Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2805/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11.12.2024, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, è trattata l'udienza cartolare
TRA
Parte_1
P
- OPPONENTE
E
[...]
Parte_2
- OPPOSTA -
Hanno depositato note scritte:
Per l'opponente, gli Avv.ti Antonio Murano e Paolino Vincenzo che concludono per l'accoglimento dell'opposizione; per parte opposta, gli Avvocati Giovanni De Rosa e
Stefano Autuori.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 2805/2022 R.G., lette le conclusioni delle parti, decide la controversia mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2805/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Via Via Galliano Pal. M.P. Costruzioni 85028
[...
[...]
[...]
in Vulture presso lo studio degli Avv.ti Antonio Murano e Paolino CP_1
Vincenzo da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
, c.f. , che agisce a Parte_2 P.IVA_2
mezzo del procuratore speciale in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, Dott. , e che interviene nel presente giudizio in guisa Controparte_3
di P.IVA: giusta revoca e conferimento di procura Controparte_4 P.IVA_3
speciale per atto Notaio in Roma del 29/01/2024 (Rep. 69368– Persona_1
Racc. 36122) (Doc.2), che nella suindicata qualità di procuratrice speciale è rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni De Rosa ce Stefano Autuori, domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di somministrazione;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 487/2022 con cui le
[...]
veniva ingiunto di pagare, in favore della società Controparte_5
la somma di € 4.915,73 oltre interessi come da domanda e spese della
[...]
procedura monitoria, emesso sulla base di 8 fatture relative al rapporto di somministrazione per la fornitura di energia elettricaintercorrente tra le parti.
L'opponente ha eccepito:
- la carenza di legittimazione attiva della che avrebbe agito quale Controparte_4
procuratrice speciale della Servizio Elettrico Nazionale in ragione della genericità della procura;
- l'inidoneità della documentazione prodotta per l'emissione del decreto ingiuntivo e per provare il credito;
- la mancata ricezione da parte della delle fatture prima dell'instaurazione Pt_1
del procedimento monitorio;
2
- di aver contattato il Servizio Elettrico Nazionale, dopo la ricezione della diffida prodotta da controparte, per ottenere l'invio della documentazione necessaria per controllare quanto dovuto;
- la difformità dei prezzi applicati rispetto all'originario contratto anche in virtù di modifiche unilateralmente predisposte dalla società erogatrice del servizio;
- la sproporzione delle somme pretese rispetto a quelle effettivamente dovute in ragione “di modifiche ed atti unilateralmente predisposti”.
Costituitasi in giudizio, per il tramite della sua procuratrice speciale CP_4
la ha contestato le avverse deduzioni,
[...] Parte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione all'udienza dell'11.12.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cod. proc. civ.
****
L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito chiarite.
§1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di potere rappresentativo in capo alla procuratrice speciale stante la rituale CP_4
produzione in giudizio, già nella fase monitoria, della procura speciale giustificante il suo potere di agire in giudizio in nome e per conto della
[...]
(redatta per atto Notaio in Roma del 13/04/2022 Parte_2 Persona_1
Rep. 65401– Racc. 33912, cfr. doc.3 fascicolo monitorio). Con Con tale atto, ha espressamente conferito procura alla Società Controparte_4
“l'incarico di svolgere in suo nome e per suo conto l'attività di recupero, nelle fasi di contenzioso stragiudiziale e giudiziale, dei crediti commerciali in essere, dovuto
a da clienti sia attivi che cessati in Parte_2
stato di morosità; il Mandante intende ora conferire idonea procura al
Procuratore al fine di consentire allo stesso di porre in essere, in suo nome e per suo contro, tutti gli atti e le azioni, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di recupero dei Crediti oggetto del Contratto di fornitura di servizi”.
È chiaro che non ricorra alcun vizio della procura tale da inficiare il potere rappresentativo della società.
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§2. Nel merito, l'opposizione va rigettata giacché fondata su argomentazioni assolutamente generiche.
L'opponente non contesta l'esistenza del rapporto, né l'erogazione della fornitura, ma si limita a contestare, da un lato, la mancata ricezione delle fatture prima dell'introduzione del giudizio monitorio e, dall'altro, genericamente,
l'applicazione di prezzi diversi da quelli originariamente pattuiti, in virtù di modifiche unilaterali dell'altro contraente e, solamente nella prima memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 cod. proc. civ., altrettanto genericamente, l'erroneità dei consumi riportati in bolletta.
Trattasi contestazioni affatto circostanziate ove si consideri che l'opponente non specifica quali sarebbero i prezzi originariamente pattuiti, quali sarebbero i prezzi in eccesso applicati unilateralmente dal fornitore e, dunque, la somma indebitamente pretesa;
parimenti per i consumi l'opponente si limita a dedurre che
“le fatture da controparte depositate non riproducono i reali consumi della
e che “I consumi, pertanto, sono stati Parte_1
disconosciuti in quanto non reali e gli importi complessivi delle fatture da controparte depositate sono viziati dall'aver applicato tariffe unitarie non concordate contrattualmente” (cfr. prima memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ. di parte opponente).
Ebbene, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver
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richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr.
Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, dunque nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
La società ha agito in giudizio con il deposito del ricorso per decreto CP_5 ingiuntivo nei confronti dell'opponente con l'azione contrattuale al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di energia elettrica all'utenza alla stessa intestata.
Il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei ad estinguere o modificare il diritto avversario
(Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n.
18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361;
Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1^.12.2003 n. 18315; Cass. civ. SS.UU.
30.10.2001 n. 13533). Con riferimento al contratto dedotto in giudizio,
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riconducibile al tipo della somministrazione, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione (dei consumi o dei corrispettivi) esposti nella bolletta/fattura, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati
(ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004,
n. 10313, Cass. civ. sez. 3 16.06.2011 n. 13193; Cass. civ. sez. 3 del 22.11.2016 n.
23699)
Orbene, a parere della scrivente, una contestazione meramente generica in ordine alla corrispondenza dei prezzi applicati rispetto a quelli concordati e alla correttezza dei consumi registrati, in assenza di ulteriori allegazioni e di adeguato corredo probatorio non consente di ritenere inattendibile il dato portato dalla fattura ai fini della determinazione del quantum dovuto.
Anche rispetto alla deduzione di parte opposta circa la correttezza dei consumi registrati, basati su letture effettive dei contatori, l'opponente non ha avanzato specifiche contestazioni.
In proposito, infatti, si ritiene di far applicazione di quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui solo una contestazione specifica
e circostanziata dei consumi comporta l'onere probatorio del somministrante di provare la correttezza del dato in bolletta dovendosi ritenere, in mancanza, sufficiente la determinazione unilaterale del fornitore.
Infine, circa il motivo di opposizione concernente l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo si ricorda come nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto il fondamento della pretesa creditoria e non la legittimità o meno dell'ingiunzione, è irrilevante l'eventuale carenza dei requisiti previsti agli artt. 633 c.p.c. e ss. per la concessione del provvedimento monitorio se non ai fini del regolamento delle spese processuali.
Alla luce delle suesposte considerazioni l'opposizione non può che essere rigettata.
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Rilevato che l'opposta ha chiesto una riduzione del credito ingiunto in ragione dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente del cosiddetto Contributo di
Morosità (che viene corrisposto dal somministrato moroso alla nuova società somministrante, in caso di cambiamento di fornitore, la quale provvede a corrisponderlo, a sua volta, alla società uscente), per euro 2.505,70, per cui la somma dovuta è pari al minor importo di 2.661,71, circostanza che impone la revoca del decreto ingiuntivo emesso per una somma superiore.
La natura della controversia, l'attività difensiva in concreto svolta dalle parti, la considerazione che la società opposta nulla ha replicato in ordine a quanto osservato dall'opponente circa i tentativi di definizione stragiudiziale della vertenza (mediante la richiesta di informazioni sulle fatture insolute e sul quantum dovuto) inducono la scrivente a ritenere integrate gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 cod. proc. civ. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 487/2022;
2) Condanna la al Parte_1
pagamento in favore di Parte_2
della somma di € 2.661,71 oltre interessi come da domanda;
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 31/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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