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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1485/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Manganello
( e Vincenzo Sicorello Email_1
( Email_2 parte appellante contro
, e Controparte_1
, in persona dei rispettivi Controparte_2 rappresentanti legali pro-tempore, ex lege difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo ( Email_3
parti appellate
1 ***
Conclusioni per la parte appellante:
Contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 869/2019, resa inter partes dal Tribunale di
Palermo, pubblicata il 19.2.2019, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: ritenere e dichiarare l'inadempimento da parte dello
Stato Italiano per omessa o tardiva trasposizione, nel termine prescritto dalle direttive comunitarie, della Direttiva 93/16 CEE.
Per l'effetto condannare il e l' , in via CP_3 Controparte_4
alternativa e/o solidale, al risarcimento del danno in favore del dott. , da Pt_1 liquidarsi in misura pari alla differenza per ciascuno degli accademici frequentati, tra il trattamento percepito e quello dovuto in base ai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, da quantificarsi nella somma di euro 57.339,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, che l'Ill.mo Giudice adito vorrà quantificare anche in via equitativa.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per la parte appellata:
Chiedono che la Corte Ecc.ma rigetti l'appello e le avverse pretese, siccome infondate e/o prescritte, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito, di entrambi i gradi di giudizio, a fronte dell'eclatante infondatezza delle irragionevoli domande di controparte.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 869/2019, dei giorni 6/19.2.2019, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda che il dott. – Parte_1 laureatosi in medicina e chirurgia nel 1998 e poi specializzatosi in cardiologia in data
30.10.2002 - aveva proposto nei confronti dell e del al Controparte_4 CP_3
fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 57.339,84, oltre
2 accessori, a titolo di risarcimento del danno assertivamente subito a causa dell'inadempimento, da parte dello Stato Italiano, dell'obbligo di tempestivo e/o esatto recepimento delle direttive Europee disciplinanti la formazione dei medici specializzandi, segnatamente concretizzatosi nell'aver limitato il diverso e migliore assetto retributivo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, con pregiudizio di coloro i quali avevano invece frequentato le scuole di specializzazione negli anni precedenti percependo una retribuzione quantitativamente più contenuta.
A sostegno della decisione, e in relazione specificamente alla doglianza secondo cui l'attore aveva appunto subito una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali avevano invece beneficiato del trattamento riservato ai medici specializzandi iscrittisi negli anni accademici successivi all'anno 2006/2007, il primo giudice ha osservato che la normativa in questione costituiva espressione di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale, rispondente a evidenti esigenze di gestione delle risorse finanziarie dello Stato e in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
2. Sul tempestivo atto di appello proposto – con atto di citazione del 2.12.2019 - dalla parte rimasta soccombente in prime cure, nel contraddittorio con l' e col CP_4
costituiti col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e CP_3 CP_2 resistenti, la causa è stata rimessa all'udienza del 4.12.2024, svoltasi mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e con ordinanza del 7.12.2024 assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Con motivo di impugnazione sostanzialmente unico l'appellante si duole del rigetto della sua domanda e ripropone esattamente le questioni disattese dal giudice di primo grado.
4. Il motivo è manifestamente infondato.
5. La giurisprudenza ormai del tutto pacifica, alla quale anche nel caso di specie la
Corte ritiene di dar seguito in assenza del benchè minimo motivo di appello con carattere di originalità che possa giustificare una decisione di segno diverso, è invero conforme alla decisione avversata dal dott. . Pt_1
3 6. L'orientamento giurisprudenziale consolidato muove dalla premessa che il trattamento economico dei medici specializzandi, disciplinato dall'art. 39 del D.Lgs. n.
368 del 1999, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, si applica, per effetto del
D.P.C.M 7 marzo 2007, soltanto in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, e non anche a coloro i quali risultavano già iscritti ai corsi degli anni antecedenti, con la diretta conseguenza che, nei confronti di questi ultimi, trova applicazione, in materia di retribuzione, la disciplina di cui al D.Lgs.
n. 257 del 1991.
7. Tale affermazione di principio si giustifica a sua volta in ragione del fatto che la direttiva n. 93/16/CEE si caratterizza per essere un testo privo di carattere innovativo, essendo finalizzato a realizzare un mero coordinamento delle disposizioni comunitarie in materia di retribuzione, già vigenti al tempo della sua adozione.
La funzione di coordinamento della direttiva n. 93/16 emerge, altresì, dalla circostanza che la stessa si limita a riprodurre, senza apportare alcuna modifica, le disposizioni in materia di remunerazione dei medici specializzandi già oggetto di tre direttive nn. 75/362, 75/363 e 82/76. La direttiva n. 93/16 ha, infatti, provveduto al riordino dell'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, introducendo e regolamentando il contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione lavoro" e, successivamente, "contratto di formazione specialistica") tra Università e medici specializzandi, a rinnovo annuale;
in relazione a suddetto contratto di formazione, il trattamento economico è definito dalla disciplina in esame come composto da una quota annua fissa e da una quota variabile in ragione degli anni di specializzazione.
8. Sul punto, appare opportuno precisare, ulteriormente, che da tale contratto, secondo un indirizzo ormai pacifico della Corte di Cassazione, non sorge un rapporto inquadrabile nello schema del lavoro subordinato, né in quello della parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione, ivi contenuto (v. Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403,
Cass., 27/07/2017, n. 18670).
4 9. Il recepimento dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi, pertanto, può dirsi realizzato, dapprima, per effetto della legge
29/12/1990 n. 428 e, quindi, con il D.Lgs. n. 257 del 1991, attraverso l'introduzione della borsa di studio, e non, invece, in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999. Invero, come precisato a più riprese dalla Corte di Cassazione, l'importo della predetta borsa di studio, così come definito nel D.Lgs. 257/1991, «è da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico» (Cass. n. 18054/2020; in senso conforme Cass., 15/06/2016, n. 12346; Cass.,
23/09/2016).
10. Le considerazioni sin qui svolte conducono a ritenere che il D.Lgs. n. 368 del 1999, in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, non può considerarsi il primo atto di recepimento e adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi comunitari in materia di remunerazione spettante ai medici specializzanti, in ragione del fatto che a tali obblighi comunitari lo Stato si era già adeguato con l'emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, sicché nessuna violazione del diritto comunitario può dirsi realizzata ad opera dell'ordinamento interno.
11. A ciò va aggiunto che l'importo della borsa di studio, nella sua iniziale misura, va ritenuto “adeguato” anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successiva normativa, poiché nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di “retribuzione adeguata” né sono posti i criteri per la sua determinazione (Cass. 15/06/2016 n. 12346; Cass. 23/09/2016 n. 18710).
12. Come in ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 15014/2022 e più di recente 3555/2024) “è stato infatti più volte affermato che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al
2005 non è soggetto ad indicizzazione né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma
1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6 (ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sentenza 23
5 febbraio 2018, n. 4449, ribadita da altre successive, fra cui l'ordinanza 20 maggio 2019, n. 13572
e la citata ordinanza n. 1114 del 2021)”.
E tale orientamento, secondo la Corte di legittimità, trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria.
E, del resto, il “blocco” delle borse di studio ha avuto, comunque, una durata limitata nel tempo, essendo stato superato dalla novella legislativa in vigore dal 2006.
13. Tanto ha valore assorbente rispetto a ogni altra questione, sottolineandosi come sia rimasta incontestata la legittimazione delle due Amministrazioni già convenute e oggi appellate. Sicchè l'appello va, in definitiva, interamente rigettato, con quel che ne consegue in ordine al pagamento delle spese processuali, liquidate – unitariamente, essendosi le appellate costituite unitariamente col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato - d'ufficio in dispositivo (tariffe vigenti;
competenza Corte di Appello;
valore superiore a euro 52.001,00; tre fasi, valore minimo).
A tal riguardo, va evidenziato che l'orientamento giurisprudenziale incerto al momento dell'introduzione del procedimento di primo grado – che ha giustificato, convidivisibilmente, la compensazione delle relative spese processuali – ha trovato componimento già prima della decisione del Tribunale, e non può perciò ritenersi oggi giustificata né la proposizione di un'impugnazione che peraltro nella specie non ha offerto alcuno spunto di originalità, né l'insistenza sulla domanda fino all'assunzione della causa in decisione.
14. Deve darsi atto, in ultimo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del T.U. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
869/2019 dei giorni 6/19.2.2019, resa dal Tribunale di Palermo in composizione
6 monocratica, nei confronti del , Controparte_5
e nei confronti dell . Controparte_4
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello sostenute dalle controparti, che liquida unitariamente nella complessiva somma di euro 5.746,55, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Palermo, 7 maggio 2025
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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