Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
La vendita con pagamento contro documenti a mezzo di banca, prevista dall'art. 1530 cod. civ., si conforma al modello della delegazione cumulativa passiva titolata, che configura un vincolo di solidarietà tra delegante e delegato. Ed infatti, in tale ipotesi, il venditore non può rivolgersi per il pagamento al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca: sicché, dalla conferma della banca delegata discende, a favore del delegante, il beneficio dell'ordine, che attribuisce al debito beneficiato il carattere di sussidiarietà rispetto all'altro debito (del delegato). Inoltre, secondo le regole della sussidiarietà, la estinzione della obbligazione del delegato ha effetto liberatorio anche per il delegante. Pertanto, ove il creditore abbia negoziato con la banca a sua volta delegata un finanziamento immediato per l'importo corrispondente al credito da soddisfare alle scadenze già pattuite, con espressa dichiarazione relativa all'autorizzazione alla stessa ad utilizzare gli importi accreditati dal debitore delegante in caso di mancata restituzione del finanziamento prima della scadenza del credito, tale negozio, che, a prescindere dal lessico adoperato dalle parti, ha il senso di una rinuncia al credito, sottoposta alla condizione risolutiva del rimborso dell'anticipazione, opera, in caso di mancata verificazione di tale condizione, anche nei confronti della banca delegante in virtù delle ricordate regole sulla solidarietà. Ne consegue che, in tale ipotesi, ove il creditore rinunciante sia dichiarato fallito, il credito di cui si tratta non potrà essere acquisito alla massa fallimentare per essere stata la predetta rinuncia al diritto di credito valida ed efficace fin dalla originaria dichiarazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha applicato i principi sopra esposti al caso di una società in accomandita semplice che aveva eseguito forniture di armi a favore di una società greca con contratto di vendita a consegne ripartite, che prevedeva il pagamento differito di ogni singola fornitura tramite apertura irrevocabile di credito documentario della "Commercial Bank of Greece", confermata dal "Credit Lyonnais", filiale di Milano, da cui la creditrice aveva poi ottenuto un finanziamento immediato per l'importo corrispondente al proprio credito, rilasciando una dichiarazione con la quale, a garanzia del rimborso dell'anticipazione, affermava di cedere all'istituto i crediti vantati nei confronti dello stesso, autorizzandolo ad utilizzare gli importi dei pagamenti da essi derivanti, alle scadenze pattuite, ad estinzione del suddetto finanziamento in caso di mancato rimborso dello stesso. Al di là delle espressioni usate nella citata dichiarazione, la Corte di merito, con decisione poi confermata dalla S.C., aveva, in riforma della decisione del giudice di primo grado, qualificato quel negozio come una remissione del debito sottoposta a condizione risolutiva, non verificatasi, della restituzione delle anticipazioni, con la conseguenza che, una volta fallita la società, la rinuncia al credito, da essa effettuata in favore del debitore delegato, con effetti liberatori anche nei confronti del delegante, escludeva la possibilità che lo stesso credito potesse essere acquisito alla massa fallimentare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO -Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO ERBER di RT NN & C. Sas, FALLIMENTO RT NN in proprio, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARSO 77, presso l'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO GROSSO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
CREDIT LYONNAIS S.A., in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. SETTEMBRINI 28, presso l'avvocato GIORGIO ASSUMMA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASTRACCHIO FRANCO M., giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 873/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pontecorvo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Assumma, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 26 marzo 1990 il curatore del fallimento della società in accomandita semplice ER di LD NO e C. nonché del LD come socio illimitatamente responsabile citava in giudizio davanti al Tribunale di Milano la società anonima CR NA, filiale di Milano, e, esponendo che:
1. tra il 5 giugno 1987 e il 17 maggio 1988 la società ER aveva eseguito 37 forniture di armi a favore della società greca Hellenic Arms Industry in attuazione del contratto di vendita a consegne ripartite concluso il 19 febbraio 1987, essendo in esso previsto il pagamento differito a 27 mesi da ogni singola fornitura "tramite apertura irrevocabile di credito documentario della Commercial Bank of Greece" a beneficio della stessa ER;
2. che tale apertura di credito era avvenuta con lettera 7 maggio 1987 della banca greca per un importo massimo di dollari USA 12.912.102,6 ed era stata confermata con lettera 18 maggio 1987 dal CR NA, filiale di Milano;
3. che la ER aveva ottenuto dal CR NA, in occasione di ciascuna fornitura e dopo che la banca aveva comunicato il proprio benestare sulla relativa documentazione e si era impegnata a pagarne il prezzo alle previste scadenze, un finanziamento immediato per il corrispondente importo;
4. che, negoziando tale finanziamento, la ER aveva rilasciato una dichiarazione del seguente tenore: "Con la presente, vi richiediamo un finanziamento di dollari ..., rinnovabile. A garanzia del rimborso vi cediamo con la presente i crediti da noi vantati nei vostri confronti in forza della lettera di impegno del ....Fin da ora vi autorizziamo ad utilizzare gli importi dei pagamenti da esse derivanti ad estinzione del suddetto finanziamento, qualora esso non fosse già rimborsato";
5. che, ricevuti tutti i finanziamenti corrispondenti alle 37 spedizioni di armi effettuate, la ER il 15 luglio 1989 chiedeva al Tribunale di Torino di essere ammessa al concordato preventivo e il 28 novembre 1989 era dichiarata fallita dallo stesso Tribunale;
6. che il CR NA il 9 settembre 1989 aveva ricevuto il primo pagamento dalla banca greca e altri 11 prima della dichiarazione di fallimento, mentre gli ulteriori 25 li aveva ottenuti dopo tale dichiarazione, per una somma complessiva di dollari USA 11.620.893, 23;
7. che, richiesto del pagamento delle rate incassata e di quelle che sarebbero maturate, il CR NA aveva opposto al fallimento la compensazione con i finanziamenti concessi, sul fondamento dei fatti così riferiti il curatore chiedeva la condanna della banca convenuta al pagamento di quanto ad essa accreditato dalla banca greca emittente - oltre a interessi e maggior danno da ritardo -, osservando che la compensazione non era opponibile al fallimento per la ragione che il credito della banca per il rimborso del finanziamento doveva considerarsi scaduto alla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, mentre il credito della ER per il pagamento delle forniture era giunto a scadenza successivamente, con conseguente inapplicabilità dei disposti di cui agli artt. 56 e 169 legge fallimentare. Resistendo alla domanda, il CR NA asseriva che le parti avevano stipulato una compensazione volontaria (art. 1252 c.c.) con effetto estintivo all'atto stesso dei finanziamenti, avendo così inteso chiudere anticipatamente l'operazione" e in subordine eccepiva la compensazione ex art. 56 l.f. opponibile pur se il credito del fallito non sia scaduto all'atto della dichiarazione del fallimento (o della domanda di concordato).
Con sentenza 11 febbraio 1993 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda sul ritenuto presupposto che le parti, pur se con espressioni letterali improprie, avevano regolato il rapporto come mandato in rem propiam conferito alla "banca d'appoggio" italiana, per l'incasso dei crediti che la ER aveva verso la banca greca e il cliente greco e che manteneva nella propria titolarità, consentendo nel contempo al CR di trattenere le somme riscosse a copertura del finanziamento concesso, ove non fosse stato nel frattempo rimborsato: sicché, il CR, avendo riscosso dopo l'inizio della procedura "ed avendo in quel momento assunto, a norma dell'art. 1713 c.c., l'obbligo di rimettere quanto ricevuto a causa del mandato, non può invocare la compensazione, perché, mentre il suo credito sussiste verso la fallita, il suo debito riguarda invece la massa dei creditori, subentrata in tale diritto alla fallita". La Corte di appello di Milano, accogliendo l'appello del CR NA, rigettava la domanda del fallimento con la sentenza 21 marzo 1995, qui impugnata. Giudicava la Corte di merito che nell'accordo intervenuto tra le parti attraverso lo scambio delle rispettive dichiarazioni non poteva essere ravvisato un mandato in rem propriam conferito dalla ER al CR per la riscossione dei suoi crediti verso l'acquirente greco:
palese doveva, invece, cogliersi 1'intenzione della ER di autorizzare il CR ad utilizzare gli importi dei pagamenti dovuti sul fondamento della "lettera di impegno" sottoscritta dalla stessa banca, direttamente obbligata a norma dell'art. 1530 c.c. verso il venditore. La ER quindi, titolare di un credito diretto e incondizionato verso il CR, non poteva rivolgersi al compratore greco se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa (art. 1530 c.c.) e non aveva perciò alcuna ragione di rilasciare al CR il mandato a riscuotere il credito verso il compratore e la banca "emittente" greca;
ne' il CR aveva alcun interesse a riceverlo "stante il suo autonomo e personale diritto a ottenere il pagamento dalla banca greca in base al rapporto di provvista tra loro esistente". È sembrato perciò evidente alla Corte d'appello di Milano che le parti "abbiano adoperato impropriamente il termine giuridico cessione di credito , mentre intendevano in realtà far sì che il credito documentario derivante dalla lettera di conferma della banca non potesse essere nel frattempo ceduto a terzi e rimanesse bloccato a beneficio della banca che così vedeva garantito il rimborso del capitale anticipato, con corrispondente rinuncia della creditrice a riscuoterlo alla scadenza". La cessione dunque aveva il senso e gli effetti di una remissione del debito della banca italiana" e per effetto di tale "cessione/remissione del credito documentario differito si è verificata la riunione nella stessa persona (quella del CR NA) della qualità di creditore e di debitore, con la conseguente estinzione per confusione del credito stesso, estinzione peraltro risolutivamente condizionata al fatto che il credito garantito (quello derivante dal finanziamento) non fosse stato rimborsato prima della scadenza del debito rimesso". Concludeva quindi la Corte di merito rilevando che il debito era giunto a scadenza senza che il finanziamento garantito fosse stato rimborsato sicché, mancata la condizione risolutiva apposta alla remissione, "il CR, nel trattenere la somma a rivalsa dell'anticipazione concessa, ha esercitato un diritto che non era più della ER, ma era diventato proprio fin dal momento della remissione, senza essere mai stato acquisito dalla massa fallimentare" e conseguentemente "il fallimento ER non ha il diritto di pretendere dal CR il pagamento delle somme che questo avrebbe dovuto pagare alla fallita se non fosse stata pattuita la remissione/cessione o se si fosse avverata la condizione risolutiva alla quale era stata subordinata". Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento deducendo tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso il CR NA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il curatore del fallimento deduce violazione e falsa applicazione delle norme sulla interpretazione del contratto (e in particolare della regola di cui all'art. 1363 c.c. con riferimento alle clausole d'uso, inserite nel contratto a norma dell'art. 1340 c.c.), lamentando che la Corte di merito non abbia tenuto alcun conto delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari come redatti dalla Camera di Commercio Internazionale (nella versione del 1983), benché espressamente richiamati nella lettera di apertura irrevocabile di credito documentario della banca greca ("Commercial Bank of Greece") del 7 maggio 1987, e in particolare degli articoli 10 e 11 delle stesse "Norme" (regolanti i rapporti tra banca "emittente" e banca "designata" per il pagamento ed eventualmente "confermante") . Con lo stesso motivo, il ricorrente deduce, altresì, intrinseca contraddittorietà della motivazione della decisione per avere la Corte di merito, da un lato, affermato che la "remissione" operata dalla ER beneficiaria aveva ad oggetto il credito "derivante dalla conferma" del CR NA e, dall'altro, ritenuto che la stessa remissione avesse estinto anche il credito documentario differito fondato sulla apertura di credito della banca emittente e dunque sul presupposto della distinzione tra i due diritti.
Afferma il ricorrente che secondo la disciplina di "norme ed usi uniformi" (in tutto coerente con i disposti normativi e anzi "desumibile dai principi di legge modellata sul "paradigma della delegazione cumulativa passiva", la banca "emittente" si impegna a "rimborsare", eventualmente con "versamento previo", la banca "confermante" del pagamento che questa abbia eseguito - o debba eseguire - a favore del beneficiario;
le somme che la banca emittente è obbligata ad erogare sono destinate al soddisfacimento del beneficiario, sicché se il debito della banca confermante si estingue per causa diversa dal pagamento ("o dalla compensazione o dalla revoca") la seconda che già abbia incassato le somme a quel fine fornitele dalla prima "dovrà (salva la sussistenza di idonea situazione di compensazione) eseguire il pagamento al beneficiario, cui sono destinate e cui spettano". Con la conseguenza che gli accrediti operati dalla Commercial Bank of Greece a favore del CR NA, pur dopo la remissione del debito fondato sulla lettera di conferma, erano funzionali alla esecuzione del mandato da banca delegante a banca delegata (rimasta, per effetto della remissione, semplice designata al pagamento) e perciò le somme corrispondenti spettavano alla ER e, dopo il suo fallimento, alla procedura. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1268, 1269, 1723, secondo comma, e 1530 c.c., nonché vizio di motivazione e ancora lamenta che la Corte di merito, in contrasto con il modello legale della delegazione promissoria (a cui è conformata la vendita con "pagamento contro documenti a mezzo banca") e senza tenere adeguato conto della complessa struttura del rapporto implicante una duplice delegazione (da acquirente straniero a banca emittente e da questa a banca confermante), non ha compreso che, a seguito della remissione nei confronti del CR NA, dei due originari soggetti delegati da delegazione promissoria uno solo era rimasto tale, mentre il CR era divenuto delegato al pagamento ex art. 1269 c.c. in forza di mandato a favore di terzo. In ragione delle due consecutive delegazioni, con assunzione del debito da parte della Commercial Bank of Greece attraverso la "lettera di apertura di credito incondizionato" e da parte del CR NA con le lettere di conferma, "due e distinti" diritti erano sorti in capo al beneficiario e la remissione del diritto fondato sulla conferma del CR non poteva comportare anche il venir meno dell'altro diritto verso la banca emittente nel difetto di un secondo atto di disposizione. Della implicita automatica estensione dell'effetto estintivo la sentenza impugnata non darebbe alcuna spiegazione e se tale fosse l'effettivo convincimento della Corte di merito palese sarebbe la violazione dei principi di diritto indicati nella intitolazione del motivo. Evidenti, infine, sarebbero i vizi logici della interpretazione dalla stessa Corte data alla "lettera standard" ER (contenente la ritenuta remissione) là dove il pronome che si legge nella espressione del capoverso "pagamenti da esse derivanti" è stato inteso al singolare, quindi riferito alla singola spedizione (dalla quale sarebbero derivati due pagamenti, diversamente differiti), mentre, estinto per remissione l'obbligo derivante dalla "lettera di conferma", non sarebbero potuti successivamente "derivare pagamenti" "in adempimento di un credito, appunto, estinto". Conclude quindi il ricorrente affermando che "nè nelle lettere standard ne' in qualsivoglia atto contrattuale" è considerato il c.d. secondo diritto , quello cioè derivante dalla trasmissione dalla banca emittente greca al CR NA delle somme con mandato di pagamento a favore di ER e dovute alle pattuite scadenze, sicché tale diritto fondato sulla originaria lettera di apertura di credito della banca greca (7 maggio 1983) e "certamente non ceduto", era rimasto integro e "sarebbe stato da CR NA legittimamente compensabile ex lege con l'importo del finanziamento non rimborsato da ER" (se non fosse nel frattempo intervenuto il fallimento della ER stessa).
Con il terzo motivo, infine, subordinato all'accoglimento dei primi due, il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 168, 56 e 169 l.f., nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia e ripropone la questione rimasta assorbita dalla soluzione adottata dalla Corte di appello e cioè la non opponibilità al fallimento della compensazione tra il debito della ER per la concessa anticipazione (scaduto con la dichiarazione del fallimento a norma dell'art. 55, comma 2, l.f.) e il debito verso la fallita scaduto dopo la dichiarazione di fallimento, secondo i pattuiti termini differiti, al quale non poteva intendersi estesa la "remissione", operante esclusivamente con riguardo alla obbligazione assunta dal CR NA con la lettera di conferma.
2. La unitaria e complessa censura sviluppata nei primi due motivi di impugnazione è infondata e nel progetto di essa rimane assorbito il terzo motivo dell'impugnazione.
Si deve premettere che il ricorrente non censura il risultato - in sè - della operazione di esegesi negoziale compiuta dalla Corte di merito e, dunque, non contesta che la espressione impiegata dalla ER nello scambio delle rispettive "lettere standard" (all'atto in cui otteneva dal CR NA il finanziamento per anticipazione degli stessi importi dei crediti documentari differiti) non possa intendersi nel suo significato letterale tecnico ("A garanzia del rimborso vi cediamo con la presente i crediti da noi vantati nei vostri confronti ...") non possa, cioè, ) valere come cessione di credito per l'ovvia ragione che debitore e cessionario si identificano;
e riconosce che, avuto riguardo agli interessi in concreto dalle parti regolati in quelle "lettere", non è arbitrario interpretare l'improprio lessico come espressione di rinuncia al credito ER verso lo stesso CR (remissione appunto del debito di questo) sotto la condizione risolutiva dell'anticipato rimborso dell'ottenuto finanziamento. I rilievi critici del ricorrente (come violazione delle norme di ermeneutica contrattuale per omessa considerazione delle clausole d'uso integrative della volontà negoziale e delle norme che disciplinano la delegazione promissoria sulle quali si modella lo stesso art. 1530 c.c., nonché come vizio di motivazione che sarebbe contraddittoria e insufficiente) sono, invece, diretti alla concreta identificazione del diritto di credito oggetto di quella rinuncia, dalla Corte di merito ravvisato nel "credito documentario derivante dalla lettera di conferma della banca" che aveva così assunto in proprio la obbligazione del pagamento del prezzo delle vendite alle pattuite scadenze differite:
ottenuta, nella forma del finanziamento, la anticipazione dello stesso importo del prezzo, la ER rinunciava alla riscossione del prezzo alle previste scadenze, sicché sulle somme dalla banca greca accreditate alle scadenze a favore del CR NA per l'esecuzione del mandato la stessa ER non poteva vantare alcun diritto per effetto della "remissione". Oppone il ricorrente a questa conclusione della Corte di merito il rilievo che la remissione del debito assunto dal CR con la conferma avrebbe lasciato in vita il diritto che la ER fondava sulla apertura di credito incondizionata a suo favore della banca greca;
e il CR, non più obbligato in proprio, sarebbe tuttavia rimasto designato al pagamento e gli accrediti ricevuti al riguardo dalla delegante avevano perciò ad oggetto somme di denaro destinate alla ER a soddisfazione del diritto di questa.
3. Giudica il Collegio che la Corte di merito abbia motivato adeguatamente il proprio convincimento in ordine alla identificazione della comune intenzione delle parti come espressa attraverso lo scambio delle "lettere standard" e che non sussistano i denunciati vizi di ragionamento, essendo, per altro, la decisione impugnata aderente ai canoni di interpretazione negoziale e al modello normativo della delegazione cui si conforma il disposto dell'art.1530 c.c. in tema di pagamento contro documenti a mezzo banca.
3.1. Riconosce il ricorrente che le "Norme e gli Usi" uniformi nella vendita su documenti con l'estero (come registrati nella ricognizione ufficiale del 1983) nulla aggiungono in sostanza alla disciplina normativa dell'istituto della delegazione e alla speciale applicazione che di quello schema di adempimento fa l'art. 1530 c.c.. E, dunque, non assume autonomo rilievo di censura il primo motivo del ricorso là dove si lamenta che le clausole nelle quali si è in concreto espressa, nella specie, la volontà negoziale non siano state interpretate anche "per mezzo" delle clausole d'uso nella vendita su documenti con l'estero quando, in realtà, la critica si appunta alla motivazione dell'apprezzamento della Corte di merito in ordine alla "comune intenzione delle parti" (manifestata attraverso lo scambio delle lettere standard del 18 maggio 1987) e al l'inquadramento normativo del rapporto da quegli accordi scaturito, che la stessa Corte avrebbe operato in violazione della disciplina dettata dall'art. 1530 c.c. con riferimento al modello della delegazione promissoria.
3.2. La Corte di merito ha colto nell'accordo intervenuto tra le ER e il CR NA lo scopo pratico di soddisfare l'interesse della società venditrice a conseguire il pagamento del prezzo della vendita a consegne ripartite all'atto della presentazione alla banca dei documenti e, quindi, con anticipo rispetto alle differite scadenze pattuite con la acquirente straniera;
e, corrispettivamente, l'interesse della banca al compimento di una tipica operazione attinente all'esercizio del credito, con l'anticipazione del prezzo delle vendite, per così dire allo scoperto, prima cioè che essa ricevesse l'accredito delle somme corrispondenti da parte della banca greca delegante: operazione, tuttavia, garantita attraverso il rapporto di provvista, giacché dalla "conferma" della delegata non solo derivava l'assunzione dell'obbligazione in proprio verso la delegataria destinataria del pagamento, ma anche il diritto a conseguire dalla delegante (come da atto lo stesso ricorrente, richiamando la specifica clausola degli usi uniformi, secondo la quale la banca emittente che richiede alla banca designata per il pagamento di aggiungere la propria conferma si impegna a rimborsarla) l'accreditamento ("il versamento previo" secondo il lessico di quella clausola) delle somme occorrenti per il pagamento dovuto al beneficiario. Al di là delle espressioni testuali improprie che configuravano come "cessione di credito" il dispositivo negoziale che avrebbe garantito la banca (delegata) in ordine al rimborso della somma capitale anticipata, la Corte di merito ha inteso come la remissione di debito"la dichiarazione al riguardo della ER con rinuncia ) cioè a pretendere dalla stessa banca il pagamento del prezzo (già conseguito, in pratica, attraverso la ottenuta anticipazione) alle previste differite scadenze,' rinuncia, tuttavia, condizionata risolutivamente al rimborso del finanziamento cui avesse provveduto la ER prima di quelle scadenze.
Si deve, dunque, riconoscere che della ricostruzione della volontà negoziale come espressa dalle parti attraverso lo scambio delle "lettere standard" la Corte di Milano ha dato adeguata ed esauriente motivazione con apprezzamento di merito che si sottrae al sindacato di legittimità. E, avuto riguardo allo scopo pratico che la venditrice-creditrice del prezzo intese perseguire (la disponibilità immediata dell'importo del prezzo stesso, con anticipazione rispetto alle pattuite scadenze), la stessa Corte di merito ha coerentemente identificato nel credito del prezzo pagabile a quelle scadenze (dunque nel credito come risultante dai presentati documenti) l'oggetto della sua rinuncia e ha correttamente applicato alla fattispecie il modello della delegazione cumulativa passiva titolata (cui si conforma il disposto dell'art. 1530 c.c.) che configura un vincolo di solidarietà tra delegante e delegato: dalla conferma della banca delegata discende a favore del delegante il beneficio dell'ordine (art. 1530 c.c.) che dà al debito beneficiato il carattere di sussidiarietà rispetto all'altro debito, perciò principale, del delegato e secondo la regola appunto della solidarietà la vicenda estintiva della obbligazione (principale) del delegato ha effetto liberatorio per il delegante (art. 1301 c.c.). Con la ineccepibile conseguenza nel caso di specie che, non avendo la ER restituito al CR le somme di cui alle anticipazioni nei termini previsti per le differite scadenze del credito documentario (e perciò essendo caduta la condizione risolutiva), la rinuncia al diritto di credito, valida ed efficace fin dalla originaria dichiarazione, aveva operato anche nei confronti della banca delegante e dunque nessun diritto poteva la ER vantare con riguardo agli accrediti - a favore del CR delegato - operati nell'ambito del rapporto di provvista - cui ovviamente la stessa delegataria era rimasta estranea - da parte della banca greca delegante: la quale già aveva, per effetto della remissione a favore del CR NA (fatta dalla ER nell'ambito della convenzione di anticipazione del prezzo) conseguito essa stessa l'effetto liberatorio verso la venditrice (art. 1301 c.c.).
3.3. La costruzione che il ricorrente oppone, postulando due distinti e autonomi diritti della venditrice delegataria, verso la banca greca sul fondamento della "apertura di credito incondizionato" e verso il CR NA in ragione della sua dichiarazione di conferma (sicché alla estinzione della obbligazione -come si è visto, principale - della banca delegata sarebbe sopravvissuta quella - dunque sussidiaria - della delegante) contrasta palesemente con la disciplina del vincolo di solidarietà tra le obbligazioni di più debitori - tutti obbligati per la medesima prestazione -secondo lo schema della delegazione passiva cumulativa titolata al quale si modella l'art. 1530 c.c.. 4. Rigettate per le ragioni fin qui argomentate le censure del primo e del secondo motivo della impugnazione, ne rimane - come già si è anticipato - assorbito il terzo motivo all'accoglimento dei primi due subordinato (in ordine al prospettato divieto di compensazione tra il debito del CR - che sarebbe maturato alle scadenze successive all'inizio delle procedure - e il debito della ER verso lo stesso CR - da considerarsi scaduto, ex art. 55, comma 2, l.f., alla data di dichiarazione del fallimento-).
5. Nella speciale natura della controversia ravvisa il Collegio giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 1999.