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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2024, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Scrofa, n. 39, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Criscuolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via U. Controparte_1
Maddalena, n. 9/A, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Ronga, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 07.08.1995, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 883, Parte II, Serie A04, Anno 1995), sono genitori di (nato in data [...]) ed (nata in data [...]). Per_1 Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. 2
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, definito con Sentenza di separazione del Tribunale di Tivoli, n.
1385 del 14.11.2019 e successiva Sentenza della Corte d'Appello di Roma del
10.06.2021.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
All'udienza del 26.11.2024, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Riconoscimento di assegno divorzile da parte del ricorrente in favore della resistente per l'importo mensile di Euro 250,00, oltre adeguamento Istat come per legge, da versarsi alla resistente entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dalla data della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo per il pregresso l'assegno di separazione;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , presso il Comune di Roma, in data 07.08.1995;
[...] Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 883, Parte II, Serie A04, Anno 1995);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite. 3
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Scrofa, n. 39, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Criscuolo, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio, Via U. Controparte_1
Maddalena, n. 9/A, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Ronga, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 07.08.1995, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 883, Parte II, Serie A04, Anno 1995), sono genitori di (nato in data [...]) ed (nata in data [...]). Per_1 Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. 2
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza presidenziale, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, definito con Sentenza di separazione del Tribunale di Tivoli, n.
1385 del 14.11.2019 e successiva Sentenza della Corte d'Appello di Roma del
10.06.2021.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio famigliare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
All'udienza del 26.11.2024, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Riconoscimento di assegno divorzile da parte del ricorrente in favore della resistente per l'importo mensile di Euro 250,00, oltre adeguamento Istat come per legge, da versarsi alla resistente entro il giorno 05 di ogni mese, con decorrenza dalla data della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo per il pregresso l'assegno di separazione;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , presso il Comune di Roma, in data 07.08.1995;
[...] Controparte_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 883, Parte II, Serie A04, Anno 1995);
3) Dispone che le condizioni di cessazione degli effetti civili matrimonio siano conformi a quelle concordate dalle parti;
4) Compensa le spese di lite. 3
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 28.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai