrisi Colonna, 43, di provvedere al rilascio del relativo ausilio;
2. Nel merito accertare e dichiarare in favore di , nata a [...]
Sommatino, il 08/04/1968, c.f. , residente a [...] CP_1
Monte Pietà, il diritto al rilascio dell'autorizzazione avente ad oggetto il
"Moltiplicatore di spinta COD 12 24 09 009", come da prescrizione rilasciata in data
12/05/2022, dal dott. , dell'U.O. di Neurologia e Neurofisiopatologia, Persona_1
[... del Controparte_2
, dell' CP_2 Controparte_3
dell' , e ordinare all' Controparte_4 Controparte_1
con sede legale a in Via Cusmano, n. 24, e all' del
[...] CP_1 Controparte_5
Distretto Sanitario n. 42 PTA Centro dell'ASP di Palermo, con sede in Via Giuseppina
Turrisi Colonna, 43, di provvedere al rilascio del relativo ausilio, qualora ciò non sia stato fatto al termine del procedimento cautelare;
3.Condannare l' , con sede legale in Via Controparte_1
G. Cusmano, n. 24, 90141, , c.f. e P. IVA , in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente, sopra generalizzata, per mancata autorizzazione dell'ausilio di cui ha diritto”.
L'Asp, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza del 27.1.2024, questo Giudice ha respinto le domande azionate in via cautelare, per difetto di c.d. periculum in mora; il Tribunale, in sede collegiale, ha accolto il reclamo proposto avverso la suddetta ordinanza, accogliendo la medesime domande.
2 La causa, su richiesta del procuratore di parte ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' convenuta che, seppur CP_1
ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, sulla scorta di quanto riferito da parte ricorrente nelle note conclusive, il “moltiplicatore di spinta” oggetto di causa, le è stato consegnato in corso di causa e pertanto essendo venuto meno ogni motivo di contrasto fra le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate in via principale.
Va, invece, respinta l'ulteriore domanda avanzata per il risarcimento “dei danni non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente… per mancata autorizzazione dell'ausilio di cui ha diritto”, in assenza di qualsiasi deduzione o prova, che era onere della stessa fornire, in ordine alla sussistenza e consistenza degli stessi.
Le spese di lite, essendo stato consegnato il presidio richiesto solo nel corso del giudizio, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto:
a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendo a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell' . Controparte_1
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate in ricorso per la consegna in favore della ricorrente del "Moltiplicatore di spinta COD 12
24 09 009" e rigetta per il resto il ricorso.
Condanna l' convenuta a corrispondere in favore dello Stato, a Controparte_1
titolo di spese di lite, la somma di euro 4.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese di lite, sostenute dalla ricorrente ammessa al gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 08/04/2025.
3 IL GIUDICE
Dante Martino
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