Articolo 209 del Codice di procedura civile
Articolo 186 quaterArticolo 188
Versione
21 aprile 1942
Art. 209.
(Chiusura dell'assunzione).

Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati gia' raggiunti, la ulteriore assunzione.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente