TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/07/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1159/2024 promossa da:
, c.f. col patrocinio dell'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Alosi; ammessa al PSS;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. residente a [...] (di Controparte_1 C.F._2 fatto senza fissa dimora); non costituito
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente ai minori Per_1
, nato a [...] il 1° novembre 2017, e , nato a [...] il 30 agosto
[...] Persona_2
2022
Conclusioni:
come da provvedimenti provvisori pronunciati all'udienza del 16 luglio 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO La sig. si rivolgeva al Tribunale per regolamentare le condizioni di affidamento, Pt_1 collocamento e mantenimento di e , nati da una relazione ormai conclusa col sig. Per_1 Per_2
. CP_1
Il sig. restava contumace. CP_1
All'udienza del 16 luglio 2025 la giudice ascoltava la sig. e adottava provvedimenti Pt_1 provvisori;
la parte formulava le conclusioni e la giudice si riservava per la deliberazione della sentenza.
Tanto premesso, ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., dato atto del disinteresse manifestato dal sig.
per il procedimento e in assenza di prove circa i suoi redditi, il Tribunale ritiene di affidare CP_1
e in via esclusiva alla madre, con facoltà per quest'ultima di decidere anche le Per_1 Per_2 questioni straordinarie in piena autonomia, di collocarli presso la madre, di consentire al padre di vederli previo accordo con la madre e previa l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali, e di fissare a carico del padre un contributo minimo al mantenimento dei minori di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) mensili rivalutabili per spese ordinarie e della metà delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale; con decorrenza dalla domanda. Assegno unico come per legge.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e del d.p.r. 115/2002 in €
1.500,00 oltre accessori, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. dovranno essere versate dal convenuto all'erario.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 1159
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Affida e alla madre in via esclusiva, con facoltà per quest'ultima di adottare Per_1 Per_2 in via autonoma anche le decisioni di straordinaria amministrazione;
2) Colloca i minori presso la madre;
3) Dispone che i minori possano incontrare il padre su sua richiesta, previo accordo con la madre con l'intermediazione dei Servizi Sociali;
4) Condanna il padre a versare alla madre l'importo di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario dei minori, nonché a sostenere la metà delle spese straordinarie a loro necessarie, come da Protocollo del Tribunale;
5) Condanna il padre a rifondere all'erario le spese legali, liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Biella, 23/07/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1159/2024 promossa da:
, c.f. col patrocinio dell'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Alosi; ammessa al PSS;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. residente a [...] (di Controparte_1 C.F._2 fatto senza fissa dimora); non costituito
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente ai minori Per_1
, nato a [...] il 1° novembre 2017, e , nato a [...] il 30 agosto
[...] Persona_2
2022
Conclusioni:
come da provvedimenti provvisori pronunciati all'udienza del 16 luglio 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO La sig. si rivolgeva al Tribunale per regolamentare le condizioni di affidamento, Pt_1 collocamento e mantenimento di e , nati da una relazione ormai conclusa col sig. Per_1 Per_2
. CP_1
Il sig. restava contumace. CP_1
All'udienza del 16 luglio 2025 la giudice ascoltava la sig. e adottava provvedimenti Pt_1 provvisori;
la parte formulava le conclusioni e la giudice si riservava per la deliberazione della sentenza.
Tanto premesso, ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., dato atto del disinteresse manifestato dal sig.
per il procedimento e in assenza di prove circa i suoi redditi, il Tribunale ritiene di affidare CP_1
e in via esclusiva alla madre, con facoltà per quest'ultima di decidere anche le Per_1 Per_2 questioni straordinarie in piena autonomia, di collocarli presso la madre, di consentire al padre di vederli previo accordo con la madre e previa l'iniziale intermediazione dei Servizi Sociali, e di fissare a carico del padre un contributo minimo al mantenimento dei minori di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) mensili rivalutabili per spese ordinarie e della metà delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale; con decorrenza dalla domanda. Assegno unico come per legge.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e del d.p.r. 115/2002 in €
1.500,00 oltre accessori, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. dovranno essere versate dal convenuto all'erario.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 1159
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Affida e alla madre in via esclusiva, con facoltà per quest'ultima di adottare Per_1 Per_2 in via autonoma anche le decisioni di straordinaria amministrazione;
2) Colloca i minori presso la madre;
3) Dispone che i minori possano incontrare il padre su sua richiesta, previo accordo con la madre con l'intermediazione dei Servizi Sociali;
4) Condanna il padre a versare alla madre l'importo di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario dei minori, nonché a sostenere la metà delle spese straordinarie a loro necessarie, come da Protocollo del Tribunale;
5) Condanna il padre a rifondere all'erario le spese legali, liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Biella, 23/07/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore