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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3038/2019 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Guardavaccaro, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Pisa, Via Cesare
Studiati, e dall'avv. Ilaria Fiori giusta procura in atti
Attore opponente
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 P.IVA_1 allegata all'atto di costituzione di nuovi difensori, dagli avv.ti Davide Nocco ed Elisa Poli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale sita a in Corso Matteotti CP_1
n. 90
Convenuto opposto
(C.F. ) e CP_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce al C.F._3 presente atto, dall'Avv. Marcello Taglioli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viareggio (LU), Viale Michelangelo Buonarroti n. 2
Terzi chiamati
Controparte_4
(C. F. , in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_2
Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
1 tempore, difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C. F.
, presso i cui Uffici, in via degli Arazzieri 4, pure sono legalmente domiciliati P.IVA_3
Terzo chiamato in giudizio separato
Controparte_7
Terzo chiamato contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 22.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in via monitoria il – d'ora in avanti per brevità – Controparte_1 CP_1 chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 10.114,40 oltre Parte_1 interessi, quale importo dovuto in esecuzione della sentenza n. 2310/2018 pronunciata dal
Consiglio di Stato;
con decreto ingiuntivo n. 593 del 2018 il Tribunale di Pisa ha accolto la domanda monitoria.
Ha proposto rituale opposizione chiedendo in di annullare il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e in via riconvenzionale ha domandato la condanna del Comune al risarcimento del danno patito parti ad € 211.279,64.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il procedimento amministrativo fu promosso da tale , che si Persona_1
qualificò come parroco di San Savino in Casina, contro il Controparte_1
2. È stato individuato come contro interessato , quale proprietario Parte_1
dell'edificio oggetto della contestata concessione edilizia n. 5793/2003 e titolare della DIA n. 101/2009,
3. Nel procedimento dinnanzi al TAR Toscana sono state individuate quali controinteressate anche le SI.re e ma nessuno dei Parte_2 Parte_3 tre controinteressati si è costituito,
4. Lo stesso Consiglio di Stato ha ravvisato che sia la concessione edilizia che la DIA erano esenti da vizi propri,
5. aveva poi presentato un D.I.A. per la riqualificazione del Parte_1 fabbricato ma, in data 1/12/2005 lo stesso era stato avvertito dal Comune
2 dell'apertura di un procedimento per l'annullamento in autotutela della concessione a sanatoria n. 5793/2003 già rilasciata alle Pt_2
6. Il 26 settembre 2006 il Comune, acquistato il nulla osta della Soprintendenza, ha rilasciato alle SI.re la definitiva concessione a sanatoria n. 5845/2006 Pt_2 sull'originaria domanda di condono,
7. l'acquisto del sembrava allora perfezionato in assenza del vincolo di Parte_1
incommerciabilità causato dalle irregolarità urbanistiche ormai sanate,
8. impugnava allora con motivi aggiunti anche la nuova concessione Per_1
rilasciata alle ed il relativo parere delle Soprintendenza, atti e procedimento Pt_2 ai quali il era e rimaneva estraneo, nonché - con motivi aggiunti - le Parte_1
D.I.A. presentate successivamente dal , Parte_1
9. Il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento della concessione edilizia n. 5845 del 2006 rilasciata al Sig. , commettendo un clamoroso errore atteso che Parte_1 la detta concessione n. 5845 era stata rilasciata alle SI.re , Parte_2 Parte_3
e a conclusione della pratica edili-zia 4127/1986
[...] CP_2 inequivocabilmente intestata a dette signore che, all'epoca, erano proprietarie del bene,
10. La sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata per revocazione,
11. È certa la responsabilità del per l'annullamento del titolo abilitativo. CP_1
12. L'opponente ha diritto a vedere risarciti le spese sostenute inutilmente a causa delle condotte illegittime poste in essere dai dipendenti comunali,
Si è regolarmente costituito il chiedendo di concedere la Controparte_1 provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto trattandosi di debito non contestato, in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito con conseguente inammissibilità della domanda riconvezionale, ed in via preliminare subordinata ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa in via preliminare, in subordine, autorizzare la chiamata in causa la
[...]
, in persona del Soprintendente pro Controparte_8 tempore, il Sig. quale erede della Sig.ra e la Sig.ra Controparte_3 Parte_2
quale erede della Sig.ra nel merito ha domandato il CP_2 Parte_3
3 rigetto della domanda riconvenzionale ed in subordine dichiarare i terzi chiamati tenuti a manlevare il da ogni eventuale pretesa dovuta;
in replica alle CP_1 avversarie contestazioni ha dedotto che:
13. I danni dedotti dall'opponente potevano da lui essere evitati con l'ordinaria diligenza e sono quantificati in maniera abnorme senza alcun giustificativo,
14. Le somme oggetti di decreto ingiuntivo non sono state contestate,
15. il fabbricato, originariamente di proprietà delle Sig.re e Parte_2 Parte_3
è passato al Sig. il 07.07.2004 a seguito di atto pubblico e
[...] Parte_1 volturato d'ufficio ai Sig.ri e comproprietari in Parte_1 Parte_4 regime di comunione dei beni,
16. l'area risultava già vincolata anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico a seguito del D.M. 14.11.1962, e la presenza di tale diverso vincolo è stata però omessa dalle Sig.re Pt_2
17. già settembre 1995 era stato presentato un Piano di Recupero Badia di San Savino in cui si indicava il manufatto di proprietà delle Sig.re come manufatto da Pt_2 demolire,
18. venne rilasciata in data 27 ottobre 2003 concessione edilizia in sanatoria n.5793/03, in esito alla originaria domanda n. 4127 del 31 dicembre 1986,
19. è risultato che la concessione in sanatoria n. 5793/03 era stata rilasciata con il parere favorevole del Collegio comunale degli esperti ma senza che fosse acquisito il formale nulla osta paesaggistico necessario per gli interventi edilizi nelle aree soggette appunto a vincolo paesaggistico,
20. all'inizio del mese di dicembre 2005 è stato notificato a tutti i soggetti interessati atto di avvio di procedimento relativo “all'annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 5793 rilasciata in data 27 ottobre 2003 relativa alla pratica di condono edilizio legge 47/85 n.4127 del 31 dicembre 1986”,
21. Il quindi era a perfetta conoscenza della situazione e sin dall'inizio ha Parte_1 esercitato le facoltà che l'Ordinamento gli riconosce sia nell'ambito del procedimento amministrativo, pur non avendo per sua scelta deciso di intervenire nei procedimenti giudiziari che lo coinvolgevano,
4 22. Allora si è poi proceduto con atto dirigenziale in data 3 maggio 2006 avente ad oggetto proposta di autorizzazione paesaggistica, alla riattivazione delle procedure di sanatoria, procedure che si sono concluse con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 5845 del 26 settembre 2006,
23. il rilascio della sanatoria era stato preceduto in data 6 luglio 2006 dal rilascio della autorizzazione paesaggistica previa acquisizione di parere favorevole della
Soprintendenza di Pisa del 26 maggio 2006,
24. A seguito di presentazione di una proposta di riqualificazione del manufatto condonato da parte del sig. , è stata nuovamente interpellata la Parte_1 di Pisa che ha espresso parere favorevole in data 17 gennaio 2008 CP_5
e successivamente rilasciata in data 22 febbraio 2008 da parte del Dirigente comunale la richiesta autorizzazione paesaggistica,
25. Sin dal 2005 il parroco della Parrocchia di San Savino in , ha CP_1 CP_9 promosso ricorso al TAR Toscana impugnando la concessione edilizia in sanatoria n.5793/2003 rilasciata dal Comune di ricorso che è stato dichiarato CP_1 improcedibile,
26. Nel 2011 ha promosso ricorso al Consiglio di Stato per la riforma CP_9
della sentenza del TAR Toscana n.637/2011, cui è seguita sentenza [CdS sez. VI n.
2310/2018] di annullamento della concessione edilizia n. 5845 del 2006 rilasciata al
Sig. , del parere della Soprintendenza del 26.05.2006, nonché di tutti i Parte_1 titoli successivi abilitativi gli interventi edilizi sull'immobile abusivo,
27. Il Sig. lamenta un asserito danno da imputarsi esclusivamente agli errores Parte_1
in procedendo commessi dal Comune di sulla pratica edilizia n. 4127/1986 e CP_1 successive, di competenza del Giudice amministrativo,
28. se errore vi è stato durante il procedimento amministrativo, questo è imputabile alla Soprintendenza, la quale non ha ritenuto sussistente un vincolo che trova il suo fondamento ex lege.
Con provvedimento del 26.03.2021 il giudice precedentemente assegnatario ha riservato al merito la decisione sull'eccezione di giurisdizione ed ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi avanzata dall'opposto.
5 Si sono regolarmente costituiti e chiedendo in via CP_2 Controparte_3 preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di , di dichiarare il Controparte_7 difetto di giurisdizione del giudice adito in merito alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e nel merito hanno domandato di rigettare la domanda di garanzia e manleva spiegata dal in merito ai fatti di causa hanno dedotto che: CP_1
29. sono stati chiamati in manleva quali eredi delle comproprietarie e pertanto potranno essere condannati in solido solo pro quota ereditaria,
30. per tale motivo deve essere chiamato in causa anche erede in Controparte_7
ragione della metà della madre Parte_2
31. aderisce all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1
32. al momento della alienazione del bene immobile le parti venditrici erano convinte di aver ogni titolo abilitativo idonea a garantire la commerciabilità dell'immobile e prima ancora della regolare condizione urbanistica.
Si è regolarmente costituito il Controparte_4
, in persona del Ministro pro tempore,
[...]
Controparte_8
– d'ora in poi – sollevando
[...] CP_5 eccezione di difetto di competenza territoriale a favore del Tribunale di Firenze. Nel merito ha rilevato che:
33. stante il difetto di legittimazione passiva della Soprintendenza, Ufficio periferico privo di capacità processuale, si costituisce in giudizio, ai sensi della legge n. 260 del 25 marzo 1958, il , Controparte_10 organo dello Stato a legittimazione separata,
34. il Tribunale adito è incompetente, essendo competente il Tribunale di Firenze, sede del foro erariale, ai sensi degli articoli 25 del c.p.c. e dell'articolo 6 del R. D.
30 ottobre 1933, n. 1611,
35. la domanda di risarcimento del danno è priva di fondamento.
Con ordinanza del 05.03.2021 il giudice precedentemente assegnatario ha disposto la separazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo dalla causa relativa alla domanda di garanzia tra il e la e per l'effetto ha dichiarato la CP_1 CP_5
6 competenza del Tribunale di Pisa sulla causa in opposizione a decreto ingiuntivo e sulla domanda di garanzia non proposta nei confronti della con termine per CP_11 la riassunzione dinnanzi al Tribunale di Firenze entro 60 giorni ed ha inoltre autorizzato la chiamata in casa di . Controparte_7
Pur ritualmente citato è rimasto contumace. Controparte_7
Con provvedimento del 10.11.2021 il giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e ha concesso i termini per il deposito di memorie istruttorie.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 14.10.2022
All'udienza del 22.01.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. sulla domanda monitoria
Parte opposta ha agito in giudizio chiedendo la condanna di parte opponente al pagamento di quanto dovuto sulla base della sentenza del Consiglio di Stato n.
2310/2018, nella quale parte è stato condannato – in solido con il comune qui Parte_1 opposto – al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Sul punto parte opponente non ha formulato espresse contestazioni né in punto di an né in punto di quantum limitandosi a riferire di aver impugnato la sentenza per revocazione e a criticare alcuni passaggi della sentenza, circostanze entrambe privi di rilevanza nel presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, considerato che parte opposta ha fondato la sua domanda monitoria sua una sentenza del Consiglio di Stato esecutiva, che il e l'opponente CP_1 erano stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite e che risulta l'avvenuto pagamento per intero delle spese di lite da parte del qui opposto, ritenuta CP_1 legittima l'azione di regresso esercitata dal il decreto ingiuntivo n. 593 del 2019 CP_1 emesso dal Tribunale di Pisa è confermato.
7
2. sull'eccezione di difetto di giurisdizione
Parte opposta eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Amministrativo, competente – secondo la sua prospettazione – a conoscere delle domande di risarcimento del danno imputabile ad un error in procedendo della pubblica amministrazione, ponendosi il danno lamentato dall'opponente in rapporto di causalità diretta con l'esercizio del potere discrezionale del e della Soprintendenza. CP_1
L'eccezione è rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso oggetto di esame parte opponente ha domandato la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'annullamento degli atti amministrativi disposti dalla sentenza del Consiglio di Stato;
in particolare chiede la condanna al pagamento delle spese sostenute per aver riposto legittimo affidamento sui provvedimenti rilasciati alle sig.re prima e a lui successivamente. Pt_2
Sul punto giova richiamare la sentenza della Cassazione resa a Sezioni Unite n. 25324 del
2023 – in ragione del quale “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal privato nei confronti della p.a., di risarcimento dei danni conseguiti alla lesione dell'incolpevole affidamento riposto sull'adozione di un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva - sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione nel procedimento amministrativo, poi conclusosi senza l'emanazione del provvedimento ampliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità dell'atto.
(Principio affermato in relaziona a una domanda risarcitoria proposta da un privato nei confronti della parte acquirente di un proprio complesso industriale, sotto condizione del rilascio di titoli abilitativi, alla quale era stato altresì conferito il mandato di curare in sede amministrativa l'avveramento di detta Contr Contr condizione, e nei confronti della stessa p.a., i cui atti prodromici di pianificazione - e - erano stati successivamente annullati)” che conferma pronuncia di poco precedente, resa sempre a
Sezioni Unite, la n. 3496 del 2023, in ragione della quale “La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'incolpevole affidamento - nella specie, ingenerato in relazione alla legittimità del piano provinciale delle attività estrattive, poi oggetto di annullamento in
8 sede giurisdizionale - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il pregiudizio individuato non si pone quale diretta e immediata conseguenza dell'illegittimità di un atto o dello stesso esercizio del potere pubblico, bensì come effetto di un comportamento (attivo o omissivo) della pubblica amministrazione in cui il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria), ma come mero fatto che ha dato causa all'evento dannoso.”
La giurisprudenza di legittimità è pertanto ormai costante nell'affermare che spetta al giudice ordinario la decisione in punto di risarcimento del danno – astrattamente - subito a seguito della pronuncia di provvedimenti autorizzativi della pubblica amministrazione, poi annullati in sede di giudizio amministrativo, rilevando, come nel caso di specie, non tanto l'esercizio del potere della pubblica amministrazione, quanto la sua condotta posta in violazione delle regole di correttezza e buona fede che governano l'attività pubblica.
Tale circostanza trova conferma – a contrario - in una recentissima ordinanza della
Cassazione, resa sempre a Sezioni Unite – n. 4717 del 2025 – secondo cui “La domanda risarcitoria proposta, nei confronti della e del Controparte_14 Controparte_15 dai titolari di attività commerciali di ristorazione, per essere stati costretti a chiuderle, dopo avere inutilmente apprestato le misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, appartiene alla giurisdizione del G.A., trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una condotta colposa della P.A., concretatasi nell'adozione dei suddetti provvedimenti amministrativi e non già nella lesione dell'affidamento circa la legittimità dell'azione amministrativa (la quale si configura, invece, nel caso in cui venga emanato un provvedimento attributivo di diritti o facoltà al privato, successivamente rimosso). (sottolineatura della scrivente).”
Visto tutto quanto sopra, considerata la domanda di parte opponente volte ad ottenere il rimborso delle spese sostenute – nella sua prospettazione – a seguito del legittimo affidamento riposto nella legittimità dei provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, l'eccezione è rigettata.
3. sulla domanda di risarcimento del danno
Passando al merito della domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente
– in atto di citazione, atto nella quale la parte deve definire e circoscrivere il thema probandum e decidendum – si osserva che la stessa ha dedotto di aver diritto a vedere rimborsate le spese sostenute per acquistare l'immobile, per chiedere i provvedimenti
9 autorizzativi e per realizzare l'opera che oggi appare abusiva da parte di chi ha rilasciato illecitamente la concessione edilizia n. 5845 del 2006 (cfr. pag. 5 atto di citazione in opposizione); precisa inoltre che “fece affidamento sui provvedimenti rilasciati alle SI.re e Pt_2
a lui stesso a seguito di regolari istanze assistite dal altrettanto regolari pareri degli organi preposti alla tutela ambientale e artistica talché legittimamente ritenne di poter adibire l'immobile alle sue necessità, spendendo somme non indifferenti a questo scopo.”
Preliminarmente si evidenzia che:
a) è stata rilasciata in data 27 ottobre 2003 concessione edilizia in sanatoria n.5793/03 alle dante causa di parte opponente – impugnata da parte di dinnanzi CP_9 al TAR –
b) parte opponente ha acquistato l'immobile in oggetto in data 07.07.2004,
c) ha presentato DIA n.11636 del 23 luglio 2004 per la riqualificazione del Parte_1 manufatto,
d) A inizio dicembre 2005 è stato notificato a tutti i soggetti interessati atto di avvio di procedimento relativo “all'annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 5793 rilasciata in data 27 ottobre 2003 relativa alla pratica di condono edilizio legge 47/85 n.4127 del 31 dicembre 1986”,
e) In data 13 aprile 2006, anch'esso comunicato a tutti i soggetti interessati, è stato disposto l'annullamento, per le ragioni già esposte nell'atto di avvio del procedimento, della concessione in sanatoria n. 5793 del 27 ottobre 2003,
f) A seguito di nuovo iter è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 5845 del 26 settembre 2006 – oggetto di impugnazione con motivi aggiunti dinnanzi al
TAR -
g) In data 24 dicembre 2008 venne presentata dal proprietario sig. una Parte_1
Denuncia di Inizio Attività,
h) in data 20 febbraio 2009 ha chiesto, in merito alla DIA già presentata, Parte_1
richiesta di archiviazione e, contestualmente ha presentato una nuova Denuncia di
Inizio Attività (prat. ed. n.101/09),
i) Con Ordinanza dirigenziale n. 18 del 13 novembre 2009 il Comune ha accertato l'inefficacia della denuncia di inizio attività n. 101/09 “… limitatamente all'intervento
10 di ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso da locale magazzino a civile abitazione non consentito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti …” ripristino delle opere in corso di esecuzione,
j) In data 25 novembre 2009, è stata presentata nuova Denuncia di inizio attività
(prat. ed. n. 785/09),
k) In data 12 aprile 2012, prot. 11133, è stata comunicata la fine lavori e in data 15 maggio 2012, prot. 14475, è stata certificata l'agibilità dell'immobile oggetto delle trasformazioni di cui alla DIA 785/2009,
l) Con sentenza del Consiglio di Stato n. 2310/2018 è stato disposto l'annullamento della concessione edilizia n. 5845 del 2006 rilasciata al sig. , il parere della Parte_1
Soprintendenza del 26 maggio 2006, nonché i titoli successivi abilitativi gli interventi edilizi sull'immobile abusivo.
A fronte di tali circostanze parte opponente chiede il risarcimento pari alle spese sostenute per l'acquisto del bene, per il mutuo e finanziamenti, per i lavori di ristrutturazione e per le spese tecniche, pari ad € 211.279,64.
Sul punto è necessario richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato – sentenza n. 20 del 2021 – secondo cui “l'affidamento tutelabile in via risarcitoria deve essere ragionevole, id est incolpevole. Esso deve quindi fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato. Nel caso di provvedimento poi annullato, il soggetto beneficiario deve dunque vantare una ragionevole aspettativa alla conservazione del bene della vita ottenuto con il provvedimento stesso, la frustrazione della quale possa quindi essere considerata meritevole di tutela per equivalente in base all'ordinamento giuridico. La tutela risarcitoria non interviene quindi a compensare il bene della vita perso
a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole, che comunque si è accertato non spettante nel giudizio di annullamento, ma a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse.” ; la pronuncia citata poi continua affrontando il tema del legittimo affidamento del privato tutelabile per arrivare ad affermare che “con riguardo a gradi della colpa inferiore a quello «grave», non possono nemmeno essere trascurati i caratteri di specialità del diritto amministrativo rispetto al diritto comune, tra cui la centralità che nel primo assume la tutela costitutiva di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, contraddistinta dal fatto che il beneficiario di questi assume la qualità di controinteressato nel
11 relativo giudizio. Con l'esercizio dell'azione di annullamento quest'ultimo è quindi posto nelle condizioni di conoscere la possibile illegittimità del provvedimento a sé favorevole, per giunta entro il ristretto arco temporale dato dal termine di decadenza entro cui, ai sensi dell'art. 29 cod. proc. amm., l'azione deve essere proposta, e di difenderlo. La situazione che viene così a crearsi induce per un verso ad escludere un affidamento incolpevole, dal momento che l'annullamento dell'atto per effetto dell'accoglimento del ricorso diviene un'evenienza non imprevedibile, di cui il destinatario non può non tenere conto ed addirittura da questo avversata allorché deve resistere all'altrui ricorso;
per altro verso porta ad ipotizzare un affidamento tutelabile prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.” giungendo ad affermare il seguente principio di diritto “la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento”.
Ciò premesso risulta circostanza pacifica che parte opponente fosse parte, contumace, nel giudizio dinnanzi al TAR Toscana, concluso con la sentenza n. 637 del 2011 - e anche nel successivo giudizio di impugnazione dinnanzi al Consiglio di Stato, concluso con la sentenza n. 2310 del 2018 –; in particolare parte aveva impugnato la concessione Per_1 edilizia in sanatoria n. 5793/2003 rilasciata a favore delle sig.re e con i motivi Pt_2 aggiunti aveva poi impugnato anche la concessione edilizia in sanatoria n. 5845 del 2006 rilasciata a e la DIA n. 101/2009 richiesta dallo stesso;
in ragione di quanto Parte_1 sopra emerge che , dal 2005 almeno, ha avuto contezza dell'impugnazioni da Parte_1 parte di di tutti i provvedimenti ampliativi e autorizzati rilasciati dal Comune nel Per_1 corso degli anni, con conseguente consapevolezza della pendenza del giudizio dinnanzi al
TAR prima e al Consiglio di Stato dopo, circostanze tali da escludere la tutela del legittimo affidamento invocato dall'opponente ed il diritto al risarcimento delle spese sostenute in costanza di giudizio amministrativo.
Parte opponente chiede inoltre il risarcimento del danno pari alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'immobile, deducendo che se non fosse stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria alle Sig.re non avrebbe proceduto alla compravendita;
la circostanza Pt_2 risulta in via principale generica, non avendo la parte dettagliato cosa avrebbe voluto
12 realizzare – non potendo questo desumersi dai progetti allegati agli – e quale fosse l'interesse sotteso all'acquisto, oltre che sfornita di adeguata prova, non avendo la parte provveduto a formulare capitoli di prova in merito. Sul punto – ad abbundantiam – si osserva inoltre che la parte, la quale richiede l'intero prezzo versato per l'acquisto, non si preoccupa nemmeno di allegare e dedurre l'attuale valore commerciale del bene, necessario per valutare l'eventuale perdita patita.
Per le ragioni di cui sopra, considerato che la pendenza del giudizio di impugnazione dinnanzi al TAR prima ed al Consiglio di Stato dopo esclude la sussistenza di un legittimo affidamento tutelabile in capo all'opponente, che non risulta provato che la parte non avrebbe comprato il manufatto se non fosse stata rilasciata la prima concessione edilizia in sanatoria, e che le ulteriori deduzioni sono generiche, la domanda riconvenzionale è rigettata.
4. sulle spese dei terzi chiamati
Vista la chiamata in manleva formulata dal di confronti degli eredi delle sig.re CP_1
osservato che il addebita alle l'omessa indicazione di un vincolo Pt_2 CP_1 Pt_2 ambientale paesaggistico quale condotta responsabile dei successivi provvedimenti annullati, che da tale condotta omissiva sarebbe derivato l'eventuale diritto del a CP_1 rifarsi per le somme rifuse all'opponente, considerato che la domanda di manleva per come formulata risulta priva di fondamento giuridico essendo onere del Comune verificare i presupposti di legge per l'emanazione di provvedimenti attuativi e autorizzativi, pone a carico di parte le spese di lite delle terze chiamate. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3038/2019, disattesa ogni contraria istanza rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 593 del 2019 emesso dal Tribunale di Pisa, rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte nei Parte_1 confronti del Controparte_16
13 Condanna al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1
liquidate in € 4.618,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre Controparte_1
15% di spese generali.
Condanna il al pagamento delle spese di lite a favore del Controparte_1
e liquidate in € 4.618,00 per compensi, CP_2 Controparte_3 iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 05.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
14
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3038/2019 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Guardavaccaro, ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Pisa, Via Cesare
Studiati, e dall'avv. Ilaria Fiori giusta procura in atti
Attore opponente
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 P.IVA_1 allegata all'atto di costituzione di nuovi difensori, dagli avv.ti Davide Nocco ed Elisa Poli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale sita a in Corso Matteotti CP_1
n. 90
Convenuto opposto
(C.F. ) e CP_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce al C.F._3 presente atto, dall'Avv. Marcello Taglioli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viareggio (LU), Viale Michelangelo Buonarroti n. 2
Terzi chiamati
Controparte_4
(C. F. , in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_2
Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6
1 tempore, difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C. F.
, presso i cui Uffici, in via degli Arazzieri 4, pure sono legalmente domiciliati P.IVA_3
Terzo chiamato in giudizio separato
Controparte_7
Terzo chiamato contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 22.01.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in via monitoria il – d'ora in avanti per brevità – Controparte_1 CP_1 chiedendo la condanna di al pagamento della somma di € 10.114,40 oltre Parte_1 interessi, quale importo dovuto in esecuzione della sentenza n. 2310/2018 pronunciata dal
Consiglio di Stato;
con decreto ingiuntivo n. 593 del 2018 il Tribunale di Pisa ha accolto la domanda monitoria.
Ha proposto rituale opposizione chiedendo in di annullare il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto e in via riconvenzionale ha domandato la condanna del Comune al risarcimento del danno patito parti ad € 211.279,64.
Nel merito della controversia ha dedotto che:
1. Il procedimento amministrativo fu promosso da tale , che si Persona_1
qualificò come parroco di San Savino in Casina, contro il Controparte_1
2. È stato individuato come contro interessato , quale proprietario Parte_1
dell'edificio oggetto della contestata concessione edilizia n. 5793/2003 e titolare della DIA n. 101/2009,
3. Nel procedimento dinnanzi al TAR Toscana sono state individuate quali controinteressate anche le SI.re e ma nessuno dei Parte_2 Parte_3 tre controinteressati si è costituito,
4. Lo stesso Consiglio di Stato ha ravvisato che sia la concessione edilizia che la DIA erano esenti da vizi propri,
5. aveva poi presentato un D.I.A. per la riqualificazione del Parte_1 fabbricato ma, in data 1/12/2005 lo stesso era stato avvertito dal Comune
2 dell'apertura di un procedimento per l'annullamento in autotutela della concessione a sanatoria n. 5793/2003 già rilasciata alle Pt_2
6. Il 26 settembre 2006 il Comune, acquistato il nulla osta della Soprintendenza, ha rilasciato alle SI.re la definitiva concessione a sanatoria n. 5845/2006 Pt_2 sull'originaria domanda di condono,
7. l'acquisto del sembrava allora perfezionato in assenza del vincolo di Parte_1
incommerciabilità causato dalle irregolarità urbanistiche ormai sanate,
8. impugnava allora con motivi aggiunti anche la nuova concessione Per_1
rilasciata alle ed il relativo parere delle Soprintendenza, atti e procedimento Pt_2 ai quali il era e rimaneva estraneo, nonché - con motivi aggiunti - le Parte_1
D.I.A. presentate successivamente dal , Parte_1
9. Il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento della concessione edilizia n. 5845 del 2006 rilasciata al Sig. , commettendo un clamoroso errore atteso che Parte_1 la detta concessione n. 5845 era stata rilasciata alle SI.re , Parte_2 Parte_3
e a conclusione della pratica edili-zia 4127/1986
[...] CP_2 inequivocabilmente intestata a dette signore che, all'epoca, erano proprietarie del bene,
10. La sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata per revocazione,
11. È certa la responsabilità del per l'annullamento del titolo abilitativo. CP_1
12. L'opponente ha diritto a vedere risarciti le spese sostenute inutilmente a causa delle condotte illegittime poste in essere dai dipendenti comunali,
Si è regolarmente costituito il chiedendo di concedere la Controparte_1 provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto trattandosi di debito non contestato, in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito con conseguente inammissibilità della domanda riconvezionale, ed in via preliminare subordinata ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa in via preliminare, in subordine, autorizzare la chiamata in causa la
[...]
, in persona del Soprintendente pro Controparte_8 tempore, il Sig. quale erede della Sig.ra e la Sig.ra Controparte_3 Parte_2
quale erede della Sig.ra nel merito ha domandato il CP_2 Parte_3
3 rigetto della domanda riconvenzionale ed in subordine dichiarare i terzi chiamati tenuti a manlevare il da ogni eventuale pretesa dovuta;
in replica alle CP_1 avversarie contestazioni ha dedotto che:
13. I danni dedotti dall'opponente potevano da lui essere evitati con l'ordinaria diligenza e sono quantificati in maniera abnorme senza alcun giustificativo,
14. Le somme oggetti di decreto ingiuntivo non sono state contestate,
15. il fabbricato, originariamente di proprietà delle Sig.re e Parte_2 Parte_3
è passato al Sig. il 07.07.2004 a seguito di atto pubblico e
[...] Parte_1 volturato d'ufficio ai Sig.ri e comproprietari in Parte_1 Parte_4 regime di comunione dei beni,
16. l'area risultava già vincolata anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico a seguito del D.M. 14.11.1962, e la presenza di tale diverso vincolo è stata però omessa dalle Sig.re Pt_2
17. già settembre 1995 era stato presentato un Piano di Recupero Badia di San Savino in cui si indicava il manufatto di proprietà delle Sig.re come manufatto da Pt_2 demolire,
18. venne rilasciata in data 27 ottobre 2003 concessione edilizia in sanatoria n.5793/03, in esito alla originaria domanda n. 4127 del 31 dicembre 1986,
19. è risultato che la concessione in sanatoria n. 5793/03 era stata rilasciata con il parere favorevole del Collegio comunale degli esperti ma senza che fosse acquisito il formale nulla osta paesaggistico necessario per gli interventi edilizi nelle aree soggette appunto a vincolo paesaggistico,
20. all'inizio del mese di dicembre 2005 è stato notificato a tutti i soggetti interessati atto di avvio di procedimento relativo “all'annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 5793 rilasciata in data 27 ottobre 2003 relativa alla pratica di condono edilizio legge 47/85 n.4127 del 31 dicembre 1986”,
21. Il quindi era a perfetta conoscenza della situazione e sin dall'inizio ha Parte_1 esercitato le facoltà che l'Ordinamento gli riconosce sia nell'ambito del procedimento amministrativo, pur non avendo per sua scelta deciso di intervenire nei procedimenti giudiziari che lo coinvolgevano,
4 22. Allora si è poi proceduto con atto dirigenziale in data 3 maggio 2006 avente ad oggetto proposta di autorizzazione paesaggistica, alla riattivazione delle procedure di sanatoria, procedure che si sono concluse con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 5845 del 26 settembre 2006,
23. il rilascio della sanatoria era stato preceduto in data 6 luglio 2006 dal rilascio della autorizzazione paesaggistica previa acquisizione di parere favorevole della
Soprintendenza di Pisa del 26 maggio 2006,
24. A seguito di presentazione di una proposta di riqualificazione del manufatto condonato da parte del sig. , è stata nuovamente interpellata la Parte_1 di Pisa che ha espresso parere favorevole in data 17 gennaio 2008 CP_5
e successivamente rilasciata in data 22 febbraio 2008 da parte del Dirigente comunale la richiesta autorizzazione paesaggistica,
25. Sin dal 2005 il parroco della Parrocchia di San Savino in , ha CP_1 CP_9 promosso ricorso al TAR Toscana impugnando la concessione edilizia in sanatoria n.5793/2003 rilasciata dal Comune di ricorso che è stato dichiarato CP_1 improcedibile,
26. Nel 2011 ha promosso ricorso al Consiglio di Stato per la riforma CP_9
della sentenza del TAR Toscana n.637/2011, cui è seguita sentenza [CdS sez. VI n.
2310/2018] di annullamento della concessione edilizia n. 5845 del 2006 rilasciata al
Sig. , del parere della Soprintendenza del 26.05.2006, nonché di tutti i Parte_1 titoli successivi abilitativi gli interventi edilizi sull'immobile abusivo,
27. Il Sig. lamenta un asserito danno da imputarsi esclusivamente agli errores Parte_1
in procedendo commessi dal Comune di sulla pratica edilizia n. 4127/1986 e CP_1 successive, di competenza del Giudice amministrativo,
28. se errore vi è stato durante il procedimento amministrativo, questo è imputabile alla Soprintendenza, la quale non ha ritenuto sussistente un vincolo che trova il suo fondamento ex lege.
Con provvedimento del 26.03.2021 il giudice precedentemente assegnatario ha riservato al merito la decisione sull'eccezione di giurisdizione ed ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi avanzata dall'opposto.
5 Si sono regolarmente costituiti e chiedendo in via CP_2 Controparte_3 preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa di , di dichiarare il Controparte_7 difetto di giurisdizione del giudice adito in merito alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e nel merito hanno domandato di rigettare la domanda di garanzia e manleva spiegata dal in merito ai fatti di causa hanno dedotto che: CP_1
29. sono stati chiamati in manleva quali eredi delle comproprietarie e pertanto potranno essere condannati in solido solo pro quota ereditaria,
30. per tale motivo deve essere chiamato in causa anche erede in Controparte_7
ragione della metà della madre Parte_2
31. aderisce all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal CP_1
32. al momento della alienazione del bene immobile le parti venditrici erano convinte di aver ogni titolo abilitativo idonea a garantire la commerciabilità dell'immobile e prima ancora della regolare condizione urbanistica.
Si è regolarmente costituito il Controparte_4
, in persona del Ministro pro tempore,
[...]
Controparte_8
– d'ora in poi – sollevando
[...] CP_5 eccezione di difetto di competenza territoriale a favore del Tribunale di Firenze. Nel merito ha rilevato che:
33. stante il difetto di legittimazione passiva della Soprintendenza, Ufficio periferico privo di capacità processuale, si costituisce in giudizio, ai sensi della legge n. 260 del 25 marzo 1958, il , Controparte_10 organo dello Stato a legittimazione separata,
34. il Tribunale adito è incompetente, essendo competente il Tribunale di Firenze, sede del foro erariale, ai sensi degli articoli 25 del c.p.c. e dell'articolo 6 del R. D.
30 ottobre 1933, n. 1611,
35. la domanda di risarcimento del danno è priva di fondamento.
Con ordinanza del 05.03.2021 il giudice precedentemente assegnatario ha disposto la separazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo dalla causa relativa alla domanda di garanzia tra il e la e per l'effetto ha dichiarato la CP_1 CP_5
6 competenza del Tribunale di Pisa sulla causa in opposizione a decreto ingiuntivo e sulla domanda di garanzia non proposta nei confronti della con termine per CP_11 la riassunzione dinnanzi al Tribunale di Firenze entro 60 giorni ed ha inoltre autorizzato la chiamata in casa di . Controparte_7
Pur ritualmente citato è rimasto contumace. Controparte_7
Con provvedimento del 10.11.2021 il giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e ha concesso i termini per il deposito di memorie istruttorie.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 14.10.2022
All'udienza del 22.01.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. sulla domanda monitoria
Parte opposta ha agito in giudizio chiedendo la condanna di parte opponente al pagamento di quanto dovuto sulla base della sentenza del Consiglio di Stato n.
2310/2018, nella quale parte è stato condannato – in solido con il comune qui Parte_1 opposto – al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
Sul punto parte opponente non ha formulato espresse contestazioni né in punto di an né in punto di quantum limitandosi a riferire di aver impugnato la sentenza per revocazione e a criticare alcuni passaggi della sentenza, circostanze entrambe privi di rilevanza nel presente giudizio.
Alla luce di quanto sopra, considerato che parte opposta ha fondato la sua domanda monitoria sua una sentenza del Consiglio di Stato esecutiva, che il e l'opponente CP_1 erano stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite e che risulta l'avvenuto pagamento per intero delle spese di lite da parte del qui opposto, ritenuta CP_1 legittima l'azione di regresso esercitata dal il decreto ingiuntivo n. 593 del 2019 CP_1 emesso dal Tribunale di Pisa è confermato.
7
2. sull'eccezione di difetto di giurisdizione
Parte opposta eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Amministrativo, competente – secondo la sua prospettazione – a conoscere delle domande di risarcimento del danno imputabile ad un error in procedendo della pubblica amministrazione, ponendosi il danno lamentato dall'opponente in rapporto di causalità diretta con l'esercizio del potere discrezionale del e della Soprintendenza. CP_1
L'eccezione è rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso oggetto di esame parte opponente ha domandato la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni subiti a causa dell'annullamento degli atti amministrativi disposti dalla sentenza del Consiglio di Stato;
in particolare chiede la condanna al pagamento delle spese sostenute per aver riposto legittimo affidamento sui provvedimenti rilasciati alle sig.re prima e a lui successivamente. Pt_2
Sul punto giova richiamare la sentenza della Cassazione resa a Sezioni Unite n. 25324 del
2023 – in ragione del quale “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal privato nei confronti della p.a., di risarcimento dei danni conseguiti alla lesione dell'incolpevole affidamento riposto sull'adozione di un provvedimento ampliativo della propria sfera soggettiva - sia in caso di successivo annullamento del provvedimento giudicato illegittimo, sia in ipotesi di affidamento ingenerato dal comportamento dell'amministrazione nel procedimento amministrativo, poi conclusosi senza l'emanazione del provvedimento ampliativo -, perché il pregiudizio non deriva dalla violazione delle regole di diritto pubblico sull'esercizio della potestà amministrativa, bensì, in una più complessa fattispecie, dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, non di validità dell'atto.
(Principio affermato in relaziona a una domanda risarcitoria proposta da un privato nei confronti della parte acquirente di un proprio complesso industriale, sotto condizione del rilascio di titoli abilitativi, alla quale era stato altresì conferito il mandato di curare in sede amministrativa l'avveramento di detta Contr Contr condizione, e nei confronti della stessa p.a., i cui atti prodromici di pianificazione - e - erano stati successivamente annullati)” che conferma pronuncia di poco precedente, resa sempre a
Sezioni Unite, la n. 3496 del 2023, in ragione della quale “La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'incolpevole affidamento - nella specie, ingenerato in relazione alla legittimità del piano provinciale delle attività estrattive, poi oggetto di annullamento in
8 sede giurisdizionale - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il pregiudizio individuato non si pone quale diretta e immediata conseguenza dell'illegittimità di un atto o dello stesso esercizio del potere pubblico, bensì come effetto di un comportamento (attivo o omissivo) della pubblica amministrazione in cui il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria), ma come mero fatto che ha dato causa all'evento dannoso.”
La giurisprudenza di legittimità è pertanto ormai costante nell'affermare che spetta al giudice ordinario la decisione in punto di risarcimento del danno – astrattamente - subito a seguito della pronuncia di provvedimenti autorizzativi della pubblica amministrazione, poi annullati in sede di giudizio amministrativo, rilevando, come nel caso di specie, non tanto l'esercizio del potere della pubblica amministrazione, quanto la sua condotta posta in violazione delle regole di correttezza e buona fede che governano l'attività pubblica.
Tale circostanza trova conferma – a contrario - in una recentissima ordinanza della
Cassazione, resa sempre a Sezioni Unite – n. 4717 del 2025 – secondo cui “La domanda risarcitoria proposta, nei confronti della e del Controparte_14 Controparte_15 dai titolari di attività commerciali di ristorazione, per essere stati costretti a chiuderle, dopo avere inutilmente apprestato le misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, appartiene alla giurisdizione del G.A., trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una condotta colposa della P.A., concretatasi nell'adozione dei suddetti provvedimenti amministrativi e non già nella lesione dell'affidamento circa la legittimità dell'azione amministrativa (la quale si configura, invece, nel caso in cui venga emanato un provvedimento attributivo di diritti o facoltà al privato, successivamente rimosso). (sottolineatura della scrivente).”
Visto tutto quanto sopra, considerata la domanda di parte opponente volte ad ottenere il rimborso delle spese sostenute – nella sua prospettazione – a seguito del legittimo affidamento riposto nella legittimità dei provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, l'eccezione è rigettata.
3. sulla domanda di risarcimento del danno
Passando al merito della domanda di risarcimento del danno proposta da parte opponente
– in atto di citazione, atto nella quale la parte deve definire e circoscrivere il thema probandum e decidendum – si osserva che la stessa ha dedotto di aver diritto a vedere rimborsate le spese sostenute per acquistare l'immobile, per chiedere i provvedimenti
9 autorizzativi e per realizzare l'opera che oggi appare abusiva da parte di chi ha rilasciato illecitamente la concessione edilizia n. 5845 del 2006 (cfr. pag. 5 atto di citazione in opposizione); precisa inoltre che “fece affidamento sui provvedimenti rilasciati alle SI.re e Pt_2
a lui stesso a seguito di regolari istanze assistite dal altrettanto regolari pareri degli organi preposti alla tutela ambientale e artistica talché legittimamente ritenne di poter adibire l'immobile alle sue necessità, spendendo somme non indifferenti a questo scopo.”
Preliminarmente si evidenzia che:
a) è stata rilasciata in data 27 ottobre 2003 concessione edilizia in sanatoria n.5793/03 alle dante causa di parte opponente – impugnata da parte di dinnanzi CP_9 al TAR –
b) parte opponente ha acquistato l'immobile in oggetto in data 07.07.2004,
c) ha presentato DIA n.11636 del 23 luglio 2004 per la riqualificazione del Parte_1 manufatto,
d) A inizio dicembre 2005 è stato notificato a tutti i soggetti interessati atto di avvio di procedimento relativo “all'annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 5793 rilasciata in data 27 ottobre 2003 relativa alla pratica di condono edilizio legge 47/85 n.4127 del 31 dicembre 1986”,
e) In data 13 aprile 2006, anch'esso comunicato a tutti i soggetti interessati, è stato disposto l'annullamento, per le ragioni già esposte nell'atto di avvio del procedimento, della concessione in sanatoria n. 5793 del 27 ottobre 2003,
f) A seguito di nuovo iter è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 5845 del 26 settembre 2006 – oggetto di impugnazione con motivi aggiunti dinnanzi al
TAR -
g) In data 24 dicembre 2008 venne presentata dal proprietario sig. una Parte_1
Denuncia di Inizio Attività,
h) in data 20 febbraio 2009 ha chiesto, in merito alla DIA già presentata, Parte_1
richiesta di archiviazione e, contestualmente ha presentato una nuova Denuncia di
Inizio Attività (prat. ed. n.101/09),
i) Con Ordinanza dirigenziale n. 18 del 13 novembre 2009 il Comune ha accertato l'inefficacia della denuncia di inizio attività n. 101/09 “… limitatamente all'intervento
10 di ristrutturazione con mutamento di destinazione d'uso da locale magazzino a civile abitazione non consentito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti …” ripristino delle opere in corso di esecuzione,
j) In data 25 novembre 2009, è stata presentata nuova Denuncia di inizio attività
(prat. ed. n. 785/09),
k) In data 12 aprile 2012, prot. 11133, è stata comunicata la fine lavori e in data 15 maggio 2012, prot. 14475, è stata certificata l'agibilità dell'immobile oggetto delle trasformazioni di cui alla DIA 785/2009,
l) Con sentenza del Consiglio di Stato n. 2310/2018 è stato disposto l'annullamento della concessione edilizia n. 5845 del 2006 rilasciata al sig. , il parere della Parte_1
Soprintendenza del 26 maggio 2006, nonché i titoli successivi abilitativi gli interventi edilizi sull'immobile abusivo.
A fronte di tali circostanze parte opponente chiede il risarcimento pari alle spese sostenute per l'acquisto del bene, per il mutuo e finanziamenti, per i lavori di ristrutturazione e per le spese tecniche, pari ad € 211.279,64.
Sul punto è necessario richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato – sentenza n. 20 del 2021 – secondo cui “l'affidamento tutelabile in via risarcitoria deve essere ragionevole, id est incolpevole. Esso deve quindi fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'amministrazione con il provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato. Nel caso di provvedimento poi annullato, il soggetto beneficiario deve dunque vantare una ragionevole aspettativa alla conservazione del bene della vita ottenuto con il provvedimento stesso, la frustrazione della quale possa quindi essere considerata meritevole di tutela per equivalente in base all'ordinamento giuridico. La tutela risarcitoria non interviene quindi a compensare il bene della vita perso
a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole, che comunque si è accertato non spettante nel giudizio di annullamento, ma a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse.” ; la pronuncia citata poi continua affrontando il tema del legittimo affidamento del privato tutelabile per arrivare ad affermare che “con riguardo a gradi della colpa inferiore a quello «grave», non possono nemmeno essere trascurati i caratteri di specialità del diritto amministrativo rispetto al diritto comune, tra cui la centralità che nel primo assume la tutela costitutiva di annullamento degli atti amministrativi illegittimi, contraddistinta dal fatto che il beneficiario di questi assume la qualità di controinteressato nel
11 relativo giudizio. Con l'esercizio dell'azione di annullamento quest'ultimo è quindi posto nelle condizioni di conoscere la possibile illegittimità del provvedimento a sé favorevole, per giunta entro il ristretto arco temporale dato dal termine di decadenza entro cui, ai sensi dell'art. 29 cod. proc. amm., l'azione deve essere proposta, e di difenderlo. La situazione che viene così a crearsi induce per un verso ad escludere un affidamento incolpevole, dal momento che l'annullamento dell'atto per effetto dell'accoglimento del ricorso diviene un'evenienza non imprevedibile, di cui il destinatario non può non tenere conto ed addirittura da questo avversata allorché deve resistere all'altrui ricorso;
per altro verso porta ad ipotizzare un affidamento tutelabile prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.” giungendo ad affermare il seguente principio di diritto “la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento”.
Ciò premesso risulta circostanza pacifica che parte opponente fosse parte, contumace, nel giudizio dinnanzi al TAR Toscana, concluso con la sentenza n. 637 del 2011 - e anche nel successivo giudizio di impugnazione dinnanzi al Consiglio di Stato, concluso con la sentenza n. 2310 del 2018 –; in particolare parte aveva impugnato la concessione Per_1 edilizia in sanatoria n. 5793/2003 rilasciata a favore delle sig.re e con i motivi Pt_2 aggiunti aveva poi impugnato anche la concessione edilizia in sanatoria n. 5845 del 2006 rilasciata a e la DIA n. 101/2009 richiesta dallo stesso;
in ragione di quanto Parte_1 sopra emerge che , dal 2005 almeno, ha avuto contezza dell'impugnazioni da Parte_1 parte di di tutti i provvedimenti ampliativi e autorizzati rilasciati dal Comune nel Per_1 corso degli anni, con conseguente consapevolezza della pendenza del giudizio dinnanzi al
TAR prima e al Consiglio di Stato dopo, circostanze tali da escludere la tutela del legittimo affidamento invocato dall'opponente ed il diritto al risarcimento delle spese sostenute in costanza di giudizio amministrativo.
Parte opponente chiede inoltre il risarcimento del danno pari alla spesa sostenuta per l'acquisto dell'immobile, deducendo che se non fosse stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria alle Sig.re non avrebbe proceduto alla compravendita;
la circostanza Pt_2 risulta in via principale generica, non avendo la parte dettagliato cosa avrebbe voluto
12 realizzare – non potendo questo desumersi dai progetti allegati agli – e quale fosse l'interesse sotteso all'acquisto, oltre che sfornita di adeguata prova, non avendo la parte provveduto a formulare capitoli di prova in merito. Sul punto – ad abbundantiam – si osserva inoltre che la parte, la quale richiede l'intero prezzo versato per l'acquisto, non si preoccupa nemmeno di allegare e dedurre l'attuale valore commerciale del bene, necessario per valutare l'eventuale perdita patita.
Per le ragioni di cui sopra, considerato che la pendenza del giudizio di impugnazione dinnanzi al TAR prima ed al Consiglio di Stato dopo esclude la sussistenza di un legittimo affidamento tutelabile in capo all'opponente, che non risulta provato che la parte non avrebbe comprato il manufatto se non fosse stata rilasciata la prima concessione edilizia in sanatoria, e che le ulteriori deduzioni sono generiche, la domanda riconvenzionale è rigettata.
4. sulle spese dei terzi chiamati
Vista la chiamata in manleva formulata dal di confronti degli eredi delle sig.re CP_1
osservato che il addebita alle l'omessa indicazione di un vincolo Pt_2 CP_1 Pt_2 ambientale paesaggistico quale condotta responsabile dei successivi provvedimenti annullati, che da tale condotta omissiva sarebbe derivato l'eventuale diritto del a CP_1 rifarsi per le somme rifuse all'opponente, considerato che la domanda di manleva per come formulata risulta priva di fondamento giuridico essendo onere del Comune verificare i presupposti di legge per l'emanazione di provvedimenti attuativi e autorizzativi, pone a carico di parte le spese di lite delle terze chiamate. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3038/2019, disattesa ogni contraria istanza rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 593 del 2019 emesso dal Tribunale di Pisa, rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte nei Parte_1 confronti del Controparte_16
13 Condanna al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1
liquidate in € 4.618,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre Controparte_1
15% di spese generali.
Condanna il al pagamento delle spese di lite a favore del Controparte_1
e liquidate in € 4.618,00 per compensi, CP_2 Controparte_3 iva e cpa di legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 05.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
14