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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 415/2025, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati
ANDREA NAPOLITANO (C.F.: ) ed (C.F.: C.F._1 CP_2
), con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Ferdinando del C.F._2
Carretto n. 26
- ricorrente-
e
1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_3
e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati FRANCESCO LOFFREDO (C.F.: ) ed C.F._3
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il Controparte_4 C.F._4
primo in Napoli alla via G. Orsini n. 40
- resistente –
e
- (C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati FRANCESCO NAPPO (C.F.: ) ed C.F._5 [...]
(C.F.: , con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Parte_1 C.F._6
viale del Parco Margherita n. 14
-resistente-
e
- , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_6
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1 CP_3
il e l (già
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
), con cui ha premesso:
[...]
- di essere il gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell'Ambito Ottimale n. 3 “
[...]
” della Regione Campania, poi CP_7 Controparte_7
oggi ; Controparte_6
- che in data 21.08.2017 è divenuto efficace l'atto che ha imposto il vincolo preordinato all'esproprio e che ha disposto la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al progetto definitivo “RI.GR.170 B1- Comune di Collettamento dei reflui all'impianto di Controparte_5
depurazione di Foce Sarno- I° lotto”, ai sensi e per gli effetti degli artt.li 10 e 12 del DPR
327/2001 in relazione all'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006;
- che in data 21.01.2018, mediante pubblicazione sul BURC n. 1 della Delibera n. 43 del
10/12/2017 del Commissario Straordinario dell' , è Controparte_7
2 divenuto efficace il relativo atto di convalida della Delibera Commissariale n. 24 del
31.07.2017 ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/90;
- di essere stata designata quale soggetto attuatore per la realizzazione delle predette opere, in virtù di delibera della Giunta della Regione Campania n. 94 del 09.03.2015, e di essere stata delegata anche ad esercitare i poteri espropriativi per la realizzazione dell'intervento di cui al progetto suindicato;
- che tra i beni da espropriare vi erano le p.lle 369 e 372 dei fogli 33-34 del NCEU del
Comune di , di proprietà della ditta che aveva dichiarato Controparte_5 Controparte_3
di non accettare l'indennità offerta da essa e di volersi avvalere, pertanto, della CP_1
procedura di cui all'art. 21 D.P.R. 327/2001 per la determinazione dell'indennità da parte del collegio di tecnici;
- che la procedura seguita dal collegio arbitrale è irrituale, in quanto questo non ha agito quale organo collegiale, e che il Presidente ha operato e deciso come un arbitro unico con criteri illegittimi;
- che la quantificazione dell'indennità definitiva di espropriazione/asservimento da corrispondere alla operata dal collegio sulla base di un valore delle aree Controparte_3
determinato disapplicando i criteri previsti dalla normativa vigente, è risultata del tutto sproporzionata.
Ha, quindi, avanzato richiesta di accertamento e di determinazione della giusta indennità di asservimento dovuta alla sulla base dell'effettivo valore venale dei suoli Controparte_3
interessati dall'attraversamento in profondità della condotta al servizio dell'impianto di
Collettamento Foce Sarno, nonché di accertamento della illegittimità e/o erroneità della quantificazione operata dal collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 327/2001, chiedendo di dichiarare, per l'effetto, che l'indennità di asservimento dovuta alla
[...]
è di € 59.156,00 per la p.lla 396 del foglio 33 e di € 6.093,20 per la p.lla 372 CP_3
del foglio 34, come determinata e offerta da essa e non accettata dalla ditta CP_1 [...]
(anziché di euro 580.742,10, come quantificata dal collegio dei tecnici). CP_3
…
Si è costituito in giudizio il (soggetto beneficiario Controparte_5
dell'asservimento), che ha genericamente e brevemente dedotto la propria “estraneità ai fatti causa”.
3 Si è costituita in giudizio anche la che ha eccepito la tardività della Controparte_3
domanda ai sensi dell'art. 54 comma 1 T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità.
L' (autorità espropriante, che ha delegato i poteri espropriativi, ai sensi Controparte_6
dell'art. 158 bis del d.lgs. n° 152/2006, alla , nonostante la regolarità delle CP_1
notifiche, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del 03.06.2025.
…
Stante l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla resistente , le parti sono CP_3
state invitate a precisare le conclusioni, anche di merito, per la successiva rimessione della causa al collegio ai sensi degli artt. 187 comma 3 c.p.c. e 180 R.D. 1775/33; le conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025) e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ad avviso di questa Corte la presente opposizione alla stima deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva rispetto al termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 54 comma 2 del D.P.R. n° 327/2001 (“L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio”; identico è il disposto dell'art. 29 comma 3 del d.lgs. n° 150/11, che però, nel caso di specie, come si dirà, non si applica: “L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero”).
In fatto è pacifico che la relazione di stima del collegio dei tecnici (adito ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. n° 327/2001) è stata notificata all'opponente in data 8.1.2025 (il decreto di esproprio è invece antecedente, risalendo al 24.2.2020).
Il termine ultimo per proporre opposizione contro tale stima era, quindi, il 7.2.2025.
Orbene, l'opponente ha presentato la sua opposizione a questo Tribunale delle CP_1
Acque (la cui competenza deriva dall'art. 140 comma 1 lettera d) del R.D. n° 1775/33, che devolve alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche “le controversie di qualunque natura, riguardanti
4 la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art.
46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle stesse”) con ricorso depositato in data
31.1.2025, e quindi, apparentemente, in maniera tempestiva.
Tuttavia il ricorso presentato da è stato depositato presso questo Tribunale (per CP_1
l'appunto in data 31.1.2025), senza indicazione della data di udienza, la cui fissazione è stata invece richiesta a questo Tribunale, e quindi senza preventiva notificazione dell'atto alla parte convenuta, alla quale il ricorso è stato invece notificato solo in data 3.4.2025, successivamente all'emissione da parte di questo Tribunale del decreto di fissazione dell'udienza (notificato unitamente al ricorso).
L'opponente ha quindi seguito la procedura prevista per il ricorso proposto secondo il rito semplificato di cognizione disciplinato dal codice di procedura civile e richiamato dall'art. 29 comma 1 del d.lgs. n° 150/2011 per le opposizioni alla stima di competenza della Corte di
Appello.
Sennonché (come evidenziato da questo Tribunale delle Acque sin dal decreto con il quale, seppure a seguito della irrituale richiesta dell'opponente, è stata fissata l'udienza richiesta), dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche è previsto il rito speciale disciplinato dagli artt. 151 e seguenti R.D. n° 1775/33, ragione per la quale, laddove una opposizione alla stima sia di competenza del predetto Tribunale, è tale rito che deve essere seguito, e non il rito sommario di cognizione ex art. 29 del d.lgs. n° 150/2011 (previsto, si ribadisce, per le opposizioni alla stima di competenza della Corte di Appello).
Orbene, secondo il rito speciale previsto per il Tribunale delle Acque la domanda dinanzi a tale autorità giudiziaria si propone sì con ricorso, ma tale ricorso però, prima di essere depositato presso la cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 156 R.D. n° 1775/33, deve essere, ai sensi dell'art. 151 comma 1 R.D. n° 1775/33, preventivamente notificato al convenuto, che deve essere citato a comparire per l'udienza fissata dallo stesso ricorrente nel ricorso, come previsto dal comma 3 del menzionato dell'art. 151 R.D. n° 1775/33.
La normativa in questione quindi, pur parlando di ricorso, non disciplina un ricorso ordinario come quello previsto dal codice di procedura civile (che viene preventivamente depositato presso il giudice competente e solo successivamente notificato alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza emesso dal giudice adito), ma prevede un atto
5 introduttivo che, al di là del nome utilizzato dal legislatore, ha la sostanza di un vero e proprio atto di citazione a comparire ad una udienza fissata dallo stesso ricorrente.
Se pertanto, al di là del nome iuris utilizzato, l'atto introduttivo dinanzi al Tribunale delle acque, prima di essere depositato presso la cancelleria del Tribunale, deve essere preventivamente notificato alla parte convenuta, che deve essere citata a comparire per l'udienza fissata dallo stesso ricorrente nel ricorso, ciò significa che per valutare la sua tempestività, allorquando con esso si propone un'azione per la quale (come nel caso di specie) è previsto un termine di decadenza, si deve guardare al momento in cui l'atto viene notificato al convenuto (perché, si ribadisce, è con la notifica dell'atto introduttivo che si introduce l'azione dinanzi al Tribunale delle Acque), e non al momento in cui esso viene depositato (dovendo il deposito seguire la notificazione).
Con l'ulteriore conseguenza che se invece, come avvenuto nel caso di specie, il ricorrente erroneamente deposita dapprima il ricorso al giudice, senza indicare un'udienza e senza citare il convenuto per tale udienza, e poi solo successivamente notifica al convenuto il ricorso, unitamente al decreto con il quale il giudice ha fissato l'udienza di comparizione, è alla data della notificazione che si deve guardare per valutare la tempestività dell'introduzione dell'opposizione, e non alla precedente data di deposito del ricorso, perché
è solo con la notificazione del ricorso (la quale avrebbe dovuto precedere il deposito del ricorso) che si introduce l'azione dinanzi al Tribunale delle Acque, e non con il mero deposito del ricorso stesso, non preceduto dalla notificazione.
Costituisce d'altronde principio consolidato che, quando la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ove esso sia invece instaurato con ricorso quel che rileva, ai fini della valutazione della tempestività dell'azione, è la data in cui l'atto viene notificato alla controparte, e non la precedente data in cui esso è stato depositato (cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, n° 22256 del 13/09/2018; Cass., sez, 6, n° 1020 del 17/01/2017; Cass., Sezioni
Unite, n° 21675 del 23/09/2013).
E' vero che, come sostiene l'opponente, dinanzi al Tribunale delle Acque è previsto che l'azione si propone con ricorso e che, per giurisprudenza consolidata, allorquando un'azione deve essere proposta con ricorso quello che rileva ai fini della tempestività della domanda
è che nel termine perentorio previsto dalla legge l'atto introduttivo (quand'anche erroneamente proposto con citazione) sia depositato in cancelleria.
6 Ma tale giurisprudenza si riferisce al ricorso disciplinato dal codice di procedura civile, per il quale è previsto dapprima il deposito presso la cancelleria del giudice competente (ed è perciò che è a tale momento che bisogna guardare per valutarne la tempestività), senza indicazione di udienza e senza citazione del convenuto, e solo successivamente alla fissazione dell'udienza di comparizione da parte del giudice ne viene prevista la notificazione alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
Invece, si ribadisce, l'art. 151 R.D. n° 1775/33 prevede sì che l'azione dinanzi al Tribunale delle Acque si proponga con ricorso ma, come già si è abbondantemente evidenziato, tale ricorso deve contenere la citazione a comparire del convenuto ad una udienza fissata dallo stesso ricorrente ed al convenuto stesso esso deve essere preventivamente notificato prima del deposito: ragione per la quale, ai fini della sua tempestività, bisogna guardare, come stabilito dalla giurisprudenza per la domanda che va proposta con atto di citazione, al momento della sua notificazione alla controparte, anche se erroneamente effettuata dopo il deposito, atteso che, così come per l'ordinario atto di citazione, è con la sua notificazione che si introduce l'azione dinanzi al Tribunale delle Acque, e non con il suo mero deposito non preceduto dalla notificazione.
Tali principi sono stati, d'altronde, di recente autorevolmente espressi anche dal Tribunale
Superiore delle Acque, il quale, con la sentenza n° 25 del 17/02/2025, pronunciandosi proprio in tema di opposizione alla stima di competenza del Tribunale delle Acque, seppure in una ipotesi in cui occorreva valutare la tempestività della sua riassunzione dinanzi al detto
Tribunale a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, ha statuito che:
- “le materie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo previsto nelle espropriazioni per l'esecuzione di opere idrauliche (ex art. 42bis del dPR
327/2001) rientrano, ai sensi dell'art. 140 lett. d) del r.d. 1775/1933, nella giurisdizione del
TRAP e, pertanto, il rito applicabile è quello previsto dagli artt. 151 e ss. del citato r.d.
1775/1933 e non quello previsto dall'art. 29 del d.lgs. 150/2011”;
- “in tema di riassunzione del giudizio dinanzi al TRAP a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, deve ritenersi operante il principio di conservazione dell'atto, sicché, anche in caso di erronea instaurazione del giudizio con il rito previsto dall'art. 29 del d.lgs. 150/2011, anziché con ricorso notificato contenente la
7 citazione a comparire ex artt. 151 e ss. del r.d. n. 1775/1933, rileva comunque, ai fini del rispetto del termine perentorio per la riassunzione ex art. 11 c.p.a., la data di notificazione dell'atto di riassunzione”.
Inconferente è, infine, il richiamo operato dall'opponente all'art. 208 R.D. n° 1775/33 per sostenere l'applicabilità anche al ricorso dinanzi al Tribunale delle Acque delle norme previste dal ricorso disciplinato dal codice di procedura civile.
L'invocato art. 208 prevede l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile alla disciplina del processo dinanzi al Tribunale delle Acque laddove per quest'ultimo manchi una disciplina specifica: sennonché, come si è visto, per il ricorso dinanzi al Tribunale delle
Acque tale disciplina specifica esiste ed è per l'appunto quella, difforme da quella ordinaria, prevista dall'art. 151 R.D. n° 1775/33.
In conclusione, poiché il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla controparte in data successiva al 7.2.2025, l'opposizione alla stima così proposta è tardiva e ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la ricorrente va condannata al pagamento in favore della resistente della somma di euro 7.119,50 per onorari (fase Controparte_3
di studio: euro 2.194,50; fase introduttiva: euro 1.276,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.649,00), attenendosi ai valori minimi (atteso che il processo si è concluso con una mera dichiarazione di inammissibilità) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n°
147/22 per lo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000 (valore così individuato in base alla differenza tra l'ammontare dell'indennità liquidata nel provvedimento opposto ed il minore ammontare indicato dall'opponente in sede di opposizione).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Nei confronti dell'altro convenuto costituito, il , ritiene invece Controparte_5
questa Corte che vi siano i presupposti per una totale compensazione delle spese processuali, tenuto conto che esso è stato chiamato in giudizio per mere ragioni di integrità del contraddittorio e, comunque, che tale ente non ha di fatto compiuto attività processuali, al di là di una ridottissima comparsa di costituzione.
8 Nulla a provvedere, infine, per le spese nei confronti del convenuto non costituito, l
[...]
. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione alla stima proposta da CP_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a CP_1
favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, di spese Controparte_3
ed onorari di giudizio, che liquida in euro 7.119,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra l'opponente ed il Controparte_5
;
[...]
- nulla a provvedere per le spese nei confronti del convenuto contumace CP_6
[...]
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
9
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° R.G. 415/2025, avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati
ANDREA NAPOLITANO (C.F.: ) ed (C.F.: C.F._1 CP_2
), con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Ferdinando del C.F._2
Carretto n. 26
- ricorrente-
e
1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_3
e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati FRANCESCO LOFFREDO (C.F.: ) ed C.F._3
(C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il Controparte_4 C.F._4
primo in Napoli alla via G. Orsini n. 40
- resistente –
e
- (C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_5 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati FRANCESCO NAPPO (C.F.: ) ed C.F._5 [...]
(C.F.: , con i quali elettivamente domicilia in Napoli al Parte_1 C.F._6
viale del Parco Margherita n. 14
-resistente-
e
- , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_6
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la CP_1 CP_3
il e l (già
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
), con cui ha premesso:
[...]
- di essere il gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell'Ambito Ottimale n. 3 “
[...]
” della Regione Campania, poi CP_7 Controparte_7
oggi ; Controparte_6
- che in data 21.08.2017 è divenuto efficace l'atto che ha imposto il vincolo preordinato all'esproprio e che ha disposto la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al progetto definitivo “RI.GR.170 B1- Comune di Collettamento dei reflui all'impianto di Controparte_5
depurazione di Foce Sarno- I° lotto”, ai sensi e per gli effetti degli artt.li 10 e 12 del DPR
327/2001 in relazione all'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006;
- che in data 21.01.2018, mediante pubblicazione sul BURC n. 1 della Delibera n. 43 del
10/12/2017 del Commissario Straordinario dell' , è Controparte_7
2 divenuto efficace il relativo atto di convalida della Delibera Commissariale n. 24 del
31.07.2017 ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/90;
- di essere stata designata quale soggetto attuatore per la realizzazione delle predette opere, in virtù di delibera della Giunta della Regione Campania n. 94 del 09.03.2015, e di essere stata delegata anche ad esercitare i poteri espropriativi per la realizzazione dell'intervento di cui al progetto suindicato;
- che tra i beni da espropriare vi erano le p.lle 369 e 372 dei fogli 33-34 del NCEU del
Comune di , di proprietà della ditta che aveva dichiarato Controparte_5 Controparte_3
di non accettare l'indennità offerta da essa e di volersi avvalere, pertanto, della CP_1
procedura di cui all'art. 21 D.P.R. 327/2001 per la determinazione dell'indennità da parte del collegio di tecnici;
- che la procedura seguita dal collegio arbitrale è irrituale, in quanto questo non ha agito quale organo collegiale, e che il Presidente ha operato e deciso come un arbitro unico con criteri illegittimi;
- che la quantificazione dell'indennità definitiva di espropriazione/asservimento da corrispondere alla operata dal collegio sulla base di un valore delle aree Controparte_3
determinato disapplicando i criteri previsti dalla normativa vigente, è risultata del tutto sproporzionata.
Ha, quindi, avanzato richiesta di accertamento e di determinazione della giusta indennità di asservimento dovuta alla sulla base dell'effettivo valore venale dei suoli Controparte_3
interessati dall'attraversamento in profondità della condotta al servizio dell'impianto di
Collettamento Foce Sarno, nonché di accertamento della illegittimità e/o erroneità della quantificazione operata dal collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 327/2001, chiedendo di dichiarare, per l'effetto, che l'indennità di asservimento dovuta alla
[...]
è di € 59.156,00 per la p.lla 396 del foglio 33 e di € 6.093,20 per la p.lla 372 CP_3
del foglio 34, come determinata e offerta da essa e non accettata dalla ditta CP_1 [...]
(anziché di euro 580.742,10, come quantificata dal collegio dei tecnici). CP_3
…
Si è costituito in giudizio il (soggetto beneficiario Controparte_5
dell'asservimento), che ha genericamente e brevemente dedotto la propria “estraneità ai fatti causa”.
3 Si è costituita in giudizio anche la che ha eccepito la tardività della Controparte_3
domanda ai sensi dell'art. 54 comma 1 T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità.
L' (autorità espropriante, che ha delegato i poteri espropriativi, ai sensi Controparte_6
dell'art. 158 bis del d.lgs. n° 152/2006, alla , nonostante la regolarità delle CP_1
notifiche, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace con ordinanza del 03.06.2025.
…
Stante l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla resistente , le parti sono CP_3
state invitate a precisare le conclusioni, anche di merito, per la successiva rimessione della causa al collegio ai sensi degli artt. 187 comma 3 c.p.c. e 180 R.D. 1775/33; le conclusioni sono state precisate dinanzi al consigliere delegato con il deposito telematico di note scritte dei difensori ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c. (in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025) e, successivamente, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 17.09.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ad avviso di questa Corte la presente opposizione alla stima deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva rispetto al termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 54 comma 2 del D.P.R. n° 327/2001 (“L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio”; identico è il disposto dell'art. 29 comma 3 del d.lgs. n° 150/11, che però, nel caso di specie, come si dirà, non si applica: “L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero”).
In fatto è pacifico che la relazione di stima del collegio dei tecnici (adito ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. n° 327/2001) è stata notificata all'opponente in data 8.1.2025 (il decreto di esproprio è invece antecedente, risalendo al 24.2.2020).
Il termine ultimo per proporre opposizione contro tale stima era, quindi, il 7.2.2025.
Orbene, l'opponente ha presentato la sua opposizione a questo Tribunale delle CP_1
Acque (la cui competenza deriva dall'art. 140 comma 1 lettera d) del R.D. n° 1775/33, che devolve alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche “le controversie di qualunque natura, riguardanti
4 la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art.
46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle stesse”) con ricorso depositato in data
31.1.2025, e quindi, apparentemente, in maniera tempestiva.
Tuttavia il ricorso presentato da è stato depositato presso questo Tribunale (per CP_1
l'appunto in data 31.1.2025), senza indicazione della data di udienza, la cui fissazione è stata invece richiesta a questo Tribunale, e quindi senza preventiva notificazione dell'atto alla parte convenuta, alla quale il ricorso è stato invece notificato solo in data 3.4.2025, successivamente all'emissione da parte di questo Tribunale del decreto di fissazione dell'udienza (notificato unitamente al ricorso).
L'opponente ha quindi seguito la procedura prevista per il ricorso proposto secondo il rito semplificato di cognizione disciplinato dal codice di procedura civile e richiamato dall'art. 29 comma 1 del d.lgs. n° 150/2011 per le opposizioni alla stima di competenza della Corte di
Appello.
Sennonché (come evidenziato da questo Tribunale delle Acque sin dal decreto con il quale, seppure a seguito della irrituale richiesta dell'opponente, è stata fissata l'udienza richiesta), dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche è previsto il rito speciale disciplinato dagli artt. 151 e seguenti R.D. n° 1775/33, ragione per la quale, laddove una opposizione alla stima sia di competenza del predetto Tribunale, è tale rito che deve essere seguito, e non il rito sommario di cognizione ex art. 29 del d.lgs. n° 150/2011 (previsto, si ribadisce, per le opposizioni alla stima di competenza della Corte di Appello).
Orbene, secondo il rito speciale previsto per il Tribunale delle Acque la domanda dinanzi a tale autorità giudiziaria si propone sì con ricorso, ma tale ricorso però, prima di essere depositato presso la cancelleria del Tribunale ai sensi dell'art. 156 R.D. n° 1775/33, deve essere, ai sensi dell'art. 151 comma 1 R.D. n° 1775/33, preventivamente notificato al convenuto, che deve essere citato a comparire per l'udienza fissata dallo stesso ricorrente nel ricorso, come previsto dal comma 3 del menzionato dell'art. 151 R.D. n° 1775/33.
La normativa in questione quindi, pur parlando di ricorso, non disciplina un ricorso ordinario come quello previsto dal codice di procedura civile (che viene preventivamente depositato presso il giudice competente e solo successivamente notificato alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza emesso dal giudice adito), ma prevede un atto
5 introduttivo che, al di là del nome utilizzato dal legislatore, ha la sostanza di un vero e proprio atto di citazione a comparire ad una udienza fissata dallo stesso ricorrente.
Se pertanto, al di là del nome iuris utilizzato, l'atto introduttivo dinanzi al Tribunale delle acque, prima di essere depositato presso la cancelleria del Tribunale, deve essere preventivamente notificato alla parte convenuta, che deve essere citata a comparire per l'udienza fissata dallo stesso ricorrente nel ricorso, ciò significa che per valutare la sua tempestività, allorquando con esso si propone un'azione per la quale (come nel caso di specie) è previsto un termine di decadenza, si deve guardare al momento in cui l'atto viene notificato al convenuto (perché, si ribadisce, è con la notifica dell'atto introduttivo che si introduce l'azione dinanzi al Tribunale delle Acque), e non al momento in cui esso viene depositato (dovendo il deposito seguire la notificazione).
Con l'ulteriore conseguenza che se invece, come avvenuto nel caso di specie, il ricorrente erroneamente deposita dapprima il ricorso al giudice, senza indicare un'udienza e senza citare il convenuto per tale udienza, e poi solo successivamente notifica al convenuto il ricorso, unitamente al decreto con il quale il giudice ha fissato l'udienza di comparizione, è alla data della notificazione che si deve guardare per valutare la tempestività dell'introduzione dell'opposizione, e non alla precedente data di deposito del ricorso, perché
è solo con la notificazione del ricorso (la quale avrebbe dovuto precedere il deposito del ricorso) che si introduce l'azione dinanzi al Tribunale delle Acque, e non con il mero deposito del ricorso stesso, non preceduto dalla notificazione.
Costituisce d'altronde principio consolidato che, quando la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ove esso sia invece instaurato con ricorso quel che rileva, ai fini della valutazione della tempestività dell'azione, è la data in cui l'atto viene notificato alla controparte, e non la precedente data in cui esso è stato depositato (cfr., tra le tante, Cass., sez. 3, n° 22256 del 13/09/2018; Cass., sez, 6, n° 1020 del 17/01/2017; Cass., Sezioni
Unite, n° 21675 del 23/09/2013).
E' vero che, come sostiene l'opponente, dinanzi al Tribunale delle Acque è previsto che l'azione si propone con ricorso e che, per giurisprudenza consolidata, allorquando un'azione deve essere proposta con ricorso quello che rileva ai fini della tempestività della domanda
è che nel termine perentorio previsto dalla legge l'atto introduttivo (quand'anche erroneamente proposto con citazione) sia depositato in cancelleria.
6 Ma tale giurisprudenza si riferisce al ricorso disciplinato dal codice di procedura civile, per il quale è previsto dapprima il deposito presso la cancelleria del giudice competente (ed è perciò che è a tale momento che bisogna guardare per valutarne la tempestività), senza indicazione di udienza e senza citazione del convenuto, e solo successivamente alla fissazione dell'udienza di comparizione da parte del giudice ne viene prevista la notificazione alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
Invece, si ribadisce, l'art. 151 R.D. n° 1775/33 prevede sì che l'azione dinanzi al Tribunale delle Acque si proponga con ricorso ma, come già si è abbondantemente evidenziato, tale ricorso deve contenere la citazione a comparire del convenuto ad una udienza fissata dallo stesso ricorrente ed al convenuto stesso esso deve essere preventivamente notificato prima del deposito: ragione per la quale, ai fini della sua tempestività, bisogna guardare, come stabilito dalla giurisprudenza per la domanda che va proposta con atto di citazione, al momento della sua notificazione alla controparte, anche se erroneamente effettuata dopo il deposito, atteso che, così come per l'ordinario atto di citazione, è con la sua notificazione che si introduce l'azione dinanzi al Tribunale delle Acque, e non con il suo mero deposito non preceduto dalla notificazione.
Tali principi sono stati, d'altronde, di recente autorevolmente espressi anche dal Tribunale
Superiore delle Acque, il quale, con la sentenza n° 25 del 17/02/2025, pronunciandosi proprio in tema di opposizione alla stima di competenza del Tribunale delle Acque, seppure in una ipotesi in cui occorreva valutare la tempestività della sua riassunzione dinanzi al detto
Tribunale a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, ha statuito che:
- “le materie aventi ad oggetto la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo previsto nelle espropriazioni per l'esecuzione di opere idrauliche (ex art. 42bis del dPR
327/2001) rientrano, ai sensi dell'art. 140 lett. d) del r.d. 1775/1933, nella giurisdizione del
TRAP e, pertanto, il rito applicabile è quello previsto dagli artt. 151 e ss. del citato r.d.
1775/1933 e non quello previsto dall'art. 29 del d.lgs. 150/2011”;
- “in tema di riassunzione del giudizio dinanzi al TRAP a seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, deve ritenersi operante il principio di conservazione dell'atto, sicché, anche in caso di erronea instaurazione del giudizio con il rito previsto dall'art. 29 del d.lgs. 150/2011, anziché con ricorso notificato contenente la
7 citazione a comparire ex artt. 151 e ss. del r.d. n. 1775/1933, rileva comunque, ai fini del rispetto del termine perentorio per la riassunzione ex art. 11 c.p.a., la data di notificazione dell'atto di riassunzione”.
Inconferente è, infine, il richiamo operato dall'opponente all'art. 208 R.D. n° 1775/33 per sostenere l'applicabilità anche al ricorso dinanzi al Tribunale delle Acque delle norme previste dal ricorso disciplinato dal codice di procedura civile.
L'invocato art. 208 prevede l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile alla disciplina del processo dinanzi al Tribunale delle Acque laddove per quest'ultimo manchi una disciplina specifica: sennonché, come si è visto, per il ricorso dinanzi al Tribunale delle
Acque tale disciplina specifica esiste ed è per l'appunto quella, difforme da quella ordinaria, prevista dall'art. 151 R.D. n° 1775/33.
In conclusione, poiché il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla controparte in data successiva al 7.2.2025, l'opposizione alla stima così proposta è tardiva e ne va pertanto dichiarata l'inammissibilità.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la ricorrente va condannata al pagamento in favore della resistente della somma di euro 7.119,50 per onorari (fase Controparte_3
di studio: euro 2.194,50; fase introduttiva: euro 1.276,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.649,00), attenendosi ai valori minimi (atteso che il processo si è concluso con una mera dichiarazione di inammissibilità) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n°
147/22 per lo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000 (valore così individuato in base alla differenza tra l'ammontare dell'indennità liquidata nel provvedimento opposto ed il minore ammontare indicato dall'opponente in sede di opposizione).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Nei confronti dell'altro convenuto costituito, il , ritiene invece Controparte_5
questa Corte che vi siano i presupposti per una totale compensazione delle spese processuali, tenuto conto che esso è stato chiamato in giudizio per mere ragioni di integrità del contraddittorio e, comunque, che tale ente non ha di fatto compiuto attività processuali, al di là di una ridottissima comparsa di costituzione.
8 Nulla a provvedere, infine, per le spese nei confronti del convenuto non costituito, l
[...]
. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione alla stima proposta da CP_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a CP_1
favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore, di spese Controparte_3
ed onorari di giudizio, che liquida in euro 7.119,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra l'opponente ed il Controparte_5
;
[...]
- nulla a provvedere per le spese nei confronti del convenuto contumace CP_6
[...]
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.9.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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