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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 2332/2024 R.G. promosso da nata il giorno 10/08/1995 a Sao Paulo, SP, Parte_1
Brasile titolare del RG 384445214 e CPF , residente in [...], C.F._1
603 A, Brooklin, Sao Paulo, Brasile;
, nata il giorno Parte_2
29/07/1990 a Sao Paulo, SP, Brasile, titolare del RG 38765438 e CPF per sé C.F._2
e, unitamente a , nato il giorno 27/10/1990 a Sao Paulo, Parte_3
SP, Brasile, titolare del RG 485440738 e CPF , quali genitori esercenti la C.F._3
responsabilità sulla figlia , nata il giorno 04/08/2022 a Sao Persona_1
Paulo, SP, titolare del RG 693761271 e CPF , tutti residenti in [...]
1002,Brooklin, Sao Paulo, Brasile;
, nato il giorno Controparte_1
30/04/1996 a Sao Paulo, SP, Brasile, titolare del RG 387654392 e CPF , C.F._5
residente in [...], Brooklin, Sao Paulo, Brasile;
Parte_4
, nata il giorno 09/05/1979 a Sao Paulo, SP, Brasile, titolare del RG
[...]
30.059.942-0 e CPF per sé e, unitamente nato il C.F._6 Parte_5
giorno 27/01/1972 a Sao Paulo, Sao Paulo, Brasile, titolare del RG 16.440.270-6 e CPF
, quali genitori esercenti la responsabilità sul figlio , P.IVA_1 Persona_2
nato il giorno 22/07/2018 a Sao Paulo, SP, Brasile, titolare del RG 64468852-9 e CPF
, tutti residenti in [...], 81, appartamento 43 A, Sao Paulo, C.F._7
pagina 1 di 9 Brasile;
, nato il giorno 22/03/1999 a Sao Paulo, SP, Brasile, Parte_6
titolare del RG 003.131.375 e CPF residente in [...], 81, C.F._8 appartamento 43 A, CAP 04363000, Sao Paulo, Brasile, tutti con il patrocinio dell'Avv.
Isabel De Lima (CF. ) del foro di Napoli presso lo studio della C.F._9
quale sono elettivamente domiciliati come da procure in atti;
ATTORI Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore
CONVENUTO-Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per gli attori come da note depositate il 19/01/2025: “Voglia l'Ill.mo
Giudice Adito: Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani in quanto discendenti del sig. cittadino che ha validamente trasmesso la propria Persona_3 cittadinanza italiana;
per effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
Impugna e contesta tutto quanto ex avverso chiesto, prodotto, dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed onorari di giudizio all'avvocato antistatario, con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/02/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di
, nato nel Comune di San Miniato (Provincia di Pisa) il giorno 17.06.1924 Persona_3
dai genitori italiani e , in seguito Persona_4 Persona_5
emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.2-18).
pagina 2 di 9 Con decreto del 7/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 21/02/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , Controparte_2
essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 7/01/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un pagina 3 di 9 orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di inviare le loro richieste di riconoscimento della cittadinanza al competente
Consolato Generale d'Italia di San Paolo effettuando senza successo plurimi tentativi di registrazione sulla piattaforma di servizi consolari denominata “prenot@mi”. All'uopo hanno prodotto diverse catture di schermo della suddetta piattaforma dalle quali si evince l'impossibilità di effettuare la registrazione, (doc.19). Gli stessi hanno fatto presente anche il ritardo generalizzato con il quale la predetta Autorità consolare sta procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti.
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in Brasile, in particolare quello di San Paolo, si trovino in Parte_7
una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
pagina 4 di 9 Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite in data 15.07.1954 si sposò Persona_3
in Brasile con (doc.3), la quale in virtù del matrimonio passava a Persona_6
firmare col nome di dalla loro unione nascevano in Brasile, Parte_8
in data 11.05.1960, le gemelle (doc.4) e Parte_9 Parte_10
(doc.10).
[...]
- Discendenti ramo Parte_9
la predetta si sposava in data 18.04.1986 con passando da quel Controparte_3
momento a firmare col nome di per poi, in seguito a Parte_11
divorzio, tornare ad usare il nome da nubile, (doc.5); dal loro matrimonio sono nati i ricorrenti il giorno 30.04.1996 (doc.6) e Controparte_1 [...]
il giorno 29.07.1990 (doc.7). In data 08.09.2018 si è Parte_2 Parte_2
sposata con (DOC. 008), passando così a Parte_3 Parte_3
firmare col nome di , (doc.8); dalla loro unione è nata il Parte_2
giorno 04.08.2022 la ricorrente , minorenne rappresentata in Persona_1
giudizio dai genitori, (doc.9).
- Discendenti ramo Parte_10
La predetta si sposava in data 28.09.1978 con Parte_12
(doc. 011), passando a firmare col nome di per Parte_13
poi, in seguito a separazione consensuale, tornare ad usare il nome da nubile ovvero
[...]
(doc.11); dal loro matrimonio è nata la ricorrente Parte_10 Parte_4
il giorno 09.05.1979 (doc.12). Dall'unione more uxorio fra quest'ultima e
[...]
è nato il ricorrente il Parte_14 Parte_6
giorno 22.03.1999 (doc.13). Da una successiva relazione more uxorio fra la succitata e è nato il ricorrente Parte_4 Parte_5
il giorno 22.07.2018, minorenne rappresentato in giudizio dai Persona_2
genitori, (doc.14). in data 27.05.1994 contraeva un secondo matrimonio con Parte_10
, passando a firmare col nome di per Persona_7 Parte_15
pagina 5 di 9 poi tornare ad usare il nome da nubile a seguito di divorzio, (doc.16); da questa unione coniugale è nata la ricorrente il giorno 10.08.1995 Parte_1
(doc.17).
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è Persona_3
evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.18), ai sensi dell'art. 1 legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana alle figlie e le quali, in Parte_9 Parte_10
assenza di emergenze di segno contrario, sono state in grado di trasmetterla ai rispettivi discendenti che hanno agito nel presente giudizio.
La linea di discendenza sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
pagina 6 di 9 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano Per_3
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha pagina 7 di 9 affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
pagina 8 di 9 • dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_2 presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Isabel De Lima, dichiaratasi antistataria, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 2332/2024 R.G. promosso da nata il giorno 10/08/1995 a Sao Paulo, SP, Parte_1
Brasile titolare del RG 384445214 e CPF , residente in [...], C.F._1
603 A, Brooklin, Sao Paulo, Brasile;
, nata il giorno Parte_2
29/07/1990 a Sao Paulo, SP, Brasile, titolare del RG 38765438 e CPF per sé C.F._2
e, unitamente a , nato il giorno 27/10/1990 a Sao Paulo, Parte_3
SP, Brasile, titolare del RG 485440738 e CPF , quali genitori esercenti la C.F._3
responsabilità sulla figlia , nata il giorno 04/08/2022 a Sao Persona_1
Paulo, SP, titolare del RG 693761271 e CPF , tutti residenti in [...]
1002,Brooklin, Sao Paulo, Brasile;
, nato il giorno Controparte_1
30/04/1996 a Sao Paulo, SP, Brasile, titolare del RG 387654392 e CPF , C.F._5
residente in [...], Brooklin, Sao Paulo, Brasile;
Parte_4
, nata il giorno 09/05/1979 a Sao Paulo, SP, Brasile, titolare del RG
[...]
30.059.942-0 e CPF per sé e, unitamente nato il C.F._6 Parte_5
giorno 27/01/1972 a Sao Paulo, Sao Paulo, Brasile, titolare del RG 16.440.270-6 e CPF
, quali genitori esercenti la responsabilità sul figlio , P.IVA_1 Persona_2
nato il giorno 22/07/2018 a Sao Paulo, SP, Brasile, titolare del RG 64468852-9 e CPF
, tutti residenti in [...], 81, appartamento 43 A, Sao Paulo, C.F._7
pagina 1 di 9 Brasile;
, nato il giorno 22/03/1999 a Sao Paulo, SP, Brasile, Parte_6
titolare del RG 003.131.375 e CPF residente in [...], 81, C.F._8 appartamento 43 A, CAP 04363000, Sao Paulo, Brasile, tutti con il patrocinio dell'Avv.
Isabel De Lima (CF. ) del foro di Napoli presso lo studio della C.F._9
quale sono elettivamente domiciliati come da procure in atti;
ATTORI Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore
CONVENUTO-Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per gli attori come da note depositate il 19/01/2025: “Voglia l'Ill.mo
Giudice Adito: Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani in quanto discendenti del sig. cittadino che ha validamente trasmesso la propria Persona_3 cittadinanza italiana;
per effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
Impugna e contesta tutto quanto ex avverso chiesto, prodotto, dedotto ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese ed onorari di giudizio all'avvocato antistatario, con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/02/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di
, nato nel Comune di San Miniato (Provincia di Pisa) il giorno 17.06.1924 Persona_3
dai genitori italiani e , in seguito Persona_4 Persona_5
emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.2-18).
pagina 2 di 9 Con decreto del 7/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 21/02/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , Controparte_2
essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 7/01/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un pagina 3 di 9 orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di inviare le loro richieste di riconoscimento della cittadinanza al competente
Consolato Generale d'Italia di San Paolo effettuando senza successo plurimi tentativi di registrazione sulla piattaforma di servizi consolari denominata “prenot@mi”. All'uopo hanno prodotto diverse catture di schermo della suddetta piattaforma dalle quali si evince l'impossibilità di effettuare la registrazione, (doc.19). Gli stessi hanno fatto presente anche il ritardo generalizzato con il quale la predetta Autorità consolare sta procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti.
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in Brasile, in particolare quello di San Paolo, si trovino in Parte_7
una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
pagina 4 di 9 Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite in data 15.07.1954 si sposò Persona_3
in Brasile con (doc.3), la quale in virtù del matrimonio passava a Persona_6
firmare col nome di dalla loro unione nascevano in Brasile, Parte_8
in data 11.05.1960, le gemelle (doc.4) e Parte_9 Parte_10
(doc.10).
[...]
- Discendenti ramo Parte_9
la predetta si sposava in data 18.04.1986 con passando da quel Controparte_3
momento a firmare col nome di per poi, in seguito a Parte_11
divorzio, tornare ad usare il nome da nubile, (doc.5); dal loro matrimonio sono nati i ricorrenti il giorno 30.04.1996 (doc.6) e Controparte_1 [...]
il giorno 29.07.1990 (doc.7). In data 08.09.2018 si è Parte_2 Parte_2
sposata con (DOC. 008), passando così a Parte_3 Parte_3
firmare col nome di , (doc.8); dalla loro unione è nata il Parte_2
giorno 04.08.2022 la ricorrente , minorenne rappresentata in Persona_1
giudizio dai genitori, (doc.9).
- Discendenti ramo Parte_10
La predetta si sposava in data 28.09.1978 con Parte_12
(doc. 011), passando a firmare col nome di per Parte_13
poi, in seguito a separazione consensuale, tornare ad usare il nome da nubile ovvero
[...]
(doc.11); dal loro matrimonio è nata la ricorrente Parte_10 Parte_4
il giorno 09.05.1979 (doc.12). Dall'unione more uxorio fra quest'ultima e
[...]
è nato il ricorrente il Parte_14 Parte_6
giorno 22.03.1999 (doc.13). Da una successiva relazione more uxorio fra la succitata e è nato il ricorrente Parte_4 Parte_5
il giorno 22.07.2018, minorenne rappresentato in giudizio dai Persona_2
genitori, (doc.14). in data 27.05.1994 contraeva un secondo matrimonio con Parte_10
, passando a firmare col nome di per Persona_7 Parte_15
pagina 5 di 9 poi tornare ad usare il nome da nubile a seguito di divorzio, (doc.16); da questa unione coniugale è nata la ricorrente il giorno 10.08.1995 Parte_1
(doc.17).
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è Persona_3
evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.18), ai sensi dell'art. 1 legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana alle figlie e le quali, in Parte_9 Parte_10
assenza di emergenze di segno contrario, sono state in grado di trasmetterla ai rispettivi discendenti che hanno agito nel presente giudizio.
La linea di discendenza sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
pagina 6 di 9 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano Per_3
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...] precostituzionale, non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha pagina 7 di 9 affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
pagina 8 di 9 • dichiara la contumacia del;
Controparte_2
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_2 presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Isabel De Lima, dichiaratasi antistataria, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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