Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 605.
(Formalita' del testamento segreto).
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un'impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire ne estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta cosi' sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta e' contenuto il suo testamento. Il testatore, se e' muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo e' stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore e' scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalita'.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non puo', per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che e' stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto cio' deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
(Formalita' del testamento segreto).
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un'impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire ne estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta cosi' sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta e' contenuto il suo testamento. Il testatore, se e' muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo e' stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore e' scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalita'.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non puo', per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che e' stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto cio' deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Commentari • 81
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 15 giugno 2024 · 233.16072
L'articolo 605 del Codice Civile, rubricato "Formalità del testamento segreto", […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 605 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 605 del Codice Civile. "La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. […] n, 2741 "L'attestazione del notaio, contenuta nel verbale di ricevimento redatto ai sensi dell'art. 605 cod. civ. (formalità del testamento segreto), circa lo stato di piena capacità mentale del presentatore della scheda, ancorché, […]
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